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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) 10 OTTOBRE 1815: IL GRANDUCATO PRENDE POSSESSO DELLA VILLA DI NAPOLEONE BONAPARTE A
10 OTTOBRE 1815 : IL GRANDUCATO PRENDE POSSESSO DELLA VILLA DI NAPOLEONE BONAPARTE A “..Nello sperone formato dalla confluenza del fosso di S. Martino e del Colle-Grande , sorgeva all’altezza di “Ill.mo Sig.re Sig.re Col.mo In replica alla officiata di VS Ill.ma del 1° ottobre , e dietro il resultato degli esami , verificazioni delle quali Ella Di VS Ill.ma Firenze Lì 5 ottobre 1815 Dev.mo Obbl.mo Serv.re Visto N. Corsini” (Affari generali del Commissario straordinario dell'isola d'Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza Questa lettera del 5 ottobre 1815 che esorta il Fantoni a “non ritardarsi la presa in possesso di quello fondo in nome e per interesse del Demanio dello Stato del Palazzo e delle Terre annesse formanti Essendomi stato ordinato dal nostro I. e R. Governo per il canale della R. Segreteria di Stato di prendere Fantoni” (Idem come sopra) E’allertato anche il Dr. Lapi che così scrive al Fantoni il giorno 9 ottobre 1815: “Illustrissimo Signore Portoferraio Lì 9 ottobre 1815 Suo Um.mo Serv.re Cristino Lapi" (Idem come sopra) Quanto sopra scritto dal dr. Lapi è avvenuto realmente. “Al Sig. Cristino Lapi Ill.mo Signore In conseguenza del formale possesso ( ) quest’oggi in nome del R. Demanio delli Stati di Toscana del palazzo d'invigilare alla'amministrazione di tali Beni , e di adottare quei provvedimenti che meglio convengono agli Fantoni " (Affari generali del Commissario straordinario dell'isola d'Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) PALAZZINA DEI MULINI : SUA DESTINAZIONE A SEDE DEL GOVERNATORE MILITARE E CIVILE DELL’ELBA
La palazzina dei Mulini in Portoferraio prima che arrivasse Napoleone Bonaparte era sede dell’Auditore del “Ill.mo Sig.Sig. Pron. Col.mo Molti sono i guasti che si osservano nella R. Palazzina dè Mulini che occupava Napoleone al tempo del di Lui soggiorno all’Isola. In conseguenza degli Ordini cò quali VS Ill.ma si è compiaciuto onorarmi ho distesa una breve Perizia da cui rilevasi la spesa di Lire 594.16.8 che abbisogna pè i lavori indispensabili che conviene eseguire onde renderla abitabile. Um.mo Dev.mo Serv.re Giò Pacini “
(Affari generali del commissario straordinario dell'isola d'Elba dal 1°settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza Per la nuova sede del governatore dell’Elba , la palazzina dei Mulini , problemi esistono non solo per renderla
“Ill.mo Sig.re Sig. Pron. Colend.mo Essendo ormai prossima la partenza per codesta isola del Tenente Generale Conte Strasoldo nuovo V.o N. Corsini” (Idem come sopra))
Tutti questi problemi vennero risolti e così la “reggia” di Napoleone diventa la sede della massima autorità: "4. Incarico al Sig. Gonfaloniere di fare le pratiche opportune presso il Governo di S.M. per il conseguimento della proprietà della Palazzina Imperiale. Letta una Memoria compilata in esecuzione del Partito Consiliare del dì 6 agosto ora decorso diretta a
(Protocollo delle Deliberazioni dal dì 6 agosto 1860 a tutto il dì 11 aprile 1861.Carta 26-27.ASCP)
Il Gonfaloniere è il dottor Eugenio Bigeschi.
(1) In pg 48 de “L’isola d’Elba durante il governo di Napoleone I”.Vincenzo Mellini.Firenze .Stab. Tip. ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) GOVERNATORE. COMMISSARIO REGIO. AUDITORE DI GOVERNO. VICARIO REGIO.
Nel Motuproprio del 17 novembre 1815 , con cui si istituisce il governatorato dell’isola d’Elba,era “Istruzioni Generali per i Governatori e Commissari Regi del Gran-Ducato 1. Tutti i Governatori e Commissari Regi saranno soggetti alla Direzione Superiore del Presidente del 5. Fermo stante,come è stato detto,le ordinarie facoltà dei Vicari Regi negli affari spettanti alla 6. Nella propria Giurisdizione criminale il governo di Siena,di quello di Pisa,e dei Commissariati , gli 7. Gli affari superiori alle dette competenze saranno risoluti economicamente dal Governatore , sentito 8. Dalle risoluzioni economiche dei Governatori e Commissari Regi potrà aversi ricorso al Presidente 9. Il Governatore e i Commissari Regi dovranno tenere in buona regola un Protocollo di risoluzioni di 10. Lo stesso Protocollo si terrà da tutti i Vicari Regi i quali ne rimetteranno una Copia ogni mese al 11. Né i Governatori né i Commissari Regi avranno facoltà di dispensare dall’osservanza di qualunque 12. Non ostante la corrispondenza del Vicari Regi con il respettivo Governatore o Commissario potranno 13. I Vicari Regi rimetteranno i consueti rapporti settimanali al respettivo Governatore o Commisario da 14. Gli Auditori di Governo di Siena e di Pisa e i Commissari Regi invieranno alla Presidenza il 15. Il Regolamento generale sulle Carceri come tutte le veglianti Istruzioni su qualunque articolo di 16. In questi rapporti amministrativi non lasceranno però i Governatori e Commissari Regi di portare la 17. Tutti i Vicariati non compresi nel Compartimento di alcun Governo o Commissariato rimarranno in
Lì 9 Aprile 1816 V.o N. Corsini Concorda con l’originale G. Bologna “ (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 170.ASCP) Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) GOVERNATORE MILITARE E CIVILE DELL’ELBA. ISTITUZIONE E NOMINA
Ne 1815 ,restaurato all’Elba il granducato di Toscana, Il conte Agostino Fantoni, commissario straordinario
Ferdinando Concorda con l’originale et in fede
Dopo che con Motuproprio di Sua Altezza Imperiale e Reale del 17 novembre 1815 è stato istituito il NOMINA DELL’ AUDITOR VICARIO E DI TUTTI I MINISTRI DEL VICARIATO DI PORTOFERRAIO “Sua Altezza Imperiale e Reale nomina Giuseppe Cornacchini dal Vicariato di lari al posto di Auditor Vicario Dato Lì sei dicembre milleottocentoquindici. Ferdinando Concorda col suo originale in fede C. Salvi “ (Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
PROVVISIONE E FUNZIONI DELL’AUDITOR VICARIO “Copia scritta dalla Segreteria di Stato al presidente del Buon Governo Mentre l’I.e R. Governo Consiglio va occupandosi di fissare con istruzioni uniformi per quanto le circostanze Concorda con l’originale ed in fede G.B.Nomi “ (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 4.Carta 220.ASCP) Con queste disposizioni imperiali è evidente che l’Auditor Vicario (giudice) diventa stretto collaboratore Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) AMMINISTRAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI INDIRETTE: REGISTRO , BOLLO , CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE ALL'ELBA
Nel 1838 , nel granducato di Toscana all’amministrazione del Registro era riunito l’Uffizio del Bollo , della
Dev.mo Obbl.mo Serv.re (Idem come sopra.Carta 438.ASCP) Dopo qualche giorno , in data 16 dicembre 1815 , il Galilei scrive ancora al Fantoni avvisandolo che : “ill.mo Sig.Sig. Pron. Colend.mo Con Biglietto dè 13 stante della R. Segreteria di Finanze questa Direzione Generale è stata autorizzata a Firenze lì 16 dicembre 1815 Dev.mo Obbl.mo Serv.re (Idem come sopra)
Nel dicembre del 1815 l’Uffizio Generale del Registro e Aziende Riunite in Firenze , chiede a
Non tarda ad arrivare la risposta di ringraziamento da parte del Galilei per le informazioni ricevute. Le osservazioni e notizie che VS Ill.ma si è compiaciuto inviarmi relative alla sistemazione da doversi Dev.mo Obbl.mo Serv.re
(Idem come sopra) Il carteggio sopra riportata è documento importante perché fa conoscere in dettaglio come erano Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) ISTITUZIONE A PORTOFERRAIO DELL’UFICIO PRINCIPALE DELLE REGIE RENDITE E AZIENDE RIUNITE
Nel dicembre del 1815 , Fantoni , commissario regio straordinario per l’Elba e Piombino , comunica al governo Resta escluso ogni incerto a favore dei sopradetti Impiegati ai quali dovrà cessare anche qualunque altro Dato Lì 18 gennaio 1816 Ferdinando Visto Fossombroni Copia concorde all’originale et in fede. (Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816. Filza La necessità di istituire a Portoferraio un ufficio principale delle regie rendite nasce anche dal fatto che
(A) I diritti di octrois sono tasse che si devono pagare al comune di Portoferraio per fare entrare merce
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) STATO E CHIESA ALL’ELBA DOPO LA RESTAURAZIONE.
Per restaurazione s’intende quel periodo storico che fa seguito al congresso di Vienna. “Clero. Avanti la riunione dell’Isola d’Elba al Governo Francese la giurisdizione ecclesiastica era esercitata (Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza La ripartizione delle spese di 6000 franchi viene , in parte , individuata da Luigi Guidoni , cancelliere Da esso si evince che nell’anno 1815 , la voce di spesa per “alloggio dei Curati”è pari lire 357.28 ed è
Queste informazioni ricevute dal governo granducale non sono sufficienti e allora nel maggio 1816 Magnani “Ill.mo Sig.Sig.re Pron.Colend. Questo Imperiale e Real Governo mentre ha ordinato dietro le rimostranze del Sig Giuseppe Dev.mo Obbl.mo Serv.re Magnani” (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 4.Carta 228.ASCP) Agli inizi del 1816 il governo granducale restaurato in Toscana e all’Elba deve pagare congrue e vitalizi al “Auditor Vicario , Potestà di Longone , Potestà di Marciana Spedita lì 20 maggio 1816 Per adempiere alla commissione ingiuntami dal Sig. Aud. Segretario di R. Diritto mi occorre pregare VS. E finalmente somministrerà tutte le ulteriori notizie che crederà nella sua saviezza le più opportuneStrasoldo” (Affari generali del Governodell’isola d’Elba anno 1816..Filza 4.Carta 228.ASCP) In data 8 giugno 1816 , il Governatore scrive poi al Vicario di Portoferraio: “Vicario Arrighi Profittando della bontà di VS Ill.ma sono a pregarla di informarmi più sollecitamente che le sarà possibile a qual epoca rimonti l’assegnazione della Congrua che godono attualmente sulla Cassa Regia le due Chiese Curate di Portoferraio e Longone , quale fossero antecedentemente a tale assegnazione le rendite di dette Chiese ed in quale modo e per qual motivo fossero loro assegnate le congrue medesime Strasoldo” (Idem come sopra)
Le risposte a tutte queste richieste arrivano a Strasoldo dal giudice Cornacchini (Auditor Vicario) . “Memoria La Congrua dell’Arciprete Parroco di Portoferraio era fissata in antico nella somma di lire 1074 e che li Um.mo Obbl.mo Serv.re Cornacchini” (idem come sopra) Ma il Cornacchini soddisfa anche tutte le richieste di informazioni del governatore Strasoldo sulla situazione “Portoferraio.Arcipretura E’ di Regio Patronato , contiene la Popolazione di 3581 abitanti , la rendita annua ascende a lire 1785.8 Osservazioni: ha due Cappellani o Coadiuatori colla provvisione mensuale di lire 30 per ciascheduno pagata
Longone.Propositura
E’ di Patronato Regio popolata da 1744 Abitanti non possiede Capitoli : la congrua di essa è fissata Osservazioni: ha un Vicecurato alla Marina. L’Opera supplisce ai bisogni della Chiesa Rio. Propositura E’ di Patronato Regio , popolata da 2786 Abitanti. Ha la rendita annua di circa lire 600 provenienti da Osservazioni: ha un Vicecurato alla Marina.L’opera provvede a quanto occorre per l’esercizio del culto. Capoliveri.Arcipretura Osservazioni:vi è l’Opera che provvede ai bisogni della Chiesa Marciana. Arcipretura E’ di libera collazione.Conta la popolazione di 2670 Abitanti.La rendita ascende a circa lire 1750 che Osservazioni: ha un Vicecurato alla marina in comune col parroco di Poggio Poggio.Pieve Questa Cura è di Regio Patronato .La popolazione ascende a 1100 abitanti compresi quelli che li Osservazioni:ha un Vicecurato alla Marina di marciana in comune col Parroco di detto luogo. S.Piero.Arcipretura E’ di libera collazione: conta una popolazione di 630 abitanti.La rendita di essa ascende a circa lire 1400 i S.Ilario.Pieve Questa cura è di Patronato Regio.Conta la popolazione di 500 Abitanti.Le rendite di essa ammontano a circa 3 Giugno 1816 Giuseppe Cornacchini Auditore “
(Idem come sopra) Il prospetto come integralmente riportato è importante non solo perché documento sullo stato delle chiese
(1) In pg 52 di “La toscana ai tempi di Ferdinando III” di E. Donati(Edizioni Scientifiche Italiane. 1999) (2) Le Potesterie sono strutture del sistema giudiziario granducale con giurisdizione locale solo di tipo Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) TONNARE DELL’ISOLA D’ELBA
Agli inizi dell’ottocento , la pesca dei tonni rappresenta una voce di introito per il regio erario del granducato (Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza Questo introito non è poco se si tiene conto che nello stato generale di entrata dell’isola d’Elba , sopra Così scrive il Senno: “All’ill.mo Signor Cancelliere Comunitativo di Portoferraio Ill.mo Sig. Pron.Colen. In esecuzione dè di Lei ordini per il corrente mese non ho mancato di pagare al Sig. Camarlingo Alieti le lire Parimenti ho l’onore d’osservare a V. Sig.ia Ill.ma che è necessario che venga dal Governo notificato al Pellegro Senno “ Il cancelliere comunitativo Guidoni , investito dalle istanze di Pellegro Senno si rivolge al commissario regio “Ill.mo Sig.Sig. Pron.Col.mo Trasmessa per informazione al Sig. Aud.re Vic.io perché esamini il Contratto di affitto delle Tonnare Ho l’onore di accompagnare a VS Ill.ma una lettera che viene d’indirizzarmi il Sig. Pellegro Senno Dev.mo Obbl.mo Serv.re Luigi Guidoni Cancelliere “ (idem come sopra ) Cornacchini , l’Auditore vicario (giudice) a cui la lettera è stata inviata per informazione non tarda ad “Ill.mo Sig Sig Pron.Colen.mo L’esame del contratto stipulato fin dal 1° Gennaio 1807 dal cessato Governo col Sig. Senno e riguardante la Cornacchini”
(Idem come sopra) Il 17 gennaio 1816 il Fantoni rispondendo alla lettera del Cornacchini di cui sopra , accetta tutte le istanze “Al Sig. Auditor Vicario Dopo che VS Ill.ma si è assicurata che le istanze avanzate dal Sig. Senno Conduttore delle Tonnare di Fantoni “ (Idem come sopra)
(1) In pagina 189 “ Descrizione geografica della Toscana compilata dalla ab. A. Ferrini secondo gli
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) LUTTO NAZIONALE
Nell’aprile del 1816 Suagrave; e riguarda il modo “in cui deve vestirsi durante il lutto nazionale” Nell’aprile 1816 così scrive Corsini a Strasoldo: “Ill.mo Sig.Sig. Pron.Colen. Attesa la seguita morte di S.M.L’Imperatrice d’Austria , Regina d’Ungheria e di Boemia , Arciduchessa Corsini”
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816..Filza 2.Carta 105.ASCP) Il regolamento allegato alla lettera di cui sopra , è stampato. “ REGOLAMENTO Del Bruno da prendersi dalla Nobiltà la mattina del dì 15 Aprile 1816 , per Sette Settimane , attesa l’infausta PER I CAVALIERI Le prime cinque settimane in Abito di Panno nero con bottoni e Fodera di Seta , Manichetti di Tela Le altre due settimane in Abito nero di Panno , con manichetti di Trine , Spada e Fibbre di colore ed a PER LE DAME Le prime cinque settimane in Abito nero di Seta con Crestino di Velo Regino nero , Finimento da Collo , e (Idem come sopra) Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) SALINE DI PORTOFERRAIO. AMMINISTRAZIONE CONTROVERSA TRA PUBBLICO E PRIVATO.
Tramite fonti documentarie d’archivio , siamo a conoscenza della esistenza delle saline di Portoferraio sin (Affari generali del commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza Ma appena due anni dopo , nel 1817 , le saline divengono voce di spesa per lo stato , sotto la dizione “scapito Che cosa era accaduto? Lo stato introitava rendita dalle saline perché aveva dato ai privati in appalto , tramite contratto , la loro Dopo la restaurazione del dominio Asburgo Lorena sull’Elba , il 3 ottobre 1815 , il Direttore della Dogana di “Del grado in cui si trovano in cui si trovano codesti corpi destinati a raccogliere il sale. Dogana di Livorno 3 ottobre 1815 Dev.mo Obb.mo Serv.re Isidoro Pistolesi Direttore “
(Affari generali del commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
In data 22 ottobre 1815 il conte Fantoni risponde alla richiesta del Direttore della Dogana di Livorno Questa conflittualità può rendere perciò conto perché dopo due anni , nel 1817 , le saline divennero voce di Scrive l’intendente Balbiani (22 ottobre 1815):
“MEMORIA SULL’AMMINISTRAZIONE DELLE SALINE DI PORTOFERRAIO In ordine di un decreto del Sig. Lelievre Commissario del Governo Francese nell’Isola dell’Elba in data del 1 (Idem come sopra)
Nell’ottobre del 1815 il direttore delle dogane di Livorno , per conto del governo , richiede a
( Dalla “Memoria sull’amministrazione delle saline di Portoferraio” scritta dall’intendente Balbiani il 17 (Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1°stemmbre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
Dopo una serie di interventi della giustizia granducale che avvalendosi di periti per dirimere la controversia “Intanto col dì 20 febbraio 1815 era venuta la fine dell’affitto delle Saline e non essendosi presentato alcun
Obbl.mo e Um.mo Serv.re L’Intendente dell’isola d’Elba ( “ Memoria sull’amministrazione delle saline di Portoferraio” scritta dall’intendente Balbiani il 17 ottobre (Affari generali del commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
Qui termina la memoria. “ Ill.mo Sig.Sig. Pron.Colen.
L’affittuario secondo che si dice nel rapporto suddetto sembra che voglia non attendere l’articolo sesto del (Idem come sopra)
Dopo qualche mese , nel gennaio 1816 , Il Fantoni scrive lettera a Frullani , direttore della Segreteria di “A S.E. Frullani direttore della I. e R. Segreteria di Finanze
(Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1°settembre 1815 al 16 marzo 1816. Filza Chi vinse questa controversia , lunghissima , tra pubblico e privato , perdurata per oltre dieci anni ?
1) Cristiana Rospigliosi “Le saline dei Medici e dei Lorena” in Lo Scoglio.Elba , ieri , oggi , domani.Periodico 2) Giuseppe Pansini .Bollettino Italiano di Studi Napoleonici. Anno III/N 7.Pg 36. Febbraio 1964. 3) Antico sistema metrico siciliano di peso , superficie , volume in uso in Sicilia prima dell’annessione 4) Nel 1801 le truppe francesi posero in assedio la città di Portoferraio bombardandola. Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) SCAVI ARCHEOLOGICI . Nell’aprile del 1816 , Strasoldo , governatore militare e civile dell’Elba , scrive a Corsini , ministro dell’interno E’ l’inizio di un carteggio dove si evidenzia in maniera netta l’intervento della pubblica amministrazione La pubblica amministrazione granducale intervenne in maniera massiccia a sostenere , non solo
Lettera di Strasoldo a Corsini del 9 aprile 1816 “Eccellenza Il Sig. Tenente Colonnello Mellini che aveva degl’indizi che nelle vicinanze di Capoliveri potessero esistere Strasoldo “
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 3.Carta 187.ASCP) La risposta di Sua Eccellenza Corsini non si fece attendere molto perché il 4 maggio 1816 Corsini scrive a
Lettera di Corsini a Strasoldo del 4 maggio 1816 “Ill.mo Sig.Sig.Pron. Col.mo Sua Altezza Imperiale e Reale , alla quale è stato reso conto dei risultati dello scavo progettato dal Tenente Dev.mo Obbl.mo Serv.re N. Corsini” (Idem come sopra) Ora che lo Stato Granducale , ai suoi più alti livelli , si è attivato , Strasoldo , dopo qualche giorno , il 14 maggio ,
Lettera di Strasoldo a Corsini del 14 maggio 1816 “Eccellenza Ho comunicato al Sig. Tenente Colonnello Mellini quanto V.E. si è compiaciuto di significarmi con la (idem come sopra)
Lettera di Strasoldo al Mellini del 14 maggio 1816 “Ill.mo Sig. Avendo io reso conto a S.E. Corsini dell’Im.le e R. Segreteria di Stato del resultato del tentativo fatto da VS (Idem come sopra)
Agli inizi dell’anno 1816 il tenente colonnello Giacomo Mellini ha iniziato un tentativo di scavo archeologico Il Mellini non tarda a farlo: è quanto si apprende da lettera che Strasoldo scrive a Mellini. Lettera al Mellini scritta da Strasoldo il 15 maggio 1816 “Poiché VS Ill.ma mi previene colla preg.ma sua dello scorso giorno che la spesa occorrente per proseguire (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 187.ASCP) Dopo aver scritto al Mellini , Strasoldo si rivolge al principe Corsini , ministro granducale. Lettera a Corsini scritta da Strasoldo il 18 maggio 1816 “Eccellenza Ho avuto l’onore di prevenire V.E. che in virtù della ( ) approvazione comunicatami dall’E.V. con sua lettera Nel giugno , Strasoldo scrive ancora a Corsini rendendo conto d
Lettera di Strasoldo a Corsini del 4 giugno 1816 “Il T. Colonnello Mellini mi ha diretta la lettera che trasmetto a V.E. nel suo originale , dalla quale si Di V.E. “ (Idem come sopra) Si evidenzia nelle parole di Strasoldo tutto il suo interesse a far proseguire lo scavo fino al termine e la sua
Dopo pochi giorni dalla lettera sopra scritta da Strasoldo , allo stesso arrivano due lettere che entrambe Lettera della Segreteria di Stato a Strasoldo di 11 giugno 1816 “Ill.mo Sig. Sig. Pron. Colend.mo E’ stato reso conto a S.A.I e R. del resultato dell’escavazione di oggetti d’antichità che va facendosi nel Dev.mo Obbl.mo Serv.re Visto N. Corsini “ (Idem come sopra)
Lettera della Segreteria di Finanze a Strasoldo di 11 giugno 1816 “ Ill.mo Sig.Sig.Pron Col.mo E’ stato reso conto a S.A.I. e R. il resultato dell’escavazione di oggetti di antichità che va facendosi nel Dev.mo Obb.mo Serv.re Luigi Poirot Visto L. Frullani” (Idem come sopra) Frullani è direttore della Segreteria di Finanze in Firenze.
Nel luglio del 1816 continuano i lavori di scavo archeologico a Capoliveri , lavori che erano stati iniziati Lettera di Strasoldo a Corsini del 6 luglio 1816 “Eccellenza Sono in dovere d’informare V.E. che con il ritorno che ha fatto il Conte Girolamo Bardi da quest’isola a (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 187.ASCP)
RITARDI NEL PAGAMENTO PER LE SPESE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI Dopo che la pubblica amministrazione granducale ai più alti livelli (Segreteria di Stato e Segreteria di Scrive a Frullani (direttore della segreteria di finanze)
Lettera di Strasoldo a Frullani del 6 luglio 1816 “Quantunque V.E. si degnasse prevenirmi per mezzo di Dispaccio dell’I. e R. Segreteria di Finanze dell’11 (idem come sopra)
Scrive poi a Corsini(principe Neri Corsini è ministro dell’interno)
Lettera di Strasoldo a Corsini del 13 luglio 1816
“Eccellenza Il Sig Tenente Colonnello Mellini mi ha rimesso il conto qui annesso della spesa occorsa a tutto il 24 giugno (Idem come sopra) Dopo queste ultime due lettere l’amministrazione granducale che sembra aver “nicchiato” nell’emanare gli
Lettera di GB Nomi a Strasoldo del 27 agosto 1816 “Ill.mo Sig.Sig.Pron. Col.mo Coerentemente agli Ordini contenuti nella precedente Memoria di questa I. R. Segreteria di Stato de 28 Dev.mo Obbl.mo Serv.re GB Nomi Visto N. Corsini “ (Idem come sopra) Lettera di Strasoldo a Cantini direttore delle Regie Rendite in Portoferraio , del 6 settembre 1816 “Ill.mo Sig. Trasmetto a VS. Ill.ma l’articolo della lettera di S.E. Corsini pervenutami col Dispaccio dell’Imp. e R. (Idem come sopra) Traspare in queste ultime parole di Strasoldo rivolte al Cantini quasi un sollievo nei confronti del Mellini
Così , nei primi mesi dell’anno 1816 , duecento anni orsono , vengono alla luce reperti archeologici che
(1) Giacomo Mellini percorse la carriera delle armi sino al grado di tenente colonnello del Genio (2) Il Braccio fiorentino di 20 Soldi equivale a metri 0 , 583626.(Tratto dalla pubblicazione di A. Martini (3) I disegni eseguiti dal Mellini ed “umiliati” a Sua Altezza Imperiale e Reale sono gli stessi che oggi Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) GUERRA DI CORSA E PIRATERIA NEI MARI DELL’ISOLA D’ELBA Di quanto ora parlerò è vicenda ripetuta più volte nei secoli durante la cruenta lotta che avveniva nel mar E’ una descrizione di una drammatica , sanguinosa battaglia avvenuta in Algeri con bombardamento navale Il 9 settembre 1816 Spannocchi , governatore di Livorno , scrive una lettera a Strasoldo , governatore
BOMBARDAMENTO NAVALE E DISTRUZIONE DI ALGERI
ARRIVO
Nave Brigantino Cordeglia Inglese da Guerra Cap. il Signore Sargent con dieci cannoni , settantacinque Dopo di ciò il Bey ha ceduto a tutte le condizioni che gli sono state imposte dall’Ammiraglio Inglese , fra Dall’Uffizio di Sanità di Livorno Nella Stamperìa di Giuseppe Dionisio Giorgi”
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 148.ASCP) Questa distruzione di Algeri è l’inizio dell’epilogo dei “corsali barbareschi”.
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)
Accanto alle lettere di marca , il regolamento per l’armamento dei bastimenti alla guerra di “Regolamento approvato da Sua Altezza Imperiale e Reale con Dispaccio di 22 Aprile 1816 per li Armamenti E’ importantissimo documento che fa comprendere nei minimi e più particolari dettagli come deve essere Un esemplare di tale Regolamento doveva essere annesso ad ogni lettera di marca che veniva rilasciata. I primi due articoli individuano che l’armamento deve essere eseguito con la costituzione di società per “Art.1 Le Società per il Corso saranno riputate in accomandita se non vi saranno tra i soci convenzioni a ciò Art.2 Ogni atto di tali società potrà essere fatto tanto per istrumento pubblico quanto per scrittura privata; Conto delle spese “Art.3 Il Capitale dell’Intrapresa sarà destinato a supplire alle spese dell’Armamento dal suo principio fino Art.4 Il conto dell’importare dell’armamento fino alla sortita del Corsaro dal Porto , sarà depositato dall’Ar Diritto di Commissione “Art. 5 Il diritto di Commissione ordinaria per l’Armatore non potrà eccedere il due per cento sul totale delle Luogo dell’armamento e obblighi dell’armatore e del capitano del bastimento corsaro “Art 6 Gli armamenti non potranno farsi che nei porti di Livorno e di Portoferraio.Le Lettere di Marca saran Art.7 L’Armatore e il Capitano del Corsaro si obbligheranno solidamente al pagamento di tutti i danni che Còmpiti del capitano del porto dove avviene l’armamento “Art 8 Il Capitano del Porto formerà il ruolo esatto dell’equipaggio imbarcato su ciascun Corsaro in duplice Art.9 Gli atti prescritti nei due articolo precedenti saranno fatti prima della consegna all’armatore della Còmpiti del capitano del bastimento corsaro “Art 10 I Capitani dovranno essere sudditi Toscani o domiciliati in Toscana e dovranno formare e mantenere Art 11 I Capitani dei rispettivi Bastimenti che avranno ottenuta la Lettera di Marca dovranno presentare Art 12 I Bastimenti armati in corso non potranno partire dal Porto ove hanno armato senza che prima non Art 13 Ogni Capitano di bastimento così armato in Corso sarà obbligato di tenere un Libro giornale ciascuna Art 14 I Corsari saranno tenuti di proteggere Bastimenti di Commercio Toscani nella loro navigazione e di Art 15 Ogni Capitano di Corsaro che avrà fatti dei prigionieri , sarà obbligato di condurli in un Porto Toscano
| Il Regolamento per l’armamento di bastimenti con licenza(lettera di marca) ad esercitare guerra di corsa nei Individuazione delle prede e modalità di trattamento Art 16. Art.17 Art.18 Art. 19 Modalità di abbordaggio delle prede Art 20 Art 21 Art 22 Obblighi del Capitano del Corsaro e del Conduttore della preda Art 23 Del modo di procedere nel trattare le prede Art 24 Art 25 Art 26 Del modo di procedere alla vendita delle prede Art 27 Art 28 Art 29 Art 30 Coinvolgimento del Tribunale nella vendita delle prede Art 31 Art 32 Porto o Console alla liquidazione particolare di ciascuna preda separatamente.
Il regolamento che il Granducato di Toscana rilascia annesso ad ogni lettera di marca prosegue nel dettaglio
SUL RICAVATO DELLA VENDITA DELLE PREDE
“Art 33 Art 34 Art 35 Art 36 Art 37
Art 38 Art 39 Art 40 Art 41
NEL CASO CHE DUE CORSARI NON IN SOCIETÀ ABBIANO FATTO IN CONCORRENZA UNA PREDA
“Art 42
OBBLIGHI DEGLI UFFIZIALI E MARINARI
“Art 43 Art 44 Art 45 Art 55 NORME FINALI
“Art 56 Art 57 Art 58
Art 59
Art 60
SULL’USO DELLA BANDIERA SOPRA I BASTIMENTI ADIBITI ALLA GUERRA DI CORSA
“Art 61 Art 62
Finisce qui il Regolamento per l’armamento di bastimenti adibiti alla guerra di corsa adottato dal Marcello Camici ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) GUERRA DI CORSA E PIRATERIA NEI MARI DELL’ISOLA D’ELBA
Agli inizi dell’ottocento il mare dell’arcipelago toscano era ancora infestato dai “corsali barbareschi” che Il trattato di Utrecht (1713) vietò il rilascio delle lettere di marca ma la guerra di corsa fu ancora esercitata Agli inizi dell’ottocento , al Granducato di Toscana arriva richiesta proprio dall’isola d’Elba per consentire la E’ quanto si apprende con lettera scritta da Strasoldo , governatore dell’Elba , al ministro della guerra del “Dal Sig. Capitano del Porto mi è stato rimesso colla opportuna informazione l’istanza ad esso avanzata dal (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 3. Carta 148.ASCP)) Nell’aprile del 1816 con lettera riservata scritta a Strasoldo da Corsini dalla segreteria di stato in Firenze , il “Riservata Ill.mo Sig.Sig. Pron.Col.mo Il dottor Bigeschi in nome di codesto Sig.re Sisco domandò che l’I.e R. Governo permettesse a lui e ad altri Sebbene vi sia qualche motivo di sperare che le principali Potenze Europee si interessino efficacemente per Firenze 17 aprile 1816 Dev.mo Obbl.mo Serv.re Corsini”
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 148.ASCP)
“Le regolari Lettere di Marca “ non tardarono ad arrivare . “Ho l’onore di trasmettere a VS. Ill.ma l’ingiunto Regolamento approvato da S.A.I. e R. per gli armamenti in Dall’I. e R. Segreteria di Stato Dev.mo Obb.mo Serv.re GB Nomi Visto N. Corsini “ GB Nomi (Giovan Battista Nomi) è segretario del dipartimento di Stato e N. Corsini (Neri Corsini) ministro
(Idem come sopra) Con lettera datata 9 maggio 1816 scritta da Corsini arriva a Strasoldo , in allegato , copia di “Lettere di ETTERE DI MARCA 1) A nome del Granduca , permesso rilasciato dal capitano del porto dove si arma il bastimento per la “Ferdinando Terzo per la grazia di Dio Principe Imperiale d’Austria , Principe Reale d’Ungheria e di
Il Capitano del Porto….
2) Commissione per i conduttori di prede Per ordine si Sua Altezza Imperiale e Reale , Ferdinando Terzo , Principe Imperiale d’Austria , Principe Reale Il Capitano del Porto….
Io sottoscritto Capitano del Corsaro nominato….ho rilasciata la presente commissione a NN …. Conduttore (Idem come sopra) Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) ISTITUZIONE ALL’ISOLA D’ELBA DI UN SERVIZIO DI GUARDIA COSTIERA
Un vero corpo di polizia marittima che, dopo la nascita del regno d’Italia, confluirà nel Corpo delle Nel 1815,con due “Motuproprio”(decreti) Ferdinando III Asburgo Lorena,Granduca di Toscana,istituisce le MOTUPROPRIO 13 OTTOBRE 1815 . ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIA COSTIERA ALL’ELBA “Sua Altezza Imperiale e Reale volendo destinare all’isola d’Elba una forza militare sufficiente a garantire la sicurezza e l’importante oggetto della salute pubblica e volendo nel tempo istesso dare una dimostrazione di quella fiducia che gli abitanti di detta isola hanno potuto meritarsi la gloriosa difesa della Piazza di Portoferraio fatta nell’anno 1801 e per l’impegno nel quale hanno generalmente gareggiato nel respingere la moderna minacciata aggressione per la parte dei Corsari di Barberia,oltre un competente numero di truppe di Linea,che dovrà essere distribuita fra le Piazze di Portoferraio e di Longone,è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso. Gli arruolati in queste Compagnie dal Sergente al Capo non potranno capricciosamente rinunziare al servizio ma dovranno restarvi almeno per lo spazio di anni tre se pure qualche circostanza imprecisa non esigesse diversamente,nel qual caso domanderanno formalmente la loro licenza che verrà loro accordata previo il pagamento di vestiario non guadagnato. Dato lì tredici ottobre milleottocento quindici Ferdinando Concorda con l’originale Fortini “
(Affari generali del governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 5. Carta 276.ASCP) Ferdinando è Ferdinando III Asburgo-Lorena,Granduca di Toscana. Questo motuproprio è un decreto importante non solo perché crea il servizio di guardia costiera facendone
Con motuproprio del 13 ottobre 1815 Ferdinando III Asburgo Lorena ha istituito all’Elba “quattro MOTUPROPRIO 5 DICEMBRE 1815 “Sua Altezza Imperiale e reale volendo che le quattro Compagnie dei Cannonieri Guardia Coste stabilite in
Ferdinando Concorda con l’originale et in fede (Affari generali del governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 5.Carta 276.ASCP) In questo motuproprio risulta evidente come Sua Altezza Imperiale e Reale prenda spunto per la creazione Infatti , sul “Battaglione franco” che Napoleone aveva istituito all’Elba , così scrive Vincenzo Mellini (2) : “ BATTAGLIONE FRANCO Vi doveva essere un battaglione composto di naturali dell’isola e comandato da un capo-battaglione e da un Davvero troppo evidenti sono le similitudini per non pensare che il governo granducale non si sia ispirato (1) In pagina 52 di “ Descrizione geografica della Toscana compilata dalla’Ab. A. Ferrini secondo gli (2) In V. Mellini “L’isola d’Elba durante il governo di Napoleone I°” pagina 117.(Firenze.Stabilimento Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) SICUREZZA PUBBLICA. NOTIFICAZIONE PER FORESTIERI ED ISTRUZIONI
Restaurato in Toscana il governo lorenese con Ferdinando III asburgo lorena , nella primavera del 1814 il “Ill.mo Sigre Sigre Pron. Colend. Inerendo alle Istruzioni che mi trasmette l’I. e R. Governo quanto alla vigilanza sui Forestieri , debbo prevenire VS Ill.ma che i Soggetti che vengono espulsi dal Territorio del Gran Ducato debba procurarsi che non prendano alcuna direzione che possa portarli alla Corsica , nel caso ancora che fossero Corsi o domiciliati in detta Isola. Dalla Segreteria del Buon Governo Pumini” (Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza Allegata alla presente lettera è la “notificazione per forestieri” che la segreteria del buon governo invia al “ NOTIFICAZIONE PER I FORESTIERI Il Commissario Straordinario per S.A.I. e R. all’isola d’Elba e Principato di Piombino
L’Imperiale e Reale Governo volendo mettere a parte dei vantaggi che derivano per la sicurezza e buon 1. Tutti gli Albergatori , Locandieri , Osti e tutti gli altri che ricevono gente ad alloggiare a pago in 9. Tutti I Forestieri suddetti egualmente che alla pubblicazione della presente notificazione si trovano (Idem come sopra)
· * Mairia= comune I provvedimenti per la sicurezza sul territorio elbano subito dopo che Napoleone Bonaparte se ne è andato Settembre 1815 , dalla segreteria del buon governo in Firenze al commissario straordinario Fantoni : “ISTRUZIONI SUL REGOLAMENTO PER I FORESTIERI PUBBLICATI COLLA NOTIFICAZIONE I .Le Carte di Sicurezza che ai termini della Notificazione sono indispensabili ai Forestieri non Sudditi per II. Sarà cura dei Sig. Mairie di ordinare con scrupolo e severità la condizione di tutti i Forestieri di qualunque classe i mezzi della loro sussistenza se reali o apparenti , le loro applicazioni , il loro contegno morale e politico e tutto ciò insomma che può interessare il giudizio di un prudente Ministro per determinare la sua diffidenza per i pericolo che potessero resultare dal loro più diuturno soggiorno III. I resultati di questo esame e le loro osservazioni relative verranno notate con sollecitudine e rimesse alla Segreteria di questo R. Commissario Straordinario ed a questo effetto prenderanno di mira tutte le Persone Forestiere che siano venute a stabilirsi nelle loro Comuni durante l’ultimo quindicennio IV. E’ inutile l’avvertire che queste sole osservazioni dovranno regolare la concessione della Carte di V. Il possesso acquistato nello Stato , uno Stabilimento di Commercio , l’esercizio di una professione liberale o di un anche ( ) alla buona condotta dovrà sempre determinare la loro facilità in somiglianti concessioni VI. Egli dovrà ritenere giustamente che il possesso nello Stato , il matrimonio con Donna Suddita , un impiego conservato , ed altre simili circostanze se possono essere giudicabili in linea di direzione nel caso dell’articolo antecedente non formano generalmente alcuna eccezione per in non Sudditi alla qualità di Forestiero se non concorre anche l’atto legale di naturalizzazione o il domicilio decennale non interrotto che viene richiesto dalla notificazione. VII. Le Carte di Sicurezza saranno concepite secondo il compiegato esemplare e verranno rilasciate eguali VIII. Spirato il termine dentro il quale i forestieri non sudditi devon munirsi della Carta di Sicurezza verranno rimessi da ogni parte a questo Commissariato le note di tutte le persone alle quali saranno state le dette carte accordate e le note egualmente di quelle alle quali sieno state recusate. IX. Due volte la settimana per le Comuni dell’Isola d’Elba e per lo Stato di Piombino e giornalmente per la (Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo ESEMPLARE DI CARTA DI SICUREZZA
CARTA DI SICUREZZA La presente Carta di Sicurezza vien rilasciata da noi Mere della Comune di… Firma del Latore il Mere “ Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) PORTO DI PORTOFERRAIO. CONSOLI
Il 22 aprile 1816 il conte Strasoldo , governatore militare e civile dell’Elba , per la morte di Sua Maestà (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 2.Carta 105.ASCP). Nell’avviso per il “Bruno” è l’elenco dei Consoli di potenze alleate ed amiche del granducato di Toscana “Il Sig. Carlo Fiorentini che fino al settembre dell’anno scorso fu destinato da Sua Maestà il re di Sardegna (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 291.ASCP) Anche l’Austria aveva il suo console a Portoferraio. “A Sua Eccellenza il Signor Conte Ramboldo Strasoldo di Villanova Cavaliere dell’Ordine Militare di S. Eccellenza Dietro gli ordini e le istruzioni espressamente ricevute dal mio Governo di nominare provvisoriamente un Frattanto che le avanzo le mie preghiere a questo effetto ed a ffinchè i Sudditi e Naviganti Austriaci trovino Stefano de Rainwich” (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 256. ASCP) Lo Stato Pontificio aveva il suo console a Portoferraio nella persona di Giovan Battista Lorenzi. “Copia della lettere scritta dal delegato Apostolico Monsignor Giovanni Antonio Benvenuti all’Ill.mo Sig. Ill.mo Signore Nella notte dal 16 al 17 andante una Pirata che si crede Corso con una scorridora , cioè la Tarenza vele di Civitavecchia 27 maggio 1816 Gio Antonio Benvenuti. Delegato Apostolico “ (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 226.ASCP) La nomina di Luigi Hutre a vice console di Francia nel porto di Portoferraio è molto interessante perché “Eccellenza Hol’onore di impiegare a V.E. l’annessa Supplica del Sig Luigi Hutre diretta ad essere autorizzato di accettare il posto di Vice Console di Francia in codesto Porto , pregando la di Lei bontà a favorirmi le necessarie informazioni sopra questo Soggetto in rapporto alla di lui moralità e condotta , affinchè io possa essere in grado di corredare le mie proposizioni delle opportune notizie. Dev.mo Obbl.mo Serv.re (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 161.ASCP) Per avere informazioni su Luigi Hutre , Strasoldo , all’Auditore Vicario (giudice)di Portoferraio , scrive una
“Ho l’onore di parteciparle che S.A.I e R si è degnata approvare che VS Ill.ma sia riconosciuta nella qualità di Vice Console per Sua Maestà il re di Francia all’isola dell’Elba , salvi i Diritti e regolamenti del Porto e con che Ella non s’intende essere come suddito Toscano esente dalla Giurisdizione del Tribunali del Granducato. (idem come sopra) Nello stesso giorno , 28 giugno 1816 , Strasoldo avvisa e comunica all’ Uffizio di Sanità del porto di “ S.A.I e R. si è degnata approvare che sia riconosciuto in qualità di Vice Console Francese all’isola dell’Elba il Sig. Luigi Hutre , salvi i Diritti e Regolamenti del Porto e con che non s’intende come suddito Toscano esente dalla Giurisdizione dei Tribunali del Granducato. (idem come sopra) La vicenda della presenza di Consoli di nazioni estere nel porto di Portoferraio e di loro sostituti in alcuni
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) PORTO: REGOLAMENTO DEI SALUTI PER LE NAVI DA GUERRA E LE GALERE ESTERE
Spannocchi , governatore di Livorno , nel maggio del 1816 scrive a Strasoldo , governatore militare e civile “Eccellenza Dalla R. Segreteria di Governo di Livorno Lì 16 maggio 1816 (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 1. Carta 26.ASCP) Allegato alla presente lettera è il regolamento dei saluti del granducato di Toscana per l’ingresso delle navi “Regolamento dei Saluti fra la Piazza di Livorno e le navi da Guerra e Galere Estere. Tutte le navi da Guerra di Teste Coronate , del Gran Signore delle Repubbliche di Venezia e di Olanda , e della Religione di Malta di qualunque rango sieno , dal Grande Ammiraglio fino alle Servili inclusivamente saluteranno anteriormente la Piazza e lo Stendardo di S.A.R. che sarà inalberato sulla fortezza e gli sarà Di 3 o 4 tiri si renderà zero
Firenze Lì 24 Maggio 1768 Firmato F.Orsini Rosenberg Per Copia Conforme (Idem come sopra) Il Mascolo è il classico cannone a mascolo che viene usato per le sparate durante le parate militari I Bastimenti Corsari sono navi armate per combattere e predare in mare altri bastimenti.
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) CERIMONIALE PER L’INGRESSO IN DARSENA DEGLI UFFICIALI DI MARINA Il documento sotto riportato è molto interessante poiché è il cerimoniale che viene usato nei porti del
“ I Grandi Ammiragli venendo a terra saranno salutati all’ingresso della Darsena con 18 tiri di cannone. Dato in Pisa lì 21 Gennaio 1771 (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 265.ASCP) Il documento è del 1771 ed è il cerimoniale adottato dal granducato di toscana che viene restaurato dopo Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) NOMINA DI CAPITANO E DI COMANDANTE DI PORTO A PORTOFERRAIO E NELL’ ISOLA D’ELBA Le funzioni del Capitano del porto di Portoferraio sono quelle della polizia della Darsena e dell’intero (Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1 settembre 1815 al 16 marzo 1816. Filza
Si erano presentati alcuni “postulanti” , cioè soggetti che si rivolgono a Sua Altezza Imperiale e Reale con “Al Sig. Giuseppe Taddei Dalla I. e R. Segreteria di Stato mi viene partecipato il Sovrano Motuproprio degl’8 stante , con cui VS Ill.ma viene destinata a disimpegnare le funzioni di Capitano del Porto di Portoferraio sotto la mia dipendenza non meno che dell’organizzazione degli Uffizi riuniti di Marina e di Sanità dell’Isola d’Elba. A. Fantoni” (Idem come sopra. Filza 2. Carta 287.ASCP) NOMINA DI COMANDANTI DI PORTO SOVRANO MOTUPROPRIO “Sua Altezza Imperiale e Reale nomina Silvestro Pisani già Capitano del Battaglione Franco dell’Isola d’Elba al posto di Comandante della Marina e Torre di Campo ; Giovanni Sardi già Tenente al Battaglione suddetto a quello di Comandante del Forte di Capo Sant’Andrea , e Bernardo Bernotti già Capitano dello Stato Maggiore Generale Francese in Portoferraio al posto di Comandante della Torre e Marina di Marciana Ferdinando Copia concorde all’originale” (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816 .Filza 2.Carta 104.ASCP) Ferdinando è il granduca di Toscana Ferdinando III Asburgo Lorena;V. Fossombroni è segretario di stato e Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) PORTI DI PORTOFERRAIO E DELL’ELBA
Fantoni,commissario straordinario per l’Elba e Piombino, dopo aver scritto il 25 ottobre 1815 una lettera memoria a S.E. Corsini,ministro degli esteri granducale, ne scrive un’altra sempre allo stesso Corsini dopo appena sei giorni (31 ottobre 1815). E’ questo rapporto molto interessante ed importante poiché informa come viene ristrutturata “A Sua Ecc. Corsini Direttore dell’I. e R. Segreteria di Stato Sanità=Marina Ebbi l’onore sotto dì 25 cadente di accompagnare a V.E. una mia Memoria sopra il Commissariato di Marina esistente in quest’Isola,montato sul Sistema Francese,e ne proposi la soppressione. I “recapiti” di cui scrive il conte Agostino Fantoni,commissario straordinario per l’Elba e Piombino,sono i seguenti: (Affari Generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo Continua poi il Commissario Straordinario: “…Nel mio precedente rapporto sulla Marina nel rimettere le Suppliche dei Concorrenti all’impiego di (Idem come sopra) Il conte Fantoni prosegue con il Rapporto e parla di tre pensionati a carico della Cassa dell’Amministrazione Sanitaria per un costo totale di lire 600.Terminato questo argomento scrive che l’Entrata dell’Amministrazione Sanitaria sotto il governo è pari a circa lire 27 mila/anno e che con la nuova amministrazione che lui propone non si raggiungerà tale cifra in quanto sono soppressi gli introiti dei Diritti degli Invalidi e l’introito del Commissariato di Guerra ,ed inoltre ha proposto di incrementare alcuni impiegati nelle figure delle Guardie Sanitarie. Il commissario straordinario dopo aver parlato della tariffe della nuova amministrazione da lui proposta per PERSONALE DELL ‘AMMINISTRAZIONE “Passerò adesso a parlare di Personale dell’Amministrazione medesima. ( Affari Generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo DICASTERO SANITARIO (PORTUALITA’) “L’annessa Carta ” è un preciso quadro dell’Amministrazione Sanitaria (portuale)dell’Elba(marina Poi il Fantoni si sofferma sulle “principali attribuzioni del Capitano del Porto” “La Polizia della Darsena e del Porto , il tener la Matrice dei Bastimenti , il rilascio della Patente o Spedizioni fissi.Nel piede francese oltre al Capitano del Porto a Portoferraio esistevano 4 Tenenti di Porto , uno a (Idem come sopra) Quindi il Fantoni parla dei “deputati di sanità” “Ai Deputati di sanità i quali tanto per oggetti riguardanti la polizia che per quelli di Amministrazione (Idem come sopra)
Nelle lettera scritta dal commissario straordinario dell ‘Elba e Piombino,conte Fantoni , a Sua Eccellenza
Corsini dell’Imperiale e Regia Segreteria di Stato in Firenze, nel dì 31 ottobre 1815,si parla di guardie sanitarie,della darsena di Portoferraio e di contumacia. Per le Guardie Sanitarie il Fantoni indica la necessità che due siano messe alla punta dell’Enfola e a Campo mentre altre due siano richiamate a Livorno poiché a Portoferraio non necessarie. La Darsena di Portoferraio va ripulita tutta e riscavata perché è stata “riempita di scaricamenti” . Il tutto va eseguito ad opera del lavoro dei Forzati della Linguella: per tale motivo propone di “ripristinarli” alla Linguella e di usarli “col doppio oggetto di fargli travagliare al ripulimento e polizia del Porto come ancora alla nettezza delle strade della Città”. Infine si sofferma sulla contumacia per i bastimenti che possono portare malattie. Osserva che a Portoferraio manca un Lazzaretto per la contumacia di rigore (quarantena di rigore) e che è presente solo a Livorno dove le navi devono essere inviate.Propone perciò la costruzione di un Lazzaretto di rigore all’Elba “dato che ormai è conosciuto che il porto di Portoferraio è uno dei più vasti e forse il più sicuro fra tutti i Porti del Mediterraneo”. Per quanto invece riguarda la contumacia di semplice osservazione (quarantena di osservazione) il Fantoni osserva che il locale esistente a Portoferraio è indecente : “uomini e donne promiscuamente ,contro anche la decenza,vi hanno dovuto consumare il periodo della loro contumacia”. Perciò propone sia l’acquisto di alcune stanze contigue alla Sanità sia la creazione di un Lazzaretto di osservazione in “un luogo detto i Magazzini delle Saline un locale più remoto dalla Città”. GUARDIE SANITARIE
(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza DARSENA DI PORTOFERRAIO E RIPRISTINO DEL BAGNO PENALE “Dopo aver parlato dei rapporti finanziari e personali dell’Amministrazione Sanitaria dell’Isola d’Elba e (Idem come sopra) CONTUMACIA DI RIGORE E DI SEMPLICE OSSERVAZIONE “Scendendo infine a parlare della Contumacia di rigore e di semplice osservazione devo avvertire quanto (Idem come sopra)
La sorveglianza sanitaria non si esercitava solo sulle persone ,con la contumacia, ma anche sulle cose. (Affari generali del governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 5. Carta 246.ASCP)
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) PORTO. AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MILITARE E MERCANTILE. Nel 1838 il Ferrini così parla dei porti del granducato di Toscana “…Tra i porti che incontransi nella spiaggia Non a caso nel 1838 sempre il Ferrini scrive “Dipartimento di Sanità. Presiedono alla Sanità due Governatori A Portoferraio , dunque , risiede il Governatore civile e militare il quale , per i motivi sopra detti , è stato (Affari Generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.. L’amministrazione dei porti all’Elba rappresenta voce di entrata importante per le casse dello stato Il 25 ottobre 1815 il Fantoni scrive una lettera a S.E. Corsini (3) , direttore dell’Imperiale e Regia Segreteria di “Sotto il Governo Francese , oltre l’Uffizio della Sanità esisteva in Portoferraio un Commissariato di Marina (Affari Generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo
(1) “Descrizione geografica della Toscana compilata dalla Ab.A. Ferrini secondo gli ultimi riordinamenti (2) Idem come sopra , pag 56-57.Tipografia all’insegna di Clio.Firenze 1838. (3) Il principe Corsini è ministro granducale degli esteri e delegato a rappresentare la Toscana a Sulla riorganizzazione dell’amministrazione portuale , continua il commissario Straordinario Fantoni a Trova e descrive una situazione disastrosa , insostenibile che Napoleone Bonaparte ha lasciato SITUAZIONE DISASTROSA “Il posto di Capitano del Porto è provvisoriamente occupato da Giuseppe Barsaglini in rimpiazzo di ( Affari generali del commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza TENTATIVO DI TRUFFA Ed ecco ora che il Fantoni descrive un tentativo di truffa : “L’esame dei Registri di Spesa che io mi son fatti rappresentare , l’ispezione che ho portata attentamente su i titoli e nomine degl’Impiegati mi hanno convinto che questo nodo gordiano non si può sciogliere che col taglio. (Idem come sopra) CONCORRENTI ALL’IMPIEGO DI CAPITANO DEL PORTO Dopo aver scritto quanto sopra il Fantoni continua parlando dei “concorrenti all’Impiego di capitano del “Dopo di aver di volo fatta menzione dell’irregolarità che presenta l’attuale Amministrazione di questo Commissariato di Marina di cui propongo la soppressione rilasciando alla Clemenza di S.A.I e R. il decidere della sorte del Sig. Pieche e suo figlio , dovendo osservare che 21 anni è domiciliato in quest’isola e diventò proprietario di alcuni stabili , scendo a parlare dei Concorrenti all’Impiego di Capitano del Porto. (Idem come sopra) Sull’Alieti afferma che è “attaccato al Governo” che ha “sofferto delle persecuzioni dal passato governo Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) PRENDITORIA DI LOTTO ALL’ISOLA D’ELBA.
“Tre sono le suppliche che VS. Ill.ma si è compiaciuta trasmettermi colle pregiatissime sue de’ 25 settembre e 6 ottobre corrente dei Postulanti una Prenditorìa di Lotto in Portoferraio cioè Il secondo di questi , cioè l’Arrighini non è nativo né domiciliato in quest’Isola , a tenore anzi di quanto espone nelle ingiunte sue preci è impiegato in una delle Ricevitorie di codesta città , onde VS. Ill.ma potrà procurarsi costì sulla di lui moralità e condotta le opportune notizie. Non sfuggirà alla penetrazione di VS. Ill.ma che il Pinotti può meritare di essere preferito non già perché in questo si affacci qualche eccezione ma perché l’altro presenta dei titoli che possono in modo più speciale esigere i benigni Sovrani riflessi. (Affari Generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1°settembre 1815 al 16 marzo 1816. Quanto sopra è evento importante perché all’Elba prende vita il gioco del lotto che è tuttora in essere.
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) LAVORI PUBBLICI ALL’ISOLA D’ELBA.
Il commissario straordinario per l’Elba e Piombino , conte Agostino Fantoni , che per conto di Sua Altezza E’ quanto si apprende da una relazione dello stesso Fantoni: “….Carceri. (Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1°settembre 1815 al 16 marzo 1816. Si apprende ancora da un relazione dello stesso Fantoni quanta era la spesa pubblica per “Pigione carceri Dal carteggio del governatore militare e civile dell’Elba , conte Strasoldo , si apprende che il Granducato di
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 165.ASCP) Seguono quindici Ordini ed Istruzioni per procedere alla creazione di un inventario di tutto quello che è “I°. Dovrà essere riscontrata il dì 1 Maggio 1816 la quantità e la qualità dei Mobili esistenti in ciascuna delle Carceri del Gran-Ducato e confrontata con l’Inventario dei medesimi che si ritrova nei Tribunali Quindi si ordina che sia formato un nuovo Inventario per ogni stabilimento carcerario , individuando nel “XV°. I Giusdicenti ai quali incombe di prestare tutta l’attenzione per l’interesse del R. Fisco , avranno una (Idem come sopra) Dopo avere preso provvedimenti riguardanti la qualità della vita dentro le carceri , il Granducato di “Circolare 1424. Ecc.mo Signore Non convenendo procrastinare ulteriormente le riparazioni necessarie a codeste Carceri per attendere Ed in attenzione di suoi ulteriori riscontri passo a segnarmi con la solita distinta stima. (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C65.Carta 465.468.ASCP) Allegata alla presente circolare è un contratto che lo stesso Mecherini invia alla Magistratura Comunitativa Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) SERVIZIO POSTALE ALL’ISOLA D’ELBA.
Prima del 1801 l’Elba era divisa fra tre sovrani.
Portoferraio , che apparteneva al Granducato di Toscana , comunicava con Livorno tramite una strada litoranea che passava da Torre Nuova vicino a Piombino.Una barca da Portoferraio portava una volta la settimana la posta a Torre Nuova e viceversa. Longone che apparteneva a Napoli comunicava con questa città una volta al mese tramite Santo Stefano o Talamone (stato dei Presidi). Il resto dell’isola che era sotto il dominio della Signorìa degli Appiani corrispondeva da Rio Marina con una barca due volte la settimana con Piombino. Dopo il 1801 , annessa l’Elba alla Francia , la corrispondenza partiva una volta la settimana da Portoferraio per Piombino: da qui continuava per le diverse destinazioni. Una volta la settimana la posta da Piombino giungeva a Portoferraio dove si faceva la distribuzione delle lettere fra i diversi comuni dell’isola. Tra il 1814-15 , occupato Piombino dalle truppe austriache , a Napoleone che era stato confinato all’Elba non conveniva che la corrispondenza dall’Elba passasse nelle mani di impiegati che dipendevano da un governo a lui ostile. Dette incarico a Bertrand , gran maresciallo di Palazzo , di consultare l’Intendente Balbiani per sentire cosa consigliava di fare.Costui ebbe a dire e consigliare di avvicinarsi all’antico sistema .Perciò indicava una barca equipaggiata di 5 uomini per il trasporto della corrispondenza a Piombino e viceversa : da Piombino poi , un uomo a cavallo , doveva portare la corrispondenza a Livorno direttamente. (1) Fuggito Napoloene dall’Elba questo servizio postale lo ereditò il restaurato Granducato di Toscana e il conte Fantoni , inviato in qualità di commissario straordinario , del servizio postale parla brevissimamente in una sua relazione “….Poste.Vi era una direzione delle poste per l’isola d’Elba in Portoferraio” (Affari generali Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza Sempre dallo stesso Fantoni si viene a sapere nello “Stato generale di Entrata dell’isola d’Elba “ (Affari Ma il conte Fantoni non parla dell’efficienza del servizio. Ne parla invece il nuovo Governatore militare e civile dell’Elba , conte Strasoldo , che non soddisfatto di tale “Soprintendente Generale delle Poste. Spedita 30 marzo 1816. Il corso di posta da qui a Piombino è affidato ad un tal Del Buono il quale fa il detto passaggio con una Molti sono gli inconvenienti che derivano da una tale incertezza di corrispondenza la maggior parte dei (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 1.Carta 81.ASCP) (1) In Vincenzo Mellini “L’isola d’Elba durante il governo di Napoleone I” pag. 63.
Dopo che Sua Eccellenza il Sig. Conte Cavaliere Rambaldo Strasoldo di Villanova , Tenente Generale e “Eccellenza Mi sarà sempre grato qualunque rilievo di VS Eccellenza tendente a migliorare dell’isola d’Elba con il
(Affari Generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 1.Carta 80.ASCP) Da questa lettera si viene a conoscere nome e cognome del direttore , ”Amministratore” , della “direzione Ora ne veniamo a conoscenza : Gio. Franco Paolini. “Eccellenza Il regolamento per l’andamento Postale fra l’isola d’Elba e Piombino due volte per settimana incontrò (Idem come sopra) “Gli espedienti” che furono messi in atto dal direttore Paolini non sappiamo . “Il Sig Soprintendente delle R.R. Poste ha ordinato a questo a questo Sig Direttore Paolini di star vigilante (Affari Generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 288.ASCP) Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) LAVORI PUBBLICI ALL’ELBA: COSTRUZIONE DI CIMITERI.
Nel 1804 l’editto napoloeni co di Saint-Cloud , impone la sepoltura dei cadaveri fuori dei centri abitati in “Portoferraio 28 ottobre 1815 All’Ill.mo Sig La piazza di Portoferraio sotto il pacifico governo dell’immortal Leopoldo , ottenne di erigere un Campo Santo Umilissimo e devotissimo servitore (Corrispondenza con ufficio fossi di Pisa dal 1815 al 1818.C60.Carta 106.ASCP) Anche sul versante di Marciana , all’Elba , le cose non stavano bene per quanto riguarda la sepoltura dei “Eccellenza Con mio settimanale rapporto diretto a codesto Sig.re Auditor Vicario (Giudice ndscr.) del dì 29 Marzo (Affari Generali del Governatore militare civile dell’Elba anno 1816.Filza n. 5.Carta 251.ASCP ) Il Potestà è un funzionario dell’amministrazione della giustizia che il Granducato di Toscana Asburgo-Lorena Dopo le segnalazioni (lettere manoscritte) , nel 1815 , di Giuseppe Ninci (presidente dell’Opera del Duomo di E’ quanto si apprende da una relazione fatta al conte Strasoldo , governatore militare e civile , dal maggiore “Eccellenza Il Capoposto della Guardia di San Clou ha fatto rapporto al comando di questa piazza come passeggiando
(Affari generali del Governatore dell’isola d’Elba anno 1816 .Filza 2.Carta 123.ASCP) Tale rapporto , appena ricevuto , induce il governatore Strasoldo “a non differire ulteriormente “ e , nello “Stavo occupandomi di raccogliere le notizie e i materiali opportuni per dar conto a VS Ill.ma dei gravi stati trovati cadaveri estratti dalla fossa in cui erano collocati e poi interamente divorati dai cani e da altri (idem come sopra) E’ questo documento davvero importante poiché , con poche parole , il Governatore Strasoldo ci fa (Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba anni 1815-1818.Filza 2.Carta 226.ASCP) Dopo tre mesi dalla lettera sopra scritta nell’aprile del 1816 dal Governatore arriva a lui , il 17 luglio 1816 , la “Per quanto concerne pienamente che rendesi di assoluta necessità la costruzione di un nuovo Camposanto (Affari generali del Governatore dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 2.Carta 123.ASCP) L’Augusto Sovrano è Sua Altezza Imperiale e Reale l’Arciduca Ferdinando III , Principe Imperiale Sotto il suo dominio , nel 1815 , ritornò l’Elba in forza dell’articolo 100 del trattato di Vienna stipulato nel Dopo la lettera inviata al governatore dell’Elba Strasoldo da parte della Segreteria del regio Diritto di ACQUISTO DEI TERRENI “N° 1297 Ecc. mo Signore Valendomi della facoltà conferitemi con il Sovrano Dispaccio de’ 26 Agosto perduto , approvo che in ordine 1° . Per il Camposanto della Marina di Marciana dal sig Domenico Bianchi una vigna d’ordini 93 per il prez 2° .Per il Camposanto stesso altro appezzamento di vigna d’ordini 10.Spettanza al sig Dr. Santi per il prezzo 3°. Per il Camposanto di Poggio dal Sig. Pietro Paolo Marchiani un pezzo di terra castagnata d’ordini 8 e1/2 4°. Per il Camposanto di San Piero dal Sig. Domenico Dini un pezzo di terreno seminativo vinefero per il prez 5°. Finalmente per il Camposanto di S. Ilario dal Sig. Gori un pezzo di terra seminativa di ( ) quadri 1343 Per l’acquisto di tali terreni verrà luogo di contratto in ordine alla graziosa Concessione di S.A.I e R. Di VS Ecc.ma Dev.mo Servitore (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 187 al 1818.C65.Carta 447.ASCP)
ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE “N° 1294 Ecc.mo Signore Inerendo alle disposizioni sanzionate dal Sovrano Venerabilissimo Dispaccio dei 26 Agosto ultimo 1°. La Costituzione del Camposanto di Marciana al Maestro Muratore Gio Batta Tagliaferro per lire duemila 2°. quella del Camposanto di Marina al Maestro Muratore Franco Becattini per lire duemilaquattrocentono 3°. quella del Camposanto di Poggio per lire milesettecentosessantanove al Muratore Tommaso Tagliaferro 4°. quella del Camposanto di S. Ilario al Muratore Vincenzo Maselli per lire ottocentottantasette 5°. Finalmente quella del Camposanto di S. Piero allo stesso Muratore Maselli per lire (Idem come sopra. Carta 446.ASCP) Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) CUSTODE DEI BOSCHI ALL' ELBA
Nel Granducato di Toscana un impiego comunitativo (comunale) remunerato e che per certi aspetti “N° 2543 L’Intendente dell’isola d’Elba Ho l’onore di prevenirla che il Governo di Napoleone Bonaparte lo ha nominato Guardia dei boschi detti (Affari generali del governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza n. 1.Carta 94.ASCP) Dopo la caduta di Napoleone e la restaurazione granducale il Corsi chiede di essere confermato custode di “Altezza Imperiale e Reale Basilio Corsi di Portoferraio implora dalla Clemenza di V.A.I. e R. la grazia di essere confermato nel Posto Era ad esso affidata la conservazione dei Boschi predetti e doveva in vigilare perché non si eseguisse nei (Idem come sopra)
L’Imperiale e regio Governo ricevuta la lettera del Commissario Straordinario con “Benigno Rescritto” del “Eccellenza Riscontrando la preg.ma dell’E.V.di questo giorno , ho l’onore di aver dato le necessarie disposizioni perché (idem come sopra) L’amministrazione granducale con questa vicenda dimostra di aver a cuore la salvaguardia dei boschi. Il carteggio evidenzia inoltre che tale l’attenzione verso l’ambiente è presente ed antecedente la venuta di “…Boschi e Foreste (Affari Generali Commissario Straordinario anno 1815-1816.Filza 3.Carta 379.ASCP) La funzione affidata a Basilio Corsi nella sua qualità di impiegato comunitativo era quella della Quanto si apprende dalla vicenda di Basilio Corsi , custode di boschi , anticipa l’istituzione delle “Regie Il commissario straordinario Fantoni usa la dizione che è quella stessa oggi noi usiamo “Guardie dette Rappresenta un aspetto dell’attività amministrativa granducale non conosciuto che pone il Granducato Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) LAVORI PUBBLICI ALL’ELBA . STRADA LONGONESE
Fuggito Napoleone dall’Elba il restaurato governo granducale Asburgo Lorena trovò le vie di comunicazione “Rapporto della Strada Maestra che da Portoferraio conduce a Longone Portoferraio lì’ 25 maggio 1816 La Strada di Comunicazione fra Porto-Ferrajo e Longone carrozzabile in tutte le sue parti deperisce in ogni (Affari Generali del Governo dell’Elba anno 1816 , Filza n.3.Carta 143.ASCP). Dopo due anni , evidentemente perché non fu eseguito alcun lavoro , quanto paventato dal Capitano Bechi “S.A.I. e R. si è degnata approvare con le debite formalità e cautele sia data in Accollo dalle Comunità di dell’importare preciso del prezzo e del modo convenuto per il pagamento onde in coerenza possino essere Di Vs Ill.ma Dev.mo Obbediente Serv.re 26 agosto 1818 “ (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65.Carta 411.ASCP) Il documento è importante perché si viene a sapere che la costruzione della strada che collega Portoferraio a strada Longonese importante e fondamentale arteria di comunicazione tra le due piazzaforti di difesa “Eccellenza Fino dal dì 26 Agosto dello scorso mese S.A.I e R. si degnò ordinare che dalla Cassa dell’Uffizio Principale (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1818.C65.Carta 418.ASCP) Il documento evidenzia l’ingente somma che il regio governo ha erogato tramite la persona del direttore Le magistrature comunitative di Portoferraio e Longone ottenuta l’erogazione dell’ingente somma di “N.1078 Ecc.mo Signore Dopochè con la Legge dè 16 settembre 1816 è stato assegnato ai Periti Comunitativi un appuntamento (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818. C65.carta 419.ASCP) Il richiamo al Cancelliere dell’Elba all’osservanza della legge e la vigilanza , sono tali tale che si arriva alla “N. 1248 Ecc.mo Signore Respingo a VS Ecc.ma ma in duplice Originale i due Contratti d’Accollo per i previsti restauri e mantenimento della Strada Longonese in codesta Comunità muniti della mia approvazione rispetto all’altro tratto che dal Confine di Portoferraio conduce alla Comunità di Longone , se le è stato dall’Architetto delle RR Fabbriche avvertito esservi incorso qualche errore nella Perizia , ha fatto benissimo di sospendere la Stipulazione del Contratto e farà bene a farlo debitamente verificare e darmene esatto conto. Lì 21 ottobre 1818 (Idem come sopra.C65.Carta 440.ASCP) Qui termina il carteggio sui lavori pubblici per la costruzione dell’importante via di comunicazione detta Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) LAVORI PUBBLICI: STRADE COMUNITATIVE ALL’ELBA. Gli Asburgo-Lorena succeduti ai Medici nel governo della Toscana trovarono un territorio generalmente “Circolare n. 1713 Con circolare di quest’Uffizio dei 25 settembre prossimo passato fu fatto avvertire ai Cancellieri Comunitativi che essendo stata a norma del paragrafo 32 della Legge 16 settembre 1816 abolito l’emolumento già stanziato a favore dei Periti con le istruzioni dei 12 settembre 1814 per la conclusione degli accolli delle Strade Comunitative e determinato che dal primo gennaio 1818 sia accollato a tali Periti un assegnamento fisso da corrispondersi dalle Comunità rispettive; elleno dovevan d’ora in avanti lucrare quell’emolumento stesso che li Accollatarj per tutta la durata del loro rispettivo accollo si sono obbligati a corrispondere sull’annua prestazione loro dovuta ai Periti medesimi.
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 104.ASCP) La legge , nel Granducato di Toscana , è espressione della volontà di Sua Altezza Imperiale e Reale. Circolare n. 1301 Illustrissimo Signore (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 105. ASCP) Il Provveditore fa capire bene al Cancelliere Comunitativo il danno che deriva dall’ incuria e negligenza E’ evidente che il granducato di Toscana Asburgo Lorena pone grande attenzione alle vie di comunicazione ,
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) LAVORI PUBBLICI ALL’ELBA - RITARDI NELLA ESECUZIONE
Nel gennaio del 1817 Sua Altezza Imperiale e Reale Ferdinando III Asburgo Lorena , “volendo dar mezzo di sussistenza ai poveri Braccianti per la critica annata” , predispone tutta una serie di ordini per aprire lavori pubblici in tutto il territorio granducale a carico del Regio Erario e “senza curare i maggiori sacrifici del suo Regio Erario , vuole che siano immediatamente posti in attività i grandiosi Lavori” quale “mezzo di soccorso alla pubblica miseria”. “Circolare n. 819 L’I. e R. Governo ha eccitato per mezzo di Lettera del Clarissimo Sig. Senatore Soprassindaco dè 7 Febbrajo andante tutta la mia più indefessa attenzione sullo stato di quei lavori Comunitativi , che in ordine alle paterne vedute di S.A.I. e R. sono stati approvati onde procacciare ai poveri Braccianti con il mezzo d’occuparsi di guadagnarsi la sussistenza. (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 64.ASCP) Sua Altezza Imperiale e Reale voleva che con sollecitudine i “ grandiosi Lavori “ fossero eseguiti per dar sollievo ai “poveri Braccianti per la critica annata” ma in realtà di lavori pubblici all’Elba c’era estrema necessità di eseguirne soprattutto a carico delle strade che erano talmente ridotte male da essere impraticabili. Ecco quanto il governatore Strasoldo scrive al Cancelliere Comunitativo dell’Elba: “Le Strade comunitative interne da rendersi praticabili sono Da S.Piero a Marciana Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) LAVORI PUBBLICI COMUNITATIVI ALL’ELBA
Il 10 gennaio 1817 , essendo “una critica annata” dovuta agli “effetti della scarsità delle raccolte” , il Provveditore Soprassindaco di Pisa con circolare n. 45 scrive al Cancelliere di tutte le Comunità elbane , residente in Portoferraio.La circolare notifica il “prospetto dei Lavori che la Sovrana Munificenza ha determinato doversi aprire per dar mezzo di sussistenza ai poveri braccianti in questa critica annata” , lavori a carico del “Regio Erario”. “Accompagno a VS Eccellentissima diversi esemplari in stampa della Notificazione del Sig. Senatore Soprassindaco de 2 corrente unitamente al prospetto dei Lavori che la Sovrana Munificenza ha determinato doversi aprire per dar mezzo di sussistenza ai poveri braccianti in questa critica annata , perché Ella si compiaccia di farla pubblicare nelle diverse Comunità dipendenti da codesta Sua Cancelleria.Ella si compiacerà inoltre passarne un esemplare ai Sig. Gonfalonieri delle Comunità rispettive , facendo loro sentire che S.A.I. e R. volendoli impegnati con la loro vigilanza nell’importante e caritatevole oggetto di soccorrere utilmente la Classe Indigente , ben giustamente esige che con ogni premura procurino l’esecuzione non interrotta , o l’incominciamento dei lavori già approvati , e l’apertura ancora di nuovi in quei luoghi che ne sono suscettibili , e che quanto lo zelo che essi dimostreranno in quest’occasione li renderà di nuove riprove della Sovrana confidenza , altrettanto essi sarebbero responsabili al Sovrano medesimo e alla Società medesima della meno che indefessa premura con cui disimpegnassero una tal commissione. Ella poi ancora procurerà di secondare con ogni mezzo le premure dei Sig. Gonfalonieri per l’adempimento delle sud divisate Paterne vedute , e mi renderà conto periodicamente del resultato che le medesime avranno potuto ottenere “ Le “suddivisate Paterne vedute” sono contenute nella “Notificazione” del 2 gennaio 1817 allegata alla circolare di cui sopra che è del 10 gennaio , unitamente al “Prospetto dei Lavori che la Sovrana Munificenza ha determinato doversi aprire per dar mezzo di sussistenza ai poveri braccianti in questa critica annata”. “L’importare dei suddetti Lavori Comunitativi del Compartimento Pisano ammonta a Lire 1.375.761”
“ NOTIFICAZIONE L’Illustrissimo e Clarissimo Signor Senatore Soprassindaco e Soprintendente Generale della Comunità del Gran Ducato in esecuzione degli ordini di S.A.I. e R. partecipatagli con Biglietto dell ‘I. e R. Segreteria di Finanze del 1 Gennaio corrente fa pubblicamente notificare quanto appresso; La “paterna sollecitudine” di Sua Altezza Imperiale e Reale è dunque rivolta ad attivare lavori pubblici nel Granducato “i quali potranno somministrare soccorso a quei Braccianti che cercano con la loro industria e con la loro opera di guadagnarsi il pane” lasciando alla pietà dei privati “la dolce soddisfazione di sollevare i veri Poveri” i quali sono “impotenti “ a lavorare. Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) PRIVILEGIO DEI DODICI FIGLI Il “privilegio dei dodici figli “ è un beneficio fiscale concesso ai padri di dodici figli da parte dell’Imperiale e “Circolare n. 258
Dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato mi vien fatto conoscere che con Biglietto della R. (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 16.ASCP) Nonostante le chiarissime disposizioni contenute nel Biglietto della Regia Segreteria di Finanze di Firenze
“Circolare n. 459 SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE informata del vario sistema con cui nelle diverse Comunità del Gran- semplice di Redenzione , e alle spese locali Comunitative , fermo stante provvisoriamente il sistema già (Idem come sopra.C64.Carta 133.ASCP)
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1737-1801/1814-1859)
Il 9 ottobre 1816 dall’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi di Pisa arriva al Cancelliere Comunitativo dell’Elba in “ ISTRUZIONI ai Cancellieri Comunitativi del Dipartimento Pisano relative al sistema di Amministrazione da tenersi dai Le somme che si riscontrano nelle Comunità del Dipartimento Pisano per conto del Real Governo essendo Nella lacuna che esiste a parte saranno stese le osservazioni opportune in caso di morte ,di vacanza o di
I. I Recapiti di qualunque specie essi siano dovranno esser rimessi alla fine di ogni trimestre nei primi otto
II. La trasmissione sarà fatta all’Uffizio dei Fossi di Pisa per mezzo dei Cancellieri ed il Pacco sarà accompa
III. I Cancellieri Comunitativi daranno ai Camarlinghi,nel momento della consegna dei Recapiti l’opportuno
IV. Appena che i Recapiti indicati perverranno all’Uffizio ,il Ragioniere darà riscontro, con lettera,del ricevi-
V. Siccome la compilazione delle presenti Istruzioni ha avuto luogo posteriormente al primo Gennaio 1815 Pisa dall’Uffizio dei Fossi (Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 61.ASCP) Queste Istruzioni ribadiscono e chiariscono bene chi sono i funzionari amministrativi Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) SUPPLICA PER SOSPENSIONE ADDEBITO PAGAMENTO DELLE TASSE
Contro l’imposizione fiscale del Granducato di Toscana il contribuente poteva ricorrere con istanze e “LXXII “I debitori morosi” sono i contribuenti che non hanno adempiuto al pagamento nei modi e nei tempi E’ quanto accadde ad alcuni contribuenti a Capoliveri nel 1816 . LETTERA ALL’AUDITORE VICARIO “Il.mo Sig.re Co.mo Uomo Dev.mo Obblig.mo Serv.re
SUPPLICA ALLEGATA ALLA LETTERA “Ill.mo Sig.re Cornacchini Auditore Vicario dell’isola d’Elba I sottoscritti Primari Possidenti di Capoliveri istruiti che il Sig.Camarlingo Comunitativo ha ricevuto ordine di Bernardo Gesi uno dè Membri del Magistrato supplica come sopra (Affari generali del Governatore militare e civile dell’isola d’Elba 1816. Idem come sopra) Ricevuta la supplica l’Auditore Vicario informa il Governatore militare e civile dell’Elba , conte Strasoldo , il “Ill.mo Sig.Sig. Col.mo L’Imperiale e Real Governo per un riguardo speciale alle circostanze attuali di codesti Abitanti si è Vs ill.ma si compiacerà avvisare di questa graziosa disposizione il Sig. Direttore Cantini non meno che Visto Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)
L’Imperiale e Regio Governo aveva predisposto una normativa precisa di regolamenti e leggi per l’esazione “Sua Altezza Imperiale e Reale volendo assicurare nell’isola d’ Elba la più esatta e regolare Amministrazione Dato lì 18 gennaio 1816. (Affari del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 5 settembre 1815 al 18 marzo 1816.Filza 2.Carta La disposizione contenuta nel motu proprio granducale , sopra integralmente riportato , stabilendo che All’Elba , oltre il predetto Uffizio Principale delle Regie Rendite esistono anche uffici d’esazione Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) DAZZAIOLO L’introduzione della Tassa Prediale nel Granducato di Toscana rappresenta il primo tentativo di rendere l’imposizione fiscale sugli immobili più equa e giusta legandola”alla forza territoriale” in attesa che venisse formato un nuovo catasto “o sia Estimario regolare ed uniforme”. “LXVII. “LXVIII. “LXIX. Questi articoli di legge individuano bene gli amministratori predisposti all’esazione della tassa:Cancelliere , Camarlingo e Gonfaloniere.Essi debbono predisporre stampati fogli da rilasciarsi gratis ai “rispettivi tassati” che avviseranno “ciascun contribuente della somma che costituisce la sua Quota di Tassa”. “LXXXII. “LXXXIII.
Oltre a loro anche è coinvolto il “Donzello” , impiego comunitativo di cui ho già parlato , una figura che oggi può per certi aspetti essere paragonata al messo comunale. A costui il còmpito di consegnare l’avviso di pagamento ad ogni contribuente: “LXXX. “LXXXI. Con in mano l’avviso di pagamento scattavano per il contribuente doveri precisi: “LXX. In caso di morosità era previsto quanto segue: “LXXI. “LXXII. Non deve meravigliare questa severità. Il sistema di esazione delle tasse granducale era molto rigoroso sia nei confronti del contribuente PENALI PER IL CAMARLINGO:
“LXXIII. Qualunque Camarlingo differisse a trasmettere dette poste al Tribunale oltre il termine assegnato come
Le “dette poste “ di cui il legislatore parla , sono le imposte non pagate dal contribuente che se il Camarlingo
“LXXIV. Resterà egualmente privato di qualunque partecipazione alle Penali , sempre che Egli sia in ritardo con la
“LXXIX I Camarlinghi Comunitativi consegnata che abbiano la Posta in esazione al Tribunale non avranno facoltà di Il legislatore vuole comunque procedere ad avere certezza che le imposte vengano pagate e per tale via Per avere certezza che le tasse arrivano all’I.e . R. Depositeria , il legislatore non esita a coinvolgere NORME RIGUARDANTI I GIUSDICENTI: “LXXV. I Giusdicenti saranno solleciti di trasmettere e notificare nel termine di cinque giorni al Debitore moroso il
“LXXVI. Che se avvenga che gli Esecutori riferiscano non essere nel possesso del Debitore cosa alcuna da gravare , in “LXXVII. Qualora per parte del Gonfaloniere , del Camarlingo o del Cancelliere fossero avanzate delle doglianze
“LXXVIII. I Giusdicenti predetti avranno presente che il Privilegio delle Donne e loro Inibitoria non prevale e cede di Il Privilegio delle Donne era un particolare permesso concesso alle donne di non pagar tasse.
Marcello Camici mcamici@tiscali.it |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA(1737-1801/1814-1860) TASSA PREDIALE
Caduto Napoleone e restaurato il Granducato , Sua Altezza Imperiale e Reale Ferdinando III “per grazia di
Dio Principe imperiale d’Austria , Principe reale d’Ungheria e di Boemia , Arciduca d’Austria , Granduca di Toscana” , il 16 settembre 1816 , promulga una legge , sotto forma di editto , che riordina e riforma l’amministrazione finanziaria del granducato. Ho già parlato del Camarlingo e del Cancelliere Comunitativo che sono gli amministratori della Magistratura Comunitativa(Comune) addetti a far funzionare in ogni comunità l’imposizione regia e comunitativa. Al centro dell’azione legislativa di riforma amministrativa c’è l’introduzione della Tassa Prediale che rappresenta la tassazione , chiamata “tangente” , che porta denaro non solo nelle regie casse , la “Cassa dell’Imperiale e Regia Depositeria” , ma anche in quelle delle comunità locali. La Tassa Prediale è infatti imposta diretta sugli immobili , censi e livelli stabilita dal governo con reparto per ogni singolo dipartimento (erano quattro in tutto i dipartimenti del Granducato) . All’interno di ogni dipartimento , per ogni singola comunità compresa dentro il dipartimento , era poi ripartita la cifra relativa alla tassa prediale che era da pagare da parte dei soli possidenti. Questa imposizione regia diventa così anche comunitativa perché la somma stabilita da pagarsi da ogni singola comunità era poi da questa , tramite il “dazzaiolo”(registro sul quale era segnato accanto al nome del contribuente la rispettiva quota d’imposta) , suddivisa tra i possidenti-contribuenti ed esatta . All’Elba già nel novembre del 1815 , pochi mesi dopo che Napoleone era fuggito , il restaurato governo granducale si dà da fare per far pagare le tasse. Il “devotissimo servitore “ G.Bartolommei , dall’Uffizio Generale delle Comunità in Firenze , invia al Cancelliere Comunitativo dell’Elba , Guidoni , la copia autentica del Motuproprio di S.A.I. e R. relativo al Nuovo Sistema Amministrativo dell’Elba (ne abbiamo già parlato) dove , a proposito di tasse , si legge che : “….I ministri della Cancelleria concertandosi alle Magistrature , si occuperanno della certificazione degli Appena un anno dopo , con la legge del settembre 1816 viene introdotta la Tassa Prediale che sostituisce la
Art. LXIII pesi in proporzione del possesso e valore territoriale di ciascuna Comunità “(Legge 16 settembre Con questo articolo il legislatore ha provveduto alla abolizione della Tassa di Redenzione perché “presenta “Art. LXIV Alla Tassa Prediale così introdotta potrà essere aggiunta anche quella che occorre per supplire alle spese “Art. LXV
Art. LXVII. L’introduzione di questa nuova Tassa Prediale fu sospesa per l’anno 1817 , per entrare in vigore solo nel “Ecc.mo Signore
L’introduzione della Tassa Prediale fu sospesa in prima applicazione per i motivi espressi nelle “Sovrane
Determinazioni” di S.A.I. e R. , Ferdinando III Asburgo Lorena , di cui ho già parlato. Per cui nel 1817 fu “tenuta ferma nei Bilanci Comunitativi a titolo di Tassa Prediale ed a carico delle rispettive Comunità “quell’istessa tangente che le Comunità medesime hanno fin qui corrisposto per la semplice e doppia tassa di Redenzione”. Il 1817 fu dunque anno in cui il legislatore pose mano “ad ulteriore Esame del Reparto di detta Tassa Prediale” per dar luogo ad “un più lungo e maturo esame degli Elementi e dei Dati sui quali esser deve basata la distribuzione della Tassa predetta in corrispondenza della forza estimale di ciascuna Comunità”. Questo lavoro sfocia nell’ottobre del 1817 con l’emanazione del Motuproprio nel quale S.A.I. e R. delinea e ordina il “reparto” , cioè la distribuzione tra i quattro dipartimenti del Granducato , della somma della Tassa prediale da pagare da parte delle comunità locali per l’anno 1818. Con ciò il legislatore adempie al dettato di legge del 16 settembre 1816 quando introducendo la Tassa Prediale stabilisce che “per la somma corrispondente a detta Tassa (tassa di redenzione ndscr.) sarà alla medesima sostituita altra Tassa detta Prediale secondo il reparto , che ne sarà ordinato con altro Nostro Motuproprio sopra ciascuna Comunità “ Il Motupropio , sopra accennato , fu emanato il 7 ottobre 1817: “Sua Altezza Imperiale e Reale allorquando con Editto de 16 settembre 1816 ordinò la soppressione della Il Motuproprio di S.A.I e R. di cui sopra ho riportato solo l’inizio , consta di 20 articoli. Per ciascuna Comunità la tassa dovuta annualmente sarà determinata con “Notificazione” del “Art XIV Si procederà senza dilazione all’Operazioni occorrenti per la compilazione del Nuovo Catasto in tutto il
Ma per l’anno 1819 nella Notificazione (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al E’ per l’Elba una novità assoluta poiché essa sin dai tempi di Leopoldo II era stata esentata per privilegio da
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860) ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA. MALATI INCURABILI E MALATI CURABILI
GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1814-1860)
Per essere curati , assistiti dentro un ospedale degli Infermi granducale il requisito richiesto era che la malattia fosse curabile. “N° 1446. Ecc.mo Signore Sta bene che a forma della Deliberazione di codesta Magistratura Comunitativa de 26 caduto venga accordato ai Malati incurabili Cristino Lapi e Gio Batta Marcaccini un servizio di Lire tre.6.8 al primo e Lire sei.13.4 al secondo , onde siano assistiti al loro domicilio invece di passare allo Spedale ove il loro mantenimento costerebbe assai più:avvertendo per altro d’essere rigorosi in estendere da caso a caso simili elargizioni potendo facilmente introdursi dei gravi abusi nella qualità degli individui che ne profiterebbero , tanto più che la semplice Malattia Cronica della Gambe non dovrebbe per la natura di codesto Spedale esservi ammessi. Invece , se il Malato era ritenuto curabile , la riforma sanitaria della sanità pubblica granducale emanata nel 1818 sotto forma di “massime ed istruzioni” ne ammetteva il ricovero dentro l’ospedale degli Infermi dopo un rigoroso filtro d’ammissione che si fondava sulla documentazione del postulante l’ammissione della sua appartenenza ad una di queste tre fasce sociali:miserabile , povero , potente a pagare. “Modello n. 1 ATTESTATO DI MISERABILITA’ Attestasi da me sottoscritto Parroco della chiesa…..nella Comunità di …..qualmente N.N. di professione….abitante nella predetta mia Cura ed i suoi congiunti che per disposizioni delle Leggi Civili sarebber obbligati a prestare al medesimo gl’alimenti , sono tutti costituiti in stato tale di assoluta miseria da non poter in modo alcuno supplire neppure al parziale rimborso delle spese di spedalità che potranno occorrere per detto….. nell’attuale sua malattia;dimodochè lo reputo meritevole di essere ammesso al benefizio dei miserabili , cioè di godere di alcuno dei letti gratuiti esistenti negli Spedali del Gran-Ducato; e nel caso che questi si trovassero preventivamente occupati , di esservi mantenuto a spese di pii benefattori o della Comunità. Ed una tale dichiarazione e certificato io confermo per vero sotto la mia garanzia e personale responsabilità , a forma del par. 19 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio di S.A.I. e R. del 17 febbraio 1818 , ed in fede mi sottoscrivo Nota . I Sigg Parrochi in coerenza di quanto vien prescritto relativamente allo stato civile si compiaceranno esprimere in questi certificati
(Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP) Questa nota di fondo pagina del modello pre-stampato sottolinea il ruolo di responsabilità che assume il Parroco nell’assistenza pubblica sanitaria granducale nonché la volontà del legislatore di procedere al riconoscimento di “miserabilità” dopo aver escluso che anche da parte di madre , di padre , moglie o marito , il richiedente è davvero “miserabile” in quanto nella famiglia non esiste alcuno che possa aiutarlo economicamente.
Il certificato di miserabilità per divenire operativo e cioè per poter far godere del “benefizio di miserabilità” doveva essere votato con relativo “partito” della Magistratura Comunitativa di pertinenza. “N° 1085 Ecc.mo Signore Sul proposito della domanda avanzata da Caterina Tonietti vedova del defunto Lorenzo Giannoni di Rio per essere sgravata delle spese occorse per la cura di detto suo Marito attaccato da Tifo Petecchiale valutando moltissimo i di Lei rilievi a favore della Postulante , desidero che Ella li faccia presenti alla Magistratura di Rio onde in correzione del Partito di 6 luglio , possa , se crede , portare le spese suddette a carico della Comunità come ha fatto per altri individui Miserabili.E ritornandole a tale effetto la memoria predetta e Certificato annesso , che Ella mi aveva respinto con la pregiatissima sua dei 5 andante , mi confermo con la solita distinta stima. Si tratta qui di una Postulante “il benefizio di miserabilità” la quale aveva ricevuto parere negativo dalla Magistratura di Rio ma che grazie ai “rilievi a favore della Postulante”prodotti dal cancelliere Comunitativo , ottiene dall’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi di Pisa la possibilità di “essere sgravata delle spese occorse per la cura di detto suo Marito”. Ottenere il” benefizio di miserabilità” significava anche poter beneficiare della distribuzione gratuita di zuppe da parte della Magistratura , di cui ho già parlato. Il rigoroso controllo per “accordarsi asilo “ dentro uno spedale degli infermi granducale ed ivi essere assistiti , curati , avveniva tramite la presentazione di certificato medico di curabilità della malattia insieme con un attestato di appartenenza ad una delle tre fasce sociali:miserabile , povero , atto a pagare.
“Modello n°2. ATTESTATO DI POVERTA’
Attestasi da me sottoscritto Parroco della Chiesa…..di….della Comunità di…..qualmente N.N. di professione…abitante nella predetta mia Cura , ed i suoi congiunti che per disposizioni delle Leggi Civili sareb Col “Certificato di Solvibilità” rilasciato esclusivamente dal Gonfaloniere il malato era ammesso dentro l’ospedale e doveva pagare tutte le spese di spedalità. Il Gonfaloniere veniva anche a certificare la solvibilità di coloro a cui era stato riconosciuto il “benefizio di povertà” e cioè a dover “pagare la sola metà della tassa di Spedale”.
“Modello n. 3 CERTIFICATO DI SOLVIBILITA’ o sia di Potenza a pagare A dì Il Sottoscritto attual Gonfaloniere della Comunità di…. certifica ed attesta qualmente N.N. di condizione….abitante e domiciliato nella comunità predetta , il quale si trasferisce ad alcuno degli Spedali del Gran-Ducato per esservi ammesso ad uno dei letti a mezza paga in forza dei suoi requisiti , e nel caso di non precedente occupazione del numero totale di quelli , è in una situazione tale di interessi è in una situazione tale da poter corrispondere la pagamento della metà della tassa di rimborso dello Spedale , conforme a me è ben noto , e però convalido questo attestato con la mia personal garanzia in conformità del par 17 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio di S.A.I. e R. dè 17 Febbraio 1818 , ed in fede Nota. Si avverte che i letti gratuiti essendo esauriti un malato accompagnato dal certificato di povertà e
“853 Illustrissimo Signore In conformità del disposto dei veglianti Ordini i Malati che reclamano l’ospitalità nei pubblici Stabilimenti debbono essere muniti di Certificati conformi ai modelli in stampa già trasmessi a VS Illustrissima per circolarsi ai Parrochi , i quali dagli Ordini sopraespressi sono richiamati nei congrui casi a rilasciare i detti Certificati agli Abitanti compresi nelle loro rispettive Parrocchie.
Insomma pare di capire che i Malati si presentassero all’ospedale degli Infermi senza il prescritto certificato e fossero accolti e ricoverati in applicazione del dettato di legge e cioè in regime di urgenza .
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)
Il 1818 rappresenta data importante per l’assistenza sanitaria pubblica del Granducato. “1°. Si distinguono gli Spedali degli Infermi in due classi: Regi e Comunitativi. “2°.Veruna conseguenza deriva dalla predetta qualificazione , e tutti gli Spedali indistintamente sono Sono qui evidenti aspetti solidaristici dell’assistenza sanitaria pubblica ancora oggi presenti: obbligo di ogni “3°.In tutti gli Spedali vi saranno dei Letti Paganti , dei Letti a mezza paga o semipaganti e dei Letti gratuiti” Ancora oggi è possibile che esistono in alcune strutture sanitarie pubbliche letti paganti. “4°.Sono Letti paganti quelli per i quali viene retribuita allo Spedale del Malato o da altri per esso una tassa corrispondente alla spesa giornaliere di un letto occupato , ben’inteso che questa tassa a differenza dei Il legislatore , con l’ultimo rigo della predetta istruzione , introduce un principio di imparzialità e legalità “5°.I Letti paganti potranno essere nella quantità permessa dallo stato materiale della fabbrica di ciasche Le massime ed istruzioni che seguono stabiliscono criteri di ammissione per “accordarsi asilo” ed essere assistiti negli spedali degli Infermi di tutto il Granducato di Toscana in seguito alla riforma sanitaria introdotta nel 1818(“Massime ed Istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S. A. I. e R. dè 17 febbraio 1818. Firenze . Dalla Tipografia Marenigh 1818” ) “6°.Per essere ammesso nei letti paganti è necessario che concorrano i requisiti di malattia curabile , da causa giusta , ed urgente , per cui debba accordarsi asilo nel Pubblico Spedale a preferenza della casa particolare del malato e di solvibilità o sia potenza a pagare nei semipaganti , la malattia curabile e miserabilità , nei gratuiti , malattia curabile e miserabilità. L’ammissione non è consentita senza documenti giustificanti. “7°.Vi è una prelazione per le ammissioni ai diversi posti semipaganti , e gratuiti , e sarà regolata come appresso. I Malati miserabili della Comunità , ove esiste lo Spedale , sono preferiti al godimento de’ letti gratuiti fino al compimento del numero assegnato nel Bilancio. 8°. Occupati tutti i posti gratuiti dai malati miserabili della Comunità , ove è stabilito lo Spedale , tutti i malati , sebben miserabili , restano a carico della medesima , che dovrà reintegrare il Pio Stabilimento della spesa di spedalità. La nona e la decima massima ed istruzione anticipano gli odierni richiami alla appropriatezza delle prestazioni sanitarie poiché tendono a garantire la copertura economica di queste prestazioni . “9°.In tutti i casi , nei quali il malato è pagante a carico della Comunità o dei Particolari ( come si dirà in appresso ) il Rettore o Commissario dello spedale è obbligato a trasmettere immediatamente l’avviso al “10°. Tutti gli Spedali della Toscana hanno un numero determinato di letti occupabili gratuitamente in proporzione delle loro rendite , e secondo i Bilanci di Previsione , che annualmente vengono fatti. Questo nume ro di letti gratuitamente occupabili è stato determinato dietro i resultati dell’esperienza di un decennio immediatamente precedente all’anno 1817 e per conseguenza somministra tutta la probabilità di essere sufficiente ai bisogni ordinari dei rispettivi Spedali e di garantire la Comunità da ulteriori aggravi per il titolo della spedalità dei miserabili malati di malattia curabile. Non è permesso di oltrepassare il numero Con la massima ed istruzione numero undici il legislatore indica in quali ospedali si trovano letti riservati “a comodo dello studio pratico dell’Arte Medica e Chirurgica” “11°. Nei Regi Spedali di Firenze , Siena , Pisa e Pistoia , ove si ammettono i giovani praticanti nella Medicina e nella Chirurgia , vi saranno alcuni Letti riservati per arte a malattie straordinarie e per i casi di grandi operazioni , per i quali sarà accordata l’ammissione in grazia dello studio pratico delle arti predette , qualunque sia la provenienza , ed avuto però sempre riguardo allo stato di fortuna del malato La massima ed istruzione seguente introduce un principio universale e cioè il diritto alla cura. Si prevede che in caso di estrema urgenza il malato è comunque ammesso dentro l’ospedale anche in assenza di documentazione che accerti la curabilità della malattia e/o la fascia sociale di reddito di appartenenza(pagante , gratuito , semipagante) “12°. Non sarà ammesso alcun individuo negli Spedali (eccettuato nei casi di estrema urgenza)meno che si presenti con le giustificazioni dei requisiti necessari. In questi casi di urgenza per altro il malato ammesso sarà provvisoriamente portato nel ruolo dei Paganti a carico della Comunità cui appartiene , e ne sarà prevenuto il Gonfaloniere rispettivo per avere i convenienti schiarimenti. Se il malato sarà veramente miserabile sarà regolata l’ammissione a seconda delle circostanze, che offrirà lo stato dei letti gratuitamente occupabili; se non sarà tale , il Gonfaloniere non solamente provvederà al modo di ottenere il rimborso a favore della sua Comunità , ma si vi sarà intervenuto arbitrio , o alcuno altro mezzo indiretto ne procurerà la repressione dal rispettivo Superiore incaricato della Polizia” Le massime ed istruzioni che seguono sono contenute nella riforma sanitaria pubblica del Granducato di emanate nel 1818 (“Massime ed Istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con dispaccio da S.A.I. e R.dè 17 febbraio 1818. Firenze. Dalla Tipografia Marenigh 1818 ) . “13°. Il requisito della malattia per l’ammissione nelli Spedali , ove sono Medici astanti o Revisori , viene definitivamente riconosciuto da essi , secondo il regolamento speciale;ove non esistono vien deciso dal Medico di servizio dello Spedale “14°. Il requisito dei paganti di una causa giusta (impossibilità ad essere curati nella propria casa. Ndscr.)ed urgente per essere accolti nello Spedale in luogo della Loro casa particolare sarà riconosciuto dal Commissario dello Spedale medesimo “15°. Il requisito di povertà per i semi-Paganti viene giustificato col certificato dal Parroco , visto dal Gonfaloniere e dal Giusdicente “16°. Il requisito della miserabilità vien giustificato con un documento quale a questo detto sopra “17° Il requisito della Solvibilità o sia potenza a pagare , vien posto in essere dalla anticipazione o deposito della retribuzione d’indennità di un mese , e dalla dazione di un idoneo mallevadore , o dal certificato del Gonfaloniere rispettivo , che l’afferma sotto la sua personale garanzia , e ciò tanto per i paganti che per I semi-paganti” Con la documentazione , attestato di appartenenza ad una fascia di reddito poteva avvenire l’ammissione dentro l’ospedale e le massime ed istruzioni che seguono servono al legislatore per definire come si ottiene l’attestato di appartenenza ad una fascia di reddito. “18°. Per ottenere il certificato di povertà per il posto semi-pagante , dovranno non solamente l’Infermo quanto i suoi congiunti obbligati dalla Legge alla prestazione degli alimenti , essere privi d’ogni sorta di beni e non aver lucri personali sufficienti a supplire alla totalità del rimborso delle spese di spedalità. Queste circostanze speciali dovranno essere espresse nel certificato , della verità del quale sarà sempre responsabile e garante quello che lo rilascia , non meno che quelli i quali lo confermano con l’apposizione del “Visto” 19°. Per ottenere il certificato di miserabilità è d’uopo che tanto il malato quanto i congiunti obbligati verso di quello alla prestazione degli alimenti costituiti in stato di tale miseria da non poter in modo alcuno supplir neppure al parziale rimborso della spese di spedalità.Queste circostanze debbono essere espressamente enunciate nel certificato e chi lo rilascia ne sarò sempre responsabile e garante unitamente a quelli che lo approvarono apponendovi “Visto” (idem come sopra) L’attenzione del legislatore si rivolge poi al contenimento della spesa per l’assistenza sanitaria pubblica e le massime che seguono indicano i criteri da seguire. Sono norme dove per raggiungere questo scòpo si perviene non solo a controllare le ammissioni ma anche la permanenza dentro l’ospedale.Tutto questo perché le spese di mantenimento sono a carico dei “Proprietari-Contribuenti”con le tasse che questi pagano alla comunità cui appartiene il Malato miserabile (letto gratuito) e il Malato povero (letto semi-pagante). “20°. All’effetto di evitare , per quanto è possibile , il caso che le Comunità , mediante le tasse di rimborso delle spese di spedalità che eccedono gli ordinari mezzi degli Spedali , vengano sottoposte ad una spesa che aumenti gli aggravi dei Proprietari-Contribuenti , dovranno tanto i Gonfalonieri quanto i Parrochi , allorchè viene il caso di dirigere o di avere un malato della loro Comunità , o Parrocchia allo Spedale viciniore che abbia già occupati tutti i letti occupabili in spedalità gratuita , darsi ogni premura per ottenere che una o più Persone caritatevoli e pie una dichiarazione o biglietto d’indennità a favore dello Spedale medesimo per quel tempo che il malato sarà nel numero dei paganti.Di queste premure dovranno specialmente incaricarsi i Parenti , Congiunti ed Amici del malato ed il Padrone verso si suoi Coloni Domestici e Sottoposti , che d’altronde fossero nella categoria dei Miserabili “21°. Dovrà tenersi separato il ruolo dei malati paganti e semipaganti ed alla fine di ogni mese ne sarà “22°. I Commissari e i Rettori sotto la loro personale responsabilità a favore degli Spedali , sono in dovere di far sorvegliare non solamente le ammissioni quanto le permanenze dei malati in questi stabilimenti 23°. Per esercitare questa sorveglianza tanto nella ammissioni che nelle permanenze , ove non siano Medici Revisori , avranno la facoltà i Commissari e i Rettori in quelle circostanze che lor sembrerà opportuno , di servirsi di una altro Professore qualunque a lor piacere , e daranno parte al R. Governo direttamente del le prevaricazioni che con questo metodo perverranno a scuoprire” (Idem come sopra) Nelle ultime “massime ed istruzioni” (“Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I e R. de’17 febbraio 1818.Firenze.Dalla Tipografia Marenigh.1818 ) , il legislatore completa il quadro di profonda riforma della sanità pubblica granducale. “24°. Viene espressamente proibita ogni somministrazione di medicinali gratuiti a tutti gl’Impiegati di “25°. Tutti gli Spedali del Gran-Ducato per la fornitura delle Biancherie , Coperte e Vestiari di nuovo , dovranno dirigere i campioni rispettivi con il relativo prezzo all’Uffizio di Direzione centrale , affinchè da questa sia riconosciuto , se ad eguali , o a migliori condizioni ottener si potessero gli oggetti richiesti con vantaggio degli Spedali dalla Pia Casa di Lavoro stabilita in Firenze.Queste forniture dovranno sempre farsidentro i limiti dei fondi resultanti dai loro Bilanci per le rispettive spese. “26°. Per tutte le forniture di Commestibili e di altri oggetti di consumazione interessanti , saranno fatti in ciascheduno Spedale dei Contratti d’impresa con la maggiore economia e dettaglio per prevenire le fro Questa ventiseiesima massima ed istruzione merita davvero un commento ulteriore che è questo. La ventisettesima e ventottesima massima ed istruzione introducono una sorta di istituto della “incentivazione” per il Cassiere dell’ospedale cui si riconosce una percentuale sulla totalità delle rendite dell’ospedale:tale percentuale veniva però assegnata dopo l’effettivo incasso.E’ evidente che con ciò il legislatore pensa ad incassare incentivando le voci di entrata piuttosto che quelle di spesa: per dirla in parole semplici , a spendere poco. “27°. In luogo della provvisione di cui godono attualmente i Cassieri sarà stabilita ai medesimi una retenzione proporzionale sulla totalità delle Rendite dello Spedale , in modo che ne risulti per i medesimi un emolumento eguale all’attual provvisione.Si faranno dei Ruoli trimestrali dei Debitori con le rispettive loro scadenze ;alla fine del trimestre i Ruoli dovranno essere esibiti al Commissario o Rettore per dimostrare che i Debitori abbiano pagato o che siano sati molestati giudizialmente , altrimenti i Cassieri saranno tenuti del proprio a pagare la corrispondente somma allo Spedale , e saranno sottoposti a quelle ulteriori misure che dal R. Governo si adotteranno per reprimere una negligenza che tanto danno ha cagionato a questi Pii Stabilimenti “28°. Non sarà fatta buona al Cassiere la sua retenzione proporzionale fintanto che non abbia spurgato il
Le ultime quattro massime ed istruzioni sono tutte dedicate a norme riguardanti la revisione e il controllo della spesa del servizio sanitario pubblico granducale. “29°. Ogn’anno dentro il mese di luglio saranno fatti i bilanci di previsione di tutti gli Spedali del Gran-Ducato e saranno rimessi a quell’Uffizio che ne ha l’immediata soprintendenza dentro gli ultimi dieci giorni del Mese medesimo “30°. Questi dopo aver ricevuto la Suprema approvazione del R. Governo saranno respinti ai Commissarri “31°. Ogn’anno dentro il mese di Marzo i Commissari e Rettori dovranno render conto della loro Amministrazione coerentemente al Bilancio di previsione e rimetteranno le carte all’uffizio destinato alla soprintendenza e direzione della loro Amministarzione.Il conto economico dovrà essere accompagnato da un conto morale , in cui si dovrà fare un rapporto sopra il personale degli Impiegati :sopra ciò che concerne l’oggetto del Pio Stabilimento:sopra i miglioramenti de quali in ogni sua parte economica , sanitaria e di polizia potesse essere suscettibile:sopra gli abusi che converrebbe di eliminare : e sopra tutto quello che concerne la perfettibilità della Pia Istituzione. “ (Idem come sopra) Questa trentunesima massima ed istruzione evidenzia come già duecento anni orsono sprechi , corruzione, abusi , malasanità fossero presenti se il legislatore ravvisa la necessità di accompagnare il conto economico con un “conto morale”. “32°. Ogn’anno sarà reso conto a S.A.I. e R. con un rapporto , cui sarà data tutta la solennità dell’Amministrazione speciale e generale degli Spedali del Gran-Ducato , degli inconvenienti ed abusi , che vi si lasciassero sussistere , e viceversa dello zelo , e buon metodo che in ogni parte del servizio si troverà ad essere spiegato da chi ne sorveglia l’Amministrazione. Questa ultima massima ed istruzione evidenzia che S.A.I. e R. è in prima persona coinvolto in quanto ogni anno sarà reso conto a lui “ con un rapporto”. A termine di queste massime ed istruzioni alcune considerazioni. Principi solidaristici e diritti del malato , in particolare quello classificato “miserabile” , si affiancano per la prima volta a quelli caritativi che avevano costituito l’unico elemento caratterizzante l’assistenza pubblica sanitaria nell’ottocento. Marcello Camici mcamici@tiscali.it |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA (1737-1801/1814-1860)
ASSISTENZA SANITARIA ALL’ISOLA D’ELBA.
Dopo che Napoleone fuggì dall’Elba , sull’isola esistevano tre ospedali: lo “Spedale dei Trovatelli” , lo “Spedale Militare , lo “Spedale degli Infermi”. Perché “Mantenimento dei Malati Civili nello Spedale Militare” e non nello Spedale degli Infermi ? Che cosa era accaduto ? Il conte Fantoni , nominato “Commissario Straordinario” per l’Elba e Piombino subito dopo la restaurazione avvenuta col congresso di Vienna , procedette ad una riduzione della spesa .Prendendo in esame le voci di uscita quali figuravano dai preventivi presentati dai municipi elbani nel 1815 ne fece una generale revisione portando la spesa complessiva delle quattro comunità da lire 114.460 a lire 71593 . “Sua Altezza Imperiale e Reale nella determinazione di dare nuova e diversa forma allo Spedale di Portoferraio sopprime lo Stabilimento eretto sotto il passato Governo e che tuttora vi esiste , ed ordina che pagate agli impiegati le Provisioni a tutto il corrente mese di Gennaio , cessino dalle loro funzioni e resti abolito il ruolo attuale. Vuole che sia stabilito in Portoferraio uno Spedale puramente militare , ove dovrà esservi soltanto una Sala destinata per i Paesani , che vi potranno essere ricevuti a carico delle rispettive Comunità. Dalla lettura di queste ultime righe del motu proprio del legislatore(Ferdinando III Asburgo Lorena) risulta evidente che essendo al corrente che nei bilanci in deficit delle magistrature comunitative elbane la voce di spesa che influiva con notevole entità era quella per “mantenimento degli infermi” , decreta la soppressione del lo “Spedale degli Infermi” : la loro cura avverrà dentro lo spedale militare dove verrà riservata una sala e “con l’avvertenza di valersi nel Servizio Interno , per l’oggetto di Economia , di quei Militari che recessi o per età o per altre Cause resi meno capaci del servizio attivo” . Questa la circolare: “Circolare n. 1213 Il Clarissimo Signor Senatore Soprassindaco come Presidente della Deputazione stabilita con Sovrano Motuproprio de’ 19 settembre decorso per la sistemazione economica degli Spedali , ed altri luoghi di Pubblica Beneficenza qualunque esistenti nel Gran-Ducato , mi commette con sua lettera degli 8 andante di far compilare immediatamente , e rimettergli al più presto , uno stato di tutti quelli compresi nelle Comunità da quest’uffizio dipendenti. Mi occorre per conseguenza commettere a VS Eccellentissima d’occuparsi subito della compilazione di un tale Stato per quella parte che riguarda le Comunità servite da codesta Cancelleria , e conosco troppo il di Lei zelo ed attività per raccomandarle ulteriormente la sollecitudine ed esattezza d’un tal lavoro A forma delle indicazioni datemi dal prefato Sig. Senatore Presidente , dovrà un tale Stato o Prospetto presentare in altrettante separate colonne
Devo finalmente incaricare VS Eccellentissima di corredare questo Prospetto con le savie sue osservazioni dirette ad istruire la R. Deputazione di tutte quelle notizie che potessero esserle utili per l’oggetto della sua Istituzione e per porla in grado di far conoscere a S.A.I. e R. il vero stato in dettaglio di tutti questi Luoghi Pii per i quali col suo cuore benefico prende il più vivo interesse. Questa circolare è importante perché la qualità e il tipo di conoscenze che si vogliono ottenere serviranno al legislatore per “dare decorso alla sistemazione economica degli Spedali , ed altri luoghi di Pubblica Beneficenza qualunque esistenti nel Gran-Ducato”in quanto il tipo di conoscenza ottenuta è “in grado di far conoscere a S.A.I. e R. il vero stato in dettaglio di tutti questi Luoghi Pii” Infatti , nell’agosto del 1818 , dopo quasi tre anni dalla soppressione dello Spedale degli Infermi , era notevole il debito accumulato dalle magistrature comunitative dell’Elba nei confronti dello Spedale Militare , dove venivano ricoverati i malati civili provenienti da tutta l’isola. “Portoferraio.dalla Cancelleria Comunitativa lì 29 Agosto 1818. Ugolini Cancelliere. Dalla lettura di questo documento del 1818 si evince che la somma totale , il debito pubblico accumulato per tutte quante le comunità isolane e che da queste dovrà essere pagato , assomma a lire 28463.13.4 Nel 1818 il debito che le quattro magistrature dell’Elba avevano accumulato nei confronti del Regio Erario per l’assistenza dei malati civili ricoverati dentro l’ospedale militare di Portoferraio era pari a lire 28463.13.4 “Accompagno a V. Ecc.ma qui annessa in Copia una lettera direttami dall’I. e R. Depositeria nei 7 Dicembre corrente e con la quale mi vengono comunicate le Clementissime disposizioni con le quali è piaciuto a S.A.I. e R. Nostro Signore di regolare e comporre il pagamento delle somme di cui per dependenza della Spedalità somministrata dai loro individui dal Commissariato di Guerra di codesta isola sono Debitori verso il Regio Erario. Ed ecco la lettera di accompagnamento dove “vengono comunicate le Clementissime Disposizioni con le quali è piaciuto a S.A.I e R. regolare e comporre il pagamento delle somme” relativo al debito accumulato dalle comunità elbane nei confronti del Regio Erario “per dependenza della Spedalità somministrata dai loro individui dal Commissariato di Guerra” “Lettera scritta dal Direttore dei Conti dell’I. e R. Depositeria Generale al Provveditore dell’I.e R. Uffizio dei Fossi di Pisa datato 7 dicembre 1818. Ecc.mo Sig.Sig.Pron.Col.mo La R.A.S. (La Reale Altezza Sua) , Ferdinando IIIAsburgo Lorena , venne davvero incontro all’imponente debito accumulato dalle comunità dell’Elba per l’assistenza dei malati civili nell’ospedale militare di Portoferraio.
Marcello Camici ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA (1737-1801/1814-1860)
Nell’aprile del 1816 , un biglietto della Segreteria di Stato del restaurato granducato di Toscana , inviato a tutte le Magistrature Comunitative e Consigli Generali invita a procedere alla redazione di un progetto , un metodo per assistere i Trovatelli , che possa essere il più opportuno per provvedere all’assistenza di questi neonati abbandonati.
“N° 1113
S.A.I. e R. è Ferdinando III Asburgo-Lorena. “Art. 1 Art. 2 In questo secondo articolo sono contenute deroghe legate a “casi d’impotenza assoluta della madre di allattare , di morte del Padre unico mezzo di sussistenza della famiglia” . Altre deroghe sono quei casi “congiunti alla positiva miseria e testificati dal Parroco , dal Medico dello Spedale che riceve , dal Gonfaloniere”. Il Medico deve attestare la eventuale malattia mentre il Parroco e il Gonfaloniere “attesteranno non solamente l’estrema miseria , ma ancora la mancanza di ogni assegnamento nelle persone congiunte di sangue. Il Gonfaloniere è inoltre avvertito , che mediante il suo certificato , la spesa proveniente da figli legittimi , diviene un carico della sua Comunità…i contadini mezzaioli non si potranno mai qualificare per costituiti nell’estrema miseria per l’effetto di cui si tratta”. E’ evidente che con questi primi due articoli il legislatore vuole porre un freno , un paletto a quanto stava accadendo e cioè ad un abuso: il ricovero dentro l’ospedale dei Gettatelli di figli illegittimi e legittimi , che avevano cioè un padre ed una madre. “I Gettatelli maschi resteranno a carico dello Spedale fino all’età di anni quattordici;le femmine fino a diciotto…i maschi che agli anni XIV non si saranno dedicati ad un’arte qualunque e non avranno mezzi per procacciarsi la sussistenza , saranno diretti alla milizia o a qualche stabilimento di lavoro;le femmine che agli anni XVIII si troveranno nel caso istesso , saranno collocate ai servizi più laboriosi delli Spedali , in qualche pubblica manifattura e alli stabilimenti di Lavoro per guadagnarsi tutti il sostentamento colle proprie fatiche “ L’articolo quinto divide i Gettatelli in classi. “conciliandola però con i dovuti riguardi di carità…se vi fossero dei legittimi dovranno restituirsi ai loro Genitori , o altri prossimi parenti;se vi fossero dei storpiati , ed inabili per età , o per qualche fisica imperfezione dovrà procurarsi di collocarli a convitto presso qualche particolare” Erano le balie i soggetti importanti e qualificanti l’azione e l’opera dell’Ospedale dei Gettatelli. Il legislatore granducale negli articoli sette , nove e dieci delle “Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali dei Gettatelli del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio da S.A.I. e R. de 17 febbraio 1818” ( Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 118.ASCP ) tratta e stabilisce norme riguardanti le balie e più in generale della famiglia “tenutaria” il trovatello. L’articolo settimo stabilisce che se il gettatello “dato a balia in una famiglia resterà continuativamente in quella in pensione” fino oltre quattordici anni per i maschi e diciotto per le femmine dovrà essere istruito”nell’arte del Tenutario medesimo…il Tenutario medesimo avrà diritto a conseguire il premio di lire settanta sulla Cassa dello Spedale”. L’articolo ottavo prevede date per le femmine orfane che si maritano ma a condizione L’articolo nove stabilisce che alla Balia o al Tenutario dovrà essere consegnato un libretto dove oltre al nome e cognome , età del Gettatello dovrà esserci quello della Balia o del Tenutario e “ le disposizioni più necessarie a conoscersi”. L’articolo dieci è l’ultimo che riguarda Balia e Tenutario del Gettatello e si riferisce al momento in cui ricevono in consegna l’orfano. L’articolo dodici afferma che i Gettatelli invalidi e incapaci ad ogni lavoro dopo ogni limite di età , assegnati o agli Spedali degli Infermi o in pensione presso alcuno o nei rispettivi Depositi di Classe “se per qualche causa straordinaria e imprevista alcuno di essi reclamasse il soccorso del Luogo Pio , il Commissario Rettore non potrà accordarlo senza la previa interpellanza e autorizzazione del Governo”. L’articolo tredici infine rende possibile che il Gettatello possa essere collocato a lavorare per ridurre la spesa a carico del “Pio Stabilimento”.Si approva perciò che il Gettatello possa lavorare “senza stipulare guadagno per alcuna delle parti “ presso “Coltivatori o Artisti”(nel senso di esercente arte o professione) ed al Gettatello vengano dati “alimenti , il vestiario e l’alloggio gratuito fino all’epoca istessa”cioè fino al limite di età che consente di poter alloggiare nello “Stabilimento dei Gettatelli”.
Marcello Camici ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA ( 1737-1801/1814-1860).
ASSISTENZA SANITARIA ALL’ISOLA D’ELBA
A livello locale , ”comunitativo” , per cominciare a capire come fosse la pubblica assistenza sanitaria organizzata nel Granducato di Toscana , è necessario premettere che essa è a carico delle comunità locali: è una “spesa comunitativa”. Non è carico del “Regio Erario”cioè del “reale governo” dello stato granducale. Ne ho parlato su questo giornale con un articolo dal titolo”Ospedali , assistenza , poveri:così funzionava l’Elba 200 anni fa”. Per “Sanità” si deve intendere ciò che l’Ab. A. Ferrini riferisce e cioè un Dipartimento di Sanità presieduto da due Governatori civili e militari residenti uno a Livorno e l’altro a Portoferraio , con funzione di Presidenti di Sanità. Il Dipartimento ha 16 Uffizi di Sanità diffusi sul territorio del granducato , di cui ben sette siti sull’arcipelago toscano(Portoferraio , Longone , Marciana , Rio , Campo , Pianosa , isola del Giglio). Còmpito di ogni Uffizio di Sanità è quello di provvedere “ a cautelare il territorio nostro dai malori che potrebbero infestarlo , per l’imprudente avvicinamento di stranieri provenienti da luoghi infetti”.(1) L’assistenza sanitaria quale cura del malato in ospedale era eseguita in struttura chiamata: Ne esistevano due tipi : Regi e Comunitativi. I Regi erano diretti da un Rettore a nomina granducale e vi erano svolte attività didattiche ed interventi medico-chirurgici particolari: si trovavano a Firenze , Siena , Pisa , Pistoia , Livorno.
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA ( 1737-1801/1814-1860). PUBBLICA ISTRUZIONE
Nel novembre del 1816 , per volontà di Sua Altezza Imperiale e Reale , Ferdinando III Asburgo-Lorena , nel Granducato di Toscana vengono emanate importantissime “Istruzioni” per il Regio Consultore. Questo il titolo “Istruzioni per il regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 Novembre 1816”( Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 62.ASCP) Sono quindici articoli. Il primo e il secondo articolo indicano quali sono le funzioni del Regio Consultore. Art. I Al Regio Consultore è affidata la Soprintendenza e la Vigilanza sulla pubblica Istruzione con la veduta di promuovere gli Studi , di tenere in osservazione i Regolamenti dell’Imperiale e Reali Università, dei Collegi e Pubbliche Scuole e di avere cura che non si introducano abusi e che i metodi d’insegnamento corrispondano all’oggetto dell’aumento e perfezionamento delle Scienze con utilità di quelli che vi si applicano Art. II” Le istruzioni dall’articolo terzo al settimo delineano i rapporti da intrattenersi tra il Regio Consultore e le scuole , gli istituti di pubblica istruzione. Art. III Art .IV Art. V Art. VI Questo ultimo articolo rivela che il legislatore ha a cuore che su tutto il territorio del Granducato vengano applicati i Regolamenti “nel modo più uniforme e il più analogo allo spirito” degli stessi. L’azione del legislatore del Granducato di Toscana con l’articolo VIII delle “Istruzioni per il Regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 novembre 1816” individua nella persona del Regio Consultore e non in altri il responsabile della istruzione pubblica poiché stabilisce non solo che è l’unico a cui saranno trasmessi risoluzioni e ordini sovrani riguardanti gli “stabilimenti d’Istruzione da parte dell’I. e R. Segreteria di Stato” ma anche che è l’unico “al quale incomberà darne partecipazione a chiunque spetti , facendosi quando occorra , render conto della esatta e regolare esecuzione”. Gli articoli che vanno dal IX al XII delineano i rapporti che debbono esservi tra il Regio Consultore e le università di Pisa e Siena. Art. IX L’articolo X rivela chiaramente a chi il Regio Consultore dovrà far conoscere “mensualmente” merito e zelo dei professori , condotta e studio dei giovani , e ciò direttamente al Capo dello Stato , che Sua Altezza Imperiale e Reale ”poiché sta sommamente a cuore di S.A.I. e R. il conoscere tempo per tempo lo stato di dette Università”: viene così a chiarirsi perché il nome Regio Consultore. Art.X
Gli articoli XI e XII delineano in dettaglio come tutto quanto sopra espresso possa accadere in quanto puntualizzano modi , tempi , soggetti con i quali il Regio Consultore deve procedere Art. XI Art. XII Nelle “istruzioni per il Regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 novembre 1816” gli articoli numero XIII e XIV stabiliscono come e cosa , attraverso un “prospetto dettagliato dello stato delle rispettive scuole….tutti i Rettori di Collegi e i Deputati o Soprintendenti delle Scuole pubbliche” debbono relazionare col Regio Consultore. Art. XIII Art .XIV Questo” prospetto dettagliato delle rispettive scuole” che il legislatore vuole sia annualmente redatto da ogni qualsiasi stabilimento , scuola di pubblica istruzione , è davvero dettagliato dovendosi far conoscere al Regio Consultore “in qual modo dirette , qual sia il metodo d’istruzione , fino a qual punto progrediscano , quale ne sia l’istituzione e quale l’attività dirimpetto al numero dei giovani , che vi concorrono , qual sia il numero e le funzioni dei Professori e Maestri e quali i libri che usano nell’insegnamento”. Art XV Le conclusioni che si possono trarre dalla lettura di queste “Istruzioni per il Regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 Novembre 1816”sono che esce fuori una Pubblica Istruzione Granducale la quale facendo perno sulla figura del Regio Consultore snellisce e sburocratizza il rapporto tra il governo(costituito dal capo dello stato che è Sua Altezza Imperiale e Reale con la Segreteria di Stato) e gli organi periferici della istruzione pubblica. Marcello Camici ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA ( 1737-1801/1814-1860). TIFO PETECCHIALE A PORTOFERRAIO. Nel 1817 in tutto il territorio della Toscana vi fu un forte incremento di malati affetti da “Tifo Petecchiale”.”Malattia febbrile” è l’altro termine con cui viene nei documenti d’archivio indicato quello che oggi è noto anche sotto il nome di dermotifo , per la comparsa sulla pelle di esantema petecchiale. “ Illustrissimo Sig.Sig. Padr. Colendiss. In conseguenza degli ordini comunicatimi con Biglietto dall’I.e R. Segreteria di Stato de 27 Giugno cadente trasmetto direttamente a VS Illustrissima un Esemplare in Stampa dell’Opuscolo intitolato =Pareri ed osservazioni sulla Malattia Febbrile manifestatasi in diverse parti della Toscana nel corrente anno 1817 accompagnati dagli autentici prospetti del movimento dei Malati in vari Spedali del Gran-Ducato= Come scritto nella lettera , a questa è allegato un “Esemplare in Stampa dell’Opuscolo” con i pareri ed osservazioni sulla “malattia febbrile”.L’opuscolo è stampato in “Firenze 1817 , nella Stamperia Arcivescovile alla Croce Rossa”. “Adunanza 19 maggio 1817. …Riconoscendo giusto la domanda fatta da Gio Batta Penco con la quale fa istanza di essere rimborsato della pigione della di lui casa fatta occupare per ordine di S.E. questo Sig. Governatore , come la più lontana dall’abitato , da Felice Ascioni di Norcia supposto attaccato dal Tifo Petecchiale durante il corso della di lui malattia. “S.E. questo Sig Governatore” il quale ha deciso che “i sospetti attaccati dalla ridetta Malattia” è il conte Strasoldo , il quale “va a far formare “ al Forte Inglese uno ospedale per malati affetti da tifo petecchiale o supposti tali. Il governatore militare e civile , Strasoldo , mette così in pratica quelle istruzioni utili ad impedire la propagazione della malattia: tra queste v’erano quelle di non ricoverare i malati negli ospedali ma in luoghi lontani dall’abitato , sopraelevati e ventilati. “N° 716. Ecc.mo Signore In ordine alla deliberazione presa da codesta Magistratura Comunitativa nei 19 Maggio cadenti di cui Ella mi ha reso conto con la pregiatissima sua dei 24 detto numero 274. Questa scelta del Forte Inglese come ospedale provvisorio per i soggetti affetti da tifo petecchiale , comporta per la comunità di Portoferraio ulteriori provvedimenti e spese , essendo queste “decisamente a carico della Comunità” , come risulta da una serie di delibere della Magistratura Comunitativa (è sempre il cancelliere Ugolini che scrive): “Adunanza 30 settembre 1817. …Stanziarono lire 5.6.8 a favore del Sig Tenente Martini in rimborso d’altrettanti dal medesimo spesi nel far mettere un accesso nel Forte Inglese per impedire che gl’attaccati dal Tifo Petecchiale non avessero accesso alle Batterie dei Cannoni.” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.E6.Carta 179.ASCP) “Adunanza 27 dicembre 1817 Veduta la Nota dei Lavori fatti dal Muratore Angelo Baragli per imbiancare tanto la casa del Sig. Pellegro Senno in questa Città , quanto la Stanza del Forte Inglese destinato dal Superiore Governo per trattenervi i malati attaccati da Tifo a (…….) .Considerando essere giusta tanto la domanda del Sig. Senno che degl’Uffiziali del Genio , che fossero imbiancate di nuovo le stanze occupate dai predetti ammalati onde potessero tornarsi ad abitare senza pericolo di contrarre l’infezione.. “ (Idem come sopra.E6.Carta 190.ASCP) Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA ( 1737-1801/1814-1860). CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione pubblica durante il granducato di Toscana Asburgo Lorena non era esente da fenomeni di corruzione.
Al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio perviene , nel dicembre 1818 , una comunicazione dall’Imperiale e Reale Segreteria di Finanze di Firenze che ha per argomento proprio la corruzione . Sembra che non sia esente da corruzione nessun “dipartimento politico , civile , militare ed economico “: questo è il primo dato che emerge dalla comunicazione. Ciò accade nonostante l’attenzione permanente di Sua Altezza Imperiale e Reale affinchè un buon governo sia presente sul territorio: attenzione dimostrata con la legge sulla nomina diretta da parte Sua Aletzza Imperiale e Reale di ogni gonfaloniere di ogni comunità della Toscana e i rigidi controlli degli organi sovracomunitativi fiorentini sulla efficienza dei Dipartimenti Comunitativi in cui il territorio toscano era stato suddiviso. L’estensore della comunicazione , L. Frullani , da Firenze , dalla “Imperiale e Reale Segreteria di Finanze” , fa sapere che è proprio Sua Altezza Imperiale e Reale che “vuole che siano col massimo rigore tenute in osservanza le Leggi , Ordini e Circolari , le quali proibiscono sotto diverse e gravi pene non solo di richiedere ma anche l’accettare in qualunque tempo regali o mancie”. Per combattere il malcostume della corruzione si fa leva su “il decoro di chi ha l’onore di servire l’I. e R.A.S. e lo Stato” ricordando così che è un onore e un pregio servire non solo lo Stato ma anche l’Imperiale e Reale Altezza Sua. Uno dei reati più gravi che un impiegato dello Stato poteva commettere era quello di tradire il servizio all’ Imperiale e Reale Altezza Sua. (I. e R.A.S.) Ecco la comunicazione al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio: “Illustriss. Sig.Sig.Padrone Colendiss. Sua Altezza Imperiale e Reale vuole che da tutti i Capi dei Regi e Pubblici Dipartimenti , e da quelli dei Tribunali sia rammentato efficacemente ai loro sottoposti , e in specie ai Subalterni Impiegati , o Inservienti nei loro Dipartimenti essere Sovrana Intenzione , che siano col massimo rigore tenute in osservanza le Leggi , Ordini e Circolari , le quali proibiscono sotto diverse e gravi pene non solo di richiedere , ma anche l’accettare in qualunque tempo regali , o mancie da chiunque abbia , o abbia avuto rapporti per se , o per altri , coi predetti Dipartimenti , o Tribunali , e ferme stanti le pene nelle Leggi , e Regolamenti comminate , autorizza i detti Capi di Dipartimento , o Tribunali a sospendere dall’esercizio dell’Impiego chiunque dei detti Impiegati Subalterni , o Inservienti ardisse contravvenirci , rendendone conto per le ulteriori risoluzioni. Marcello Camici ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA. Il Cancelliere comunitativo è un impiego . Non viene estratto da una borsa come un gonfaloniere , un priore o un consigliere. Non fa dunque parte della Magistratura Comunitativa. Non trova corrispondente nell’odierna organizzazione comunale : è scomparso con la scomparsa del granducato di Toscana. All’Elba , nel restaurato governo Granducale , il Cancelliere aveva la residenza a Portoferraio nella Cancelleria per lui predisposta(essendo presente anche la Cancelleria criminale e civile ) sita nel palazzo della Biscotteria. “Dall’I e R. Governo essendo stato deciso che il locale per il nuovo Governatore sia La Stella , in coerenza del concertato fra noi a forma dei Biglietti della R. Segreteria di Firenze de 5 dicembre p.p. , VS Ecc.ma darà le convenienti disposizioni perché il Palazzo Comunitativo detto la Biscotteria venga destinato ai seguenti usi. La lettera conferma l’importanza e il ruolo assunto dal Fantoni in questo periodo di passaggio dal governo francese a quello granducale , ruolo assunto in virtù del fatto che con decreto del 27 agosto 1815 era stato nominato commissario straordinario per l’intero principato di Piombino e dell’Elba con ampi poteri per favorire proprio il passaggio di cui sopra. “Ho il piacere di parteciparle che S.A.I. e R. con Veneratissimo Motuproprio de 29 Novembre caduto si è degnato di promuovere la di Lei Persona da codesta di quella di Livorno Cancelleria di 2.da Classe nella Provincia Superiore Senese , ed ha destinato il Dottore Clemente Neri Ugolini attual Cancelliere di Orbetello assegnando a ciascuno le Provisioni , Emolumenti , Pesi , Obblighi annessi a suddetti rispettivi impieghi , e con che debba cessar loro qualunque altro assegnamento.
Le sue funzioni , regolate da una lunga serie di leggi e regolamenti che riguardano soprattutto le amministrazioni comunitative per il cui funzionamento il Cancelliere era figura essenziale e indispensabile , furono fissate da Pietro Leopoldo nelle istruzioni del 16 novembre 1779.
Nel restaurato governo granducale , sotto Ferdinando III asburgo-lorena , le funzioni del Cancelliere Comunitativo vengono ridefinite e fissate con legge del 16 settembre 1816. In questa legge , una serie di articoli riuniti sotto il capitolo “ Dei Cancellieri Comunitativi “ ne fissano bene l’attività nella qualità di impiegati come”Ministri Regi dell’Estimo e del Censo”(si devono occupare di censo e dunque di fisco ama anche di attività riguardanti i bilanci economici della comunità) , ”Consiglieri legali della Comunità e degli Stabilimeti Comunitativi “(cioè custodi delle leggi , ordini e regolamenti “veglianti” riguardanti le comunità e consultori legali dei magistrati comunitativi nonché delle aziende di stato , vedi sale , tabacchi , regio erario , depositeria , ospedale ecc) “ART LVII Per espletare queste attività , il Cancelliere ha a disposizione la Cancelleria Comunitativa con uffici e dipendenti che collaborano con funzione di Aiuto , Copista , Archivista. I Cancellieri assistono di persona alle adunanze magistrali o sostituiti per mezzo di “Aiuti Residenti” in quelle comunità di sua giurisdizione ma dove non risiede.I suoi “Pesi” , ”Obblighi” erano molteplici tutti individuati da precise norme.
“Art. LIX Questa funzione di Consigliere legale si espletava assai spesso durante la stessa adunanza magistrale .In questa adunanza il Cancelliere ha altre funzioni che sono quelle di scrivere le “Deliberazioni Comunitative” , i “Partiti “ adottati dalla Magistratura Civica nonché quella di formare l’ordine del giorno dell’adunanza: “Art LI
“Art LX Si chiamano “Dazzaioli” i registri nei quali vengono segnati accanto al nome del contribuente le rispettive quote d’imposta da pagare. Gli “Stabilimeti Comunitativi” facevano parte integrante dei bilanci di entrata , di uscita e di previsione della Comunità: tali bilanci erano poi inviati agli organi sovracomunitativi per la “consueta Revisione dei Ragionieri “ e la definitiva approvazione “Art. XLIX Art. L
Il Camarlingo , impiego comunitativo con funzione di percettore delle tasse , è ritenuto colpevole con il Cancelliere se a questo non avrà consegnato i documenti per la formazione del saldo.
“Art LXVII Come “Ministri Regi dell’Estimo e del Censo” i Cancellieri Comunitativi svolgono un ruolo anche nei confronti dei morosi nel pagamento delle tasse poiché insieme al Gonfaloniere e al Camarlingo possono “avanzare doglianze contro la lentezza dei Giusdicenti (giudici)” chiamati a dare esecuzione all’incasso delle imposte non pagate trasmesse in tribunale
“Art LXXVII
Non deve meravigliare questa severità nei confronti dei giudici che ritardano nel dare esecuzione agli atti necessari per la”esazione delle Poste”. Nelle “Poste” , imposte , di cui si parla è compresa la Tassa Prediale che rappresenta l’imposta più importante che ogni comunità deve versare nelle casse regie .La Tassa Prediale , è imposta immobiliare , è pagata dai possidenti di immobili residenti nella comunità : è quella che concorre insieme con altre tasse a poter raggiungere quel Censo Legale necessario per essere imborsati e diventare , se estratti , amministratori comunitativi. La legge consegna ai Cancellieri Comunitativi anche l’importante funzione di
Art. LXI Questa funzione di notaio e archivista di ogni atto amministrativo comunitativo fa comprendere il ruolo centrale assunto dal Cancelliere Comunitativo all’interno della comunità.Anche in questa funzione come per tutte le altre dipende dagli Uffizi di Soprintendenza Comunitativa . Per il Cancelliere di Portoferraio è l’Uffizio Fossi di Pisa quello immediatamente sopra di lui.
La legge aveva consegnato al Cancelliere Comunitativo anche l’attribuzione di “Notaro per gli atti amministrativi”. Pertanto a lui furono assegnati i còmpiti nell’organizzazione del servizio di stato civile(nascite , matrimoni , morti) di tutta la comunità della sua giurisdizione. “In esecuzione di quanto dispone l’Articolo primo delle Istruzioni annesse alla Legge del 18 Giugno prossimo passato sullo Stato Civile , ho rimesso a VS Ecc.ma i Registri , Duplicati , Estratti mensuali , Certificati negativi e quanto altro può occorrere pel servizio dell’anno 1818 alle Parrocchie ed altri Stabilimenti compresi nella Comunità di Portoferraio , presso i quali debbono registrarsi gli Atti di Nascite , Morti e Matrimoni….
La collaborazione richiesta ai parroci non fu piena ed efficiente. “Nell’atto di matrimonio riguardante Giacomo Serocchi e celebrato nello scorso Gennaio nella Chiesa di S. Ilario in Campo , Comunità di Marciana , quel Parroco ha omesso di notare il nome della Sposa.Dalla Segreteria del regio Diritto.Li 6 Marzo 1818.Dev.mo Servitore. Tommaso Magnani “( Idem come sopra ). Talvolta i dati erano completamente assenti: ”Dagli Atti dello Stato Civile del mese di Giugnp p.p. rimessi da VS Ecc.ma per la comunità di Rio ho osservato che mancano quelli di Morti e Matrimoni delle Chiese dei SS Rocco e Marco alla Marina di Rio.Dalla Segreteria del Regio Diritto.21 Marzo 1818.Dv.mo Serv.ore.Magnani ( Idem come sopra ). “Ho ricevuto con la Sua de 8 Maggio corrente gli Stati di riepilogazione delle Comunità sottoposte a codesta Cancelleria per gli anni 1814 , 1815 , 1816 e 1817.I vuoti che si osservano essendo indipendenti dal fatto dei Parroci non possono questi Ecclesiastici essere tenuti a dare ulteriori schiarimenti .E solo sarà cura di VS Ecc.ma il sollecitarli alla trasmissione delle portate Statistiche pel corrente anno 1818. Di VS Ecc.ma Dalla Segreteria del R. Diritto 15 Maggio 1818.Dev.mo Serv. Magnani” Le sollecitazioni non mancarono ed ebbero anche effetto. ”Ecc.mo Sig.Sig. Pad.ne Col.mo. Per mettermi in grado di eseguire di eseguire le Sovrane risoluzioni partecipatemi con biglietto dell’I. e R. Segreteria di Stato dè 18 Giugno corrente relativamente al Servizio dello Stato Civile , occorre che VS Ecc.ma mi rimetta senza il minimo ritardo la nota di quei Parrochi le di cui Chiese sono situate nella Comunità sottoposta a codesta Cancelleria , e i quali si sono con maggior zelo e sollecitudine distinti finora nel servizio summentovato. Nella nota medesima VS Ecc.ma mi indicherà non meno il nome e il cognome de’ Parrochi , che le Chiese cui sono addetti e le Comunità sono queste situate.
Da parte del Cancelliere comunitativo dell’Elba non si fece attendere la “pronta replica accompagnata dalle notizie suddivisate” , perché dopo appena una decina di giorni :
“Comuni tà di Marciana.Nota dei Parrochi che con maggiore zelo e sollecitudine distinti fino ad ora nel servizio di Stato Civile Al Cancelliere spettava anche il còmpito di comunicare alla comunità di sua giurisdizione quanto era il costo , la ”tangente” , da pagare per l’allestimento di questo efficiente registro di stato civile come prescritto nelle Istruzioni annesse alla legge del 18 giugno 1817 : per la comunità Portoferraio tale cifra ammontava per l’anno 1819 a” lire quarantatrè , soldi undici , denaro uno”. ”L’Articolo XII delle Istruzioni annesse alla Legge del dì 18 Giugno 1817 sullo Stato Civile , determina che le spese di stampa , legatura , carta ecc dei Registri da tenersi nelle Parrochie ed altri pubblici Stabilimenti della Toscana , siano a carico delle Comunità rispettive in proporzione del consumo di cui sono essi suscettibili. Egli è in conseguenza di questa disposizione che essendo stati formati i Registri dei quali si tratta , per l’anno 1819 si è proceduto a liquidare le spese che li riguardano; e SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE in vista del risultato di tale operazione e per dare un andamento regolare al servizio in questione , ha ordinato con Sovrano Dispaccio dal primo del corrente mese , partecipatomi con Biglietto della I. e R. Segreteria di Stato del giorno medesimo , che la tangente dovuta alla Comunità di Portoferraio sottoposta a codesta Cancelleria , per ciò che riguarda l’oggetto sud divisato resti fissata per l’anno 1819 nella somma di lire quarantatrè , soldi undici e denaro uno che VS Ecc.ma comprenderà nel Bilancio di previsione dell’anno medesimo.E che il pagamento totale dell’accennata somma debba dal Camarlingo della Comunità sud divisata eseguirsi nel corso dei primi sei mesi dell’anno prossimo venturo ed ogni bimestre la rata nella Cassa dell’Uffizio di Soprintendenza Comunitativa di Pisa la quale ne corrisponderà l’importare a quella dello Stato Civile.
Per potere svolgere ed espletare tante ed importanti funzioni nella vita amministrativa comunitativa , il Cancelliere Comunitativo aveva bisogno di uffici con personale dipendente efficiente. Il controllo della efficienza di questo personale era esercitato dagli organi di Soprintendenza Comunitativa , i quali per norme precise di legge richiedevano annualmente al Cancelliere notizie sugli impiegati negli uffici di Cancelleria .Il Soprassindaco G. Brancadori , nel dicembre del 1817 , così scrive da Firenze dall’Uffizio generale delle comunità del granducato , al Cancelliere comunitativo dell’Elba:
“Circolare n. 935
Trascorrono pochi giorni e in data 26 dicembre 1817 ecco la risposta del Cancelliere Comunitativo di Portoferraio:
“Stato dell’Impiegati e addetti nella Cancelleria Comunitativa di Portoferraio.
Dalla Cancelleria Comunitativa di Portoferraio. 26 dicembre 1817”( Idem come sopra )
Questa nota sullo “stato dell’impiegati nella Cancelleria Comunitativa di Portoferraio” è molto interessante perché evidenzia come il sistema amministrativo granducale avesse in grande considerazione l’efficienza della cancelleria comunitativa quale fulcro , pernio dell’amministrazione locale:aveva per questo istituito in Firenze un Uffizio Generale delle Comunità del granducato presieduta dalla figura del Soprassindaco.
Marcello Camici ASCP.Archivio storico comune Portoferraio Marcello Camici |
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA :
Il regolamento particolare per l’Elba emanato da Ferdinando III nel dicembre del 1815 aveva gettato le basi amministrative con le quali l’isola fu amministrata dopo il restaurato governo granducale toscano asburgo-lorenese e cioè fino all’annessione al regno d’Italia.
Aveva distinto il territorio in quattro comunità per ciascuna delle quali era previsto un gonfaloniere , con priori e consiglieri. Un solo cancelliere , residente in Portoferraio. Il sistema dell’imborsazione era usato nella scelta e nomina degli amministratori locali e si basava sul censo legale. Solo chi era possidente e pagava le tasse (censo legale) poteva essere imborsato. Estratto a sorte , doveva risiedere nel magistrato. Se ricusava la carica , era sottoposto alla pena della tassa del rifiuto. A Portoferraio , Il censo legale ritenuto necessario per far parte della borsa di Gonfaloniere , non doveva essere minore di lire 80 e 50 per le altre comunità;per far parte , essere imborsati nella borsa dei Priori bisognava essere tassati per non meno di lire 40 per Portoferraio e di lire 30 nella altre comunità;nella borsa dei Consiglieri erano imborsati tutti i possidenti di beni stabili qualunque ne fosse il valore e l’importo corrisponde di tasse pagate. Il sistema dell’imborsazione , che trova le sue origini nella storia del comune di Firenze , fu riformato da Ferdinando III , asburgo-lorena , con legge del 16 settembre 1816 : il gonfaloniere non fu più estratto ma nominato dal Granduca. Priori e Consiglieri continuarono ad essere estratti a sorte dalle relative borse , ai Priori venne però richiesto di possedere un Censo doppio rispetto a quello finora vigente per potere essere imborsati .Nella Magistratura Civica di Portoferraio molti Priori in carica dal 1815 decaddero con la nuova legge. Furono sostituiti subito perché la loro presenza era obbligata : insieme col Gonfolaniere formavano infatti la Magistratura Civica e , quando riuniti insieme con i Consiglieri , formavano il Consiglio Generale Comunitativo. La figura del Priore così pure quella del Gonfaloniere , come amministratori locali di comunità , affonda le sue radici nella storia della città di Firenze e , più in particolare con la nascita del comune in questa città. E’ alla fine del 1200 che nel comune di Firenze compare l’istituzione del collegio di sei Priori delle Arti. La legge di riforma del settembre 1816 fissò come si doveva procedere per la convocazione e del Magistrato (Gonfaloniere e Priori) , del Consiglio Generale Comunitativo e come doveva svolgersi l’”adunanza magistrale”. “Art IX Per entrambe (Priore e Consigliere) fu inoltre fissato A)un abbassamento dell’età per ricoprire la carica , passando da trenta a venticinque anni , B) la gratuità dell’incarico , che finora era pagato a carico della Comunità , se non per le spese vive “a titolo di rimborso” , C)la tassa di Rifiuto nel caso di ricusazione della carica: “Art XVIII
“Art XVI Art. XVII I parroci , se possidenti , erano imborsati ma , se estratti , erano “dispensati dalla residenza come Priori o Consiglieri” in quanto esercitano “Cura d’Anime”: “Art XIX I Priori che al momento dell’entrata in vigore della legge non godono di “Censo duplo “di quello stabilito al presente in ciascuna Comunità” sono tutti “inabilitati” a risiedere come Priori. Questa norma del dover possedere da parte dei Priori un “Censo duplo” rispetto a quello finora richiesto per poter partecipare all’imborsazione , è novità assoluta che viene introdotta con l’art X della legge 16 settembre 1816 , creò non pochi problemi di cui parlerò a parte: “Art XX I Parroci estratti e dispensati dal ricoprire la carica di Priore potevano essere sostituiti con “altro soggetto secolare capace di tale uffizio” , mentre i Priori in carica inabilitati dall’entrata in vigore della legge , potevano essere sostituiti con diversa procedura: “Art XXI Questa norma di legge indica che l’estrazione dalla borsa deve essere accompagnata da una “nota degli estratti al Senator Soprassindaco”. Ciò significa che deve essere direttamente informato il governo a Firenze , essendo il Senator Soprassindaco residente in Firenze mentre il Provveditore Soprassindaco , a Pisa. I Priori inoltre erano quelli ai quali erano assegnati funzioni di controllo sull’esecuzione delle delibere , ”partiti” presi. Venivano ad esempio nominati per controllare l’esecuzione di strade comunitative , per controllare la regolare esecuzione dei regolamenti previsti per l’istruzione pubblica , la regolarità dell’incanto di immobili di proprietà comunitativa ecc. CONSIGLIERI “Art XIII
“Art XV “Art XXII
PRIORI Per i priori , la legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816 , innovò alcuni aspetti come quello che per poter risiedere nella borsa dei Priori il censo richiesto doveva essere il doppio , “duplo” , di quello che prima era richiesto “secondo le cifre estimali veglianti nelle Comunità istesse”: “Art . XX Inoltre al Priore venne riconosciuto un ruolo fino ad allora sconosciuto e cioè quello di poter sostituire il Gonfaloniere “in tutti i casi d’impotenza o di assenza” , introducendo così nella legislazione comunitativa la figura del vice-sindaco , cioè il vice-Gonfaloniere , che possiede “il carattere di sostituto del Gonfaloniere”. Tale possibilità era accordata dal legislatore in base all’”ordine di nota che rimetterà il Senator Soprassindaco senza curare quello dell’estrazione” : “Art.XI Art .XII
Gli articoli di legge sopra citati indicano chiaramente che il legislatore ha a cuore che in ogni caso l”adunanza magistrale”possa essere espletata anche in assenza dei vertici della Magistratura Civica :ma indica anche altro. La nomina dei Priori estratti dalla relativa borsa doveva avere l’assenso da parte degli organi superiori come il Senatore Soprassindaco. Costui convalidava l’estrazione con una nota di priori a ciascuno dei quali veniva assegnato un numero 1 , 2 , 3 , 4 ecc.L’ordine della nota nasceva probabilmente legato alle qualità personali dei singoli Priori estratti. “Comunità di Portoferraio:Nota dei soggetti Tratti nella seduta del 19 settembre 1817 nel Consiglio Generale di detta Comunità per l’anno dal 1° Gennaio a tutto ottobre 1818.
Queste Note inviate dal Cancelliere della Comunità di Portoferraio , qualche mese dopo nel dicembre del 1817 , ebbero una risposta nella persona del Soprassindaco dell’Uffizio Generale delle Comunità di Firenze: la lettura di questa circolare evidenzia un fatto importante e cioè che i Priori estratti erano confermati nella carica “in conformità dell’autorizzazione ricevutane da S.A.I. e R.”. “Accompagno a VS n° 4 Note dei Soggetti che dovranno nel venturo anno 1818 risiedere nelle Magistrature delle Comunità comprese in cotesta sua Cancelleria , stati da me designati a forma della Legge de 16 settembre 1816 , e quindi approvati in conformità dell’autorizzazione ricevutane da S.A.I. e R. . Con la restaurazione del Granducato di Toscana , le amministrazioni locali conoscono un periodo di innovazione attraverso la legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816. “Art X In merito all’applicazione di questo articolo n. X insorsero difficoltà interpretative da parte dei Cancellieri che dovevano inviare le “Note” sulle qualità personali degli estratti. “…..Ed all’oggetto di rendere più regolari e conformi agli Ordini vigenti le operazioni riguardanti la formazione delle precitate Note i Cancellieri istessi avranno presenti le appresso avvertenze L’attenzione e la vigilanza sulle funzioni delle Magistrature Comunitative era talmente tanta da parte degli organo sovracomunitativi da inviare prestampati sulle Note “delle quali Ella (Cancelliere comunitativo) farà uso per le Tratte enunciate”. Marcello Camici ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : Con la legge di riforma delle comunità locali del 16 settembre 1816 , il granduca di Toscana Ferdinando III , Asburgo-Lorena , avoca a sé il diritto di nomina del primo cittadino , il Gonfaloniere , conferendogli ampi poteri , chiamati “attribuzioni ed incombenze del gonfaloniere”. A) esplichi tale funzione gratuitamente- solo una indennità per le spese vive documentate; “Art. XXIV. Il Gonfaloniere come sopra da Noi nominato sarà il Capo della Magistratura e riunirà insieme le incombenze di Sindaco della Comunità e come tale avrà inoltre l’Ispezione sull’Economico e sulla Polizia interna della stessa Comunità nei rapporti amministrativi” Attribuire la “incombenza” di “ispezione sull’Economico e sulla Polizia” significa che il Granduca affida al Gonfaloniere il còmpito di guardare attentamente per esaminare e giudicare il bilancio economico e la sicurezza pubblica della Comunità nei “rapporti amministrativi” che deve intrattenere sia con gli organi interni della stessa comunità che con quelli superiori di Pisa e Firenze. “Art. XXV. “Art. XXIX Queste norme di legge assegnano al Gonfaloniere un ruolo nell’esazione delle “Poste”(imposte) che non aveva mai avuto nel Granducato dove era sempre stato il Cancelliere ad avere responsabilità contabile , e lo avvicina al suo omologo , il Maire , del periodo francese , che invece aveva responsabilità contabile. Le strade locali di comunicazione , chiamate “strade comunitative” perché i lavori di costruzione e mantenimento sono a carico della comunità il cui territorio tali strade percorrono , sono un’altra “attribuzione ed incombenza “del Gonfaloniere , in quanto deve su di esse “invigilare” e in particolare , sul “Perito di Strade”: “Art. XXXI. Erano precise le “attribuzioni ed incombenze” del Gonfaloniere riguardanti la sicurezza pubblica. “Art XXXIV. “Art. XXXV. L’articolo che segue , il XXXVIII , l’ultimo che riguarda “le attribuzioni ed incombenze del gonfaloniere” stabilisce quali sono gli organi sovracomunitativi tramite i quali il Gonfaloniere “corrisponderà col Governo” e perciò col Granduca stesso , nell’espletamento delle sue”incombenze ed attribuzioni”: “Art. XXXVIII. Questo ultimo articolo di legge è particolarmente indicativo sulle “incombenze” che il Gonfaloniere ha assegnate. Marcello Camici ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : Dopo la caduta di Napoleone e l’avvento all’ Elba della restaurazione del governo del granducato di Toscana , il territorio fu diviso in quattro comunità con una sola cancelleria a sede in Portoferraio.
Con “ Venerabilissimo Dispaccio “ del “Clarissimo Signor Senator Soprassindaco”del 20 ottobre 1816 ecco i “nominati” per ogni Magistratura di ciascuna delle quattro comunità elbane: Nella circolare di cui sopra è da notare che i Priori , sempre in numero di quattro , sono ciascuno contrassegnati da un numero che è molto importante per poter stabilire- come prescrive la nuova legge di riforma- quale priore , in mancanza del Gonfaloniere perché assente , può sostituirlo in qualità di vice sindaco: il primo in lista e , se assente anche lui , il secondo in lista. Art. VI. Nelle proposizioni si avranno in vista principalmente i Possidenti più distinti per buona reputazione , per moralità , o per zelo Patrio , e quelli che o abitualmente fanno residenza nella Comunità o che si dichiarano di dimorarvi per la maggior parte dell’anno , nel caso che abbiano aperta Casa altrove. Con questi articoli di legge il granduca Ferdinando III avoca a se stesso il diritto di nomina del primo cittadino conferendogli ampi poteri , chiamati “attribuzioni ed incombenze del gonfaloniere” , di cui parlerò .
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA :
Il Granducato di Toscana fu uno stato che per la sua epoca era all’avanguardia nel buon governo: aveva istituito in Firenze un dipartimento chiamato del “Buon Governo”.
E’ noto che fu il primo ad abolire la pena di morte e , forse , è meno noto che fu tra i primi stati europei a provvedere alla istituzione di un corpo di guardie urbane , il quale avendo possibilità di agire solo a livello locale , dentro la comunità e mai fuori , può ritenersi vero prototipo dell’attuale corpo dei vigili urbani. Nel luglio del 1816 , dalla presidenza del Buon Governo in Firenze , A. Puccini scrive al cancelliere di Portoferraio che l’esperienza fatta del servizio reso dalle Guardie Urbane e Suburbane conferma l’utilità che tale servizio sia incoraggiato e promosso dappertutto. Si rende perciò necessario che il sistema di questo servizio dipenda da un “Piano regolare e generalmente uniforme”. Da qui tutta una serie di “Istruzioni” , in numero di sedici , che la presidenza del Buon Governo invia a tutti i cancellieri comunitativi del Granducato per incoraggiare la nascita di questo servizio , istruzioni che possono ben ritenersi un vero e proprio codice di norme cui attenersi per far parte di questo corpo di Guardie Urbane e Suburbane che ha precisi còmpiti sulla sicurezza pubblica dei cittadini e che si aggiunge al regolare compito svolto dalla Polizia di stato del Granducato. “Illustrissimo Signore. L’esperienza del servizio fatto dalle Guardie Urbane e Suburbane di cui è stato reso conto a S.A.I. e R. il Gran-Duca Nostro Signore , ha sempre più confermata l’utilità di incoraggiarlo dappertutto e promuoverlo anche ove non fosse presentemente in attività: e questo è ciò che io debbo particolarmente raccomandare a VS Illustrissima per tutta l’estensione del suo Vicariato. E’ necessari però che la composizione delle Guardie , come il sistema del loro servizio , dipendano da un Piano regolare e generalmente uniforme. Ed ecco ora le “Istruzioni”: primi cinque articoli riguardano e trattano della “patente” , documento distintivo per far parte del corpo: è una “patente regia” . “I. Tutti gli Individui ascritti alle Compagnie delle Guardie Urbane e Suburbane saranno muniti di una Patente , che verrà firmata e rilasciata a ciascuno dal rispettivo Vicario Regio , esprimente il Nome , Cognome , Professione e Domicilio dell’Individuo , la Compagnia a cui è ascritto ed il Grado che vi ritiene
Gli ultimi articoli delle “Istruzioni” emanate nel luglio del 1816 dalla Presidenza del Buon Governo del Granducato di Toscana individuano con molta precisione e dettaglio quelli che sono gli obiettivi che devono raggiungere le Compagnie delle Guardie Urbane e Suburbane. Quanto normato da queste ultime “Istruzioni” pone sicuramente all’avanguardia il Granducato di Toscana tra gli stati europei per quanto riguarda il Buon Governo. “Circolare n . 411. Eccellentissimo Signore il Clarissimo Sig. Senator Soprassindaco mi ha comunicato con lettera de’ 26 cadente un Biglietto , con il quale dall’I. e R. Segreteria di Firenze gli è stato dato in 14 detto partecipato , che S.A.I. e R. ha riconosciuto di mera giustizia ed equità che il servizio locale che si rende dalla Guardie Urbane dentro i limiti della loro comunità debba andare a carico delle Comunità medesime , tenuto per altro in osservanza l’Ordine Sovrano emanato nell’ottobre decorso , e prescrivente per quell’anno la spesa dei Picchetti di tali Guardie importati nelle Comunità di Frontiera per respingere i questuanti , ed i vagabondi esteri debba ripartirsi su tutte le Comunità del Gran-Ducato , giacchè questo fu un servizio generale di Polizia generale di cui tutte senza distinzione hanno profittato.
E’ questa una circolare importante per l’Elba perchè l’isola rappresenta per il Granducato territorio di frontiera.
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : L’adunanza della Magistratura Civica di Portoferraio del 2 gennaio 1816 è importante perché dà l’avvio alla nuova amministrazione granducale con l’insediamento del Consiglio Generale(Gonfaloniere , Priori , Consiglieri): “Adunanza 30 gennaio 1816…. Proposta l’assoluzione del Priore Sig. Paolo Rutigni dalla Penale dell’Appuntatura nella quale è incorso per non essere intervenuto alla presente Adunanza , e raccolto il Partito la detta assoluzione ebbe luogo per voti quattro tutti favorevoli” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 (E6). Carta 21.ASCP). “ Paragrafo LIII. Chiunque invitato non si presenti all’Adunanza senza giustificare la sua vera impotenza se sarà Priore incorrerà nella penale di lire dieci e se Consigliere di lire cinque per ciascheduna mancanza da applicarsi a beneficio della Comunità. Paragrafo. LIV .E’ vietato alle Magistrature di assolevre chiunque dalle Penali coma sopraprescritte” (legge 16 settembre 1816)(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C 64.Carta 37bis.ASCP) ”Circolare 449.Ecc.mo Sig.re. Mi affretto a VS Ecc.ma che con lettera del Sig. Senator Soprassindaco di 15 corrente mi viene annunziato che con veneratissimo Rescritto di 10 detto è stata approvata la Deliberazione di codesta Magistratura del dì 21 Marzo scorso concernente l’assoluzione della penale di lire cento incorsa dal Sig. Cristino Lapi per non aver accettato nel termine assegnatoli l’ufficio di Priore nella Magistratura di Portoferraio per il corrente anno 1816. “E’ stato fatto presente a Sua Altezza Imperiale e Reale il dubbio insorto’ se il Residente non intervenuto all’Adunanza Magistrale senza giustificare un legittimo impedimento sia tenuto non solo a pagare la penale prescritta dalla Legge del dì16 settembre 1816.ma perda ancora la propina in ordine alle disposizioni dei Regolamenti ed Istruzioni generali’. Per l’espletamento delle proprie funzioni , i “residenti” nella Magistratura Civica (Gonfaloniere e Priori) e i Consiglieri percepivano una “provisione” popolarmente chiamata “propina” che , come abbiamo detto , nella prima adunanza magistrale del 2 gennaio 1816 fu stabilita dallo stesso Pubblico General Consiglio essere di lire centoventi l’anno per ciascheduno(gonfalonieri e priori) e lire venti/anno per ogni consigliere. “L’uffizio del Gonfaloniere , dei Priori e dei Consiglieri è gratuito. I Priori ed i Consiglieri conseguiranno non ostante a titolo di rimborso di spese vive la metà dell’emolumento assegnato dalle rispettive Comunità agli attuali Residenti e Consiglieri ed il resto sarà destinato per indennità di spese al Gonfaloniere “ (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64.carta 37bis.ASCP) Il dettato di questa norma di legge ebbe in tutto il granducato una particolare risonanza ed anche all’Elba. Tale risonanza era legata al fatto che se da un lato si riducevano le spese a carico della comunità per il mantenimento della magistratura civica dall’altro quest’ultima non apprezzava molto la norma di legge perché la “propina” era stata eliminata in quanto l’uffizio ricoperto era gratuito. “Circolare n 1390. In risoluzione dei dubbi stati promossi da alcuni Cancellieri Comunitativi il Sig. Senatore Soprassindaco mi ha significato con lettera del 4 andante che a forma dell’art.16 della legge 16 settembre decorso i Priori ed i Consiglieri devono negli anni successivi consegnare a titolo di rimborso di spese vive la metà dell’emolumento assegnato dalle rispettive Comunità agli attuali Priori e Consiglieri , ed il rimanente deve destinarsi per indennità di spesa al Gonfaloniere , non dovendo il di lui attuale emolumento essere altrimenti considerato.
Dunque l’ufficio di Gonfaloniere è gratuito e ad esso spetterà quanto rimarrà , tolte le spese vive , dell’ emolumento conseguito da Priori e Consiglieri che è stabilito in metà rispetto a quello percepito prima della legge del settembre 1816. Per il mantenimento dovuto ai Priori e Consiglio Generale lire 390. N° 20. Indennità di spesa al Gonfaloniere lire 190” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 (E6).Carta 172.ASCP)
Non c’è che dire. Paragrafo XL.
Sempre con la legge di cui sopra fu normato anche il modo di vestire e al Gonfaloniere fu fatto obbligo di portare una medaglia d’argento “Paragrafo LV.
“I soliti Abiti di Cerimonia” che richiama la legge sono in “lucco nero”: il “lucco” è una veste maschile senza pieghe e serrata alla vita. ”Circolare n 1169.
”Circolare n 1274. “Circolare 152.
Oltre alla “ignoranza da parte delle Magistrature Civiche e Cancellerie delle Leggi” c’erano poi problematiche reali quali il raggiungimento del numero legale . “ A dì 17 settembre 1816. Per le ore dieci invitata l’Adunanza della Magistratura della Comunità di Portoferraio , ma non essendo intervenuto che i Sig.ri Vincenzo Foresi , Pietro Boccini ed Jacopo Fazzi , Priori per la mancanza dell’Ill.mo Sig. Vincenzo Vantini Gonfaloniere e Sig. Paolo Rutigni uno dei Priori non essendovi il numero legale non ha potuto aver luogo la suddetta Adunanza , onde da me Cancelliere si prende registro di quanto sopra aforma del prescritto dall’art 15 del Regolamento Generale per le Comunità della Provincia Pisana del 17 Giugno 1776 e per tutti gli effetti di che nel surriferito Articolo.Luigi Guidoni Cancelliere” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 E6.Carta 85.ASCP)
L’assenza del gonfaloniere e/o di qualche priore rendeva impossibile lo svolgimento dell’adunanza magistrale talchè vi fu un a circolare di chiarimento dell’Uffizio Fossi di Pisa che consentiva di poter rimpiazzare gonfaloniere e priore in caso di loro assenza “Applicando di concerto con il Clarissimo Sig.Senatore Soprassindaco , alla Comunità di Longone quanto in un caso quasi simile fu per quella dei Bagni di San Giuliano ordinato , scrivemmo (……) de 29 dicembre 1815 , Ella potrà far rimpiazzare il Gonfaloniere e Priore assenti , da due residenti nel Consiglio Generale che abbiano il censo maggiore , benché non legale per risiedere nel Magistrato , a condivisione però che tutti i partiti relativi allo stanziamento di spese in cui i detti Consiglieri saranno intervenuti , dovranno rigorosamente sottoporsi all’esame ed approvazione di quest’Uffizio di Soprintendenza Comunitativa , e fermo stante il disposto dai vigilanti Regolamenti Comunitativi…Devotissimo Servitore. Flaminio Dal Borgo” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 63.ASCP)
Con legge del settembre 1816 la problematica di chi dovesse rimpiazzare il Gonfaloniere assente fu risolta e normata : furono individuati nei Priori i sostituti del gonfaloniere assente dall’adunanza magistrale.
“Art. XII.
Con questo articolo di legge nel 1817 fu creata la figura del vice Gonfaloniere , cioè dell’attuale vice sindaco , in tutto il Granducato di Toscana.
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : FORMAZIONE DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE CIVICA DI PORTOFERRAIO NEL RESTAURATO GRANDUCATO DI TOSCANA Dopo il “Venerabilissimo Motu proprio” col quale Ferdinando III , Asburgo-Lorena , Granduca di Toscana , il 17 ottobre 1815 disponeva una “regolamento particolare” per il sistema amministrativo dell’Elba , Ugolini , Cancelliere Comunitativo , residente a Portoferraio , ma operante per tutte le comunità elbane , si attiva per procedere alla realizzazione dei “Sovrani Voleri” e così scrive: “Formazione delle Borse della nuova Comunità di Portoferraio.
Gli ordini dei ”Sovrani Voleri” relativi “all’estrazione delle Nuove Magistrature che dovranno entrare in carica il dì primo gennaio 1816” erano ritenuti così importanti da realizzarsi che dopo una prima adunanza del 22 dicembre 1815 , di cui ho già parlato ed in cui Candido Bigeschi era stato estratto Gonfaloniere , se ne promuove , subito dopo , un’altra addirittura per il secondo giorno di Natale , il 26 dicembre 1815.
“Primieramente previo l’allocuzione sul contenuto dei Regolamenti Comunitativi e dei Doveri ed attribuzioni del Corpo della Magistratura quanto del General Consiglio fu da me Cancelliere deferito ai suddetti Sig.ri Coadunati il giuramento di bene e fedelmente amministrare gli interessi di questa Comunità non senza informarsi ai vigilanti ordini “
Marcello Camici ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : REGOLAMENTO PARTICOLARE PER L’ELBA Ferdinando III , Asburgo-Lorena , granduca di Toscana , dopo la caduta di Napoleone e la sua restaurazione con il congresso di Vienna , il 9 dicembre 1815 emana , motu proprio un”Regolamento Particolare delle quattro Comunità dell’Elba” che è molto importante perché su di esso sarà organizzata tutta l’amministrazione dell’Elba praticamente fino all’unità d’Italia. “Ecc.mo Signore , si compiacerà Vs.Ecc.ma di ritornarmi il R. Motuproprio del 17 scorso , relativo al nuovo sistema Amministrativo dell’Isola d’Elba , che Le consegnai qua in Copia Autentica; ed in luogo della medesima le rimetto acclusa altra Copia autentica dell’istesso R.Motuproprio per di Lei notizia e regola. Come sopra accennato questo regolamento “particolare” per l’Elba , assume un rilievo molto importante perché delinea tutto l’impianto amministrativo con cui sarà regolata la vita amministrativa civica elbana praticamente fino all’unità di’Italia e , pertanto , lo trascriverò integralmente. “Sua Altezza Imperiale e Reale intenta sempre a promuovere il bene dei Suoi Amatissimi Sudditi , regolandone il Governo e l’Amministrazione con quei principi di Giustizia e con quei provvidi sistemi , che tanto influenzano la prosperità dei Suoi Domini e rivolgendo le Sue Cure Paterne agli abitanti dell’isola d’Elba per far loro risentire i vantaggi che risultano dall’uniformità del metodo Amministrativo combinato con le circostanze speciali del Luogo è venuta nelle determinazione di ordinare e comandare quanto appresso. La Magistratura Civica è formata col sistema dell’imborsazione.
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : IL SINDACATO
“…per i Sindacatori dei Ministri del Tribunale e della Cancelleria stabiliscono l’onorario di lire sette per ciascheduno. Questa azione di sindacato dell’operato di ministri e tribunali da parte dei Sindacatori non era molto gradita come appare da una circolare dell’Uffizio Fossi di Pisa dove si invita i cancellieri comunitativi a far richiamare l’osservanza de “li ordini che sottopongono i Giusdicenti e Ministri Provinciali al Sindacato”. ”Dall’Uffizio Generale della Comunità del Granducato vengo incaricato di far sentire ai Cancellieri Comunitativi di questo Dipartimento , che avendo l’. e R. Consulta richiamato all’osservanza tra li altri li ordini che sottopongono i Giusdicenti e Ministri Provinciali al Sindacato , dovranno li stessi Cancellieri adempiere alle occorrenze o quanto viene ingiunto dai Regolamenti ed ordini in proposito. L’opera del Sindacato era tenuta in gran conto da Sua Altezza Imperiale e Reale.
Còmpito del sindacato emesso dal Sindacatore è verificare che lagnanze per abusi ed irregolarità della pubblica amministrazione fossero o no corrispondenti al vero.
Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : GRASCIERE
Questa “carica” ed “uffizio” ad essa corrispondente è una istituzione così importante che non viene modificata ma “ritenuta” nel nuovo Regolamento Comunitativo emanato con editto dal granduca Ferdinando III il 16 settembre 1816. “Ritenuta l’Istituzione dei Grascieri questi dipenderanno dagli ordini del Giusdicente il quale parteciperà le sue disposizioni al Gonfaloniere , cui incomberà di vegliare sulla regolarità dell’esecuzione” (Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64.Carta 37.ASCP). Nel granducato , sulla regolarità di questa esecuzione , nacquero però dei problemi .
“S.A.I. e R. (Sua Altezza Imperiale e Reale nds.) nostro Signore a cui è stato reso conto della varietà dei sistemi tenuti nelle Comunità del Gran-Ducato in rapporto all’adempimento delle incumbenze affidate ai Grascieri; volendo che venga anche in questa parte stabilito un sistema generale ed uniforme , si è adeguata ordinare con suo veneratissimo Rescritto dei 21 Marzo ultimo passato , che vengano estese a tutte le Comunità del Gran-Ducato le disposizioni emanate per le Comunità del Compartimento Fiorentino con Sovrano Rescritto del 17 Febbraio 1815 e portanti in sostanza “che le funzioni dei Grascieri vengano aggregate ai Magistrati Comunitativi , che dovranno farle esercitare a forma degli Ordini , con deputare annualmente a quest’effetto due de’ rispettivi Residenti non ostante qualunque Ordine o consuetudine in contrario “.
“L’esemplare in filza d’ordine” è quello sopra scritto.In esso S.A.I e R. chiarisce ogni dubbio sulle funzioni del Grasciere. Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : REGOLAMENTO PER LE PUBBLICHE SCUOLE
Queste sono le parole che aprono e precedono l’elenco degli articoli del “Regolamento per le pubbliche scuole di Portoferraio del 15 dicembre 1817” . ”.
Con la parola “comodo” viene riconosciuto il diritto all’istruzione ma solo per coloro che lo “desiderassero”.
Nell’art. 3 si afferma che i Maestri non possono “esentarsi” dall’insegnare “tutti quei Giovanetti che desiderassero essere istruiti” , ma questi “Giovanetti” devono presentare un ordine che sia scritto dal Gonfaloniere o persona da lui incaricata così chiarendo subito il controllo della Magistratura Comunitativa sulla pubblica istruzione , controllo che viene ancora più evidenziato nell’articolo successivo il n. 4 dove due “saranno i deputati prescelti “per sorvegliare “sul Buon Ordine , sulla buona istruzione”. Art. 3. I Maestri delle suddette Scuole non potranno esentarsi dal ricevere tutti quei Giovanetti che desiderassero di essere istruiti , purché questi presentino un Ordine in scritto dal Sig. Gonfaloniere o di altra persona dal Magistrato da esso incaricata Art 4. Due saranno i Deputati prescelti dalla Magistratura destinati a sorvegliare sul Buon Ordine , sulla buona istruzione delle Pubbliche Scuole e per l’esecuzione in tutte le sue parti del presente regolamento” (idem come sopra). Gli articoli 5 e 6 ed entrano nel dettaglio delle materie d’insegnamento del primo e del secondo Maestro Art. 5. Il dovere del primo Maestro sarà quello di insegnare ai suoi Alunni Grammatica , Rettorica e le regole della Poesia ed Italiano e siccome l’importanza di tali studi esige che il Professore occupi in questi soli le ore destinate all’Istruzione , così nella prima ora di impegnarsi la Classe di Grammatica e nella seconda quella di Rettorica . Art.6. Il secondo Maestro riassumerà l’antico suo obbligo d’insegnare i primi Rudimenti Grammaticali , facendo spiegare le (…..)o altro libretto adattato ai Principianti , esercitandoli in qualche piccola versione latina e finalmente secondo il solito insegnerà a leggere , a scrivere e l’aritmetica non tralascerà il sabato o altro giorno ottimo di Scuola nella settimana , di fare la Dottrina Cristiana.” (idem come sopra).
Art 7. Le ore destinate per la Scuola saranno: Art. 8. Sarà in facoltà dei SS Gonfaloniere e Deputati visitare le Pubbliche Scuole ogni volta vederanno opportuno ed i Sig.ri Maestri renderanno conto ai Medesimi della buona o cattiva condotta dei suoi Scuolari , dei progressi che si fanno negli studi e finalmente potranno fare qualche interrogazione per soddisfazione dei SS Componenti il Magistrato , purchè a questi così le piaccia” (idem come sopra).
Art.9. Se qualcuno dei Scolari fosse inquieto nella Scuola e le mortificazioni del Maestro non bastassero per richiamarlo all’ordine , sarà tenuto farne rapporto al Sig. Gonfaloniere acciò il contumace Discepolo soffra la correzione del Magistrato; e qualora taluno si permettesse qualche cosa sul rispetto dei doveri ai Precettori , il Maestro potrà scacciarlo immediatamente , dandone subito parte al Sig. Gonfaloniere per attendere dal zelo del Magistrato la dovuta riparazione.” (idem come sopra). Gli articoli 10 e 11 trattano delle vacanze. Vengono riconosciute come vacanza molte festività religiose e , In particolare , si deve notare che era prevista una vacanza per il periodo della vendemmia evidentemente perché gli scolari erano utili a casa per aiutare nella vendemmia stessa. “ Art.10. Le vacanze tra settimana avranno luogo in tutte le feste dove corre l’obbligo della S. Messa: Art. 11. Saranno pure , secondo il solito , accordate le vacanze del Carnevale che saranno dalla Domenica settagesima a tutta la mattina del primo giorno di Quaresima , L’articolo 12 regola il passaggio , la promozione , dalla prima alla seconda scuola “ Art. 12. Dopo date le Vacanze suddette cioè del Carnevale e della Vendemmia il Secondo Maestro indicherà al Primo quei Giovanetti che destinarsi di far passar alla prima Scuola acciò il Primo Maestro possa esaminarli alla presenza dei Due Deputati trovati capaci ammetterli. Negli articoli 13 e 14 viene riconosciuto il carattere pubblico dell’istruzione poiché le due scuole debbono programmare una “Pubblica Accademia” nella “Sala Comunitativa”con l’intervento delle autorità. In questa “Pubblica Accademia” soggetti “capaci” sono chiamati a “giudicare sul profitto dei scuolari” , i Magistrati possono fare anche pubbliche interrogazioni , fissare e distribuire “varie ricompense”. “ Art 13. Ogni il 5 Dicembre nella Sala Comunitativa sarà tenuta una Pubblica Accademia da tutti discepoli delle due scuole , alla quale interverranno le Autorità ed altre persone dal Magistrato invitate , e da questo numero saranno prescelti due o più soggetti capaci a giudicare sul profitto dei scuolari , ed in questa occasione i SS. Magistrati faranno delle pubbliche interrogazioni a detti Scuolari e tutto ciò che si suoleva praticare , per tal particolare , nel Cessato Governo Art.14. Varie ricompense verranno fissate e distribuite in questa circostanza dal Magistrato Civico , e ciò per incoraggiare nei studi i ragazzi , ed eccitare la loro emulazione.” (idem come sopra) Negli ultimi due articoli 15 e 16 viene evidenziato che fa parte integrante della pubblica istruzione la “Dottrina Cristiana”. “ Art 15. Nel giorno susseguente ricorrendo la festa di S. Niccolò Protettore delle Pubbliche Scuole di questa Città , sarà celebrata nella Parrocchia la S. Messa , ed in tale occasione il Primo Maestro farà recitare da uno dei suoi Scolari un Orazione panegerica del Santo , ovvero una Orazione Accademica analoga alla circostanza. Art 16. Qualche giorno avanti la Festa di detto Santo Protettore , ciascun maestro ordinerà agli Scolari di portare la consueta limosina; ed il Secondo Maestro farà passare nelle mani del Primo quelle che avrà raccolto. Confidando poi nel zelo dei Precettori per esatto adempimento di quanto sopra ci sottoscriviamo I Deputati delle Scuole G.Battista Pandolfini Barbieri , Giuseppe Palmi” (idem come sopra). Così termina il Regolamento per le pubbliche scuole della città di Portoferraio.
“…era l’unica scuola che ai primi dell’ottocento per opera di quel valentuomo , sacerdote a modo suo , aveva aperto nella nostra città , allora veramente segregata dal mondo , le prime aure della cultura , gli elementi della lingua latina , la prima cognizione dei classici , sia pure infarcita del bagaglio retorico costituente la umanità di quei tempi” (1).
L’umanità di quei tempi come ogni umanità del passato può essere capita e compresa.
“Art I. Al Regio Consultore è affidata la Soprintendenza e la Vigilanza sulla pubblica Istruzione con la veduta di promuovere gli Studi , di tenere in osservanza i Regolamenti dell’Imperiali e Reali Università , dei Collegi e Pubbliche Scuole e di avere cura che non s’introducano abusi e che i metodi d’insegnamento corrispondano all’oggetto dell’aumento e perfezionamento delle Scienze con utilità di quelli che vi si applicano”. Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : IMPIEGO DI ARCHIVISTA E COPISTA
Così scrive il Cancelliere Luigi Guidoni (adunanza 2 gennaio 1816) “fatto presente ad Essi Sig.ri Coadunati che dovendosi prescegliere il Soggetto destinato a cuoprire l’Impiego di Archivista e Copista di questa Cancelleria da pagare le spese su tutte le Comunità servite dalla Cancelleria medesima , ed essendo opportuno sia di mia fiducia come desidera l’I.e R. Governo , dietro il parere del Commissario regio Straordinario Sig. Conte Fantoni gli proponevo il Sig. Jacopo Fazzi in ultimo Cancelliere della Giustizia di Pace di questo luogo e figlio del Sig. Innocenzo Fazzi , che ha servito per molti anni a tempo del ripristinato Governo Toscanoin qualità di Cassiere delle Porte ed inerendo a tutto ciò invitavo il Magistrato Loro a destinare per questo primo anno dell’Organizzazione al predetto impiego di Archivista e Copista il rammentato sig. Jacopo fazzi Nonostante questa votazione a favore di Gervaso Brignole , la scelta fatta dal Cancelliere non fu affatto messa da parte . “E’affidata ai medesimi la vigilanza e la custodia degli Archivi. E sono conservati in quelle attribuzioni , che loro spettano nella qualità di Notari per gli Atti Amministrativi” (Circolari e Ordini del Sig. Soprassindaco Provveditore 1815-1818 .C64.Carta 37.ASCP) Questa funzione di “Notari per gli Atti amministrativi” emanata successivamente (settembre 1816) alle vicende che si trattano era dunque già presente nel gennaio 1816. “avendo il General Consiglio in questo stesso giorno stabilita la provisione di lire ottanta il mese all’Impiego di Archivista e Copista di questa Cancelleria da pagarsi la spesa anche sopra le Comunità di Marciana , Longone e Rio addette alla Cancelleria medesima fu da me Cancelliere invitato il Magistrato Loro a divenire alla prescelta del soggetto rilevandoli che essendomi concertato sul proposito col Commissario regio Straordinario Sig. Conte Fantoni ero a proporgli il Sig. Jacopo Fazzi stato a tutto il decorso dicembre Cancelliere della Giustizia di Pace di Portoferraio , che sembri meriti un riguardo in specie per il lungo e fedel servizio prestato alla Loro Comunità dal Sig. Innocenzo Fazzi di Lui defunto Padre nella qualità di Cassiere delle Porte , e ciò salva la sovrana approvazione , che mi riservavo di impetrare. Il Sig. Jacopo Fazzi assunto nell’impiego espletò la sua funzione all’interno della Cancelleria e venne poi confermato alla fine del 1816 e del 1817 sempre con la solita “annuale provisione”. “Coerentemente agli ordini contenuti nelle Circolari dei 22 aprile 1778 e 3 aprile 1782 dovrà V.S. somministrarmi con la possibile sollecitudine le convenienti informazioni sulla capacità , applicazione e condotta degli Aiuti-Copisti ecc. addetti a Codesta Cancelleria , ancorchè non fosse compiuto l’Anno del Servizio , facendomi nel tempo istesso separatamente conoscere il numero , le qualità degli Impiegati che potessero essere stati destinati a servire in codesta istessa Cancelleria a carico delle rispettive Comunità , non omettendo di avvertire in forza di quali ordini abbia avuto luogo la loro ammissione.Debbo poi commetterle di continuare immancabilmente a trasmettermi le sopraccennate informazioni dentro il Mese di Novembre di ciaschedun’Anno e non più oltre , avvertendo di non farsi debitare di aver omessa veruna particolarità e circostanza onde possa chiaramente rilevarsi il giusto e vero carattere dei soggetti con esprimere tra le altre qualità anco l’età del medesimi.G. Brancadori Soprassindaco dall’Uffizio Generale delle Comunità del Granducato ”. Allegata a questa circolare c’è un biglietto scritto a mano col quale il Cancelliere Comunitativo di Portoferraio invia immediatamente le informazioni richieste contenute in una tabella: “Savi Filippo , Aiuto residente in Longone , anni 40 , data di ammissione al servizio 23 dicembre 1815 , Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : ILLUMINAZIONE “IN TEMPO DI NOTTE” A PORTOFERRAIO
L’illuminazione notturna della città di Portoferraio era nei primi anni dell’ottocento uno dei molti problemi che l’amministrazione comunale , la Magistratura Comunitativa come allora si chiamava , dovette risolvere per dare “illuminazione in tempo di notte”.
Non esisteva l’lluminazione elettrica e le lampade erano alimentate ad olio il cui prezzo d’acquisto faceva notevolmente aumentare il costo dell’illuminazione. Nell’adunanza del Consiglio Generale tenutasi il 25 gennaio 1816 la Magistratura di Portoferraio ritiene utile dare in accollo il servizio dell’illuminazione. Così scrive Guidoni , cancelliere comunitativo per tutte e quattro le comunità dell’Elba , residente in Portoferraio “Considerato che può essere utile di dare in accollo il mantenimento dei Lampioni che servono ad illuminare la Città in tempo di notte come lo era in passato , deliberano e ordinano invitarsi tutti quelli che optar volessero al Cottimo del suddetto mantenimento dei Lampioni ad avere nel termine di giorni otto esibite in questa Cancelleria le rispettive Loro Istanze chiuse e sigillate con prevenire che sarà preferito Quello che farà una minore e così più vantaggiosa offerta e ciò per il tempo a termine di mesi dieci vale a dire dal dì primo Marzo a tutto Dicembre del corrente anno 1816 , con i seguenti oneri: 1° l’Accollatario dovrà a tutte sue spese accendere i Lampioni tutti quei giorni dell’anno che il chiaror della Luna non gli renderà inutile 2°i suddetti Lampioni saranno impreteribilmente accessi tutte le sere a ore ventiquattro e mezzo ed avere soltanto olio che serva almeno ad una ora dopo la mezzanotte 3°tutte le volte che per negligenza dell’Appaltatore sarà trovato spento uno o più Lumi nel tempo stabilito si faranno riaccendere dal Provveditore delle Strade a tutti danni e spese del medesimo Appaltatore 4°lo stesso Appaltatore ogni Mese scaduto avrà il diritto di esigere la Rata della prestazione del Cottimo , meno tutte quelle detrazioni che dovesse soffrire non adempiendo ai sopra enunciati patti 5°le Istanze da presentarsi come sopra oltre l’Offerta dovranno contenere la nomina di un idoneo Mallevadore che approvato che sia dal Magistrato Loro dovrà solidamente obbligarsi col Cottimante 6° e finalmente le Spese di Contratto , Registro o sia Gabella , Carta Bollata ed altro saranno a carico del ridetto Appaltatore. Ed il tutto convalidano con legittimo Partito di voti fav.4.Contrari nessu (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817 , (24) E6. Carta 22 , 23. ASCP) V’erano luoghi nella città di Portoferraio che “in tempo di notte” dovevano essere illuminati anche quando “il chiaror della Luna non gli renderà inutile”. “Inerendo alla lettera del Sig.Auditor Vicario convengono stabilirsi , conforme si pratica per tutti i Tribunali , il Lampione al Palazzo Pretorio in tempo di notte e stanziano lire cento per il mantenimento detto Lampione in quest’anno 1816 da pagarsi dietro presentazione a quel Messo o altro Soggetto che sarà destinato dal Sig.Auditor Vicario ad accendere il Lume e a custodire e mantenere il detto Lampione . Nel mese di febbraio del 1816 la Magistratura di Portoferraio delibera per “Accollo per il mantenimento del Lampioni al Sig Gaspero GasperinI…. Deliberano e rilasciano Accollo a Cottimo al Sig. Gaspero Gasperini il mantenimento dei Lampioni ch servono ad illuminare la Città in tempo di notte e termine di mesi due dal dì prossimo primo Marzo a tutto Dicembre di quest’anno con il Canone o sia prestazione al ragguaglio di lire due mila l’anno che per detti mesi dieci sono lire 1666.13.4 con tutti i patti di che nella loro deliberazione del dì 30 gennaio prossimo passato da riportarsi nella scritta d’Accollo , e con l’obbligo altresì all’Accollatariodel mantenimento di tutti gli utensili e mobili destinati all’oggetto predetto da consegnarsi allo stesso Accollatario per messo dell’un opportuno Inventario: ed approvano per abile et idoneo di Lui Mallevadore Solidale il Sig. Antonio Allori.E tutto convalidano con legittimo partito di voti 5 Favorevoli.Contrari nessuno. Non rendente il sig.Vincenzo Foresi suocero dell’Accollatario”(Idem come sopra. Carta 26. ASCP). Le spese preventivate nel bilancio di previsione del 1816 per il mantenimento dell’illuminazione “in tempo di notte” sono però ritenute eccessive dall’autorità superiore (Uffizio Fossi di Pisa) per cui la Magistratura interviene a giustificare tale spesa “…le lire 2350 sono state fissate dopo le diverse esperienze fatte e secondo l’attual prezzo dell’olio , non vi è dubbio che chi ne prendesse l’impresa rischierebbe una perdita completa.. “(Idem come sopra.Carta 51.ASCP). La Magistratura viene a trovarsi in difficoltà e deve rivedere nel bilancio di previsione la spesa per l’illuminazione onde ottenere l’approvazione del’autorità superiore.Dopo aver rivisto il bilancio di spesa e ottenuta l’approvazione dall’autorità superiore , non solo era trascorso tempo per cui , come dopo vedremo non ebbe effetto l’aggiudicazione al Gasperini “nella circostanza di non sapersi se una tale spesa potesse venir sanzionata dal’Autorità superiore” ma anche altre difficoltà insorgono perché interviene sulla questione pure il Governatore della città di Portoferraio con un “biglietto” .Così scrive il cancelliere nell’adunanza del 23 settembre 1816: “Letto il Biglietto di S.E. questo Sig. Governatore in data del 22 Mese stante , pervenuto a me Cancelliere in questa mattina , con il quale la prelodata S.E. rilevando che essendosi l’I.R. Governo degnato approvare nel Bilancio di Previsione l’Articolo di Spesa riguardante l’illuminazione in tempo di notte di questa Città col mezzo dei soliti lampioni , è duopo che questa saggia misura abbia il suo pronto effetto affinchè la detta Illuminazione principi anzi sia posta in attività il primo del prossimo Mese d’Ottobre con quant’altro.” (Idem come sopra.Carta 87. ASCP). Davanti a questo “biglietto” del Governatore letto dal cancelliere , la Magistratura prende atto del problema e “Veduta l’stanza accompagnata col sullodato Biglietto , con la quale il Sig. Gaspero Gasperini domanda di essere preferito nell’appalto cui si tratta alle condizioni già concertate con S.E. il Sig Governatore , allegando di avere con pubblica soddisfazione servita questa Comunità in rapporto alla predetta impresa.
Finalmente , però , riesce a trovare una soluzione alla questione sul finire del 1816. Ma l’illuminazione in tempo di notte della città è ben lungi dall’essere risolta perché insorgono altri problemi sia col Governatore che col regio governo che trasformano tale servizio un vero e proprio “affaire” di stato. Il costo per il mantenimento di undici lampioni , tramite un “dispaccio” è ritenuto eccessivo anche dall’Illustrissima Regia Segreteria di finanze del Granducato per cui prende una drastica decisione: sospendere l’Illuminazione in tempo di notte. Infatti , nell’adunanza del 12 giugno 1817 scrive il cancelliere “…. E successivamente nella sola veduta di riordinar sempre più l’Amministrazione con diminuire quelle spese che non sono di una assoluta necessità come le viene inculcato dal precitato Dispaccio dell’Il. e R. Segreteria di Finanze del 31 maggio caduto , considerando che l’annua spesa di lire 1296 per il mantenimento di n. 11 lampioni porta un troppo forte aggravio alle ben dissestate finanze della Loro Comunità e che simile spesa nella sua troppa estensione è più di (….) che di merito specialmente nell’attuale stagione nella quale per la brevità delle serate o non si gode o almeno si gode al più alcune sole ore del loro lume , sibbene sia corrisposta all’Aggiudicatario l’istessa provvisione dei mesi d’Inverno. Considerando che nel contratto dell’Aggiudicazione del 22 febbraio 1816 è stato previsto il caso che piacendo alla Comunità di diminuire il numero dei Lampioni deva essere in proporzione diminuita anche la somma da corrispondersi mensualmente all’Impresario , che questa somma non fu a quest’effetto fissata in Massa ma tassativamente il lire 12 il mese per ciascun lampione , che anche nell’altre Città della Toscana l’eccedente numero di questi è stato ridotto al puro necessario e che come tali in questa Città considerar si possono quello esistente nella Piazzetta del Palazzo di S.E. il Sig Governatore è l’altro di Piazza d’Arme che dà lume all’abitazione del Sig.Auditor Vicario , del Maggior Comandante la Piazza d’Arme , del Capitano del Porto e della Cancelleria Comunitativa e altri Uffizi e che la Piazza di Porta a Mare resta illuminata da quello mantenuto dal Sig. Direttore delle R. Rendite , deliberano sospendersi dal 15 del presente mese al 15 dicembre gli altri nove lampioni con la quale misura la Comunità viene ad utilizzare lire (……) riservandosi di proporre nel nuovo Bilancio di Previsione alla Sovrana approvazione quel numero che sarà compatibile al bisogno locale e alle finanze Comunitative , ordinando frattanto a me Cancelliere infrascritto di notificar simil disposizioni al Loro Perito di Strade di (…..) la consegna di quelli non conservati e collocarli in luogo sicuro stanziando anche le spese per tale effetto occorrenti .Con partito di voti tutti favorevoli “(Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.(24) E6.Carta 138. ASCP). La decisione presa dalla Magistratura Comunitativa di sospendere nove lampioni non piace al Governatore militare e civile dell’isola , per cui nasce un dissidio così descritto dal cancelliere nell’adunanza del 14 giugno 1817 “Fattole dal Loro Sig. Gonfaloniere presente che giunto all’orecchia di S.E. il Sig. Governatore Civile e Militare di questa isola le misure delle S. , LL. prese nella loro precedente adunanza del 12 corrente di sospendere per durante il corso della presenza estiva stagione l’illuminazione di nove dei Lampioni di questa Città esclusi da simil numero quello che trovasi nella Piazzetta del Palazzo della prelodata S.E. e l’altro della Piazza d’Arme onde portare anche per questa parte qualche sollievo alla dissestata finanza Comunitativa , il prelodato Sig. Governatore avendo dimostrato verbalmente tanto ad Essi che al loro infrascritto Cancellire la sua disapprovazione come un mezzo da impedire che venga esercitata la Polizia le sia commesa di riordinare immediatamente le SS.LL. perché avessero deposto Deliberazione conforme , Esso Gonfalòoniere propone e li esorta .Deliberano , dissero che le misure da Essi prese su tale articolo non hanno latre vedute che quelle di procurare i possibili risparmi alla dissestata economia della Loro Comunità , come l’obbliga il loro dovere , l’incalza il Biglietto dell’Ill. e R. Segreteria di Finanza de 31 Maggio prossimo passato e l’esige questa disgraziata Popolazione che nell’annate più calamitose reclama che le spese Comunitative venghino portate al solo puro necessario per non restar oppressa da aggravi insopportabili all’estenuate sue economiche forze: Dopo tale drastica decisione di sospendere l’illuminazione e dopo il contrasto nato con il Governatore Civile e Militare dell’isola , che è contrario a questa decisione , arriva fortunatamente anche una nota di “S.E. ed Ill.mo R. Governo” sulla “conservazione dell’illuminazione notturna di questa città”.Infatti nell’adunanza del 27 giugno 1817 , scrive il Cancelliere “…che essendo volontà di S.E. ed ill.mo R. Governo come dimostra la predetta lettera che continui l’Illuminazione notturna .Essi a questo solo riguardo la conservarono come a (….) o ad onta dello sbilancio che porta alle Finanze della Loro Comunità , riservandosi domandarne nell’anno venturo la diminuzione per qualcuno dei meno necessari …” (Idem come sopra.Carta143. ASCP). Dopo questa nota l’”affaire” illuminazione pare andare verso una soluzione e cioè verso una “conferma della spesa dei Lampioni in conformità degli ordini dell’ I.R. Governo” come scrive il cancelliere Ugolini. Nell’adunanza del 4 luglio 1817 il cancelliere ancora scrive “…e resta incaricato di far sentire alle SS. LL. l’I.R. Governo non approva la progettata sospensione dell’Illuminazione come una misura pregiudizievole alla Polizia del luogo onde conviene rimuoverne il progetto e procurare di provvedere colla possibile economia ed intanto richiedendo che venga reso conto dell’importare della spesa per la quale ad oggetto di facilitarne la continuazione la Comunità potrà sperare che a riguardo del Militare possa concorrervi la Regia Cassa.Deliberano dissero che in obbedienza alla volontà dell’I.R. Governo e per le ragioni fatteli conoscere dal prelodato Sig. Provv. Ufficio Fossi Essi SS. Coadunati a onta delle critiche circostanze della Loro Comunità confermarono simil spesa con il precedente loro Partito del 27 caduto su la sicura fiducia che l’I.R. Governo voglia degnarsi continuare verso la Loro Comunità i riguardi che si compiace farle conoscere per mezzo del Prelodato Sig. Provveditore e Le pregano umiliare al Regio Trono questi Loro sentimenti di vera devozione , riservandosi formare il nuovo progetto se i medesimi allorchè compileranno il Bilancio di Previsione per l’anno 1818;incaricano me infrascritto Cancelliere a far conoscere al predetto Sig. Provveditore le spese che porta un simile articolo che per l’eccessivo prezzo dell’olio non può essere per ora suscettibile di diminuzione , convalidando il tutto con Partito di voti tutti favorevoli “ (Idem come sopra.Carta148 , 149. ASCP) Il “ Loro sentimento di vera devozione “ verso il Regio Trono non fu tradito: non mancò il R.Governo nella persona di Sua Altezza Reale Ferdinando II , di onorare la promessa fatta . “Item partecipata la Magistratura del predetto Uffizio Fossi di 21 luglio passato di N° 1031 con la quale S.A.R. per un nuovo tratto di Sua Clemenza , attese le circostanze locali di questa comunità si è degnato elergirle lire trecentodieci sulla Cassa dell’Uffizio Principale delle RR Rendite per supplire ne corrente anno alle spese dell’Illuminazione notturna , grazie rendenti se ne chiamarono notificati” (Idem come sopra. Carta153.ASCP) . Poi nell’adunanza del 29 settembre 1817 pongono a bilancio le lire trecentodieci elargite dal Regio Governo confidando nei “tratti di Sua Paterna pietà e Real Munificenza” “ …né l’altro delle lire 310 per supplire alle spese di mantenimento di lampioni per l’illuminazione notturna delle quali si riservano trattare qui a baso al N. 48 per quanto siano sicuri che la Sovrana Beneficenza vorrà degnarsi per come supplirvi implorano attese le particolari circostanze che hanno afflitto ed affliggono quest’infelice Popolazione per continuarle i tratti di Sua Paterna pietà e Real Munificenza….per il mantenimento dei Pubblici lampioni lire 620.Spesa di Lume e Fuoco al Corpo di Guardia lire 160.Spese del lampione alle sale del Pretorio lire 100 ” (Idem come sopra. Carta172 , 173. ASCP)
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GRANDUCATO DI TOSCANA : DONZELLO
“ A ciascun uffizio di donzello lire cinquecento quaranta .Con partito di voti favorevoli 14;Contrari nessuno“ Il funzionario comunitativo Donzello era molto di più di un attuale dirigente comunale:molto impegnato nelle sue funzioni che come vedremo sono molteplici . Per l’anno 1816 vi furono problemi nella copertura di questa spesa per l’acquisto della livrea Il donzello deve dunque indossare la livrea che è una uniforme , una divisa :ancora oggi , chi indossa la livrea , sta ad indicare che espleta un ruolo particolare che consiste nel servire qualcuno , in questo caso la Magistratura Comunitativa. Nel giugno del 1816 arriva la copertura per la spesa dell’acquisto delle livree “… Item stanziano lire quattrocento al Sig. Francesco Mibelli per l’importare delle nuove Livree ed altri oggetti in ordine di vestiario per uso dei Donzelli.il tutto stato fatto in ordine alla precedente Loro Deliberazione del 21 Marzo 1816 e ciò a forma della Nota verificata e tarata dal Deputato e Provveditore di Strade , ordinando pagarsi la suddetta somma tosto che vi saranno nella Cassa Comunitativa gli opportuni assegnamenti. Uno dei due donzelli comunitativi muore e la moglie chiede alla Magistratura di poter avere un aiuto per tirare avanti la famiglia: la richiesta viene accettata motivandola col fatto che il marito espletava la funzione di donzello mentre l’altro donzello che è ancora in vita richiede con un esposto… .”Sentita l’istanza di Lucia Bandinelli vedova del fu Gio Bandinelli stato Donzello di questa Comunità colla quale domanda di essere ammessa a partecipare con i di Lei cinque figli all’Elemosina delle Zuppe , attesa che la di Lei real miseria e i lunghi favori prestati dal Suo defunto Marito , pregarono il Loro Sig. Gonfaloniere a farla partecipare di tale Elemosina per quel più che le sarà possibile , come pure convennero passarsi alla medesima per questo mese tutta la Provisone dovuta al di Lei Consorte Morto fin dal 2 corrente , impegnandoLe a riportare alla Comunità l’abito di Donzello . Fatte queste considerazioni , la Magistratura Comunitativa , in una successiva adunanza , torna sull’argomento
“ Ed ecco ora tutta una serie di delibere prese dalla Magistratura Comunitativa dalle quali si evince quali , quanti ed importanti servizi espletasse la figura del Donzello all’interno della “macchina burocratica comunitativa granducale ”..sentita l’istanza di Simone Perini con la quale domanda una qualche ricognizione per il porto degli avvisi della Contribuzione Fondiaria non contemplata allorchè le vennero fissate le lire sessanta. Come accennavo all’inizio non è facile poter inquadrare la figura dell’impiego comunicativo di Donzello. Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : SPESE PER IL CULTO Dopo la caduta di Napoleone , ripristinato il governo granducale sull’isola d’Elba ed insediatasi la nuova Magistratura Comunitativa di Portoferraio questa , nell’adunanza del 15 gennaio 1816 , procede a deliberare le spese comunitative in cui sono incluse anche quelle per il culto “…stanziano la consueta annua prestazione di lire centocinquanta da pagarsi alla Venerabile Confraternita della Misericordia nella ricorrenza della festa del Glorioso Martire S. Cristino Patrono principale di questa città , che cade il secondo giorno di aprile; e mandato il partito ottenne per voti favorevoli 5;contrari nessuno.Item stanziano la consueta spesa di circa lire cinquantasei per la provvista di Cera per il Magistrato e i Ministri nella ricorrenza delle annuali solenni Processioni; con partito di voti favorevoli 5; contrari nessuno” (Partiti dal 22 dicembre 1815 aql 27 dicembre 1817 , (24) E6.Carta 14.ASCP ). Ciò non deve destare meraviglia.
“ provisione al primo Vice Curato Sig. Don Gio Batta Allori lire trecentocinquanta sette .Provisione al secondo Vice Curato Sig. Don Simone Capocchi lire trecentocinquantasette. Detta al Segretario Sig. Don Gio Batta Allori lire dugentoquaranta. Detta al Servo Pasquale Montauti lire dugentoquaranta.Salario ai due Becchini lire ottantaquattro per ciascheduno. Elemosina al Predicatore della Quaresima lire trecentocinquantasette” (Idem come sopra.Carta 16.ASCP) . “Il Predicatore della Quaresima” rappresenta un’altra figura del culto per la quale ogni anno è coinvolta la Magistratura Comunitativa di Portoferraio ed indica come gli Al reverendo poi spettava anche una indennità per l’alloggio Come sopra accennato spettava al Curato l’importante funzione di certificare lo stato di miserabilità e di povertà quando questo veniva richiesto: tale certificato consentiva a chi l’otteneva , insieme a quello d’inabilità , di pertinenza medica , poter avere cure sanitarie gratuite. “certificato di povertà ai coniugi Giannessi…inerendo all’istanza dichiarano che Giuseppe Giannessi e Pasqua Rosa Chiappi coniugi dimoranti in questa Comunità possono a tutti gli effetti annoverarsi nella Classe dei Poveri come certifica ancora il Parroco con l’attestato rilasciato il dì 16 febbraio stante.E ciò convalidano con legittimo Partito di voti favorevoli 5.Contrari nessuno” (Idem come sopra.Carta 31.ASCP). La Magistratura Comunitativa discute di spese da sostenere per il culto più di quanto si possa credere.
Luglio 1816: Nel giugno del 1817: Ho accennato che “il predicatore della quaresima” era una figura del culto che ogni anno era prescelto con votazione dalla Magistratura Comunitativa per predicare “la divina Parola” tra i “postulanti” che ogni anno ne facevano richiesta , come nel 27 giugno 1817 dove il Cancelliere Guidoni scrive: “Partecipata ad Essi Sig.ri Coadunati la lettera del Sig Don Giuseppe Grandolfi Vicario Delegato con la quale in nome del medesimo Vicario Generale e Capitolare di Massa presenta per Predicatore della futura Quaresima del 1818 il Sig.Don Francesco Bovini proposto della Cattedrale di Montalcino per ottenerne la nomina. Sentiti dal Sig. Gonfaloniere che oltre il Bovini Proposto eravi un altro postulante nel Sig. Don Pietro Damiani onde consigliato quanto con Partito di voti cinque stabiliscono di mandare separatamente a partito segreto i suddetti Postulanti , dichiarando che dovrà intendersi prescelto a predicare la divina Parola , nella Chiesa Arcipretale di Portoferraio con l’Elemosina di lire dugento sessantasei soldi 13 denari 4 quello che riporterà maggiori voti e quindi mandano a Partito. Il Sig.D.Pietro Damiani riportò v.f. 3. Contrari 2 Il Sig.Proposto Bovini riportò v.f. 2.Contrari 3 E in tal guisa rimase prescelto come sopra il Sig. Don Pietro Damiani” (Idem come sopra.Carta 146-147.ASCP). Nelle spese per il culto che la Magistratura era chiamata a sostenere v’erano poi quelle relative alle spese minute come nell’agosto del 1817: “Item fattole presente la domanda avanzata dall’Ill.mo Sig. Proved. Dell’Uffizio dei Fossi di Pisa dal sacerdote Don Gio Batta Allori Cappellano Curato di questa Chiesa Arcipretale , con la quale reclama il rimborso delle spese dal medesimo anticipate nel caduto anno 1816 per l’Ostie , il Vino , imbiancature di Arredi Sacri ed altre spese minute per servizio della Sagrestia di detta Chiesa a carico della Comunità Loro;Considerando che queste spese sono state sempre a carico della Comunità per mancanza di assegnamento in cui trovasi detta Chiesa.Che nell’anno passato non furono portate nel Bilancio di Previsione per semplice equivoco della Commissione incaricata della formazione dei Bilanci di Previsione delle Comunità dell’isola , che li considerarono la sola spesa dell’olio , che questa spesa compresa l’olio era solita collocarsi negli anni antecedenti in lire trecento venti , ma che essendo stato nell’annno passato saldato l’importare dell’olio dal Sig. Mori e giusto abbuonarsi al medesimo per la massa di rispetto la domandata somma di lire 240.Deliberano riconoscendo giusta la predetta domanda del sacerdote Allori stanziarono a favore del medesimo la predetta somma di lire dugento quaranta da prelevarsi sulla Massa di rispetto salva l’approvazione del Sig. Provveditore :con partito di voti cinque tutti favorevoli(pg 153-154) …..sentita l’Istanza Verbale del Sagrestano Sig.Gio Batta Allori con la quale domanda l’importare del saldo di altre tre torce fornite nella Processione del Corpus Domini a diverse impigetae per non esserne trovate altre dal Sig.Guardiano , stanziarono al medesimo lire sei da pagarsi sull’art. delle Offerte Pie ;con partito di voti 5 neri tutti favorevoli ( Idem come sopra.Carta160.ASCP) La commistione tra affari religiosi e laici era talmente elevata che nel comune di Marciana il reverendo aveva assunto la carica di Camarlingo , carica che viene però contestata dall’Uffizio dei Fossi di Pisa con una lettera inviata alla cancelleria unica per le quattro comunità , sita in Portoferraio: “Avendo reso conto all’I.R.Governo di altri casi simili a quello in cui si trova il Camarlingo Comunitativo di Marciana Don Giovanni Lupi per ottenere la conferma in tal impiego per il futuro triennio è stata assolutamente denegata una tal grazia , cosicchè in queste ragioni io non sono in grado di impetrare la Sovrana Approvazione al Perito del magistrato di Marciana…in conseguenza V.Eccellenza procederà a farne una nuova terna a forma degli ordini vigilanti. Devotissimo Servitore F. Dal Borgo” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa 1815-1817.C 60.Carta 279.ASCP) . Nel bilancio di previsione della Magistratura Comunitativa di Portoferraio le spese per il culto per l’anno 1816 ammontavano a lire 1974.Furono ritenute eccessive dall”I.R.Governo” che intervenne per ridurle. Marcello Camici mcamici@tiscali.it |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : BISCOTTERIA
“…lentrata con suo andito che ha due porte , una in principio e laltra infine del androne quale è in volta” All’entrata , fa seguito poi un cortile “… Cortile , dove col tempo quando piacerà a V.E.I. vi starebbe bene una Citerna grande et apoi lastricarlo perchè vi concorre gran copia dacqua piovendovi sopra tutte le gronde de’ tetti”.
“…Loggia ho ricetto davanti alle bocche de’ forni el di sopra è in volta: su la quale è uno stanzone per mettervi biscotto”. Dentro questa Loggia si aprono le bocche di forni “..sito delli otto forni che sono a capacità di fare per ciascuno :quattro cantare di biscotto el giorno et sopra essi vi è il loco caldano et sopra esso al terzo grado una stanza detta(….) per tenersi le farine”
Il luogo , dunque , dove erano ubicati i forni è quello che oggi corrisponde al lato prospiciente su via Gori. “…stanza per biscotti , grani et altro eccetto il piano che va basso dove sono e’ tramezzi rossi che oggi vi sono mulini a secco le dua stanze delli dua palchi di sopra sono senza tramezzi et grande quanto la di riscontro”.E’ in questa parte del sito che Camerini pone i magazzini per il grano e per il biscotto prodotto.
E’ ancora in questa parte che l’architetto di Cosimo pone le cantine “ … Nel lato del quadrato che guarda verso la piazza d’arme ed ha l’ingresso che ancora attualmente esiste , il Camerini pone appartamenti di qua e di la e sopra la porta d’ingresso “dua appartamenti per loggiare: e ancora loro hanno trentd’astanze sopra luna alaltra et le camere de conti e alcune altre bisognando possono ancora loro servire per le munizioni”. Tutto quanto è stato ben descritto da Vincenzo Coresi del Bruno che nel suo manoscritto così si esprime ”…vicino alla piazza d’arme fabbricarono un gran palazzo con cantine sotterranee , stanzoni per più usi , forni grandi per cuocere il pane , caldane , arsenali , armeria , farineria e più quartieri per i ministri sì come per scrittori per computisti , alloggio per il provveditore delle Fabbriche e Camarlinghi. “Fabbrica” , Palazzo della Biscotteria , dove giornalmente era cotto il “biscotto per le ciurme delle galere e per i lavoranti delle opere”. Marcello Camici ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : PUBBLICHE CISTERNE DELL' ACQUA
La potabilità dell’acqua era tra le premure più alte del nuovo sovrano dell’Elba come egli stesso fece notare nel fare le sue osservazioni intorno al bilancio comunale di Portoferraio.
“….esaminata la relazione del Loro Provveditore di Strade relativa allo stato ed uso attuale delle Pubbliche Cisterne deliberano quanto appresso.
Le cisterne d’acqua non erano aperte al pubblico ma chiuse: lo fanno intendere queste restrizioni e norme così severe nell’suo della chiave per l’accesso all’acqua potabile . “… sospendono lo stanziamento delle lire novantasei ammontare della Nota che concerne diversi lavori e restauri fatti alle Docce ed altro delle Pubbliche Cisterne dal Muratore Angiolo Baragli riservandosi di domandare alcuni chiarimenti al Loro provveditore di Strade;con partito di voti favorevoli 4;contrari nessuno “ (Idem come sopra. Carta 84. ASCP) Non solo sospendono lo stanziamento , ma per aver meglio chiari i lavori di restauro da eseguire sempre nella stessa adunanza del 22 agosto 1816 nominano alcuni loro colleghi a sovrintendere questi lavori “inerendo alla comparsa del Loro Sig. Provveditore di Strade deputano i Loro Colleghi Sig.ri Jacopo Fazzi e Vincenzo Foresi a visitare e riferire quali lavori occorrono per riparare ed assicurare le Pubbliche Cisterne di questa Città individuando ancora la spesa che presentemente devono potervi abbisognare e ciò con partito di voti favorevoli 2.Contrari nessuno. Non rendenti detti Sig.ri Jacopo Fazzi e Vincenzo Foresi” (idem come sopra.Carta 85.ASCP) Nonostante questi provvedimenti la situazione di disagio per la popolazione è presente e continua .
“…..Sentiti i reclami degli abitanti tutti di questa Città per la mancanza in cui sin da ora si risente dell’acqua potabile e per l’abuso fatto di quella delle Pubbliche Cisterne per la poca cura che si è avuta a questa e alle Docce considerando che l’uso di acqua poco salubre è stata sovente causa di molte malattie nella popolazione e che le Cisterne che per ora meritano il più pronto restauro sono quella dell’Altesi e l’altra di Piazza Padella. Veduta la relazione del Loro Perito di Strade che prognostica la spesa di tali lavori nella somma di lire 386.16.8. Deliberano dopo più e varie discussioni salva l’approvazione dell’Ill.mo Sig. Provveditore dell’Ufficio dei Fossi. Dissero doversi questi lavori eseguire a diligenza dei loro Sig.ri Deputati con quella maggiore economia e stabilità che sarà possibile e quindi che siano , mediante gli indicati lavori , in buon stato le suddette Cisterne ordinano che per il tratto successivo restino chiuse e non si aprino che alle ore solite come per il passato perché il Pubblico possa provvedersi dell’acqua con partito di voti favorevoli tutti , contrari nessuno” (Idem come sopra.Cara 119. ASCP). Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : PULIZIA DEL PUBBLICO MERCATO
Tra questi provvedimenti ve ne erano alcuni rivolti al commercio infatti” era proibito ai pizzicagnoli , bettolanti , salumai ed altri venditori di commestibili , di gettare sulle strade o piazze le acque che avevano servito a lavare i salumi e a tutto altro uso sotto le pene sancite dagli art. 12 e 15: Quarto. Che pure resti generalmente proibito a tutti quelli che tengono Bottega aperta tanto nel suddetto
recinto assegnato per il Pubblico Mercato , quanto nel rimanente di quella Piazza , egualmente che
nella altre Piazze e Strade di tutta la Città di porre Banchi , Tavolini o latro ingombri avanti la loro
Bottega e solo li sia permesso di poter tenere agganciata allo Sporto della rispettiva Bottega una
Tavola su cui esporre in mostra le Loro Mercanzie Dopo aver emanato queste specifiche “disposizioni” per il pubblico mercato della città di Portoferraio non si ferma qui la Magistratura Comunitativa ma prosegue “Considerato pure che si è introdotto l’abuso di gettar per le Pubbliche Piazze e Strade le Acque Fetide degli stoccafissi ed altri salumi quando in addietro i Pizzicagnoli avevano l’obbligo di portare e depositare le dette acque nel Mare e ridondando tutto quanto sopra in pregiudizio della Pubblica Salute , deliberano ed invitano l’Il.mo Sig. Auditor Vicario di questo Tribunale di dare sul progetto quei provvedimenti che riterrà conveniente comminando per mezzo di Editti quella pena che possa esser coerente ai veglianti Regolamenti Toscani ed atta reprimere i suddetti abusi ; Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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GRANDUCATO DI TOSCANA : IL PULIMENTO DELLE STRADE Quando Napoleone giunse a Portoferraio trovò una situazione igienica pubblica disastrosa che dal punto di vista sanitario era a rischio di insorgenza di malattie; non tardò l’imperatore e re dell’isola d’Elba a far emanare dall’Intendente un regolamento d’igiene per la città di Portoferraio che riguardava latrine e pozzi neri , macerazione del lino e della canapa , acque potabili , vendita del pesce , spazzatura e pulizia delle strade. Nell’adunanza del 10 febbraio 1816
Rescindere il contratto non era facile anche perché l’indennizzo dove avere poi la “conveniente approvazione” da parte dell’Uffizio dei Fossi di Pisa oltre al fatto che il contratto era stato stipulato durante il governo francese. “ ..riproposto il Biglietto di S.E. questo Sig. Governatore del 15 aprile con il quale invitò il Magistrato Loro a provvedere con sollecitudine le Barelle ed altri attrezzi occorrenti per l’oggetto che i Forzati si occupino senza dilazione della pulitura delle strade , come si praticava sotto il ripristinato Governo. Questo indennizzo concesso all’accollatario del contratto “a titolo di riparazione di danni e per stralcio di ogni sua pretenzione e diritto” non fu approvato dal provveditore dell’ufficio fossi di Pisa per il fatto che tale contratto non era stato stipulato dalla magistratura comunicativa ma dal governo francese decaduto.
Non tardò ad arrivare la risposta che avvenne tramite l’intervento del Governatore della città di Portoferraio con “ordine di affidare immediatamente il pulimento della Strade ai Forzati” e , per tale motivo , la Magistratura trovò una soluzione alla vertenza della rescissione del contratto accettando il progetto avanzato dal Sig. Santi Danzini non senza contrasto all’interno della stessa Magistratura essendo andata deserta una adunanza convocata sull’argomento Non è dato capire se durante lo svolgimento della vicenda vi fu un accumulo di spazzatura lungo le strade interne della città. Marcello Camici mcamici@tiscali.it ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio (1) Vincenzo Mellini:”L’isola d’Elba durante il governo di Napoleone I”.Stab.tip.Nuovo Giornale .Firenze 1914 ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio |
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