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Estratto dall'archivio Storico di Portoferraio

VOLUME 1 - (LXXIII)    per uscire clicca qui
GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

10  OTTOBRE  1815:  IL GRANDUCATO  PRENDE   POSSESSO  DELLA  VILLA  DI  NAPOLEONE  BONAPARTE  A
SAN  MARTINO


10  OTTOBRE  1815  : IL GRANDUCATO  PRENDE   POSSESSO  DELLA  VILLA  DI  NAPOLEONE  BONAPARTE  A
S.  MARTINO

“..Nello sperone formato dalla confluenza del fosso di S. Martino e del Colle-Grande  ,  sorgeva all’altezza di
108 metri circa sul livello del mare   ,  una casetta  ,  e lì presso una chiesina intitolata a S. Martino  sorta forse
prima del 1290.
Doveva essere questa la chiesa parrocchiale di un paese del quale non è rimasto neppure il
nome  ,  quantunque esistano ancora le tracce della sua acropoli sulla collina detta di Castiglione.La casetta e
la chiesa distanti ambedue da Portoferraio non più di cinque chilometri e circondate da vigne e da boschi
appartenevano a Giuseppe del fu Giuliano Manganaro  ,  tenente nel Battaglione franco  ,  uno dei maggiorenti
di quella città.
Da quella casetta centro del grandioso anfiteatro formato dai monti circostanti rivestiti da folte macchie   ,  si
scorgeva in tutti i più minuti particolari la città capitale dell’isola   ,  la sua rada  ,   i bastimenti  in essa
ancorati  ,  l’entratura del golfo e lo sbocco settentrionale del canale di Piombino.
Nelle prime escursioni nei dintorni di Portoferraio  ,  Napoleone   ,  vista quella vallata ricca di boschi  ,  di vigneti e
di acque potabili  ,  sparsa di agresti abituri popolati da agricoltori dai costumi gentili e ospitali  ,  e promettitrice
di quieti silenzi  ,  nonostante la vicinanza della città  ,   e notata quella casetta   ,  così ben collocata   ,  che sembrava
offrire un asilo di pace e di tranquillità si sentì attratto invincibilmente dalla dolcezza del luogo e si propose
di porvi stanza e dia acquistare la casetta  ,  le vigne e i boschi che le facevano corona .Fu per altro incerto se
comprare quella tenuta in nome suo   ,  oppure della Principessa Paolina  ,   o di suo marito.Finalmente risolse di
comprarla in proprio  ,   e ordinò al Lapi  ,  direttore del Demanio imperiale   ,  di farne l’acquisto  ,  esentando
peraltro il contratto dalla tassa di registro…”(1)
Nacque così la “maison rustique” che oggi fa parte  del complesso architettonico conosciuto come villa
napoleonica di S. Martino.
La proprietà era dunque proprio di Napoleone Bonaparte e il dr. Lapi   ,  in quanto direttore del demanio
imperiale  ,   era stato coinvolto  dall’imperatore stesso durante l’acquisto.
Dopo la caduta di Napoleone  ,   il Lapi  venne coinvolto dal governo granducale restaurato all’Elba   ,  nella sua
presa di possesso di questa proprietà  di Napoleone.
In data 5 ottobre 1815 una lettera al conte Fantoni  ,  commissario regio straordinario per l’Elba  ,  è scritta da
Firenze dal sig Luigi Poirot con annesso visto di Neri Corsini:

“Ill.mo Sig.re Sig.re Col.mo

In replica alla officiata di VS Ill.ma del 1° ottobre  ,   e dietro il resultato degli esami  ,  verificazioni delle quali Ella
rese conto in un suo rapporto indirizzato a S.E. il Consigliere Direttore della R. Segreteria di Finanze mi credo
autorizzato ad ordinarle di prendere formale possesso della Tenuta di S. Martino come spettante al R.
Demanio di codesta Isola.
Se nonostante le (   ) fatte dal detentore della medesima esso crederà dovere promuovere qualche istanza vi
sarà luogo a prenderla in seguito nel dovuto esame  ,  ma frattanto non può ritardarsi la presa in possesso di
quello fondo per interesse e a nome del Demanio dello Stato.
Vanno comunicandosi le notizie opportune sulle alienazioni e concessioni fatte dal passato Governo nel
Principato di Piombino…

Di VS Ill.ma

Firenze Lì 5 ottobre 1815


Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Luigi Poirot

Visto N. Corsini”

(Affari generali del Commissario straordinario dell'isola d'Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2. Carta 198.ASCP)

Questa lettera del 5 ottobre 1815 che esorta il Fantoni a “non ritardarsi la presa in possesso di quello fondo
per interesse ed a nome del Demanio dello Stato” e che lo invita ad agire senza indugio alcuno   ,  senza tener
conto di eventuali istanze contrarie da parte del “detentore”  ,  (Napoleone Bonaparte) è seguita da
immediata iniziativa da parte del Fantoni che così scrive all’intendente dell’isola d’Elba che è Balbiani:

in nome e per interesse del Demanio dello Stato del Palazzo e delle Terre annesse formanti
la Tenuta di S. Martino già appartenenti all’Ex- Imperatore Napoleone (  ) allego e nomino V.S. Ill.ma
all’effetto di rappresentarmi ed in mia vece trasferendosi in quel luogo   ,  assistere e sottoscrivere l’atto che a
tale effetto sarà fatto redigere nelle forme legali e consuete  ,  per le quali cose le do con la presente piena e
speciale autorizz“All’Intendente dell’isola d’Elba
Lì 9 ottobre 1815

Essendomi stato ordinato dal nostro I. e R. Governo per il canale della R. Segreteria di Stato di prendere
formale possesso azione.

Fantoni”

(Idem come sopra)

E’allertato anche il Dr. Lapi che così scrive al Fantoni il giorno 9 ottobre 1815:

“Illustrissimo Signore
Conforme dei di Lei Ordini contemplati nella lettera che VS. Ill.ma mi ha fatto l'onore di scrivermi  ,  domani
alla ore 8 mi renderò in S. Martino.
Ho l'onore di dichiararmi con tutto il rispetto

Portoferraio Lì 9 ottobre 1815

Suo Um.mo Serv.re

Cristino Lapi"

(Idem come sopra)

Quanto sopra scritto dal dr. Lapi è avvenuto realmente.
Infatti il 10 ottobre 1815 il Fantoni  scrive al dr. Lapi dell’avvenuto “formale possesso () quest’oggi in nome
del R. Demanio “:

“Al Sig. Cristino Lapi
Spedita lì 10 ottobre 1815

Ill.mo Signore

In conseguenza del formale possesso (  ) quest’oggi in nome del R. Demanio delli Stati di Toscana del palazzo
e Terre formanti la Tenenza di S. Martino  ,  già di spettanza dell’ex Imperatore Napoleone  ,  è mio dovere


d'invigilare alla'amministrazione di tali Beni  ,   e di adottare quei provvedimenti che meglio convengono agli
interessi del R. Governo.
Trovando quindi (  ) economici della amministrazione Toscana e non corrispondente alla importanza di tali
beni l'ulteriore esistenza di un Intendente con l'annuo assegno di 6250 franchi sono nella dispiacente
necessità di parteciparla che da questo medesimo giorno cessano in Lei tutte le facoltà conferite con
Decreto dell'ex- Imperatore Napoleone in data dei 26 febbraio 1815 che originalmente Ella conserva nelle
sue mani.
Il Sig. Giuseppe Cantini ha quello  ,  che ho provvisoriamente incaricato della principale amministrazione dei
detti effetti ed Ella fornirà di consegnare a lui tutti i libri ed altre carte qualunque che appellano agli effetti
medesimi.
Prego VS Ill.ma di accusarmi il ricevimento della presente e con distinta stima mi presento.
Di VS Ill.ma
P. ferraio lì 10 ottobre 1815.

Fantoni "

(Affari generali del Commissario straordinario dell'isola d'Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2. Carta 209.ASCP)




 (1) In pag 46 e 47 de “L’isola d’ Elba durante il governo di Napoleone I” Vincenzo Mellini.Stab. Tip.
     Del “Nuovo Giornale”.1914




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

PALAZZINA  DEI  MULINI :  SUA  DESTINAZIONE  A  SEDE  DEL  GOVERNATORE  MILITARE E CIVILE DELL’ELBA


La palazzina dei Mulini in Portoferraio prima che arrivasse Napoleone Bonaparte era sede dell’Auditore del
Governo(Giudice) , del comandante di artiglieria e del comandante del Genio.Il governatore abitava nel forte
della Stella.(1)
Napoleone arrivato all’Elba , dopo una prima dimora provvisoria nel palazzo municipale ,   scelse la palazzina
dei Mulini  come sede e sua abitazione  ,  trasformandola (1).
Dopo la sua fuga  , rientrato in Parigi , il 7 giugno 1815 fu data comunicazione  alla amministrazione comunale
di Portoferraio che “Sua Maestà il nostro Augusto Sovrano si è degnato di donare alla Comune di
Portoferraio il palazzo che abitava e la di lui biblioteca per il Pubblico Vantaggio” e a Giuseppe Ninci il
còmpito della custodia provvisoria di questa biblioteca "per il Pubblico Vantaggio" (2 , 3).
Restaurato all’Elba il governo Asburgo Lorena  ,  con Motuproprio del 13 gennaio 1816  , Ferdinando III
nomina a governatore militare e civile dell’isola d’Elba il Tenente Generale conte e cavaliere Rambaldo
Strasoldo di Villanova.
Viene scelta come sua abitazione la Palazzina dei Mulini ma problemi esistono per quanto riguarda le
condizioni in cui si trova la struttura , la quale è inabitabile.
Infatti ,  nello stesso giorno in cui viene emanato il Motuproprio di nomina di Strasoldo a governatore
militare e civile dell’Elba (13 gennaio 1816) ,  Gio Pacini , in Firenze ,  dalle Regie Fabbriche ,  così scrive a
Fantoni commissario regio straordinario per l’Elba :

“Ill.mo Sig.Sig. Pron. Col.mo

Molti sono i guasti che si osservano nella R. Palazzina dè Mulini che occupava Napoleone al tempo del di Lui soggiorno all’Isola. In conseguenza degli Ordini cò quali VS Ill.ma si è compiaciuto onorarmi ho distesa una breve Perizia da cui rilevasi la spesa di Lire 594.16.8 che abbisogna pè i lavori indispensabili che conviene eseguire onde renderla abitabile.
Molti altri ve ne occorrerebbero ma siccome Ella m’impose di prender di mira il poco necessario e la cassa di questo R. Scrittoio trovasi in uno stato passivo , ho tralasciato di farne menzione.
Se il R. Governo non pensa di proposito a spedir del denaro prevedo che converrà desistere dal
travagliare , giacchè quel poco che si fa in confronto al molto che occorre bisogna farlo a debito o prevalersi dè denari del Capo Mastro con discredito dell’Uffizio.Si saranno spese ormai quattromila Lire e qua non son pervenute che duemila.Lascio dunque considerare a VS Ill.ma com’è possibile di andare avanti nella maniera che Le rappresento.
La Cassa di questo R. Scrittoio avrebbe bisogno proporzionatamente d’esser più ricca di qualunque altra non solo per i molti Lavori che è d’uopo intraprendere ma per la difficoltà eziandio di ricevere a tempo debito l’opportune somme e perché una partita di Lire novemila all’Isola fa la stessa figura che una di sei mila in un altro luogo  , stante il prezzo maggiore delle manifatture e dei materiali.
Io mi son fatto dovere di far sentire tutto ciò al Sig ,  Direttore Nuti affinchè Egli pure pensi il modo di
provvedere .
E con la più alta considerazione passo rispettosamente all’onore di segnarmi
Di VS Ill.ma
Dallo Scrittoio delle RR Fabbriche lì 13 gennaio 1816

Um.mo Dev.mo Serv.re

Giò Pacini “

 

(Affari generali del commissario straordinario dell'isola d'Elba dal 1°settembre  1815 al 16 marzo 1816.Filza
2.Carta 297.ASCP)


Per la nuova sede del governatore dell’Elba , la palazzina dei Mulini , problemi esistono non solo per renderla
abitabile ma anche per l’arredamento .
Così infatti  dalla segreteria di stato di Firenze ,  scrive il Nomi  al Fantoni:

 

“Ill.mo Sig.re Sig. Pron. Colend.mo

Essendo ormai prossima la partenza per codesta isola del Tenente Generale Conte Strasoldo nuovo
governatore della medesima  , devo prevenire VS Ill.ma che esso ha destinato che le facessi premura per
l’ammobiliamento della sua abitazione  , che gli ultimi ordini destinano nello Stabile delle Mulina e siccome questo ammobiliamento deve formarsi cogli oggetti provvisoriamente presi da vari Militari  , Esso
bramerebbe , che questa operazione fosse già compìta al di Lui arrivo , onde non essere obbligato  a farlo da
sé.
Ella comprende facilmente i motivi di un tal desiderio e non dubito che gli troverà giusti e che gli seconderà con tutto l’impegno.
Al posto di Segretario del Governo è stato già nominato l’avvocato Giovanni Goretti attualmente impiegato
nella Presidenza del Buon Governo.
E col più distinto ossequio mi confermo.
Di VS Ill.ma
Dalla I. e R. Segreteria di Stato
Lì 10 febbraio 1816
Um.mo Dev.mo Serv.re

V.o  N. Corsini”

(Idem come sopra))

 

Tutti questi problemi vennero risolti e così la “reggia” di Napoleone diventa la sede della massima autorità:
il governatore militare e civile dell’Elba.
La proprietà resta al comune di Portoferraio che però non ne gode il possesso.
Devono trascorrere molti anni prima che il Municipio ferraiese rivendichi questo possesso.
Ciò accade nel settembre 1860.
Nell'adunanza del consiglio generale del comune di Portoferraio del 5 settembre 1860 al punto 4
dell'ordine del giorno si legge:

"4. Incarico al Sig. Gonfaloniere di fare le pratiche opportune presso il Governo di S.M. per il conseguimento della proprietà della Palazzina Imperiale.

Letta una Memoria compilata in esecuzione del Partito Consiliare del dì 6 agosto ora decorso diretta a
giustificare la proprietà Comunale della Palazzina che fin qui ha servito di residenza del Governatore
Militare e Civile dell'Isola dell'Elba.
Veduti diversi documenti che stanno in appoggio delle ragioni sviluppate con la memoria medesima del
tenore.
Il Consiglio dopo breve discussione dell'affare ha deliberato che a cura del Sig. Gonfaloniere siano fatte
presso il Governo di S.M. le pratiche per conseguire il godimento e proprietà della Palazzina Imperiale dei
Mulini appoggiando le Istanze del Municipio alle ragioni sviluppate con la suddetta Memoria che il Consiglio stesso adotta in ogni sua parte  , salvo a dedurne altre occorrendo ,  e ciò con partito di voti favorevoli 14 ,   contrari 1."

 

(Protocollo delle Deliberazioni dal dì 6 agosto 1860 a tutto il dì 11 aprile 1861.Carta 26-27.ASCP)

 

Il Gonfaloniere è il dottor Eugenio Bigeschi.

 

 

 

(1) In pg 48 de “L’isola d’Elba durante il governo di Napoleone I”.Vincenzo Mellini.Firenze .Stab. Tip.
      del ‘Nuovo Giornale”.1914
(2) In pg 130 “E dopo Napoleone?” A. Gasparri .Riv.Ital. St.Nap. anno XXVII.1990
(3) "La biblioteca di Napoleone 1° all'isola d'Elba nei mesi seguenti la fuga".A. Palombo .Riv. It. Studi
      Nap. Anno XXXIII.Nuova serie 1/2000. Pg 147-154




      Marcello Camici


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

GOVERNATORE. COMMISSARIO REGIO. AUDITORE DI  GOVERNO. VICARIO  REGIO.
ISTRUZIONI  GENERALI PER  L’ALTA  POLIZIA.


Nel Motuproprio del 17 novembre 1815 ,  con cui si  istituisce  il governatorato dell’isola d’Elba,era
chiaramente scritto che il nuovo Governatore Militare e Civile espleterà le proprie funzioni in materia di
alta Polizia “secondo le istruzioni che gli verranno in appresso comunicate”.
Nell’aprile del 1816 arrivano queste istruzioni che valgono per tutto il territorio granducale.
Esse sono rivolte anche ai commissari regi agli auditori di governo e vicari regi.
Gli auditori di governo e i vicari regi erano giudici nei quali ancora non erano separate le funzioni
amministrative da quelle prettamente giuridiche.
Avevano infatti competenze giudiziarie tanto civili che criminali ,   di consultori legali dei governatori e degli
uffici provinciali dello stato nonché di consultori per le decisioni che prendevano direttamente gli uffici di
governo centrali.
A capo dell’attività di polizia  era il presidente del buon governo con sede a Firenze.

Istruzioni Generali per i Governatori e Commissari Regi del Gran-Ducato

1. Tutti i Governatori e Commissari Regi saranno soggetti alla Direzione Superiore del Presidente del
Buon Governo nelle materie di Polizia ed in quelle di competenza della Potestà Economica ed esso si
regolerà a norma delle attribuzioni spettanti al suo posto rendendo conto per mezzo dell’I. e R.
Segreteria di Stato di quegli affari che eccedono le sue facoltà ordinarie per attendere la Sovrana
risoluzione

2. Lo Stabilimento dei Commissariati non diminuisce in alcuna parte le facoltà  Giudiciare,Governative
e di Polizia dei respettivi Vicari Regi

3. Siccome però i Governatori e i Commissari Regi assumono il carattere di Superiori Locali del
rispettivo Governo e Commissariato nelle materie di buon governo e di Polizia,i Vicari Regi e gli altri
Giusdicenti si metteranno in corrispondenza col respettivo Governatore e Commissario in tutti quei
capi e per tutti quegli affari che eccedono le loro competenze ,  ovvero esigano un provvedimento
Straordinario

4. I Governatori e Commissari in vigileranno al buon ordine e al miglior sistema di amministrazione
facendo presenti gli abusi ed inconvenienti che venissero a loro cognizione e indicando i
provvedimenti necessari per ripararvi ,  ricondurre la regolarità e promuovere il bene delle
popolazioni.

5. Fermo stante,come è stato detto,le ordinarie facoltà dei Vicari Regi negli affari spettanti alla
Potestà Economica ; essi risolveranno quelli di loro competenza e quando eccedono le dette loro
facoltà ordinarie,rimetteranno gli atti col loro parere al Governatore o Commissario a cui è
attribuita la facoltà di risolverli dentro i limiti della Carcere per un mese,delle staffilate,dell’esilio per
sei mesi dal Governo o Commissariato e delle multe che non eccedono le Lire Cento.

6. Nella propria Giurisdizione criminale il governo di Siena,di quello di Pisa,e dei Commissariati  ,  gli
affari di polizia fino alla competenze dei Vicari Regi ,  potranno dai respettivi Auditori di Governo e
Commissari Regi delegarli per il disbrigo al Cancelliere Criminale ,  il quale avrà parimente sotto la

dependenza dell’Auditore di Governo o del Commissario Regio la Direzione della Cancelleria
Criminale per ciò che concerne il servizio ordinario.

7. Gli affari superiori alle dette competenze saranno risoluti economicamente dal Governatore ,  sentito
sempre l’Auditore di Governo e dal Commissario Regio dentro i limiti come sopra prescritti e qualora
gli atti e le circostanze presentassero soggetto di maggiore coercizione il Governatore o
Commissario ne renderanno conto alla Presidenza del Buon Governo cui spetterà di risolvere o
partecipare l’occorrente

8. Dalle risoluzioni economiche dei Governatori e Commissari Regi potrà aversi ricorso al Presidente
del Buon Governo che nel concorso di gravi circostanze avrà facoltà di sospendere anche
l’esecuzione fino alla causa conosciuta

9. Il Governatore e i Commissari Regi dovranno tenere in buona regola un Protocollo di risoluzioni di
Polizia e rimetterne mensualmente una copia al Presidente del Buon Governo

10. Lo stesso Protocollo si terrà da tutti i Vicari Regi i quali ne rimetteranno una Copia ogni mese al
Governatore o Commissario Regio i quali ne faranno la trasmissione alla Presidenza del Buon
Governo con le opportune avvertenze.

11. Né i Governatori né i Commissari Regi avranno facoltà di dispensare dall’osservanza di qualunque
articolo di Regolamento Generale di Polizia o di Buon Governo se non ne saranno autorizzati
espressamente e letteralmente dal regolamento stesso ed in questo caso dovranno per il canale
della Presidenza del Buon Governo partecipare le loro disposizioni

12. Non ostante la corrispondenza del Vicari Regi con il respettivo Governatore o Commissario potranno
essi rivolgersi direttamente al Presidente del Buon Governo in tutti i casi di urgenza ed ogni volta
che lo reputino espediente al buon servizio senza omettere di darne parte contemporaneamente al
Governatore o Commissario Regio

13. I Vicari Regi rimetteranno i consueti rapporti settimanali al respettivo Governatore o Commisario da
cui verranno rimessi nel loro originale al Presidente del Buon Governo con quelle osservazioni che
stimeranno espedienti da aggiungervi

14. Gli Auditori di Governo di Siena e di Pisa e  i Commissari Regi invieranno alla Presidenza il
settimanale della propria Giurisdizione Criminale riunendovi quelle approvazioni che potessero
resultare opportune dai rapporti particolari dei Giusdicenti del respettivo compartimento

15. Il Regolamento generale sulle Carceri come tutte le veglianti Istruzioni su qualunque articolo di
spese di Giustizia e di polizia,resteranno inalterabili in tutte le parti e continuerà immediata e
diretta la corrispondenza del Tribunali colla Presidenza o col regio Fisco

16. In  questi rapporti amministrativi non lasceranno però i Governatori e Commissari Regi  di portare la
più scrupolosa vigilanza per dar conto d’ogni minimo inconveniente.

17. Tutti i Vicariati non compresi nel Compartimento di alcun Governo o Commissariato rimarranno in
comunicazione immediata col Presidente del Buon Governo il quale continuerà a tenere la direzione
a forma dei regolamenti e Istituzioni attualmente vegliant
i.

 

Lì 9 Aprile 1816

V.o N. Corsini
V.o  G.B. Nomi

Concorda con l’originale

G. Bologna “

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 170.ASCP)




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

GOVERNATORE  MILITARE  E CIVILE  DELL’ELBA. ISTITUZIONE E NOMINA


Ne 1815 ,restaurato all’Elba il granducato di Toscana, Il conte Agostino Fantoni, commissario straordinario
per l’Elba e Piombino, propone al governo granducale di inviare all’Elba un governatore con funzione sia
militare  che civile  che deve risiedere a Portoferraio,da scegliersi tra i militari  “affinchè ,riunendo il
comando della guarnigione e delle truppe nell’isola al politico,potesse con maggiore facilità e prontezza
prendere le necessarie disposizioni per tutto ciò che ha rapporto alla guerra e per gli oggetti sanitari “.
Le proposte del Fantoni sono accolte.
Infatti con Motuproprio del 17 novembre 1815 ,Ferdinando III Asburgo Lorena ordina l’istituzione all’Elba di
un governatore militare e civile:


“Sua Altezza Imperiale e Reale volendo che il sistema Governativo e Giudiziario dell’Isola d’Elba sia regolato e stabilito in modo conforme a quello che si pratica nel rimanente del Granducato ordina e comanda che il Governo e i Tribunali dell’isola rimangono determinati come appresso
Sarà destinato un Governatore Civile e Militare il quale risiederà in Portoferraio e avrà le incombenze
governative tanto per gli Affari Civili che per quelli Militari tenendone corrispondenza diretta con l’I.e R.
Segreteria di Stato ,Finanze e Guerra eccetto che per gli affari di sanità de quali renderà conto per il canale
del Governatore di Livorno.
Spetteranno al medesimo Governatore le ingerenze di alta polizia dependentemente dal Presidente del
Buon Governo secondo le istruzioni che gli verranno in appresso comunicate …”


(Affari generali del Commissario straordinaro dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
3.Carta 398.ASCP)
Nel Motuproprio non solo si istituisce il governatorato ma se ne delineano subito le funzioni (Affari Civili e
Militari) per le quali il Governatore avrà come interlocutori diretti la Segreteria di Stato,delle Finanze e della
Guerra siti in Firenze mentre per gli Affari di Sanità (marina mercantile e da guerra) l’interlocutore diretto
sarà il Governatore di Livorno.
Il governatore ha anche funzione suprema ed ingerenza per quanto riguarda gli affari di alta polizia
nell’intero territorio dell’Elba corrispondendo perciò colla Presidenza del Buon Governo ,che è l’organo
centrale della polizia in Toscana ,sito in Firenze.
Verranno in seguito comunicate istruzioni precise per lo svolgersi di queste funzioni di “alta Polizia”
Dopo aver istituito il governatorato per l’Elba, Sua Altezza Imperiale e Reale,seguendo le indicazioni del
Fantoni,nomina ,il 13 gennaio 1816,un militare quale governatore militare e civile:


“Sua Altezza Imperiale e Reale volendo profittare dello zelo distinto,lunga esperienza e capacità del Tenente Generale Conte e Cavaliere Rambaldo Strasoldo lo nomina al posto di Governatore Militare e Civile dell’isola d’Elba con tutte le attribuzioni,obblighi ed incombenze che sono annesse a detto Posto e che saranno più specialmente determinate e con l’annua provvisione di lire ottomilaquattrocento oltre l’abitazione in natura.
Gli assegna di più per titolo espresso dei trattamenti che sarà in caso di fare in qualche occasione
straordinaria l’annua somma di lire duemila da pagarsi queste con le altre lire ottomilaquattrocento dalla
Cassa dell’I. e R. Depositeria,con che gli cessi la Pensione o altro appuntamento da esso attualmente
goduto.

Dato lì 13 gennaio 1816

Ferdinando
V.o Fossombroni
GB Nomi

Concorda con l’originale et in fede
GB Nomi”
Idem come sopra)

 

Dopo che con Motuproprio di Sua Altezza Imperiale e Reale del 17 novembre 1815  è stato istituito il
Vicariato di Portoferraio , nel dicembre successivo , si passa alla nomina dell’Auditor Vicario e di tutti i ministri
del Vicariato con la disposizione sulla loro “provvisione “ e sulle funzioni dell’Auditor Vicario.

NOMINA DELL’  AUDITOR VICARIO E DI TUTTI I MINISTRI DEL VICARIATO DI PORTOFERRAIO

“Sua Altezza Imperiale e Reale nomina Giuseppe Cornacchini dal Vicariato di lari al posto di Auditor Vicario
di Portoferraio con l’annua provvisione di lire tremilaseicentocinquanta e con l’assegnazione inoltre di un
terzo del prodotto degli emolumenti del Tribunale , dichiarando che questo Vicariato dovrà essere
annoverato tra quelli della terza classe.
Permuta Vincenzo Tozzini dal posto di Notaro da Modigliana a quello di Cancelliere Criminale dello istesso
Tribunale di Portoferraio , con l’annua provvisione di lire mille novecento cinquanta ,  ed un sesto degli
emolumenti prodotti;Luigi Baldassarri dalla Potesterìa di Albiano al posto di Cancelliere Civile dello istesso
Tribunale  , con l’annua provvisione di lire mille cinquecento ed un sesto degli emolumenti come sopra.
Permuta parimente Gio Vanti Buozzi dalla Potesterìa di Chianni a quella di Marciana con l’annua
provvisione di lire mille novecento sessanta ed inoltre la metà degli emolumenti del Tribunale.
Promuove l’attual secondo Coadiuvatoredel Tribunale di Pisa Pietro Calamandrei alla Potesterìa di Lungone
con l’annua provvisione di lire millenovecento sessanta e la degli emolumenti come sopra.
Le indicate provvisioni verrano pagate dalla Cassa della Real Depositerìa e ciascheduno degli impiegati
suddetti avrà gli obblighi  , attribuzioni ed incombenze annesse al respettivo impiego.
Vuole infine Sua Altezza Imperiale e Reale che i sopra indicati Ministri si trasferiscono impreteribilmente
e si ritrovino per il dì 20 del corrente Dicembre al nuovo Posto cui sono destinati.

Dato Lì sei dicembre milleottocentoquindici.

Ferdinando
V.o Fossombroni
G.B.Nomi

Concorda col suo originale in fede

C. Salvi “

(Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
3.Carta 398.ASCP)

 

PROVVISIONE E FUNZIONI  DELL’AUDITOR VICARIO

“Copia scritta dalla Segreteria di Stato al presidente del Buon Governo
Lì 29 Dicembre 1815

Mentre l’I.e R. Governo Consiglio va occupandosi di fissare con istruzioni uniformi per quanto le circostanze
locali lo permettano le attribuzioni dei Governatori e dei Commissari Regi , essendo attualmente importante
di dare una qualche norma all’Auditor Vicario dell’isola d’Elba per esercitare la sue funzioni VS Ill.ma potrà
compiacersi di comunicare ad esso le seguenti provvisorie disposizioni.
Ritenute nell’Auditor Vicario le competenze istesse che hanno tutti i Vicari regi in materia di
Polizia , egualmente che nella amministrazione della Giustizia Criminale , egli nella mancanza o assenza del
Governatore ne eserciterà le incombenze  e allorchè il Governatore si trovi al suo posto l’Auditor Vicario sarà
il Consultore di Egli in tutti gli affari di qualche entità che interessano la Polizia e il Governo Civile.
Negli Affari da (   ) in via Economica ,  che eccedono la competenza dell’Auditor Vicario dovrà procedersi di un
Attuario alle opportune verificazioni e l’Auditor Vicario rimetterà il Processo Economico col suo parere al
Governatore  , da cui dipenderà la risoluzione ed in mancanza del Governatore lo stesso Auditor Vicario
pronunzierà il Decreto di resoluzione.
Il Governatore o l’Auditor Vicario in sua assenza avranno facoltà di condannare in via Economica fino al
Carcere per un mese; alle staffilate; all’esilio dall’isola per sei mesi ed alle pene pecuniarie fino a lire
cento , eccettuate quelle dipendenti dalle trasgressioni ai regolamenti sulla denunzia dei forestieri tanto
sudditi che non sudditi , rapporto alle quali avrà luogo sempre la partecipazione al Presidente del Buon
Governo.
Avranno pure facoltà di esiliare perpetuamente dall’Isola e dal Gran Ducato o forestieri non sudditi né
domiciliati  , Vagabondi ed Accattoni o altrimenti sospetti con la comminazione solita ingiungersi in simili
casi.
L’Auditor Vicario rimetterà direttamente al Presidente del Buon Governo i consueti rapporti settimanali
passandone una copia anche al Governatore.
Nei casi che esigano provvedimenti di Polizia più forti di quelli , come sopra rimessi alle facoltà del
Governatore , o dell’Auditor Vicario , l’affare verrà partecipato al Presidente del Buon Governo per di cui
mezzo sarà resa nota la Superiore Risoluzione.
L’Auditor Vicario incaricherà il Capo della forza stabilita nell’isola di rimettere settimanalmente al
Presidente del Buon Governo il suo rapporto dando conto nelle solite forme degli avvenimenti che
interessano il buon ordine del Luogo.
L’Auditor Vicario finalmente terrà un Protocollo distinti in cui siano notate tutte le risoluzioni
Economiche , che emaneranno da quel Tribunale e Governo ed Egli avrà l’incarico della esecuzione di
qualunque misura di Polizia che venisse decretata  , dandone conto al Presidente nei suoi rapporti.

Concorda con l’originale ed in fede

G.B.Nomi “

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 4.Carta 220.ASCP)

Con queste disposizioni imperiali è evidente che l’Auditor Vicario (giudice) diventa stretto collaboratore
della più alta carica presente nel governo dell’Elba: il governatore militare e civile.




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

AMMINISTRAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI INDIRETTE:  REGISTRO , BOLLO , CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE ALL'ELBA


Nel 1838 , nel granducato di Toscana  all’amministrazione del Registro era riunito l’Uffizio del Bollo , della
Conservazione delle Ipoteche  e Uffizio del Demanio.
Si divide in tre compartimenti:fiorentino , pisano , senese.
A ciascuno di essi presiede un direttore da cui dipendono tutti gli uffici di esazione  e tutti i conservatori
d’ipoteche compresi nel suo dipartimento.
Nel 1838 , nel dipartimento di Pisa ,  c’erano 16 uffici d’esazione di cui due all’Elba (Portoferraio e Marciana).
Nel 1838 , in tutto il granducato , c’erano tredici conservatori d’ipoteche di cui uno a Portoferraio.(1)
Questi uffici di Portoferraio sono nati pochi anni prima , alla fine del 1815 ,  per ordine di Ferdinando III
Asburgo Lorena.
Sua Altezza Imperiale  e Reale subentrato  , subentratoa   Napoleone Bonaparte per amministrare l’Elba ,
aveva trovato la seguente situazione nel 1815:


“Registro dell’isola.Questa partita è assai conosciuta per se medesima. Il ricevitore del Registro
di Portoferraio riuniva anche la qualità di Conservatore delle Ipoteche dell’Isola
Contribuzioni dirette.L’isola dell’Elba non conosce sotto questo titolo che una sola tenue contribuzione
fondiaria senza che vi siano mai state stabilite personale , porte , finestre , mobilia , patenti.
Anche questa Amministrazione era sotto la direzione dell’Intendente”


(Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
3.Carta 379.ASCP)
Una situazione dove  , per quanto riguarda le imposte indirette ,  “l’isola d’Elba non conosce sotto questo
titolo che una sola tenue contribuzione fondiaria” senza una precisa sede.
Il governo granducale ,  nel dicembre del 1815 , dall’Uffizio Generale del Registro e Aziende Riunite , fa sapere
a Fantoni , inviato all’Elba in qualità di commissario regio straordinario ,  come intende muoversi:


“Ill.mo Sig Sig. Pron Col.mo
Con lettera dè 30 Novembre prossimo passato dalla R. Segreteria di Firenze questa Direzione Generale è
stata prevenuta che fino dal dì primo del prossimo anno 1816 deve essere in vigore nell’Isola dell’Elba la
Legislazione Toscana ,  ed in conseguenza dovranno attivarsi anche le Leggi del 30 Dicembre 1814 su
Registro , o Gabella dei Contratti e degli 11 Febbraio 1815 sulla Carta Bollata.
Per corrispondere con la dovuta esattezza alle intenzioni del R. Governo rendendomisi necessario di
conoscere l’attuale impianto delle mentovate due indirette Contribuzioni nell’isola sunnominata e dia vere altresì qualche Progetto sui miglioramenti o correzioni di cui potrebbe esser suscettibile per condurre tale impianto all’uniformità dell’attual Sistema Toscano , non saprei a chi meglio dirigermi per ottenere tali notizie che a VS Ill.ma a cui la natura del suo impiego dà la facilità , ed il suo zelo per il servizio  , la costante efficace volontà di concorrere al buon andamento di tutto ciò che concerne la R. Finanza.
Io la prego in conseguenza di favorire d’indicarmi segretamente e con la possibile sollecitudine se si
mantenga tuttora in vigore nell’Elba la Legislazione Francese sul Registro , e sul Bollo della Carta ,  e nel caso affermativo ,  da chi sia diretta questa Amministrazione;
Quanti Uffizi o Ricevitorie esistano nell’Isola ed il luoghi nei quali sono situate;
Quanto ciascun Uffizio attuale sia distante da Portoferraio e se la comunicazione sia facile  o malagevole ,
come pure se si faccia più comunemente per terra o per acqua;
La Popolazione Generale dell’Isola e quella particolare del Circondario di ciascun Uffizio o Ricevitoria;
Una dettagliata ed esatta informazione sulla moralità dei Ricevitori e altri Impiegati in questo ramo di
Finanza indicando il loro Nome , Cognome , rapporti di Famiglia , Patria , Emolumenti dell’Impiego , Età e anni di Servizio.
La prego di aggiungere a tutto questo tutte quelle notizie ed osservazioni che possono contribuire al miglior conseguimento dell’oggetto per cui Le vengono richieste  , che è quello di organizzare nella forma più conveniente alle Località e agli Abitanti e più utile per la R. Finanza quest’Azienda in cotest’Isola  ,  a norma delle nostre Leggi e Sistemi.
Favorirà soprattutto di dirmi  , se crede , che un solo Uffizio o Ricevitoria possa costì supplire ai bisogni o se la difficoltà di accesso da un Paese all’altro o qualche altra particolar circostanza rendano indispensabile il moltiplicarli . 
Quelle notizie che Le ho richieste in rapporto agli Uffizi del Registro favorirà estenderle anche
a quelli di Conservazione delle Ipoteche che egualmente dipendono da questa Direzione Generale.
In attenzione dei suoi favori ho frattanto il piacere di confermarmi con distinta stima e ossequio .
Di VS Ill.ma
Dall’Uffizio Generale del Registro e Aziende Riunite
Firenze Lì 5 dicembre 1815

Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Alessandro Galilei”

(Idem come sopra.Carta 438.ASCP)

Dopo qualche giorno ,  in data 16 dicembre 1815 ,  il Galilei scrive ancora al Fantoni avvisandolo che :

“ill.mo Sig.Sig. Pron. Colend.mo

Con Biglietto dè 13 stante della R. Segreteria di Finanze questa Direzione Generale è stata autorizzata a
spedire in costest’isola un Revisore del Compartimento di Pisa  , il quale in semplice linea provvisoria
organizzi l’andamento del Registro , Bollo e Conservazione delle Ipoteche sul piede che veglia nel restante del GranDucato anche nell’isola suddetta  e ponga in attività le leggi dè 13 dicembre 1814 e 11 febbraio 1815 e le Istruzioni analoghe fin dal dì primo del prossimo gennaio 1816.
Ho affidato tale importante Commissione al Sig. Luigi Turicque Terzo Revisore del prenominato
Compartimento latore della presente , al quale ho imposto d’andare d’intelligenza in tutte le sue operazioni con VS. Ill.ma e di deferire ai savissimi Suoi suggerimenti.Prego la di Lei bontà di secondare ed appoggiare con la sua autorità tutte le misure che il predetto Revisore Delegato crederà di dover provvisoriamente adottare per il più felice resultato delle sue incombenze e per il vantaggio maggiore del R. Servizio e non dubito punto che il riconosciuto suo zelo per il medesimo l’impegnerà a favorire col più grande calore anche quest’Amministrazione che è tanto interessante per la Regia Finanza.
E con distinta stima e ossequio ho l’onore di confermarmi
Di VS. Ill.ma
Dall’Uffizio Generale del Registro e Aziende Riunite

Firenze lì 16 dicembre 1815

Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Alessandro Galilei”

(Idem come sopra)

 

Nel dicembre del 1815 l’Uffizio Generale del Registro e Aziende Riunite in Firenze ,  chiede a
Fantoni , commissario regio straordinario per l’Elba , una serie di notizie sullo stato , sulla situazione all’isola
d’Elba delle contribuzioni indirette poiché sin dal primo gennaio 1816 deve essere in vigore nell’isola d’Elba
la legislazione toscana del granducato che disciplini questa “branca della Regia Finanza”.
Lo informa che ha inviato il Sig Luigi Turicque Terzo Revisore del compartimento pisano “il quale in semplice
linea provvisoria organizzi l’andamento del Registro , Bollo e Conservazione delle Ipoteche” all’Elba.
Fantoni risponde a quanto richiesto  con lettera del 26 dicembre 1815:



“Al Sig. Galilei
Direttore Generale della Gabella dei Contratti e Aziende riunite

Piombino lì 26 dicembre 1815
Eccellenza
Mi fò un piacere rimettere all’E.V. le informazioni richiestemi con la preg.ma Sua dè 5 stante sull’attuale
sistema della Gabella dei contratti carta bollata e conservazione d’ipoteche nell’isola dell’Elba.
Spiacemi di non averla soddisfatta prima d’ora ma la mia permanenza in questo luogo e la incostanza di
dover raccogliere delle notizie nell’isola , con la contrarietà dei tempi spesso interrompe la comunicazione , me
lo hanno impedito.
Tali informazioni si contengono nelle ingiunte carte alle quali va anche unita una lettera dal Ricevitore del
Registro di Portoferraio indirizzata al Sig. Giovanni provvisoriamente  incaricato in quel luogo di Polizia e di
vigilanza governativa e da quest’ultimo a me rimessa ed io prego l’E.V. a fare attenzione al contenuto della
medesima ed in special modo alla sollecita provvista di carta mancante per non ritardare l’attivazione dei
nuovi Tribunali che a momenti devono (  ).
Io non saprei suggerirLe la rimozione degli attuali Impiegati o quali possano aver diritto alla considerazione
dell’I. e R. Governo.
Prevedo altresì che possa incontrare ostacolo nella conservazione del Sig.re Cabanne Ricevitore a Longone
atteso essere oriundo straniero  e non naturalizzato toscano.
Rimettendo la decisione di tale articolo alla giustizia ed imparzialità dell’I. e R. Governo e dell’E.V. da cu
principalmente dipendono gli Impiegati di questa Amministrazione mi limiterò a pregarla che qualora gli
diano un tale uffizio (  ) voglia avere la bontà di avere presenti i Sig.ri Mario Antonio Calderini di Longone e
Pietro Calderai di Portoferraio i quali mi prendo la libertà di raccomandare all’E.V. , assicurandola che sono
ambedue persone oneste  , affezionate al Governo e capaci e per i servigi da loro prestati possono meritare di
essere dal Governo (  ).
Ho l’onore
Tre Ricevitorie del Demanio e registra mento si trovano nell’Isola dell’Elba.
La prima è a Portoferraio a cui è unita la Conservazione delle Ipoteche
Quanto al registro si estende la sua giurisdizione sopra anche la popolazione di Rio ed avrà un Circondario di
circa 6000 abitanti
Quanto alla conservazione delle ipoteche abbraccia l’intera isola.
La seconda è in Longone e comprende Capoliveri.
Questa avrà nel suo circondario circa 2000 abitanti.
La terza è in Marciana alta abbracciando la Marina , Poggio , S.Ilario e S. Piero e avrà nedl suo circondario
circa 5000 abitanti.
L’Uffizio di Portoferraio è amministrato attualmente dal Sig. Pasquale Lambardi Giudice del Tribunale di
prima istanza .La provvisione del Ricevitore di Portoferraio sarebbe di franchi mille dugento annui , ma il Sig.
Lambardi predetto non l’ha percetta dal momento che entrò in quella amministrazione vale a dire dal sei
settembre del cadente anno a tutt’oggi contentandosi del beneficio dell’otto per cento che appartiene a
ciascun Ricevitore sul totale del rispettivo incasso.
L’Uffizio di Lungone è accorpato fin dal suo stabilimento che fu nel luglio del 1804 , dal sig Giacomo capanne
con la provvisione annua di franchi 600.
E quello di Marciana è occupato fin dal suo stabilimento dal Sig. Francesco Solimeno con l’annuo stipendio
di franchi 900.
Il Sig Dr. Lambardi è nativo di Portoferraio è possidente uomo abile onesto.
Il Sig. Cabannes era soldato in Longone quando quel presidio era dominato dal Re di Napoli , terminato il suo
arruolamento si ammogliò con una del Paese , quindi partì e ritornò in Longone allorchè i Francesi
occuparono l’intera isola. Essendo rimasto vedovo da alcuni anni è stata poca degna di lode la sua vita
domestica tenendo presso di sé una concubina da cui ha ottenuto due figli naturali.
Come impiegato peralrto non vi è cosa alcuna da rimproverarli.Esso ha a lungo domiciliato in quel luogo ma
è arrivato straniero.
Il Sig. Solimeno appartiene ad una famiglia civile di Longone  , il suo genitore era ufficiale al servizio di Ferd.
4°  Re di Napoli , ancor lui milita sotto la stessa bandiera e nei cambiamenti avvenuti nell’isola dopi il 1801 si
ammogliò con una fanciulla di buona famiglia di Marciana ed ha al presente due figli viventi. Tutti questi
ministri hanno in ogni tempo corrisposto alla fiducia accardatali dal Governo.
L’ultima (  ) dipenderà più precisamente dalla (  ) generale che dovranno fare dopi il 31 del mese cadente.
Gli Uffizi sopra indicati sono stati fin qui  regolati da quella parte di Legislazione Francese  che li riguardava
e che va a cessare col presente anno.
La percezione dei diritti però fu cambiata dall’ex-Imperatore nell’ottobre del decorso anno 1814 avendo
levato il decimo addizionale tanto sopra la carta che sopra i diritti e diminuiti d’un quarto tutti i diritti
proporzionali.  Ordinò parimente che tutte le (  ) che potessero verificarsi in appresso per morte tanto in
linea (  )  che descendentale non fossero pagabili d’altro diritto che quello fisso d’un franco.
Il prodotto annuale dell’Uffizio compreso il prodotto della carta bollata ,  è stato dopo le (  ) antedette
diminuzioni di circa 22 mila lire.
Si può calcolare non inferiore quello che sarà a produrre la tariffa annessa alla Legge dè dicembre 1814.
La Direzione Suprema nel cessato regime apparteneva al Direttore dei Demani.
L’ultimo direttore era un francese che partì con le truppe della sua nazione e ne ha fatte provvisoriamente le
veci l’Intendente dell’Isola.
In ragione della popolazione dell’intera isola che non eccede in 12 in 13 mila abitanti  , un  solo Uffizio
potrebbe in avvenire essere sufficiente.
Potrebbe in tal caso stabilirsi l’unica direzione in Portoferraio ,  e riunirsi la rendita della carta bollata  , quella
delle carte da gioco e la Conservazione delle Ipoteche.
Due inconvenienti per altro si affacciano a prima vista.
Non è presumibile che un solo Impiegato possa disimpegnare le varie ingerenze che vi sono annesse e
convenendo darli almeno due aiuti  , nessun risparmio otterrebbe il R. Erario restando in sostanza il numero
degli Impiegati eguale a quello presente.
D’altronde essendo state create modernamente due Potesterie una in Longone e l’altra in Marciana non
sarebbe che sommamente incomodo e per gli abitanti e per i Censori di doversi di continuo trasferire alla
Capitale dell’Isola che da Longone è distante sei miglia e da Marciana dodici miglia ,  di strada piuttosto
cattiva.
Il miglior sistema pare che esiga la Conservazione delle tre Recivitorie ora esistenti nei luoghi medesimi , ove
saranno i nuovi Tribunali.Potrebbe al più (  ) la separazione delle giurisdizioni giudiziarie e così assegnarsi
alla Ricevitoria di Longone il territorio di Rio , staccandolo da quello di Portoferraio.
Quanto alla Conservazione d’Ipoteche un solo Uffizio può mantenersi sul sistema attuale.
Rispetto poi alla Direzione Superiore e Revisione delle suddette Ricevitorie sembra che debba quella
rimettersi alla proposta amministrazione generale dell’Isola il di cui Capo va naturalmente ad assumere la
suprema direzione di tutti i diversi rami che la compongono e al primo Ragioniere spetta l’ispezione e la
sorveglianza”


(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo
1816).Filza 3.Carta 438.ASCP)

Non tarda ad arrivare la risposta di ringraziamento da parte del Galilei per le informazioni ricevute.
Così infatti scrive al Fantoni nel gennaio del 1816:


“Ill.mo Sig. Sig Pron. Colen.mo

Le osservazioni e notizie che VS Ill.ma si è compiaciuto inviarmi relative alla sistemazione da doversi
all’Uffizio di Esazione da istituirsi nell’Isola dell’Elba unite a quelle per (   ) del R. Governo ho ricevuto dal Sig. Cantini espressamente costà spedito dal Governo medesimo , mi sono servite di traccia per dare le mie istruzioni al ministro incaricato di portarsi ivi per sistemare il nuovo uffizio sul piede degli altri già in attività nel GranDucato.
Io le sono pertanto grato e metterò ancora a profitto tutto quel più che la cognizione locale da lei acquistata potrà suggerirle per il bene del Servizio.
Profitto di questo riscontro per confermarmi ossequiosamente.
Di VS Ill.ma

Dall’Uffizio Generale del Registro e Aziende Riunite
Firenze Li 18 gennaio 1816

Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Alessandro Galilei “

 

(Idem come sopra)

Il carteggio sopra riportata è documento importante perché fa conoscere in dettaglio come erano
amministrate e organizzate all’Elba le contribuzioni indirette durante la legislazione francese e nel periodo
napoleonico e , poi ,  come saranno organizzate durante la restaurazione del dominio Asburgo Lorena.




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

ISTITUZIONE  A PORTOFERRAIO DELL’UFICIO PRINCIPALE DELLE REGIE RENDITE E  AZIENDE  RIUNITE


Nel dicembre del 1815  , Fantoni , commissario regio straordinario per l’Elba e Piombino ,  comunica al governo
granducale  , succeduto a  quello di Napoleone Bonaparte ,  la seguente situazione esistente sull’isola  per
quanto riguarda la riscossione delle rendite:
“Ricevitoria Generale. Al ricevitore Generale dell’Isola si versano tutte le rendite di qualunque natura e tutti
i fondi che il Governo metteva a disposizione del Militare , della Marina e delle altre
Amministrazioni . Alla qualità di ricevitore riuniva ancora quella di pagatore dietro i
rispettivi mandati delle autorità competenti”
(Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1°settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
3. Carta 379.ASCP)
Nel gennaio 1816  a Fantoni arriva il Sovrano Motuproprio con cui il governo granducale istituisce a
Portoferraio l’Uffizio Principale delle Regie Rendite.
E’ un ufficio molto importante che non è presente ovunque nel granducato e non  lo ritroviamo neppure in
comunità granducali più grandi  , ufficio che evidenzia l’attenzione del granduca Ferdinando III  verso il
territorio dell’Elba appena annesso al granducato di Toscana col congresso di Vienna.
E’ Chiamato “Uffizio principale” perché a Firenze esiste l’Uffizio Generale del Registro e Aziende Riunite e
quello istituito a Portoferraio è un ufficio principale di quello di Firenze.
SOVRANO  MOTUPROPRIO
“Sua Altezza Imperiale e Reale volendo assicurare la più esatta e regolare Amministrazione di tutte le varie
rendite spettanti al Regio Erario e facilitare la corrispondenza delle diverse Branche delle rispettive
Amministrazioni con i Capi di Dipartimento esistenti in Firenze  , istituisce in Portoferraio un’Uffizio Principale
delle RR Rendite di cui avrà la Soprintendenza un Direttore.
Tutte le Aziende Economiche dell’Isola , di qualunque natura e di qualunque genere saranno dependenti
dall’Uffizio.
Il Direttore sarà tenuto di partecipare e rendere conto dello Stato di ciascuna Amministrazione ai Ministri
Superiori dei Dipartimenti a cui essi rispettivamente appartengono ed il Direttore medesimo riceverà per il
canale di detti Ministri gli ordini da eseguirsi e Regolamenti da osservarsi in ogni Azienda.
Ritenuti provvisoriamente e fino a nuove disposizioni i diritti che si pagano attualmente all’ingresso dei
generi in Portoferraio ne sarà formato un articolo di Finanza Doganale dependente dell’Amministrazione (  )
delle RR Rendite e addetto all’indicato Uffizio Principale sotto l’ispezione del Direttore.
Vi sarà un Cassiere Generale , nella di cui cassa dovranno esser versate nella di cui cassa dovranno essere
versate tutte le rendite delle rispettive Amministrazioni , non escluse quelle provenienti dai Diritti da
prescriversi dagli Uffizi di Sanità e di Marina a forma del Sovrano Motuproprio dè 12 Giugno 1816 e quelle
Doganali come sopra.
Niuno Ministro delle respettive Aziende né il Cassiere dell’Uffizio Principale potranno ordinare o fare
pagamento alcuno ancorchè di ordinaria amministrazione senza l’approvazione o mandato del Sig.
Direttore il quale ogni volta che si tratti di Spese Straordinarie dovrà interpellare l’I.e R. Governo per mezzo
dei respettivi Capi di Dipartimento.
L’I. e R.A.S. promuove al posto di Direttore del suddetto Uffizio Principale delle RR Rendite e Aziende Riunite
nell’Isola dell’Elba  , Giuseppe Cantini  , con l’annua provvisione di lire quattromila , oltre l’Abitazione in natura.
Nomina la Posto di Cassiere Pasquale Lambardi  con l’annua provvisione di lire duemilacento.
Autorizza il predetto Direttore a valersi provvisoriamente di Pietro Barberi in qualità di Commesso collo
Stipendio mensuale di lire cento che saranno pagabili a di lui favore fin dal giorno in cui fu destinato a
prestar servizio in Aiuto del nominato Cantini.


Resta escluso ogni incerto a favore dei sopradetti Impiegati ai quali dovrà cessare anche qualunque altro
Assegnamento o Pensione da essi finora goduta per la ragione di impiego.
Lo stesso Direttore è incaricato di formare in seguito il ruolo degl’Altri Impiegati che potessero essere
necessari  in detto Uffizio proponendo i Soggetti che saranno riconosciuti più onesti e idonei ed avendo in
vista quelli principalmente che alle buone qualità uniscano il merito di un’antico servizio.

Dato Lì 18 gennaio 1816

Ferdinando

Visto Fossombroni
GB Nomi

Copia concorde all’originale et in fede.
GB Nomi “

(Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816. Filza
2.Carta 297.ASCP)

La necessità di istituire a Portoferraio un ufficio principale delle regie rendite nasce anche dal fatto che
all’Elba esiste un totale cambiamento di governo :da quello francese a quello granducale.
E’ un ufficio importante anche perché ad esso devono far capo tutte le rendite.
Dallo “Stato generale di Entrata dell’Isola d’Elba” (Affari generali del Commissario straordinario dell’isola
d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816. Filza 2.Carta 226. ASCP ) si apprende che nel 1815 le
rendite per tutta l’Elba erano un introito pari a lire 180430 e la natura di queste rendite era rappresentata
da incassi provenienti da : saline , tonnare , contribuzione fondiaria , registro e bollo , diritti di sanità , ancoraggio
per bastimenti , prodotto della posta , diritti di octrois in Portoferraio (A) , diritti delle rendite di tutti i
comuni , diritti dalle medesime per il mantenimento delle prigioni , diritti per i trovatelli , rendite della chiesa
del Carmine.

 

(A) I diritti di octrois sono tasse che si devono pagare al comune di Portoferraio per fare entrare merce
all’interno della città ,  un dazio  , dunque , municipale.Durante il periodo  di dominazione francese
rappresenta un importante contribuzione indiretta per la casse comunali.

 

 

 




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

STATO E  CHIESA  ALL’ELBA  DOPO LA RESTAURAZIONE.


Per restaurazione s’intende quel periodo storico che fa seguito al congresso di Vienna.
Sgretolatosi l’impero napoleonico le potenze vincitrici di Napoleone Bonaparte col congresso di Vienna ,
iniziato nel 1814  , ridisegnarono i confini degli stati europei ristabilendovi il potere dei sovrani assoluti .
In Toscana Ferdinando III Asburgo Lorena ebbe il potere assoluto su tutto il Granducato.
Nel Granducato di Toscana  , in campo ecclesiastico e religioso ,  la restaurazione è caratterizzata da un lato
dall’azione ferma ed equilibrata  di Ferdinando III contro la curia romana che mette in discussione i suoi di
ritti procedurali nella nomina del nuovo arcivescovo di Firenze e dall’altro dall’accordo con la chiesa per il
ripristino in Toscana degli Ordini Regolari , soppressi dai francesi .
A questo proposito le trattative condotte da Nuti e Cempini si concludono con la Convenzione del 4
dicembre 1815 sulla cui base fu creata una Commissione composta dei tre arcivescovi  di Firenze , Pisa e
Siena , dal segretario del regio Diritto e dell’Avvocato Regio. A questa Commissione venne affidato “l’incarico
di amministrare i beni della munificenza sovrana rilasciati alla Causa Pia  , e di formare , d’appresso le
istruzioni del governo , il piano di ristabilimento dei conventi e monasteri dell’uno e dell’altro sesso  , piano
che con soddisfazione della Santa Sede ottenne il suo adempimento ,  e che dette l’esistenza alle Case e
Famiglie religiose che ora sussistono nel granducato” (1)
In questa Convenzione , vero Concordato tra stato granducale e chiesa ,  gli oneri finanziari per il
mantenimento delle parrocchie nonché delle pensioni vitalizie dei religiosi fu assunto dal Regio Erario
granducale.
Si rese perciò necessario da parte del governo granducale  conoscere lo stato , la situazione ecclesiastica su
tutto il territorio.
Nell’ottobre del 1815 il conte Fantoni , commissario regio straordinario per l’Elba e Piombino , così scrive
delineando la giurisdizione ecclesiastica dell’isola:

“Clero. Avanti la riunione dell’Isola d’Elba al Governo Francese la giurisdizione ecclesiastica era esercitata
dal Vescovo di Massa Marittima e per esso da dei Vicari Foranei e per lo più dal Curato di Portofer
raio. Sotto il Governo Francese però essendo stata sottoposta l’isola alla giurisdizione del vescovo di
Ajaccio il Vicario Generale si è stabilito con appuntamento annuo di franchi 6000 a carico del
Governo”

(Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
3.Carta 379.ASCP)

La ripartizione delle spese di 6000 franchi viene ,  in parte ,  individuata da Luigi Guidoni  , cancelliere
comunitativo dell’Elba. Guidoni  il 14 marzo 1816 scrive  al Fantoni lo “Stato Generale delle spese delle
Comuni accordate dai Budget per l’anno 1815”
(Idem come sopra.Filza 2.Carta 226.ASCP).

Da esso si evince che nell’anno 1815 ,  la voce di  spesa per “alloggio dei Curati”è pari lire 357.28 ed è
presente solo a Portoferraio. La voce di spesa “indennità delle Opere “ è pari a lire 1428.11.4 ed è presente
solo a Portoferraio.La voce di spesa”spese di Culto” è presente a Portoferraio , Marciana , Poggio , San
Piero , Marina di Marciana , Lungone per un totale di lire pari a 1346.15.8


 

Queste informazioni ricevute dal governo granducale non sono sufficienti e allora nel maggio 1816 Magnani
dalla Segreteria del Regio Diritto di Firenze , scrive a Strasoldo governatore militare e civile dell’Elba , perché
“quanto alle Congrue dei Curati sarà bene di verificare i titoli e la provenienza per porre in regola questa
branca di uscita “:

“Ill.mo Sig.Sig.re Pron.Colend.

Questo Imperiale e Real Governo mentre ha ordinato dietro  le rimostranze del Sig Giuseppe
Cantini , Direttore dell’Uffizio Principale delle Regie Rendite nell’Isola dell’Elba , che siano pagate le rispettive
congrue ai Curati e Vice Curato nell’Isola predetta e che venga saldato anche il Vicario Generale a tutti l 15
di corrente mese della sua provvisione , ha nel tempo istesso dichiarato che in appresso cessi ogni
sospensione al detto Vicario Generale a carico della Real Cassa.
Io non ho mancato di partecipare al Sig. Arrighi tali Ordini resimi noti con Biglietto dell’I. e R. Segreteria di
Stato de 9 stante. E siccome col citato Biglietto mi vien fatto sentire che quanto alle Congrue dei Curati sarà
bene di verificare i titoli e la provenienza per porre in regola questa branca di uscita , tenendo ferme quelle as
segnazioni che riconoscono un titolo antico e che per le circostanze si rendono necessarie e riformando le
altre qualora le respettive Chiese siano altrimenti e sufficientemente sprovviste di Congrua o quando per
ragione di Patronato debbino  (   ) d’altronde il dovuto sussidio , così io debbo pregare VS Ill.me a verificare
sentito chi occorre i titoli e le provenienze suddette rilevando principalmente a chi spetti il Patronato delle
Chiese rispettive , la loro popolazione e le loro rendite e pesi con quelle ulteriori avvertenze e notizie che la di
Lei saviezza potrà somministrarmi sugli oggetti contemplati di sopra.
Ed in attenzione del resultato delle di Lei premure , passo all’onore di dirmi
Di VS Ill.ma
Dalla Segreteria del R. Diritto
Lì 14 maggio 1816

Dev.mo Obbl.mo Serv.re

Magnani”

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 4.Carta 228.ASCP)

Agli inizi del 1816 il governo granducale restaurato in Toscana e all’Elba deve pagare  congrue e vitalizi al
clero a seguito di una Convenzione stipulata tra stato granducale e chiesa e anche deve procedere al
ripristino degli ordini regolari religiosi soppressi  dai francesi.
Ha necessità perciò di conoscere lo stato  , la situazione ecclesiastica su tutto il territorio.
Con lettera firmata da Magnani ,  auditore segretario del regio diritto in Firenze , si  chiede informazioni , il 14
maggio del 1816 ,  a Strasoldo , governatore militare e civile dell’Elba , al fine di verificare il numero delle
“Chiese Curate” , la loro popolazione , le loro rendite e obblighi  , di chi è il loro patronato ecc. “per porre in
regola questa branca di uscita”.
Strasoldo , ricevuta la lettera , dopo pochi giorni , il 20 maggio 1816  , si attiva per ottenere le informazioni
richieste e scrive all’Auditor Vicario dell’Elba nonché ai titolari delle due Potesterie  (2) presenti sull’isola:
Longone e Marciana

“Auditor Vicario , Potestà di Longone , Potestà di Marciana

Spedita lì 20 maggio 1816

Per adempiere alla commissione ingiuntami dal Sig. Aud. Segretario di R. Diritto mi occorre pregare VS.
Ill.ma volermi indicare quale sia il numero delle Chiese Curate comprese nella di Lei Civile Giurisdizione colle appresso avvertenze
1. Qual sia la popolazione rispettiva di ciascheduna Cura
2. Quale sia la rendita e obblighi e pesi respettivi
3. A chi spetti il Patronato delle medesime
4. Di che consistono le rendite , se abbia congrua , e quale ne sia il titolo e la provenienza

E finalmente somministrerà tutte le ulteriori notizie che crederà nella sua saviezza le più opportuneStrasoldo”

(Affari generali del Governodell’isola d’Elba anno 1816..Filza 4.Carta 228.ASCP)

In data 8 giugno 1816 , il Governatore scrive poi al Vicario di Portoferraio:

“Vicario Arrighi

Profittando della bontà di VS Ill.ma sono  a pregarla di informarmi più sollecitamente che le sarà possibile a qual epoca rimonti l’assegnazione della Congrua che godono attualmente sulla Cassa Regia le due Chiese Curate di Portoferraio e Longone  , quale fossero antecedentemente a tale assegnazione le rendite di dette Chiese ed in quale modo e per qual motivo fossero loro assegnate le congrue medesime Strasoldo”

(Idem come sopra)


 

Le risposte a tutte queste richieste arrivano a Strasoldo dal giudice Cornacchini (Auditor Vicario) .
In merito alle informazioni richieste al Vicario Arrighi ecco quanto scrive il Cornacchini al governatore:

“Memoria

La Congrua dell’Arciprete Parroco di Portoferraio era fissata in antico nella somma di lire 1074 e che li
veniva pagata dalla Comunità , riconosciuto in seguito sotto lo (  ) Governo in materia del Culto ed in
conseguenza fu qualificata la suddetta Curia di prima classe si è determinato a corrispondere l’annuo
trattamento del Parroco in Franchi 1500 sulla Cassa del Demanio ed ordinato contemporaneamente la
prestazione annua di lire 357 per la Canonica di questa Comunità

Um.mo Obbl.mo Serv.re

Cornacchini”

(idem come sopra)

Ma il Cornacchini soddisfa anche tutte le richieste di informazioni del governatore Strasoldo sulla situazione
ecclesiastica dell’Elba con un “Prospetto delle Chiese Curate comprese nell’Isola dell’ Elba ,
Popolazione , Patronato , rendite ed in che consistenti ed obblighi e pesi respettivi”.
Questo prospetto lo si ritrova allegato alla lettera che il governatore Strasoldo scrive a Magnani , Segreteraio
di Regio Diritto in Firenze “…troverà VS Ill.ma nell’annesso Prospetto le notizie che Ella mi richiede colla
pregiatissima Sua de 14 maggio decorso relativamente alle Chiese comprese nel territorio di quest’isola…”
E’ un prospetto prezioso ed importante , perché documento che in dettaglio puntualizza la stato delle chiese
di tutta l’Elba , porta la data del 3 giugno 1816 e la firma di Cornacchini , Auditor Vicario.

“Portoferraio.Arcipretura

E’ di Regio Patronato , contiene la Popolazione di 3581 abitanti  , la rendita annua ascende a lire 1785.8
pagabili dalla Cassa Regia ed inoltre lire 357 a titolo di pigione per la Canonica di cui è mancante e che li
viene pagata dalla Comunità: oltre i soliti obblighi parrocchiali ha l’incarico provvisoriamente dello Spedale
Militare e Civile.

Osservazioni: ha due Cappellani o Coadiuatori colla provvisione mensuale di lire 30 per ciascheduno pagata
dalla Comunità , una di lire 20 per lo Spedale.L’opera supplisce ai bisogni della Chiesa

 

Longone.Propositura

 

E’ di Patronato Regio popolata da 1744 Abitanti non possiede Capitoli : la congrua di essa è fissata
nell’appuntamento annuo di Cento scudi che li viene pagato dalla Cassa regia , non ha che i soliti obblighi
Parrocchiali

Osservazioni: ha un Vicecurato alla Marina. L’Opera supplisce ai bisogni della Chiesa

Rio. Propositura

E’ di Patronato Regio , popolata da 2786 Abitanti. Ha la rendita annua di circa lire 600 provenienti da
Censi , Livelli , Affitti e dal diritto di (  ) sull’esportazione del Minerale. Non ha che i soliti obblighi e pesi
Parrocchiali

Osservazioni: ha un Vicecurato alla Marina.L’opera provvede a quanto occorre per l’esercizio del culto.

Capoliveri.Arcipretura


Questa Cura è di libera collazione popolata da 1051  Abitanti.Le sue rendite ascendono a circa lire 6000 e
provengono da Ferratici , Pigioni , Censi , Livelli e Decime.
Parroco non ha alcun obbligo peso particolare.

Osservazioni:vi è l’Opera che provvede ai bisogni della Chiesa

Marciana. Arcipretura

E’ di libera collazione.Conta la popolazione di 2670 Abitanti.La rendita ascende a circa lire 1750 che
provengono da Terratici  , Livelli , Affitti e Decime. Il mantenimento della Chiesa e d’ogni altro servizio del
Culto è totalmente a carico del Parroco.

Osservazioni: ha un Vicecurato alla marina in comune col parroco di Poggio

Poggio.Pieve

Questa Cura è di Regio Patronato .La popolazione ascende a 1100 abitanti compresi quelli che li
appartengono della Marina di Marciana.Le rendite di essa si calcolano in lire 600 circa provenienti da
Affitti , Livelli , Pigioni di Case e dalle Decime le quali si riducono ad un oggetto poco significante , non ha verun
obbligo e peso particolare.

Osservazioni:ha un Vicecurato alla Marina di marciana in comune col Parroco di detto luogo.
La Comunità provvede ai bisogni della Chiesa.

S.Piero.Arcipretura

E’ di libera collazione: conta una popolazione di 630 abitanti.La rendita di essa ascende a circa lire 1400 i
quali derivano da Terratici  , Affitti , Livelli e  Decime. Sta a di lui carico la manutenzione della Chiesa e di ogni
altro per il Servizio del Culto.

S.Ilario.Pieve

Questa cura è di Patronato Regio.Conta la popolazione di 500 Abitanti.Le rendite di essa ammontano a circa
lire 1400 provenienti da Terratici , Pigioni e dalle Decime. Sta a carico del Parroco la manutenzione della
Chiesa e Fabbriche ed ogni altro riguardante il servizio del Culto.

3 Giugno 1816

Giuseppe Cornacchini Auditore “

 

(Idem come sopra)

Il prospetto come integralmente riportato è importante non solo perché documento sullo stato delle chiese
all’Elba ma anche perché ci fa conoscere il numero totale degli abitanti presenti all’Elba nell’anno 1816 che
ammonta a 14000 individui.

 

 

(1) In pg 52 di “La toscana ai tempi di Ferdinando III” di E. Donati(Edizioni Scientifiche Italiane. 1999)

(2) Le Potesterie  sono strutture del sistema giudiziario granducale con giurisdizione locale solo di tipo
       civile.




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

TONNARE  DELL’ISOLA D’ELBA


Agli inizi dell’ottocento , la pesca dei tonni rappresenta una voce di introito per il regio erario del granducato
di Toscana.
E’ quanto si apprende dallo “Stato Generale di Entrata dell’isola d’Elba” redatto il 15 ottobre 2015 dal
commissario regio straordinario Fantoni inviato al direttore della segreteria di Stato in Firenze , relativo
all’anno 1815.
“Natura delle rendite           Ammontare della Rendita in un anno
Tonnare                                 lire  33337 “

(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2.Carta 226.ASCP)

Questo introito non è poco se si tiene conto che nello stato generale di entrata dell’isola d’Elba  , sopra
ricordato , il Fantoni  indica in 180430 lire la somma totale dell’ammontare della rendita in un anno che
arriva dall’Elba al regio erario granducale: tra le voci di entrata (“natura delle rendite”) le tonnare sono le
più elevate.
Le tonnare come le saline erano date in affitto , in appalto tramite contratto ,  a privati.
La pesca del tonno rappresenta per gli abitanti di Portoferraio fonte di lavoro importante.
Nel 1838 così A. Ferrini scrive : “Quelli tra gli abitanti di Portoferrajo che vivono d’industria non mancano di
mezzi da impiegar l’opera loro o alle miniere o al servizio di non pochi padroni di bastimenti e di navi da
trasporto o alla pesca da cui gl’Isolani ritraggono considerevole guadagno , sia per il pesce nobile di ottima
qualità che trovano lungo il mare che bagna le loro coste sia per la ricca pesca dei tonni che annualmente si
fa a Portoferraio e a Bagno” (1)
Dal primo gennaio 1807 Pellegro Senno è affittuario delle tonnare dell’isola d’Elba con un contratto
stipulato col governo francese.
Dopo la restaurazione all’Elba del governo granducale ,  il Senno promuove istanze  con la nuova
amministrazione pubblica , per far osservare alcuni articoli del contratto.
La vicenda ha inizio con una lettera che  scrive a Guidoni , cancelliere granducale per tutta l’Elba.
La conoscenza di queste istanze porta alla conoscenza del contenuto del contratto per la gestione delle
tonnare.
Di questo contratto eravamo completamente all’oscuro ed alcuni articoli emergono riguardanti il fatto che
chi ha l’appalto delle tonnare esercita in regime di monopolio la pesca dei tonni

Così scrive il Senno:

“All’ill.mo Signor Cancelliere Comunitativo di Portoferraio

Ill.mo Sig. Pron.Colen.
Portoferraio il 7 gennaio 1816

In esecuzione dè di Lei ordini per il corrente mese non ho mancato di pagare al Sig. Camarlingo Alieti le lire
3571.8.8 per l’affitto delle Tonnare di quest’Isola , al  presente mese di Gennaio 1816.
Mi trovo necessitato a farle sapere che allorchè entrarono le truppe toscane in Portoferraio mi fu dimandato
il magazzino che spetta alla madraga per ivi mettere i loro cavalli.
Io ubbidii ma oggi avendone assolutamente bisogno per mettere in ordine il Calo delle Tonnare , desidero che
mi sia il medesimo restituito conformemente all’art.5  al quaderno degl’obblighi al mio Contratto  , ogni
indugio a tale effetto potendo pregiudicare il mio interesse e per conseguenza quello del Governo.


Parimenti ho l’onore d’osservare a V. Sig.ia Ill.ma che è necessario che venga dal Governo notificato al
pubblico che permesso non sia sulle coste di quest’Isola e sue dipendenze di calare Reti atte a pescare i
Tonni come vuole il suddetto quaderno d’obblighi all’art. 8 e che nel tempo della pesca proibito è pure il
calare qualunque specie di reti in quei ove crederei praticarsi il passo dei Tonni , cosa prevista dall’art 2 del
precitato Contratto.
A queste proibizioni si è sempre praticato esatto il Governo Toscano e quello di Piombino quando dai
medesimi erano dette Tonnare affittate.
Con dovuto rispetto passo all’onore di confermarmi
Di VS Ill.ma
Um.mo Dev.mo Serv.re

Pellegro Senno “
(Idem come sopra .Filza 3.Carta 506.ASCP)

Il cancelliere comunitativo Guidoni , investito dalle istanze di Pellegro Senno si rivolge al commissario regio
straordinario  , Fantoni ,  con lettera che , per informazione ,  è trasmessa anche all’Auditore Vicario (giudice):

“Ill.mo Sig.Sig. Pron.Col.mo
A dì 9 gennaio 1816

Trasmessa per informazione al Sig. Aud.re Vic.io perché esamini il Contratto di affitto delle Tonnare

Ho l’onore di accompagnare a VS Ill.ma una lettera che viene d’indirizzarmi il Sig. Pellegro Senno
Appaltatore della Tonnara , giacchè riguarda un’affare governativo , del quale non mi è dato mescolarmi
senza una speciale commissione ,  e mi prendo la rispettosa libertà di osservarle che sussistendo l’esposto
sembra alla mia tenuità che meriti tutta l’attenzione la domanda di detto Sig. Senno.
E profitto del riscontro per ripetermi con stima particolare distinta
Di Vs Ill.ma
Dalla Cancelleria di Portoferraio
Li 9 gennaio 1816

Dev.mo Obbl.mo Serv.re

Luigi Guidoni Cancelliere “

(idem come sopra )

Cornacchini , l’Auditore vicario (giudice) a cui la lettera è stata inviata  per informazione non tarda ad
esprimere  la propria opinione in merito alle istanze sollevate dal Senno e dopo qualche giorno ,  il 14
gennaio 1816 , così scrive al Fantoni :

“Ill.mo Sig Sig Pron.Colen.mo

L’esame del contratto stipulato fin dal 1° Gennaio 1807 dal cessato Governo col Sig. Senno e riguardante la
conduzione delle Tonnare di questa isola mi ha prtato di conoscere che i tre articoli di petizione proposti da
detto Conduttore nella lettera diretta al Sig. Cancelliere di questa Comunità sono coerenti alle condizioni
contenute in detto Contratto.Propongo in conseguenza ragionevole che venga consegnato alla (  )
Conduttore il magazzino addetto alla Tonnara e che sia resa nota al Pubblico la solita inibizione di far calare
delle reti da pescare i Tonni sulle coste dell’Isola e di gettare quelle di ogni specie ovunque si rende proibito
il passo dei medesimi.
Che è quanto mi occorre rilevare….

Cornacchini”


 

(Idem come sopra)

Il 17 gennaio 1816 il Fantoni rispondendo alla lettera del  Cornacchini di cui sopra ,  accetta tutte le istanze
prodotte dal Senno e così scrive:

“Al Sig. Auditor Vicario
Spedita il 17 gennaio 1816

Dopo che VS Ill.ma si è assicurata che le istanze avanzate dal Sig. Senno Conduttore delle Tonnare di
quest’Isola sono giuste e coreneti  alle condizioni convenute nel Contratto stato da Lei preso in esame
 , conforme resulta  dalla pregiatissima Sua dè 14 stante , potrà senza nessuna difficoltà divenire alla
pubblicazione dell’affitto onde poter render nota l’inibizione a far uso delle reti da pescare i Tonni sulle coste
dell’isola e di gettare quelle di ogni specie ovunque si renda possibile il passo dei medesimi.
Sono intanto con la più distinta stima

Fantoni “

(Idem come sopra)

 

(1) In pagina 189 “ Descrizione geografica della Toscana compilata dalla ab. A. Ferrini secondo gli
ultimi riordinamenti politici e giudiciarj”A. Ferrini . Firenze. Tipografia all’insegna di Clio. 1838

 

 




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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

LUTTO NAZIONALE


Nell’aprile del 1816 Suagrave;  e riguarda il modo “in cui deve vestirsi durante il lutto nazionale”
tutta la nobiltà presente nello stato granducale toscano.
E’ un interessante documento sui costumi , sulle tradizioni , sulle usanze in essere nel granducato di Toscana
in occasione della morte di personaggi importanti della nobiltà.
Per questo Corsini invita Strasoldo a comunicarlo alla nobiltà presente all’Elba.

Nell’aprile 1816 così scrive Corsini a Strasoldo:

“Ill.mo Sig.Sig. Pron.Colen.

Attesa la seguita morte di S.M.L’Imperatrice d’Austria , Regina d’Ungheria e di Boemia , Arciduchessa
d’Austria per la quale questa R. Corte prenderà il Bruno per sette settimane  , a cominciare dal dì 15 del
Corrente.
VS Ill.ma potrà uniformarsi al Regolamento in ciò che la riguarda personalmente e lo renderà noro alla
Nobiltà nelle solite forme.
Ho l’onore di confermarmi col più distinto ossequio.
Di VS Ill.ma
Dall’I. e R. Segreteria di Stato
Lì 13 Aprile 1816
Obbl.mo Um.mo Serv.re

Corsini”

 

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816..Filza 2.Carta 105.ASCP)

Il regolamento allegato alla lettera di cui sopra ,  è stampato.
E’ documento che fa conoscere un aspetto di costume , di vita dell’epoca .
E’ rivolto solo alla nobiltà e indica in modo dettagliato come gli uomini “cavalieri” e le donne “dame”
debbono vestirsi durante le tre settimane di lutto nazionale

“                               REGOLAMENTO

Del Bruno da prendersi dalla Nobiltà la mattina del dì 15 Aprile 1816 , per Sette Settimane  , attesa l’infausta
Morte di S.M. L’Imperatrice D’Austria Maria Luisa Beatrice Regina d’Ungheria e di Boemia , Arciduchessa
d’Austria ec. ec.ec.

PER  I  CAVALIERI

Le prime cinque settimane in Abito di Panno nero con bottoni e Fodera di Seta , Manichetti di Tela
Battista , con Orlo , Spada e Fibbre brunite.


Le altre due settimane in Abito nero di Panno , con manichetti di Trine , Spada e Fibbre di colore ed a
piacimento la Calzetta bianca e Sottoveste simile guarnita di nero

PER  LE  DAME

Le prime cinque settimane in Abito nero di Seta con Crestino di Velo Regino nero , Finimento da Collo ,  e
Manichini con Orlo di Velo Regino bianco , Ventaglio nero , o bianco e nero , Scarpe e Gioie nere.
Le altre due settimane in Abito nero di seta con Finimento da Testa , da Petto e da Collo di Trine di Filo ,  o di
Seta , Ventaglio bianco Scarpe simili e Gioie”

(Idem come sopra)




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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

SALINE   DI  PORTOFERRAIO
.
AMMINISTRAZIONE   CONTROVERSA  TRA  PUBBLICO  E  PRIVATO.

 

Tramite fonti documentarie d’archivio ,  siamo a conoscenza della esistenza delle saline di  Portoferraio  sin
dal dominio di Cosimo I dei Medici , quando fece costruire Cosmopoli.
Poi furono gli Asburgo Lorena , succeduti ai Medici ,  a prenderne possesso. (1)
Dopo la fuga di Napoleone dall’Elba , il commissario regio straordinario granducale Fantoni , il 15 ottobre
1815 ,  redige uno “Stato Generale di Entrata dell’isola d’Elba” che invia al Direttore della Segreteria di Stato
da dove si evince che le saline costituiscono un introito annuo per lo stato pari a lire 23 809.

(Affari generali del commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2.Carta 226.ASCP)

Ma appena due anni dopo , nel 1817 ,  le saline divengono voce di spesa per lo stato  ,  sotto la dizione “scapito
sulla fabbricazione del sale marino” per un totale pari a lire 10805.11.3 (2).

Che cosa era accaduto?

Lo stato introitava rendita dalle saline perché aveva dato ai privati  in appalto ,  tramite contratto ,  la loro
amministrazione ma erano sorte questioni in merito alla riparazione e manutenzione delle opere murarie.

Dopo la restaurazione del dominio  Asburgo Lorena sull’Elba , il 3 ottobre 1815  , il Direttore della Dogana di
Livorno  , Isidoro Pistolesi , scrive una lettera al commissario regio straordinario granducale  per l’Elba , conte
Agostino  Fantoni.
Lo fa perché ha ricevuto l’incarico dal Consigliere di Stato  dell’Amministrazione Generale delle Regie
Rendite di informarsi sullo stato delle saline a Portoferraio.
In questa lettera il Direttore chiede al Fantoni una “dettagliata narrativa” sui seguenti punti:

“Del grado in cui si trovano in cui si trovano codesti corpi destinati  a raccogliere il sale.
Della quantità di detto Genere esistente in codesti Magazzini.
Se questa appartenga all’Appaltatore o ad altri.
Per conto di chi si vende il sale nell’isola.
Quando vada scadere il tempo dell’Affitto .
Se è stato pagato il Canone.
E quali siano finalmente le condizioni in rapporto alla manutenzione della Saline medesime , delle Fabbriche e
degli Attrezzi del loro servizio da restituirsi a termine dell’Appalto

Dogana di Livorno 3 ottobre 1815

Dev.mo Obb.mo Serv.re

Isidoro Pistolesi Direttore “

 

(Affari generali del commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2. Carta 239.ASCP)


 

In data 22 ottobre 1815 il conte Fantoni risponde alla richiesta del Direttore della Dogana di Livorno
allegando una “Memoria sull’Amministrazione della Saline di Portoferraio “ ,  memoria che porta la firma
dell’Intendente Balbiani ed è datata 17 ottobre 1815.
Questa memoria che risponde in modo scrupoloso alle richieste del Direttore della Dogana di Livorno è
documento interessante ed importante perché fa conoscere lo stato delle Saline di Portoferraio agli inizi
dell’ottocento.
Conoscenza sullo stato delle saline di cui eravamo totalmente all’oscuro.
Dalla memoria veniamo a sapere dell’esistenza di una situazione di una lunga conflittualità tra privato e
pubblico  che coinvolge anche Napoleone Bonaparte.
Conflittualità che sfocia in tribunale ,  conflittualità tra privato(affittuario delle saline) e pubblico ( lo stato
che è proprietario delle saline) in merito , da un lato ,  a crediti e debiti dell’affittuario e , dall’altro ,  in merito a
chi spettasse  , se allo stato o all’affittuario , il costo della riparazione delle mura foranee delle saline che
andavano riparate.

Questa conflittualità può rendere perciò  conto perché dopo due anni  , nel 1817 , le saline divennero voce di
spesa anziché introito per la casse dello stato.

Scrive l’intendente Balbiani (22 ottobre 1815):

 

MEMORIA  SULL’AMMINISTRAZIONE DELLE SALINE DI PORTOFERRAIO

In ordine di un decreto del Sig. Lelievre Commissario del Governo Francese nell’Isola dell’Elba in data del 1
febbraio 1803 le Saline di Portoferraio furono affittate al Sig. Mariani di Milano per anni dodici , da
cominciare dal primo al primo ventoso anno 11(20 febbraio 1803).
Il prezzo dell’affitto fu fissato a lire 16666.13.4 annue per i primi quattro anni ed a lire 23809.10.4 per gli
otto ultimi da pagarsi in rate mensuali.
Fu convenuto che si facesse un inventario estimativo di tutti i sacchi  , pale ed altri utensili esistenti necessari
alla fabbricazione del sale che l’affittuario ne pagasse l’importare al Governo e che alla fine dell’affitto il
Governo dopo (  ) di ricomprare da lui a prezzo di stima quegli utensili che avesse avuto in essere nei
magazzini.
Che si facesse egual inventario estimativo delle fabbriche e magazzini annessi alle saline istesse.
Che fosse proibito nell’isola l’introduzione di sale straniero , atteso l’obbligo imposto all’affittuario di fornire
la quantità necessaria alla consumazione degli abitanti al prezzo di lire 4.15.2 il cantaro metrico di libbre
300 circa (3)  e di tener perciò sufficientemente provvisti i suoi magazzini.
E quanto in risarcimento da farsi così si (  ) il citato Decreto= art.6
l’Affittuario sarà obbligato di fare a sue spese i rifacimenti e mantenimento tanto delle saline che
della fabbriche in maniera che se alla fine del suo affitto non li fosse rinnovato un altro potesse entrarne a
goderne =
Il Sig. Mariani cessò il commercio ed il Sig. Giuseppe Antonio Rossetti  , negoziante di Milano uno dei di lui
creditori , domandò di ottenere di essere riconosciuto in proprio come affittuario delle Saline , ciò che fu fatto
dal Commissario Generale Galeazzini con Decreto del 13 Fiorile anno 13 (3 Maggio 1805) col quale furono
conservati tutti gli obblighi dell’affittuario descritti nel Decreto precitato del 1 febbraio 1803.
Il nuovo affittuario fece delle lagnanze sul cattivo stato in cui si trovavano le Saline , infatti malgrado le
disposizioni del Decreto erano state consegnate al Mariani senza inventario ed era poi certo infatti che
l’episodio che aveva sofferto la Città di Portoferraio nel 1801 le aveva indotte in cattivissimo stato. (4)
Il Sig Rossetti osservava inoltre che l’Art 6 del suddetto Decreto contenendo relativamente a rifacimenti un
fatto troppo (  ) , doveva interpretarsi secondo il disposto delle Leggi che mettevano a carico dell’Affittuario le
riparazioni delle localine e a carico del Proprietario le grosse riparazioni”

(Idem come sopra)


 

Nell’ottobre del 1815 il direttore delle dogane di Livorno , per conto del governo , richiede a
Fantoni , commissario regio straordinario dell’Elba ,  tutta una serie di notizie sullo stato delle Saline di
Portoferraio , dalla quale si capisce che il governo non conosce niente sull’amministrazione delle saline  e
vuole avere chiarezza.
Fantoni risponde alla richiesta della dogana di Livorno con una lettera che ha in allegato una “Memoria
sull’amministrazione delle Saline di Portoferraio “ scritta dall’Intendente Balbiani.
Da questa memoria si apprende che  Giuseppe Antonio Rossetti  , negoziante di Milano ,  divenuto nel 1805
affittuario delle Saline di Portoferraio  sotto il governo francese dell’Elba ,  che era proprietario  , inizia con
questo governo un contenzioso giudiziario che coinvolge anche Napoleone Bonaparte dando una sua
interpretazione all’art 6 del contratto per la quale le grosse riparazioni delle saline spettano al governo e
non a lui .
Perciò:


Furono in quello stesso anno-(13 Fiorile anno 13 , cioè il 3 maggio 1805: ndscr.)- nominati due periti per
render conto dello stato delle Saline che uno per parte del Governo e l’altro per parte del Sig. Rossetti il
quale era rappresentato nell’isola da un Procuratore che rea il Sig. Pasquale Pezzella o un suo figlio che
conviveva con lui.
Questi periti , a forma del decreto  di loro nomina distinsero quali dei rifacimenti erano a carico del Governo ,
come proprietario , e quali a carico dell’Affittuario.
Ecco il risultato di questo distinguere tal quale si rileva dalla perizia generale
= A carico del Governo =
. Mantenimento e riedificazione dei muri che circondano le Saline , detti muri Foranei e dei ponti di
pietra , grosse riparazioni dei magazzini e riconversione a nuovo dei piani delle Saline.
= A carico dell’Affittuario =
. Mantenimento e riedificazione dei muri interni , dei ponti di legno , rifacimento localini alle Case e alle
fabbriche e mantenimento dei piani delle Saline
divisero poi la loro perizia nei quattro seguenti capitoli
1° Lavori urgenti a carico del Governo che stimarono a 9345.42
2°Urgenti a carico dell’Affittuario 3357.51
3° Meno urgenti a carico del Governo 2606.72
4°Innovazioni e riedificazioni utili a carico del Governo 15472.00
Il Governo Francese ordinò che si facessero eseguire a sue spese i Lavori del 1° e 3° Capitolo ascendenti a
11952.14 ed ordinò che si  (  ) l’Affittuario a far eseguire quelli compresi nel 2° Capitolo.
Quanto al quarto che concerneva il secondo Corpo di Saline di S. Pietro ed una Lagaccio al quale non fu fatto
alcun travaglio e quelle Saline sono rimaste sempre e sono tuttora infruttifere.
Nel corso del 1807 il Sig. Pezzella tanto come aggiudicatario del Governo  , quanto come (  ) del Sig. Rossetti
dovè eseguire tanti lavori nelle Saline e fabbriche dipendenti per la (  ) somma di lire 15309 almeno fu
certamente pagato di questa somma , e face fare dall’Ingegnere delle miniere Ispettore delle Saline , dei
processi verbali di accettazione dei lavori eseguiti , dietro i quali furono rilasciati i mandati di pagamento. Si
può dunque bene dire che il Sig. Pezzella fece ben fare i lavori che li furono pagati , le Saline di Portoferraio
hanno dovuto essere al primo Gennaio 1808 in ottimo stato se si eccettui solo quella parte compresa come
sopra si è detto nel 4° Capitolo.
Dopo quell’epoca il Sig. Pezzella à continuato ad amministrare le Saline per il Sig. Rossetti e sembrano
doversi supporre che agendo in buon padre di famiglia ed anche per l’interesse del suo committente
 , dovesse annualmente cercar di mantenere in buon stato le Saline stesse.
L’affitto andava a terminare il 20 febbraio 1815 e parlandosi del cattivo stato delle Saline , Napoleone allora
sovrano dell’Isola , nominò nei primi di giugno 1814 una commissione di periti per verificare lo stato ed
indicare la somma che era necessaria per rimetterle in buon grado.
Questi periti fecero la loro perizia che divisero in due parti.
Posero nella prima i lavori da farsi a spese dell’affittuario che valutarono a 9405.8
E nella seconda quelli  a carico del Governo che portarono a 36664.64
Somma totale 46070.46
Ricercato l’affittuario Sig Rossetti  , che si è spostato in Portoferraio per liquidare i conti della lunga
amministrazione del Sig. Pezzella  , a far eseguire i lavori indicati nelle relazioni dei periti e a depositare la
somma suddetta , oppose che la perizia non poteva affliggerlo perché non era stata fatta (  ) con lui e perché
i periti si erano ingannati nelle valutazioni e nel (  ) la natura dei rifacimenti a di lui carico , domandò una
nuova perizia tanto per rivedere la sopradetta come pure per considerare alcuni lavori che disse aver fatti a
sue spese di quelli che erano a carico del Governo e di cui reclamava il rimborso e nelle stesso tempo
promosse varie altre prestazioni contro il Governo.
Napoleone con sua decisione ordinò che fossero nominati degli arbitri per decidere sulle domande del
Demanio e dell’Affittuario , questi aderì al compromesso e perciò nel 23 novembre 1814 fu stipulato l’atto nel
quale e col quale furono nominati Giudici arbitri i signori Bani Presidente del Tribunale Civile per parte
dell’Affittuario e Natalini allora (  ) Imperiale per parte del Demanio , in tale loro facoltà di procedere a nuove
perizie di nominare a quest’effetto i periti e di decidere ogni questione senza appello  , a cui fu espressamente
rinunciato dalle Parti  , in quel termine che era fissato dal compromesso e che poteva anche prolungarsi dagli
arbitri.
La prima sentenza  del 11 dicembre 1814 decise alcuni dei Capi di questione ma in quanto a quelli che
riguardavano i rifacimenti si limitò ad ordinare la  nomina dei periti per procedere alle perizie legali.
La seconda sentenza del 28 giugno 1815 condannò in conformità della nuova perizia il Sig. Rossetti a pagare
al Governo franchi 3459.55 che a tanto furono fissati i rifacimenti che mancavano alle saline di quelli che
erano a di lui carico e condannò il Demanio in favore del Sig. Rossetti il pagamento di lire 1772 l’importare i
rifacimenti che erano a carico del Governo e che l’Affittuario aveva fatto eseguire a spese proprie ed ordinò
la compensazione dei crediti e rispettivi debiti fra le parti.
Finalmente la (  ) sentenza del 26 luglio 1815 condannò il Demanio a favore del Sig Rossetti a pagarli 685.70
per l’importare delle riparazioni a carico del Governo state fatte dal Sig Rossetti predetto.
Dopo tali sentenze inappellabili per convenzione esplicita il Sig. Rossetti dimandò la liquidazione dei suoi
debiti e crediti al Demanio , alfine di far liberare dalle loro obbligazioni i mallevadori che aveva dovuto dare
per garantire l’interesse  del Governo.
Tal liquidazione fu fatta col decreto dell’Intendenza del dì 10 agosto 1815 ed il Sig. Rossetti risultò creditore
in ultima analisi di lire 1459.59 “

( Dalla “Memoria sull’amministrazione delle saline di Portoferraio” scritta dall’intendente Balbiani il 17
ottobre 1815)

(Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1°stemmbre 1815 al 16 marzo  1816.Filza
2.Carta 239.ASCP)

 

Dopo una serie di interventi della giustizia granducale che avvalendosi di periti  per dirimere la controversia
sorta tra l’affittuario delle saline , Sig.Rossetti ,  e il governo (proprietario) su chi dovesse sostenere le spese
per il rifacimento delle strutture murarie  , controversia in cui fu coinvolto anche Napoleone Bonaparte  , si
addivenne nell’agosto del 1815 a sentenza inappellabile , sentenza per la quale il Sig. Rossetti risultò nei
confronti del governo creditore in ultima analisi  di lire 1459.59
Ma la vicenda si ingarbuglia ancora come continua a scrivere nella sua memoria l’intendente Balbiani
perché:

“Intanto col dì 20 febbraio 1815 era venuta la fine dell’affitto delle Saline e non essendosi presentato alcun
offerente per il nuovo affitto  , ne fu nominato amministratore il Sig. Pasquale Pezzella a cui il Sig. Rossetti
fece la consegna delle medesime e degli utensili ad esse inerenti  che furono stimati lire 2380.10.4
Sopraggiunto il blocco dell’isola furono sospesi i lavori delle Saline e nell’approssimarsi la resa della Piazza di
Portoferraio alle armi Toscane , l’Intendente dei Demani non aveva fonti onde apagare al Sig. Rossetti il
prezzo degli utensili  , glieli fece restituire in natura ed essi sono tutti presso di lui.
Col finire dell’affitto terminava anche l’obbligo nell’affittuario di tenere la quantità di sale necessaria alla
consumazione degli abitanti dell’isola , ma prevedendosi che poteva mancare questo genere dal febbraio fino
alla nuova raccolta , si fece (  ) al Sig. Rossetti l’obbligo di assicurare la consumazione fino a tutto luglio
p.p.;l’incostanza dei tempi peraltro da una parte e l’interruzione dei lavori della salinatura dall’altra hanno
fatto sì che scarsissima e quasi nulla è stata la raccolta del sale , dimodochè anche il Sig Rossetti ha
continuato la vendita di quello che aveva.
Dalle notizie che ho potuto procurarmi risulta che il Sig Rossetti ha ancora nei magazzini sacca 2200 o circa
di sale una gran parte delle quali sono già state da lui vendute a dei particolari. Che l’amministrazione delle
saline può aver tutto al più nei magazzini sacca 1200 prodotto dell’ultima raccolta.
Il Sig. Pasquale Pezzella è stato ( ) incaricato della vendita del sale a minuto durante l’affitto del Sig. Rossetti
a suo particolare vantaggio egli prendeva il sale dal magazzino a lire 3.10 il sacco e lo rivendeva come lo
rivende tuttora a due quattrini la libbra facendo egli un guadagno assai conseguente.
Non saprei neppure dire con precisione a VS Ill.ma il vero grado attuale in cui si trovano i corpi distaccati a
fare il sale.
Se si deve (  ) all’ultima perizia contraddittoria fatta eseguire dagli arbitri parrebbe che per ciò che riguarda
l’affittuario stessero quasi in buono stato , giacchè non lo caricano che di un rifacimento di poco più di 3000
lire e che ogni altro lavoro dovesse farsi a carico del Governo; quello però che mi assicurano tutti coloro che
conoscono la lavorazione delle Saline è che il gran male consiste nei muri foranei quasi tutti in pessimo stato
e la riedificazione dei quali importerebbe una somma rilevante.
Quasi tutti i documenti comprovanti i fatti sopra enunciati esistono nella Segreteria della Intendenza e nella
Cancelleria del Tribunale ove si può prenderne cognizione qualora V.S. lo desideri.
Avendo così soddisfatto alle richieste di VS Ill.ma su quest’oggetto ho l’onore di presentarmi con la più
rispettosa stima
Portoferraio 17 ottobre 1815
Di VS Ill.ma

 

Obbl.mo e Um.mo Serv.re

L’Intendente dell’isola d’Elba
Balbiani”

( “ Memoria sull’amministrazione delle saline di Portoferraio” scritta dall’intendente Balbiani il 17 ottobre
1815)

(Affari generali del commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2.Carta 239.ASCP)

 

Qui  termina la memoria.
Un rapporto  , una memoria  complicata da una serie di avvenimenti giudiziari che si sono prolungati per
anni e che neppure Napoleone Bonaparte , padrone assoluto dell’Elba ,  riuscì a dirimere.
Il Fantoni , nominato commissario regio straordinario granducale , fu l’autorità che si trovò in eredità la
controversia dopo la fuga del Bonaparte.
Chiese un rapporto dettagliato sullo stato delle saline all’intendente Balbiani  , una memoria che ho
riportata integralmente in quanto documento inedito sulla conoscenza delle saline all’inizio dell’ottocento.
Tale memoria il Fantoni  invia per competenza al sig Cantini il quale  verrà nominato nel novembre 1815
amministratore delle saline  e che , nel gennaio del 1816 ,  diverrà anche direttore dell’uffizio delle RR Rendite
istituito in Portoferraio.
Il Cantini così risponde al Fantoni in  data 19 ottobre 1815:

“ Ill.mo Sig.Sig. Pron.Colen.
Ho il rapporto sullo stato delle Saline di Portoferraio che VS Ill.ma si è compiaciuta rimettermi.
Il dettaglio che vi si fa  è così complicato che meriterebbe un’esame su i dati che vi si affacciano e su i
documenti dai quali si desumono.
Io so che le Saline furono risarcite in diversi punti negli anni già decorsi; ma non ostante questo  , siccome
tutte non furono riparate  , così è certo che al termine dell’affitto essi si ritrovano in stato di essere
risarcite , specialmente per quello che riguarda i muri foranei.

 

L’affittuario secondo che si dice nel rapporto suddetto sembra che voglia non attendere l’articolo sesto del
Decreto col quale gli furono concesse le Saline poiché in riguardo agli obblighi vorrebbe a suo favore il
disposto della Legge Comune e non le Leggi particolari dell’Amministrazione.
So ancora io che le grosse riparazioni sono a carico del Locatore , quando però le abbia motivate il caso
fortuito ed impensato. Di più , oltre che questi casi non sono accaduti , io ho potuto rilevare
stragiudicialmente ,  che l’affittuario nel corso di 9 anni ha fatto un guadagno netto sopra a 290 mila lire.
Con questa fortuna io non crederei che potesse reclamare dei riguardi equitativi a pregiudizio del R.
Governo.
Relativamente poi al sale che ritiene il Sig. Rossetti stato affittuario , tornerebbe bene a fine d’impedire le
frodi  , ora che questo genere è un ramo di regalìa  , fosse depositato nei magazzini regi , ed in tal forma
dovendosi attrarre al costo di fabbisogno colle Regole , s’impedirebbe che fosse trasportato in contrabbando
sul continente.
Io dunque sarei di parere di richiamare il sig Rossetti  o chi altro abbia la consegna , a depositare in detto
Regio Magazzino , per attendere in quanto al prezzo gli ordini che potrà dare il Regio Governo per pagarlo ,  o
conguagliarlo sulle pretensioni che questo possa avere intorno ai risarcimenti da farsi a dette Saline.
Tanto mi occorre di rappresentare a VS Ill.ma nell’atto che ho l’onore di dichiararmi
Di VS Ill.ma
Portoferraio questo dì 19 ottobre 1815
Dev.mo Obb.mo Servidore
Giuseppe Cantini “

(Idem come sopra)

 

Dopo qualche mese  , nel gennaio 1816 , Il Fantoni scrive lettera a Frullani  , direttore della Segreteria di
finanze in Firenze .
E’ un documento  dal quale si evince che il commissario regio straordinario Fantoni avendo fatte le sue
indagini ritiene il Rossetti , affittuario delle Saline non creditore ma debitore nei confronti del regio erario:

“A S.E. Frullani direttore della I. e R. Segreteria di Finanze
Lì 4 gennaio 1816
Ho l’onore di rendere conto a V.E. della domanda avanzata da Giuseppe Antonio Rossetti già Affittuario
delle Saline dell’Isola d’Elba , il quale reclama il pagamento d’una somma di franchi 1459.25
di cui pretende essere creditore del Governo.
L’E.V. potrà degnarsi di rilevare dall’annessa Copia di Lettera da me scritta all’Intendente dell’Isola , che io
opino esser piuttosto il Sig. Rossetti debitore d’una maggiore somma di fr. 3540.75 e sottopongo al di Lei
superiore discernimento le misure che ho creduto di prendere come le più analoghe all’interesse del Regio
Erario.
E nella lusinga che possano queste meritare l’approvazione dell’E.V.
Passo a confermarmi
Fantoni “

 

(Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1°settembre 1815 al 16 marzo 1816. Filza
3. Carta 476.ASCP)

Chi vinse questa controversia ,  lunghissima ,  tra pubblico e privato  , perdurata per oltre dieci anni ?
Non lo sappiamo perché il carteggio termina nel 1816. Sappiamo però che nel 1817 le saline erano
diventate voce di spesa  anziché di introito per il governo granducale: forse perché il privato aveva avuto
ragione ?

 

 

 

1)  Cristiana Rospigliosi “Le saline dei Medici e dei Lorena” in Lo Scoglio.Elba , ieri , oggi , domani.Periodico
      quadrimestrale.Direttore Fortunato Colella. II Quadrimestre 2000. Pg 35-38

2) Giuseppe Pansini .Bollettino Italiano di Studi Napoleonici. Anno III/N 7.Pg 36. Febbraio 1964.  

3)  Antico sistema metrico siciliano di peso , superficie , volume in uso in Sicilia prima dell’annessione
      all’Italia.Il cantaro metrico di libbre 300  è pari a circa 95 Kg

4)   Nel 1801 le truppe francesi posero in assedio la città di Portoferraio bombardandola.
      La città di Portoferraio era ancora sotto il dominio granducale. Poi divenne territorio francese.




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio

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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

SCAVI  ARCHEOLOGICI .
COINVOLGIMENTO  DELLA    PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  GRANDUCALE


Nell’aprile del 1816 , Strasoldo ,   governatore militare e civile dell’Elba ,  scrive a Corsini , ministro dell’interno
dello stato granducale a Firenze  , che il Tenente Colonnello Mellini  che“aveva degl’indizi che nelle vicinanze
di Capoliveri potessero esistere vestigi d’antichità” è stato da lui animato “a farne una qualche ricerca”.

E’ l’inizio di un carteggio dove si evidenzia in maniera netta l’intervento della pubblica amministrazione
granducale a favore degli scavi archeologici nella località Profico , vicino ,  a Capoliveri , scavi in virtù dei quali
noi oggi possiamo ammirare reperti di rara bellezza ed importanza scientifica esposti al museo archeologico
della Linguella in Portoferraio.

La pubblica amministrazione granducale intervenne in maniera massiccia a sostenere , non solo
economicamente , gli scavi archeologici intrapresi dal Mellini.(1)
Fu coinvolto persino Sua Altezza Imperiale e Reale , il Granduca Ferdinando.
Ma è soprattutto il governatore Strasoldo che appare molto interessato .
E’ Strasoldo che  “anima “ il Mellini a compiere un tentativo di scavo in quei luoghi vicino a Capoliveri  dove
erano “indizi” che vi potessero essere “vestigi d’antichità”.
Si deve a lui se la pubblica amministrazione granducale  , fino ai massimi livelli , fu allertata intorno agli scavi
archeologici.
Egli , infatti , si rivolge al ministro Corsini per sapere degli ordini del Sovrano “se piacesse che si proceda a
continuare questo tentativo” di scavo.

 

Lettera di Strasoldo a Corsini del 9 aprile 1816

“Eccellenza

Il Sig. Tenente Colonnello Mellini che aveva degl’indizi che nelle vicinanze di Capoliveri potessero esistere
vestigi d’antichità l’ho animato a farne una qualche ricerca e l’altro giorno nello spazio di sole 50 Braccia
(2) ha trovato da 40 pezzi di vasi antichi che conservo presso di me a disposizione di S.A.I. e R. e nel
mettermi ai piedi dell’I. e R.A.S. prego V.E.   (    ) il qui connesso bozzetto di alcuni di questi Pezzi trovati.
Persuaso che proseguendo lo scavo s’abbia da trovare cose che sommamente devono interessare l’antichità
(  ) in attenzione degl’ordini del Sovrano per sapere se piacesse che si proceda a continuare questo tentativo
nell’attendere degl’ordini che l’E.V. sarà per comunicarmi su questo particolare.
Ho l’onore di confermarmi….

Strasoldo “

 

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 3.Carta 187.ASCP)

La risposta di Sua Eccellenza Corsini non si fece attendere molto perché il 4 maggio 1816 Corsini scrive a
Strasoldo  che il Granduca Ferdinando al quale è stato reso conto dei risultati “approva che si continui il
cominciato tentativo” di scavo e , non solo approva ,  ma v’è interesse a conoscere la spesa “ che sia occorsa e
possa occorrere” per lo scavo.


 

Lettera di Corsini a Strasoldo del 4 maggio 1816

“Ill.mo Sig.Sig.Pron. Col.mo

Sua Altezza Imperiale e Reale , alla quale è stato reso conto dei risultati dello scavo progettato dal Tenente
Colonnello Mellini nelle vicinanze di Capoliveri approva che si continui il cominciato tentativo , ma frattanto si
compiacerà VS. Ill.ma di presagire almeno per approssimazione la spesa , che sia occorsa e possa occorrere
per tale oggetto.
Ho l’onore di confermarmi col più distinto ossequio
Di VS Ill.ma
Dall’I. e R. Seg.ria di Stato Li 4 maggio 1816

Dev.mo Obbl.mo Serv.re

N. Corsini”

(Idem come sopra)

Ora che lo Stato Granducale , ai suoi più alti livelli , si è attivato ,  Strasoldo , dopo qualche giorno , il 14 maggio ,
scrive a Corsini e al Tenente Colonnello Mellini.
Al primo risponde in merito alla richiesta di conoscenza della spesa sostenuta e da sostenete per gli scavi , al
secondo informa di quanto sta accadendo e cioè che il governo granducale è fortemente interessato alla
prosecuzione scavi archeologici intrapresi e lui ,  Strasoldo , augura al Mellini “il più sublime successo”.

 

Lettera  di  Strasoldo a Corsini del 14 maggio 1816

“Eccellenza

Ho comunicato al Sig. Tenente Colonnello Mellini quanto V.E. si è compiaciuto di significarmi con la
pregiatissima sua lettera de 4 stante e qui annessa trasmetto all’E.V. nel suo originale la replica che mia ha
rimesso il predetto Sig. T. Colonnello.
Trattandosi d’un oggetto di spesa così piccolo farò proseguire le ricerche nell’incominciato scavo e a misura
che proseguiranno mi farò in dovere di darne conto all’E.V. per attendere gli ulteriori suoi comandi.
Frattanto ho l’onore di confermarmi con rispettoso ossequio”

(idem come sopra)

 

Lettera di Strasoldo al Mellini del 14 maggio 1816

“Ill.mo Sig.

Avendo io reso conto a S.E. Corsini dell’Im.le e R. Segreteria di Stato del resultato del tentativo fatto da VS
Ill.ma nelle vicinanze di Capoliveri ove Ella ha trovato e rimesso a me diversi pezzi d’antichità che io ritengo
a disposizione di S.A.I. e R. il nostro Augusto Sovrano.
Con lettera del 4 stante S.E. Corsini mi scrive d’aver reso conto a S.A.I. e R.  del resultato dello scavo da lei
intrapreso e approva che si continui il cominciato tentativo che peraltro VS Ill.ma indichi la spesa occorsa e
che possa occorrere per il proseguimento delle ulteriori ricerche da farsi in tale oggetto.
In attenzione pertanto di quanto sarà per indicarmi passo a confermarmi con tutta la stima”

(Idem come sopra)

 

 

Agli inizi dell’anno 1816 il tenente colonnello Giacomo Mellini ha iniziato un tentativo di scavo archeologico
nelle vicinanze di Capoliveri stimolato , ”animato”dal conte Strasoldo , governatore militare e civile dell’Elba.
Strasoldo avvisa il governo granducale di quanto sta accadendo.
Il governo , ai massimi livelli , nella persona del principe Corsini , ministro dell’interno alla segreteria di stato in
Firenze , risponde dicendo di continuare il tentativo di scavo e di far conoscere “almeno per approssimazione
la spesa che sia occorsa e possa occorrere per tale oggetto”.
Confortato dall’interesse del governo , Strasoldo  , rende noto con lettera indirizzata allo stesso  Mellini del
volere del governo che si continui lo scavo e che si faccia sapere i costi dello scavo.

Il Mellini non tarda a farlo: è quanto si apprende da lettera che Strasoldo scrive a Mellini.
In questa lettera appare con evidenza il grande interesse del governatore per gli scavi in quanto  , in
persona , autorizza ”a procedere immediatamente” la continuazione del tentativo di scavo augurando “il più
sublime successo”.

Lettera al Mellini scritta da Strasoldo il 15 maggio 1816

“Poiché VS Ill.ma mi previene colla preg.ma sua dello scorso giorno che la spesa occorrente per proseguire
gl’incominciati scavi nelle vicinanze di Capoliveri sarà oggetto (  ) , io l’autorizzo a procedere
immediatamente alla continuazione degli scavi medesimi per conto dell’I. e R. Governo e tenere conto della
spesa che potrà abbisognarvi.
Ella favorirà di darmi conto più spesso che le è possibile dell’esito delle sue ricerche e di ciò che può (   ) dalle
medesime; ed augurandole il più sublime successo nella di lei intrapresa , vengo colla maggiore stima”

(Affari  generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 187.ASCP)

Dopo aver scritto al Mellini , Strasoldo si rivolge al principe Corsini , ministro granducale.
E’ una lettera  da cui si evince che il Mellini ha iniziato gli scavi pagando di tasca propria e chiede in aiuto un
altro uomo insieme a quello che già ha , che Strasoldo questo aiuto vuole concederglielo nella “lusinga “ che
il Corsini “non sarà per disapprovarlo” .
Infine Strasoldo chiede  allo stesso Corsini da quale cassa dovranno essere presi i soldi per il finanziamento.

Lettera a Corsini scritta da Strasoldo il 18 maggio 1816

“Eccellenza

Ho avuto l’onore di prevenire V.E. che in virtù della (  ) approvazione comunicatami dall’E.V. con sua lettera
de 4 stante ha autorizzato il T. Colonnello Mellini a continuare le ricerche nelle vicinanze di Capoliveri ed egli
vi si è portato ieri l’altro con un Uomo , questa mattina ricevo il rapporto dal predetto Mellini con il quale mi
dà conto d’aver trovato altri 10 pezzi dei quali mi faccio un dovere d’inviarle la nota.
Egli mi dice d’avere pagato quattro Paoli al giorno all’Uomo che lavora nello scavo e chied un altro
occorrente in aiuto ed io glielo concedo nella lusinga che V.E. non sarà per disapprovarlo.
Supplico l’E.V. a indicarmi da qual cassa dovranno essere (  ) questi due occorrenti e di passare gl’ordini in
conseguenza”
(Idem come sopra)

Nel giugno , Strasoldo scrive ancora a Corsini rendendo conto d
ei risultati dello scavo , dell’entità della spesa
sostenuta di tasca propria dal Mellini e che si è rivolto al direttore delle Regie Rendite in Portoferraio per la
copertura del saldo delle spese sostenute dal Mellini.

 

Lettera di Strasoldo a Corsini del 4 giugno 1816

“Il T. Colonnello Mellini mi ha diretta la lettera che trasmetto a V.E. nel suo originale , dalla quale si
compiaceva riscontrare che l’istesso Sig. Mellini l’escavazione nel (  ) determinato luogo à ritrovato degl’altri
Pezzi d’antichità ch’egli mi ha mandato qui in custodia , d’alcuni dei quali ha poi anco ricavato il disegno e
quale io mi faccio in dovere d’inviare all’E.V. perché voglia umiliarlo a S.A.I. e R.(3)
Siccome il ridetto Sig. T. Colonnello Mellini è in  disborso di lire 135 ed a cui mi chiesto il rimborso , mi sono
diretto a questo amministratore generale delle Regie Rendite Sig. Giuseppe Cantini perché Egli oltre al saldo
di questo conto li somministri una piccola(  ).
Prego V.E. di far disporre ordini opportuni al Sig. Giuseppe Cantini perché li sia abbonato fatto di lire 200 per
l’escavazione dei monumenti d’antichità nelle vicinanze di Capoliveri.
Da quando mi faccio un dovere di rendere noto all’E.V. di quest’escavazione (  ) che la spesa è tenuissima
come ho avuto l’onore di prevenirlo con mia de 19 del mese di maggio scorso.
La detta escavazione non interessa che un piccolo spazio  , che è quasi ammezzato consistente in un pezzetto
di terreno…non resteranno da farsi altre escavazioni , giacchè può ragionevolmente presumersi che in questo
piccolo spazio di luogo soltanto esistevano dei preventivi indizi da meritare la ricerca che si è incominciata
con successo e che sembra non doversi tralasciare fino al termine , giacchè la spesa di questo scavo è così
tenue che non forma oggetto a fronte di ciò che è stato ritrovato e che verosimilmente si troverò in
appresso.
Starò in attenzione agl’ulteriori ordini di V.E. sul tal particolare mi darà.
Frattanto ho l’onore di protestarmi con distinto ossequio

Di V.E. “

(Idem come sopra)

Si evidenzia nelle parole di Strasoldo tutto il suo interesse a far proseguire lo scavo fino al termine e la sua
premura che ciò avvenga assicurando il governo che la spesa da sostenere è davvero bassa “giacchè la
spesa di questo scavo è così tenue che non forma oggetto a fronte di ciò che è stato ritrovato”

 

Dopo pochi giorni dalla lettera sopra scritta da Strasoldo , allo stesso arrivano due lettere che entrambe
portano la data di 11 giugno 1816 , una dalla Segreteria di Stato e l’altra dalla Segreteria di Finanze da
Firenze
Con queste lettere il governo granducale ,  dà risposta positiva alle richieste avanzate dal Mellini tramite il
governatore Strasoldo

Lettera della Segreteria di Stato a Strasoldo di 11 giugno 1816

“Ill.mo Sig. Sig. Pron. Colend.mo

E’ stato reso conto a S.A.I e R. del resultato dell’escavazione di oggetti d’antichità che va facendosi nel
territorio di Capoliveri , del quale VS Ill.ma ha dato riscontro con lettera del 4 giugno stante.
Dal Dipartimento delle Reali Finanze era già stato ingiunto a codesta amministrazione delle R.R. Rendite di
soddisfare le spese di tal lavoro e verrà rinnovato un tal ordine quando ciò sia necessario per quelle ulteriori
che occorressero per ultimare il detto scavo e che sembra che non possino ammontare ad una somma
rilevante.
Ho l’onore di confermarmi con distinto ossequio
Di VS Ill.ma
Dall’I.e R. Segreteria di Stato
Lì 11giugno 1816

Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Iannuzzi

Visto N. Corsini “

(Idem come sopra)

 

Lettera della Segreteria di Finanze a Strasoldo di 11 giugno 1816

“ Ill.mo Sig.Sig.Pron Col.mo

E’ stato reso conto a S.A.I. e R. il resultato dell’escavazione di oggetti di antichità che va facendosi nel
territorio di Capoliveri ,  del quale VS Ill.ma ha dato ha dato riscontro con sua lettera dè 4 giugno stante.
Dal Dipartimento delle R.R. Finanze era già stato ingiunto al Direttore dei Conti della R. Depositeria di
soddisfare le spese di tal lavoro , come pure gli è stato ordinato di abbuonare a codesto Direttore delle RR
Rendite la somma di lire dugento da essa pagata al Tenente Colonnello Mellini e verrà rinnovato un tal
ordine per quelle ulteriori spese  che occorressero per ultimare il detto lavoro nella persuasione che possa
tale operazione finire in breve tempo e la spesa doveva essere in conseguenza di poco rilievo.
E col più distinto ossequio passo a confermarmi
Di VS Ill.ma
Dall’I. e R. Segreteria di Finanze
Lì 11 giugno 1816

Dev.mo Obb.mo Serv.re

Luigi Poirot

Visto L. Frullani”

(Idem come sopra)

Frullani è direttore della Segreteria di Finanze in Firenze.

 

Nel luglio del 1816 continuano i lavori di scavo archeologico  a Capoliveri , lavori che erano stati iniziati
qualche mese prima dal tenente colonnello Mellini.
I reperti rinvenuti vengono spediti  da Stasoldo , governatore dell’Elba ,  a Corsini , ministro dell’interno in
Firenze , insieme con “due casse di prodotti mineralogici “ per l’Imperiale e Regio Museo:

Lettera di Strasoldo a Corsini del 6 luglio 1816

“Eccellenza

Sono in dovere d’informare V.E. che con il ritorno che ha fatto il Conte Girolamo Bardi da quest’isola a
Firenze , sono state spedite di qua a codesto Dominante N° 4 casse d’oggetti d’antichità state scavate nelle
vicinanze di Capoliveri sotto la Direzione del Sig. Tenente Colonnello Mellini ,  ed il ridetto Sig. Conte ha
spedito unitamente alle predette quattro casse furono spedite altre due casse di prodotti mineralogici
all’Imp. e R. Museo stati dal medesimo raccolti.
Nel  porgere all’E.V. questo riscontro pass o a confermarmi con distinto ossequio “

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 187.ASCP)

 

RITARDI  NEL  PAGAMENTO  PER  LE  SPESE  DEGLI  SCAVI  ARCHEOLOGICI

Dopo che la pubblica amministrazione granducale ai più alti livelli (Segreteria di Stato e Segreteria di
Finanze) si è attivata ed ha assicurato Strasoldo che le spese per scavo archeologico saranno sostenute dal
governo ,  a queste assicurazioni non fa seguito alcun ordine di pagamento.
Strasoldo interviene  e si dà da fare perché ciò accada.

Scrive a Frullani (direttore della segreteria di finanze)

 

 

 

Lettera di Strasoldo a Frullani del 6 luglio 1816

“Quantunque V.E. si degnasse prevenirmi per mezzo di Dispaccio dell’I. e R. Segreteria di Finanze dell’11
Giugno decorso che erano stati passati gli Ordini opportuni per il pagamento delle spese che occorrono per
la nota escavazione di Capoliveri ,  e perché (   ) abbonarsi a questo Sig. Direttore delle R.R. Rendite le lire
dugento da esso anticipate al T. Colonnello Mellini , ho avuto luogo di rilevare dall’istesso Sig. Direttore che a
tutto questo giorno non è a lui pervenuta alcuna partecipazione né per l’uno né per l’altro di tali oggetti.
Supponendo perciò che possa esservi seguito qualche sbaglio di posta , mi rivolgo alla E.V. pregandola a
volersi compiacere di rinnovare sul detto proposito i suoi ordini all’oggetto che possa proseguirsi la detta
escavazione , che essendo ormai avanzata , non potrà andare molto in lungo ,  la di cui spesa per conseguenza
che sino al giorno d’oggi ammonta a lire 300 comprese le 200 già somministrate come sopra….”

(idem come sopra)

 

Scrive poi a Corsini(principe Neri Corsini è ministro dell’interno)

 

 

Lettera di Strasoldo a Corsini del 13 luglio 1816

 

“Eccellenza

Il Sig Tenente Colonnello Mellini mi ha rimesso il conto qui annesso della spesa occorsa a tutto il 24 giugno
prossimo passato di lire 240.13.4 per l’escavazione degli oggetti d’antichità alla quale egli presiede ed
accudisce indefessamente di persona.
Nel trasmettere a V.E. questo conteggio perché possa conoscere l’importare della spesa di questo lavoro , il
quale tra un mese si giudica che potrà essere condotto al suo termine.
Desidero conoscere l’intenzione di S.A.I. e R. se sia in suo piacimento che si progredisca ad ultimarlo. Ed in
attenzione degl’ordini che mi perverranno su questo particolare ho l’onore di confermarmi con distinto
ossequio”

(Idem come sopra)

Dopo queste ultime due lettere l’amministrazione granducale che sembra aver “nicchiato” nell’emanare gli
ordini di pagamento si attiva con la segreteria di Stato tramite lettera scritta da GB Nomi , alto dirigente di
detta segreteria , visto N. Corsini.
Rassicura Strasoldo che “Sua Altezza Imperiale e Reale ha ordinato che sia pagato al Tenente Colonnello
Mellini le spese occorse per la prosecuzione dello scavo” .
Inoltre volendo ricompensare lo zelo e la premura del Mellini “si è compiaciuta di accordargli una
gratificazione di zecchini dieci….mentre ha comandato che non si prosegua ulteriormente nell’intrapreso
lavoro… che si riserva all’occasione di avere presente i suoi servigi”

 

Lettera di GB Nomi a Strasoldo del 27 agosto 1816

“Ill.mo Sig.Sig.Pron. Col.mo

Coerentemente agli Ordini contenuti nella precedente Memoria di questa I. R. Segreteria di Stato de 28
Maggio p.o p.o Sua Altezza Imperiale e Reale ha ordinato che sia pagato al Tenente Colonnello Mellini le
spese occorse per la prosecuzione dello scavo da Esso diretto , dietro la Sovrana Approvazione , intrapreso
nelle vicinanze di Capoliveri.
Inoltre volendo ricompensare lo zelo e la premura del Colonnello predetto , mentre ha comandato che non si
prosegua ulteriormente nell’intrapreso lavoro , si è compiaciuta di accordargli una gratificazione di zecchini
dieci sulla R.Depositeria incaricando pure VS Ill.ma di fargli sentire che si riserva nell’occasione di avere
presente i suoi servigi.
Nel partecipare a VS Ill.ma tali Determinazioni per l’uso conveniente , devo prevenirla che è stato già scritto
l’occorrente al Dipartimento delle R.R. Finanze.
Ho l’onore di essere con distinta stima ed ossequio
Di Vs Ill.ma
Dalla I. e R. Segreteria di Stato
Lì 27 Agosto 1816

Dev.mo Obbl.mo Serv.re

GB Nomi

Visto N. Corsini “

(Idem come sopra)

Del contenuto di questa lettera Strasoldo si affretta  con lettera scritta il 6 settembre 1816 ad avvisare
Cantini  direttore delle RR Rendite in Portoferraio affinchè l’ordine di pagamento al Tenente Colonnello
Mellini venga effettuato .

Lettera di Strasoldo a Cantini direttore delle Regie  Rendite in Portoferraio ,  del 6 settembre 1816

“Ill.mo Sig.

Trasmetto a VS. Ill.ma l’articolo della lettera di S.E. Corsini pervenutami col Dispaccio dell’Imp. e R.
Segreteria di Stato del 27 Agosto del seguente tenore =Inoltre volendo S.A.I. e R. ricompensare lo zelo e la
premura del T.e Colonnello Mellini mentre ha comandato che non si prosegua ulteriormente
nell’intrapreso lavoro , si è compiaciuta accordargli una gratificazione di zecchini dieci sulla R. Depositeria
incaricando Lei  a farli sentire , che si riserva all’occasione avere presenti i suoi servigi =
Nel partecipare a VS Ill.ma questa Sovrana Disposizione nella sicurezza che quanto  prima le perverrà dal
Sig. Direttore dei Conti l’ordine di effettuare sul pagamento il T. Colonnello predetto la prego per mezzo mio
di farli proseguire la sopradetta sua gratificazione.
Persuaso della di Lei gentilezza a compimento ho il piacere di verificarmi con distinta stima”

(Idem come sopra)

Traspare in queste ultime parole di Strasoldo rivolte al Cantini quasi un sollievo  nei confronti del Mellini
per far sì che abbia esito il pagamento dello scavo archeologico e la fine di detto scavo.
Nel suo scrivere , tratteggia la Sovrana Disposizione “nella sicurezza che quanto prima le perverrà dal Sig.
Direttore dei Conti l’ordine di effettuare sul pagamento il T. Colonnello”e perciò rivolgendosi al Cantini lo
invita a predisporre il pagamento : “la prego per mezzo mio di farli proseguire la sopradetta sua
gratificazione”
Siamo arrivati a settembre del 1816.
Anche se il governo granducale ha ordinato di non continuare nell’opera di scavo ,  questa opera  ha già dato
risultati eccellenti.

 

 

Così ,  nei primi mesi dell’anno 1816  , duecento anni orsono , vengono alla luce reperti archeologici che
andranno poi a costituire il futuro museo archeologico della Linguella.
Termina qui il carteggio .
Oltre che al tenente colonnello Mellini , dobbiamo pertanto ringraziare tutta l’amministrazione pubblica
granducale e in modo particolare Strasoldo , governatore dell’Elba.

 

(1) Giacomo Mellini percorse la carriera delle armi sino al grado di tenente colonnello del Genio
militare francese.Si era segnalato nella difesa di Bastìa nel 1799 contro gli Inglesi facendo saltare
una fregata inglese e per questo gli fu conferita una decorazione dal Comitato di salute
Pubblica.Prese poi parte a tutte le campagne d’Italia di Napoleone: fu ferito alla battaglia di
Marengo. Fu uno dei principali architetti delle fortificazioni di Peschiera e di Alessandria e per tale
motivo divenne membro dell’Accademia delle Scienze e della Arti.Insegnò matematica ai cadetti
francesi e italiani.Seguì Napoleone nel suo breve dominio all’Elba .

(2) Il Braccio fiorentino di 20 Soldi equivale a metri 0 , 583626.(Tratto dalla pubblicazione di A. Martini
“Manuale di Metrologia” ed. Loescher.Torino 1883)
                Il Mellini eseguì il tentativo di scavo in 40 braccia fiorentine pari perciò  a circa 23 metri

(3) I disegni eseguiti dal Mellini ed “umiliati” a Sua Altezza Imperiale e Reale sono gli stessi che oggi
 possiamo ammirare




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

GUERRA  DI  CORSA  E  PIRATERIA  NEI MARI DELL’ISOLA D’ELBA
BOMBARDAMENTO  NAVALE  E  DISTRUZIONE  DI  ALGERI


Di quanto ora parlerò è vicenda ripetuta più volte nei secoli durante la cruenta lotta che avveniva nel  mar
Mediterraneo in seguito agli atti di pirateria  intrapresi dai “corsali barbareschi” dei quali , alcuni , divennero
ammiragli di flotta turco ottomana.
Per secoli sono partiti dalle coste nord africane navi di corsari che depredavano i litorali italiani , portando in
schiavitù donne vendute al mercato degli schiavi o all’harem di qualche sultano e gli uomini messi al remo
delle galee il cui destino era la morte o la liberazione  tramite un intervento militare  o il riscatto con
denaro.
Anche agli inizi dell’ottocento i nostri mari erano oggetto di imprese corsare .
Dimenticata  dalle cronache della storia  , la distruzione di Algeri ,  di cui vado a parlare ,  avvenuta  nel 1816 ,   è
la conseguenza  della guerra di corsa che avveniva nel mar Mediterraneo da secoli.

E’ una descrizione di una drammatica , sanguinosa battaglia avvenuta in Algeri con bombardamento navale
della città ,  descrizione scritta su foglio stampato “nella Stamperia Dionisio Giorgi” in Livorno in data 8
settembre 1816.

Il 9 settembre 1816 Spannocchi , governatore di Livorno , scrive una lettera  a Strasoldo , governatore
dell’Elba , in cui con sua grande soddisfazione “compiega l’improvvisa notizia recata qui (Livorno ) ieri da un
Bastimento da Guerra Inglese sulla distruzione di Algeri”.
Allegata a tale lettera è  , in stampa ,  riportata la descrizione di questa distruzione della città di Algeri ,  con
morti , feriti e liberazione di cristiani ridotti in schiavitù.

 

 

BOMBARDAMENTO   NAVALE   E DISTRUZIONE  DI  ALGERI

 

 

                               ARRIVO         

 

 

Nave Brigantino Cordeglia Inglese da Guerra Cap. il Signore Sargent con dieci cannoni , settantacinque
persone d’equipaggio e cinque Schiavi Toscani liberati viene d’Algeri in otto giorni con dispacci per tutte le
Corti d’Europa.
Depone detto Capitano di far parte della Squadra dell’Ammiraglio Lord Exmut ,  che detta Squadra comporta di sei Navi di Linea , sette Fregate , diverse Corvette ,  e Brigantini giunse sotto Algeri il giorno 27 Agosto alle ore 2 pomeridiane  , che subito l’Ammiraglio intimò al Bey in tempo di un’ora di consegnarle tutta la Squadrae di accedere alle condizioni che gli avrebbe imposte.
Trascorsa l’ora e non avendo l’Ammiraglio avuta nessuna risposta alle ore 3 pomeridiane attaccò subito la
Città con tutte le sue forze.
Il fuoco durò fino alle ore 11 di notte circa.
Alla detta ora Algeri era tutto in fiamme.
I due Forti principali ed il Forte del Molo sono stati demoliti totalmente.
La Squadra Algerina  composta di 4 Fregate , 5 Corvette ed altri piccoli Armamenti è stata interamente
bruciata.
La perdita dei Turchi è calcolata circa 4000 morti e 1500 feriti.
Nel numero di questi ultimi vi è leggermente l’Ammiraglio con il Suo Segretario , due Capitani di Vascello e diversi altri Uffiziali.


Dopo di ciò il Bey ha ceduto a tutte le condizioni che gli sono state imposte dall’Ammiraglio Inglese , fra
queste vi è la consegna di tutti gli Schiavi Cristiani in numero di circa 1000 e di tutto il danaro che aveva già
riscosso per li Schiavi  Napolitani già stati prima liberati.
Il Console Inglese che dal Bey era stato fatto porre ai ferri è stato liberato.

Dall’Uffizio di Sanità di Livorno
Lì 8 settembre 1816

Nella Stamperìa di Giuseppe Dionisio Giorgi”

 

 

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 148.ASCP)

Questa distruzione di Algeri è l’inizio dell’epilogo dei “corsali barbareschi”.
Nel 1830 i Francesi occupano Algeri  , pongono fine agli attacchi dei corsari pirati barbareschi e al dominio
ottomano dell’Algeria e ha inizio la colonizzazione francese dell’Algeria.
Nel 1856 il congresso di Parigi  mise fuori legge la guerra di corsa intesa come spedizione marittima
autorizzata e legittimata dallo Stato per danneggiare le navi mercantili o da guerra dello Stato nemico.

 




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

GUERRA  DI  CORSA  E PIRATERIA NEI MARI DELL’ISOLA D’ELBA
REGOLAMENTO PER L’ARMAMENTO DEI BASTIMENTI PER LA GUERRA DI CORSA



Accanto alle lettere di marca ,  il regolamento per l’armamento dei bastimenti alla guerra di
corsa , rappresenta norma importante su come procedere per combattere i  “corsali barbareschi”.
Contro di questi , all’Elba,  il Sig. Sisco ,  aveva fatto esplicita richiesta di poter armare bastimenti per la guerra
di corsa.
Il Dipartimento di Stato da Firenze invia  il :

“Regolamento approvato da Sua Altezza Imperiale e Reale con Dispaccio di 22 Aprile 1816 per li Armamenti
in corso contro i Barbareschi”

E’ importantissimo documento che fa comprendere nei  minimi e più particolari dettagli  come deve essere
praticata la guerra di corsa  concessa e permessa dallo stato granducale con le lettere di marca al “corsaro
predatore di un armamento barbaresco ”.

Un esemplare di tale Regolamento doveva essere annesso ad ogni lettera di marca che veniva rilasciata.

I primi due articoli individuano che l’armamento deve essere eseguito con  la costituzione di società per
capitale in accomandita

Art.1 Le Società per il Corso saranno riputate in accomandita se non vi saranno tra i soci convenzioni a ciò
contrarie

Art.2 Ogni atto di tali società potrà essere fatto tanto per istrumento pubblico quanto per scrittura privata;
vi sarà espresso il Capitale dell’Intrapresa , il numero delle azioni nelle quali è diviso questo Capitale , i
nomi degli azionari , e l’indicazione precisa del Bastimento da armarsi , dell’Armatore e del Capitano;vi
saranno fissati i diritti di Commissione che si accorderanno all’Armatore o suoi Agenti per l’Amministra
zione delle prede e conterrà finalmente tutte le altre condizioni della società.Una copia autentica di
quest’atto sarà depositata alla Cancelleria del Tribunale del luogo dell’Armamento unitamente al Con
to delle spese  di cui sarà parlato in appresso

Conto delle spese

Art.3 Il Capitale dell’Intrapresa sarà destinato a supplire alle spese dell’Armamento dal suo principio fino
alla  fine del corso ad effettivo disarmo del corsaro. In caso di insufficienza del capitale fissato primi
tivamente  ed in caso che il Corso non avesse prodotto alcuna somma , i soci saranno obbligati di rifon
dere in proporzione del numero delle azioni che avranno acquistate , siccome saranno proporzionata
mente rimborsati di ciò che non fosse stato impiegato.

Art.4 Il conto dell’importare dell’armamento fino alla sortita del Corsaro dal Porto , sarà depositato dall’Ar
matore alla Cancelleria del Tribunale suddetto nel termine di venti giorni , contando da quello in cui il
Corsaro avrà fatto vela.La mancanza di tale deposito priverà l’Armatore del diritto di Commissione di
cui si tratta nel seguente articolo


Diritto di Commissione

“Art. 5 Il diritto di Commissione ordinaria per l’Armatore non potrà eccedere il due per cento sul totale delle
spese di armamento , corso e disarmo e sul prodotto di tutte le prede condotte nel Porto a cui apparter
rà il Corsaro: per quelle prede condotte in altri porti , il diritto di Commissione dell’Armatore non potrà
eccedere il tre e mezzo per cento restando a di lui carico l’onorario dei Commissionari che impiegasse
per l’amministrazione di tali prede

Luogo dell’armamento e obblighi dell’armatore e del capitano del bastimento corsaro

“Art 6 Gli armamenti non potranno farsi che nei porti di Livorno e di Portoferraio.Le Lettere di Marca saran
no rilasciate dall’I. e R. Segreteria di Guerra  e la loro durata sarà di sei mesi. La domanda di essa
sarà fatta per il canale dei Capitani di detti Porti , ai quali saranno rimesse per consegnarle agli Arma
tori dopo che si saranno assicurati della solidità e sufficiente armamento del Bastimento destinato
al Corso.

Art.7 L’Armatore e il Capitano del Corsaro si obbligheranno solidamente al pagamento di tutti i danni che
potessero derivare dall’inesecuzione delle disposizioni del presente regolamento e da ogni arresto o
visita arbitraria di Bastimenti appartenenti a nazioni nemiche o alleate e non meno che del pagamento
delle parti di prede ai soci ed equipaggio.
Per garanzia di tali obbligazioni presenteranno un mallevadore idoneo e solidale e in (     ) dovranno
rimanere obbligati anche gli interessati nella Società al pagamento dei danni sopraindicati  ciascuno
per la concorrente porzione del Capitale posto in accomandita e dei lucri delle prede che gli appartenes
sero.

Còmpiti del capitano del porto dove avviene l’armamento

“Art 8 Il Capitano del Porto formerà il ruolo esatto dell’equipaggio imbarcato su ciascun Corsaro in duplice
originale per servir di base alla repartizione della parte delle prede che apparterrà all’equipaggio
stesso : uno degli originali resterà depositato all’Uffizio della Marina , l’altro sarà consegnato al  Capi
tano per trascrivervi le mutazioni che avranno luogo durante il Corso alla fine del quale anche questo
depositato al suddetto Uffizio

Art.9 Gli atti prescritti nei due articolo precedenti saranno fatti prima della consegna all’armatore della
Lettera di Marca

Còmpiti del capitano del bastimento corsaro

“Art 10 I Capitani dovranno essere sudditi Toscani o domiciliati in Toscana e dovranno formare e mantenere
per quanto possibile per tutto il tempo del loro armamento gli equipaggi di sudditi toscani o domici
liati nel Gran Ducato  , non dovendosi in qualunque caso ammettere più d’un terzo di individui non
sudditi o non domiciliati in Toscana

Art 11 I Capitani dei rispettivi Bastimenti che avranno ottenuta  la Lettera di Marca   dovranno presentare
I loro Uffiziali  , Marinari e Mozzi all’Uffizio della Marina Mercantile  , dei quali sarà formato il Ruolo
dell’equipaggio nell’istessa guisa che viene prescritto dall’editto di Marina e Navigazione Mercantile
Toscana per i Bastimenti commercianti.

Art 12  I Bastimenti armati in corso non potranno partire dal Porto ove hanno armato senza che prima non
siano fatti visitare dal Capitano del porto , il quale non dovrà in nessuna maniera concedere licenza di
partire a detti Bastimenti quando nell’atto della visita non sia stato identificato essere composto
l’equipaggio del Bastimentoi dagli stessi Uffiziali , Marinari e Mozzi descritti nel Ruolo , quando questibastimenti non siano sufficientemente provvisti di munizioni e attrezzi per il loro armamento e delle
necessarie provvisioni a proporzione della forza dell’equipaggio e del Corso al quale si destinano.

Art 13 Ogni Capitano di bastimento così armato in Corso sarà obbligato di tenere un Libro giornale ciascuna
pagina del quale sarà numerata e firmata dal Ministro della marina mercantile , nel quale Libro si note
ranno dal Capitano i Nomi , Cognomi , Padri e patria di tutti gli Uffiziali , Marinari e Mozzi i loro buoni e
cattivi portamenti riguardo al servizio del Bastimento , il loro stato di salute durante il Corso della navi
gazione  , quelli che saranno fuggiti o morti o che in qualunque altra maniera saranno mancati , il luogo
e tempo della partenza  , la rotta tenuta nel viaggio ,  i casi occorsi in mare di combattimenti di prede
e di disordini successi  in tutto il tempo del Corso tanto in Mare quanto nei Porti dove avrà approdato;
come sia stato assistito dai Corsali della nazione o da altri a ciò deputati e generalmente dovrà notarvi
tutto quello che occorrerà in riguardo al suo Bastimento.e non potendo il Capitano per giusta causa
tenere per sé questo libro  , promuoverà di far tenere un registro esatto di quanto sopra al suo  Secondo
o allo Scrivano;questo Registro dovrà essere consegnato all’Uffizio di Marina Mercantile ventiquattro
ore dopo l’ammissione in Patria del Bastimento , per essere custodito nell’archivio di detto Uffizio.

Art 14  I Corsari saranno tenuti di proteggere Bastimenti di Commercio Toscani nella loro navigazione e di
perseguitare principalmente Corsari Barbareschi.L’equipaggio del corsaro predatore di un armamen
to barbaresco otterrà quelle istruzioni e ricompense che saranno proporzionate al suo coraggio e alla
forza del Bastimento predato

Art 15 Ogni Capitano di Corsaro che avrà fatti dei prigionieri  , sarà obbligato di condurli in un Porto Toscano
e metterli alla disposizione del Governo”

Il Regolamento per l’armamento di bastimenti con licenza(lettera di marca) ad esercitare guerra di corsa nei
mari dell’Elba , dopo aver stabilito che tale armamento deve avvenire con costituzione di società in
accomandita , che cosa è il conto delle spese e il diritto di commissione , dopo aver parlato del luogo
dell’armamento , degli obblighi dell’armatore e del capitano dei bastimento corsaro , dei còmpiti del capitano
del porto dove avviene l’armamento , dei còmpiti del bastimento corsaro ,  passa e prosegue a descrivere in
dettaglio chi e quali devono essere le prede e relativa modalità di trattamento  , di abbordaggio , gli obblighi
del Capitano del Corsaro e del Conduttore di Prede , del modo di procedere nel trattamento delle Prede , del
modo di procedere alla loro vendita , del coinvolgimento del Tribunale alla vendita delle prede.

Individuazione delle prede e modalità di trattamento

Art 16.
Saranno di buona preda tutti i Bastimenti e loro carichi appartenenti alle qui appresso indicate Reggenze
Barbaresche attualmente in guerra con la Toscana , cioè :
Algeri , Tunisi , Tripoli ed altre della costa di Barberia , escluso il Regno di Marocco ,  con cui veglia un trattato di pace non mai violato

Art.17
Le Mercanzie su i Bastimenti appartenenti a tali Reggenze e che navigano colla loro Bandiera le quali dalle
Polizze di Carico o da altri Documenti trovati a bordo del Bastimento predato si riscontrassero appartenere
legittimamente a sudditi di Potenze amiche o alleate , saranno restituite ai Proprietari che le reclameranno:
il
reclamo non sarà per altro ascoltato se non è appoggiato alle risultanze dei documenti trovati a bordo del Bastimento predato nell’atto del suo arresto o se da altre prove equipollenti non risulta la prova della loro
vera pertinenza.

Art.18
Nel caso che un Bastimento stato predato dai Corsari delle sopradette Reggenze , fosse ripreso da un Corsaro Toscano , se il Bastimento era stato per ventiquattr’ore nelle mani dei nemici , apparterrà in totalità al Corsaro ripredatore , se le ventiquattr’ore non erano compiute , il Corsaro acquisterà il terzo soltanto del Bastimento e del Carico

Art. 19
E’ proibito espressamente ad ogni Capitano di Corsaro di arrestare o visitare sotto qualunque pretesto i
Bastimenti portanti bandiera di Potenze amiche o alleate sotto la pena di due anni di carcere oltre la
refezione dei danni , spese ordinarie e straordinarie”

Modalità di abbordaggio delle prede

Art 20
Al momento in cui il Corsaro abborderà un bastimento nemico , s’impadronirà subito di tutte le carte e
documenti appartenenti al bordo , le chiuderà in un sacco o cassa sotto sigillo , farà chiudere e sigillare le
casse e boccaporti ove si trovassero le mercanzie o denari , alfin che nulla sia distratto e farà delle
circostanze dell’arresto e di tutte le sopradette operazioni un dettagliato rapporto in scritto in presenza del
Capitano predato e di di due suoi marinari non meno che dei due principali Uffiziali del Bastimento
predatore e quest’atto sarà sottoscritto da tutti o vi sarà fatta menzione di coloro che non sapessero
scrivere.

Art 21
Nel caso che la difficoltà di condurre il bastimento predato in un Corso obbligasse il Capitano predatore ad
abbandonarlo , egli dovrà trasportare sul proprio bordo le Carte sopradette , dovrà ritenere il Capitano ed un altro marinaro del Bastimento predato ed imbarcare quelle merci o effetti che crederà poter portare
facendo di tutto un inventario nella stessa forma prescritta per il rapporto dell’Arresto

Art 22
Il Capitano del Corsaro predatore imbarcherà sul Bastimento predato un Conduttore della preda che sarà
munito di una Commissione a tal effetto saranno rilasciate con ogni Lettera di Marca dodici Commissioni di Conduttori di prede.Il Capitano consegnerà a questo Conduttore l’atto da lui fatto nell’Arresto ed il sacco o cassa contenenti le carte trovate a bordo

Obblighi del Capitano del Corsaro e del Conduttore della preda

Art 23
All’arrivo di una preda nei porti Toscani o di Potenze amiche o alleate il Capitano del Corsaro o il Conduttore della preda farà la sua dichiarazione sulle circostanze dell’Arresto e condotta avanti il Capitano del Porto nei Porti Toscani ed avanti il Console Toscano nei porti esteri e consegnerà loro dietro inventario e ricevuta tutte le carte e documenti trovati a bordo

Del modo di procedere nel trattare le prede

Art 24
Immediatamente dopo questa dichiarazione I funzionari indicati di sopra stabiliranno a bordo della preda
un guardiano incaricato d’invigilare alla Conservazione degli effetti e mercanzie ed apporrano o faranno
apporre in caso di contumacia nuovi sigilli alle casse e boccaporti se lo riterranno necessario

Art 25
Il Capitano del Porto o il Console dopo aver fatto l’inventario della carte trovate a bordo del Bastimento
predato , sottoporrà immediatamente a costituto il Conduttore delle prede due dei suoi marinari e quei
prigionieri che si troveranno arrestati su tutte le circostanze dell’arresto e sulla pertinenza delle mercanzìe componenti il carico del Bastimento:questi costituiti documenti trovati a bordo e l’atto fatto al momento dell’arresto costituiranno il processo che sarà spedito tuttal più nel termine di tre giorni alla Cancelleria del Tribunale Civile e Consolare di Livorno incaricato di giudicare sulla validità delle prede

Art 26
Se dalle carte trovate a bordo non si riscontra che le mercanzìe predate appartengono a sudditi di Potenze
amiche o alleate e se dal resultato dei Costituti non si prova che tutto o parte delle carte possono essere
state sottratte dai predatori , come pure so non concorrano altri riscontri da concludere in modo equipollente la prova della pertinenza a sudditi di nazioni amiche , delli oggetti predati o la prova della sottrazione delle Carte di bordo ed altri documenti giustificativi la detta pertinenza il Capitano del Porto o il Console potrà subito dopo terminato il processo permettere la vendita dei Bastimenti e loro carichi sulla domanda dell’Armatore o suo Commissionato.
La vendita inoltre potrà permettersi sempre per quelle mercanzìe alla conservazione delle quali potesse
nuocere ritardo , beninteso che quando vi sia reclamo o dubbio di pertinenza a sudditi di Potenze amiche o alleate il prezzo degli oggetti venduti debba essere depositato o invero pagato previa idonea cauzione

Del modo di procedere alla vendita delle prede

Art 27
La vendita sarà sempre fatta in Lotti al pubblico incanto avanti il Capitano del Porto ,  o Console , ed in
presenza dell’Armatore o suo commissionato , previa l’affissione degli Editti nel luogo della vendita ed in
quelli circonvicini. L’Armatore fisserà la prima messa  a prezzo di ciascun Lotto , la consegna sarà fatta agli acquirenti subito dietro la giustificazione del pagamento da essi fatto anticipatamente , del prezzo di ciascun Lotto nella Cassa dell’Amministrazione delle Regie Rendite , il pagamento potrà anche farsi in Cambiali accettate da pubblici negozianti , di soddisfazione dell’Armatore , ad un mese al più di scadenza.Tutte le spese di vendita saranno a carico dei Compratori.

Art 28
Quelle mercanzìe che fossero riconosciute appartenenti a sudditi di Potenze Amiche o Alleate se non se ne
facesse la vendita per impedirne la deterorazione saranno depositate previo Inventario in dei magazzini
chiusi con due chiavi differenti una delle quali resterà nelle mani del Capitano del Porto o del Console e
l’altra in quelle dell’Armatore o suo Commissionato.

Art 29
Se le mercanzìe contemplate nell’articolo precedente saranno reclamate e se il reclamo dei Proprietari sarà fondato sui documenti trovati a Bordo del Bastimento predato o sovra altre prove equipollenti saranno loro restituite previo il consenso scritto dell’Armatore o suo Commissionato: in caso di dissenso l’affare sarà portato alla cognizione del Tribunale Civile e Consolare di Livorno , ritenuti i rimedi ordinari dell’appello a forma della procedura Toscana con che pur trattandosi di giudizi sommarissimi e di loro natura esecutivi sia permesso di procedere  previa cauzione del restituendo anche dopo la prima sentenza declaratoria della confisca della vendita del Bastimento e carico predato

Art 30
I Consoli Toscani nei Porti Esteri percepiranno il diritto dell’un per cento sull’importare netto delle prede
condotte nei Porti di loro residenza e delle quali avranno avuta l’amministrazione

Coinvolgimento del Tribunale nella vendita delle prede

Art 31
Pervenuto il processo di ciascuna preda alla Cancelleria del Tribunale Civile e Consolare di Livorno , sarà
subito nominato dal Presidente un Console per fare il rapporto al Turno dei Giudici destinato alla cognizione e decisione della causa.L’Armatore presenterà al medesimo la domanda di confisca e la causa sarà decisa colle formalità e nei termini prescritti per i giudizi sommarissimi

Art 32
Dentro i tre giorni dalla pronunzia della sentenza il Cancelliere del Tribunale ne rimetterà copia al Capitano del Porto del luogo dell’armamento il quale la notificherà all’Armatore.Fatta la vendita del Bastimento e carico predato se non fosse stata fatta precedentemente l’Armatore procederà subito avanti il Capitano del

Porto o Console alla liquidazione particolare di ciascuna preda separatamente.

 

Il regolamento che il Granducato di Toscana rilascia annesso ad ogni lettera di marca prosegue nel dettaglio
dei provvedimenti che devono essere adottati nella guerra di corsa contro i pirati corsari barbareschi.
Nella parte terminale si sofferma con particolare attenzione sul ricavato della vendita delle prede , sul caso
che due bastimenti adibiti alla corsa ,  ma non in società  , abbiano fatto in concorrenza una preda , sugli
obblighi degli “uffiziali e marinari” del bastimento corsaro , sulle pene da comminarsi a coloro che
commettono delitti , misfatti e disordini sui bastimenti corsari , sull’uso della bandiera sopra i bastimenti
adibiti alla corsa

 

SUL RICAVATO DELLA VENDITA DELLE PREDE

 

“Art 33
Terminato in qualunque modo il corso , e pronunziate tutte le sentenze di confisca l’Armatore procederà alla vendita al Pubblico Incanto  del Bastimento Corsaro sue armi e attrezzi  , formerà il conto delle spese di disarmo , riunirà tutte le liquidazioni particolari delle prede , ed in concerto col Capitano del Luogo
dell’armamento formerà il progetto di  liquidazione generale del prodotto dell’intera crociera.
Questo prfogetto sarà sottoposto al Tribunale locale di prima Istanza , il quale verificati i documenti che lo
correderanno e fatte le debite rettificazioni lo renderà definitivo ed esecutivo.

Art 34
Il terzo del prodotto delle prede che saranno state fatte , apparterrà all’equipaggio dedotte prima
proporzionatamente tutte le spese ad eccezione di quelle di Compra , armamento e disarmo del Corsaro che saranno totalmente a carico degli interessati della società

Art 35
Potrà accordarsi all’Armatore al Capitano del Corsaro il due per cento sul prodotto netto di ciascuna
preda , per indennizzarlo del valore della Cassa del Capitano predato e delle paccottiglie trovate a bordo , che apparterranno così alla massa

Art 36
Non sarà permesso ai Componenti l’Equipaggio dei Corsari alcuna porzione determinata sul terzo del
prodotto delle prede a loro appartenente ma la fissazione delle parti meritate di ciascuno , avuto riguardo al lavoro , e coraggio particolare , sarà fatta da un Consiglio presieduto dal Capitano del Porto del Luogo
dell’armamento e composto dal Capitano e dei cinque individui dell’equipaggio inscritti primi sul Ruolo del
Corsaro. I membri di questo Consiglio presteranno nelle mani del Capitano del Porto il giuramento di
procedere in loro anima e coscienza alla fissazione delle parti di ciascuno

Art 37
Il Regolamento delle parti non potrà mai eccedere il massimum qui appresso indicato per ciascun grado cioè Capitano  , dodici parti , secondo Capitano , dieci , Tenente , otto , Scrivano e Maestri d’equipaggio  per
ciascuno , sei , conduttori delle prede , piloti , maestri d’armi e cannonieri per ciascuno , tre parti , marinari per ciascuno , una parte e mezzo , mozzi , mezza parte

 

Art 38
Il regolamento delle parti assegnerà sul total prodotto delle prede una somma a coloro che fossero stati
feriti o storpiati nei combattimenti ed alle vedove e figli di quelli che vi fossero morti  ma queste somme non potranno mai eccedere il doppio della parte dovuto a ciascuno di essi

Art 39
Sarà fatto un atto per porre in essere il regolamento delle parti fra l’equipaggio , esso non sarà soggetto ad
alcuna revisione o reclamo

Art 40
Negli otto giorni che seguiranno l’approvazione della liquidazione generale , il Capitano del Porto formerà
con gli accennati documenti il ruolo delle somme dovute a ciascun individuo dell’equipaggio , di concerto con l’Armatore il quale dovrà subito pagare a ciascuno la sua provvisione in presenza del Capitano del Porto. Le parti dei marinai assenti saranno depositate alla Cassa dell’Amministrazione delle Regie Rendite. In caso di ritardo nel pagamento l’Armatore vi sarà costretto per via d’arresti personale

Art 41
E’ proibito ai marinari dei Corsari di vendere le loro parti sulle prede ed a chiunque di comprarle sotto pena della perdita delle somme  che avessero pagate per questo oggetto.Le parti sulle prede appartenenti
all’equipaggio non potranno essere sequestrate e saranno pagate ai marinari stessi in persona e ai loro
procuratori speciali”

 

NEL CASO CHE DUE CORSARI NON IN SOCIETÀ ABBIANO FATTO IN CONCORRENZA UNA PREDA

 

“Art  42
Nel caso che due o più corsari senza essere uniti in società fra loro , abbiano fatta in concorrenza una preda , il suo prodotto sarà diviso fra loro in proporzione dell’armamento , del numero dell’equipaggio di ciascun Corsaro , ben inteso che si dice aver concorso alla preda quel Corsaro che al momento in cui è stato abbordato il bastimento nemico , era a tiro di cannone del medesimo ed ha inalberata la sua bandiera e tirato un colpo di cannone quand’anche non sia in effetto andato a Bordo”

 

OBBLIGHI DEGLI UFFIZIALI E MARINARI

 

“Art 43
Qualsiasi Uffiziale , Marinaro o altra persona addetta ai Bastimenti armati in Corsa , che darà informazioni o manterrà corrispondenze col nemico sarà punita con la pena di morte

Art 44
Nessun Uffiziale , Marinaro o altro potrà  ricevere alcuna lettera o imbasciata per parte del nemico  , senza
che ne renda conto nello spazio di dodici ore al più , in caso che ciò sia possibile al rispettivo
Capitano , altrimenti contravvenendo sarà punito colle pene determinate dagli articoli di guerra da
estendersi fino alla morte , alle quali pene s’intendono sottoposti anche coloro che essendo informati di
ciò , non lo palesassero

Art 45
Niuna persona che sarà sui Corsari potrà soccorrere il nemico con danaro , vettovaglie , polvere , palle e
munizioni o qualsiasi altra provvisione direttamente o indirettamente sotto pena della vita o di altro gastigo ad arbitrio del Consiglio di Guerra

Art 55
Resta proibito a ciascuno di contrastare o battersi sopra il Bastimento oppure di servirsi di aprole irritanti

atte a cagionare delle liti e dei disturbi sotto pena di severo gastigo”

NORME  FINALI

 

Art 56
Ogni omicidio volontario sarà punito colla morte

Art 57
I Capitani dei Corsari si dovranno contenere nei loro depositi ed esami avanti I ministri di Sanità tanto nel
Granducato che fuori dal medesimo con la più veridica sincerità non tacendo notizie verune che possono
aver rapporto colla salute pubblica né alterando le circostanze nella minima parte sotto le rigorose pene
comminate dalle leggi contro simili trasgressioni e saranno infine giudicati col maggior rigore delle Leggi
medesime tutte le trasgressioni  in materia di sanità come sarebbero attentati disbarchi clandestini di robe o persone sulle coste del Granducato o altrove e qualunque altra infrazione ai provvidi regolamenti di Sanità

Art 58
Tutti gli altri delitti .misfatti e disordini commessi su I Corsari dei quali non è stata fatta menzione nei
presenti articoli saranno puniti a seconda delle circostanze e in conformità delle leggi di Marina

 

Art 59
Il Consiglio di Guerra dovrà essere formato di due Uffiziali della Marina di guerra , del Capitano del Porto , di due Ufficiali della Guarnigione e di due Piloti di Marina; in mancanza  di due Uffiziali di Marina dovranno
supplirvi altrettanti Uffiziali della Guarnigione e l’Uffiziale di rango superiore o il più anziano in rango eguale sarà il Presidente del Consiglio.
Il Capitano del Porto dovrà presentare al Consiglio il rapporto del fatto che deve giudicarsi che dovrà essere estratto dal giornale che avrà presentato al suo uffizio il Capitano del Corsaro.
L’Auditor Militare locale che farà le funzioni di Cancelliere del Consiglio dovrà presentare il suo voto in
scritto sulla pena da infliggere o per l’intera assoluzione del Processato dopo fatti gli esami voluti dalla
Legge

 

Art 60
Sarà in facoltà del Capitano del Bastimento di mettere ai ferri quei Marinari che mancassero al loro dovere o che si rendessero colpevoli di qualche delitto e nel caso di una straordinaria circostanza per la quale non
fosse prudenziale il trattenere a bordo qualche delinquente fino all’arrivo del Corsaro in un Porto del
Granducato , potrà concertarsi coi Consoli Toscani nei porti esteri dove (   ) con il Bastimento per il disbarco dei medesimi con quelle cautele che la natura dei loro delitti potesse esigere”

 

SULL’USO DELLA BANDIERA SOPRA I BASTIMENTI ADIBITI ALLA GUERRA DI CORSA

 

“Art 61
I Bastimenti armati con Lettera di Marca potranno far uso della Bandiera Granducale con lo scudo senza
trofei e della fiamma quando non vi siano nel medesimo Porto Bastimenti da Guerra Toscani

Art 62
Un esemplare del presente Regolamento sarà annesso ad ogni Lettera di Marca che sarà rilasciata.”
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 148.ASCP)


 

Finisce qui il Regolamento per l’armamento di bastimenti adibiti alla guerra di corsa adottato dal
Granducato di Toscana.
E’ evidente lo sforzo da parte dello stato granducale di far sì che un atto di guerra ,  per quanto corsaro ,  sia
sottoposto al rigore della disciplina delle leggi e norme.

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 148.ASCP)


      Marcello Camici


    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

GUERRA DI  CORSA  E PIRATERIA  NEI MARI DELL’ISOLA D’ELBA
CORSARI  PIRATI  E CORSARI  PATENTATI.  LETTERE  DI  MARCA


Agli inizi dell’ottocento il mare dell’arcipelago toscano era ancora infestato  dai “corsali barbareschi” che
come nei secoli precedenti arrivano in Italia praticando la pirateria: assalgono e predano navi di qualunque
nazione , di qualunque bandiera.
Praticano cioè la cosidetta  guerra di corsa.
Da qui il vocabolo corsaro.
Contro questa guerra gli stati nazionali si difendono permettendo che privati cittadini ,  armatori e
proprietari di navi adibite al commercio marittimo ,  possano armare  bastimenti per proprio conto per
praticare a loro volta guerra di corsa contro la pirateria barbaresca.
Lo consentono a chi ne fa richiesta rilasciando la “lettera di marca” cioè un permesso , una specie di patente
per praticare guerra di corsa , diventando a tutti gli effetti corsari ma con patente .
Vengono chiamati “conduttori di prede”.

Il  trattato di Utrecht (1713) vietò il rilascio delle lettere di marca  ma la guerra di corsa fu ancora esercitata
dagli stati e tra questi anche dal granducato di Toscana.

Agli inizi dell’ottocento , al Granducato di Toscana arriva richiesta proprio dall’isola d’Elba per consentire la
guerra di corsa con lettera di marca.

E’ quanto si apprende con lettera scritta da Strasoldo , governatore dell’Elba ,  al ministro della guerra del
granducato in Firenze nel marzo del 1816:

“Dal Sig. Capitano del Porto mi è stato rimesso colla opportuna informazione l’istanza ad esso avanzata dal
Sig. Vincenzo Sisco onde ottenere la lettera di marca per due Bastimenti che si propone di armare in corsa.
Essendo a suon del recente Regolamento riservata al Dipartimento della Guerra la facoltà di accordare la
detta lettera a me non appartiene che di rimettere la annunciata carta a V.E. perché Ella possa prendere
quelle determinazioni che crederà nella sua saviezza più convenienti”

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 3. Carta 148.ASCP))

Nell’aprile del 1816 con lettera riservata  scritta a Strasoldo da Corsini  dalla segreteria di stato in Firenze  , il
governo granducale informa che già era a conoscenza della richiesta e che S.A.I.e R. ha approvato :

“Riservata

Ill.mo Sig.Sig. Pron.Col.mo

Il dottor Bigeschi in nome di codesto Sig.re Sisco domandò che l’I.e R. Governo permettesse a lui e ad altri
armatori di codesta Isola che si presentassero di poter armare e sortire in corso contro i Barbareschi e
propose una minuta di Regolamento che prescrive alcune variazioni ed aggiunte è stata approvata da S.A.I.
e R. il Granduca.

Sebbene vi sia qualche motivo di sperare che le principali Potenze Europee si interessino efficacemente per
la cessazione delle Piraterie dei Barbareschi tuttavia S.A.I. e R. ha ordinato di far intendere e pervenire ad
alcuni dei Ministri  di dette Potenze , che non avrebbe potuto impedire ai suoi sudditi di esercitare delle
legittime rappresaglie contro i Bastimenti qualunque dei Barbareschi mentre questi venivano ad infestare le
coste ed il commercio Toscano.
Sarà sollecitamente trasmesso a VS. Ill.ma il Regolamento approvato per questi armamenti. Ma frattanto si
stima opportuno che Ella prevenga il detto Sig. Sisco di fare gli occorrenti preparativi e di formare
l’Equipaggio dei Bastimenti che volesse mettere in Corso nei modi che furono indicati al Sig. Bigeschi onde
ottenere in seguito le regolari Lettere di Marca.
E col più distinto ossequio mi confermo
Di VS. Ill.ma

Firenze  17 aprile 1816

Dev.mo Obbl.mo Serv.re

Corsini”

 

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 148.ASCP)

 

“Le regolari Lettere di Marca “ non tardarono ad arrivare .
Con lettera  inviata a Strasoldo scritta il 4 maggio 1816 da Nomi (con visto di Corsini)  arriva allegato il
Regolamento approvato da S.A.I. e R. per gli armamenti contro i Barbareschi

“Ho l’onore di trasmettere a VS. Ill.ma l’ingiunto Regolamento approvato da S.A.I. e R. per gli armamenti in
corso contro i Barbareschi .
Ella potrà comunicare le disposizioni al Sig. Sisco e a chiunque altro di codesta Isola fosse in caso di armare
dei Bastimenti , ingiungendo loro di uniformarsi in ogni rapporto alle indicate disposizioni e facendo (   ) per
ottenere la Lettera di Marca nei modi e termini prescritti…

Di VS. Ill.ma

Dall’I. e R. Segreteria di Stato
Lì 4 maggio 1816

Dev.mo Obb.mo Serv.re

GB Nomi

Visto  N. Corsini “

GB Nomi (Giovan Battista Nomi) è segretario del dipartimento di Stato e N. Corsini (Neri Corsini) ministro
dell’interno.

 

 

(Idem come sopra)

Con lettera datata 9 maggio 1816 scritta da Corsini  arriva a Strasoldo  , in allegato ,  copia di “Lettere di
Marca”.Si tratta di copia in quanto  , sulla falsariga di questa , l’originale deve essere redatto  , firmato e rilasciato dal Capitano del Porto  al “conduttore di preda” dove avviene l’armamento del bastimento per la
guerra di corsa.
Le lettere di marca sono documenti dove viene rilasciata la concessione da parte dello stato granducale ad
armare ed equipaggiare bastimenti per la guerra di corsa


ETTERE  DI  MARCA

1) A nome del Granduca , permesso rilasciato dal capitano del porto dove si arma il bastimento per la
guerra di corsa

Ferdinando Terzo per la grazia di Dio Principe Imperiale d’Austria , Principe Reale d’Ungheria e di
Boemia , Gran Duca di Toscana
Concediamo facoltà e permesso a NN di far armare ed equipaggiare in guerra  un (indicare la specie di
bastimento)…. nominato… portante sacca cannoni: dato dal capitano  NN…. sotto la Mallevadoria di NN…
Con quale numero di cannoni , palle e con quella quantità di polvere , piombo e altre munizioni da guerra e
viveri che giudicherà necessari per metterlo in stato di correre contro i Bastimenti della Reggenze di
Algeri , Tunisi e Tripoli ed altre città della Barberia attualmente in guerra col nostro Gran Ducato , escluso il
Regno di Marocco , in qualunque luogo possa incontrarli di prenderli e condurli prigionieri coi loro Bastimenti
ed altri oggetti che avranno in loro potere ;di fare se lo crede a proposito dei Disbarchi sul territorio di detti
nostri nemici per esercitarvi tutti gli atti permessi ed visitati dalle Leggi di Guerra;con obbligo ai detti
Armatore e Capitano di uniformarsi alle Leggi , Ordini e Regolamenti concernenti la polizia della navigazione
ed il corsaveggio in particolare e di farli osservare all’equipaggio.
Preghiamo e richiediamo tutti i Sovrani e Stati nostri amici ed alleati ed ordiniamo ai nostri comandanti di
lasciar passare liberamente e con sicurezza il detto Capitano col suo Bastimento e con quelli che avrà potuto
prendere sopra i nostri nemici senza opposi tarli né soffrir che gli sia apportata molestia o impedimento
alcuno ma la contrario accordargli soccorso ed assistenza in qualunque bisogno.
Non potrà la presente servire che per sei mesi soltanto dal dì che sarà stata registrata all’Uffizio del
Capitano del Porto del luogo dell’Armamento.
In fede di che abbiamo fatta rilasciare la presente lettera di marca che è datata e sottoscritta  dal nuovo
Ministro Segretario  di Stato e Guerra.
A Firenze dì….
Il Ministro Segretraio di Stato e Guerra …..
Registrata all’Uffizio del Capitano del Porto …. Ove sono state rilasciate n°…..Commissioni per i Conduttori
delle prede da farsi dal Bastimento suddetto.
A…. questo dì…

 

Il Capitano del Porto….

 

2) Commissione per i conduttori di prede

Per ordine si Sua Altezza Imperiale e Reale  , Ferdinando Terzo , Principe Imperiale d’Austria , Principe Reale
d’Ungheria e di Boemia , Granduca di Toscana , il Ministro Segretario di Stato e Guerra autorizza permesso
delle presenti NN….. Capitano del….nominato….portante…sacca , armato ed equipaggiato in guerra nel costo
di…. dal Sig. NN….secondo la lettera di marca spedita sotto il N. …registrata all’Uffizio del Capitano del
porto di ….  a condurre e mandare nei porti del Granducato o delle potenze sue amiche ed alleate tutti i
Bastimenti da lui presi sopra i nemici di S.A.I. e R.
Gli Uffiziali ed agenti delle potenze amiche ed alleate sono pregati di dare al detto…. O al Suo Capitano di
preda soccorso , assistenza , passaggio ,  e ritirato colle detta preda , ed è ordinato ai Comandanti e Agenti del Gran Ducato di lasciarli liberamente passare senza apportargli né soffrire che gli sia apportato alcuna
molestia o impedimento.
Il detto Capitano NN….  sarà obbligato a trascrivere qui sotto il nome e la bandiera del bastimento predato , il
giorno , l’ora ed il luogo della fatta preda
A Firenze lì…
Questo dì… ho consegnato al….  Capitano del….sopraindicato N …Commissioni per i conduttori di prede , delle
quali fa parte la presente
a….

Il Capitano del Porto….

 

Io sottoscritto Capitano del Corsaro nominato….ho rilasciata la presente commissione a NN …. Conduttore
della preda nominata…comandante del NN ….. del porto di…. fatta da me sottoscritto  Capitano di detto
Corsaro nei paraggi di ….fatto in mare questo dì….
Il Capitano….  “

(Idem come sopra)




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

ISTITUZIONE ALL’ISOLA D’ELBA DI UN SERVIZIO  DI  GUARDIA  COSTIERA



Alla fine del 1815 il restaurato granducato di Toscana crea all’isola d’Elba un servizio di guardiacoste che
anticipa quello che oggi  conosciamo.
Questo servizio ,nato dal disciolto” battaglione corso” che Napoleone Bonaparte aveva creato durante il
suo regno sull’Elba,ha il còmpito di presidiare le coste dell’isola d’Elba.
Viene creato per controllare la sicurezza della navigazione lungo le coste,sicurezza minacciata soprattutto
dall’imperversare di navi barbaresche musulmane che praticano la pirateria.
Pochi anni dopo,nel 1838,lo ritroviamo nel  “Prospetto delle milizie toscane” .
In questo prospetto ,scritto da  A. Ferrini (1),lo troviamo  far  parte nel “ nome dei corpi”delle milizie
toscane con la dizione” Guardia Coste” e con un numero totale di 545 uomini .
I “luoghi guarniti” dal “Guardia Coste” sono Elba e Giglio.
Dopo pochi anni dunque anche all’isola del Giglio è guarnita come l’Elba di un servizio di guardia costiera.

Un vero corpo di polizia marittima che, dopo la nascita del regno d’Italia, confluirà nel Corpo delle
Capitanerie di Porto istituito con Regio Decreto del 20 luglio 1865.

Nel 1815,con due “Motuproprio”(decreti) Ferdinando III Asburgo Lorena,Granduca di Toscana,istituisce le
“Compagnie di cannonieri Guardiacoste “ all’isola d’Elba.
Il primo Motuproprio viene redatto il 13 ottobre 1815 e costituisce l’atto di creazione del servizio di
guardiacoste ; il secondo porta la data del 5 dicembre 1815 ed entra  nei dettagli sul modo operativo col
quale si devono creare le “Compagnie di cannonieri Guardiacoste”
Ferdinando III,Granduca di Toscana, motiva la creazione del servizio di guardia costiera per il merito e la
fiducia che la popolazione di Portoferraio ha acquisIto nei suoi confronti in seguito alla “gloriosa difesa della
Piazza di Portoferraio fatta nell’anno 1801” contro le truppe d’invasione francese e per l’impegno che
profonde nella lotta alla “moderna minacciata aggressione per la parte dei Corsari di Barberia” cioè la
pirateria che i corsari berberi musulmani attuano nelle acque del mar Tirreno.

MOTUPROPRIO  13 OTTOBRE  1815 . ISTITUZIONE DEL  SERVIZIO DI  GUARDIA COSTIERA  ALL’ELBA

“Sua Altezza Imperiale e Reale volendo destinare all’isola d’Elba una forza militare sufficiente a garantire la sicurezza e l’importante oggetto della salute pubblica e volendo nel tempo istesso dare una dimostrazione di quella fiducia che gli abitanti di detta isola hanno potuto meritarsi la gloriosa difesa della Piazza di Portoferraio fatta nell’anno 1801 e per l’impegno nel quale hanno generalmente gareggiato nel respingere la moderna minacciata aggressione per la parte dei Corsari di Barberia,oltre un competente numero di truppe di Linea,che dovrà essere distribuita fra le Piazze di Portoferraio e di Longone,è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso.
Quattro Compagnie di cannonieri Guardiacoste della forza di cento Teste per ciascheduna composte di
Naturali dell’isola saranno distribuite al Presidio delle Coste della medesima per assicurare gli oggetti sopra indicati.La forza di ciascheduna compagnia sarà composta da 1 Capitano,1 Tenente,1 Sotto Tenente,1 Sergente,1  (     ),1 Sotto Sergente,8 Caporali,4 Vice Caporali,2 Tamburini,80 Cannonieri (100 Teste).
L’Arruolamento di tali compagnie dovrà essere volontario e vi saranno prescritti a preferenza quelli individui che facevano parte del Battaglione Franco che resta disciolto purchè siano originari dell’isola e che abbiano date prove di moralità e di buona condotta.
Gli Uffiziali di tali Compagnie saranno pure prescritti fra quelli in attività nel Battaglione suddetto e che
abbiano i requisiti sopra riferiti.Gli altri Uffiziali dell’enunciato Battaglione che non saranno compresi in
questo Corpo passeranno in stato di riforma e verrà loro accordato quell’assegnamento proporzionato al
servizio reso e conforme alla definizione dei regolamenti in vigore relativi agli Uffiziali della Truppa di linea.
Che cadono in riforma.

Gli arruolati in queste Compagnie dal Sergente al Capo non potranno capricciosamente rinunziare al servizio ma dovranno restarvi almeno per lo spazio di anni tre se pure qualche circostanza imprecisa non esigesse diversamente,nel qual caso domanderanno formalmente la loro licenza che verrà loro accordata previo il pagamento di vestiario  non guadagnato.
Mancando successivamente l’arruolamento volontario per il rimpiazzo di coloro che si saranno dimessi dalle rispettive Comunità dell’isola verrà somministrato quel numero di soggetti che potrà abbisognare in
proporzione delle forze della rispettiva popolazione di ciascheduna Comunità. Il servizio di questa Truppa
consisterà nel presiedere i Posti Armati della costa dell’isola e ne mantenere un deposito di protezione nelle piazze di Portoferraio che Longone che dovrà calcolarsi rispetto al numero degli individui sulla metà di quelli che eccederanno la forza destinata al Presidio di detti Forti.
Il Presidio dei Forti suddetti ed il Deposito di Protezione dovranno essere cambiati ogni mese e questa
disposizione permetterà eccettuato il caso di una straordinaria circostanza che la quarta parte della forza di queste Compagnie possa restare mensualmente in seno alle rispettive loro famiglie.
L’economia ed intera amministrazione di queste truppe con la disciplina e l’istruzione della medesima
saranno simili a quelle prescritte dai regolamenti veglianti agl’altri corpi Militari della Toscana eccettuato
per l’Istruzione dovrà adottarsi più particolarmente il sistema che verrà ordinato per le Truppe Guardiacoste del Continente,rapporto alla pratica delle manovre d’artiglieria.
Il vestiario di detta Truppa sia nella forma,colore,e durata sarà simile a quello delle Truppe Guardiacoste del resto del Granducato.La paga da corrispondersi ai componenti di dette Compagnie in corrispettività del loro Grado sarà la seguente.

Al Capitano lire 150 al mese;Al Tenente lire 90 idem;Al S°Tenente  75 idem;Al Sergente lire 1 al giorno;Al (  ) 1.6.8 idem;Al Sotto Sergente 0.16.8 idem;Al Caporale 0.13.4 idem;Al II Caporale 0.10.0 idem;
Al Cannoniere 0.8.4 idem.
Dal Sergente al Basso verranno pure accordate le porzioni di pane ed i Naturali come alle Truppe di Linea
eccettuato a quel numero di individui che mensualmente resteranno fuori di servizio presso le rispettive
famiglie.
Il Littorale dell’isola d’Elba sarà diviso in quattro Circondari comprensivi ciascheduno di essi in numero di
parti da custodirsi e nel capoluogo di ogni Circondario dovrà esservi la sede di ogni Compagnia.
Siccome la situazione locale non può permettere una eguale distribuzione di Posti per ogni Circondario così quella Compagnia che avrà maggiore forza impiegata alla custodia di tali porti dovrà essere (   )dalla più vicina che sia aggravata di minor Presidio in forma che il servizio venga egualmente repartito in tutte le Compagnie.
Il Comando superiore di questa Truppa sarà nel comandante militare dell’isola dell’Elba ed un Ispettore col grado col grado di maggiore sotto la dependenza dell’enunciato comandante dovrà sorvegliare al
mantenimento del buon ordine e dell’uniformità del sistema sia nel servizio che nell’Amministrazione
interna.L’enunciato Maggiore avrà il trattamento di lire trecento al mese ed un foraggio per il cavallo.
Sua Altezza Imperiale e Reale si riserva di nominare in seguito con Motuproprio a parte,tanto l’Ispettore che gl’Uffiziali delle enunciate quattro compagnie.

Dato lì  tredici ottobre  milleottocento quindici

Ferdinando
Visto Fossombroni
Visto Spadini Segretario

Concorda con l’originale
Il Capo dello Stato Maggiore Generale

Fortini “

 

(Affari generali del governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 5. Carta 276.ASCP)

Ferdinando è Ferdinando III Asburgo-Lorena,Granduca di Toscana.
Fossombroni  è segretario di stato,ministro degli esteri
Spadini è direttore della segreteria di stato.

Questo motuproprio è un decreto importante non solo perché crea il servizio di guardia costiera facendone
sapere modalità e motivi di istituzione  ma anche  perché ci fa conoscere che il servizio di guardia costiera
nasce come corpo militare-connotazione non mai più persa-dal disciolto battaglione còrso che Napoleone
Bonaparte aveva costituito all’isola d’Elba.

 

 

Con motuproprio del 13 ottobre 1815 Ferdinando III Asburgo Lorena ha  istituito all’Elba “quattro
compagnie di cannonieri Guardiacoste”.
Dopo due mesi , con motuproprio del  5 dicembre 1815 ,  Sua Altezza Imperiale e Reale entra nei dettagli su
come operare per istituire le “quattro compagnie di cannonieri Guardiacoste” insomma , un vero e proprio
decreto attuativo.

MOTUPROPRIO  5  DICEMBRE  1815

“Sua Altezza Imperiale e reale volendo che le quattro Compagnie dei Cannonieri Guardia Coste  stabilite in
vigore di altro Motuproprio de 13 decorso ottobre  e destinato al Presidio del Littorale dell’isola d’Elba , siano
poste in attività con quel sistema che assicuri la maggiore uniformità nel Servizio e nell’Amministrazione
economica delle medesime , ha ordinato  che tali Compagnie debbano formare un Battaglione e che siano
distribuite come appresso
La Prima Compagnia a Marciana
La Seconda a Campo
La Terza a Capoliveri
La Quarta a Rio
Che questo Battaglione sia sottoposto tanto per la disciplina che per l’Amministrazione ad un Uffiziale
destinato col grado di Maggiore , dependente per altro dal Comandante militare dell’Elba nel quale ne dovrù
risiedere la superiore direzione.
Che vi sia destinato un Proviando Mastro , che sotto gli ordini del Comandante del Battaglione , regolerà
l’Amministrazione economica e renderà conto della medesima al facente funzioni di Commissario di Guerra
all’Elba.
E finalmente che vi sia stabilito un Uffiziale incaricato delle funzioni di Aiutante che sotto la dependenza
dell’enunciato Comandante possa circolare vigilare all’esecuzione degli ordini.
Per il disimpegno dei sopraenunciati incarichi non meno che per la direzione delle Compagnie del divisato
Battaglione l’Imperiale e Reale Altezza Sua si è degnata di dare le appresso disposizioni.
Volendo avere uno speciale riguardo ai seguenti individui che facevano parte del soppresso battaglione
franco formato in detta isola , nomina per maggiore Comandante Provvisorio del Battaglione dei Guardia
Coste  , Gio Batta Rutigni , per Tenente Proviando Mastro Gio Domenico Gasperini , per Capitani Giulio Bartolini
e Fortunato Sardi  , per Tenenti Carbone Fossi , Odoardo Castelli e Gaetano Gelsi.
Per Sottotenente Giuseppe Mazzei , Luigi Lupi e Domenico Canovaro.
Ed in compenso dei servizi militari impiegato in passato i detta Isola e particolarmente per quelli volontari
prestati da alcuno degli appresso Soggetti nell’assedio della Piazza di Portoferraio nell’anno 1801 nomina
per Capitano di Guardia Coste Lorenzo Piochi ed Agostino Sardi e per Tenente Giulio Grisi.
Ciascheduno dei soprannominati Uffiziali con la paga , trattamento ed uniforme stabilito dall’enunciato
Motuproprio de 13 del decorso ottobre e con le onorificenze e distinzioni comuni agli Uffiziali della Truppa
regolata dal Gran Ducato.
Vuole inoltre Sua Altezza Imperiale e Reale che quegli uffiziali dello sciolto Battaglione Franco  , i quali non
sono stati compresi nel sopraenunciato destino , possono esibire al Comandante militare dell’Elba lo stato
del loro rispettivo servizio , corredato dalle opportune giustificazioni , che dal medesimo rimesse in seguito alla
Segreteria del Dipartimento della Guerra verranno umiliate alla Reale ed Imperiale Altezza Sua per
attendere quelle clementi disposizioni che saranno di Suo Reale piacimento.


Dato lì 5 dicembre milleottocentoquindici

Ferdinando
Fossombroni
Spadini

Concorda con l’originale et in fede
L.Spadini  “

(Affari generali del governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 5.Carta 276.ASCP)

In questo motuproprio risulta evidente come Sua Altezza Imperiale e Reale prenda spunto per la creazione
del servizio di guardia costiera proprio dal suo  nemico Napoleone.
Si serve degli uomini che facevano parte del battaglione franco creato dal Bonaparte all’Elba , lo chiama
battaglione e lo organizza in modo simile a quello , in compagnie.

Infatti , sul “Battaglione franco” che Napoleone aveva istituito all’Elba ,  così scrive Vincenzo Mellini (2) :

“ BATTAGLIONE  FRANCO

Vi doveva essere un battaglione composto di naturali dell’isola e comandato da un capo-battaglione e da un
aiutante maggiore , tratta dalla Guardia e da contare sulla spesa nei ruoli di essa.
Il  battaglione doveva constare di quattro compagnie :ciascuna di esse di tre ufficiali , tre sergenti , sei
caporali , 87 soldati e un tamburo , in totalità di 104 uomini: e gli ufficiali esser pagati il capitano con 60 , il
tenente con 50 e il sottotenente con4o franchi al mese.
Detto battaglione doveva essere ripartito nelle quattro località principali dell’isola e tenere giornalmente in
servizio o per settimana o per quindicina  , un ufficiale , un sergente , due caporali e venti soldati –salvo che i
tamburi-da rimanervi sempre e da essere pagati: che così non si pagherebbero in realtà che 100 uomini.
Le compagnie si dovevano riunire tutte le domeniche ai rispettivi capoluoghi  per le esercitazioni e le armi
dovevano restare al capoluogo sotto la custodia del distaccamento di servizio.
Un distaccamento doveva essere impiegato alla manovra del cannone.
In caso di allarme doveva il capitano riunire la sua compagnia sul posto da difendersi : cioè una a
Portoferraio , una a Longone e le due  altre nei luoghi da determinarsi ; e in caso di sbarco nemico  , tra a
Portoferraio ed una in Longone.
I soldati del Battaglione suddetto dovevano fare da cannonieri in tutte le torri e batterie della costa e
prestare all’occorrenza man forte alla gendarmeria e potevano essere ammogliati…”

Davvero troppo evidenti sono le similitudini per  non pensare che il governo granducale non si  sia  ispirato
al battaglione còrso di  Napoleone Bonaparte nella creazione di “Quattro Compagnie di cannonieri
Guardiacoste della forza di cento Teste per ciascheduna composte di naturali dell’isola distribuite al Presidio
delle Coste” (Motuproprio 13 ottobre 1815).

(1) In  pagina 52 di “ Descrizione geografica della Toscana  compilata dalla’Ab. A. Ferrini secondo gli
ultimi ordinamenti politici,governativi e giudiciarj” Firenze.Tipografia all’insegna di Clio.1838

(2) In V. Mellini “L’isola d’Elba durante il governo di Napoleone I°”  pagina 117.(Firenze.Stabilimento
del nuovo giornale.1914)




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

SICUREZZA  PUBBLICA. NOTIFICAZIONE   PER  FORESTIERI  ED  ISTRUZIONI

 

Restaurato in Toscana il governo lorenese con Ferdinando III  asburgo lorena , nella primavera del 1814 il
principe Rospigliosi  nella qualità di plenipotenziario ebbe l’incarico di assumere il governo e
l’amministrazione dello stato granducale.
Nella primavera del 1814 , all’Elba c’era Napolone Bonaparte la cui presenza era sotto continua osservazione
da parte del restaurato governo granducale.
Un imponente apparato di polizia controllava forestieri  che transitavano per la Toscana.
Fu  messo  in vigore un sistema di passaporti  e furono prese opportune misure affinchè in Toscana
venissero  controllati questi forestieri con disposizioni  le quali senza farsi riconoscere avere spirito di
persecuzione potessero però controllare ogni movimento di questi forestieri.
Nel 1815 , dopo che Napoleone fuggì dall’Elba ,  il  conte Agostino Fantoni ebbe l’incarico in qualità di
commissario straordinario  di amministrare il passaggio dell’isola al granducato di Toscana.
Nel 1815 anche all’Elba esisteva il problema dei forestieri  da controllarsi , problema che si tentò di risolvere
con un regolamento  per i forestieri  chiamato “Notificazione per i Forestieri”
Questo decreto consta di due parti una prima parte è costituita dalla notificazione a cui poi fanno seguito
le “istruzioni sul Regolamento per i Forestieri “ , istruzioni relative alle modalità di attuazione dei contenuti
scritti nella notificazione.
Nel settembre del 1815  , pochi mesi dopo che Napoleone è stato sconfitto a Waterloo  , Pumini ,  dalla
Segreteria del Buon Governo in Firenze , scrive al Fantoni:

“Ill.mo Sigre Sigre Pron. Colend.

Inerendo alle Istruzioni che mi trasmette l’I. e R. Governo quanto alla vigilanza sui Forestieri , debbo prevenire VS Ill.ma che i Soggetti che vengono espulsi dal Territorio del Gran Ducato debba procurarsi che non prendano alcuna direzione che possa portarli alla Corsica , nel caso ancora che fossero Corsi o domiciliati in detta Isola.
I Forestieri sospetti di altre Regioni ai quali venga ingiunto di allontanarsi dai Domini di S.A.I e R. debbono
essere indirizzati alle rispettive loro Patrie con Carta che gli obblighino a presentarsi alla polizia dei principali Luoghi che dovranno attraversare ; ed i Corsi pure conviene spingerli per la via di terra , poiché negli Stati (  ) Mediterranei non gli è inibito di rimanere.
Gli statisti se ve ne sono , che Ella giudicasse conveniente nelle circostanze di allontanare dall’Isola o dal
Principato di piombino , potrà dirigergli ai rispettivi loro domicili nello Stato , colle stesse carte  , facendone prevenire il Giusdicente Locale dalla Segreteria di codesto Commissariato.
La prego a dare le disposizioni le più efficaci ad ottenere l’adempimento di queste Istruzioni tanto per l’isolad’ Elba quanto per il territorio del Principato di Piombino….

Dalla Segreteria del Buon Governo
Lì 21 settembre 1815
Dev.mo Obbl.mo Serv.re

Pumini”


(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2. Carta 171.ASCP)

Allegata alla presente lettera è la  “notificazione per forestieri” che la segreteria del buon governo invia al
Fantoni  per la sicurezza pubblica nel granducato.  Si tratta di una serie di provvedimenti  già in atto sul
territorio granducale che ora il governo vuole che siano applicati anche all’Elba e al territorio del principato
di Piombino recentemente uniti al Granducato.
Sono provvedimenti che tendono a controllare ogni movimento di ogni forestiero.

NOTIFICAZIONE  PER  I  FORESTIERI

Il Commissario Straordinario per S.A.I. e R. all’isola d’Elba e Principato di Piombino

 

L’Imperiale e Reale Governo volendo mettere a parte dei vantaggi che derivano per la sicurezza e buon
ordine interno dai Provvedimenti per i Forestieri anche i Territori dell’isola d’ Elba e del Principato di
Piombino recentemente riuniti al Gran-Ducato , ha approvato che in coerenza dei Regoalmenti già pubblicati
in Toscana sulla soggetta materia , venga ordinato e rigorosamente osservato quanto appresso

1. Tutti gli Albergatori , Locandieri , Osti e tutti gli altri che ricevono gente ad alloggiare a pago in
qualunque luogo ove è stabilito una Mairia *ed un miglio attorno , dovranno ogni sera mandare al
rispettivo Mere una nota in scritto da essi firmata di tutti quelli individui che sono ad alloggiare la
notte seguente nelle loro Locande , Alberghi , Osterie , giorno di arrivo , provenienza , loro condizione o
esercizio o se sieno o no muniti di Passaporto.Tutti quelli poi del genere sopradetto che ricevono in
alloggio a pago e che hanno Alberghi e Case distanti più di un miglio dalla Mairie avranno per farne
detta denuncia il termine di un giorno dall’arrivo della persona alloggiante


2. Dovranno di più i Locandieri ed Osti quelli alloggiano a pago tenere un libro in ordine alfabetico (   )
e autentificarsi gratis dal rispettivo Mere** , in cui dovranno registrare le persone di qualsivoglia
età , sesso e condizione alle quali avranno dato alloggio anche per una sola notte  , con tutte le
caratteristiche annunciate nell’art. antecedente , qual libro dovranno render estensibile a qualunque
Tribunale  , Commissario di Polizia o Agente della forza pubblica tutte le volte che ne verranno
richiesti


3. Tutti i particolari*** che affittano quartieri o ricevono come suol dirsi a dozzina ,  e quelli pure che
alloggiano e ricevono gratuitamente persone nelle loro case per amicizia , per cortesia , per parentela
o per altra causa qualunque avranno l’obbligo di denunziare non solo i forestieri non Sudditi ma
anche Sudditi qualsiasi e domiciliati nello Stato abitanti nel continente che prenderanno nelle loro
case quartieri in affitto o a dozzina o vi saranno per qualunque causa ed in qualunque maniera
alloggiati

4. Essi dovranno denunziare non tanto l’arrivo che la partenza dei medesimi e tanto nel caso del nuovo
arrivo che nelle successive situazioni di abitazione nella stessa città e nella stessa Comune.

5. Il termine  a denunziare varrà indistintamente di ore 24 dal momento degli arrivi e rispettive
partenze

6. Le denunzie dovranno darsi alle rispettive Mairies e saranno concepite e firmate come viene
prescritto al par.1

7. Dovranno pure essere denunziate tutte le persone del genere sopradescritto che al momento della
pubblicazione della presente notificazione si  ritrovano nelle case particolari ed a questo effetto è
accordato un termine di tre giorni da decorrere dal presente
8. Tutti i Forestieri non Sudditi ai quali piacerà di restare più nell’isola d’Elba  o nell’ex Principato di
Piombino al di là di 3 giorni dopo il loro arrivo , dovranno (   ) e fino a nuove determinazioni
provvedersi di una Carta di sicurezza dal Mere del Luogo che gliela rilascerà gratuitamente per tutto
quel tempo che (   ) opportuno a forma della Istruzione che verranno circolate.

9. Tutti I Forestieri suddetti egualmente che alla pubblicazione della presente notificazione si trovano
nell’isola dell’Elba o nell ‘ex Principato di Piombino sono obbligati di provvedersi dalle rispettive
Mairies di questa Carta di Sicurezza nel modo detto di sopra

10. A quell’effetto si reputeranno Forestieri tutti quelli che non hanno domicilio stabilito da dieci anni
precedenti alla presente Notificazione

11. I Forestieri ai quali non sarà concessa Carta di Sicurezza e quelli i quali non ()

12. Dovendo il Sig Mere e Commissari di Polizia invigilare esattamente sopra il contegno e gli
andamenti di quelli tra i Forestieri che nella loto giurisdizione si renderanno sospetti o terranno un
contegno da richiamare la loro attenzione ne daranno parte al Commissario R. Straordinario che
prenderà le convenienti determinazioni .Sarà di più loro cura di ricercare con esattezza di tutte le
case ove si tiene a dozzina o dove in qualunque modo dimorano persone Forestiere onde mettersi a
portata d’invigilare più facilmente alla esecuzione degli ordini sopradetti.
Gli Albergatori , Locandieri , Osti ed i particolari che trasgrediranno all’obbligo delle denunzie al qaule
vengono rispettivamente chiamati riceveranno la multa di scudi dieci per ciascuno e per ogni
trasgressione da applicarsi per metà allo Speziale del luogo o (  ) al luogo (  ) ed i recidivi soffriranno
anche una temporanea detenzione

13   Le trasgressioni saranno (    ) economicamente dalle rispettivi Mairie e quindi dal Commissario Straor
dinario ne sarà fatta la conveniente partecipazione alla Presidenza del Buon Governo.

14  Sarà cura dei Sig.r Mairie e Commissari di Polizia ricercare con esattezza di tutte le case ove si tiene a
dozzina  o dove in qualunque modo dimorano persone forestiere all’oggetto di mettersi a portata
d’invigilare più facilmente all’esecuzione degli ordini sopradetti”

(Idem come sopra)

 

· *     Mairia= comune
· **   Mere = sindaco
· *** Particolari= Privati

I provvedimenti per la sicurezza sul territorio elbano subito dopo che Napoleone Bonaparte se ne è andato
e l’Elba è stata annessa al granducato di Toscana sono stati trasmessi al Commissario Straordinario Fantoni
dalla presidenza del buon governo in Firenze.
Dopo la restaurazione sono provvedimenti che si rendono necessari per la sicurezza pubblica.
Constano , tali provvedimenti , di una  prima  parte rappresentata dalla“notificazione per i forestieri” , vero e
proprio decreto sulla sicurezza pubblica , di cui ho già parlato , e di una seconda parte costituita da “istruzioni
sul regolamento per i forestieri” che è praticamente un insieme di istruzioni che tendono a dare direttive
per attuare le norme e le disposizioni  scritte nella “notificazione per i forestieri” e  , in modo particolare
sulla Carta di Sicurezza.

Settembre 1815 , dalla segreteria del buon governo in Firenze al commissario straordinario Fantoni :

“ISTRUZIONI  SUL  REGOLAMENTO PER  I FORESTIERI PUBBLICATI COLLA NOTIFICAZIONE

I  .Le Carte di Sicurezza che ai termini della Notificazione sono indispensabili ai Forestieri non Sudditi per
trattenersi nei territori dell’isola d’Elba e del Principato di Piombino , tanto per quelli che arriveranno dopo la presente notificazione che per quelli che già si trovano nei medesimi dimoranti non potranno dai Sig.ri
Mairie essere accordate per uno spazio di tempo maggiore di 15 giorni poiché per il di più dipenderà dalle
facoltà che riceveranno dal R. Commissario Straordinario per ogni (  ) Individuo Forestiero

II.  Sarà cura dei Sig. Mairie di ordinare con scrupolo e severità la condizione di tutti i Forestieri di qualunque classe i mezzi della  loro  sussistenza se reali o apparenti , le loro applicazioni , il loro contegno morale e politico e tutto ciò insomma che può interessare il giudizio di un prudente Ministro per determinare la sua diffidenza per i pericolo che potessero resultare dal loro più diuturno soggiorno

III.  I resultati di questo esame e le loro osservazioni relative verranno notate con sollecitudine e rimesse alla Segreteria  di questo R. Commissario Straordinario ed a questo effetto prenderanno di mira tutte le Persone Forestiere che siano venute a stabilirsi nelle loro Comuni durante l’ultimo quindicennio

IV.  E’ inutile l’avvertire che queste sole osservazioni dovranno regolare la concessione della Carte di
Sicurezza e che in conseguenza le medesime verranno indistintamente denegate a quelli che non
giustificassero mezzi di sussistenza .che avessero tenuto e (  ) una condotta sospetta e che non potrebbero offrire le garanzie di almeno due onesti cittadini

V.  Il possesso acquistato nello Stato , uno Stabilimento di Commercio , l’esercizio di una professione liberale o di un anche (  ) alla buona condotta dovrà sempre determinare la loro facilità in somiglianti concessioni

VI. Egli dovrà ritenere giustamente che il possesso nello Stato ,  il matrimonio con Donna Suddita , un impiego conservato , ed altre simili circostanze se possono essere giudicabili in linea di direzione nel caso dell’articolo antecedente non formano generalmente alcuna eccezione per in non Sudditi alla qualità di Forestiero se non concorre anche l’atto legale di naturalizzazione o il domicilio decennale non interrotto che viene richiesto dalla notificazione.

VII.  Le Carte di Sicurezza saranno concepite secondo il compiegato esemplare e verranno rilasciate eguali

VIII. Spirato il termine dentro il quale i forestieri non sudditi devon munirsi della Carta di Sicurezza verranno rimessi da ogni parte a questo Commissariato le note di tutte le persone alle quali saranno state le dette carte accordate e le note egualmente di quelle alle quali sieno state recusate.
Queste note conterranno oltre oltre le qualità personali  ,  i termini per i quali le carte di sicurezza sono state accordate egualmente che le osservazioni per prolungare questi termini allorchè ne sia fatta istanza. Per le carte che occorrerà di rilasciare in appresso verranno rimesse le note settimanalmente

IX.  Due volte la settimana per le Comuni dell’Isola d’Elba e per lo Stato di Piombino e giornalmente per la
città di Portoferraio e suo distretto , dovranno rimettersi a questa Segreteria le notte di tutte le denunzie che i Sig.ri Mairies avranno ricevute nella rispettiva giurisdizione , sia dagli Albergatori , Locandieri ed Osti sia dai particolari alla luce di quanto viene descritto nella notificazione che rimetto alla VS Ill.ma le presenti Istruzioni perché si uniformi rigorosamente in ciò che la riguardano e perchè invigili che siano osservate d tutti quelli che da lei dipendono.
Me ne dia riscontro e sono con stima..”

(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo
1816).Filza 2.Carta 171.ASCP)

ESEMPLARE  DI  CARTA  DI  SICUREZZA
Ed ecco il “compiegato esemplare “ di cui all’articolo VII delle istruzioni."

 

                                 CARTA   DI   SICUREZZA
Polizia
Isola dell’Elba

La presente Carta di Sicurezza vien rilasciata da noi Mere della Comune di…
Al Sig.  …
di anni …
nativo…
domiciliato…
abitante …
di condizione …
Vale per soli giorni quindici.
Dalla Mairia di…  lì…
Anno 1815

Firma del Latore                                                   il Mere  “




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

PORTO  DI  PORTOFERRAIO.    CONSOLI


Il 22 aprile 1816 il conte Strasoldo , governatore militare e civile dell’Elba ,  per la morte di Sua Maestà
l’Imperatrice d’Austria Maria Luisa Beatrice  Regina d’Ungheria e di Boemia , Arciduchessa d’Austria avvisa i
Consoli presenti a Portoferraio che “è stato ordinato dall’I. e R. Governo il Bruno per sette settimane per gli
Uffizi come per la Nobiltà di ambi i sessi “

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 2.Carta 105.ASCP).

Nell’avviso per  il  “Bruno” è l’elenco dei Consoli di potenze alleate ed amiche del granducato di Toscana
presenti a Portoferraio che devono esporre il lutto: Danimarca , Sardegna , Napoli , Francia , Stato Pontificio.
A Portoferraio , per ciascuno di questi stati esteri che sono potenze alleate ed amiche del granducato di
Toscana ,  è presente  un Console che le rappresenta.
Sostituti del Console erano poi presenti anche in alcuni porti dell’Elba.
Ogni console poi per diventare operativo doveva avere il riconoscimento anche da parte del granduca di
Toscana.
E’ quanto si apprende da lettera scritta da Strasoldo a Fossombroni , ministro degli esteri in Firenze , nel
giugno del 1816 ,  in merito al console di Sua Mestà il re di Sardegna:

“Il Sig. Carlo Fiorentini che fino al settembre dell’anno scorso fu destinato da Sua Maestà il re di Sardegna
per suo Console Provvisorio in quest’Isola , e che in tale qualità fu approvato dall’I. e R. Diaprtimento Estero per mezzo di Dispaccio dè 12 settembre detto mi ha portate le Lettere Patenti pervenuteli dal R. Governo Sardo che lo destina definitivamente al Posto di Console per S. M. sarda nell’isola d’Elba facendomi istanza che le medesime vengono dirette a V.E. onde ottenere a (   ) gli ordini di R. Esecutor.
Nel tempo istesso  mi ha domandato che sieno passati gli ordini opportuni all’Uffizio di Sanità di Marciana
perché sia riconosciuto come suo sostituto in detto luogo il sig. avv Murzi  , nella medesima guisa sia (   )
eseguito riguardo al Sig. Gio. Ricci suo sostituto in Longone .
Non avendo quanto a me cosa alcuna da osservare in contrario alla scelta di detto sig Murzi prego V.E. a
volermi far conoscere su tal proposito le sue osservazioni.
Ho l’onore di essere col più distinto ossequio”

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 291.ASCP)

Anche l’Austria aveva il suo console a Portoferraio.
E’ quanto si apprende da lettera scritta nel maggio del 1816 a Strasoldo dal Sig , re Stefano de Rainwich
console di Sua Maestà  l’Imperatore d’Austria  , a Livorno:

“A Sua Eccellenza il Signor Conte Ramboldo Strasoldo di Villanova Cavaliere dell’Ordine Militare di S.
Stefano , Ciambellano Reale ed Imperiale  , General Maggiore , Governatore Civile e Militare di Portoferraio

Eccellenza

Dietro gli ordini e le istruzioni espressamente ricevute dal mio Governo di nominare provvisoriamente un
Agente Consolare Austriaco in codesta Isola da risiedere in Portoferraio  , ho creduto di dovere scegliere il sig. Domenico Bigeschi che avrà l’onore di rimettere la presente all’E.V.  , colla quale mi faccio lecito di pregarla a volerlo conoscere provvisoriamente nella qualità di Agente Consolare Imperiale Austriaco in codesto Porto e successivamente provederò ai passi ulteriori affinchè il medesimo sia dietro l’approvazione del Governo di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica definitivamente installato come Vice Console della Maestà Sua.


Frattanto che le avanzo le mie preghiere a questo effetto ed a ffinchè i Sudditi e Naviganti Austriaci  trovino
all’occasione un rappresentante la loro Nazione in codesta Isola , la prego egualmente di assicurarsi della mia
stima e della considerazione la più distinta con cui ho l’onore di protestarmi.
Di V.E.
Um.mo Dev.mo Serv.re
Livorno lì 22 maggio 1816

Stefano de Rainwich”

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 256. ASCP)

Lo Stato Pontificio aveva il suo console a Portoferraio nella persona di Giovan Battista Lorenzi.
E’ quanto sia apprende da lettera scritta dal delegato apostolico al Console Pontificio di Portoferraio per
metterlo al corrente di atti pirateria lungo il litorale laziale:

“Copia della lettere scritta dal delegato Apostolico Monsignor Giovanni Antonio  Benvenuti all’Ill.mo Sig.
Giovan Battista Lorenzi Console Pontificio in Portoferraio

Ill.mo Signore

Nella notte dal 16 al 17 andante una Pirata che si crede Corso con una scorridora  , cioè la Tarenza vele di
Bandiera Nera investì e predò  in questo Littorale e precisamente nelle acque della Torre del (  ) due
Bastimenti cioè la Tartana francese nominata S. Maurizio e comandata dal capitano Luigi Sergini di 52
tonnellate carica di Dogarelle , avendo preso a bordo unitamente a tutti gli effetti del Capitano anche tutte le di lui carte consistenti in un Congedo di Costa (   ) , in un Bollo di Equipaggio…

Civitavecchia 27 maggio 1816
Dev.mo Obbl.mo Serv.re

Gio Antonio Benvenuti. Delegato Apostolico “

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 226.ASCP)

La nomina di Luigi Hutre a vice console di Francia nel porto di Portoferraio  è molto interessante perché
individua bene i passaggi , la procedura che erano necessari  per diventare consoli di una nazione straniera:
A)supplica dell’interessato a Sua Altezza Imperiale e Reale , il granduca di Toscana ,  B) informazioni da parte del governo sulla moralità e condotta del supplicante , C)approvazione e riconoscimento nella qualità di console di nazione estera da parte del granduca.C) comunicazione al supplicante dell’esito della supplica ,  D) comunicazione al comandante del porto del nuovo console.
Spannocchi , governatore di Livorno , scrive a  Strasoldo , governatore dell’Elba :

“Eccellenza

Hol’onore di impiegare a V.E. l’annessa Supplica del Sig Luigi Hutre diretta ad essere autorizzato di accettare il posto di Vice Console di Francia in codesto Porto , pregando la di Lei bontà a favorirmi le necessarie informazioni  sopra questo Soggetto in rapporto alla di lui moralità e condotta , affinchè io possa essere in grado di corredare le mie proposizioni delle opportune notizie.
Di V.E.
Livorno 8 maggio 1816

Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Spannocchi”


(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 161.ASCP)

Per  avere informazioni su Luigi Hutre  , Strasoldo ,  all’Auditore Vicario (giudice)di  Portoferraio , scrive una
lettera  il 14 maggio 1816 per avere “le necessarie notizie sul detto Soggetto in rapporto alla di Lui moralità
e condotta”.


Il  28 maggio 1816 Strasoldo spedisce una lettera al governatore di Livorno , Spannocchi , accompagnandola con un’altra del Sig. Auditor Vicario relativa alla condotta e alle qualità morali di Hutre Luigi.
Il 28 giugno 1816 Strasoldo scrive al supplicante Luigi Hutre che la sua supplica è stata accettata:

“Ho l’onore di parteciparle che S.A.I e R si è degnata approvare che VS Ill.ma sia riconosciuta nella qualità di Vice Console per Sua Maestà il re di Francia all’isola dell’Elba , salvi i Diritti e regolamenti del Porto  e con che Ella non s’intende essere come suddito Toscano esente dalla Giurisdizione del Tribunali del Granducato.
E nel prevenirla che sono stati in conformità passati gli ordini opportuni a questo Uffizio di Sanità passo a
segnarmi con perfetta e distinta stima”

(idem come sopra)

Nello stesso giorno , 28 giugno 1816 ,  Strasoldo avvisa e comunica  all’ Uffizio di Sanità del porto di
Portoferraio  , nella persona del Capitano del Porto ,   che :

“ S.A.I e R. si è degnata approvare che sia riconosciuto in qualità di Vice Console Francese all’isola dell’Elba il Sig. Luigi Hutre , salvi i Diritti e Regolamenti del Porto e con che non s’intende come suddito Toscano esente dalla Giurisdizione dei Tribunali del Granducato.
Ella circolerà perciò gli ordini opportuni agli Uffizi di Sanità dell’Isola.
E sono con distinta stima..”

(idem come sopra)

La vicenda della presenza di Consoli di nazioni estere  nel porto di Portoferraio e di loro sostituti in alcuni
porti dell’Elba evidenzia come questi porti dell’isola fossero frequentati da  bastimenti  di varie nazionalità
ed evidenzia come l’Elba fosse importante terra di scambi commerciali per tutto il granducato di Toscana.

 




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

PORTO:    REGOLAMENTO  DEI  SALUTI   PER  LE  NAVI  DA  GUERRA  E  LE                    GALERE ESTERE

 

Spannocchi  , governatore di Livorno ,  nel maggio del 1816  scrive a Strasoldo , governatore militare e civile
dell’Elba
In questa lettera afferma che il Regolamento dei Saluti  gli è stato richiesto dal sig Maggiore Fabbroni della
Piazza di Portoferraio ma che lui lo invia al Governatore dell’Elba  , Strasoldo “onde potrà dare a chi spetta
gli ordini correlativi perché sia egualmente adottato nei Porti  di codesta Isola”.

“Eccellenza
Contando già felicemente arrivata V.E. in codesta Piazza , ed esigendo la regolarità e la convenienza che
dalla sola di lei autorità si diramino gli ordini e le partecipazioni occorrenti fra i suoi  subalterni  , io credo
opportuno di indirizzare a V.E. la copia del Regolamento dei Saluti che mi ha richiesta con sua lettera del 12 stante codesto Sig.re Maggiore Fabbroni.
Questo stesso Regolamento è quello che tuttora qui si pratica , onde V.E. potrà dare a chi spetta gli ordini
perché sia egualmente adottato nei Posti di codesta isola.
Mi permetta poi che io mi valga di questa circostanza per rassegnarle i sentimenti di quella distinta
considerazione e stima
Di Vostra Eccellenza

Dalla R. Segreteria di Governo di Livorno

Lì 16 maggio 1816
Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Spannocchi”

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza  1. Carta 26.ASCP)

Allegato alla presente lettera è  il regolamento dei saluti del granducato di Toscana per l’ingresso delle navi
da guerra e di galere estere  nel porto di Livorno.
Porta la data del 1768 e viene adottato anche al porto di Portoferraio quando l’Elba è annessa al
granducato di Toscana dopo la caduta di Napoleone   :

“Regolamento dei Saluti fra la Piazza di Livorno e le navi da Guerra e Galere Estere.

Tutte le navi da Guerra di Teste Coronate , del Gran Signore delle Repubbliche di Venezia e di Olanda , e della Religione di Malta di qualunque rango sieno , dal Grande Ammiraglio fino alle Servili inclusivamente saluteranno anteriormente la Piazza e lo Stendardo di S.A.R. che sarà inalberato sulla fortezza e gli sarà
risposto con egual numero di tiri , restando in libertà è delle medesime il salutare con quel numero che più lor piacerà.
La galera Capitana di Genova saluterà anteriormente la Piazza e le sarà risposto con un tiro meno.
La Galera Padrona e le Galere Servili di Genova saluteranno pure anteriormente la Piazza e gli sarà risposto con due tiri di meno.
Rispetto agli Sciabecchi , barche o altri bastimenti da guerra purchè siano Armamenti Regi e comandati da
Uffiziale di Re , si terrò lo stesso metodo che con le Navi o Galere giacchè s’intende fatto il saluto non alla
nave o a chi la comanda , ma al Padiglione che è lo stesso sopra qualunque Bastimento.
Dai bastimenti Mercantili e Corsari non si esigerà saluto né si inalbererà Stendardo e quando lo
facciano , purchè non sia minore di 5 tiri , gli sarà risposto con Mascoli e con la seguente proporzione


Di 3 o 4 tiri si renderà zero
Di 5 o 6 tiri si renderà   2
Da 6 in 8   “          “        3
Da 8 in 10  “         “        4
Da 10 in 12  “       “        5
Da 12 in 14  “      “         6
Da 14 in 16  “      “         7
Da 16 in 18  “       “        8
Da 18 in 19   “      “        9


E per ogni saluto maggiore non si renderà più che Mascoli 9.
Questo Cerimoniale con I Mercantili e Corsari si praticherà solamente con le Navi o altri Bastimenti che
portano casse e vengono segnate dal Fanale; ma alle barche o altri bastimenti non sarà reso verun saluto.
I Corsari Barbareschi amici saranno trattati per il saluto come i Bastimenti della Repubblica di Genova.

Firenze Lì 24 Maggio 1768

Firmato F.Orsini Rosenberg

Per Copia Conforme
Il Segretario del Governo di Livorno.
Lodovico Pigni “

(Idem come sopra)

Il Mascolo è il classico cannone a mascolo che viene usato per le sparate durante le parate militari

I Bastimenti  Corsari sono navi armate per combattere e predare in mare  altri bastimenti.
Sono bastimenti armati di tutto punto per fare la cosidetta “guerra di corsa” che si distingue dalla guerra di
corsa dei pirati , della pirateria ,  perché l’armamento è riconosciuto ed eseguito sotto preciso ordine e
regolamento di qualche stato , detto “lettera di marca” o” patente di corsa”.
Sono cioè Bastimenti   che operano la “guerra di corsa” sotto il controllo dello  stato che ha concesso loro di
diventare  Corsari.

  • F.Orsini Rosenberg è un diplomatico e politico austriaco che fu maggiordomo maggiore del granduca d Toscana Pietro Leopoldo
  • Sciabecco è imbarcazione con tre alberi a vela usato spesso per trasporto merci.

 




      Marcello Camici


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

CERIMONIALE  PER  L’INGRESSO IN  DARSENA  DEGLI  UFFICIALI  DI  MARINA



Il documento sotto riportato è molto interessante poiché è il cerimoniale che viene usato nei porti del
granducato di Toscana Asburgo Lorena  per accogliere gli ufficiali della nave che entra nella darsena.
E’ inoltre un documento che indica esattamente quale fosse ritenuto il rango ricoperto da ciascuno di
questi ufficiali in rapporto al quale erano dovuti gli onori militari.
Si va da un semplice saluto ad un complesso cerimoniale di “complimento” e/o  di” visita”.

 

I Grandi Ammiragli venendo a terra saranno salutati all’ingresso della Darsena con 18 tiri di cannone.
Se li
manderà una Guardia di cento uomini all’Alloggio con un Capitano e la Bandiera.
La Guarnigione anderà sull’arme ed i Corpi di Guardia gli faranno la Parata a tamburo battente.
Il Governatore andrà il primo a fargli visita al loro Alloggio con comitiva di Ufficiali che gli verrà subito resa nel modo inteso dal Grand-Ammiraglio.
Gli Ammiragli , Capitani Generali e Marescialli che comandano Armate di Mare ed il Generale dellle Galere di Malta avranno l’istesso trattamento personale del Grand-Ammiraglio.
I Vice Ammiragli e Tenenti Generali che comandano armate di mare saranno salutati all’ingresso in Darsena con 12 tiri; la Guarnigione non anderà all’Armi  , né se gli manderà la Guardia ma i Corpi di Guardia faranno la Parata e le sentinelle presenteranno le armi.
Faranno la prima visita al Governatore che gliela restituirà subito con Comitiva di Ufficiali proporzionata a
quella che avrà seco condotta il Vice-Ammiraglio.
I Retro Ammiragli e i Capi-Squadra non saranno salutati all’ingresso in Darsena ed solamente avranno la
Parata dei Corpi di Guardia e le Sentinelle gli presenteranno le armi; faranno la prima visita al Governatore che gliela restituirà con piccolo intervallo e con ristretta Comitiva di Ufficiali quale sarà minore al Capo Squadra che al Vice-Ammiraglio.
Se i Capitani delle Navi e Galere faranno la visita al Governatore questo gliela restituirà con suo comodo e
privatamente.
Le sentinelle gli presenteranno le armi quando saranno vestiti della loro uniforme.

All’arrivo delle navi da Guerra di qualunque rango anderà il Capitano della Bocca in persona a riconoscerle
alla Spiaggia ed offrirà ai Comandanti tutta l’assistenza e i comodi che può dare il Porto contenendosi
secondo le istruzioni che gli saranno date.
Se i Comandanti prima di scendere a terra manderanno un complimento al Governatore per qualche loro
Uffiziale il Governatore manderà a restituirglielo ed avrà riguardo al rango dei Comandanti per determinare il rango dell’Uffiziale che spedirà a rendere il Complimento.
Ai Grandi Ammiragli e Ammiragli se manderanno un Uffiziale di non minore rango di Capitano di
Nave , spedirà il Maggiore della Piazza ed agli altri fino al Capo Squadra inclusivi , un Capitano della
Guarnigione ancorchè mandino il Complimento per un Primo Tenente di Vascello il di cui rango corrisponde a quello di Capitano d’Infanteria.
Se i Comandanti valuteranno anteriormente la Piazza  avrà luogo tutto il pieno trattamento personale qui
sopra.
Se poi non fosse fatto il Saluto , cesseranno tutti gli onori militari ma si farà nonostante il Cerimoniale di
Complimento e di Visita nel modo prescritto ed il Governatore gli userà ogni attenzione mentre in tutto il
restante mostrino il dovuto rispetto per S.A.R. e per la sua Piazza.
Il medesimo Cerimoniale  di sopra ordinato usarsi con gli Ammiragli dovrà praticarsi anche con gli
Ambasciatori Regi , Generali Comandanti e Marescialli quando questi venghino dalla parte di mare poiché
venendo dalla parte di terra S.A.R. darà l’ordine all’occorrenza al Governatore come si deva rispetto a loro
contenere.


Dato in Pisa lì 21 Gennaio 1771
Firmato Pietro Leopoldo
Firmato V. Alberti”

(Affari  generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 265.ASCP)

Il documento è del 1771 ed è  il cerimoniale adottato  dal granducato di toscana  che viene restaurato dopo
la caduta di Napoleone anche al porto di Portoferraio.
Pietro Leopoldo è Leopoldo II Asburgo Lorena  , granduca di Toscana col nome  Pietro Leopoldo I di Toscana
(dal 1765 al 1790) e poi imperatore del sacro romano impero  , re d’Ungheria e di Boemia (dal 1790 al 1792).
V. Alberti è Gian Vincenzo degli Alberti , reggente la soprintendenza degli affari di Livorno e del suo porto
(dal 1765).




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

NOMINA DI  CAPITANO E  DI  COMANDANTE  DI  PORTO    A   PORTOFERRAIO E NELL’ ISOLA D’ELBA

Le funzioni del Capitano del porto di Portoferraio sono quelle della polizia della Darsena e dell’intero
porto , di tenere la matrice dei Bastimenti dell’isola , del rilascio della Patente o Spedizioni Nazionali , di tenere
un registro di entrata e di uscita di tutti i bastimenti che deve servire per avere sotto controllo la contabilità
sanitaria ed assicurarsi così della giusta esazione dei diritti legati alla portualità.
Il Capitano del Porto di Longone non possedeva attribuzioni per poter tenere la matrice dei Bastimenti
dell’isola e di dar loro le Regie ed Imperiali Spedizioni ma solo la contabilità sanitaria
Questi diritti chiamati di “sanità” , perché sotto questo nome avveniva l’amministrazione della marina
militare e mercantile , rappresentano una voce di entrata importante come si apprende dallo “Stato
generale di entrata dell’isola d’Elba “ che il commissario straordinario Fantoni invia  al Direttore della
Segreteria di Stato , Corsini ,  il 15 ottobre 1815 : l’ammontare della rendita in un anno per i Diritti di Sanità
era pari a lire 24100 e per ancoraggio sui Bastimenti  lire 11905.

(Affari generali del  Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1 settembre 1815 al 16 marzo 1816. Filza
2.Ccarta 226.ASCP)

 

Si erano presentati alcuni “postulanti” , cioè soggetti che si rivolgono a Sua Altezza Imperiale e Reale con
supplica  per ricoprire il posto di capitano del porto di Portoferraio.
Uno di questi , Lorenzo Piochi , era stato indicato dal Commissario Straordinario , conte Fantoni ,  quello che
“riunisce maggior requisiti per essere preso in considerazione”.
Ma le cose non andarono come proposto  dal Fantoni.
Lo si apprende proprio dal Fantoni stesso con una lettera da lui scritta il 13 novembre 1815:

“Al Sig. Giuseppe Taddei

Dalla I. e R. Segreteria di Stato mi viene partecipato il Sovrano Motuproprio degl’8 stante  , con cui VS Ill.ma  viene destinata a disimpegnare le funzioni  di Capitano del Porto di Portoferraio sotto la mia dipendenza non meno che dell’organizzazione degli Uffizi riuniti di Marina e di Sanità dell’Isola d’Elba.
Dovendosi Ella concertar meco per formare il piano corrispondente a quest’oggetto come nel proporre il
Ruolo degli Impiegati e nel fissare il sistema delle rispettive loro incombenze , sarà indispensabile che Ella si compiaccia di trasferirsi immediatamente a Piombino , ove da qualche giorno ho fissato la mia dimora , onde io possa a voce comunicarle le mie vedute e discutere insieme e sviluppare le basi dell’organizzazione Sanitaria.
E congratulandomi con VS Ill.ma  della Considerazione che il nostro R. Padrone ha dimostrato per

la di Lei persona nel presceglierla in questa onorifica ed importante commissione.
Di VS. Ill.ma

A. Fantoni”

(Idem come sopra. Filza 2. Carta 287.ASCP)

NOMINA  DI  COMANDANTI  DI  PORTO

Nel resto dell’Elba non esistevano porti organizzati come quello di Portoferraio ma solo spiagge con
torri , forti di difesa e il Granducato di Toscana procedette alla nomina non di Capitani ma di Comandanti del
Porto.
Solamente a Longone esisteva un secondo Capitano del Porto. CHE AVEVA PERO
E’ quanto si apprende da una lettera scritta da Corsini dall’Imperiale e Reale Segreteria di Guerra al
governatore dell’Elba Strasoldo il 16 febbraio 1816.
Nella lettera il Corsini informa il Governatore di un  Sovrano Motuproprio con il quale Sua Altezza Imperiale
e Reale “si è degnata di dare un collocamento a tre Uffiziali del servizio del già Governo dell’Elba” ed allega
copia di tale Sovrano Motuproprio.

SOVRANO  MOTUPROPRIO

“Sua Altezza Imperiale e Reale nomina Silvestro Pisani già Capitano del Battaglione Franco dell’Isola d’Elba al posto di Comandante della Marina e Torre di Campo ; Giovanni Sardi già Tenente al Battaglione suddetto a quello di Comandante del Forte di Capo Sant’Andrea ,  e Bernardo Bernotti già Capitano dello Stato Maggiore Generale Francese in Portoferraio al posto di Comandante della Torre e Marina di Marciana
assegnando a  ciascuno di essi lo stipendio mensuale di lire ottanta e conservandoli i Gradi che godevano
nel cessato Governo Francese dovendo però dipendere direttamente dagli ordini dei Capitani  dei Cannonieri Guardia Coste che comandano i Circondari nei quali sono comprese le loro rispettive residenze.
Dato lì quindici febbraio mille ottocento sedici.

Ferdinando
V. Fossombroni
S.Spadini

Copia concorde all’originale”

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816 .Filza 2.Carta 104.ASCP)

Ferdinando è il granduca di Toscana Ferdinando III Asburgo Lorena;V. Fossombroni  è segretario di stato e
ministro degli esteri ;S.Spadini è segretario della segreteria di Stato in Firenze.
Il documento sopra riportato  è interessante non solo per le notizie sui porti dell’Elba ma anche perché
dimostra come la restaurazione del governo granducale avvenne con spirito di considerazione e di
conciliazione nei confronti di chi era stato compromesso col “cessato governo francese” salvo casi

particolari.




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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

PORTI  DI  PORTOFERRAIO  E DELL’ELBA
DICASTERO  SANITARO ALL’ISOLA  D’ELBA. INTROITI E TARIFFE


Fantoni,commissario straordinario per l’Elba e Piombino, dopo aver scritto il 25 ottobre 1815 una lettera memoria a S.E. Corsini,ministro degli esteri granducale, ne scrive un’altra sempre  allo stesso Corsini dopo appena  sei giorni (31 ottobre 1815).
Riprendendo la lettera-memoria inviata qualche giorno prima ne fa  un breve sunto accompagnato da un “rapporto sulla sistemazione che crederei più conveniente di dare a questo Dicastero Sanitario”.

E’ questo  rapporto molto interessante ed importante poiché informa come viene ristrutturata
l’amministrazione del porto di Portoferraio e degli altri dell’isola sotto il governo granducale.

“A Sua Ecc. Corsini Direttore dell’I. e R. Segreteria di Stato
  Lì 31 ottobre 1815

Sanità=Marina

Ebbi l’onore sotto dì 25 cadente di accompagnare a V.E. una mia Memoria sopra il Commissariato di Marina esistente in quest’Isola,montato sul Sistema Francese,e ne proposi la soppressione.
Le trasmisi le Suppliche dei Postulanti l’impiego di Capitano del Porto,rilevando che nel piede Toscano
questo porto è una diramazione dell’Amministrazione Sanitaria.
Colla presente riceverà il mio Rapporto sulla sistemazione che crederei più conveniente di dare a questo
Dicastero Sanitario, a cui sono aggiunti solo due Capitani,uno a Portoferraio e l’altro a Longone,come pure due Guardie in due posti importanti che sono attualmente sprovvisti e scoperti.
Unisco a questo lavoro in cui non altro ho avuto in mira che il bene del Servizio i seguenti Recapiti”.

I “recapiti” di cui scrive il conte Agostino Fantoni,commissario straordinario per l’Elba e Piombino,sono i  seguenti:

A) “Tariffa dei Diritti di Ancoraggio e di Patenti da eseguirsi nei porti dell’Elba”
B) “Quadro di paragone della Tariffa Francese con quella Toscana che si propone di adottare”
C) “Carta topografica dell’Elba divisa in cinque Circondari Sanitari”
D) “Stato degli Impiegati nell’Amministrazione finanziaria francese”
E) “Nuovo Ruolo degli Impiegati che si propone per l’Amministrazione Sanitaria dell’Elba”
F) “Tariffa dei diritti percetti dai Capitani del Porto dell’Elba per ogni biglietto di Sortita dei
Bastimenti”

(Affari  Generali  del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo
1816.Fliza 2. Carta 265.ASCP)

Continua poi il Commissario Straordinario:

“…Nel mio precedente rapporto  sulla Marina nel rimettere le Suppliche dei Concorrenti all’impiego di
Capitano ho rilevato l’utilità di sopprimere questo Commissariato di Marina.
I così detti Diritti degl’Invalidi essendo un’appartenenza del Commissariato medesimo di difficile ed odiosa esazione conviene egualmente che sieno soppressi. Sotto questo titolo,ignoto affatto per tutti i rapporti nei sistemi di Toscana tanto di Sanità che di Marina,si comprendeva un diritto di testatico per ciascun viaggio sopra ogni marinaro a ragione di soldi 11 e denari 8 ed un altro diritto del 5% sopra il prodotto netto delle prede fatta sopra il nemico, i quali diritti producevano un annuo incasso di circa 3000 franchi e che si
versavano in una Cassa Particolare del Governo amministrata dal Tesoriere della Marina e della Sanità,Sig.
Leopoldo Lambardi”

(Idem come sopra)

Il conte Fantoni prosegue con il Rapporto e parla di tre pensionati a carico della Cassa  dell’Amministrazione Sanitaria per un costo totale di lire 600.Terminato questo argomento scrive che l’Entrata dell’Amministrazione Sanitaria sotto il governo è pari a circa lire 27 mila/anno  e che con la nuova amministrazione che lui propone  non si raggiungerà tale cifra in quanto sono soppressi  gli introiti dei Diritti degli Invalidi e l’introito del Commissariato di Guerra ,ed inoltre ha proposto di incrementare  alcuni impiegati nelle figure delle Guardie Sanitarie.
Afferma però che bisogna scontare il costo annuo del Commissariato di Guerra,soppresso, pari a lire 18022.
Per ovviare alla ridotte Entrate  propone che i Diritti di Ancoraggio e di Patente sui bastimenti che entrano ed escono dai porti dell’Elba che è praticamente l’unica esazione che rimane dopo la soppressione dei Diritti degli Invalidi, vengano aumentati seguendo però un criterio progressivo  cioè aumento dei Diritti di Ancoraggio e Patenti in rapporto alla “Portata del bastimento in sacche”.

Il commissario straordinario dopo aver parlato della tariffe della nuova amministrazione da lui proposta per
il porto di Portoferraio prosegue a scrivere sul personale dell’amministrazione , sulle attribuzioni del
capitano del porto  , su quelle dei deputati di sanità , delle guardie sanitarie , della darsena di Portoferraio , della
contumacia.(Lettera del commissario straordinario dell’Elba e piombino , conte Fantoni  , a Sua Eccellenza
Corsini dell’Imperiale e Regia Segreteria di Stato in Firenze nel dì 31 ottobre 1815)

PERSONALE DELL ‘AMMINISTRAZIONE

“Passerò adesso a parlare di Personale dell’Amministrazione medesima.
L’isola d’Elba è divisa in 5 Circondari Sanitari. L’annessa Carta lo dimostra e fa conoscere il Posto dei
Deputati e Guardie Sanitarie”

(  Affari  Generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo
1816.Filza 2. Carta 265.ASCP)

DICASTERO  SANITARIO (PORTUALITA’)

“L’annessa Carta ” è un preciso quadro dell’Amministrazione Sanitaria (portuale)dell’Elba(marina
mercantile e militare).
L’isola è divisa in 5 Circondari (Portoferraio , Longone , Rio , Marciana , Campo) con complessivi 30 impiegati di
cui :
11 a Portoferraio (dove c’è un Presidente di Sanità , un Capitano del Porto , un Segretario , un Cassiere , due
Deputati  Sanitari , due Guardie Giurate , una Guardia all’Enfola , 1 Apprendista , 1 Fanalaio);
6 a Longone( un Capitano del Porto , due Deputati di sanità , due Guardie Giurate , una Guardia Giurata a
Lacona);
5 a Rio (due Deputati di Sanità , tre Guardie Sanitarie);
5 a Marciana ( due Deputati  , 1 Guardia al Porto , 1 Guardia a S. Andrea , 1 Guardia a Procchio);
3 a Campo (due Deputati a Campo e un Deputato alla Pianosa).
Su questo nuovo quadro del personale dell’amministrazione il Fantoni scrive : non differisce questo nuovo
dall’Antico che in aggiunta di due Capitani e di 2 Guardie di Sanità”

Poi il  Fantoni si sofferma sulle “principali attribuzioni del Capitano del Porto”
ATTRIBUZIONI  DEL  CAPITANO  DEL  PORTO

“La Polizia della Darsena e del Porto , il tener la Matrice dei Bastimenti , il rilascio della Patente o Spedizioni
Nazionali , un Registro di Entrata e Sortita di tutti i Bastimenti , il qual Registro deve servire a verificare quelli
della Contabilità Sanitaria onde assicurarsi della giusta esazione dei Diritti , saranno le principali attribuzioni
del Capitano del Porto.
La tariffa dei Diritti percetti dal Capitano del Porto sotto il cessato Governo vien soppressa come onerosa e
contraria al sistema Toscano.Questo Ministro non deve godere di alcun incerto ma solo di appuntamenti


fissi.Nel  piede francese oltre al Capitano del Porto a Portoferraio esistevano 4 Tenenti di Porto , uno a
Longone , il secondo alla Marina di Rio , il terzo a Campo e il quarto alla Marina di Marciana.
Da ora innanzi sono tutti inutili e quindi rimarranno soppressi ben inteso però che si stabilisce un Capitano
del Porto a Longone che avrà le medesime attribuzioni di quello di Portoferraio , meno quelle che non gli
possono competere , come la privativa del Capitano del Porto di Portoferraio , cioè di tenere la Matrice dei
Bastimenti dell’Isola e di dar loro le Regie ed Imperiali Spedizioni.
Ho detto superiormente che sono inutili Tenenti di Porto nei su nominati Porti per la ragione principale che
possono considerarsi come Porti essendo semplicemente spiagge aperte e poco sicure , ove il ministero di un
Deputato di Sanità e d’una Guardia sono più che bastanti per il servizio occorrente”

(Idem come sopra)

Quindi il Fantoni parla dei “deputati di sanità”
ATTRIBUZIONE  DEI  DEPUTATI  DI  SANITA’

“Ai Deputati di sanità i quali tanto per oggetti riguardanti la polizia che per quelli di Amministrazione
finanziaria son sempre stati  incaricati di fare il rapporto di tutto ciò che può interessare il Governo , oltre le
attribuzioni del loro ministero , non crederei incongruo di affidare l’esazione dei diritti tanto sull’esportazione del vino che sull’importazione del grano.
Un piccolo Dazzaiolo (registro di nominativi  che devon pagare tasse , dazio ndscr.) formato dal rispettivo
Cancelliere Comunitativo e sotto la di lui sorveglianza servirebbe di base ad una tale esazione.
Non verrebbero da questa sovraccaricati perché sono pochi i loro affari sanitari; e d’altronde un
emolumento o dell’uno e mezzo per cento sull’incasso  di questo Dazio supplirebbe ad aumento di
provvisione che è sommamente modica nel piede attuale.
Qualora piacesse al Governo di far esigere un tal Dazio da respettivi Camarlinghi  Comunitativi , come si fa attualmente dalle Comuni , sarebbe ciò non ostante necessario col concorso dei Deputati di Sanità giacchè
non dovrebbero permettere l’imbar5co o la partenza il disbarco o l’introduzione di generi gravati senza che prima fosse loro esibito il certificato del Camarlingo o di altro Esattore di aver soddisfatto i diritti respettivi d’introduzione e d’esportazione “

(Idem come sopra)

 

Nelle lettera  scritta  dal commissario straordinario dell ‘Elba e Piombino,conte Fantoni , a Sua Eccellenza
Corsini dell’Imperiale e Regia Segreteria di Stato in Firenze, nel dì 31 ottobre 1815,si parla di guardie
sanitarie,della darsena di Portoferraio e di contumacia.
Per le Guardie Sanitarie il Fantoni indica la necessità che due siano messe alla punta dell’Enfola e  a Campo
mentre altre due siano richiamate a Livorno poiché a Portoferraio non necessarie.
La Darsena  di Portoferraio va ripulita tutta e riscavata perché è stata “riempita di scaricamenti” .
Il tutto va eseguito ad opera del lavoro dei Forzati della Linguella: per tale motivo propone di “ripristinarli”
alla Linguella e di usarli “col doppio oggetto di fargli travagliare al ripulimento e polizia del Porto come
ancora alla nettezza delle strade della Città”.
Infine si sofferma sulla contumacia per i bastimenti  che possono portare malattie.
Osserva che a Portoferraio manca un Lazzaretto per la contumacia di rigore (quarantena di rigore) e che è
presente solo a Livorno dove le navi devono essere inviate.Propone perciò la costruzione di un Lazzaretto di
rigore all’Elba “dato che ormai è conosciuto che il porto di Portoferraio è uno dei più vasti e forse il più
sicuro fra tutti i Porti del Mediterraneo”.
Per quanto invece riguarda la contumacia di semplice osservazione (quarantena di osservazione) il Fantoni
osserva che il locale esistente a Portoferraio è indecente : “uomini e donne promiscuamente ,contro anche
la decenza,vi hanno dovuto consumare il periodo della loro contumacia”.
Perciò propone sia l’acquisto di alcune stanze contigue alla Sanità sia la creazione di un Lazzaretto di
osservazione in “un luogo detto i Magazzini delle Saline un locale più remoto dalla Città”.

GUARDIE  SANITARIE

Parlando ora delle Guardie Sanitarie che il buon servizio esige d’aumentare,premetterò allorquando il Sig
Taddei  Primo Ministro di Sanità a Livorno fu incaricato dal Sig. Governatore di portarsi in quest’isola per
visitarla in tutti i punti e fare un Rapporto generale Egli credè opportuno di  proporre che fossero distaccate da Livorno due Guardie di Sanità per Portoferraio e Longone fino alla nuova organizzazione per vigilare all’esecuzione delle operazioni e alla condotta dei Deputati e Guardie dell’isola ed il prelodato Sig.
Governatore aderì a questa proposizione inviando  già due Guardie alla diaria di lire 5 al giorno per
ciascheduna.
Quanto a me son d’avviso che possano essere queste richiamate a Livorno,il loro ministero non è
assolutamente necessario ed è d’altronde d’un aggravio non indifferente alla Cassa Sanitaria.
Ma qualora si ritenesse opportuno per il bene del servizio una ulteriore permanenza di questa guardie
nell’Isola,il bene e la convenienza del servizio istesso esigerebbe moderare l’estensione delle facoltà che
sono state loro attribuite giacchè sarà sempre incongruo che una Guardia debba sorvegliare la Condotta di
un Deputato.
Quando sarà nominato il Capitano del Porto apparterrà a lui invigilare su i Deputati medesimi ed sulle
Guardie.
Quello bensì che è necessario è di collocare una Guardia alla punta dell’Enfola e una a Campo.Questo
secondo punto è sprovvisto affatto di Guardia,non v’è alcuno fra i Deputati di Sanità che non l’abbia,tranne quest’uno ed è egualmente indispensabile all’Enfola giacchè non vi esiste ed è uno dei punti di osservazione che non conviene di lasciar sprovvisto e  scoperto.La necessità di queste guardie fu riconosciuta anche dal Sig. Taddei. Proporrei pertanto di far occupare da Sebastiano Berti Possidente di onesta famiglia e di conosciuta moralità il Porto dell’Enfola e quello di Campo da Alessandro Pisani attual Deputato onorario in detto Porto con l’annuo assegnamento a ciascheduno di lire 428 annue apri a quello delle altre Guardie.”


 

(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2.Carta 265.ASCP)

DARSENA  DI  PORTOFERRAIO  E  RIPRISTINO  DEL BAGNO  PENALE

“Dopo aver parlato dei rapporti finanziari e personali dell’Amministrazione Sanitaria dell’Isola d’Elba e
proposto per gli uni e per gli altri  quei provvedimenti che ho reputato i più propri e più adatti ai bisogni,mi
resto a parlare della Darsena di questo Porto.
La Darsena di Portoferraio che presenta la forma di un vasto anfiteatro aveva una profondità d’acqua tale
che dei Vascelli di linea vi hanno potuto manovrare.Il tempo però,la negligenza di chi presiedeva la polizia
del Porto e la libertà chiunque di fare degli scaricamenti  a suo capriccio ,l’hanno oggi riempita talmente che a fatica possono approdare intorno alla calate dei Bastimenti d’una mediocre portata.
Credo dunque urgentissimo di farla riscavare e ripulire lo che potrebbe eseguirsi a mezzo dei Forzati.
Il locale detto La Linguella è sempre stato in addietro sotto il Governo Toscano il Bagno dove esistevano
continuamente circa 60 forzati. Il Governo potrebbe ripristinarli col doppio oggetto di farli travagliare al
ripulimento e polizia del Porto come ancora alla nettezza delle strade della Città per la quale la Comune
spende annualmente la vistosa cifra di lire 3000 senza per niente ottenere l’intento”

(Idem come sopra)

CONTUMACIA  DI  RIGORE  E  DI SEMPLICE  OSSERVAZIONE

Scendendo infine a parlare della Contumacia di rigore e di semplice osservazione devo avvertire quanto
alla prima che non esistendo qui alcun Lazzaretto,tutti i Bastimenti dovranno essere respinti ai Lazzaretti di Livorno. Quanto alla seconda devo dire per la verità che una cattiva stanza terrena contigua all’Uffizio di Sanità ,umida non ventilata e perciò malsana è stata finora l’unico locale che ha servito per la quarantena d’osservazione. Uomini e donne promiscuamente ,contro anche la decenza,vi hanno dovuto consumare il periodo della loro contumacia.
Quindi non posso dispensarmi dal proporre l’acquisto di alcune stanze contigue alla Sanità. Queste
dovrebbero rialzarsi e ferrate e murate le porte dalla parte della Calata sarebbero libere da qualunque
comunicazione per la parte di terra. Avrebbero l’ingresso dal Loggiato dell’Uffizio di sanità per la parte di
mare e godrebbero di una ventilazione marina purgata e sana.
Questo locale sarebbe sotto la sorveglianza immediata dei Deputati e la spesa occorrente non sarebbe
vistosa non eccedendo per approssimazione quella di 600 scudi.
Evvi ancora un luogo detto i Magazzini delle Saline un locale più remoto dalla Città che sarebbe molto
adatto per un Lazzeretto di osservazione ma la spesa sarebbe più vistosa non tanto per la fabbrica quanto
per il necessario aumento del numero delle Guardie,che nella prima ipotesi le sole giurate che stanno
all’Uffizio di Sanità potrebbero essere sufficienti.
Degno però del magnanimo cuore e benefico dell’Augusto Sovrano sarebbe la costruzione di un Lazzaretto
per la contumacia di rigore.
E’ ormai conosciuto che il Porto di Portoferraio è uno dei più vasti e forse il più sicuro fra tutti i Porti del
Mediterraneo.L’esperienza ha dimostrato che i Bastimenti che navigano per i nostri mari, in capo di
burrasche e tempeste si ricoverano in questo porto e seguitano quindi il loro cammino quando il mare ha
ripreso la sua tranquillità.
Qual vantaggio,qual risorsa non apporterebbe a questo Paese un Lazzeretto per le quarantene di rigore ?
Io non deciderò se la gravezza della spesa o la gelosia che potrebbe destare agli altri Porti Commercianti
debbano alienare dall’esecuzione di questa idea sempre più disposto al bene dei suoi sudditi  del nostro Real Padrone nel toccar questo tasto io ho creduto di non mostrarmi restìo ai voti di questi Abitanti i quali
nell’omaggio reso a S.A.I. e R. hanno umiliato al Suo trono una consimil domanda ed asseriscono di aver

riportata  la lusinghiera speranza di vederla esaudita “

(Idem come sopra)

 

La sorveglianza sanitaria non si esercitava solo sulle persone ,con la contumacia, ma anche sulle cose.
E’ quanto si apprende da una lettera scritta dal governatore dell’Elba Strasoldo a quello di Livorno il 28
maggio 1816.

“Il Deputato di Sanità di Rio ha reso conto con suo rapporto di questo giorno che essendo stato informato
che nella costa della sua giurisdizione vi erano sbarcate delle pelli di capretto e d’agnello vi ha
immediatamente spedito delle Guardi di Sanità dalle quali ne sono state ritrovate otto che prese con dei
ganci in asta sono state subito interrate con tutte le regole prescritte dalle Leggi Sanitarie”

(Affari generali del governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 5. Carta 246.ASCP)


      Marcello Camici


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

PORTO. AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MILITARE E MERCANTILE.


Nel 1838 il Ferrini così parla dei porti del granducato di Toscana “…Tra i  porti che incontransi nella spiaggia
nostra , per la vastità e il commercio il primo è Livorno , cui giungono oltre 1000 bastimenti all’anno carichi di
mercanzie estere.Porto S. Stefano , Portercole , Porto di Talamone e Porto di Piombino con altri di minore
considerazione sono oggi piccoli porti per il ricovero di navi da pescatori.
Bello però e vasto è Portoferraio nell’isola dell’Elba , di qualche comodità Porto Lungone nella costa orientale
della stessa isola ,  e commerciantissimo è il porto di Marciana , meritevole di essere riguardato come la
seconda marina commerciante della Toscana” ( A. Ferrini) (1)
Quanto scrive il Ferrini è interessante perché evidenzia bene come lo stato granducale toscano ha in grande
considerazione i porti che si trovano lungo la costa i quali rappresentano territorio di confine con gli altri
stati.
L’Elba e tutto l’arcipelago rappresentano luogo dove bastimenti di altri stati transitano in quanto terre di
confine con tutte le questioni annesse alla sanità pubblica e alla dogana(passaporti , sedi consolari
 , pagamento dei diritti di portualità ecc)

Non a caso nel 1838 sempre il Ferrini scrive Dipartimento di Sanità. Presiedono alla Sanità due Governatori
civili e militari residenti come altrove dicemmo in Livorno e a Portoferraio , i quali sono ancora Presidenti di
Sanità.Questo Dipartimento dividesi in 16 Uffizi e provvede a cautelare il territorio nostro dai malori che
potrebbero infestarlo ,  per l’imprudente avvicinamento di stranieri provenienti da luoghi infetti(2)


A Portoferraio  , dunque , risiede il Governatore civile e militare il quale   , per i motivi sopra detti , è stato
individuato come Presidente di Sanità insieme col Governatore militare e civile di Livorno.
Dei 16 Uffizi in cui si divide questo Dipartimento di Sanità del granducato di Toscana , ben 7 si trovano
ubicati nell’arcipelago toscano : uno all’isola del Giglio , uno  a Pianosa ,  cinque all’isola
d’Elba(Portoferraio , Lungone , Marciana , Rio , Campo) (2)
L’organizzazione dei porti e i problemi ad essa connessi  in primis la sanità pubblica (transito di navi
infette)è iniziata pochi anni prima al 1838 e cioè nel 1815 .
E’ nel 1815 il Commissario Straordinario per l’Elba e Piombino , conte Agostino Fantoni ,  nominato in tale
veste da Ferdinando III Asburgo Lorena , si trovò la responsabilità di dovere organizzare sull’Elba la nuova
amministrazione granducale succeduta in forza del trattato di Vienna a quella francese napoleonica.
E’ dunque nel 1815 che si gettano le basi  di quanto descritto dal Ferrini nel 1838 in relazione ai
dipartimenti  di sanità di marina mercantile e da guerra.
Il 15 ottobre 1815 il Fantoni redige lo “Stato Generale di Entrata dell’isola d’Elba” che invia al Direttore
della Segreteria di Stato in Firenze.
Le entrate totali per l’anno 1814 sono pari a lire toscane 180430 e le voci di entrata che concorrono
maggiormente sono i “Diritti di Sanità “(lire 24100) lo “Ancoraggio sui Bastimenti Esteri” (lire 11905) e i
“Diritti degll’Invalidi e di TrasportI”(lire 11905).
Scrive il Fantoni nelle “Osservazioni” che “Il diritto degl’Invalidi si forma di 45 centesimi il mese per ogni
Marinaro navigante.Questa percezione è odiosa e inesigibile .Non si può contare che su i Diritti di
Passaporti cioè sopra sole lire 3500”

(Affari  Generali del  Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816..
Filza 2. Carta 226.ASCP)

L’amministrazione dei porti all’Elba rappresenta voce di entrata importante per le casse dello stato
granducale.

Il 25 ottobre 1815 il Fantoni scrive una lettera a S.E. Corsini (3) , direttore dell’Imperiale e Regia Segreteria di
Stato in Firenze: una lettera che è memoria  davvero importante ed interessante perché in dettaglio  fa
sapere come era amministrato il porto di Portoferraio(marina militare e mercantile) durante il governo
francese e come lui intende e propone di modificare tenendo conto delle leggi e regolamenti del nuovo
governo granducale.

“Sotto il Governo Francese , oltre l’Uffizio della Sanità esisteva in Portoferraio un Commissariato di Marina
che sorvegliava l’amministrazione degl’Impiegati su i Bastimenti dello Stato , la Polizia della Navigazione , la Coscrizione ed Iscrizione Marittima e tutto ciò che ha rapporto all’Amministrazione della Marina Militare edella Marina Mercantile.

Il Capitano del Porto apparteneva a quest’Amministrazione o Commissariato ma le di cui attribuzioni si
limitavano ad oggetti di poca entità. Egli non era incaricato che della Polizia della Darsena , della
Distribuzione dei Posti ai Bastimenti nel Porto , di proibire gl’ingombri delle Calate e d’altri piccoli oggetti diPolizia.

Ma nel Sistema Toscano non si conosce Commissario di Marina che ha per oggetto la polizia marittima , di
fare le requisizioni , di tenere i registri dei Marinari di cui lo Stato può aver bisogno per l’armamento dei suoi Porti è affidata ai Commissari di Guerra.
Il Capitano del Porto in Toscana appartiene alla Amministrazione Sanitaria; le di lui incombenze sono molto più estese ed interessanti che nel sistema francese.

E’ indispensabile che quello cui sono affidate sia di un conosciuto attaccamento al Governo onde possa
sorvegliare all’occorrenza tutti gli arrivi e persone sospette  e che unisca all’onoratezza e alla moralità anche una piena intelligenza e abilità per il disimpegno delle sue funzioni.
Oltre le attribuzioni  sopra espresse egli è altresì incaricato dell’Amministrazione della Marina Mercantile , la quale consiste nel tener la matrice o Registri dei Bastimenti di Commercio e di Marinari; di dare agli uni ed agli altri le dovute spedizioni e di tenere un Registro d’Entrata e di Sortita di tutti i Bastimenti che arrivano e partono dal Porto”

(Affari Generali del  Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo
1816.Filza 2.Carta 256.ASCP)

 

(1) “Descrizione geografica della Toscana compilata dalla Ab.A. Ferrini secondo gli ultimi riordinamenti
        politici , governativi e giudiciarj” pag. 40-41. Tipografia all’insegna di Clio.Firenze 1838.

(2) Idem come sopra  , pag 56-57.Tipografia all’insegna di Clio.Firenze 1838.

(3) Il principe Corsini è ministro granducale degli esteri e delegato a rappresentare la Toscana a
       Vienna.Nel congresso delle grandi potenze europee , si occupava anche della questione
       dell’Elba , interessandone soprattutto il principe di Metternich , cancelliere imperiale.

Sulla riorganizzazione dell’amministrazione portuale , continua il commissario Straordinario Fantoni a
parlarne  nella sua lettera-memoria  del 25 ottobre 1815 indirizzata a S.E. Corsini , direttore dell’Imperiale e Regia Segreteria di Stato (Ministero degli Esteri) granducale.

Trova e descrive una situazione disastrosa  , insostenibile che Napoleone Bonaparte ha lasciato
nell’amministrazione del porto di Portoferraio e che riguarda anche l’esistenza  di un tentativo di truffa.

SITUAZIONE  DISASTROSA

“Il posto di Capitano del Porto è provvisoriamente occupato da Giuseppe Barsaglini in rimpiazzo di
Francesco Filidoro nativo di Bastia domiciliato in Portoferraio ove ha moglie  e figli.
Questo è quel Filidoro che viene addebitato di aver seguito Bonaparte nell’ultima sua impresa quando
abbandonò quest’isola per tornar nuovamente in Francia. Di più avendo fatto ritorno in Portoferraio proprio in Corsica è tornato a promuovere una Rivoluzione a favore di Bonaparte e fu allora ch’ei lasciò qui a far le sue veci il nominato Barsaglini il quale non ha alcun titolo legale per continuare nell’esercizio di quest’Impiego.
Questo Filidoro è quell’istesso che fu arrestato e messo in carcere a Livorno come persona sospetta e quindi è chiaro che non può meritare la confidenza del Governo come non gode la fiducia d’una gran parte di questi Abitanti.
Da tutto ciò emerge la necessità di rimpiazzar  quest’Impiego.
Ma prima di prendere a nominare Soggetti che vi concorrono mi sia permesso di rilevare che tutte le
considerazioni politico-amministrative ed economiche fanno sentire la necessità di sopprimere questo
Commissariato di Marina e di riunire all’Amministrazione Sanitaria quelle incombenze che erano nell’antico sistema di sua primitiva competenza.
La montatura attuale di quest’Amministrazione , i suoi Regolamenti  e i suoi Impiegati riconoscono una
istituzione vaga e confusa complicata ed oscura dispendiosa e illegittima.
Ora è il prefetto di Tolone da cui si vuol far dipendere ora è il Ministro della Marina ora il Governatore
dell’isola ora il Generale Comandante Dalesme.”

( Affari generali del commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2. Carta 256.ASCP )

TENTATIVO DI TRUFFA

Ed ecco ora che il Fantoni  descrive un tentativo di truffa :

L’esame dei Registri di Spesa che io mi son fatti rappresentare  , l’ispezione che ho portata attentamente su i titoli e nomine degl’Impiegati mi hanno convinto che questo nodo gordiano non si può sciogliere che col taglio.
E’ inconcepibile infatti come una somma di 50 mila franchi a cui ascende nel budget firmato da Napoleone la spesa  per il 1815 in un altro budget firmato dal Generale Dalesme per comodo forse del Commissario Pieche  non si sa in qual giorno ma probabilmente nel giorno che precede la sua partenza dall’isola colla Truppa Francese  ,  questa somma sia convertita in quella di 160 mila franchi.
Il sospetto di mala fede nella condotta del Sig. Pieche si induce con tanto maggiore fondamento in quanto che ho sicura notizia che il Consiglio di Amministrazione dell’isola , che dopo la partenza di Napoleone aveva la possibilità di fissare provvisoriamente il trattamento degl’Impiegati di Marina , salva la Sovrana Approvazione , trovò eccessivo ed esagerato il progetto che gli fu presentato dal Sig. Pieche ;ne sospese l’esecuzione invitando il Sig Generale Dalesme di darne parte al Ministro della Marina per attenderne gli ordini; e stabilì che provvisoriamente gl’Impiegati della Marina dovessero mantenersi sul piede in cui eran alla partenza di Napoleone.
Quindi fa molta sorpresa ed amarezza il veder riprodotto firmato dal Sig Pieche ne 23 giugno passato quel Budget (     ) che fu rigettato dal Consiglio di Amministrazione , il quale se oggi si vede munito della firma del nominato Dalesme è forza concludere che tale approvazione è stata meramente officiosa senza prender nemmeno cognizione di ciò che conteneva , poiché non è presumibile che quel Generale che non doveva forse ignorare l’esistenza di un altro Budget firmato nel 7 Maggio da Napoleone , volesse aomentare la spesa con tanta vistosità da 50 mila ai 160 mila franchi.”

(Idem come sopra)

CONCORRENTI  ALL’IMPIEGO DI  CAPITANO  DEL PORTO

Dopo aver scritto quanto sopra il Fantoni continua parlando dei “concorrenti all’Impiego di capitano del
Porto”. Ne esclude subito uno , Francesco Filidoro , bonapartista ,  mentre sugli altri passa ad una fine
dissertazione:

“Dopo di aver di volo fatta menzione dell’irregolarità che presenta l’attuale Amministrazione di questo Commissariato di Marina  di cui propongo la soppressione rilasciando alla Clemenza di S.A.I e R. il decidere  della sorte del Sig. Pieche e suo figlio , dovendo osservare che 21 anni è domiciliato in quest’isola e diventò proprietario di alcuni stabili , scendo a parlare dei Concorrenti all’Impiego di Capitano del Porto.
Sono questi
1. Gio. Batta Alieti di Portoferraio
2. Camillo Fiorentini , Comandante lo Sciabecco la Tisbe
3. Lorenzo Piochi di Longone e
4. Francesco Filidoro
Di quest’ultimo avendo rilevato superiormente le ragioni per le quali non pare che possa meritare la
considerazione parlerò solo degli altri tre”

(Idem come sopra)

Sull’Alieti afferma che è “attaccato al Governo” che ha “sofferto delle  persecuzioni dal passato governo
francese” e perciò gode di “buona moralità e condotta” .
Non ha però titoli legali per “essere preferito” ed inoltre , continua il Fantoni , è venuto a conoscenza  dal suo predecessore nell’isola Sig (    ) che avendo istruito una supplica di detto Alieti pur meritandone dava però impressione ,  l’Alieti ,  di essere animato da spirito di vendetta e rancore verso i concittadini in particolare quelli di  Portoferraio.
Il Sig Camillo Fiorentini ha il merito di un lungo servizio presso il Governatore di Livorno nella Regia Marina in cui dopo 46 anni di servizio è giunto al grado di Maestro di Nave  ma non è ritenuto possedere quelle cognizioni “che si richiedono per ben disimpegnare le incombenze”
Lorenzo Piochi è invece quello “che riunisce maggior requisiti per essere preso in considerazione” in quanto ha svolto l’attuale funzione di Percettore delle Contribuzioni del Cantone di Longone “con zelo e fedeltà avendo in avanti percorso la normal carriera militare incominciando dall’anno 1777”




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

PRENDITORIA  DI  LOTTO ALL’ISOLA D’ELBA.


Nel 1739 avviene l’istituzione del gioco del lotto nel Granducato di Toscana.
Ottavio Cataldi ebbe in appalto il gioco per nove anni: gli era anche concesso di accettare giocate sui lotti
esteri quali Roma , Milano , Venezia , Torino , Napoli , Palermo.
Le estrazioni venivano effettuate a  Firenze  , Pisa e Livorno.
Le ricevitorie chiamate “prenditorìe”erano obbligate a tenere dei registri  sui quali erano riportate le
giocate.
Gli appalti perdurarono fino al 1784 quando lo stato granducale toscano assunse direttamente
l’amministrazione del gioco del lotto senza alcuna variazione del regolamento del gioco stesso.
Nel 1802 col Regno d’Etruria ,  succeduto al Granducato  , il gioco del lotto continuò senza variazione alcuna
mentre più tardi  , con la dominazione francese , fu introdotta la Lotteria Imperiale di Francia con le sue
regole. Restaurato nel 1815 il Granducato , si ritornò alla precedente amministrazione fino al 1821 quando
Ferdinando III Asburgo-Lorena   riformò il gioco del lotto dando quella impostazione che verrà poi presa ad
esempio quando dopo il 1860 con la formazione del Regno d’Italia si rese necessaria una legislazione sulla
materia che fosse uniforme a tutte le regioni.
Ad ogni 4000/5000 abitanti corrispondeva una ricevitoria.
Ogni ricevitore poteva nominare sostituti nelle zone circostanti per la raccolta del gioco ,
Le giocate possibili erano l’estratto semplice , l’estratto determinato , l’ambo determinato , l’ambo e il terno.
Le puntate potevano essere accettate dai ricevitori solo sull’estrazione della settimana in corso e non era
permesso giocare a credito.Le estrazioni erano 48:circa una metà effettuate in Toscana le altre facevano
riferimento al lotto di Roma.
Il recipiente per l’imbossulamento dei novanta numeri era di forma ellissoidale e ottagona.
I numeri dovevano essere riportati  sia in lettere che in numero su fogli quadrati a loro volta inseriti in
contenitori di cartone identici fra loro.
A questi numeri corrispondeva il nome di una fanciulla bisognosa  nubile , compresa fra i 16 e 30 anni , di
provata moralità , alla quale in caso di favorevole sorteggio veniva attribuita una dote di lire cento.
Nel 1815 anche all’Elba si procedeva all’istituzione di una Prenditorìa di Lotto.
Paolo Serafini Auditore del Governo in Livorno scrive al Commissario Straordinario dell’Elba , Fantoni ,  per
avere “le più accertate notizie sulle qualità e moralità” dei “Postulanti una Prenditorìa di Lotto in
Portoferraio”.
Queste notizie devono essere tali  da poterlo mettere in condizione di dare quella informazione di cui è
stato incaricato.
La “Prenditorìa di Lotto” è istituita da Sua Altezza Imperiale e Reale e le notizie , le informazioni che il
Serafini  è stato incaricato a fornire serviranno a scegliere quale postulante è idoneo.
Ed ecco  , il 21 ottobre 1815 , la risposta del Fantoni(commissario straordinario dell’Elba) al Serafini (Auditore
del Governo in Livorno).

 

“Tre sono le suppliche che VS. Ill.ma si è compiaciuta trasmettermi colle pregiatissime sue de’ 25 settembre e 6 ottobre corrente dei Postulanti una Prenditorìa di Lotto in Portoferraio cioè

1. Luigi Pinotti
2. Ferdinando Arrighini  e
3. Gaetano Savi

Il secondo di questi , cioè l’Arrighini non è nativo né domiciliato in quest’Isola , a tenore anzi di quanto espone nelle ingiunte sue preci è impiegato in una delle Ricevitorie di codesta città , onde VS. Ill.ma potrà procurarsi costì sulla di lui moralità e condotta le opportune notizie.

Parlando degli altri due Concorrenti alla Prenditoria di Lotto  , che potrà piacere a S.A.I. e R. d’istituire in
questa Città , sono in grado di assicurarla che riuniscono entrambi i requisiti di onoratezza e di capacità , comepotrà compiacersi di rilevare dalle ingiunte Repliche dell’Intendente di quest’isola.

Non sfuggirà alla penetrazione di VS. Ill.ma che il Pinotti può meritare di essere preferito non già perché in questo si affacci qualche eccezione ma perché l’altro presenta dei titoli che possono in modo più speciale esigere i benigni Sovrani riflessi.

Il Pinotti ha il requisito di aver prestato i suoli servigi all’Augusto Genitore del nostro attual Sovrano nel
Reggimento Real Toscano prima che i Francesi occupassero la Toscana.

In seguito ha ritratta una onorata sussistenza esercitandosi nella professione di Scritturale e Maestro di
Scuola , ove riscuote una vantaggiosa reputazione.

Qualora pertanto non sia sprovvisto di mezzi di cauzione che credo inerente alla natura del posto , sarei di sentimento che potesse essere anteposto al savi , che nella doppia qualità di Possidente e Negoziante non ha bisogno di una nuova risorsa per migliorare di condizione;
e che è d’altronde mancante di quei titoli ai quali vuolsi sempre deferire da un giusto Governo ove si tratti di accordare ad uno piuttosto che ad un altro qualche Sovrana Beneficenza 21 ottobre 1815”

(Affari Generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1°settembre 1815 al 16 marzo 1816.
Filza 2. Carta 236.ASCP)

Quanto sopra è evento importante perché all’Elba prende vita il gioco del lotto che è tuttora in essere.

 




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

LAVORI  PUBBLICI  ALL’ISOLA  D’ELBA.
MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITA’ DELLA  VITA  NELLE CARCERI.

 

Il commissario straordinario per l’Elba e Piombino , conte Agostino Fantoni , che per conto di Sua Altezza
Imperiale e Reale , il Granduca Ferdinando  III ,  fu nominato ad  amministrare l’immediato periodo post-
napoleonico  nei territori che erano stati  occupati dai francesi  , trovò una situazione carceraria che all’Elba
era disastrosa.

E’ quanto si apprende da una relazione dello stesso Fantoni:

“….Carceri.
Le carceri che nel sistema francese doveano essere divise in varie Classi , in Portoferraio sono tutte d’una
qualità , cioè cattiva senza ventilazione e per conseguenza malsane , specialmente nella stagione estiva in cui l’aria mefitica che si respira nelle medesime fa ammalare quegli infelici che vi sono destinati a languire ed è della più grande importanza e necessità che il Governo si occupi per il loro miglioramento”

(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1°settembre 1815 al 16 marzo 1816.
Filza n 3.Carta 379.ASCP )

Si apprende ancora da un relazione dello stesso Fantoni quanta  era la spesa pubblica per “Pigione carceri
presso le Comuni” e per il “Mantenimento dei Carcerati” nell’anno 1815.
La voce di spesa “Mantenimento dei carcerati”  ,  per un totale di Lire toscane 2382.1.4 ,  la si ritrova ripartita
a carico di ogni comunità dell’isola(Portoferraio , Marciana , Poggio , Marina di Marciana , San
Piero , S.Ilario , Capoliveri , Lungone , Rio , Marina di Rio ).
Ciò non deve sorprendere poiché per ogni comunità era previsto un giudice di pace con compiti di
amministrazione della giustizia in prima istanza.
La voce di spesa per pagamento “Pigioni delle Carceri presso le Comuni” è pari ad un totale di  lire toscane
1362.7.2

Dal carteggio del governatore militare e civile dell’Elba , conte Strasoldo , si apprende che il Granducato di
Toscana , preso atto della orrenda situazione carceraria si dette da fare per migliorarla a cominciare proprio
dalla qualità della vita dentro le carceri e non solo in quelle dell’Elba ma di tutto il Granducato.
Il 29 aprile 1816 il devotissimo servitore A. Puccini dalla Presidenza del Buon Governo in Firenze invia una


“Circolare relativa al servizio delle Carceri…perché osservato sia ovunque un sistema uniforme e costante in questa parte di servizio , saranno portati ad esecuzione i seguenti Ordini ed Istruzioni” .

(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 165.ASCP)

Seguono quindici Ordini ed Istruzioni per  procedere  alla creazione di un inventario di tutto quello che è
contenuto  dentro le carceri granducali  dai mobili , ai materassi , alle coperte , stoviglie ecc.

I°.     Dovrà essere riscontrata il dì 1 Maggio 1816 la quantità e la qualità dei Mobili esistenti in ciascuna delle Carceri del Gran-Ducato e confrontata con l’Inventario dei medesimi che si ritrova nei Tribunali

II°. Assisteranno a questa operazione il Giusdicente ed il Cancelliere Comunitativo alla presenza del
Consegnatario attuale

III° Saranno concordati uno o più Periti per eseguire la stima di detti effetti e la differenza in meno della stima fissata nell’Inventario già esistente diverrà a favore della Cassa fiscale  , un Debito del Consegnata
ario come quello che ha fin qui lucrata l’antedetta indennità e sarà steso l’Atto di questa Perizia da
firmarsi anche da detto Consegnatario…..”
(  Idem come sopra  )

Quindi si ordina che sia formato un nuovo Inventario per ogni stabilimento carcerario , individuando nel
“Custode” un preciso responsabile insieme col Giusdicente”.


Si ordina infatti che in ogni mese e in giornate non fisse per mezzo del Giusdicente  , che dovrà farsi
assistere dal Cancelliere Comunitativo , la visita e riscontro , capo per capo , con l’Inventario alla mano , di tutti i Mobili , per verificare se si conservano dal Custode con quella attenzione che conviene ,  e se il consumo è corrispondente all’uso  ordinario e  regolare dei Mobili o se questo è eccessivo.
Se sarà trovato dell’abuso , perché il Custode non abbia procurato che i Materassini e Coperte in specie siano di tempo in tempo messe all’aria , acciò si prosciughino , e si purghino , sarà responsabile personalmente dei danni che la sua incuria potrà aver cagionati….

“XV°. I Giusdicenti ai quali incombe di prestare tutta l’attenzione per l’interesse del R. Fisco , avranno una
speciale cura che non si introducano abusi , che le Materasse  e Coperte ed ogni altro Attrezzo sia conservato
colla diligenza maggiore e che le Visite Mensuali non siano atti di pura formalità ma servano all’oggetto
preciso ed al fine economico per cui sono state ordinate”

(Idem come sopra)

Dopo avere preso provvedimenti riguardanti la qualità della vita dentro le carceri ,  il Granducato di
Toscana passò a mettere in atto importanti lavori pubblici riguardanti l’edilizia carceraria.
E’ quanto si apprende da una circolare scritta ed inviata dall’Uffizio Fossi di Pisa nel dicembre del 1818 al
Cancelliere Comunitativo dell’Elba.
Si tratta di riparazioni alle carceri già esistenti e della creazioni di nuove al palazzo della Biscotteria a
Portoferraio.

“Circolare 1424.

Ecc.mo Signore

Non convenendo procrastinare ulteriormente le riparazioni necessarie a codeste Carceri per attendere
dall’Architetto Sig. Benini il dettaglio preciso degli altri lavori indicati nella sua Relazione de 7 Febbraio
decorso e che rimangono per ora in sospeso , approvo che l’esecuzione delle medesime venga data in Accollo salva la Sanzione di questo Dipartimento al minore e migliore offerente ai Pubblici Incanti sulla somma di lire  9984.9.10 a cui si fa ascendere il loro costo con l’ultimo dettaglio potuto ottenere dal Sig. Benini medesimo e che differisce dalle Somme da esso prognosticate in quelle del febbraio e luglio decorso.
Ritornandole quindi tutte le piante e stime comunicatemi le respingo ora il quaderno d’oneri e condizioni a
cui deve farsi l’aggiudicazione e che ho dovuto in alcune parti variare essendomi sembrato irricevibile  e
capace di allontanare ogni giudizio (   ) al condizione appostavi d’eseguire senza alcuna indennità , purchè
isolatamente non passasse la spesa di lire cinquanta….
Ugualmente insolita e gravosa doveva necessariamente sembrarmi l’altra condizione per cui l’Architetto
assistente si assegnava la retribuzione del tre per cento sul prezzo dell’aggiudicazione ed essendo però
anche questa da me stata soppressa la Magistratura potrà incaricare di tale assistenza il mio Perito
commerciale o volendo ancora altro soggetto capace a cui l’autorizzo a promettere a lavoro ultimato una
discreta recognizione.
Desidero pure che la Magistratura concerti con S.E. codesto Sig. Governatore la nomina di due Deputati
onesti che in unione al detto Perito invigilino ed assistano alla buona esecuzione dei Lavori medesimi.
Dovendo procedere agli incanti è indispensabile onde non incorrere in pregiudizi che la Perizia sia riportata in Carta bollata e registrata e nel modo di ciò fare Ella potrà concertarsi con codesto Ministro Esattore del Registro.
Inoltre avendo osservato che nel dettaglio presentato dal Sig. Benini vi sono rapporto ed osservazione di
lavori e qualità di materiale alcune condizioni non riportate nell’ultimo , o converrà che ambedue siamo
riportate nel Contratto o che Ella onde non dar luogo a contestazioni si compiaccia aggiungere a tutto ciò
che è nell’altro e che il Sig. Benini ha omesso. Nell’atto poi di rendermi conto del resultato degli Incanti Ella si compiacerà di rimettermi la minuta del Contratto da stipularsi per mezzo di Notaro perché la Comunità possa prendere le sue prescrizioni su i Beni del Cottimante e suo Mallevadore e le raccomando d’usare la massima precisione nei termini e condizioni da inserirsi nel Contratto medesimo onde non abbiano in alcun tempo ad insorgere difficoltà sull’intelligenza delle medesime che impegnino la Comunità in questioni.
La prego ugualmente a procurare che tutto si faccia con la massima sollecitudine e regolarità e che non
manchi un buon Cottimante per evitare il caso che i lavori debbano farsi a nota e per conto della Comunità.


Ed in attenzione di suoi ulteriori riscontri passo a segnarmi con la solita distinta stima.
Di VS Ecc.ma
Pisa dall’I. e R. Uffizio dei Fossi
Lì 2 Dicembre 1818
Dev.mo Serv.re
G. Mecherini”

(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa  dal 1815 al 1817.C65.Carta 465.468.ASCP)

Allegata alla presente circolare è un contratto che lo stesso Mecherini invia alla Magistratura Comunitativa
di Portoferraio.

Il titolo di tale contratto è “Condizioni ed Oneri che dovranno osservarsi dall’Aggiudicatario dei lavori delle
nuove carceri e miglioramento delle attuali nel Fabbricato della Biscotteria in questa città di Portoferraio”.
E’ costituito da quattordici articoli.

Questo carteggio tra Cancelliere Comunitativo dell’Elba e Provveditore Soprassindaco dell’Uffizio Fossi di
Pisa è interessante perché evidenzia bene come i lavori pubblici di qualsiasi natura per essere eseguiti dalla
Magistratura Comunitativa dovevano avere l’assenso superiore dell’Uffizio Fossi di Pisa.
E’ inoltre interessante perché evidenzia  un modo di procedere assai frequente della pubblica
amministrazione granducale nell’esecuzione di lavori pubblici.

In questo caso i lavori vengono dati in accollo mediante pubblico incanto al minore e miglior offerente sulla
somma stimata per l’esecuzione dei lavori , somma stimata da un perito nominato dalla Magistratura , in
questo caso l’architetto Benini.
Avvenuto il pubblico incanto ,  l’aggiudicazione dei lavori  e prescelto l’Accollatario Cottimante , questi
doveva stipulare con la Magistratura le condizioni del contratto: nella stipula di questo contratto
l’Accollatario Cottimante doveva indicare un Mallevadore  da lui scelto ma che doveva essere accettato
dalla Magistratura Comunitativa.

Il lavoro è eseguito a ‘cottimo’: la  retribuzione del lavoro è riferita alla quantità di prodotto lavorato.
Ciò vale a dire che più si produce più si viene retribuiti.
Questo tipo di lavoro è infatti direttamente controllato dalla Magistratura Comunitativa che disponeva
“deputati” , persone di sua fiducia in genere facenti parte della stessa Magistratura  , che durante
l’esecuzione dei lavori controllavano il lavoro e nella sua quantità e nella sua qualità.

Anche queste condizioni stipulate dalla Magistratura Comunitativa  dovevano avere l’assenso superiore
dell’Uffizio dei Fossi di Pisa.
In  questo caso il “quaderno d’oneri e condizioni” viene respinto dall’Uffizio Fossi di Pisa.




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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

SERVIZIO POSTALE ALL’ISOLA D’ELBA.
INEFFICIENZA E RICHIESTA DI RIFORMA.


Prima del 1801 l’Elba era divisa fra tre sovrani.
Portoferraio ,  che apparteneva al Granducato di Toscana  , comunicava con Livorno tramite una strada
litoranea  che passava da  Torre Nuova  vicino a Piombino.Una barca da Portoferraio portava una volta la
settimana la posta a Torre Nuova e viceversa.
Longone che apparteneva a Napoli comunicava con questa città una volta al mese  tramite Santo Stefano o
Talamone (stato dei Presidi).
Il resto dell’isola che era sotto il dominio della Signorìa degli Appiani corrispondeva da Rio Marina con una
barca due volte la settimana  con Piombino.
Dopo il 1801 , annessa l’Elba alla Francia ,  la corrispondenza  partiva una volta la settimana da Portoferraio
per Piombino: da qui  continuava per le diverse destinazioni.
Una volta la settimana la posta da Piombino  giungeva a Portoferraio dove si faceva la distribuzione delle
lettere fra i diversi comuni dell’isola.
Tra il 1814-15 , occupato Piombino dalle truppe austriache ,  a Napoleone che era stato confinato all’Elba non
conveniva che la corrispondenza dall’Elba passasse nelle mani di impiegati che dipendevano da un governo
a lui ostile.
Dette incarico a Bertrand ,  gran maresciallo di Palazzo  ,  di consultare l’Intendente Balbiani  per sentire cosa
consigliava di fare.Costui ebbe a dire  e consigliare di avvicinarsi all’antico sistema .Perciò indicava una
barca equipaggiata di 5 uomini per il trasporto della corrispondenza a Piombino e viceversa : da Piombino
poi , un uomo a cavallo , doveva portare la corrispondenza  a Livorno direttamente. (1)
Fuggito Napoloene dall’Elba questo servizio postale  lo ereditò  il restaurato Granducato di Toscana e il
conte Fantoni , inviato in qualità di commissario straordinario  , del servizio postale parla brevissimamente in
una sua relazione “….Poste.Vi era una direzione delle poste per l’isola d’Elba in Portoferraio”

(Affari generali Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
3.Carta 379.ASCP)

Sempre dallo stesso Fantoni  si viene a sapere nello “Stato generale di Entrata dell’isola d’Elba “ (Affari
generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza
2.Carta 226.ASCP) da lui inviato al Direttore della Segreteria di Stato in Firenze , il 15 ottobre 1815 ,  che
l”ammontare della rendita in un anno” del “prodotto della Posta “ è pari a lire toscane 4764.

Ma il conte Fantoni non parla dell’efficienza del servizio.

Ne parla invece il nuovo Governatore militare e civile dell’Elba , conte Strasoldo ,  che non soddisfatto di tale
servizio così scrive  , nel marzo del 1816  ,  al Soprintendente Generale delle Poste in Firenze:

“Soprintendente Generale delle Poste. Spedita 30 marzo 1816.

Il corso di posta da qui a Piombino è affidato ad un tal Del Buono il quale fa il detto passaggio con una
piccola barchetta condotta da lui stesso e da due ragazzi suoi figli. Ne segue da ciò che ad ogni più piccola
intemperie di stagione , ad ogni più leggero vento contrario egli non può arrischiarsi a fare il suo tragitto e la
posta resta così sospesa ora per otto ora per dieci e talvolta fino a 15 giorni.


Molti sono gli inconvenienti che derivano da una tale incertezza  di corrispondenza la maggior parte dei
quali vanno a colpire direttamente il servizio  , il Commercio e l’interesse istesso  dell’Amministrazione dell
R.R. Poste. Si comprende facilmente  il (   ) che ne risente il pubblico servizio mentre l’andamento degli affari
anche i più urgenti è ritardato molte volte per tal motivo per un lasso di 16 o venti giorni ed è egualmente
facile a vedersi il danno che ne deriva a codesta R. Amministrazione mentre in vista appunto dell’incertezza
del corso della posta la maggior parte delle lettere vengono dirette per la posta di Livorno per mezzo delle
frequenti occasioni che si trovano per detta Città.
Sembra perciò indispensabile e spero che VS Ecc.ma ne sarà egualmente persuasa una riforma di questa
sistema  che l’esperienza ha dimostrato non troppo plausibile; e quando anche ciò dovesse produrre una
maggiore spesa per l’Amministrazione essa sarebbe compensata dalla maggiore impostatura di lettere e
potrebbe esserlo anche maggiormente ove occorresse da un aumento di tassa da farsi alle lettere  , di cui per
quanto ho potuto rilevare sarebbero ben contenti questi Abitanti quando potessero ottenere un corso di
posta meno incauto ed al più possibile regolare.
Se VS Ill.ma mi convenisse in questa mia opinione e favorisse darmene un accenno io mi occuperei subito
della proposizione per questa riforma di concerto col Sig Cantini Direttore delle R.R. Rendite e di altri
Impiegati che ne conoscono al più di me il bisogno”

(Affari generali del  Governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 1.Carta 81.ASCP)

(1)  In Vincenzo Mellini “L’isola d’Elba durante il governo di Napoleone I” pag. 63.
  Firenze. Stab. Tip. Del “Nuovo Giornale” 1914.

 

Dopo che Sua Eccellenza il Sig. Conte Cavaliere Rambaldo Strasoldo di Villanova  , Tenente Generale e
Governatore Militare e Civile dell’isola d’Elba ,  ha scritto nel marzo 1816 al Soprintendente Generale delle
Poste in Firenze , lamentandosi  della non efficienza del servizio postale esistente all’Elba chiedendone una
riforma ,  arriva , nell’aprile del 1816 ,  una risposta da Pietro Salvetti  , soprintendente generale delle Poste a
Firenze:

“Eccellenza

Mi sarà sempre grato qualunque rilievo di VS Eccellenza tendente a migliorare dell’isola d’Elba con il
Continente da me provvisionalmente affidato per un anno al padrone della Barca Corriera Pasquale Del
Bono , al quale viene corrisposta la mensuale assegnazione di lire centocinquanta come l’E.V. avrà luogo di rilevare dalla Copia autentica  del contratto che esiste presso il Sig. Gio Franco Paolini Amministratore della Posta in Portoferraio.

L’articolo secondo di detto Contratto è abbastanza chiaro perché il Del Buono armi una Barca con quattro
uomini robusti ed un Pilotino al timone e mi pare che questi siano  sufficienti a regolare il trasporto di due
volte la settimana dette lettere da Portoferraio a Piombino e viceversa.
Sul tempo contrario non può prevedersi misura alcuna e se V.E. interrogherà i più anziani abitanti
dell’Isola , potendo ancor Io confermare quel che può dirsi da essi , ho memoria che attesi i tempi contrari
siano stati mancanti nel Continente delle Lettere dell’Isola d’Elba fino un mese per volta.

Se peraltro V.E. crede che il Del Buono non faccia il suo dovere può anche rimuoversi in tronco , ma io non sarei in grado di proporre a S.A.I. e R. un’aggravio maggiore di quello che porta attualmente la Barca
Corriera in lire centocinquanta al mese e non sarei tampoco in grado di proporre un aumento sulla Tassa di affrancatura delle lettere , giacchè interprete dei sentimenti Sovrani e delle Leggi  ultimamente emanate i popoli di codesta Isola devono essere trattati  a tutti gli effetti  come gli altri sudditi in generale della Toscana. Giacchè vedo che V.E. non suggerisce un miglior sistema  per assicurare l’andamento del Carteggio  e renderlo più regolare anche col sentimento del meritissimo  Sig.re Cantini Direttore delle Regie Rendite  , io gradirò di sentire le graditissime di Loro proposizioni e non ho difficoltà alcuna  occorrendo , di passare alla Comunità di Portroferraio quella stessa somma di lire Centocinquanta al mese per il trasposto due volte la settimana  del carteggio allorchè sarà terminato il contratto con il Padrone Del Buono e anche avanti , quando sia evidentemente dimostrato che non fa il suo dovere ed allora il Governo , i Funzionari Pubblici ,  e tutto il Pubblico dell’Isola d’Elba sarà ben contento di un provvedimento che in sostanza sarà stato scelto da loro medesimi.
Profitto di questo riscontro per rassegnarle il mio più distinto ossequio.
Di Vostra Eccellenza


Firenze dal Dipartimento Generale delle Poste.
Lì 4 Aprile 1816.
Dev.mo Obb.mo Serv.re
Pietro Salvetti”

(Affari Generali del  Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 1.Carta  80.ASCP)

Da questa lettera si viene a conoscere nome e cognome del direttore  , ”Amministratore” ,  della “direzione
delle Poste dell’isola d’Elba” , (Regio Ufficio di Posta)direzione che era stata segnalata nel rapporto citato del
conte Fantoni essere presente sull’isola d’Elba ma senza nome e cognome .


Ora ne veniamo a conoscenza : Gio. Franco Paolini.
Questo è una conoscenza importante perché viene a confermare che a Portoferraio esiste una direzione
postale dove viene smistata la corrispondenza  , in arrivo e in partenza.
L’intervento del governatore Strasoldo per ottenere un miglioramento ,  una “riforma “ del servizio
postale , non ebbe successo .
Nell’ottobre del 1816 in questi termini Pietro Salvetti , direttore del Diaprtimento generale delle poste così
scrive a Strasoldo:

“Eccellenza

Il regolamento per l’andamento Postale fra l’isola d’Elba e Piombino due volte per settimana incontrò
l’approvazione con Rescritto Sovrano de 28 Giugno 1816.
Io non posso in verun conto variare questo Regolamento che ha prodotto un duplice andamento
settimanale del Carteggio tra l’isola d’Elba e il Continente.
Prima la corrispondenza era una volta la settimana e i militari non hanno mancato mai (   )  , perché la
dogana ha l’ordine di supplire ai bisogni del commissariato di guerra.
Per rimediare la ritardo che può occasionare il mare contrario in pregiudizio di codesto commercio , per
quanto è in mio potere , ho dato commissione al Sig. Amministratore Paolini di prendere quegli espedienti
che riterrà opportuni quando osserverà che il carteggio possa rimanere per il vento contrario giacente nel
suo ufficio più di una settimana , non potendo accordare regolarmente somma maggiore al Padrone Del
Buono (padrone della barca corriera.Ndscr.) oltre quella che viene prescritta nel contratto e che è il doppio
di quella allorchè la corrispondenza dall’Isola per il Continente si staccava una volta la settimana.
Tanto devo in replica al pregiatissimo foglio di V.E. de 28 ottobre cadente e così mi confermo
Di VS Ecc.ma
Firenze dal Dipartimento Generale delle Poste
Lì 31 Ottobre 1816
Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Pietro Salvetti”

(Idem come sopra)

Gli espedienti” che furono messi in atto dal direttore Paolini non sappiamo .
Questi “espedienti” , invece , furono messi in atto dalla utenza : è ciò che risulta da una lettera scritta da
Strasoldo , governatore militare e civile dell’Elba ,  al comandante di Piazza di Portoferraio di vigilare affinchè
il Padrone della Barca Corriere( Del Buono)  e i suoi marinai non ricevano a mano lettere “in pregiudizio del
R.Erario” :

“Il Sig Soprintendente delle R.R. Poste ha ordinato a questo a questo Sig Direttore Paolini di star vigilante
poiché tanto il Padrone della Barca Corriera quanto i di lui Marinai non ricevino da alcuno lettere a mano in
pregiudizio dai (    ) nell’Uffizio di Portoferraio…..
Ella darà perciò gli ordini opportuni a chi occorre perché sia tenuto nella piena osservanza questo
Regolamento .
28 Maggio 1816”

(Affari Generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 288.ASCP)




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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

LAVORI  PUBBLICI  ALL’ELBA:   COSTRUZIONE  DI  CIMITERI.


Nel 1804 l’editto napoloeni co di Saint-Cloud , impone la sepoltura dei cadaveri fuori dei centri abitati in
cimiteri suburbani.
L’Elba in quel periodo era parte integrante della Francia: era territorio francese.
L’editto napoleonico non trova applicazione sull’isola neppure quando Napoleone Bonaparte  fu sovrano
dell’Elba.
Ho già parlato della vicenda della nascita del Camposanto di Portoferraio avvenuta ad opera della sua
Magistratura Comunitativa nel restaurato governo granducale.
Fu un’opera pubblica che si rese indispensabile per la mancanza  di cimitero.
Per rendersi conto di come stavano i fatti sulla sepoltura dei cadaveri  è importante conoscere quanto
scrive Giuseppe Ninci nell’ottobre del 1815 pochi mesi dopo la fuga di Napoleone dall’Elba.
E’una lettera manoscritta dal Ninci in veste di Presidente dell’Uffizio dell’Opera del Duomo di Portoferraio e
indirizzata al Commissario Straordinario per l’Elba e Piombino , conte Agostino Fantoni.E’ una lettera che
descrive molto bene la situazione della sepoltura dei cadaveri in Portoferraio la quale avveniva in aperta
campagna presso l’oratorio di S.Rocco e il fatto diede luogo ai cani e ad altre bestie , con sommo dispiacere
dè cittadini ,  di dissotterrare e lacerarne i cadaveri”

“Portoferraio 28  ottobre 1815
Il Presidente dell’Uffizio dell’Opera

All’Ill.mo Sig
Conte A. Fantoni Commissario Straordinario per S.A.I. e R. nell’isola d’Elba e Piombino

La piazza di Portoferraio sotto il pacifico governo dell’immortal Leopoldo , ottenne di erigere un Campo Santo
fuori delle mura principali , entro peraltro l’avamposto del forte del Ponticello.Gli assedi sostenuti nell’ultime
disgraziate vicende d’Europa  , diedero luogo ad abbattere le mura di quel luogo sacro e a proibirvi
l’inumazione dè fedeli.Questi vennero perciò inumati presso l’Oratorio rurale di S.Rocco ma all’aperta
campagna;ciocchè diede luogo ai cani e ad altre bestie  , con sommo dispiacere dè cittadini ,  di dissotterrare e
lacerarne i cadaveri.
La Comune non però dimenticarsi di acquistare un Locale ad hoc  fuori delle mura e fu precisamente un
pezzo di terreno presso il semidiruto e profanato oratorio della S.ma Annunziata.Ma neppure forma fin qui
si è data al quel Luogo di Campo Santo né vi si è eretto alcun muro a ciò conveniente.
E’ in questa fausta desideratissima circostanza della felice riunione dell’isola d’Elba alla bella Toscana e
degli antichi figli all’amoroso padre l’Augusto il pio sovrano Ferdinando II che i doveri della mia carica
solennemente m’impegnano di esporre a Lei Ill.mo Signore , ciocchè sopra e le mie deboli riflessioni che
appresso pregandola di avere la bontà di umiliarle al trono del nostro adorato Monarca , affinchè la di lui
innata pietà , sia a dar quella mano di cui l’Opera  , priva d’ogni fondo abbisogna per sottrarsi al pie col debito
di lire mille contratto nei necessarissimi risarcimenti fatti nella chiesa parrocchiale il 1813 di riaprirsi al
divino culto e possa avere finalmente un luogo di benedizione e difesa dalla voracità delle bestie per darvi
conveniente sepoltura ai fedeli.
=Circondandosi di una semplice muraglia….

Umilissimo e devotissimo servitore
G. Ninci. Presidente”

(Corrispondenza con ufficio fossi di Pisa dal 1815 al 1818.C60.Carta 106.ASCP)


Anche sul versante di Marciana , all’Elba , le cose non stavano bene per quanto riguarda la sepoltura dei
cadaveri.
E’ quanto si apprende dal documento del Potestà di Marciana inviato al conte Strasoldo , governatore
militare e civile d’ Elba nel giugno del 1816.

“Eccellenza

Con mio settimanale rapporto diretto a codesto Sig.re Auditor Vicario (Giudice ndscr.) del dì 29 Marzo
passato , mi feci un dovere di parteciparli il gravissimo inconveniente del tutto contrario alli antichissimi
savissimi toscani Regolamenti tuttora vigenti ritrovato in questa mia Civile Giurisdizione ed in specie in
questo luogo di Marciana di tumularsi i Cadaveri umani nella istessa pubblica chiesa Arcipretale situata
quasi in centro del Paese per trenta giornate  , non solo non si resiste dentro dall’estremo fetore ma si sparge
questo per il Paese tutto pure rendendo così con le sue proprie esalazioni l’aria respirabile mefitica ed
insalubre a danno dei suoi abitanti con più commettersi l’altro di tenersi gli stessi Cadaveri qualche giorno
prima della loro tumulazione esposti pubblicamente nella detta chiesa affato scoperti e vestiti alla
naturale , come in vita , in tempo pure dell’esercizio della Sacre Funzioni e della Celebrazione delle Messe
festive che portano il necessario intervento del popolo.
Questi due notevolissimi inconvenienti  si sanno provenire da mancanza di Cimiteri e Stanze mortuarie…
Marciana 16 giugno 1816
Umilissimo , Devotissmo Servitore
Avvocato Leopoldo Casciani Potestà”

(Affari Generali del Governatore militare civile dell’Elba anno 1816.Filza n. 5.Carta 251.ASCP )

Il Potestà è un funzionario dell’amministrazione della giustizia che il Granducato di Toscana Asburgo-Lorena
aveva introdotto accanto all’Auditor Vicario (giudice).All’Elba le potesterie erano due  con sede una  a
Longone e l’altra Marciana: in ciascuna delle due potesterie il Potestà aveva solo la giurisdizione civile.

Dopo le segnalazioni (lettere manoscritte) , nel 1815 , di Giuseppe Ninci (presidente dell’Opera del Duomo di
Portoferraio , bibliotecario ,  autore del libro “Storia dell’isola d’Elba” ) e  , nel 1816 , dell’avvocato Casciani
(potestà di Marciana ) ,  sul grave stato non solo della tumulazione dei cadaveri per assenza di cimiteri ma
anche sulla tradizione di esporre in chiesa il cadavere per trenta giorni con le conseguenti esalazioni che
rendono l’aria irrespirabile , arrivano segnalazioni  ,  nell’aprile del 1816 ,  che la situazione della tumulazione
dei cadaveri è davvero tragica poiché in Portoferraio circolano cani “con la testa di morto in bocca”.

E’ quanto si apprende da una relazione fatta al conte Strasoldo , governatore militare e civile ,  dal maggiore
della piazza di Portoferraio:

“Eccellenza

Il Capoposto della Guardia di San Clou ha fatto rapporto al comando di questa piazza come passeggiando
egli medesimo sotto le mura di detto Forte ha osservato un cane che portando un teschio di morto lo ha
lasciato sotto le mura del Forte suddetto. In seguito di ciò essendosi il Capoposto recato al luogo ove
vengono sepolti i defunti ha ritrovato sul terreno una buca con entro delle ossa mezze scarnite che per la
poco profondità delle medesime ha supposto possa essere fatta dal cane che ha veduto con la testa di
morto in bocca.
Per verificare ciò si è trasferito sulla faccia del luogo il Sig. Aiutante di questa Piazza ed ha riconosciuto
essere veridico il rapporto del sunnominato Capoposto…..
Portoferraio 27 Aprile 1816
Um.mo Dev.mo Serv.re
Troti  Maggiore”

 

(Affari generali del Governatore dell’isola d’Elba anno 1816 .Filza 2.Carta 123.ASCP)

Tale rapporto ,  appena ricevuto ,  induce  il governatore Strasoldo “a non differire ulteriormente “ e  , nello
stesso giorno  , il 27 aprile 1816 ,  così scrive al Presidente del Buon Governo a Firenze:

“Stavo occupandomi di raccogliere le notizie e i materiali opportuni per dar conto a VS Ill.ma dei gravi
inconvenienti in cui dà luogo l’assoluta mancanza in questa città di un camposanto e dei (    ) che possono
tenersi  nei rapporti specialmente della pubblica salute il caso avvenuto in questa mattina e di cui mivien
dato conto in un rapporto della piazza pervenutomi in questo momento mi ha determinato a non diferrire
ulteriormente da tenere profizio a VS.  Ill.ma di questo interessantissimo oggetto .
Prima dell’invasione delle Truppe Francesi si sotterravano i cadaveri in un locale situato sotto il Falcone
stato accordato dal Granduca Leopoldo di gloriosa ricordanza.
Il Governo Francese proibì l’inumazione in detto luogo di cui s’impadronì riguardandolo come terreno
addetto alle fortificazioni e demolirono il muro che lo circondava.
Fino d’allora fu adottato il compenso di seppellire i defunti in un campo poco distante dalla Città ed è stato
continuato fino al giorno d’oggi in cui è talmente ripieno atteso la sua piccola estensione  e la scarsa
profondità del terreno per la maggior parte rivestito di scoglio che molte volte è accaduto il caso di esser


stati trovati cadaveri  estratti dalla fossa in cui erano collocati e poi interamente divorati dai cani e da altri
animali voraci…”

(idem come sopra)

E’ questo documento davvero importante poiché  , con poche parole  , il Governatore Strasoldo ci fa
conoscere la storia della tumulazione dei cadaveri  a partire dal 1700 sotto il “Granduca Leopoldo di
gloriosa ricordanza”.
Durante  il  dominio del Granduca Leopoldo  la tumulazione dei cadaveri avveniva sotto il Falcone , dentro la
città ,  per poi , con i Francesi ,  essere ubicata fuori dalle mura della città di Portoferraio ma ancora senza un
vero Camposanto .
Era cioè presente un “Terreno santo” senza cinta muraria e anche ormai divenuto piccolo.Era un terreno
situato fuori dalla città  , presso la SS Annunziata e a S. Rocco  , acquistato dalla comunità durante il dominio
francese.
Il prezzo del costo di tale terreno  , pagato dalla comunità di Portoferraio ,  durante il dominio francese  , è pari
a lire toscane   2380.19.0. Tale prezzo lo si evince dalla lettura dello “Stato generale delle Spese delle
Comuni accordate dai Budget per l’anno 1815” un resoconto generale scritto da Luigi Guidoni , Cancelliere
comunitativo dell’Elba appena insediatosi dopo la restaurazione.
E’ un resoconto di spesa voluto e ordinato dal commissario straordinaro Fantoni  e lo si ritrova nel capitolo
“Natura della Spese” sotto la voce “Costruzione di Cimiteri a Portoferraio”.

(Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba anni 1815-1818.Filza 2.Carta 226.ASCP)

Dopo tre mesi dalla lettera sopra scritta nell’aprile del  1816 dal Governatore arriva a lui ,  il 17 luglio 1816 ,  la
seguente lettera scritta dalla Segreteria del Regio Diritto in Firenze:

“Per quanto concerne pienamente che rendesi di assoluta necessità la costruzione di un nuovo Camposanto
capace di contenere i cadaveri di codesta Popolazione e togliere di mezzo nel tempo istesso quegli
inconvenienti che hanno avuto luogo fin qui attesa la ristrettezza ed angustia dell’attual Cimitero pure
prima di render conto al R. Governo di questo importantissimo affare si rende indifferibile prima di ogni
altra cosa il conoscere e il determinare il luogo più adatto e più comodo alla detta costruzione giacchè vari
sono i progetti a ciò relativi
A tale effetto sono dunque a pregare VS Ill.ma a voler far riscontrare a Persona dell’Arte e di tutta sua
fiducia la qualità del Terreno santo del luogo detto alla SS.ma Annunziata acquistato dalla Comunità sotto il
cessato Governo e segnatamente il Piazzale della soppressa Chiesa quanto dell’altro luogo detto di S. Rocco
poco distante da codesta città.
Quindi si compiacerà di far eseguire due separate perizie indicanti la spesa che occorrebbe  per rendere
servibile all’oggetto che sopra tanto l’uno che l’altro locale avendo in mira la più scrupolosa economia.
E finalmente avrà la bontà di commettere e rimettermi la stima del suddetto terreno della SS. Annunziata da
rilasciarsi in vendita o in permuta qualora non fosse creduto (    ) servire per la costruzione del Campo Santo.
In seguito di tali notizie e riscontri mi affretterò a far presente al Nostro Augusto Sovrano l’importanza di
questo affare e l’assoluta necessità di pronto provvedimento.
Mi approfitto di questo riscontro per confermarmi col più distinto pregio
Di VS Ill.ma
Dalla Segreteria del R. Diritto
Lì 17 luglio 1816
Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Magnani”

(Affari generali del Governatore dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 2.Carta 123.ASCP)

L’Augusto Sovrano è Sua Altezza Imperiale e Reale l’Arciduca Ferdinando III ,  Principe  Imperiale
d’Austria , Principe Reale d’Ungheria e di Boemia  ,  Granduca di Toscana.


Sotto il suo dominio  , nel 1815 , ritornò l’Elba in forza dell’articolo 100 del trattato di Vienna stipulato nel
Congresso di Vienna  iniziato nel novembre 1815 pochi mesi dopo la battaglia Waterloo e la definitiva
caduta di Napoleone Bonaparte.

Dopo la lettera inviata al governatore dell’Elba Strasoldo da parte della Segreteria del regio Diritto di
Firenze , nella quale si riconosceva il disastroso stato della tumulazione dei cadaveri all’Elba nonché dei
cimiteri , si misero un moto atti amministrativi che portarono alla costruzione del camposanto in
Portoferraio: di questo ho già parlato.
Questi lavori pubblici di costruzione di cimiteri interessano anche il resto dell’Elba.
E’ quanto si apprende dalla corrispondenza tra l’ufficio fossi di Pisa e il cancelliere dell’Elba Guidoni
avvenuta nel 1818.
Dal carteggio  , sotto riportato , risulta evidente che il Granducato di Toscana Asburgo-Lorena , Ferdinando III ,
ha il grande merito di aver iniziato a costruire cimiteri anche in tutta la parte occidentale dell’Elba è infatti
“in ordine alla graziosa Concessione di S.A.I e R. contenuta nel prelodato Dispaccio” che avrà luogo il
contratto di acquisto dei terreni dove costruire i cimiteri.
Si passò agli acquisti dei terreni dove costruire i nuovi cimiteri e all’assegnazione dei lavori di costruzione.

ACQUISTO  DEI  TERRENI

“N° 1297     Ecc. mo Signore

Valendomi della facoltà conferitemi con il Sovrano Dispaccio de’ 26 Agosto perduto , approvo che in ordine
alla Deliberazione della Magistratura di Marciana dei 19 Novembre ultimo passato abbiano luogo li acquisti
delli appresso terreni  in uso dei diversi Campisanti a sterro da costruirvi e dai Proprietari (     )
rispettivamente che appresso

1° . Per il Camposanto della Marina di Marciana dal sig Domenico Bianchi una vigna d’ordini 93  per il prez
zo di lire trecento dieci esultante dalla prima fattura del Perito Galeazzi

2° .Per il Camposanto stesso altro appezzamento di vigna d’ordini 10.Spettanza al sig Dr. Santi per il prezzo
di Lire trentadue.6.8  resultante dalla stima esattane dal Perito Galeazzi

3°. Per il Camposanto di Poggio dal Sig. Pietro Paolo Marchiani un pezzo di terra castagnata d’ordini 8 e1/2
per il prezzo di lire quaranta a seconda della stima del Perito Bartolommeo Segnini

4°. Per il Camposanto di San Piero dal Sig. Domenico Dini un pezzo di terreno seminativo vinefero per il prez
zo d lire ottanta in ordine alla stima fattane dal Perito Gio Batta Spinetti

5°. Finalmente per il Camposanto di S. Ilario dal Sig. Gori  un pezzo di terra seminativa  di (   ) quadri 1343
per Il prezzo di lire trecentoquaranta compreso il muro che lo circonda  e secondo la stima fattane dal
Perito Defendente Carpinacci.

Per l’acquisto di tali terreni verrà luogo di contratto in ordine alla graziosa Concessione di S.A.I e R.
contenuta nel prelodato Dispaccio la Deliberazione (   ) riportata in Carta bollata ed accettata dai venditori
ai quali rispettivamente il prezzo della vendita…..

Di VS Ecc.ma
Dall’Uffizio Fossi di Pisa
Lì 4 Dicembre 1818


Dev.mo Servitore
G. Mecherini “

(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 187 al 1818.C65.Carta 447.ASCP)

 

ASSEGNAZIONE DEI  LAVORI  DI COSTRUZIONE

“N° 1294         Ecc.mo Signore

Inerendo alle disposizioni sanzionate dal Sovrano Venerabilissimo Dispaccio dei 26 Agosto ultimo
passato , approvo che a forma degli Incanti accaduti ed autenticati dalla Deliberazione della Magistratura
Comunitativa di Marciana dei 19 Ottobre caduto , la Costituzione dei Campisanti a (     ) da farsi in quella
Comunità secondo le perizie e le condizioni già stabilite (   ) rilasciate in Cottimo secondo che appresso , cioè

1°. La Costituzione del Camposanto di Marciana al Maestro Muratore Gio Batta Tagliaferro per lire duemila
dugentocinquantasei

2°. quella del Camposanto di Marina al Maestro Muratore Franco Becattini per lire duemilaquattrocentono
vantatre

3°. quella del Camposanto di Poggio per lire milesettecentosessantanove al Muratore Tommaso Tagliaferro

4°. quella del Camposanto di S. Ilario al Muratore Vincenzo Maselli per lire ottocentottantasette

5°. Finalmente quella del Camposanto di S. Piero allo stesso Muratore Maselli per lire
mileseicentoquarantacinque  , autorizzando la stipulazione dei rispettivi contratti dietro i quali Ella sarà cauta
che sieno prese le debite iscrizioni ipotecarie contro i Cottimanti e loro Mallevadori per garantire la (  )
dei loro impegni.
Non vi è difficoltà in erogare in questi Lavori li avanzi resultanti dall’Amministrazione dell’anno corrente e
per quella parte che converrà postare al Bilancio del 1819 potrà essere pagata anche nel caso la scadenza
dovesse aver luogo  prima del ritorno del Bilancio medesimo , che dipende da Lei di sollecitare.
Sarà pure utile che la Magistratura nomini dei Deputati ad in vigilare per la buona esecuzione dei
Lavori , quale occorre di far sorvegliare rigorosamente.
Con devotissima stima mi confermo
Di VS Ecc.ma
Dall’Uffizio Fossi di Pisa
Lì 4 Dicembre 1818
Dev.mo Serv.re
G. Mecherini”

(Idem come sopra. Carta  446.ASCP)




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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

CUSTODE  DEI  BOSCHI  ALL' ELBA


Nel Granducato di Toscana un impiego comunitativo (comunale) remunerato  e che per  certi aspetti
anticipa il servizio del corpo forestale odierno è  quello di Custode di Boschi.
All’Elba , all’inizio dell’ottocento , vi  erano due boschi oggetto di custodia da parte dell’amministrazione
statale: il bosco chiamato “Campo alla Valle” e quello chiamato della “Lecceta”.
Quanto accadde a Basilio Corsi , questo il nome del custode di tali boschi , è davvero singolare perché
evidenzia come la sua funzione fosse quella non solo di conservare  ma anche di sorvegliare i boschi
“perché non sia commesso nei medesimi nessun taglio senza l’approvazione del Governo”.
In pieno regno di Napoleone Bonaparte , nel giugno del 1814  , il Corsi ottenne la nomina da parte
dell’Intendente Balbiani  (più che una nomina si tratta di una conferma perché custode lo era sin sotto il
dominio granducale prima dell’arrivo dei francesi)

“N° 2543
                     
Portoferraio 17 giugno 1814

L’Intendente  dell’isola d’Elba
Al Sig. Basilio  Corsi

Ho  l’onore di prevenirla che il Governo di Napoleone Bonaparte lo ha nominato Guardia dei boschi detti
Campo alla Valle e della Lecceta col trattamento annuo di franchi trecentosessanta. Mi lusingo che ella
corrisponderà alla fiducia del Governo per la conservazione di detti boschi e sorveglierà perché non sia
commesso nei medesimi nessun taglio senza l’approvazione del Governo.
Ella si presenterà avanti il sig Giudice di Pace di Portoferraio per prestare nelle di lui mani il dovuto
Giuramento prescritto dai Regolamenti dopo il quale entrerà nell’esercizio delle sue funzioni.
Ho il piacere di salutarla.
L’Intendente
Balbiani”

(Affari generali del governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza n. 1.Carta 94.ASCP)

Dopo la caduta di Napoleone e la restaurazione granducale il Corsi chiede di essere confermato custode di
boschi e supplica “la Clemenza e Bontà grande dell’ A.V.I. e R. a volersi degnare in vista del suo (    ) servizio
fin qui prestato confermarlo nel detto Impiego di guardia dei Boschi”.
La supplica è indirizzata a Vostra  Altezza Imperiale e Reale tramite il conte Agostino Fantoni , commissario
straordinario per l’Elba e Piombino. Il Corsi nella supplica , per dimostrare di aver ben adempiuto alle
funzioni assegnateli e cioè la conservazione dei boschi e sorveglianza  , allega lettere  di persone che
testimoniano che lui ha ben operato.
Il conte Fantoni , ricevuta la supplica scrive al Granduca (da questa lettera si vien ad apprendere che Corsi
era custode dei boschi già prima dell’arrivo dei francesi all’Elba e , dunque , della nomina  sopra ricordata
avvenuta durante il governo di Napoleone Bonaparte).
Ecco quanto il Fantoni scrive al granduca:

“Altezza Imperiale e Reale

Basilio Corsi di Portoferraio implora dalla Clemenza di V.A.I. e R. la grazia di essere confermato nel  Posto
che occupa attualmente di Custode dei Boschi della Lecceta e del Campo alla Valle. Questo posto coperto
per molti anni dal supplicante rimase soppresso dopo l’occupazione dell’isola fatta dai Francesi , ma gli fu
restituito fino al dì 17 giugno 1814 con l’annuo assegnamento di franchi 360.


Era ad esso affidata la conservazione dei Boschi predetti e doveva in vigilare perché non si eseguisse nei
medesimi alcun taglio senza l’approvazione del Governo.
Egli ha sempre  servito con zelo ed efficienza per quanto vengo informato è una onesta persona attaccata
all’attual Governo e meritevole a mio avviso della Grazia  che implora.
E profondamente inchinato al R. trono ho la Gloria di confermarmi
Di Vostra Altezza Imperiale e Reale
Piombino 30 dicembre 1815
Umilisssimo Ser.re e Dev.mo
Agostino Fantoni”

(Idem come sopra)

 

L’Imperiale e regio Governo ricevuta la lettera del Commissario Straordinario con “Benigno Rescritto” del
28 gennaio 1816 accoglie la supplica e conferma Basilio Corsi nella funzione di  Guardia dei Boschi.
Al Governatore militare e civile dell’Elba , conte Strasoldo ,  arriva il “Benigno Rescritto”.
Strasoldo ,  il 19 aprile 1816 scrive ,  al Direttore delle Regie Rendite in Portoferraio , Giuseppe Cantini ,
avvisandolo di tale “Benigno Rescritto”.
Cantini  così  risponde al governatore:

“Eccellenza

Riscontrando la preg.ma  dell’E.V.di questo giorno , ho l’onore di aver dato le necessarie disposizioni perché
sia pagata a Basilio Corsi Custode dei Boschi della Lecceta e del Campo alla Valle , l’annua provvisione di
franchi trecento sessanta in esecuzione del Benigno I.e R. Rescritto dè 28 Gennaio 1816.
Ed intanto ho l’onore di ripetermi colla più distinta e rispettosa stima.
Dell’Eccellenza Vostra
Portoferraio 19 aprile 1816
Dev.mo Col.mo Serv.re
Giuseppe Cantini”

(idem come sopra)

L’amministrazione granducale con questa vicenda dimostra di aver a cuore la salvaguardia dei boschi.

Il carteggio evidenzia inoltre che tale l’attenzione verso l’ambiente è presente ed antecedente la venuta di
Napoleone all’Elba.
Questa attenzione granducale verso l’ambiente è esplicitamente espressa anche dal commissario
straordinario Agostino Fantoni in una sua relazione su “Boschi e Foreste” ,  relazione dalla quale si capisce
perché nasce l’attenzione granducale verso l’ambiente:

“…Boschi e Foreste
L’interesse di conservare i boschi appartenenti al Governo in un’isola che scarseggia di legname da
costruzione e di legna da arde , hanno costretto il Governo a stabilire alcune Guardie dette Forestali…”

(Affari Generali Commissario Straordinario anno 1815-1816.Filza 3.Carta 379.ASCP)

La funzione affidata a Basilio Corsi nella sua qualità di impiegato comunitativo era quella della
conservazione dei boschi e di vigilare che il taglio non avvenisse senza l’approvazione del governo.

Quanto si apprende dalla vicenda di Basilio Corsi , custode di boschi , anticipa l’istituzione delle “Regie
patenti” con le  quali nasce  il corpo forestale dello stato di Carlo Felice di Savoia che nell’ottobre del 1822
costituì l’amministrazione forestale per la custodia e la tutela dei boschi.


Il commissario straordinario Fantoni usa la dizione che è quella stessa oggi noi usiamo “Guardie dette
Forestali”.
Questa attenzione verso il bosco da parte del Granducato di Toscana Asburgo-Lorena  era legata al fatto
che nell’isola scarseggia il legname.

Rappresenta un aspetto dell’attività amministrativa granducale non conosciuto che pone il Granducato
Asburgo Lorena  tra gli stati precursori in Europa nella salvaguardia ambientale.


      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

LAVORI  PUBBLICI  ALL’ELBA .    STRADA  LONGONESE

- PAGAMENTO DELLE SPESE DA PARTE DEL REGIOGOVERNO
- VIGILANZA

 

Fuggito Napoleone dall’Elba il restaurato governo granducale Asburgo Lorena trovò le vie di comunicazione
dell’Elba in cattivo stato. In modo particolare lo era la strada più importante quella che faceva comunicare
le due pazzaforti di difesa dell’Elba , Portoferraio e Longone ,  detta Longonese.
E’ quanto risulta da una comunicazione (maggio 1816) del capitano della piazzaforte di Longone al
Governatore militare e civile dell’Elba  , conte Strasoldo .Nella comunicazione si chiarisce che il cattivo stato
della strada è legato al fatto che le acque piovane non sono ben incanalate e che persistendo tale stato di
cose sarà impraticabile il restauro.

 “Rapporto della Strada Maestra che da Portoferraio  conduce a Longone

Portoferraio lì’ 25 maggio 1816

La Strada di Comunicazione fra Porto-Ferrajo e Longone carrozzabile in tutte le sue parti deperisce in ogni
istante per gli Scoli delle Acque piovane non bene incanalati e che trascurando più lungamente il restauro si renderebbe impraticabile.
Quella porzione soggetta alla Comune di Portoferraio è costantemente mantenuta manca soltanto quella
che appartiene a Longone che con poca spesa si potrebbe ridurre rialzandola in qualche punto cone della
ghiaia (che quà siamo abbondantissimi) e facendo un ponte di legno o di materia a due miglia di distanza
dal paese.

Il Capitano C. di SE
A.Bechi”

(Affari Generali del Governo dell’Elba anno 1816 , Filza n.3.Carta 143.ASCP).

Dopo due anni  , evidentemente perché non fu eseguito alcun lavoro , quanto paventato dal Capitano Bechi
si realizza :il restauro della strada Longonese si è reso impossibile.
Infatti , nell’agosto del 1818 ,  arriva al Cancelliere dell’Elba dall’Uffizio dei Fossi di Pisa una copia di lettera
scritta dalla Segreteria di Finanze di Firenze , firmata da Leonardo Frullani e Giovan Battista  Nomi:due figure
che si trovano ai vertici  nell’amministrazione granducale essendo nel 1814  il primo alla direzione della
Segreteria di Finanze e il secondo  segretario  del Consiglio del Dipartimento di Stato .
Frullani e Nomi parlano di strada Longonese la cui costruzione deve essere ultimata e anche di “annuo
mantenimento “ della medesima:

“S.A.I. e R. si è degnata approvare  con le debite formalità e cautele sia data in Accollo dalle Comunità di
Longone e dall’altra di Portoferraio la costruzione di quella porzione della nuova Strada che rimane a
ultimare nei rispettivi loro territori come pure che sia accollato l’annuo mantenimento della Strada
medesima , convenendo con l’Accollatario della dilazione del pagamento del prezzo in quattro o cinque
anni , conforme Ella accenna nella qui unita sua Rappresentanza dè 6 stante.
L’I. e R.A.S. si degnata inoltre per altro di Beneficenza ordinare che dalla Cassa dell’Uffizio Principale
dell’Isola d’ Elba venga somministrata la somma corrispondente alla metà della spesa , che resterà
definitivamente fissata , tanto per l’Accollo dei suddetti Lavori , quanto per l’annuo mantenimento
dell’indicata nuova Strada , purchè non si eccedino le somme enunciate nella citata di Lei rappresentanza.
VS Ill.ma pertanto si farà render conto del modo preciso con cui si procederà a detti Accolli per parte delle
Comunità e del prezzo fissato con l’Accollatario e quindi verificato che tutto sia eseguito in regola e con le
vedute di maggiore economia , approvati che Ella abbia gli Accolli , darà avviso a questa I.e R. Segreteria


dell’importare preciso del prezzo e del modo convenuto per il pagamento onde in coerenza possino essere
partecipati gli ordini opportuni al Direttore del predetto Uffizio Principale  , il quale non farà alcun mandato
di pagamento se non dietro il Certificato dell’Architetto dell’ R. Fabbriche che assicuri della retta esecuzione del Lavoro.
E col più distinto ossequio mi confermo

Di Vs Ill.ma
L. Frullani

Dev.mo Obbediente Serv.re
GB Nomi

26 agosto 1818 “

(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65.Carta 411.ASCP)

Il documento è importante perché si viene a sapere che  la costruzione della strada che collega Portoferraio
a Longone è avvenuta ad opera del Granducato di Toscana e non  soltanto ad opera di  Napoleone
Bonaparte come finora era noto.
Voluto ed ordinato tale lavoro pubblico proprio da S.A.I. e R. (Sua Altezza Imperiale e Reale) che per
beneficenza  ordina che “dalla cassa dell’Uffizio Principale dell’isola d’Elba venga somministrata la somma
corrispondente alla metà della spesa”.

a strada Longonese importante e fondamentale arteria di comunicazione tra le due piazzaforti di difesa
dell’Elba , Longone e Portoferraio ,  fu portata  a termine grazie alle “benigne sovrane disposizioni “ di Sua
Altezza Imperiale e Reale in virtù delle quali metà della spesa occorrente fu a carico dell’Uffizio Principale
delle Regie Rendite di Portoferraio che corrispose il denaro alle Magistrature comunitative di Portoferraio e
Longone .
La spesa da sostenere è infatti a carico di queste due comunità  in quanto la strada Longonese è strada di
tipo comunitativo la cui amministrazione è di pertinenza esclusiva delle comunità che attraversa e non del
regio governo.
L’intervento del Regio Governo rese possibile la costruzione della strada.
Quanto sopra  si apprende dal documento del 26 agosto 1818 di cui ho già parlato , firmato da Frullani e
Nomi. In questo documento si indicano al Cancelliere dell’Elba precise indicazioni da soddisfare prima di
passare all’erogazione del denaro da parte dell’Uffizio Principale delle Regie Rendite quali la dilazione del
pagamento all’accollatario dei lavori in quattro o cinque anni e il fatto che la somma di pagamento rimanga
definitivamente fissata.
Pochi giorni dopo questo documento  , in un altro  , datato  4 settembre 1818 , firmato ancora da Nomi , il Regio
Governo da Firenze passa  ad ordinare al Cancelliere dell’Elba l’erogazione del denaro per pagare la
costruzione della  strada Longonese ma con ulteriori precisazioni ed indicazioni riguardanti “l’annuo
mantenimento”:

“Eccellenza

Fino dal dì 26 Agosto dello scorso mese S.A.I e R. si degnò ordinare che dalla Cassa dell’Uffizio Principale
dell’isola d’Elba  fosse supplito alla metà della Spesa occorrente non tanto per i Lavori che rimangono da
eseguirsi nella nuova Strada di comunicazione tra Porto-Ferrajo e Lungone , quanto per l’annuo
mantenimento della medesima. Le Comunità di detti Luoghi hanno formato l’accollo dei suddetti Lavori
della manutenzione annuale come risulta dall’ingiunto Prospetto trasmesso al Provveditore dell’Uffizio dei Fossi di Pisa. In adempimento pertanto delle benigne sovrane disposizioni V.E. autorizzerà il Direttore di detto Uffizio Principale a corrispondere alla Comunità di Portoferraio l’annua somma di lire
centocinquantacinque metà della spesa di mantenimento e Lire Millecinquecentoquindici metà parimente
delle Spese di prima restaurazionee alla Comunità di Lungone Lire Cento nel primo titolo e Lire
Duemilacinquecento per il secondo.
Le dette somme saranno pagate proporzionatamente nel tempo e nelle rate convenute con i Cottimanti
dietro il Certificato delle RR Fabbriche che assicuri della retta esecuzione del Lavoro e dietro la richiesta dei rispettivi Gonfalonieri da farsi alla scadenza di ciascun pagamento.
Se mai altre le notizie riportate nell’ingiunto prospetto il nominato Direttore avesse bisogno di qualche
schiarimento per regolare i pagamenti nella misura sempre delle metà della Spesa , potrà farsi rendere
ostensibili le Scritte passate con i Cottimanti.
E col più distinto ossequio mi confermo
Di VS Ecc.ma
Dalla R. Segreteria di Firenze .Lì 4 settembre 1818.
G.B. Nomi “


(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1818.C65.Carta 418.ASCP)

Il documento evidenzia l’ingente somma che il regio governo  ha erogato tramite la persona del direttore
(Cantini) dell’Uffizio Principale delle regie imposte sito in Portoferraio.
Ingente somma che consente  la costruzione e il mantenimento della strada Longonese in seguito alle
“benigne sovrane disposizioni”.

Le magistrature comunitative di Portoferraio  e Longone ottenuta l’erogazione dell’ingente somma di
denaro da parte delle Regie Cassepari all’ammontare alla metà del totale , non operano secondo le norme e
le leggi vigenti.
L’Imperiale e Regio Governo è determinato nel voler  costruire la strada Longonese ma  è molto attento e ,
vigilando ,  scopre  che i Periti  delle Strade , i quali sono dipendenti impiegati nelle magistrature
comunitative ,  non osservano norme e regolamenti: in questo caso chiedono ai Cottimanti emolumenti a
loro non spettanti.
E’ quanto si apprende dal documento che segue(una  lettera scritta dall’Uffizio dei Fossi di Pisa al
Cancelliere Comunitativo  dell’Elba):

“N.1078

Ecc.mo Signore

Dopochè con la Legge dè 16 settembre 1816  è stato assegnato ai Periti Comunitativi un appuntamento
fisso , è chiaro che essi non hanno più diritto ad emolumento di sorta alcuna per cui come prescrive la
Circolare di questo Uffizio l’Articolo 15 della Scritte di accollo di Strade Comunitative che poneva tali
emolumenti a carico dei Cottimanti non deve ulteriormente avere luogo.Poichè pertanto anche il Perito di
codesta Comunità gode un onorario fiso , la disposizione accennata è e deve essere loro applicabile in tutti i casi e nella scritta di Cottimo  della Strada Longonese deve tal articolo essere cancellato.
Tanto in replica alla pregiatissima sua degli 8 andanti e mi confermo con la solita stima
Di VS Ecc.ma
Pisa. Dall’I. e R. Uffizio dei Fossi
Lì 14 settembre 1818
Dev.mo serv.re
Per il Provv. Assente in Servizio
A. Bernardi  S. Provveditore”

(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818. C65.carta 419.ASCP)

Il richiamo al Cancelliere dell’Elba all’osservanza della legge  e la vigilanza , sono tali tale che si arriva alla
sospensione della stipulazione del contratto.
E’ quanto si apprende dal documento seguente(lettera scritta dall’Uffizio dei Fossi di Pisa al Cancelliere
Comunitativo dell’Elba):

“N. 1248

Ecc.mo Signore

Respingo a VS Ecc.ma ma in duplice Originale i due Contratti d’Accollo per i previsti restauri e mantenimento della Strada Longonese in codesta Comunità muniti della mia approvazione rispetto all’altro tratto che dal Confine di Portoferraio conduce alla Comunità di Longone , se le è stato dall’Architetto delle RR Fabbriche avvertito esservi incorso qualche errore nella Perizia , ha fatto benissimo di sospendere la Stipulazione del Contratto e farà bene a farlo debitamente verificare e darmene esatto conto.
Né ad altro richiamandomi la pregiatissima sua dei 18 corrente mi confermo con la solita distinta stima
Di VS Ecc.ma
Pisa. Dall’I.e R. Uffizio dei Fossi


Lì 21 ottobre 1818
D.mo serv.re
Antonio Rennari”

(Idem come sopra.C65.Carta 440.ASCP)

Qui termina il carteggio sui lavori pubblici  per la costruzione dell’importante via di comunicazione detta
strada Longonese.
Tutte le questioni , i problemi che nacquero furono risolti.
Oggi ,  la strada Longonese che percorriamo ,  è figlia dell’opera pubblica che il Granducato di Toscana portò a
termine duecento anni orsono.




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

LAVORI PUBBLICI:    STRADE  COMUNITATIVE  ALL’ELBA.


Gli  Asburgo-Lorena succeduti ai Medici nel governo della Toscana trovarono un territorio generalmente
inagibile per la insufficiente viabilità. Essi avvertirono l’esigenza di potenziare e risanare la rete viaria non
solo per usi militari ma anche per scopi commerciali , per sviluppare il commercio.
Occorreva ristrutturare le strade toscane che erano in stato di semi abbandono , spesso semplici sentieri
appena visibili che nella stagione invernale diventavano in gran parte impraticabili per la pioggia.
Occorreva aprire nuovi tracciati stradali e regolamentare il loro uso.
Il primo regolamento risale al 1746 emanato per il servizio postale dei corrieri col quale la figura
professionale del procaccia fu l’unica ad essere abilitata a condurre le diligenze fuori città.
All’inizio dell’ottocento un Ufficio di Direzione di Acque e Strade è insediato a Firenze  , composto di un
presidente e consiglio centrale degli ingegneri  , che forma e discute i progetti del Granduca tanto per conto
del Regio Governo quanto delle Comunità.
In base alla competenza amministrativa della loro gestione , le strade di stato furono classificate A) in Strade
Regie Postali e Regie non Postali ( di lunga comunicazione , che assai spesso arrivavano ai confini dello stato
granducale , di amministrazione governativa) , B) in  Strade Provinciali o Comunitative (collegano tra loro città
o paesi , di competenza amministrativa dei comuni , della Magistrature Comunitative) , C) in Strade Vicinali (tra
le varie proprietà , amministrate a cura dei proprietari che le usavano).
All’Elba la viabilità e la rete stradale che era nel più completo abbandono iniziò a migliorare quando caduta
sotto il dominio della Francia il commissario Galeazzini incoraggiò durante la sua amministrazione i lavori
stradali.
L’Elba infatti non sapeva cosa fosse una via ruotabile.
I paesi erano in comunicazione fra loro con pessime vie mulattiere.
Le due piazzaforti  più importanti che la difendevano , Portoferraio e Longone , non comunicavano fra loro
che mediante una strada in pessime condizioni.
Napoleone Bonaparte durante il suo breve regno  , notata questa situazione , si dette da fare per migliorare la
viabilità delle strade esistenti sia interne alla città di Portoferraio  che esterne , tra paese e paese.
Quando fuggì  le strade furono di nuovo abbandonate .
All’Elba ritornato il dominio degli Asburgo-Lorena  furono aperti lavori pubblici  , di cui ho parlato ,  che erano
a carico del Regio Erario per sovvenire alla “Classe  indigente “.
Sorsero problemi  non solo per il ritardo nell’attuazione ma anche per il fatto che i costi erano lievitati
eccessivamente in corso d’opera.
La legge di riforma delle amministrazioni comunitative del 16 settembre 1816 al “paragrafo” n. 32 tentò di
porvi rimedio abolendo da un lato il vecchio regolamento per la conclusione degli accolli delle strade
comunitative e dall’altro fissando che la Magistratura conferisse assegno fisso al Perito delle Strade.
Ma un anno dopo questo preciso dettato  di legge sembra che all’isola d’Elba non abbia trovato
applicazione.
Così infatti   dall’Uffizio dei Fossi di Pisa  scrive il Soprassindaco Provveditore al Cancelliere Comunitativo
dell’Elba nel dicembre del 1817:

Circolare n. 1713

Con circolare di quest’Uffizio dei 25 settembre prossimo passato fu fatto avvertire ai Cancellieri Comunitativi che essendo stata a norma del paragrafo 32 della Legge 16 settembre 1816 abolito l’emolumento già stanziato a favore dei Periti con le istruzioni dei 12 settembre 1814 per la conclusione degli accolli delle Strade Comunitative  e determinato che dal primo gennaio 1818 sia accollato a tali Periti un assegnamento fisso da corrispondersi  dalle Comunità rispettive; elleno dovevan d’ora in avanti lucrare quell’emolumento stesso che li Accollatarj per tutta la durata del loro rispettivo accollo si sono obbligati a corrispondere sull’annua prestazione loro dovuta ai Periti medesimi.
Mentre con questo provvedimento già portato in parte in esecuzione avendo fatto figurare quest’entrata
nei Bilanci di previsione; si è previsto agli interessi delle Comunità per il passato conviene ch’eglino non sian persi di vista anche per l’avvenire e che perciò i Periti Comunitativi nella compilazione delle relazioni per simili accolli determinino il prezzo e l’importare  dei lavori di pronto risarcimento e dell’annuo
mantenimento per il solo preciso costo dei lavori medesimi senza farvi alcun aumento che poteva
ammettersi in addietro in veduta dei pagamenti che doveva fare l’Accollatario a favore del Perito  che non
sarà più ora in nessuna cosa a carico degli Accollatarj predetti , dovendo considerarsi come non apposto nelle Scritte in stampa l’art 15 che conteneva una diversa disposizione e che dovrà essere in ogni ulteriore stipulazione cancellato.
V.S. parteciperà quanto sopra ai Magistrati , Periti ed ai Camarlinghi delle Comunità comprese in codesta
Cancelleria passando a questi ultimi una nota delle ritenzioni da farsi per tal oggetto ai diversi
Subaccollatarj ed avvisandomi il ricevimento della presente .


E con distinta stima mi confermo.
Pisa dall’I. e R. Uffizio de’ Fossi
Lì 15 dicembre 1817
Devotissimo Servitore
Cav. Flaminio Dal Borgo ,  Provveditore”

(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore  dal 1815 al 1818.C64.Carta 104.ASCP)

La legge ,  nel Granducato di Toscana  , è espressione della volontà di Sua Altezza Imperiale e Reale.
Violarla era reato perché significava andar contro questa volontà.
Questo è reato tanto più grave se commesso da un impiegato pubblico.Sua Altezza Imperiale e Reale , Ferdinando III Asburgo Lorena ,  volendo sovvenire alla triste condizione in cui
si trova la Classe Indigente per la critica annata , nel 1817 ordina che si aprano a carico del Regio Erario una
serie di lavori pubblici in tutto il territorio granducale .Ordina che vengano impiegati i “poveri” braccianti
affinchè col proprio lavoro possano trarre sussistenza per vivere.
Anche l’Elba , che fa parte del distretto di Pisa ,  viene interessata in modo particolari per lavori pubblici che
riguardano le strade comunitative e il bagno dei forzati.
All’Elba non solo vi fu un ritardo nell’aprire tali lavori  ma anche  una lievitazione delle spese in corso
d’opera :di tutto ciò ho già parlato.
Ma oltre a questo all’Elba le strade erano  in cattivo stato nonostante l’erogazione di “somme immense in
resarcire le loro strade”: sono queste parole che usa il Cav Flaminio Dal Borgo  , provveditore dell’Uffizio
Fossi di Pisa rivolgendosi al Cancelliere Comunitativo dell’Elba.
Il Provveditore individua  nei Cottimanti nel loro “abominevole spirito d’interesse “ e “principalmente “nei
Periti Comunitativi delle Strade , gli stessi che avevano causato una lievitazione dei prezzi  in corso d’opera ,  i
responsabili anche del cattivo stato in cui si trovano le strade comunitative dell’Elba e ordina al Cancelliere
Comunitativo A )di far sapere che avranno luogo delle visite straordinarie  le spese delle quali saranno a
carico dei Periti se le strade non saranno trovate in buon stato , B) di sospendere i Periti delle Strade dal loro
impiego ogni volta che li troverà responsabili di “negligenza o di soverchio favore ed indulgenza verso i
Cottimanti”.
E’ quanto si apprende dalla circolare n 1301 scritta dal Provveditore al Cancelliere:

Circolare n. 1301

Illustrissimo Signore
Questo Dipartimento è stato con dispiacere informato che non ostante che le Comunità comprese nella di lei Giurisdizione abbaino erogate somme immense in resarcire le loro Strade , e che le prestazioni stabilite per il mantenimento delle Strade stesse formino ormai un’annuo aggravio per le Amministrazioni Comunitative  , molte di tali Strade sono positivamente in cattivo stato ,  e la maggior parte di esse trascurate ,  e non in quella buona condizione in cui dovrebbero essere.Ciò deriva da un abominevole interesse in molti Cottimanti e principalmente dall’incuria e dalla responsabile negligenza dei Periti Comunitativi , che non prestando in questa parte essenziale di pubblico servizio tanto interesse per il bene dell’Agricoltura e del Commercio quello zelo ed attenzione che forma il principal dovere del loro Impiego.
Se tali interessi sussistono nelle Strade della Comunità , Ella si penetrerà facilmente quanto interessi di farli cessare , onde i sacrifici che la classe dei Possidenti ha fatto e va facendo per quest’oggetto prezioso non sieno almeno infruttuosi.
Per ottenere possibilmente questo fine Ella richiamerà il Perito di codesta Comunità ad usare la maggiore
attenzione e vigilanza sulle Strade della medesima , osservando principalmente che i Cottimanti facciano tutti i lavori a cui si sono obbligati e mantengano permanentemente la strada rispettiva in quel buono stato a cui sono tenuti.
Conviene che Ella faccia positivamente intendere ai Periti stessi che essi sono responsabili della
conservazione delle Strade della loro Comunità ,  e che avranno luogo visite straordinarie  , le spese delle quali saranno a loro carico quando le Strade non siano trovate in buono stato.
Confido finalmente nello zelo di VS Illustrissima che non perdendo di vista la special vigilanza alle Strade
Comunitative che la Legge dei 16 settembre le ha attribuita , vorrà sorvegliare la condotta e dei Cottimanti e dei Periti; sospendendo questi ultimi dal loro Impiego tutte le volte che Ella li troverà responsabili o di negligenza o di soverchio favore ed indulgenza verso i Cottimanti medesimi:ed impegno il di lei zelo stesso a
farsi sollecitamente render conto dello stato in cui attualmente si trovano le Strade di codesta Comunità e ad informarmene per mia regola , accusandomi il recapito della presente.

Di VS Illustrissima
Pisa dall’I e R. Uffizio de’ Fossi
Lì 17 dicembre 1817
Devotissimo Servitore
Cav. Flaminio Dal Borgo , Provveditore

(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 105. ASCP)

Il Provveditore fa capire bene al Cancelliere Comunitativo il danno che deriva dall’ incuria e negligenza
nella “conservazione delle Strade della loro Comunità” al “bene dell’Agricoltura e del Commercio” e ai
“sacrifici che la classe dei Possidenti ha fatto e va facendo per quest’oggetto”.

E’ evidente che il granducato di Toscana Asburgo Lorena pone grande attenzione alle vie di comunicazione ,
come mai prima era avvenuto in Toscana sotto il dominio dei Medici e all’Elba con Napoleone.
La circolare che ho integralmente riportata è importante perchè richiama l’attenzione del Cancelliere
Comunitativo  sul fatto che la negligenza e l’incuria sono sperpero e danno per la “classe dei Possidenti”.
E’ infatti da sottolineare che il denaro  che sostiene i lavori pubblici  deriva dalle tasse che sono pagate solo
dai Possidenti al Regio Erario.
Un aspetto ,  questo ,  che altrimenti sarebbe sfuggito all’ attenzione.


      Marcello Camici

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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

LAVORI  PUBBLICI  ALL’ELBA  -  RITARDI  NELLA  ESECUZIONE


Nel gennaio del 1817 Sua Altezza Imperiale e Reale Ferdinando III  Asburgo Lorena  , “volendo dar mezzo di sussistenza ai poveri Braccianti per la critica annata” ,  predispone tutta una serie di ordini per aprire lavori pubblici  in tutto il territorio granducale a carico del Regio Erario e “senza curare i maggiori sacrifici del suo Regio Erario , vuole che siano immediatamente posti in attività i grandiosi Lavori” quale “mezzo di soccorso alla pubblica miseria”.
Dopo un mese queste “Sovrane Paterne” vedute sono disattese all’isola d’Elba .
E’ quanto si apprende da una circolare del febbraio 1817 inviata dall’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi di Pisa al Cancelliere Comunitativo dell’Elba:

Circolare n. 819

L’I. e R. Governo ha eccitato per mezzo di Lettera del Clarissimo Sig. Senatore Soprassindaco dè 7 Febbrajo andante tutta la mia più indefessa attenzione sullo stato di quei lavori Comunitativi , che in ordine alle paterne vedute di S.A.I. e R. sono stati approvati onde procacciare ai poveri Braccianti con il mezzo d’occuparsi di guadagnarsi la sussistenza.
Nel tempo che i lavori da eseguirsi a carico del R. Erario si pongano in attività , vi è gran motivo di dubitare che quelli da farsi a spese delle Comunità siano molti di essi ritardati col doppio inconveniente di far mancare ai rispettivi abitanti questa risorsa ,  e di cagionare una concorrenza eccessiva d’Operanti nei Lavori aperti per conto della Cassa Regia anche superiore a quello che il lavoro medesimo può comportare.
Allorchè  S.A.I e R. ha voluto essere informata  della qualità e quantità dei Lavori che in ciascuna Comunità erano stati aperti o si aveva in veduta d’ aprire nei primi sei mesi della corrente annata , non ha già avuto in mira  di farsi presentare dei prospetti numerici , che offrissero dei soddisfacenti risultati , ma di calcolare il soccorso che per questo lato poteva apportarsi alla classe indigente in un’annata così calamitosa.
Le Sovrane Paterne vedute sarebbero quindi tradite  se tutti quei lavori , nei quali si è alle medesime presentato un mezzo di soccorso alla pubblica miseria  , non fossero effettivamente eseguiti o resi inutili ed inefficaci con soverchio ritardo.
Devo pertanto , d’ordine Superiore a VS  Illustrissima dirigermi per ciò che riguarda la di Lei Comunità e risvegliare tutta la sua attenzione su d’un articolo , che per se stesso interessantissimo , perché direttamente concernente il sollievo del’Umanità , lo diviene , anche di più formando giustamente l’oggetto della Sovrana sollecitudine.  
Ella è pertanto incaricata di procurare che venga subito posto mano o sempre più attivata l’esecuzione dei Lavori già accollati alla sua Comunità , non meno di quelli , l’importare dei quali è stato portato al bilancio di previsione , senza però che sieno dati ancora in accollo.
Vi sono Accollatarj , che non hanno per fatto di Scritta l’obbligo di ultimare il lavoro che dentro un certo lasso di tempo.Ciò non ostante Ella avrà cura di dirigersi individualmente a ciascuno di loro e d’invitarli anche a nome del R. Governo a prestarsi alla più sollecita apertura dei medesimi ed a ciò lo zelo e la sollecitudine eglino si presteranno alle di lei più calde premure , non restino ignote al R.Governo medesimo , ella si compiacerà rimettermi una nota individuale di quelli che avranno alle medesime aderito , e di quelli che per qualunque motivo vi si fossero ricusati. Potendo poi essere utilissimo portare una special vigilanza su i principali lavori di codesta Comunità , ella ne troverà a tergo della presente una nota distinta ,  e favorirà farmi conoscere per ciascun lavoro se ci sia stato posto mano e quante persone impieghi generalmente;non tralasciando di indicarmi quelli fra i lavori medesimi che non sono stati ancora incominciati , non meno i motivi che hanno occasionato un ritardo che abbisogna di gravi ragioni per essere giustificato agli occhi del R. Governo e che deve assolutamente sparire;mi renderà conto ogni quindici giorni dell’avanzamento dei lavori medesimi onde si possa istruire il Sig. Senatore Soprassindaco a forma degli ordini avuti.
Raccomando nuovamente con il maggior impegno a VS Illustrissima di darsi ogni premura anche secondare in questa parte le savissime vedute dell’I. e R. Governo e non dubito punto che il di lei zelo ed attività sapranno come necessariamente conviene superare tutti quegli ostacoli che si opponessero agli adempimenti delle medesime. E’ in questa piacente lusinga che pregandola di favorirmi d’una pronta e dettagliata replica alla presente passo con distint’ossequio
Di VS Illustrissima
Pisa dall’I. e R. Uffizio dei Fossi
Lì 22 Febbraio 1817
Devotissimo Servitore  Cav. Flaminio dal Borgo ,  Provveditore “

(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 64.ASCP)

Sua Altezza Imperiale e Reale voleva che con sollecitudine i “ grandiosi Lavori “ fossero eseguiti per dar sollievo ai “poveri Braccianti per la critica annata” ma in realtà di lavori pubblici all’Elba c’era estrema necessità di eseguirne soprattutto a carico delle strade che erano talmente ridotte male da essere impraticabili.
E’ quanto si apprende da una lettera “riservatissima ” che il conte Strasoldo , governatore militare e civile dell’Elba  , invia al Cancelliere Comunitativo dell’isola. Allegata a questa lettera “riservatissima ”  c’è  una “Memoria pel Cancelliere Comunitativo dell’isola d’Elba”  , che porta la data del 15 settembre 1818 , relativa allo stato delle strade comunitative della Comunità di Marciana.
E’ una memoria importante perché evidenzia lo stato di abbandono  di queste strade e indica  anche rimedi per superare la situazione. Riguarda in particolare la strade situate nella parte occidentale dell’isola ma niente osta a credere o supporre che  quelle del resto dell’Elba fossero in migliore condizione. Vengono chiamate “Stradelle”  cioè “strade comunitative interne”ma  , come avrò modo in seguito di parlare ,  anche quelle di maggiore importanza dette “strade maestre” non erano in buono stato.

Ecco quanto il governatore Strasoldo scrive al Cancelliere Comunitativo dell’Elba:

“Le Strade comunitative interne da rendersi praticabili sono

Da S.Piero a Marciana
Da S. Piero a S. Ilario
Da S. Piero alla Marina di Campo
Da S.Piero alla Pila
Dalla Pila al piano di Procchio
Dalla Pila alla Marina di Campo
Da Marciana Alta alla Marina di Marciana
Da Marciana a Poggio
Dalla Marina di Marciana a S. Ilario
Da Poggio alla Marina di Marciana
Queste dieci strade per meglio dire Stradelle di comunicazione da un paese all’altro praticabili soltanto a cavallo ed a piedi sono rese nella maggior parte impraticabili.
Le popolazioni sono dolenti attesa l’impossibilità nelle quali ritrovansi per il trasporto dei loro vini e grascie.
 I popoli tutti dei paesi suddetti   concorrerebbero ben volentieri a dare una mano per il riattamento delle strade suddette.
Si potrebbe ottenere l’intento a provvedere a questo bisogno con poca spesa; mettendo a profitto la buona volontà dei possessori , la maggioranza contadini , sempre che il Governo permettese d’impiegare l’opera loro che volontariamente senza coartazione volessero prestarsi a lavorare corrispondendo loro una piccola retribuzione conforme già si praticava in addietro in questo Paese.
Si divideranno i Lavoranti in Brigate sotto la direzione di uno di loro che presceglieranno per Caporale.
Questo sistema produce un ottimo effetto e piccolissima spesa perché tutti avranno interesse a mantenere la comunicazione dei Paesi accennati. Si potrebbe forse anche divenire alla perizia della Spesa occorrente al riattamento di dette Stradelle e darle in accollo ai concorrenti confinanti coll’incarico al Gonfaloniere ed Aiuto del Cancelliere Comunitativo residente in Marciana per conoscere il resultato del Lavoro prima d’affrontare il pagamento”   
(Lettere dei Signori Commissari Straordinario e Governatore dell’isola d’Elba dal 1815 al 1818.C63.ASCP)




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

LAVORI  PUBBLICI  COMUNITATIVI  ALL’ELBA


Il 10 gennaio 1817 ,  essendo “una critica annata” dovuta agli “effetti della scarsità delle raccolte” ,  il Provveditore Soprassindaco di Pisa  con circolare n. 45 scrive al Cancelliere di tutte le Comunità elbane ,  residente in Portoferraio.La circolare notifica  il “prospetto dei Lavori che la Sovrana Munificenza ha determinato doversi aprire per dar mezzo di sussistenza ai poveri braccianti in questa critica annata” ,  lavori a carico del “Regio Erario”.

“Accompagno a VS Eccellentissima diversi esemplari in stampa della Notificazione del Sig. Senatore Soprassindaco de 2 corrente unitamente al prospetto dei Lavori che la Sovrana Munificenza ha determinato doversi aprire per dar mezzo di sussistenza ai poveri braccianti in questa critica annata , perché Ella si compiaccia di farla pubblicare nelle diverse Comunità dipendenti da codesta Sua Cancelleria.Ella si compiacerà inoltre passarne un esemplare ai Sig. Gonfalonieri  delle Comunità rispettive , facendo loro sentire che S.A.I. e R. volendoli impegnati con la loro vigilanza nell’importante e caritatevole oggetto  di soccorrere utilmente la Classe Indigente , ben giustamente esige che con ogni premura procurino l’esecuzione non interrotta , o l’incominciamento dei lavori già approvati ,  e l’apertura ancora di nuovi in quei luoghi che ne sono suscettibili  ,  e che quanto lo zelo che essi dimostreranno in quest’occasione li renderà di nuove riprove  della Sovrana confidenza  , altrettanto essi sarebbero responsabili al Sovrano medesimo e alla Società medesima della meno che indefessa premura con cui disimpegnassero una tal commissione. Ella poi ancora procurerà di secondare con ogni mezzo le premure dei Sig. Gonfalonieri per l’adempimento delle sud divisate Paterne vedute  , e mi renderà conto periodicamente del resultato che le medesime avranno potuto ottenere “ 
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818 C64.Carta 54.ASCP )

Le “suddivisate Paterne vedute” sono contenute nella “Notificazione” del 2  gennaio 1817 allegata alla circolare di cui sopra che è  del 10 gennaio  ,  unitamente al “Prospetto dei Lavori che la Sovrana Munificenza ha determinato doversi aprire per dar mezzo di sussistenza ai poveri braccianti in questa critica annata”.
Si tratta di lavori pubblici da aprire nel “Compartimento di Pisa.Lavori a carico del Regio Erario”.
Nel “Prospetto dei Lavori” allegato alla circolare sono indicati con precisione quelli da doversi aprire all’Elba e cioè A) “Costruzione di un nuovo Campo Santo in Lungone e strada da Porto Ferrajo a Lungone medesimo”  , B)” Lavori al Bagno dei Forzati in Porto Ferrajo”.
La cifra di spesa che grava sul Regio Erario è notevole.
E’ riferita a tutti i cantieri di lavoro che sono da aprirsi sul territorio granducale  che fa riferimento a Pisa e vien così sintetizzata

L’importare dei suddetti Lavori Comunitativi del Compartimento  Pisano ammonta a Lire  1.375.761” 
(Idem come sopra).


Per avere una idea della cifra messa a disposizione equivalente in lire italiane   basta moltiplicare per 0.8406 le lire toscane: si riesce così a meglio comprendere come per l’epoca la cifra era enorme.
La “Notificazione”  emanata dall’”Ill.mo e Clarissimo Sig. Senatore Soprassindaco “in esecuzione degli ordini di S.A.I. e R. ,  chiarisce i motivi  per cui debbono aprirsi i lavori pubblici.

“                                                                          NOTIFICAZIONE

L’Illustrissimo e Clarissimo Signor Senatore Soprassindaco e Soprintendente Generale della Comunità del Gran Ducato in esecuzione degli ordini di S.A.I. e R. partecipatagli con Biglietto dell ‘I. e R. Segreteria di Finanze del 1 Gennaio corrente fa pubblicamente notificare quanto appresso;
SUA  ALTEZZA  IMPERIALE  E  REALE avendo con paterna sollecitudine rivolta la sua Sovrana attenzione alle pubbliche circostanze dei suoi Stati , nella benefica determinazione d’adottare tutte quelle salutari misure , che senza offendere il libero esercizio della proprietà , che è la base della Prosperità Nazionale come lo dimostra il raziocinio , e come lo ha confermato la felice esperienza di molti anni in Toscana , possono contribuire a rendere meno sensibili nella corrente Annata gli effetti della scarsità delle raccolte disgraziatamente verificata in quasi tutta l’Europa , ha di già  ordinato  che si aprano più e diversi Lavori sparsi in molti punti della superfice del Gran-Ducato ,  i quali potranno somministrare soccorso a quei Braccianti che cercano con la loro industria , e con la loro opera di guadagnarsi il pane  e lasceranno alla Pietà dei Privati la dolce soddisfazione di sollevare i veri Poveri impotenti.
L’IMPERIALE e REALE ALTEZZA SUA  , senza curare i maggiori sacrifici del suo Regio Erario  , vuole , che siano immediatamente posti in attività i grandiosi Lavori già approvati  , da eseguirsi a carico della Regia Cassa , ugualmente che è sua intenzione ,  che le Comunità le quali sono state richiamate e si sono prestate a concorrere con ogni sforzo all’oggetto istesso  , siano sollecite di dar mano a quei Lavori che da ciascheduna nel proprio Territorio sono stati deliberati.
Non sarà trascurato , mediante la distribuzione di materie gregge nei Luoghi più alpestri e remoti , di contribuire al possibile a rendere operose anche le Braccia di quegli Individui atti soltanto a dei Lavori domestici  , ed in tal modo la massa riunita di Lavori pubblici e di quelli dei Privati , presenterà come occuparsi utilmente a tutti coloro cui mancassero per le circostanze mezzi di sussistenza.
I Giusdicenti sono incaricati di assicurarsi che gl’Indicati Lavori vengano sollecitamente incominciati o proseguiti , e avranno cura di darne conto nei loro rapporti settimanali , secondo le istruzioni , che saranno loro comunicate per il Canale Competente. La vigilanza dei Giusdicenti sarà secondata dai Gonfalonieri , i quali si occuperanno principalmente di Lavori Comunitativi ed si daranno pensiero di sollecitare tutte quelle disposizioni che sono necessarie all’effetto che nel corso del corrente Inverno restino detti Lavori aperti ed eseguiti.
Saranno spediti dei Commissari Regi  coll’incarico di riscontrare e verificare se effettivamente i Lavori si eseguiscano s se sono secondate in questa parte le vedute benefiche dell’I.e R.A.S. Posti così in attività tutti i Lavori  , di cui qui sotto sarà stampato il Prospetto , ai quali ne potranno essere aggiunti altri , secondo le occorrenze  , da approvarsi in appresso , avranno avvertenza i Giusdicenti nel caso che  si presenti qualche oggetto vagante  , capace di lavorare , d’intimargli di trasferirsi o al Luogo del suo Domicilio o in alcuno delle Comunità al medesimo più prossime  , ove si trovi qualche Lavoro aperto ,  facendogli precetto di restare a quel Lavoro e dandone avviso al Giusdicente locale onde la polizia possa invigilare sopra tali soggetti nel modo che verrà prescritto con le particolari soprindicate istruzioni
Firenze , dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato
Lì 2 gennaio 1817
Marsini Segretario”

(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 54.ASCP)

La “paterna sollecitudine” di Sua Altezza Imperiale e Reale è dunque rivolta  ad attivare lavori pubblici nel Granducato “i quali potranno somministrare soccorso a quei Braccianti che cercano con la loro industria e con la loro opera di guadagnarsi il pane” lasciando alla pietà dei privati “la dolce soddisfazione di sollevare i veri Poveri” i quali  sono “impotenti “ a lavorare.
Affinchè ciò avvenga l ‘Imperiale e Reale Altezza Sua ordina che i lavori vengano eseguiti immediatamente.  I Giusdicenti (giudici) sono investiti non solo del controllo della esecuzione di tali lavori ma anche di reclutare lavoratori “capaci di lavorare”intimando loro di trasferirsi nel luogo “ove si trovi qualche lavoro aperto.




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

PRIVILEGIO  DEI  DODICI  FIGLI

Il “privilegio dei dodici figli “ è un beneficio fiscale concesso ai padri di dodici figli da parte dell’Imperiale e
Regio Governo granducale , col quale si riconosceva a questi padri un privilegio che era quello di una
riduzione dell’imposizione fiscale : un sostegno economico concesso alle famiglie particolarmente
numerose.
Questo privilegio è ribadito e chiarito nella circolare del marzo 1816 inviata al Cancelliere Comunitativo
dell’Elba dal Soprassindaco Provveditore dell’Uffizio Fossi di Pisa che invita il Cancelliere a farle conoscere
anche a tutta la Magistratura Comunitativa.

Circolare n. 258

 

Dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato mi vien fatto conoscere che con Biglietto della R.
Segreteria di Finanze di Firenze del 24 di detto mese gli è stato significato
- Che a scanzo di dubbiezze o di qualunque varia intelligenza il benefizio concesso ed attualmente
conservato ai Padri di dodici figli deve intendersi limitato  e ristretto all’esenzione dei due quinti
della semplice Tassa di Redenzione o ad altre Tasse e Imposizioni che sono state o venissero imposte
per sovvenire ai bisogni dello Stato conforme fu già dichiarato con notificazione del 6 Dicembre
1803 –
Ne l comunicare a VS Eccellentissima tali Sovrani risoluzioni tali Sovrani risoluzioni perché le siano di regola ,
l’invito a farle conoscere ai Magistrati Comunitativi , e ad accusarmi ricevimento della presente , che
conserverà in filza d’ordine.
E con la solita stima mi confermo
Di VS Eccellentissmo
Pisa dall’I.e R. Uffizio dè Fossi
1 Marzo 1816
Dev.mo Serv.re
Flaminio Dal Borgo  Provveditore”

(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 16.ASCP)

Nonostante le chiarissime disposizioni contenute nel Biglietto della Regia Segreteria di Finanze di Firenze
qualcosa non funziona nell’applicazione del “privilegio dei dodici figli” in quanto  , tre anni dopo  , nel
1818 , tale privilegio diventa oggetto di un “Sovrano Dispaccio” dell’Imperiale e Reale Altezza Sua (I.e R.A.S.)
che tende a porre paletti a questo privilegio sia dal punto di vista formale (necessaria una supplica  da parte
del padre per ottenere il privilegio) che sostanziale ( l’esenzione dal pagamento non deve essere superiore
ai due quinti della contribuzione fondiaria e delle spese locali comunali).
E’ quanto si apprende da una circolare inviata da Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità al Cancelliere
Comunitativo dell’Elba nel luglio del 1818.

 

Circolare   n. 459

SUA  ALTEZZA IMPERIALE  e REALE  informata del vario sistema con cui nelle diverse Comunità del Gran-
Ducato si regolava il Privilegio dei dodici Figli , nella disposizione di conservarlo anche dopo l’abolizione della
Tassa semplice e doppia di Redenzione  , mentre si riserva stabilirne definitivamente gli effetti all’epoca in cui
sarà compilato il nuovo Catasto , si è degnata frattanto di dichiarare con Sovrano Dispaccio del dì 2 luglio
corrente
Che fino a detta epoca l’abbuono ai privilegiati già ammessi a tal benefizio , debba generalmente e in tutte le
Comunità intendersi comprensivo soltanto dei due Quinti della somma corrispondente alla già abolita Tassa


semplice di Redenzione , e alle spese locali Comunitative , fermo stante provvisoriamente il sistema già
praticato quanto al rimborso di detto abbuono a quelle Comunità che avanti il cessato Governo erano solite
ottenerlo sulla R. Cassa.
Rispetto poi a quei Padri di Famiglia che venissero in grado di poter conseguire il detto Privilegio , dovranno
d’ora in avanti dirigersi con Supplica all’I. e R.A.S. per implorare l’ammissione a tal benefizio , il quale ,  previe
le debite informazioni , potranno ottenere nel limite dei due Quinti della semplice Tassa di Redenzione e delle
spese locali Comunitative come sopra ,  con dichiarazione ,  che in quelle Comunità ove l’attuale Tassa Prediale
fosse inferiore all’importare della Semplice e doppia Tassa di Redenzione , l’esenzione caderà sopra i due
Quinti della metà di detta Tassa Prediale , e con dichiarazione inoltre , che il nuovo ammesso  al Privilegio non
acquisti diritto a consegnarlo nella stessa misura , ma debba adattarsi al sistema definitivo , che verrà stabilito
e prescritto in tal materia dopo la formazione del nuovo Catasto.

(Idem come sopra.C64.Carta 133.ASCP)

 




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO  LORENA(1737-1801/1814-1859)
DELL’IMPOSIZIONE  REGIA  E  COMUNITATIVA

ISTRUZIONI  AI  CANCELLIERI  SU  COME DEVONO  ESSERE  SPESI  I  SOLDI  DELL’IMPOSIZIONE  FISCALE


Il 9 ottobre 1816 dall’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi di Pisa arriva al Cancelliere Comunitativo dell’Elba in
Portoferraio, la circolare n. 1407 con allegate Istruzioni per i Cancellieri Comunitativi del Dipartimento
Pisano relative al sistema di amministrazione da tenersi dai medesimi nell’ordinare ai Camarlinghi i
pagamenti delle spese per conto dell’Imperiale e Regia Depositeria,dell’Uffizio dei Fossi di Pisa e dell’Uffizio
del Fisco.
Queste spese sono gli stipendi per gli impiegati che mandano avanti  tutta la macchina amministrativa
granducale.
Sono importanti Istruzioni perché fanno capire come vengono spesi dall’Imperiale e Regio Governo i soldi
incassati con l’imposizione fiscale.
Sono Istruzioni emanate nel marzo del 1815 ma che all’Elba per la presenza del regno napoleonico non
erano ancora state applicate ed ora,ottobre 1816, debbono essere applicate poiché “hanno per oggetto di
porre un ordine regolare e perfetto nell’Amministrazione “per ottenere che i “Prodotti dei diversi Rami di
Entrata non sieno erogati in modo diverso da quello stabilito con le Istruzioni della Reale Segreteria di
Finanze”

“                                                                     ISTRUZIONI

ai Cancellieri Comunitativi  del Dipartimento Pisano relative al sistema di Amministrazione da tenersi  dai
medesimi nell’ordinare ai Camarlinghi rispettivi i Pagamenti delle spese per conto dell’I. e R.
Depositeria,dell’Uffizio dei Fossi di Pisa e dell’Uffizio del Fisco.

Le somme che si riscontrano nelle Comunità del Dipartimento Pisano per conto del Real Governo essendo
destinate particolarmente al Pagamento di altrettanti oneri del Governo medesimo, ed essendo necessario che i Prodotti dei diversi Rami di Entrata non sieno erogati in modo diverso da quello stabilito con le Istruzioni della Reale Segreteria di Finanze  dè 17 Febbraio prossimo passato,viene ingiunto ai Cancellieri Comunitativi di tenere rigorosamente il sistema prescritto nelle presenti Istruzioni dal primo Gennaio 1815 in poi e cioè:

L’importare della Tassa semplice e doppia di Redenzione,a forma degli Ordini del Reale Governo,spettando
intieramente alla Reale Depositeria,i Cancellieri Comunitativi non potranno ordinare verun pagamento su’ i Prodotti della medesima ,se non anche per ciò che concerne le spese che in Provincia occorre di effettuare per conto della Reale Depositeria medesima e che sono le seguenti

Provvisioni ai Vicari (giudici )i,Potestà,Notari Civili e Criminali
Provvisione ai Soprastanti,Messi ,Famigli e spese di Malfattori e di Giustizia
Questi soli e non altri essere fatti coi prodotti della Tassa indicata.

All’oggetto però di fissare un sistema eguale e regolare nell’ordinazione di queste spese ed all’oggetto di
ottenere le necessaria uniformità per comodo della Reale Depositeria e dell’Uffizio del Fisco,unitamente alle presenti Itsruzioni si rimette una quantità di Modelli in stampa ,che sono i soli che potranno servire di
Mandato o di ordine di pagamento restando espressamente proibito il valersi per tale oggetto di verun’altro Modello diverso dai medesimi.
Il Modello di numero 1 servirà di mandato per la Provisione dei Vicari,Potestà e Notari
e quello di numero 2 per la Provisione dei Messi,Soprastanti e Famigli,avvertendo però che per questi ultimi dovrà essere ammesso a detto Mandato il Ruolo della Squadra quietanzato e firmato nei modi soliti restando l’obbligo al Capo Squadra o Bargello di quietanzare il Mandato per la totalità dell’importare del Ruolo.
In testa di detti Mandati dovranno riempirsi alle indicazioni segnate  la Comunità,l’Impiego,l’Anno ed il
mese per cui ha luogo il pagamento.


Nella lacuna che esiste a parte saranno stese le osservazioni opportune in caso di morte ,di vacanza o di
mutazione di soggetto nel rispettivo impiego,citando tutti gli ordini a ciò relativi ,una tale lacuna sarà poi
lineata nel caso che non siano occorse variazioni.
Relativamente poi alle spese diverse per servizio di Giustizia come Accompagnatore di
Carcerati,Perizie,Cibarie e tutto altro sarà osservato che i Recapiti siano tutti del sesto della Carta Genovese e non altrimenti e tosto che questi Recapiti saranno liquidati  dall’Archivista  del Regio Fisco(ove lo esigono gli ordini) ;serviranno di appoggio al Mandato che verrà in seguito quietanzato dalla parte interessata e di cui sotto N°3 viene ammesso il Modello che sarà riempito a norma delle Indicazioni.
Stando poi a favore dell’Uffizio dei Fossi  di Pisa,a norma delle precitate recenti Istruzioni della R. Segreteria di Finanze,il prodotto della Tassa dei Macelli,della Tassa Familiare,dei Titoli non Redenti ed altre Tasse  e Rendite,i Cancellieri Comunitativi potranno con questi fondi far pagare le lor Provvisioni,quelle dei loro Aiuti e tutte le altre spese che verranno loro ordinate ,previa una Ministeriale dell’Uffizio Medesimo ed il Modello segno di N° 4 sarà quello che dovrà servire per i Pagamenti considerati nel presente Paragrafo.
Essendo della massima necessità di stabilire un metodo regolare per la trasmissione di questi
Documenti,onde ottenere il conveniente abbuono sul conto delle rispettive imposizioni sopracitate,resta
fissato il seguente sistema,che sarà inviolabilmente osservato dai Cancellieri  Comunitativi

 

I.    I Recapiti di qualunque specie essi siano dovranno esser rimessi alla fine di ogni trimestre nei primi otto
giorni dopo la scadenza del  medesimo, e così per i primi tre trimestri dentro il dì 8 dei mesi di Aprile,di
Luglio  e di Ottobre e per l’ultimo dentro il d’ 8 Gennaio dell’anno susseguente.

 

II.    La trasmissione sarà fatta all’Uffizio dei Fossi di Pisa per mezzo dei Cancellieri ed il Pacco sarà accompa
gnato da una Lettera nella quale verrà citato l’importare dei Recapiti,che dovrà desumersi da due distinte
Note la prima delle quali conterrà  i Pagamenti fatti per conto della Reale Depositeria  e la seconda fatti
Per conto dell’uffizio suddetto E’ da osservarsi però che le spese di Fisco,vale a dire le Provvisioni ai
Soprastanti,Messi e Squadre  e le spese di Giustizia ,che sono a carico della Depositeria medesima ,dovran
No essere state precedentemente presentate al R. Fisco,in ordine al Regolamento Generale del dì 9 Gen
Naio 1815 e dovranno essere cambiate in un Buono del Fisco medesimo,di modo che non giunga all’Uf
Fizio dei Fossi tra i fogli relativi alla Reale Depositeria altro che i Buoni del Fisco

 

III.    I Cancellieri Comunitativi daranno ai Camarlinghi,nel momento della consegna dei Recapiti l’opportuno
Riscontro

 

IV.    Appena che i Recapiti indicati perverranno all’Uffizio ,il Ragioniere darà riscontro, con lettera,del ricevi-
mento e dell’ammontare di Essi, e questa lettera servirà ai Cancellieri di quietanza fino a tanto che non
Ritorneranno ai medesimi le quietanze definitive,da consegnarsi  ai Camarlinghi rispettivi,le quali pari
Menti con lettera,verranno spedite dal Ragioniere medesimo

 

V.    Siccome la compilazione delle presenti Istruzioni ha avuto luogo posteriormente al primo Gennaio 1815
Ed è necessario d’altronde  che da detta Epoca  abbiano esse il pieno effetto, i Mandati spediti poste
Riormente a quel tempo potranno dai Cancellieri Comunitativi (per quanto lo permetteranno le circostan
Ze )essere rifatti a forma degli annessi Modelli,lacerando i vecchi,e nel caso che ciò non possa aver luogo,
renderanno conto dei motivi che hanno impedito di uniformarsi a questa disposizione.
Finalmente essendo importantissimo che lo sopraespresse Istruzioni,che hanno per oggetto di porre un
ordine regolare e perfetto all’Amministrazione,sieno esattamente e scrupolosamente osservate, la negli
Genza e l’inosservanza delle medesime potrà sottoporre i Camarlinghi a non ottenere i convenienti Abbuoni
e potrà sottoporre i Cancellieri ad una responsabilità verso i Camarlinghi medesimi.

Pisa dall’Uffizio dei Fossi
Li 13 Marzo 1815
F. Dal Borgo. Provveditore “

(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 61.ASCP)

Queste Istruzioni ribadiscono e chiariscono bene chi sono i funzionari amministrativi
locali,comunitativi,protagonisti  e responsabili dell’imposizione fiscale comunitativa: Camarlingo e
Cancelliere.




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

SUPPLICA  PER  SOSPENSIONE  ADDEBITO  PAGAMENTO  DELLE  TASSE
DELL’IMPOSISIZIONE  REGIA  E COMUNITATIVA  E  DEL  MODO  DI  ESIGERLA


Contro l’imposizione fiscale del Granducato di Toscana il contribuente poteva ricorrere con istanze e
suppliche per richiedere non solo una riduzione “ , defalco” ,  ma anche una sua eliminazione mediante
“abbuono”  , il tutto doveva avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.
Esistevano poi dei “privilegi” che permettevano di non pagare tasse  o averle ridotte ,  tra questi ricordo
quello chiamato “privilegio dei dodici figli” e quello chiamato”privilegio delle donne “ di cui parlerò a parte.
Quando la tassa non veniva pagata scattava l’applicazione dell’articolo di  legge secondo  cui era il tribunale
a provvedere all’esazione:

“LXXII
Trascorsi gli indicati otto giorni il Camarlingo dovrà , fatto lo spoglio dei debitori morosi , consegnare nel
tempo e termine di cinque giorni le poste in esazione ai rispettivi tribunali , perché sia proceduto agli atti
esecutivi contro detti debitori morosi  ,  i quali in tal caso anderanno soggetti alla penale dell’otto per cento”
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 40. ASCP)

“I debitori morosi” sono i contribuenti che non hanno adempiuto al pagamento nei modi e nei tempi
prescritti e ,  per questo  , i loro nominativi sono stati consegnati dal Camarlingo comunitativo al
tribunale”perché sia proceduto agli atti esecutivi”

E’ quanto accadde ad alcuni contribuenti a Capoliveri nel 1816 .
Essi si rivolsero con supplica per avere sospensione dal tribunale dell’addebito del pagamento .
L a vicenda si svolge in questi termini: Bernardo Gesi  , membro della Magistratura di Capoliveri ed uno dei
supplicanti , scrive a al Sig. Cornacchini  , Auditore Vicario (giudice) dell’isola d’Elba , spiegando la situazione
che si è creata dopo che il “Cursore” (ufficiale che notifica l’atto giudiziario) ha consegnato la
“Cedola”(cedola di citazione) di addebito moroso agli interessati  , allegando a tale lettera la supplica.

LETTERA  ALL’AUDITORE  VICARIO

“Il.mo Sig.re
I clamori , i pianti e le grida che in questo giorno si sono sentiti da alcuni debitori della contribuzione fondiaria
sono indicibili: al momento che dal Cursore gli è stata consegnata la Cedola di doverla pagare  , alcuni di essi
si sono portati da me  come uno dè Membri del Magistrato  colle lagrime agli occhi facendomi conoscere lo
stato loro deplorabile e perciò nell’impossibilità di potere al presente contribuire ad un tal obbligo.
Essi hanno pregato , i Primari possidenti del Paese , ad umiliare a VS Ill.ma una Supplica  che è questa che le
compiego  , dalla quale potrà rilevare  il quadro veridico della nostra situazione.
Io dunque nella mia qualità di Priore della Magistratura unisco le mie preghiere a quelle degli Il.mi miei
Concittadini pregando Vs Ill.ma a prendere in matura considerazione le giuste e veridiche rimostranze
affinchè il di Lei valevole Patrocinio possa essere efficace per il buon esito di una Causa così importante;
pregando inoltre la di Lei bontà volersi compiacere per calmare i spiriti cotanto afflitti dè poveri
contribuenti , di un favorevole riscontro.
Se la stagione non fosse stata così critica mi sarei fatto un dovere di venire di Persona e meglio a viva voce
gli avrei presentato i fatti.
Gradisca VS Ill.ma gli Atti più sinceri della mia inalterabile servitù , colla quale ho il piacere di confermarmi
col più rispettoso  ossequio.
Di VS ill.ma Sig.re Cornacchini Uditore Vicario dell’isola d’Elba
Capoliveri lì 30 Marzo 1816


Co.mo Uomo Dev.mo  Obblig.mo Serv.re
Bernardo Gesi”
(Affari generali del Governatore militare e civile dell’isola d’Elba 1816.Filza n. 57.ASCP)

 

SUPPLICA  ALLEGATA  ALLA LETTERA

“Ill.mo Sig.re Cornacchini Auditore Vicario dell’isola d’Elba

I sottoscritti Primari Possidenti di Capoliveri istruiti che il Sig.Camarlingo Comunitativo ha ricevuto ordine di
far citare al Tribunale competente tutti i Debitori in ritardo della Contribuzione fondiaria di questo Luogo e
prestati d’altronde dai med.mi alfin di prendere qualche espediente per evitarli cotante spese;non qual’altra
strada prendere per ottenre questa grazia che porre sotto gli occhi di VS Ill.ma il quadro della deplorabile
situazione dè Debitori suddetti.
La scarsissima raccolta del vino unica branca in cui è fondata la sussistenza di questi abitanti  , ed il carissimo
prezzo del grano ed altri frumentacei han prodotto nella maggio parte della Popolazione la più gran miseria.
Ben molte sono le famiglie che consumano ormai il poco (      ) del loro vino , né trovando ad impiegar la loro
opera che nei scorsi tempi da vale il mezzo di sussistere  , son costretti a pascersi di sal ed erba e non nutrirsi
di pane per più e più giorni.
Innumerabili sono i Poveri che si vedono questuando per il Paese , ma la miseria essendo generale , non
possono neppure da questa questua ritrarre profitto alcuno .Insomma tutto spira desolazione  , povertà e
bisogno.
Di questa Classe pertanto essendo i Debitori della Contribuzione fondiaria come possono pagarla ?
Non è cattiva volontà , non avversione al Governo , ma una vera ed assoluta impossibilità per il momento di
sodisfare a questo dovere.
E perciò dunque che i sottoscritti supplicano la bontà di VS Ill.ma acciò si degni passar i suoi ordini s chi di
diritto affinchè sia sospesa qualunque procedura contro i Debitori suddetti sino alla futura raccolta del vino
epoca in cui ognuno si farà un’impegno di sodisfare a quest’obbligo.
Capoliveri 28 marzo 1816

Bernardo Gesi   uno dè Membri del Magistrato supplica come sopra
Vincenzo Sardi    Possidente supplica come sopra
Il Canonico A. Bartolini che nella sua qualità di Curato è più di ogni altro a portata della desolazione ed
inedia in cui giace il suo Popolo   supplica come sopra
Adriano Bartolini   uno dei Possidenti supplica come sopra
Cristofano Baldetti    uno del Magistrato conferma quanto sopra
Pavolo Capocchi    Possidente supplica come sopra
Francesco Conci Possidente supplica come sopra “

(Affari generali  del Governatore militare e civile dell’isola d’Elba 1816. Idem come sopra)

Ricevuta la supplica l’Auditore Vicario informa il Governatore militare e civile dell’Elba , conte Strasoldo , il
quale si attiva scrivendo  sia al Cancelliere Comunitativo dell’isola che allo stesso Auditore Vicario.
Poi scrive anche al Direttore delle RR Imposte di Firenze ,  il 2 Aprile 1816.
Ed ecco la risposta da Firenze ricevuta dal governatore Strasoldo:

“Ill.mo Sig.Sig. Col.mo

L’Imperiale e Real Governo per un riguardo speciale alle circostanze attuali di codesti Abitanti si è
determinato ad ordinare che sieno sospesi fino a nuovo ordine le molestie contro i Debitori della Tassa
Fondiaria arretrata a tutto il decorso anno 1815 senza che per questo ne rimangano assolti e senza che si
sospenda la formazione del Prospetto necessario per regolare in appresso e sospende l’Imposta Prediale.


Vs ill.ma si compiacerà avvisare di questa graziosa disposizione il Sig. Direttore Cantini non meno che
codesto Sig. Auditor Vicario e chiunque altro ancora  , mentre col più distinto ossequio passo a confermarmi
Di VS Il. , ma
Firenze Dall’Imp. e R. Segreteria di Firenze
Lì 6 Aprile 1816

Visto                                                          Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Frullani G. Moroni     “
(Affari generali del Governatore militare e civile dell’isola d’Elba  anno 1816.Filza n 57.ASCP )
Il Sig. Cantini è il direttore dell’Uffizio principale dell’imposte sito in Portoferraio al quale i “debitori
morosi” avrebbero dovuto pagare l’imposta Prediale cosa che non avvenne in quanto fu sospesa  per
“graziosa disposizione” dell’Imperiale e Regio Governo che ebbe “un riguardo speciale alle circostanze
attuali” dei supplicanti.

 




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)


UFFICI  DELL’ESAZIONE  DELLE  TASSE
DELL’IMPOSIZIONE  REGIA  E COMUNITATIVA  E DEL  MODO DI ESIGERLA


L’Imperiale  e Regio Governo aveva predisposto una normativa precisa di regolamenti e leggi per l’esazione
delle tasse ed anche luoghi dove ciò doveva avvenire.
Per l’isola d’Elba , nel gennaio del 1816 , l’Imperiale e Regio Governo procede a creare , ”istruisce” a
Portoferraio un “Uffizio Principale delle R.R. Rendite”:

“Sua Altezza Imperiale e Reale volendo assicurare nell’isola d’ Elba la più esatta e regolare Amministrazione
di tutte le varie rendite spettanti al Regio Erario e facilitare la corrispondenza delle diverse Branche della
rispettive Amministrazioni con in capi di Dipartimento esistenti in Firenze , Istruisce in Portoferraio un’Uffizio
Principale della R.R. Rendite  di cui avrà la Soprintendenza un Direttore.
Tutte le Aziende Economiche dell’isola di qualunque natura e di qualunque genere saranno dipendenti da
detto Uffizio.
Il Direttore sarà tenuto di partecipare e render conto dello Stato di ciascuna Amministrazione ai Ministri
Superiori dei Dipartimenti a cui essi rispettivamente appartengono ed il Direttore medesimo riceverà per il
canale di detti Ministri gli ordini da eseguirsi e i Regolamenti da osservarsi in ogni azienda.
Ritenuti provvisoriamente e fino a nuove disposizioni i diritti che si pagano attualmente all’ingresso dei
generi in Portoferraio ,  (era questa imposta chiamata “gabella della porta” una imposta  , una dogana , da
pagare alle porte della città sui generi alimentari che transitano:ndscr) ne sarà formato un articolo di
Finanza Doganale dependente dall’Amministrazione delle R.R. Rendite  e addetto all’indicato Uffizio
Principale sotto l’Ispezione del Direttore.
Vi sarà un Cassiere generale nella cui cassa dovranno essere versate tutte le Rendite delle rispettive
Amministrazioni  , non escluse quelle provenienti dai Diritti da prescriversi dagli Uffizi di Sanità e di Marina
forma del Sovrano Motuproprio dè 12 Gennaio 1816 e quelle Doganali come sopra.
Niun Ministro delle rispettive Aziende  , né il Cassiere dell’Uffizio Principale potranno ordinare o fare
pagamento alcuno , ancorchè di Ordinaria Amministrazione , senza l’approvazione e il mandato del suddetto
Direttore il quale ogni  volta che si tratti di Spesa Straordinaria dovrà interpellare l’I. e R. Governo per mezzo
dei Respettivi Capi di Dipartimento.
L’I. e R.A.S. promuove al posto di Direttore del suddetto Uffizio Principale delle R.R. Rendite e Aziende
Riunite nell’isola d’Elba , Giuseppe Cantini con l’annua provvisione di lire quattromila oltre l’Abitazione in
natura.
Nomina al posto di Cassiere Pasquale Lambardi con l’Annua Provvisione di lire duemilacento.
Autorizza il predetto Direttore a valersi provvisoriamente di Pietro Barberi in qualità di Commesso collo
stipendio Mensuale di Lire Cento che saranno pagabili a di lui favore fin dal giorno in cui fu destinato a
prestare servizio in Aiuto del nominato Cantini.
Resta escluso ogni incerto a favore dei sovradetti Impiegati , ai quali dovrà cessare anche qualunque altro
Assegnamento o Pensione da essi finora goduta per ragione di Impiego.
Lo stesso Direttore è incaricato di formare in seguito il ruolo degl’Altri Impiegati che potessero essere
necessari in detto Uffizio proponendo i Soggetti che saranno riconosciuti più onesti ed idonei ed avendo in
vista quelli che principalmente oltre alle buone qualità uniscano il merito di un antico servizio.

Dato lì 18 gennaio 1816.
Ferdinando III
V.Fossombroni
GB Nomi “


(Affari del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 5 settembre 1815 al 18 marzo 1816.Filza 2.Carta
297.ASCP)

La disposizione contenuta nel motu proprio granducale  ,  sopra integralmente riportato , stabilendo  che
della gabella della porta “ne sarà formato un articolo di Finanza Doganale dependente
dall’Amministrazione delle R.R. Rendite “ mandò nel più totale sconcerto la magistratura comunitativa di
Portoferraio in quanto sottraeva un importante introito alle casse comunali .
Infatti  tale introito diviene “articolo di Finanza Doganale” gestito dall’Uffizio Princiaple delle Regie Rendite
appena costituito.
La “gabella della porta” era così chiamata perché le merci in entrate dalle porte  ,  a “Terra” e a “Mare” , delle
fortezze medicee di Portoferraio erano sottoposte ad una imposta d’ingresso da pagarsi al corpo  di guardia
presente ad ogni porta ed appositamente predisposto  a questo scòpo dalla magistratura comunitativa
quale “impiego comunitativo”.
Vi furono proteste e suppliche di cui ho già parlato ,  per aver sottratto alla casse comunali la “gabella delle
porte”

All’Elba , oltre il predetto Uffizio Principale delle Regie Rendite esistono anche uffici d’esazione
dell’amministrazione generale del registro ed aziende riunite. Infatti l 7 febbraio 1817 “il devotissimo
servitore A. Bernardi” dall’uffizio dei fossi di Pisa scrive al Cancelliere dell’Elba  rimettendo un “esemplare
della Distribuzione e Circoscrizione degli Uffizi di Esazione”. Questo”esemplare” è in stampa  e porta il titolo
“Prospetto della Distribuzione degli Uffizi d’Esazione dell’Amministrazione Generale del Registro ed Aziende
Riunite  , stabilita col Sovrano Motuproprio dè 29 Gennaio 1817”(Circolari e ordini dal Soprassindaco
Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 59.ASCP)
In questo “esemplare” sono catalogati tutti gli uffici facenti parte dei tre compartimenti in cui era stato
suddiviso tutto il territorio granducale per l’amministrazione dell’esazione del tasse:compartimento di
Firenze , di Pisa e di Siena.
In quello di Pisa c’è compreso l’ufficio di Portoferraio che a sua volta comprende due uffici uno della
comunità di Longone e l’altro della comunità di Rio.




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

DAZZAIOLO
DELL’IMPOSIZIONE  REGIA  E COMUNITATIVA  E DEL  MODO DI ESIGERLA



L’introduzione della Tassa Prediale nel Granducato di Toscana rappresenta il primo tentativo di rendere l’imposizione fiscale sugli immobili più equa e giusta legandola”alla forza territoriale” in attesa che venisse formato un nuovo catasto “o sia Estimario regolare ed uniforme”.
Essa , infatti , la tassa prediale , viene distribuita su tutta la superfice granducale “con misura eguale e con proporzione adeguata al valore dei Beni Stabili” cosa che non avveniva con la Tassa di Redenzione. Ma la veemenza riformatrice del legislatore non si arresta all’introduzione della nuova tassazione , ”tangente” .
Essa procede anche verso una riforma sul “modo di esigerla”: è proprio con queste parole che si procede ad introdurre articoli di legge nell’editto di S.A.I. e R. del 16 settembre 1816.
I primi articoli riguardano la formazione del  “Dazzaiolo”  :

LXVII.
Si formerà dal Cancelliere un Dazzaiolo in cui rimarranno compresi tutti i nomi dei Possessori su quali in ragione della Cifra Estimale esser deve ripartita la Tangente di Tassa attribuita a ciascuna Comunità unita a quella Comunitativa e questo Dazzaiolo , esaminato , visto e firmato dal Gonfaloniere e dal Cancelliere servirà di ruolo per l’esazione delle rispettive poste

LXVIII.
Il Dazzaiolo come sopra formato sarà dal Cancelliere passato al Camarlingo il quale riterrà in accollo , e come suol dirsi a schiena l’esazione e pagamento delle somme resultanti dal suddetto Dazzaiolo

LXIX.
Egli prima di tutto con foglio stampato da rilasciarsi gratis ai rispettivi tassati avviserà ciascun contribuente della somma che costituisce la sua Quota di Tassa  , pagabile per un anno a forma del modello che verrà trasmesso”
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37.ASCP)

Questi articoli di legge individuano bene gli amministratori predisposti all’esazione della tassa:Cancelliere , Camarlingo e Gonfaloniere.Essi debbono predisporre stampati  fogli  da rilasciarsi gratis ai “rispettivi tassati” che avviseranno “ciascun contribuente della somma che costituisce la sua Quota di Tassa”.
Per il Camarlingo , impiegato comunitativo scelto ed eletto dalla Magistratura comunitativa con funzione di esattore (incassare le tasse  , depositarle nella regia Depositeria , provvedere ai pagamenti  per  i funzionari dell’amministrazione pubblica) il legislatore prevede ulteriori còmpiti:

LXXXII.
La Tassa diretta sui fondi essendo la più regolare  e la più certa deve per natura sua stare a far fronte ai pesi più essenziali  e certi , che pesano sull’I.e R. Depositeria , quindi l’Amministrazione di questa tassa non potendo senza gravi inconvenienti rimaner deviata in altri Dipartimenti , vogliamo , ed ordiniamo che tutti i Camarlinghi dal dì primo gennaio 1817  , in appresso , corrispondano direttamente alla predetta I. e R. Depositeria l’importare di detta Tassa che rimarrà come sopra fissata con Motu Proprio , ogni due mesi la rata dentro i primi quindici giorni del mese successivo a quello della scadenza

LXXXIII.
I Camarlinghi Comunitativi avranno l’obbligo di saldare  , Bimestre per Bimestre , l’importare della Tassa Prediale , secondo le istruzioni che loro verranno date dal Direttore dei Conti della predetta I. e R. Depositeria”  
(Idem come sopra.C64.Carta 37.ASCP)

 

Oltre a loro anche è coinvolto il “Donzello” , impiego  comunitativo di cui ho già parlato , una figura che oggi può per certi aspetti essere paragonata al messo comunale. A costui il còmpito di consegnare l’avviso  di pagamento ad ogni contribuente:

LXXX.
L’avviso di che si è parlato al LXIX sarà portato da un Donzello , approvato dal Gonfaloniere ed espressamente destinato incombenza con quell’Emolumento che rimarrà fissato , e che gli sarà pagato dal Camarlingo volta per volta in proporzione , che con suo reparto giustificherà d’aver fatta la consegna degli Avvisi , con obbligo di notare in un registro il Nome , e Cognome della Persona , il luogo ed il giorno in cui avrà fattala consegna del foglio

LXXXI.
Che se rimanesse provato che il Donzello abbia fatto un falso ed erroneo rapporto oltre la perdita dell’Emolumento , incorrerà nella pena di otto giorni di carcere”  
( Idem come sopra.C64.Carta 37.ASCP)

Con in mano l’avviso di pagamento scattavano per il contribuente doveri  precisi:

LXX.
Dovrà ciascun contribuente pagare la sua tangente per rate eguali ogni due mesi la rata , la prima a tutto Febbraio e le altre successive per bimestre , fini al compimento dell’anno
”  (Idem come sopra.C64.Carta 37.ASCP)

In caso di morosità era previsto quanto segue:

LXXI.
Scaduto il termine del pagamento alla fine di ogni bimestre quei Contribuenti morosi che salderanno la loro posta nei primi otto giorni dopo la scadenza  , e così a tutto il dì otto del mese successivo , non pagheranno altra penale che quella del quattro per cento

LXXII.
Trascorsi gli indicati otto giorni il Camarlingo dovrà , fatto lo spoglio dei debitori morosi , consegnare nel tempo e termine di cinque giorni le poste in esazione ai respettivi Tribunali perché sia proceduto agli atti esecutivi contro detti debitori morosi , i quali in tal caso  , andranno soggetti alla penale dell’otto per cento
(Idem come sopra.C64 , Carta 37.ASCP)

Non deve meravigliare questa severità.
Il peso della tassa  fondiaria era  a carico dei possidenti di immobili , con la Tassa Prediale.
Nel dazzaiolo era certificato il “censo”  , l’entità di beni immobili posseduti .
Ad esso poi era strettamente connesso anche il “censo legale” al quale il legislatore aveva riconosciuto un valore “legale”  che consentiva di partecipare al sistema dell’imborsazione col quale erano scelte le rappresentanze comunali (Gonfaloniere , Priori , Consiglieri).

Il sistema di esazione delle tasse granducale era molto rigoroso  sia nei confronti del contribuente
moroso , per il quale prevede l’intervento del tribunale , sia nei confronti  del “Donzello” il quale , se fosse
provato che “abbia fatto un falso ed erroneo rapporto” al contribuente era per lui previsto la perdita
dell’”Emolumento” , cioè lo stipendio  percepito insieme con  otto giorni di carcere.
Questa rigore  il legislatore lo prevede anche per il Camarlingo e per i Giusdicenti (tribunale)

PENALI PER IL CAMARLINGO:

 

LXXIII.

Qualunque Camarlingo differisse a trasmettere dette poste al Tribunale oltre il termine assegnato come
sopra non potrà partecipare delle rispettive penali ed inoltre sarà ritenuto responsabile in proprio di tali
Poste in guisa che , tanto esso , che i suoi Mallevadori dovranno corrispondere l’importare come se fossero
esatte
(Legge  16 settembre 1816.Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al
1818.C64.Carta 37.ASCP )

 

Le “dette poste “ di cui il legislatore parla ,  sono le imposte non pagate dal contribuente che se il Camarlingo
trasmette al Tribunale per l’esazione dopo il”termine assegnato” che è pari a cinque giorni dopo la
scadenza del termine di pagamento dell’imposta da parte del contribuente ,  non solo non consentirà a lui , il
Camarlingo ,  di partecipare ai proventi delle rispettive penali applicate al contribuente moroso ma dovrà lui
e i suoi Mallevadori (ogni Camarlingo eletto dalla magistratura doveva avere con sé un Mallevadore)
provvedere a corrispondere l’importo delle imposte come se fossero esatte.
E’ evidente come il  legislatore voglia comunque procedere ad incassare le tasse.
Questa precisa volontà  da parte del legislatore che via sia certezza che  lo stato  incassi  comunque  le
tasse ,  è evidenziata anche negli articoli di legge che seguono:

 

“LXXIV.

Resterà egualmente privato di qualunque partecipazione alle Penali , sempre che Egli sia in ritardo con la
rimessa da farsi impreteribilmente ogni due Mesi alla Cassa dell’I.e R. Depositeria della sesta parte della
totalità della Tassa Regia , nel modo che sarà prescritto in appresso ed in tali casi il prodotto di tali Penali
anderà a benefizio della Cassa Comunitativa

 

LXXIX

I Camarlinghi Comunitativi consegnata che abbiano la Posta in esazione al Tribunale non avranno facoltà di
far sospendere gli Atti se non giustifichino che il Debitore ha saldato la sua tangente di debito , del che sarà
preso riscontro negli Atti dello stesso Tribunale ed il Camarlingo rimarrà in tal caso responsabile in proprio
del valore della Posta”
(Idem come sopra)

Il legislatore vuole comunque procedere ad avere certezza che le imposte vengano pagate e per tale via
coinvolge di persona la figura centrale nella riscossione della tasse  , il Camarlingo.


Per avere certezza che le tasse arrivano all’I.e . R. Depositeria ,  il legislatore non esita a coinvolgere
pesantemente e personalmente anche i Giusdicenti (tribunale) che dal Camarlingo sono investiti nel
procedere all’esazione delle tasse nei confronti del debitore moroso.

NORME RIGUARDANTI I GIUSDICENTI:

“LXXV.

I Giusdicenti saranno solleciti di trasmettere e notificare nel termine di cinque giorni al Debitore moroso il
precetto prescritto dalla Notificazione dè 31 Marzo 1815 dopo di che sarà proceduto immediatamente e in
tutti casi al Gravamento ed agli atti ulteriori ai termini della citata Notificazione

 

LXXVI.

Che se avvenga che gli Esecutori riferiscano non essere nel possesso del Debitore cosa alcuna da gravare , in
tal caso dovrà cautelarsi il pagamento col sequestro o staggina in terze mani dei frutti dei Beni sottoposti
all’Imposizione
(staggina è sostantivo del verbo staggire che significa mettere giuridicamente una cosa sotto
sequestro.ndscr.)

 

LXXVII.

Qualora per  parte del Gonfaloniere , del Camarlingo o del Cancelliere fossero avanzate delle doglianze
contro la lentezza dei Giusdicenti nel dare esecuzione agli atti per l’esazione delle Poste consegnate al
Tribunale e quando rimanesse giustificato che nel termine stabilito dal Giusdicente non fossero stati iniziati
gli atti medesimil’I.e R. Consulta è incaricata di promuovere la sospensione del Tribunale cui sarà imputabile
i ritardo.

 

LXXVIII.

I Giusdicenti predetti avranno presente che il Privilegio delle Donne e loro Inibitoria non prevale e cede di
ragione al privilegio del Credito fiscale.”
(Legge 16 settembre 1816.Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore  dal 1815 al 1818.C64. Carta
37. ASCP )

Il Privilegio delle Donne era un particolare permesso concesso alle donne di non pagar tasse.

 




      Marcello Camici
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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO-LORENA(1737-1801/1814-1860)

TASSA PREDIALE
DELL’IMPOSIZIONE REGIA E COMUNITATIVA E  DEL MODO DI ESIGERLA

 

Caduto Napoleone  e restaurato il Granducato , Sua Altezza Imperiale  e Reale  Ferdinando III “per grazia di
Dio Principe imperiale d’Austria , Principe reale d’Ungheria e di Boemia  , Arciduca d’Austria , Granduca di
Toscana” ,  il 16 settembre 1816 ,  promulga una legge , sotto forma di editto ,  che riordina e riforma
l’amministrazione finanziaria del granducato.
Ho già parlato del Camarlingo e del Cancelliere Comunitativo che sono gli amministratori della Magistratura
Comunitativa(Comune)  addetti a far funzionare in ogni comunità l’imposizione regia e comunitativa.
Al centro dell’azione legislativa di  riforma amministrativa c’è l’introduzione della Tassa Prediale che
rappresenta la tassazione , chiamata “tangente” ,  che porta denaro non solo nelle regie casse  ,  la “Cassa
dell’Imperiale e Regia Depositeria” ,  ma anche in quelle delle comunità locali.
La Tassa Prediale è infatti imposta diretta sugli immobili , censi e livelli stabilita dal governo con reparto per
ogni singolo dipartimento (erano quattro in tutto i dipartimenti del Granducato) .
All’interno di ogni dipartimento ,  per ogni singola comunità compresa dentro il dipartimento ,  era poi
ripartita la cifra relativa alla tassa prediale che era  da pagare da parte dei soli possidenti.
Questa imposizione regia diventa così anche comunitativa perché la somma stabilita da pagarsi da ogni
singola comunità era poi da questa  , tramite il “dazzaiolo”(registro sul quale era segnato  accanto al nome
del contribuente la rispettiva quota d’imposta) , suddivisa tra i possidenti-contribuenti  ed esatta .
All’Elba già nel novembre del 1815 , pochi mesi dopo che Napoleone era fuggito , il restaurato governo
granducale si dà da fare per far pagare le tasse.
Il “devotissimo servitore “ G.Bartolommei  , dall’Uffizio Generale delle Comunità in Firenze , invia al
Cancelliere Comunitativo dell’Elba  , Guidoni , la copia autentica del Motuproprio di S.A.I. e R. relativo al
Nuovo Sistema Amministrativo dell’Elba (ne abbiamo già parlato) dove  , a proposito di tasse , si legge che :

“….I ministri della Cancelleria concertandosi alle Magistrature , si occuperanno della  certificazione degli
Estimi o sia della Valutazione dei Possessi i quali dovranno essere soggetti ad una più discreta e
proporzionata Tassa Prediale.Il Governatore di Portoferraio invigilerà alla retta esecuzione e ne parteciperà
il Resultato all’Imperiale e Reale Segreteria di Firenze…”(Nuovo Sistema Amministrativo dell’Elba in
Circolari e ordini del Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 38bis.ASCP)

Appena un anno dopo , con la legge del settembre 1816 viene introdotta la Tassa Prediale che sostituisce la
Tassa di Redenzione come imposta immobiliare , essendo questa ultima ritenuta ingiusta ricadendo
indistintamente sui possidenti di immobili sia che essi  ne  possedessero molti o pochi , piccoli o grandi. C’è
dunque necessità di un catasto immobiliare preciso ed efficiente: ed infatti in prima applicazione della
legge di cui sopra viene esplicitamente richiesta anche la tassa per il nuovo catasto:”imposizione per il
nuovo catasto” .
L’editto 16 settembre 1816 dedica alcuni articoli al riordino e alla riforma dell’amministrazione finanziaria
del Granducato che sono tutti riuniti nel capitolo intitolato “Dell’Imposizione Regia e Comunitativa e del
modo di esigerla”

 

Art. LXIII
E’ abolita la semplice e doppia Tassa di Redenzione come quella che non avendo più l’appoggio degli antichi
titoli redenti , presenta una diseguaglianza d’imposta contraria al giusto , ed uniforme Reparto dei Pubblici


pesi in proporzione del possesso e valore territoriale di ciascuna Comunità “(Legge 16 settembre
1816.Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 40.ASCP)

Con questo articolo il legislatore ha provveduto  alla abolizione della Tassa di Redenzione perché “presenta
una diseguaglianza d’imposta contraria al giusto”.
Nell’articolo di legge che segue , essa viene sostituita con “altra Tassa detta Prediale” la quale sarà esatta
“secondo il reparto che ne sarà ordinato “ su ogni Comunità con motuproprio di S.A.I. e R. , motuproprio di
cui parleremo e nel quale viene riconosciuto il “reparto” con cui sarà la tassa prediale ripartita , distribuita
sul territorio granducale e cioè la “forza Territoriale di ogni Comunità per attribuire a ciascuna la rata
proporzionale della Tassa Prediale”

“Art. LXIV
Per la somma corrispondente a detta Tassa sarà alla medesima sostituita altra Tassa così detta Prediale
secondo il reparto , che ne sarà ordinato con nostro Motuproprio sopra ciascuna Comunità”(Idem come
sopra)

Alla Tassa Prediale così introdotta potrà essere aggiunta anche quella che occorre per supplire alle spese
Comunitative divenendo in tal modo l’imposizione regia anche comunitativa. Tutto ciò è previsto
nell’articolo di legge seguente:

“Art. LXV
A questa Tassa potrà essere aggiunta quella occorrente a formare la somma che abbisognerà per supplire
alle spese Comunitative di quelle Comunità le quali non hanno fondi o rendite in proprio bastanti a far
fronte alle partite di uscita che saranno sanzionate nel Bilancio di Previsione

 

Art. LXVII.
La tassa Prediale sarà a carico ed in accollo alle rispettive Comunità nel modo , e con le regole istesse colle
quali le Comunità medesime corrisponder dovevano l’abolita Tassa di redenzione”
(Legge 16 settembre 1816.Idem come sopra.)

L’introduzione di questa nuova Tassa Prediale fu sospesa per l’anno 1817 , per entrare in vigore solo nel
1818.
Tale sospensione avvenne con le seguenti  “Sovrane Determinazioni” tramite “Biglietto dell’I. e R.
Segreteria di Firenze”del 28 novembre 1816 , come scrive al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio il
Soprassindaco dall’Uffizio Generale delle Comunità in Firenze:

“Ecc.mo Signore
Con Biglietto dell’I. e R. Segreteria di Firenze de 28 novembre cadente mi vengono partecipate le seguenti
Sovrane Determinazioni.
L’importanza e l’estensione delle Operazioni occorrenti per fissare un giusto , adeguato e proporzionale
Reparto della Tassa Prediale ordinata con Legge de 16 settembre scorso esigono un più lungo e maturo
esame degli Elementi e dei Dati su’ quali esser deve basata la distribuzione della Tassa predetta in
corrispondenza della forza estimale di ciascuna Comunità.
All’effetto pertanto  , che per ragione di affrettare il Lavoro non ne sia in alcuna parte trascurata
l’esattezza , S.A.I e R. è discesa nella determinazione di dar luogo ad ulteriore Esame del reparto di detta
nuova Tassa Prediale la quale perciò non dovrà avere effetto se non che per il futuro anno 1818e frattanto
con Veneratissimo Dispaccio dè 16 corrente ha ordinato  , che per il prossimo anno 1817 , sia tenuta ferma nei Bilanci Comunitativi a titolo di Tassa Prediale quell’istessa tangente che le Comunità medesime hanno fin
qui corrisposto per la semplice e doppia Tassa di Redenzione.
Dovranno pure le Comunità pagare nella Cassa dei rispettivi Uffizi di Soprintendenza Comunitativa
l’importare dei titoli non redenti fermi stanti nel resto gli Ordini contenuti , nella citata Legge quanto al metodo d’esazione della sopra Tassa Prediale  , che dovrà essere direttamente corrisposta per Bimestre alla
Cassa dell’I. e R.Depositeria secondo le istruzioni  che verranno comunicate dal Direttore dei Conti.
VS parteciperà i sopraespressi Sovrani Ordini ai Magistrati delle Comunità dipendenti dalla sua Cancelleria
ed a chi altri occorra e trasmetterà al rispettivo Provveditore di Soprintendenza Comunitativa il Bilancio di
Previsione  dell’anno 1817 in doppio Originale per il d’ 15 Dicembre prossimo venturo.

E mi confermo

Di VS ecc.ma
Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato , li 29 novembre 1816.
Devotissimo Servitore. G. Bartolommei” (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al
1817.C64.Carta 51.ASCP)

 

L’introduzione della Tassa Prediale fu sospesa in prima applicazione per i motivi espressi nelle “Sovrane
Determinazioni” di S.A.I. e R.  , Ferdinando III Asburgo Lorena ,  di cui ho già parlato.
Per cui nel 1817 fu “tenuta ferma nei Bilanci Comunitativi  a titolo di Tassa Prediale ed a carico delle
rispettive Comunità “quell’istessa tangente che le Comunità medesime hanno fin qui corrisposto per la
semplice e doppia tassa di Redenzione”.
Il 1817 fu dunque anno in cui il legislatore pose mano “ad ulteriore Esame del Reparto di detta Tassa
Prediale” per dar luogo  ad “un più lungo e maturo esame degli Elementi e dei Dati  sui quali esser deve
basata la  distribuzione della Tassa predetta in corrispondenza della forza estimale di ciascuna Comunità”.
Questo lavoro sfocia nell’ottobre del 1817 con l’emanazione del Motuproprio nel quale S.A.I. e R. delinea e
ordina il “reparto” , cioè la distribuzione tra i quattro  dipartimenti del Granducato , della somma della Tassa
prediale da pagare da parte delle comunità locali per l’anno 1818.
Con ciò il legislatore adempie al dettato di legge del 16 settembre 1816 quando introducendo la Tassa
Prediale stabilisce che “per la somma corrispondente a detta Tassa (tassa di redenzione ndscr.) sarà alla
medesima sostituita altra Tassa detta Prediale secondo il reparto , che ne sarà ordinato con altro Nostro
Motuproprio sopra ciascuna Comunità

Il Motupropio , sopra accennato ,  fu emanato  il 7 ottobre 1817:

“Sua Altezza Imperiale e Reale allorquando con Editto de 16 settembre 1816 ordinò la soppressione della
semplice e doppia Tassa di Redenzione , ebbe riflesso alla Natura di questa Tassa , che correspettiva  in origine ai vari titoli redenti di cui rimasero le Comunità affrancate divenne un’Imposizione repartita con vistose diseguaglianze  , come diseguali erano i titoli , che ne formarono elemento.
Fin d’allora nella mente dell’I. e R.A.S di remuovere questa difformità di Contributo , mediante l’instituzione della Tassa Prediale da distribuirsi su tutta la superfice del Granducato  con misura eguale e con proporzione adeguata al valore dei Beni Stabili , compresi in ciascuna Comunità.
Base di tale giusta distribuzione e reparto non poteva essere la
Tassa di Redenzione , della quale sono notorie le differenze , ed è conosciuta la sproporzione , come non lo potevano essere gli Estimi (Catasti ndscr.) veglianti compilati in varie epoche  , e con sistema diverso , specialmente che dopo i cangi menti avvenuti per natura e per industria nel Suolo Toscano e la variata Pubblica Economia , più notabile in un Paese Agricolo animato dalla libertà del Commercio , hanno indotto necessariamente nel lungo corso di più anni una sensibile alterazione nello stato e nel valore dei fondi rappresentati dalle Cifre Estimali.
Nella mancanza dunque di un Catasto o sia Estimario regolare ed uniforme  , unica base sicura di un giusto Reparto , si determinò S.A.I. e R. ad ordinare , che frattanto fosse esaminata  , e con mezzi analoghi conosciuta la forza Territoriale di ogni Comunità per attribuire a ciascuna la rata proporzionale della Tassa Prediale ed ottenere così l’intento di avvicinarsi alla giustizia per quindi pienamente ed esattamente compita col mezzo di un nuovo Catasto”
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 99.ASCP)

Il Motuproprio di S.A.I e R. di cui sopra ho riportato solo l’inizio , consta di 20 articoli.
Per l’anno 1818 il legislatore stabilisce la Tassa Prediale per tutto il Granducato nella somma totale di lire
toscane 4.200.000(quattro milioni duecento mila) che dovrà essere distribuita tra i Dipartimenti del
Granducato(Firenze , Pisa , Siena , Grosseto) ed in ciascuno di questi tra le comunità che ne fanno parte perché
provvedano al pagamento.
Alla Tassa Prediale viene aggiunta l’imposizione per il “Nuovo catasto” pari ad una somma totale di lire
toscane 70000 (settantamila) anche questa da distribuire tra le comunità dei vari dipartimenti e che servirà
per coprire le spese per la formazione del nuovo catasto.

Per ciascuna Comunità la tassa dovuta annualmente sarà determinata con “Notificazione” del
Soprassindaco e Soprintendente Generale delle Comunità del Granducato e nessuna Comunità può tirarsi
fuori dal corrispondere la Tassa ad essa assegnata né sono ammessi  reclami.
Ogni Comunità dovrà corrispondere all’I.e R. Depositeria la tassa assegnata per cui i Gonfalonieri ,  le
Magistrature e i Cancellieri “sono incaricati di portare detta tangente nei Bilanci di Previsione e formarne
articolo dell’annua Imposizione da darsi in esazione nei modi prescritti dagli Ordini e Regolamenti veglianti”
(Notificazione  9 ottobre 1817.Idem come sopra).
Nelle Comunità cui viene assegnata la Tassa Prediale insieme con l’imposizione per il nuovo catasto non
sono comprese nell’anno 1818  quelle dell’Elba e del Giglio come previsto  dall’art XIV del Motuproprio 7
ottobre 1817:

“Art XIV

Si procederà senza dilazione all’Operazioni occorrenti per la compilazione del Nuovo Catasto in tutto il
Granducato , escluso l’isola d’Elba , quella del Giglio e tutt’altro posto fuori del Continente”
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64.Carta 99.ASCP)

 

Ma per l’anno 1819 nella Notificazione (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al
1818.C64.Carta 141.ASCP) della Tassa Prediale e imposizione per il nuovo catasto alle comunità facenti
parte dei vari dipartimenti , si associa la Tassa di famiglia e compaiono nel compartimento di Pisa anche le
comunità dell’isola d’Elba .
Dunque  , solo nel 1819 ,  le comunità elbane iniziano a pagare la nuova tassa fondiaria sugli immobili.

E’ per l’Elba una novità assoluta poiché essa sin dai tempi di Leopoldo II era stata esentata per privilegio da
lui concesso.
Il fatto procurò non poche critiche ed anche suppliche per essere esentati da parte dei possidenti-
contribuenti :avremo modo di parlarne.
Portoferraio deve pagare lire 19100 per tassa prediale , lire 467 per imposizione nuovo catasto e lire 5000
per tassa di famiglia. Marciana tassa prediale lire 4700 , imposizione per nuovo catasto lire 115 , tassa di
famiglia lire 1250.Longone tassa prediale lire 4700 , imposizione per nuovo catasto lire 115 , tassa di famiglia
900.Rio: tassa prediale lire 19100 , imposizione nuovo catasto lire 467 , tassa famiglia 1300.
Tali cifre saranno messe nel bilancio preventivo di ciascuna comunità e ripartite tramite il
“Dazzaiolo”(registro col nome dei possidenti-contribuenti).
Esclusivamente tra i vari  possidenti  era ripartita la tassa prediale ,  imposizione per nuovo catasto e tassa di
famiglia mentre tra i non possidenti la tassa di famiglia soltanto.
Sui possidenti era dunque il maggiore peso fiscale ma solo a loro che pagano l’imposta immobiliare e non
ad altri il legislatore riconosceva ed imponeva di partecipare all’amministrazione della cosa pubblica
secondo il principio che solo chi contribuisce alle spese municipali ha diritto di amministrarle.
Infatti , tramite il sistema dell’imborsazione di cui ho già parlato ,  si procedeva secondo “i veglianti
regolamenti” a rinnovare le rappresentanze comunali e i nomi dei possidenti venivano scritti nelle”polizze”
che erano imborsate in apposite borse secondo l’entità di tassa pagata  , ”censo” (borsa dei
Gonfalonieri , borsa dei Priori , borsa dei Consiglieri).
Le “polizze” erano poi estratte dalle relative borse e il nome scritto sulla polizza era quello prescelto e
nominato a ricoprire la carica nella Magistratura.
Non era ammesso rifiutarsi di ricoprire la carica e chi lo faceva era sottoposto a pagare la “tassa di rifiuto”.





      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)
ASSISTENZA  SANITARIA   PUBBLICA.  MALATI INCURABILI E MALATI CURABILI


GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA (1737-1801/1814-1860)
ASSISTENZA  SANITARIA  PUBBLICA.  MALATI  INCURABILI  E  MALATI  CURABILI

 

Per essere curati , assistiti  dentro un ospedale degli Infermi granducale il requisito richiesto era che la malattia fosse curabile.
Se questa era ritenuta incurabile non era possibile in alcun modo essere ammessi dentro l’ospedale.
I malati incurabili dovevano restare al proprio domicilio ed ivi essere assistiti e curati dai familiari.
 Ma non erano abbandonati dalla loro comunità.
In una circolare del 1818 inviata dal Soprassindaco Provveditore dell’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi  di Pisa al Cancelliere Comunitativo  di Portoferraio ,   si capisce molto bene che la Magistratura Comunitativa poteva intervenire su chi era affetto da malattia incurabile con aiuti di natura economica anche se… ..  pare che non mancassero  abusi

“N°  1446. Ecc.mo Signore

Sta bene che a forma della Deliberazione di codesta Magistratura Comunitativa de 26 caduto venga accordato ai Malati incurabili Cristino Lapi  e Gio Batta Marcaccini un servizio di Lire tre.6.8 al primo  e Lire sei.13.4 al secondo , onde siano assistiti al loro domicilio invece di passare allo Spedale ove il loro mantenimento costerebbe assai più:avvertendo per altro d’essere rigorosi in estendere da caso a caso simili elargizioni potendo facilmente introdursi dei gravi abusi nella qualità degli individui che ne profiterebbero , tanto più che la semplice Malattia Cronica della Gambe non dovrebbe per la natura di codesto Spedale esservi ammessi.
E con distinta stima mi confermo.
Di VS Ecc.ma
Pisa. Dall’I. e R. Uffizio dei Fossi 7 dicembre 1818. Dev.mo Ser.re G. Mecherini”   (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65.Carta 470.ASCP)

 Invece , se il Malato era ritenuto curabile ,  la riforma sanitaria della sanità pubblica granducale emanata  nel 1818 sotto forma di “massime ed istruzioni” ne ammetteva  il ricovero dentro l’ospedale degli Infermi dopo un rigoroso filtro d’ammissione che si fondava sulla documentazione del postulante l’ammissione della sua appartenenza ad una di queste tre fasce sociali:miserabile , povero , potente a pagare.
Presentando questa documentazione   poteva “accordarsi  asilo”   dentro l’ospedale sempre che la malattia di cui si era affetti fosse ritenuta curabile.
Era talmente importante questo attestato di appartenenza  ad una classe sociale che esistevano moduli già scritti , pre-stampati , in possesso delle Magistrature Comunitative del Granducato.
Tali moduli dovevano essere compilati e sottoscritti da chi di competenza.
Per l’attestato di “miserabile”(letto gratuito) e di “povero”(letto semi-pagante)erano competenti il Parroco col Gonfaloniere il Vicario , Commissario o Potestà mentre l’appartenenza alla classe “potente a pagare”(letto pagante)era certificazione di competenza del solo Gonfaloniere.
Ecco il modello col quale si era ritenuti meritevoli “di essere ammesso al benefizio di miserabilità” cioè all’assistenza ospedaliera gratuita perché a pagare era la comunità di appartenenza del malato.

“Modello  n. 1                                         ATTESTATO  DI  MISERABILITA’

Attestasi da me sottoscritto Parroco della chiesa…..nella Comunità di …..qualmente  N.N. di professione….abitante nella predetta mia Cura ed i suoi congiunti che per disposizioni delle Leggi Civili sarebber obbligati a prestare al medesimo gl’alimenti , sono tutti costituiti in stato tale di assoluta miseria da non poter in modo alcuno supplire neppure al parziale rimborso delle spese di spedalità che potranno occorrere per detto….. nell’attuale sua malattia;dimodochè lo reputo meritevole di essere ammesso al benefizio dei miserabili , cioè di godere di alcuno dei letti gratuiti esistenti negli Spedali del Gran-Ducato; e nel caso che questi si trovassero preventivamente occupati  , di esservi mantenuto a spese di pii benefattori o della Comunità. Ed una tale dichiarazione e certificato io confermo per vero sotto la mia garanzia e personale responsabilità , a forma del par. 19 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio  di S.A.I. e R. del 17 febbraio 1818 , ed in fede mi sottoscrivo
N.N.   Parroco
Visto per conferma del concorso delle prenarrate circostanze
Il Gonfaloniere della Comunità di …..
N.N.
Visto per l’oggetto che sopra
Il Vicario , Potestà o Commissario
N.N.

Nota  . I Sigg  Parrochi in coerenza di quanto vien prescritto relativamente allo stato civile si compiaceranno esprimere in questi certificati

  1. Il nome e cognome del Padre di quello cui viene rilasciato il certificato
  2. Il nome parimente e cognome della Madre da ragazza
  3. L’età del richiedente
  4. La professione del richiedente
  5. Lo stato di celibe , maritato o vedovo del richiedente”    

(Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP)

Questa nota di fondo pagina del modello pre-stampato sottolinea il ruolo di responsabilità che assume il Parroco nell’assistenza pubblica sanitaria granducale nonché la volontà del legislatore di procedere al riconoscimento di “miserabilità” dopo aver escluso che anche da parte di madre  , di padre , moglie o marito ,  il richiedente è davvero “miserabile” in quanto nella famiglia non esiste alcuno che possa aiutarlo economicamente.

 

Il certificato di miserabilità per divenire operativo  e cioè per poter far godere del “benefizio di miserabilità” doveva essere votato con relativo “partito” della Magistratura Comunitativa di pertinenza.
Questo non era ancora sufficiente nel caso il “partito” avesse avuto esito positivo.
La parola ultima spettava all’Uffizio Fossi di Pisa cui il Cancelliere Comunitativo inviava tale “partito” per la definitiva approvazione.
Ecco  risposta del Soprassindaco dell’Uffizio Fossi di Pisa al Cancelliere Comunitativo dell’Elba in merito a certificato di miserabilità

“N° 1085        Ecc.mo Signore

Sul proposito della domanda avanzata da Caterina Tonietti vedova del defunto Lorenzo Giannoni di Rio per essere sgravata delle spese occorse per la cura di detto suo Marito attaccato da Tifo Petecchiale  valutando moltissimo i di Lei rilievi a favore della Postulante  , desidero che Ella li faccia presenti alla Magistratura di Rio onde in correzione del Partito di 6 luglio  , possa , se crede , portare le spese suddette a carico della Comunità come ha fatto per altri individui Miserabili.E ritornandole a tale effetto la memoria predetta e Certificato annesso , che Ella mi aveva respinto con la pregiatissima sua dei 5 andante , mi confermo con la solita distinta stima.
Di VS Ecc.ma
Pisa  dall’I.e R. Uffizio dei Fossi 16 settembre 1818.
Dev.mo Serv.re  G. Mecherini”(Corrispondenza  con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65.Carta 422.ASCP)

 

Si tratta qui di una Postulante “il benefizio di miserabilità” la quale aveva ricevuto parere negativo dalla Magistratura di Rio ma che grazie ai “rilievi a favore della Postulante”prodotti dal cancelliere Comunitativo ,  ottiene dall’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi di Pisa la possibilità di “essere sgravata delle spese occorse per la cura di detto suo Marito”.
Ottenere il” benefizio di miserabilità” significava anche poter beneficiare della distribuzione gratuita di zuppe da parte della Magistratura ,  di cui ho già parlato.

Il rigoroso controllo per “accordarsi asilo “ dentro uno spedale degli infermi granducale ed ivi essere assistiti , curati  , avveniva tramite la presentazione di certificato medico di curabilità della malattia insieme con un attestato di appartenenza ad una delle tre fasce sociali:miserabile , povero , atto a pagare.
Dell’attestato di miserabilità che consentiva di potere godere del “benefizio di miserabilità” abbiamo già parlato ed  ora parleremo degli altri.
Con l’attestato di povertà il malato poteva “essere ammesso al benefizio di pagare la sola metà della tassa di Spedale” il resto era a carico della comunità di appartenenza.

 

       “Modello n°2.                                    ATTESTATO  DI  POVERTA’


                                                        A dì

Attestasi da me sottoscritto Parroco della Chiesa…..di….della Comunità di…..qualmente  N.N. di professione…abitante nella predetta mia Cura , ed i suoi congiunti  che per disposizioni delle Leggi Civili sareb
bero obbligati a prestare al medesimo gli alimenti , sono privi di ogni sorta di beni di fortuna ,  e non hanno guadagni personali sufficienti a supplire alla totalità del rimborso delle spese di spedalità che potranno occorrere per curarlo nell’attuale sua malattia;dimodochè lo reputo meritevole di essere ammesso al benefizio di pagare la sola metà della tassa di Spedale;dichiarandomi garante e responsabile della verità delle predette circostanze  a forma del par. 18 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio di S.A.I. e R. dè 17 Febbraio 1818 , ed in fede mi sottoscrivo
                                   N.N.  Parroco
Visto per conferma del concorso delle prenarrate circostanze
                       Il Gonfaloniere della Comunità di
                                 N.N.
Visto per l’oggetto che sopra
        Il Vicario , Potestà o Commissario ec.
                                      N.N. “           
(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64.Carta 119.ASCP)

Col “Certificato di Solvibilità” rilasciato esclusivamente dal Gonfaloniere il malato era ammesso dentro l’ospedale e doveva pagare tutte le spese di spedalità. Il Gonfaloniere veniva anche a certificare la solvibilità di coloro a cui era stato riconosciuto il “benefizio di povertà” e cioè a dover “pagare la sola metà della tassa di Spedale”.

 

 

“Modello n. 3                        CERTIFICATO  DI  SOLVIBILITA’ o sia di Potenza a pagare
                                                per gl’Infermi a tutta paga o a mezza paga

                                               A dì

Il Sottoscritto attual Gonfaloniere della Comunità di…. certifica ed attesta qualmente N.N. di condizione….abitante e domiciliato nella comunità predetta , il quale si trasferisce ad alcuno degli Spedali del Gran-Ducato per esservi ammesso ad uno dei letti a mezza paga in forza dei suoi requisiti , e nel caso di non precedente occupazione del numero totale di quelli , è in una situazione tale di interessi è in una situazione tale da poter corrispondere la pagamento della metà della tassa di rimborso dello Spedale , conforme a me è ben noto , e però convalido questo attestato con la mia personal garanzia in conformità del par 17 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio di S.A.I. e R. dè 17 Febbraio 1818 , ed in fede
                             Il Gonfaloniere della Comunità di
                                          N.N.

Nota. Si avverte che i letti gratuiti essendo esauriti un malato accompagnato dal certificato di povertà e
          Dal soprascritto di solvibilità o potenza a pagare , è collocato nei letti paganti. Ela Comunità dovrà
         Allora prendere per suo parzial rimborso quella somma che avrà giudicato esser in grado il malato
         Di pagare allo Spedale
         Allorchè poi questo certificato dovrà servire per l’ammissione ad un letto a intera paga , basta che il
        Gonfaloniere dichiari che N.N. il quale si trasferisce ad alcuno degli Spedali del Gran-Ducato per esservi
       Ammesso ad un letto pagante , è idoneo a corrispondere al pagamento della tassa di rimborso dello
       Spedale nella sua totalità , conforme li è ben noto eec. con quel segue ecc..”   
(Idem come sopra. C64.Carta 119.ASCP)

Sorsero problemi per quanto riguarda l’ammissione negli Spedali nonostante la presenza obbligatoriamente prescritta con chiarezza dalla legge della presentazione di un attestato sulla appartenenza alla fascia sociale.
Sembra infatti  che i Malati si presentassero negli ospedali del Granducato “mancanti dei prescritti recapiti” , cioè mancanti della prescritta certificazione attestante la fascia sociale di appartenenza , non ”muniti di Certificati conformi ai modelli in stampa” ,  e , venendo indistintamente ricoverati  in regime di urgenza ,   erano poi “posti indistintamente al registro dei paganti a carico delle Comunità”.
E’ quanto si evince dalla lettera scritta al gonfaloniere di Portoferraio da parte del Soprassindaco  dell’Uffizio Generale delle Comunità del Granducato di Firenze:

 

“853                                 Illustrissimo Signore

In conformità del disposto dei veglianti Ordini i Malati che reclamano l’ospitalità nei pubblici Stabilimenti debbono essere muniti di Certificati conformi ai modelli in stampa già trasmessi a VS Illustrissima per circolarsi ai Parrochi , i quali dagli Ordini sopraespressi sono richiamati nei congrui casi a rilasciare i detti Certificati agli Abitanti compresi nelle loro rispettive Parrocchie.
Ciò non ostante mi viene riferito che alcuni Malati si presentano agli Spedali mancanti dei prescritti recapiti , e che una tale mancanza (motivata forse dall’essere sprovvisti i Parrochi dei convenienti stampati) produce l’effetto che gl’Infermi  , sebbene ammessi per urgenza vengono posti indistintamente al registro dei paganti a carico della Comunità.
All’oggetto pertanto che le Comunità medesime non risentano per questo titolo un’indoveroso aggravio , sarà opportuno che VS Illustrissima procuri che i Parrochi compresi nel territorio di codesta Comunità siano sempre forniti di un sufficiente numero di stampe  , onde valere sene all’opportunità per l’uso surriferito , prelevando la tenue spesa che può occorrere dalla somma portata a Bilancio di previsione sotto il titolo –Spese di Amministrazione - all’Art. 15.
Di VS Illustr.ma
Firenze .Dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato lì 2 novembre 1818.
Dev.mo Servitore. G. Brancadori Soprassindaco”  (Idem come sopra.C64.Carta 143. ASCP)

 

Insomma pare di capire che i Malati si presentassero all’ospedale degli Infermi  senza il prescritto certificato e fossero accolti e ricoverati  in applicazione del dettato di legge e cioè in regime di urgenza .
Le spese di spedalità di questo ricovero erano a carico della comunità di appartenenza.
Chissà se i “Parrochi” erano davvero  sprovvisti dei “convenienti stampati” su cui dovevano certificare a quale fascia  sociale apparteneva l’infermo ?

 




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO LORENA(1713-1801/1814-1860)

RIFORMA  DELL’ASSISTENZA  SANITARIA   PUBBLICA  GRANDUCALE

 

Il  1818 rappresenta  data importante per l’assistenza sanitaria pubblica del Granducato.
E’ infatti in questo anno che vengono emanate “Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li
spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I. e R. de’ 17 febbraio
1818.” (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP)
In tutto sono trentadue e in calce portano il visto  di “Incontri (ufficio di Presidenza ) , Moggi(ufficio di
Segreteria”.
Sono di particolare interesse perché rappresentano una vera riforma sanitaria .
Nell’amministrazione sanitaria vengono introdotti principi solidaristici accanto a quelli  caritativi.
Principi ed aspetti solidaristici ancora oggi presenti.
Queste” massime ed istruzioni” sono pertanto da ritenersi  anticipatrici di alcuni principi dei più moderni
servizi sanitari ed altresì evidenziano l’aspetto riformatore assunto  in campo sanitario dal Granducato di
Toscana Asburgo Lorena.
La prima massima ed istruzione classifica e qualifica gli spedali del Granducato enunciando e chiarificando
funzioni :

“1°. Si distinguono gli Spedali degli Infermi in due classi: Regi e Comunitativi.
Sono Regi gli ospedali di Firenze , Siena , Pisa , Pistoia e Livorno e sono distinti da tutti gli altri perché il Com
missario o Rettore di essi viene direttamente nominato da S.A.I. e R. ;perché nei primi quattro di essi a co
mando dello studio pratico dell’Arte Medica  , e Chirurgica vi sono ricevuti certi casi rari di malattie e di
grandi operazioni , qualunque sia la provenienza del malato; e perché vi sono ammessi i Giovani a far le
pratiche precedenti alla loro matricola.Altra ragione di questa distinta qualità si trova nella Tutela am
ministrativa  , che nei Spedali Comunitativi è stata esercitata immediatamente nel Magistrato Locale e nei
Regi dall’I.e R. Segreteria di Stato”(Idem come sopra)
La “distinta qualità”degli spedali pubblici granducali trova ragione nel fatto che nei primi quattro
(Firenze , Siena , Pisa , Pistoia) si insegna l’”Arte Medica” e in tutti perché la loro amministrazione a differenza
degli spedali comunitativi non dipende dalla Magistratura Comunitativa  ma dall’I. e R. Segreteria di Stato.
Gli ospedali di Firenze , Siena , Pisa e Pistoia divennero luoghi dove si espletava attività didattica: le moderne
cliniche universitarie.
Nell’istruzione che segue il legislatore si affretta a chiarire che :

“2°.Veruna conseguenza deriva dalla predetta qualificazione  ,  e tutti gli Spedali indistintamente  sono
obbligati a ricevere i miserabili Infermi di malattia curabile;a curarli ed ospitarli gratuitamente , dentro i limiti
della loro finanza”(Idem come sopra)

Sono qui evidenti aspetti solidaristici dell’assistenza sanitaria pubblica ancora oggi presenti: obbligo di ogni
struttura ospedaliera , indipendentemente dal tipo ,  a ricevere e curare gli infermi anche se si precisa quale
tipo di infermi : “i miserabili infermi di malattia curabile”.
Le massime ed istruzioni che seguono riguardano la classificazione dei letti di degenza e l’erogazione
dell’assistenza che avviene in base a tre distinte fasce di reddito:

“3°.In tutti gli Spedali vi saranno dei Letti Paganti , dei Letti a mezza paga o semipaganti e dei Letti gratuiti”
(Idem come sopra)

Ancora oggi è possibile che esistono in alcune strutture sanitarie pubbliche  letti paganti.

“4°.Sono Letti paganti quelli per i quali viene retribuita allo Spedale del Malato o da altri per esso una tassa

corrispondente alla spesa giornaliere di un letto occupato , ben’inteso che questa tassa a differenza dei
letti gratuiti , deva comprendere ancora il Contributo per le spese generali dei Professori , ed altri Impiegati
necessari alla montatura economica e sanitaria del Pio Stabilimento e deva essere precisamente indicata
nel Bilancio di ciascheduno Spedale.
A mezza paga son quelli per i quali vien retribuita dal malato e da altri per esso la metà dell’importare
della spesa predetta. I Gratuiti sono definiti dal nome.
ogni altra tassazione arbitraria che dipender potrebbe da parzialità e favore è vietata”(Idem come sopra)

Il legislatore  , con l’ultimo rigo della predetta istruzione ,  introduce un principio di imparzialità e legalità
nella amministrazione pubblica della sanità che ancora oggi dovrebbe essere presente.

“5°.I Letti paganti potranno essere nella quantità permessa dallo stato materiale della fabbrica di ciasche
duno Spedale  , bene inteso , che mediante quelli non resti in alcuna forma circoscritto e limitato il numero
dei letti gratuiti che possono tenersi dallo Spedale a benefizio degli Infermi miserabili. I letti semipagnati
potranno essere in quel numero , che verrà permesso dalla non occupazione dei letti gratuiti , giacchè con
questi posti a mezza paga non deve essere oltrepassato il limite della Spedalità gratuita , che può accor
darsi in ciascheduno Spedale; e per conseguenza il numero dei letti semipaganti sarà sempre computato
come se fossero per metà letti gratuiti ,  ed in diminuzione di quelli.I letti o posti gratuiti sono in quel
numero che vien permesso dallo Stato economico dello Spedale , e che è determinato nel Bilancio di pre
cisione”(idem come sopra)
E’ in questa massima ed istruzione premura del legislatore salvaguardare comunque la presenza dei letti
gratuiti per gli “Infermi miserabili”: aspetto solidaristico introdotto nell’assistenza sanitaria pubblica.


Le massime ed istruzioni che seguono stabiliscono criteri di ammissione per  accordarsi asilo” ed essere assistiti negli spedali degli Infermi di tutto il Granducato di Toscana in seguito alla riforma sanitaria introdotta nel 1818(“Massime ed Istruzioni  da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S. A. I.  e R.  dè 17 febbraio 1818.  Firenze . Dalla Tipografia Marenigh 1818” )

“6°.Per essere ammesso nei letti paganti è necessario che concorrano i requisiti di malattia curabile , da causa giusta , ed urgente , per cui debba accordarsi asilo nel Pubblico Spedale a preferenza della casa particolare del malato e di solvibilità o sia potenza a pagare nei semipaganti , la malattia curabile e miserabilità , nei gratuiti , malattia curabile e miserabilità.
Senza il corredo dei documenti giustificanti rispettivamente i precitati requisiti non possono permettersi
l’ammissione negli Spedali , fuori dei casi di estrema urgenza e provvisoriamente.  Chiunque ordinasse
altrimenti sarà garante allo Spedale dell’indennità e dovrà rimborsare esattamente tutte le spese di spe-
dalità come se il malato fosse pagante
 (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore. C64.  Carta 119. ASCP)

L’ammissione non è consentita  senza documenti giustificanti.
Solo  nei  casi di estrema urgenza  anche se provvisoriamente  , il legislatore consente a tutti , senza documenti giustificanti ,  l’ammissione in ospedale : introduzione di aspetto universalistico nell’assistenza  sanitaria pubblica ancora oggi presente.  
Il requisito comune richiesto nei documenti giustificanti l’accettazione è che sia certificato che la malattia è curabile.  
Per i paganti inoltre era richiesto urgenza e causa giusta ovvero l’impossibilità ad essere assistiti nel proprio ambito familiare.
Le massime che seguono  , settima e  ottava  ,  garantiscono all’”Infermo miserabile “ documentato e certificato  come tale , l’ammissione nello spedale degli infermi e relativa assistenza gratuita : sono massime che rappresentano introduzione di principi di solidarietà a difesa dei ceti meno abbienti  ancora oggi presenti.

“7°.Vi è una prelazione per le ammissioni ai diversi posti  semipaganti , e gratuiti , e sarà regolata come    appresso.  I Malati miserabili della Comunità , ove esiste lo Spedale , sono preferiti al godimento de’ letti gratuiti fino al compimento del numero assegnato nel Bilancio.
Se il numero non è completo vi hanno luogo quelli a mezza-paga della Comunità medesima. In difetto  degli uni e degli altri si apre il diritto ai miserabili delle altre Comunità del Gran-Ducato indistintamente fino al compimento del numero di letti assegnato alla Spedalità gratuita. ”

8°.  Occupati tutti i posti gratuiti dai malati miserabili della Comunità , ove è stabilito lo Spedale , tutti i malati , sebben miserabili , restano a carico della medesima , che dovrà reintegrare il Pio Stabilimento della spesa di spedalità.
 L’istessa procede per tutte le altre Comunità ,  quando i posti gratuiti sono esauriti di chi aveva
diritto di prelazione. ”  (Idem come sopra. C64. Carta 119. ASCP)

La nona e la decima massima ed istruzione anticipano gli odierni richiami alla appropriatezza delle prestazioni sanitarie poiché tendono a garantire la copertura economica  di queste prestazioni .

“9°.In tutti i casi , nei quali il malato è pagante a carico della Comunità o dei Particolari ( come si dirà in appresso ) il  Rettore o Commissario dello spedale è obbligato a trasmettere immediatamente l’avviso al
Gonfaloniere della rispettiva Comunità , affinché  esso provveda alla indennità di quella , ed al regresso , se vi  ha luogo , e sappia l’epoca dalla quale incomincia il suo aggravio

“10°.  Tutti gli Spedali della Toscana hanno un numero determinato di letti occupabili gratuitamente in proporzione delle loro rendite , e  secondo i Bilanci di Previsione , che annualmente vengono fatti.  Questo nume ro di letti gratuitamente occupabili è stato determinato dietro i resultati dell’esperienza di un decennio immediatamente precedente all’anno 1817 e per conseguenza somministra tutta la probabilità di essere sufficiente ai bisogni ordinari dei rispettivi Spedali e di garantire la Comunità da ulteriori aggravi  per il titolo della spedalità dei miserabili malati di malattia curabile.  Non è permesso di oltrepassare il numero
di questi letti gratuiti , che viene stabilito ogn’anno nel Bilancio di Previsione.  (Idem come sopra. C64. Carta 119. ASCP)

Con la massima ed istruzione numero undici il legislatore indica in quali ospedali si trovano letti riservati  “a comodo dello studio pratico dell’Arte Medica e Chirurgica”

“11°.  Nei Regi Spedali di Firenze , Siena , Pisa e Pistoia , ove si ammettono i giovani praticanti nella Medicina e nella Chirurgia , vi saranno alcuni Letti riservati per arte a  malattie straordinarie e per i casi di grandi operazioni  , per i quali sarà accordata l’ammissione in grazia dello studio pratico delle arti predette ,  qualunque sia la provenienza  , ed avuto però sempre riguardo allo stato di fortuna del malato
per portarlo tra i Paganti , Semi-Paganti o Gratuiti. ”
(Idem come sopra. C64. Carta 119. ASCP)

La massima ed istruzione seguente  introduce un principio universale e cioè il diritto alla cura. Si prevede che in caso di estrema urgenza il malato è comunque ammesso dentro l’ospedale anche in assenza di documentazione che accerti la curabilità della malattia e/o la fascia sociale di reddito di appartenenza(pagante  , gratuito , semipagante)

“12°.  Non sarà ammesso alcun individuo negli Spedali (eccettuato nei casi di estrema urgenza)meno che si presenti con le giustificazioni dei requisiti necessari.  In questi casi di urgenza per altro il malato ammesso sarà provvisoriamente portato nel ruolo dei Paganti a carico della Comunità cui appartiene ,  e ne sarà prevenuto il Gonfaloniere rispettivo per avere i convenienti schiarimenti.  Se il malato sarà veramente miserabile sarà regolata l’ammissione a seconda delle circostanze, che offrirà lo stato dei letti gratuitamente occupabili; se non sarà tale , il Gonfaloniere non solamente provvederà al modo di ottenere il  rimborso a favore della sua Comunità , ma si vi sarà intervenuto arbitrio , o alcuno altro mezzo indiretto ne procurerà la repressione dal rispettivo Superiore incaricato della Polizia”
(Idem come sopra. C64. Carta 119. ASCP)

Le massime ed istruzioni che seguono sono contenute nella riforma sanitaria pubblica del Granducato di emanate nel 1818 (“Massime ed Istruzioni  da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con dispaccio da S.A.I. e R.dè 17 febbraio 1818. Firenze. Dalla Tipografia Marenigh 1818  ) .
In esse il legislatore precisa  come debba avvenire il riconoscimento dei requisiti per essere ammessi  all’assistenza  dentro l’ospedale.

“13°. Il requisito della malattia per l’ammissione nelli Spedali , ove sono Medici astanti o Revisori , viene  definitivamente riconosciuto da essi , secondo il regolamento speciale;ove non esistono vien deciso       dal Medico di servizio dello Spedale 

“14°. Il requisito dei paganti di una causa giusta (impossibilità ad essere curati  nella propria casa. Ndscr.)ed urgente per essere accolti nello Spedale in luogo della Loro casa particolare sarà riconosciuto dal Commissario dello Spedale medesimo

“15°. Il requisito di povertà per i semi-Paganti viene giustificato col certificato dal Parroco , visto dal Gonfaloniere e dal Giusdicente

“16°. Il requisito della miserabilità vien giustificato con un documento  quale a questo detto sopra

“17°  Il requisito della Solvibilità o sia potenza a pagare  , vien posto in essere dalla anticipazione o deposito della retribuzione d’indennità di un mese , e dalla dazione di un idoneo mallevadore , o dal certificato del Gonfaloniere rispettivo , che l’afferma sotto la sua personale garanzia  , e ciò tanto per i paganti che per I semi-paganti”
(
Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP)

Con la documentazione , attestato di appartenenza ad una fascia di reddito poteva avvenire l’ammissione dentro l’ospedale e le massime ed istruzioni che seguono servono al legislatore per definire come si ottiene l’attestato di appartenenza ad una fascia di reddito.

“18°.  Per ottenere il certificato di povertà per il posto semi-pagante , dovranno non solamente l’Infermo quanto i suoi congiunti obbligati dalla Legge alla prestazione degli alimenti , essere privi d’ogni sorta di beni e non aver lucri personali sufficienti a supplire alla totalità del rimborso delle spese di spedalità. Queste circostanze speciali dovranno essere espresse nel certificato , della verità del quale sarà sempre responsabile e garante quello che lo rilascia , non meno che quelli i quali lo confermano con l’apposizione del “Visto” 

19°. Per ottenere il certificato di miserabilità è d’uopo che tanto il malato quanto i congiunti obbligati verso di quello alla prestazione degli alimenti costituiti in stato di tale miseria da non poter in modo alcuno supplir neppure al parziale rimborso della spese di spedalità.Queste circostanze debbono essere espressamente enunciate nel certificato e chi lo rilascia ne sarò sempre responsabile e garante unitamente  a quelli che lo approvarono apponendovi “Visto”  (idem come sopra)

L’attenzione del legislatore si rivolge poi al contenimento della spesa per l’assistenza sanitaria pubblica e le massime che seguono indicano i criteri da seguire. Sono norme dove per raggiungere  questo scòpo  si perviene non solo a controllare  le ammissioni ma anche la permanenza  dentro l’ospedale.Tutto questo perché le spese di mantenimento sono a carico dei “Proprietari-Contribuenti”con le tasse che questi pagano alla comunità cui appartiene il Malato miserabile (letto gratuito) e il Malato povero (letto semi-pagante).

“20°.  All’effetto di evitare , per quanto è possibile , il caso che le Comunità , mediante le tasse di rimborso delle spese di spedalità che eccedono gli ordinari mezzi degli Spedali , vengano sottoposte ad una spesa che aumenti gli aggravi dei Proprietari-Contribuenti , dovranno tanto i Gonfalonieri quanto i Parrochi , allorchè  viene il caso di dirigere o di avere un malato della loro Comunità , o Parrocchia allo Spedale viciniore che abbia già occupati tutti  i letti occupabili in spedalità gratuita , darsi ogni premura per ottenere che una o più Persone caritatevoli e pie una dichiarazione o biglietto d’indennità a favore dello Spedale  medesimo per quel tempo che il malato sarà nel numero dei paganti.Di queste premure dovranno specialmente incaricarsi i Parenti , Congiunti ed Amici del malato ed il Padrone verso si suoi Coloni Domestici e Sottoposti , che d’altronde fossero nella categoria dei Miserabili

“21°. Dovrà tenersi separato il ruolo dei malati paganti e semipaganti ed alla fine di ogni mese ne sarà
spogliata una nota dagli Infermieri e passata al Commissario e da esso verificata e rimessa alla Com-
putisteria o per essere passata nei ruoli delle somme da riscuotersi o per essere collazionata e combinata
con le somme pagate per anticipazione.Se i malati saranno a carico delle Comunità  , il rimborso delle spese dovrà domandarsi per acconto ogni tre mesi ma il saldo dovrà reclamarsi che dopo l’anno , e dopo aver conosciuto se veramente siano stati esauriti tutti i fondi assegnati per la spedalità gratuita , poiché i risparmi che avessero luogo per la non occupazione dei Letti in qualche mese dell’anno , dovranno andare a vantaggio delle Comunità in proporzione del loro debito.  

“22°. I Commissari e i Rettori sotto la loro personale responsabilità a favore degli Spedali , sono in dovere di far sorvegliare non solamente le ammissioni quanto le permanenze dei malati in questi stabilimenti

23°. Per esercitare questa sorveglianza tanto nella ammissioni che nelle permanenze , ove non siano Medici Revisori , avranno la facoltà i Commissari e i Rettori in quelle circostanze che lor sembrerà opportuno , di servirsi di una altro Professore qualunque a lor piacere  , e daranno parte al R. Governo direttamente del le prevaricazioni che con questo metodo perverranno a scuoprire” (Idem come sopra)

Nelle ultime “massime ed istruzioni” (“Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I e R. de’17 febbraio 1818.Firenze.Dalla Tipografia Marenigh.1818 ) , il legislatore completa il quadro di profonda riforma della sanità pubblica  granducale.
Essendo verosimilmente accaduto abuso nella somministrazione di  farmaci , abuso legato al fatto di non “avere i requisiti” ,  ordina:

“24°.  Viene espressamente proibita ogni somministrazione di medicinali gratuiti a tutti gl’Impiegati di
Spedali  , Ministri o altre persone , che fino qui ne avessero abusivamente goduto senza avere i requisiti
enunciati all’art 19° (appartenere alla classe dei miserabili: ndscr)”(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore  dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP)

Erano probabilmente insorti sprechi ed abusi per quanto riguarda le forniture necessarie all’assistenza ospe
daliera ed ecco allora che per evitare che ciò avvenga il legislatore ordina controlli da parte della “Pia  Casa del Lavoro stabilita in Firenze” nonché “Contratti d’impresa con la maggiore economia e dettaglio per prevenire le frodi”:

25°. Tutti gli Spedali del Gran-Ducato per la fornitura delle Biancherie , Coperte e Vestiari di nuovo , dovranno dirigere i campioni rispettivi con il relativo prezzo all’Uffizio di Direzione centrale , affinchè da questa sia riconosciuto , se ad eguali , o a migliori condizioni ottener si potessero gli oggetti richiesti con vantaggio degli Spedali dalla Pia Casa di Lavoro stabilita in Firenze.Queste forniture dovranno sempre farsidentro i limiti dei fondi resultanti dai loro Bilanci per le rispettive spese.

26°. Per tutte le forniture di Commestibili e di altri oggetti di consumazione interessanti , saranno fatti in ciascheduno Spedale dei Contratti d’impresa con la maggiore economia e dettaglio per prevenire le fro
di e per sorvegliare il servizio e provocando con uffizi la concorrenza ;le Copie saranno trasmesse all’uf-
fizio di Direzione centrale affinchè mediante la comparazione di simil contratti si venga a riconoscere
ove s’impiega maggior zelo per l’economia degli Spedali.
Se circostanze locali  , o altre speciali considerazioni  esigessero , che per qualche articolo si prescindesse
dal metodo di fornitura  , i Commissari o Rettori dovranno renderne conto e domandarne una partico
lare autorizzazione”(Idem come sopra)

Questa ventiseiesima massima ed istruzione merita davvero un commento ulteriore  che è questo.
 “per riconoscere ove s’impiega maggior zelo per l’economia degli Spedali” e cioè dove con maggiore diligenza , esattezza , premura si opera per la “economia degli Spedali” l’Uffizio di Direzione centrale analizza le copie dei “Contratti d’impresastipulati  dai vari uffizi  degli spedali e così “provocando con uffizi la concorrenza”.
Insomma ,  in termini moderni si direbbe che per aumentare produttività ed efficienza dei pubblici uffici e di coloro che vi lavorano ,  si pongono in concorrenza fra loro.

La ventisettesima  e ventottesima massima ed istruzione introducono una sorta di istituto della “incentivazione” per il Cassiere dell’ospedale cui si riconosce una percentuale sulla totalità delle rendite dell’ospedale:tale percentuale veniva però assegnata dopo l’effettivo incasso.E’ evidente che con ciò il legislatore pensa ad incassare incentivando le voci di entrata piuttosto che quelle di spesa: per dirla in parole semplici , a spendere poco.

“27°. In luogo della provvisione di cui godono attualmente i Cassieri sarà stabilita ai medesimi una retenzione proporzionale sulla totalità delle Rendite dello Spedale , in modo che ne risulti per i medesimi un emolumento eguale all’attual  provvisione.Si faranno dei Ruoli trimestrali dei Debitori con le rispettive loro scadenze ;alla fine del trimestre i Ruoli dovranno essere esibiti al Commissario o Rettore per dimostrare che i Debitori abbiano pagato o che siano sati molestati giudizialmente , altrimenti i Cassieri saranno tenuti del proprio a pagare la corrispondente somma allo Spedale , e saranno sottoposti a quelle ulteriori misure che dal R. Governo si adotteranno per reprimere una negligenza che tanto danno ha cagionato a questi Pii Stabilimenti

28°. Non sarà fatta buona al Cassiere la sua retenzione proporzionale fintanto che non abbia spurgato il
ruolo trimestrale o mediante l’effettivo incasso delle somme esigibili , o portate nel Ruolo o mediante
la giustificazione di avere consumati inutilmente contro i Debitori tutti gli atti esecutivi dalla Legge
permessi”(Idem come sopra)

 

Le ultime quattro massime ed istruzioni sono tutte dedicate a norme riguardanti la revisione e il controllo della spesa del servizio sanitario pubblico granducale.

29°. Ogn’anno dentro il mese di luglio saranno fatti i bilanci di previsione di tutti gli Spedali del Gran-Ducato e  saranno rimessi a quell’Uffizio che ne ha l’immediata soprintendenza dentro gli ultimi dieci giorni del Mese medesimo

30°. Questi dopo aver ricevuto la Suprema approvazione del R. Governo saranno respinti ai Commissarri
rispettivi ,  i quali saranno obbligati a conformarvisi esattamente nella loro Amministrazione

31°. Ogn’anno dentro il mese di Marzo i Commissari e Rettori dovranno render conto della loro Amministrazione coerentemente al Bilancio di previsione e rimetteranno le carte all’uffizio destinato alla soprintendenza e direzione della loro Amministarzione.Il conto economico dovrà essere accompagnato da un conto morale , in cui si dovrà fare un rapporto sopra il personale degli Impiegati :sopra ciò che concerne l’oggetto del Pio Stabilimento:sopra i miglioramenti de quali in ogni sua parte economica  , sanitaria e di polizia potesse essere suscettibile:sopra gli abusi che converrebbe di eliminare : e sopra tutto quello che concerne la perfettibilità della Pia Istituzione. “     (Idem come sopra)

Questa trentunesima massima ed istruzione evidenzia come già duecento anni orsono  sprechi , corruzione, abusi , malasanità fossero presenti se il legislatore ravvisa la necessità di accompagnare il conto economico con un “conto morale”.

“32°.  Ogn’anno sarà reso conto a S.A.I. e R. con un rapporto  , cui sarà data tutta la solennità dell’Amministrazione speciale e generale degli Spedali del Gran-Ducato , degli inconvenienti ed abusi , che vi si lasciassero sussistere  ,  e viceversa dello zelo ,  e buon metodo che in ogni parte del servizio si troverà ad essere spiegato da chi ne sorveglia l’Amministrazione.
Il Giudizio dell’I. e R. Governo formerà il premio o la punizione di chi di chi , dell’una o dell’altro si renderà
Meritevole”                  (Idem come sopra)

Questa ultima massima ed istruzione evidenzia che S.A.I. e R. è in prima persona  coinvolto in quanto ogni anno sarà reso conto a lui “ con un rapporto”
 ”Il Giudizio dell’I. e R. Governo” premierà chi ha espletato con zelo le proprie funzioni e punirà chi ha prodotto “inconvenienti ed abusi”.
Tale “Giudizio”chiude  , non a caso ,  le “massime ed istruzioni”perché  è espressione del fatto di aver espletato o non espletato il volere del Granduca che si esprime tramite l”Imperiale e Regio Governo” :non espletare il volere del Granduca è un grave reato perché la sua persona rappresenta lo stato.   

A termine di queste massime ed istruzioni alcune considerazioni.
Esse rappresentano una prima vera riforma dell’assistenza pubblica sanitaria che pone il Granducato di Toscana Asburgo Lorena tra le nazioni all’avanguardia .

Principi solidaristici  e diritti del malato ,  in particolare quello classificato “miserabile” , si affiancano per la prima volta a quelli caritativi che avevano costituito l’unico elemento caratterizzante l’assistenza pubblica sanitaria nell’ottocento.
Non a caso questa veniva espletata in edifici chiamati “Pii  Stabilimenti” ad indicarne proprio l’aspetto caritativo.

Il Parroco col Gonfaloniere e il Giusdicente assumono un ruolo di responsabilità nel filtro di ammissione dentro l’ospedale degli Infermi.
Il legislatore detta norme per il contenimento della spesa avendo nella mente che le uscite devono essere sempre inferiori alle entrate e ponendo rigorosi controlli e revisioni  perché ciò avvenga.
Tutto questo perché il mantenimento dei malati gratuiti (miserabili) e semi-paganti (poveri) è a carico della Comunità di appartenenza dei malati ed è  sostenuto dalle tasse pagate dai “Proprietari-Contribuenti”.
Viene riconosciuta autonomia finanziaria e di gestione agli “stabilimenti” adibiti ad ospedale degli Infermi ma nell’ambito di precisi paletti costituiti dalle loro rendite e secondo i bilanci di previsione che annualmente vengono fatti.

Vengono dettate norme per ridurre e/o evitare sprechi , frodi  , ”inconvenienti ed abusi” ma anche meccanismi premiali ed incentivanti per chi espleta con ”zelo e buon metodo che in ogni parte del servizio si troverà essere stato spiegato da chi ne sorveglia l’Amministrazione” .
In questa autonomia di gestione amministrativa  dell’ospedale la figura del Commissario e del Rettore del “Pio Stabilimento” espleta un ruolo primario.
Mentre la figura del medico ospedaliero granducale  è classificata in :medico astante , medico revisore , medico  in servizio.
Sono molto  importanti  queste massime ed istruzioni perché anticipano principi solidaristici , diritti e doveri  dell’assistenza  sanitaria pubblica  nonché della sua amministrazione su cui si basano i moderni servizi sanitari.




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA (1737-1801/1814-1860)

ASSISTENZA SANITARIA  ALL’ISOLA D’ELBA.
OSPEDALE DEGLI  INFERMI E  DEBITO PUBBLICO.

 

Dopo che Napoleone fuggì dall’Elba  , sull’isola esistevano tre ospedali: lo “Spedale dei Trovatelli” , lo “Spedale Militare , lo “Spedale degli Infermi”.
Il costo del mantenimento degli Spedali dei Trovatelli e degli Infermi era a carico delle quattro magistrature delle quattro comunità in cui l’isola era stata suddivisa : le rispettive magistrature comunitative ponevano a bilancio il costo loro spettante per tenere in vita questi ospedali che si trovavano tutti e due a Portoferraio.
Nel giugno del 1816 nel bilancio di previsione delle quattro magistrature comunitative elbane la voce di spesa per l’ospedale degli infermi si trova nel “titoli spesa” come “Mantenimento dei Malati Civili nello Spedale Militare(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 65. ASCP)
.Essa per Portoferraio è pari a lire 3000(prima voce di spesa per entità);per Marciana lire 500(terza voce di spesa);per Longone 700(terza voce di spesa);per Rio 800(seconda voce di spesa). Queste voci di spesa contribuivano in modo pesante a rendere in deficit il bilancio di previsione di tutte quattro le magistrature perché le entrate erano inferiori alle uscite previste.Per Longone il deficit previsto era pari  a lire 8861;per Rio lire 3538;per Marciana lire 8068.

Perché “Mantenimento dei Malati Civili nello Spedale Militaree non nello Spedale degli Infermi ? Che cosa era accaduto ?

Il conte Fantoni , nominato “Commissario Straordinario” per l’Elba e Piombino subito dopo la restaurazione avvenuta col congresso di Vienna  , procedette ad una riduzione della spesa .Prendendo in esame le voci di uscita quali figuravano dai preventivi presentati dai municipi elbani nel 1815 ne fece una generale revisione portando la spesa complessiva delle quattro comunità da lire 114.460 a lire 71593 .
Questa drastica riduzione di spesa si tradusse in tagli  alla spesa pubblica che il legislatore operò anche nella assistenza sanitaria e che per l’Elba si concretizzò col motu proprio di soppressione dello Spedale degli Infermi del 18 gennaio 1816: i malati civili furono indirizzati al ricovero nell’ospedale militare dove il Commissario di Guerra ne ebbe la direzione “ dependentemente dal Governatore in quanto interessa il  buon Ordine e migliore Regolamento degli Individui che vi dovranno essere curati”.

Questo il testo integrale del motu proprio con cui venne soppresso l’Ospedale degli Infermi.

Sua Altezza Imperiale e Reale nella determinazione di dare nuova e diversa forma allo Spedale di Portoferraio sopprime lo Stabilimento eretto sotto il passato Governo e che tuttora vi esiste , ed ordina che pagate agli impiegati le Provisioni a tutto il corrente mese di Gennaio , cessino dalle loro funzioni e resti abolito il ruolo attuale. Vuole che sia stabilito in Portoferraio uno Spedale puramente militare , ove dovrà esservi soltanto una Sala destinata per i Paesani , che vi potranno essere ricevuti a carico delle rispettive Comunità.
Il Commissario di Guerra avrà la direzione e Soprintendenza di detto nuovo Spedale dependentemente dal
Governatore , in quanto interessa il buon Ordine e migliore Regolamento degli Individui che vi dovranno essere curati. L’attuale Commissario di Guerra assumerà direttamente la consegna di tutto ciò che
esiste , spettante all’antico Spedale ed occorrente per fornirne quello di nuova erezione.
Lo stesso Pro-Commissario rimetterà sollecitamente , per mezzo del Governatore o del Commissario
Straordinari o (conte Fantoni ndscr.) il Piano per la montatura di detto Spedale  , colle Istituzioni e Regolamento che saranno creduti i più opportuni e con il Ruolo degli Impiegati  , che possono esservi assolutamente necessari , proponendo i Soggetti e la Provisione da assegnarvi a ciascuno  , con l’avvertenza di valersi nel Servizio Interno , per l’oggetto di Economia , di quei Militari che recessi o per età o per altre Cause resi meno capaci del Servizio attivo.Il Governatore ovvero il Commissario Straordinario accompagnerà il detto Piano all’I. e R. Segreteria di Stato nella sue Osservazioni e con quei progetti ulteriori che giudicherà di maggiore utilità e convenienza.
Dato il 18 gennaio 1816.
Firmato Ferdinando . Visto Fossombroni , GB Nomi”  (Idem come sopra.C60.Carta 9.ASCP)

Dalla lettura di queste ultime righe del motu proprio del legislatore(Ferdinando III Asburgo Lorena) risulta evidente che essendo al corrente che nei bilanci in deficit delle magistrature comunitative elbane la voce di spesa che influiva con notevole entità era quella per “mantenimento degli infermi” ,  decreta la soppressione del lo “Spedale degli Infermi” : la loro cura avverrà dentro lo spedale militare dove verrà riservata una sala e  “con l’avvertenza di valersi nel Servizio Interno , per l’oggetto di Economia , di quei Militari che recessi o per età o per altre Cause resi meno capaci del servizio attivo” .
Evidenti dunque i motivi economici alla base del motu proprio del legislatore .

La situazione di debito pubblico che aveva condotto nel gennaio del 1816  il legislatore toscano a sopprimere l’ospedale degli Infermi dell’isola d’Elba e ad indirizzare il ricovero dei malati civili dentro l’ospedale militare  , doveva essere presente non solo sul territorio dell’isola. Infatti ,  nell’ottobre del 1816 ,  pochi mesi dopo la soppressione dello spedale degli infermi dell’isola d’Elba , una circolare dell’Uffizio Fossi di Pisa annuncia ai cancellieri comunitativi di tutto il dipartimento pisano che il legislatore(S.A.I e R.) intende dare decorso alla sistemazione economica degli Spedali del Granducato.
Questa la circolare:
“Circolare n. 1213

Il Clarissimo Signor Senatore Soprassindaco come Presidente della Deputazione stabilita con Sovrano Motuproprio de’ 19 settembre decorso per la sistemazione economica degli Spedali , ed altri luoghi di Pubblica Beneficenza qualunque esistenti nel Gran-Ducato , mi commette con sua lettera degli 8 andante di far compilare immediatamente  , e rimettergli al più presto  , uno stato di tutti quelli compresi nelle Comunità da quest’uffizio dipendenti.
Mi occorre per conseguenza commettere a VS Eccellentissima d’occuparsi subito della compilazione di un tale Stato per quella parte che riguarda le Comunità servite da codesta Cancelleria  , e conosco troppo il di Lei zelo ed attività per raccomandarle ulteriormente la sollecitudine ed esattezza d’un tal lavoro
A forma delle indicazioni datemi dal prefato Sig. Senatore Presidente  , dovrà un tale Stato o Prospetto presentare in altrettante separate colonne
  1. Il titolo dello Spedale ,  o Luogo Pio , distinguendo i Regi dai Comunitativi
  2. Nome e Cognome della persona che lo presiede e governa
  3. L’entrata annua ordinaria desunta da una serie di cinque anni degli ultimi Saldi
  4. L’uscita annua ordinaria desunta come sopra
  5. Lo stato d’avanzo o disavanzo in cui trovavasi all’epoca dell’ultimo Saldo
  6. Il numero dei letti occupati che vi si sogliono tenere in anno comune (essendo Spedale di Malati)
  7. L’importare annuale di un letto occupato
  8. L’importare della giornata di Spedale desunta dal totale della spesa
  9. L’ammontare della congrua di cui lo Spedale , o Luogo Pio fosse accollatario
  10. La quantità del debito arretrato che avesse per questo titolo
  11. (essendo Spedale d’Esposti) lo Stato della popolazione classato per età
  12. Lo Stato della Spesa classato egualmente per età

Devo finalmente incaricare VS Eccellentissima di corredare questo Prospetto  con le savie sue osservazioni dirette ad istruire la R. Deputazione di tutte quelle notizie che potessero esserle utili per l’oggetto della sua Istituzione e per porla in grado di far conoscere a S.A.I. e R. il  vero stato  in dettaglio di tutti questi Luoghi Pii per i quali col suo cuore benefico prende il più vivo interesse.
Di VS Eccellentessima ,  Pisa dall’I. e R. Uffizio dei Fossi ,  lì 9 ottobre 1816.
Devotissimi Servitore. Cav Flaminio Dal Borgo. Provveditore”     (Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 41. ASCP)

Questa circolare è importante perché la qualità e il tipo di conoscenze che si vogliono ottenere serviranno al legislatore per dare decorso alla sistemazione economica degli Spedali , ed altri luoghi di Pubblica Beneficenza qualunque esistenti nel Gran-Ducato”in quanto il tipo di conoscenza ottenuta è “in grado di far conoscere a S.A.I. e R. il vero stato in dettaglio di tutti questi Luoghi Pii”
Queste conoscenze consentiranno infatti  di procedere alla “sistemazione economica “ che si concretizzerà con l’emanazione di Massime ed Istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I e R. de’ 17 febbraio 1818”.
Le informazioni ottenute in seguito a questa circolare evidenziano uno stato di debito  diffuso nei bilanci delle magistrature comunitative dell’isola d’Elba  , nonostante la soppressione dell’ospedale degli infermi  a Portoferraio avvenuto nel 1816.

Infatti , nell’agosto del 1818 , dopo quasi tre anni dalla soppressione dello Spedale degli Infermi ,  era  notevole il debito accumulato dalle magistrature comunitative dell’Elba nei confronti dello Spedale Militare ,  dove venivano ricoverati i malati civili provenienti da tutta l’isola.
C’è un prospetto redatto dal cancelliere comunitativo  che certifica questo debito alla fine del 1818.

“Portoferraio.dalla Cancelleria Comunitativa  lì 29 Agosto 1818. Ugolini  Cancelliere.
Stato del debito delle Comunità dell’Isola d’Elba con il Commissariato di Guerra per dependenza delle Spedalità  fornite ai Malati Paesani nello Spedale Militare di Portoferraio dal 6 settembre 1815 a tutto Giugno 1818”  (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65.Carta 418.ASCP)

Dalla lettura di questo documento  del 1818 si evince che la somma totale , il debito pubblico accumulato per tutte quante le comunità isolane e che da queste dovrà essere pagato ,  assomma a lire 28463.13.4
L’importare della predetta somma è analizzata dal Cancelliere e per numero di giornate di spedalità e per trimestre.
Accanto allo stato del debito vi è uno spazio dedicato alle “Osservazioni del Sig. Commissario di Guerra” e alle “Osservazioni del Cancelliere Comunitativo”.
“Niente. Gio Batta Ducci primo ufficiale”  questa è l’osservazione del Commissario di Guerra.
Più articolate le “Osservazioni del Cancelliere Comunitativo”.
Eccole:
“Nella somma delle lire 3648.6.8 sono comprese anche lire 16.6.8 per l’interro dei Cadaveri. Le lire 68.5.4 che si vedono pagate in conto , furono accreditate a questa Comunità dalla Giunta di Liquidazione delle Spese Militari per spese di tal natura commesse dalla Comunità di Longone come risulta da lettera di quei 55 Deputati de’ 30 luglio 1817.
Le di contro giornate 83 a lire 5.13.7 son quelle somministrate ai Malati attaccati in detta epoca da Tifo Petecchiale”.
Le osservazioni del Cancelliere fanno capire che sul debito aveva influito il caro prezzo giornaliero pagato per la cura  dei malati “attaccati da Tifo Petecchiale”.
Come ripianare il debito di lire 28463.13.4 ?
Vi fu un intervento diretto di Sua Altezza Imperiale e Reale.

Nel 1818 il debito che le quattro magistrature dell’Elba avevano accumulato nei confronti del Regio Erario per l’assistenza dei malati civili ricoverati  dentro l’ospedale militare di Portoferraio era pari a lire 28463.13.4
Un cifra enorme creatasi nel giro di tre anni  e cioè da quando era stato soppresso l’ospedale degli  infermi.
La clemenza di S.A.I. e R. , Ferdinando III Asburgo Lorena , venne a dipanare una situazione economica difficile.
Così si svolsero i fatti.
Il 9 dicembre 1818 il Provveditore dell’I. e R. Ufficio dei Fossi di Pisa scrive al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio:

“Accompagno a V. Ecc.ma qui annessa   in Copia una lettera direttami dall’I. e R.  Depositeria nei 7 Dicembre corrente e con la quale mi vengono comunicate le Clementissime disposizioni con le quali è piaciuto a S.A.I. e R. Nostro Signore di regolare e comporre il pagamento delle somme di cui per dependenza della Spedalità somministrata dai loro individui dal Commissariato di Guerra di codesta isola sono Debitori verso il Regio Erario.
Ella si affretterà a comunicarle alle Magistrature delle Comunità rispettive e procurerà che coerentemente alle medesime sien regolate le assegnazioni che per tal oggetto debbono essere portate nei rispettivi bilanci di previsione.Ella si affretterà pure in quanto occorra alla stima che per interesse della Comunità di Portoferraio deve aver luogo dei diversi oggetti consegnati al Commissariato di Guerra nei 23 Agosto 1814 , conforme è stato prescritto.
Di VS Ecc.ma . Pisa Dall’I. e R. Uffizio dei Fossi .9 dicembre 1818 , dev.mo Sevr.re. G.Mecherini”(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65. Carta 472.ASCP)

Ed ecco la lettera di accompagnamento dove “vengono comunicate le Clementissime Disposizioni con le quali è piaciuto a S.A.I e R. regolare e comporre il pagamento delle somme”  relativo al debito accumulato dalle comunità elbane nei confronti del Regio Erario “per dependenza della Spedalità somministrata dai loro individui dal Commissariato di Guerra”

“Lettera scritta dal Direttore dei Conti dell’I. e R. Depositeria Generale al Provveditore dell’I.e R. Uffizio dei Fossi di Pisa datato 7 dicembre 1818.
N° 2992

Ecc.mo Sig.Sig.Pron.Col.mo
In risoluzione della Rappresentanza di VS Ill.ma in data 11 novembre caduto relativamente al Debito che le Comunità dell’Isola d’Elba tengono con la R. Depositeria per dependenza del trattamento dato dal 5 settembre 1815 a tutto dicembre 1817 ai Malati Paesani e Forestieri nello Spedale Militare di Portoferraio , è piaciuto a S.A.I. e R. di ordinare quanto appresso
Che il debito della Comunità di Longone  in lire 2215.6.6
Quello della Comunità di Marciana in 1197.18.4
E l’altro quello di Rio in 1026.2.3
Totale lire 4439.7.1
Venga composto in tre anni 1818 , 1819 , 18120 a forma del Rescritto de 6 Gennaio prossimo passato e che le suddette Comunità oltre la rispettiva Rata della Composizione paghino nel 1819 la spedalità del 1818 , nel 1820 la spedalità del 1819 e così  nel seguito e dopo presentato il Conto del Commissariato di Guerra.
In quanto poi alla Comunità di Portoferraio il di cui Debito ammonta a lire 23161.9.8 ha la R.A.S.
comandato:
Che ferma stante la composizione nei tre anni 1818 , 1819 e 1820 a ragione di lire 7720.9.10 l’anno , la detta Comunità paghi in quest’anno 1818 in affettivo contante lire 5596.5.3 e che la residua somma di Lire 2124.4.7 sia imputata nel valore dei mobili , biancheria consegnata nel 1814 allo Spedale Militare e che a tale oggetto sia immediatamente fatta la Stima dei detti Mobili , Biancheria desunta dall’Inventario dei 23 Agosto 1814 e secondo il valore nello stesso giorno 23 Agosto 1814 ,   se il prezzo sarà minore delle dette lire 2124.4.7 la Comunità paghi nel venturo anno 1819 la differenza e se sarà maggiore corrisponda quel meno sopra la Rata di Composizione dell’anno stesso.La Spedalità poi del corrente anno 1818 dovrà essere pagata nel 1819 dopo presentato il Conto del Commissariato di Guerra seguitando lo stesso sistema anche negli anni avvenire..
Dev.mo. Ill.mo serv.re  Giuseppe Marchi”    (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65. Carta 473.ASCP)

La R.A.S. (La Reale Altezza Sua) , Ferdinando IIIAsburgo Lorena , venne davvero incontro  all’imponente debito accumulato dalle comunità dell’Elba per l’assistenza dei malati civili nell’ospedale militare di Portoferraio.
 C’è da domandarsi perché queste “clementissime Disposizioni” e cioè  perché ”è piaciuto a S.A.I. e R. di ordinare quanto appresso”.

A chi scrive piace pensare che Sua Altezza Imperiale e Reale ( S.A.i. e R.) abbia voluto così comporre la questione avendo compreso le difficoltà cui erano andate incontro le comunità dell’Elba in seguito alla chiusura dello Spedale degli Infermi soppresso con Motu proprio da lui emanato


 



      Marcello Camici     ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO-LORENA (1737-1801/1814-1860)


ASSISTENZA  SANITARIA  ALL’ISOLA  D’ ELBA.   
OSPEDALE  DEI  GETTATELLI

 

 

Nell’aprile del 1816 ,  un biglietto della Segreteria di Stato del restaurato granducato di Toscana , inviato a tutte  le Magistrature Comunitative e Consigli Generali  invita a procedere alla redazione di un progetto , un metodo per assistere i Trovatelli ,  che possa essere il più opportuno per provvedere all’assistenza di questi neonati abbandonati.
All’Elba la Magistratura Comunitativa di Portoferraio provvede a redigere un progetto costituito da nove articoli  , reputato “il più economico e il più adatto alla situazione dell’Elba”.
E’ infatti la voce di spesa “Mantenimento dei Trovatelli” quella che incide notevolmente sui bilanci di previsione per l’anno 1816 delle varie magistrature elbane.
Nel “Bilancio di Previsione delle Spese della comunità di Portoferraio per l’Annata Economica del 1816” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1818 .C60.Carta 63.ASCP)nei “Titoli di Spesa” sotto la voce “Mantenimento dei Trovatelli” sono messe a bilancio lire (toscane) 3000 su un totale di spesa  pari a lire 22988; a Marciana lire 1000 su un totale di spesa pari a lire 10698;a Longone 700 su un totale di spesa pari a lire 11068; a Rio 800 su un totale di spesa pari a lire 10081.
Questo progetto fu poi approvato dal Regio Governo e applicato all’Elba: ne ho già parlato in dettaglio. 
Ma non migliora la situazione sotto l’aspetto  economico  perché nei bilanci delle Magistrature Comunitative dell’Elba ,  la spesa per mantenimento dei Gettatelli rappresenta un carico notevole;spesso è la seconda voce di spesa per entità.
Ciò comportò la nascita di un debito nei confronti dell’Uffizio Principale delle Regie Rendite che aveva anticipato alle magistrature  somme per far fronte alle spese di mantenimento di questi orfani.
Da parte di queste ultime si chiese una proroga  nel pagamento del debito.
Questa la risposta  dell’Uffizio Fossi di Pisa al cancelliere comunitativo dell’Elba:

 

“N° 1113
Ecc.mo Signore ,
Sua Altezza Imperiale e Reale mi ha reso conto della domanda contenuta nel Partito di codesta Magistratura del Pio Luogo per ottenere una proroga al Pagamento della Somma di cui le Comunità dell’Isola sono rimaste debitrici verso quell’Uffizio Principale delle RR Rendite per anticipazione ad Esse fatte per il Mantenimento dei Trovatelli , si è graziosamente degnata accordar loro con Ecc.mo Dispaccio del 1°corrente una proroga al pagamento di questo Debito a tutto il futuro Anno 1818 , come potrà rilevare dall’annessa copia di lettera direttami dall’I. e R. Segreteria di Finanze che Ella parteciperà alle diverse Magistrature. Dall’Uffizio Fossi di Pisa. 4 Agosto 1817.dev.mo Serv.re . F. Dal Borgo”(Idem come sopra.C60.carta 228.ASCP).
Questa l’ annessa copia arrivata dall’I e R. Segreteria di Finanze a Pisa , al Provveditore  F. dal Borgo:
“S.A.I. e R. con nuovo tratto di Clemenza a riguardo  della Comunità dell’isola d’Elba si è degnata per mezzo di veneratissimo Dispaccio del dì primo andante  , accordare  ad esse proroga per l’anno 1818 al pagamento delle Somme di cui è debitrice la Cassa di quell’Uffizio Principale delle RR Rendite per dependenza delle amministrazioni  fatte a comodo dei Trovatelli… Firmato Frullani  , GB Nomi “ (idem come sopra).

 

S.A.I. e R. è Ferdinando III Asburgo-Lorena.
Questa situazione di sofferenza economica  per il mantenimento degli orfani doveva essere diffusa in tutto il Granducato di Toscana.
Infatti nel febbraio del 1818 il regio Governo emana “Massime ed Istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali dei Gettatelli del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I. e  R. de’ 17 febbraio 1818.Firenze .Dalla Tipografia Marenigh.1818 ” ( Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 118.ASCP)
Queste “massime ed istruzioni”  sono quattordici ed  interessano immediatamente anche le comunità dell’Elba. 
La  lettura fa comprendere che  il legislatore ha proceduto per dover  intervenire a sanare situazioni che non erano regolari su tutto il territorio granducale.
Le prime due ‘massime ed istruzioni’infatti sono proprio rivolte ad identificare e delineare chi deve ritenersi “trovatello”.

“Art. 1
Non sono ammessi nelli Spedali dei Gettatelli che i figli illegittimi introdotti per via di ruota colla solita riserva di poter riprendere quelli distinti da un contrassegno , previa le refusione di tutte le spese fatte dallo Spedale”

Art. 2
I figli legittimi sono di lor natura inammissibili ed è revocata ogni disposizione ed ogni pratica contraria a questo principio…”(Idem come sopra )

In questo secondo articolo sono contenute deroghe legate a “casi d’impotenza assoluta della madre di allattare  , di morte del Padre unico mezzo di sussistenza della famiglia” . Altre deroghe sono quei casi “congiunti alla positiva miseria e testificati dal Parroco , dal Medico dello Spedale che riceve , dal Gonfaloniere”.

Il Medico deve attestare la eventuale malattia mentre il Parroco e il Gonfaloniere “attesteranno non solamente l’estrema miseria , ma ancora la mancanza di ogni assegnamento nelle persone congiunte di sangue. Il Gonfaloniere è inoltre avvertito  , che mediante il suo certificato  , la spesa proveniente da figli legittimi , diviene un carico della sua Comunità…i contadini mezzaioli non si potranno mai qualificare per costituiti nell’estrema miseria per l’effetto di cui si tratta”.

E’ evidente che con questi primi due articoli il legislatore vuole porre un freno , un paletto a quanto stava accadendo e cioè ad un abuso: il ricovero dentro l’ospedale dei Gettatelli  di figli illegittimi e legittimi  , che avevano cioè un padre ed una madre.
Solo gli orfani potevano essere ammessi.
Gli articoli quattro e cinque sono dedicati a delineare i termini di permanenza nell’ospedale dei Gettatelli

“I Gettatelli maschi resteranno a carico dello Spedale fino all’età di anni quattordici;le femmine fino a diciotto…i maschi che agli anni XIV non si saranno dedicati ad un’arte qualunque e non avranno mezzi per procacciarsi la sussistenza , saranno diretti alla milizia o a qualche stabilimento di lavoro;le femmine che agli anni XVIII si troveranno nel caso istesso  , saranno collocate ai servizi più laboriosi delli Spedali , in qualche pubblica manifattura e alli stabilimenti di Lavoro  per guadagnarsi tutti il sostentamento colle proprie fatiche “

L’articolo quinto divide i Gettatelli  in classi.
Sono individuate tre classi in base all’età : prima classe fino a due anni , seconda classe fino da tre a sette anni , terza classe dall’ottavo anno a tutto il quattordicesimo anno per i maschi e a tutto il diciottesimo anno per le femmine.
Le classi servono al legislatore perché per ognuna di esse individua e stabilisce  tariffe per il mantenimento dei trovatelli che si trovano in tale classe.
L’articolo sesto stabilisce che deve essere abolito il concetto dei Gettatelli adulti di ambo i sessi  abusivamente esteso in vari Spedali  ed è ovunque proibito d’introdurlo per l’avvenire.
Ciò evidenzia come i limiti di età di permanenza fossero stati abusivamente elusi .
 Stabilisce inoltre che tale disposizione deve essere sollecitamente applicata

“conciliandola però con i dovuti riguardi di carità…se vi fossero dei legittimi dovranno restituirsi ai loro Genitori ,  o altri prossimi parenti;se vi fossero dei storpiati ,  ed inabili per età ,  o per qualche fisica imperfezione dovrà procurarsi di collocarli a convitto presso qualche particolare”  

Erano le balie i soggetti importanti e qualificanti l’azione e l’opera dell’Ospedale dei Gettatelli.
Esse erano pagate dallo Spedale dei Gettatelli proprio per prestare  la loro opera di nutrici e quando Napoleone giunse all’Elba trovò che si era creato un debito elevato  poiché le nutrici non erano state pagate e protestavano veemente:risolse l’imbarazzante questione anticipando lui stesso all’amministrazione degli esposti una parte della somma dovuta . (1)
Dopo Napoleone la questione del pagamento del mantenimento degli orfani abbandonati  e ricoverati nello Spedale degli Esposti  esplose nuovamente .
Il pagamento delle nutrici  era un problema  presente non solo all’Elba ma  su tutto il territorio del Granducato.

Il legislatore granducale negli articoli sette , nove e dieci delle “Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali dei Gettatelli del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio da S.A.I. e R. de 17 febbraio 1818”  (   Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 118.ASCP )  tratta e stabilisce norme riguardanti le balie e più in generale della famiglia “tenutaria” il trovatello.

L’articolo settimo stabilisce che se il gettatello

“dato a balia in una famiglia resterà continuativamente in quella in pensione” fino oltre quattordici anni per i maschi e diciotto per le femmine dovrà essere istruito”nell’arte del Tenutario medesimo…il Tenutario medesimo avrà diritto a conseguire il premio di lire settanta sulla Cassa dello Spedale”.

L’articolo ottavo prevede date per le femmine orfane che si maritano  ma a condizione
“che non avranno eccezione alcuna nella loro morale condotta”.
La dote deve essere proposta dai Commissari all’Uffizio Superiore da cui dipende lo Spedale della gettatella che si sposa
“affinchè o Egli procuri alcune delle Doti di Regia Collazione o gli conferisca alcuna , di quelle la cui munificenza di S.A.I.e R. si compiacesse porre a sua disposizione a favore delle fanciulle di questa Classe o dia gli ordini opportuni per il pagamento con i fondi dell’istesso Pio stabilimento.E’ ben inteso che le Doti che dovessero conferirsi da ciascheduno Spedale e la collazione saranno di preferenza applicate alle Gettatelle di buona condotta”.

L’articolo nove stabilisce che alla Balia o al Tenutario dovrà essere consegnato un libretto dove oltre al nome e cognome  , età del Gettatello dovrà esserci quello della Balia o del Tenutario e “ le disposizioni più necessarie a conoscersi”.
Questo libretto servirà alla Balia o al Tenutario ogni volta che vorrà esigere la sua mercede”  ma in esso dovrà essere attestato sia dal Parroco che dal Gonfaloniere “che il Gettatello è vivente ed è ben tenuto”.
Senza questo attestato “il mandato di pagamento non potrà essere espedito”.
Questa ultima disposizione palesa che grossi abusi dovevano essere commessi se il legislatore ha ravvisato la necessità di scriverla.

L’articolo dieci è l’ultimo che riguarda Balia e Tenutario del Gettatello e si riferisce al momento in cui  ricevono in consegna l’orfano.
Stabilisce infatti che “nell’atto della consegna dovrà esigersene una ricevuta o altro riscontro e l’obbligazione di denunziare due mesi avanti la rimessa che far se ne volesse allo spedale , salvo le cause urgenti e straordinarie”.  
                         
L’articolo undici prevede il da farsi nel caso che il Gettatello per malattia “o per altro accidente” sia inabile a qualunque specie di lavoro. Stabilisce che questi Gettatelli possono restare  a carico dello Spedale anche oltre i limiti tempo consentiti e fissati dalla legge. Sarà però cura del Rettore inviare i malati curabili “nel rispettivo Spedale degli Infermi”  e gli incurabili saranno collocati “in pensione di alcuno , o gli invierà ai rispettivi Depositi di queste Classi”

L’articolo dodici afferma che i Gettatelli invalidi e incapaci ad ogni lavoro dopo ogni limite di età  , assegnati o agli Spedali degli Infermi o in pensione presso alcuno o nei rispettivi Depositi di Classe se per qualche causa straordinaria e imprevista alcuno di essi reclamasse il soccorso del Luogo Pio , il Commissario Rettore non potrà accordarlo senza la previa interpellanza e autorizzazione del Governo”.
Con questa norma si impedisce il soccorso dell’ospedale  a chi oltre ogni limite di età è stato assegnato o ad un ospedale degli infermi o ad un tenutario o ai rispettivi Depositi di Classe.

L’articolo tredici infine rende possibile che il Gettatello possa essere collocato a lavorare per ridurre la spesa a carico del “Pio Stabilimento”.Si approva perciò che il Gettatello possa lavorare “senza stipulare guadagno per alcuna delle parti “ presso “Coltivatori o Artisti”(nel senso di esercente arte o professione) ed al Gettatello vengano dati “alimenti , il vestiario e l’alloggio gratuito fino all’epoca istessa”cioè fino al limite di età che consente di poter alloggiare nello “Stabilimento dei Gettatelli”.
L’ultimo articolo , il quattordici , indica e istruisce su come “dovranno contenersi gli amministratori di questi Luoghi Pii e cioè gli Spedali dei Gettatelli , nel redigere i bilanci amministrativi.
Il legislatore toscano con queste massime ed istruzioni tenta di dare una sistemazione migliore al mantenimento dei Gettatelli volendo eliminare abusi e sprechi.

  1. ”L’isola d’Elba durante il governo di Napolene 1°” Vincenzo Mellini . Stabilimento Tipografia del “Nuovo Giornale”.Firenze 1914.

 




      Marcello Camici

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA ( 1737-1801/1814-1860). ASSISTENZA SANITARIA ALL’ISOLA D’ELBA

A livello locale , ”comunitativo” , per cominciare a capire come fosse la pubblica assistenza sanitaria organizzata nel Granducato di Toscana  , è necessario premettere che essa è a carico delle comunità locali: è una “spesa comunitativa”.

Non è carico del “Regio Erario”cioè del “reale governo” dello stato granducale.

Ne ho parlato su questo giornale con un articolo dal titolo”Ospedali , assistenza , poveri:così funzionava l’Elba 200 anni fa”.

Per “Sanità” si deve intendere ciò che l’Ab. A. Ferrini  riferisce e cioè un Dipartimento di Sanità presieduto da due Governatori  civili e militari residenti uno a Livorno e l’altro a Portoferraio , con funzione di Presidenti di Sanità. Il Dipartimento ha  16 Uffizi di Sanità diffusi sul territorio del granducato  , di cui ben sette siti sull’arcipelago toscano(Portoferraio , Longone , Marciana , Rio , Campo , Pianosa , isola del Giglio). Còmpito di ogni Uffizio di Sanità è  quello di provvedere “ a cautelare il territorio nostro dai malori che potrebbero infestarlo , per l’imprudente avvicinamento di stranieri provenienti da luoghi infetti”.(1)
Si tratta di Uffizi di Sanità dove operano gli “Uffiziali di sanità” con funzione di controllo del traffico dei bastimenti nazionali o stranieri ai quali dovevano richiedere o rilasciare la “patente di sanità”.
Nei casi sospetti  scattava la contumacia da consumarsi in luoghi preposti chiamati “Lazzaretti”.
Questo còmpito era sostenuto con spesa da parte del Regio Erario.

L’assistenza sanitaria quale cura del malato in ospedale era  eseguita in struttura chiamata:
 “Spedale degli Infermi”.

Ne esistevano due tipi :   Regi e Comunitativi.

 I Regi erano  diretti da un Rettore a nomina granducale  e vi erano svolte attività didattiche ed interventi medico-chirurgici particolari: si trovavano a Firenze , Siena , Pisa , Pistoia , Livorno.
 
I Comunitativi  ,  erano  i comunali  , amministrati dalla Magistratura Comunitativa che provvedeva alla nomina del “Direttore” ed erano ritenuti  “Istituti di Beneficienza” pubblica  legati alla “fraterna carità” , beneficenza ,  al cui mantenimento  contribuivano pure le comunità locali.

Quanto affermo è dimostrato proprio dal triste capitolo dei Gettatelli , ”trovatelli”: bambini nati e abbandonati  , ”gettati” , lasciati  esposti da qualche parte , spesso davanti alla porta di una chiesa , di un convento  e trovati (trovatelli).Venivano accolti e  ricoverati nello “stabilimento chiamato Spedale dei Gettatelli” il quale era chiamato  Spedale ,  ma in esso si procedeva al mantenimento di questi neonati abbandonati oltre che alla loro assistenza  sanitaria.

Il Mellini  si sofferma in dettaglio sull’assistenza sanitaria pubblica ai tempi di Napoleone Bonaparte esiliato all’Elba e scrivendo sullo   Spedale Civile di Portoferraio evidenzia proprio l’aspetto caritatevole dell’assistenza sanitaria  affermando che A) le rendite di questo erano  amministrate da una commissione , presieduta dal Maire ,  composta da cinque membri scelti dal Commissario generale fra i cittadini più zelanti e caritatevoli B) che la commissione mensilmente adunatasi doveva discutere gli interessi dello spedale  , C) che i medici e i chirurghi al servizio del comune erano obbligati a curare a vicenda gli ammalati che si trovassero nello spedale , senza altra retribuzione  , D) che dodici madri di famiglia scelte dal Commissario generale nella cittadinanza  , dovevano” volta a volta e giornalmente visitare gli ammalati e storpiati esistenti nello spedale , vigilare che fossero trattati  a dovere e procurar loro sollievi caritatevoli”(2).

Nel febbraio del 1818 , Ferdinando III Asburgo-Lorena , promulga “Massime ed istruzioni da osservare generalmente in tutti gli Spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana”.Si tratta di un regolamento per la pubblica assistenza sanitaria granducale  ,  che rappresenta una innovazione davvero importante perché anticipa alcuni principi dei moderni servizi sanitari in quanto c’è il passaggio da principi assistenziali di tipo caritativo a forme solidaristiche di notevole sensibilità sociale.

L’ingresso per il ricovero nello “Spedale  degli  Infermi “era stabilito con precise norme in base a tre tipi di certificati chiamati “attestati”: di miserabilità(i miserabili godevano di letti gratuiti) , di povertà(i poveri pagavano metà retta) ,  “di solvibilità o sia di potenza a pagare” cioè i paganti.
Questi ultimi venivano ammessi se ricorrevano quattro condizioni: la presenza di malattia curabile , una giusta causa (impossibilità ad essere assistiti nel proprio ambito familiare) , l’urgenza e la solvibilità.
Questi “attestati”erano richiesti obbligatoriamente per l’ingresso  e obbligatoriamente dovevano portare le firme del Gonfaloniere , del medico , del sacerdote della comunità.

Le spese per il mantenimento degli  Spedali  sia degli infermi che dei trovatelli (personale  ,  malati gratuitamente ricoverati , neonati accolti , forniture di biancheria , coperte ecc) erano sostenute direttamente da ogni comunità locale che se ne faceva carico ponendo ogni anno questa voce tra quelle del bilancio consuntivo e preventivo: era cioè una “spesa comunitativa” come sopra ho accennato.

In sintesi , nella comunità di Portoferraio , durante il governo del Granducato di Toscana ,  la spesa sanitaria pubblica era costituita dal mantenimento dei medici e dei chirurghi (allora si faceva distinzione tra medico e chirurgo) che dovevano essere abilitati” all’esercizio dell’arte salutare” ed erano remunerati in qualità di  “impieghi comunitativi”  , dal mantenimento dell’ospedale dei Gettatelli (brefotrofio) e dello Spedale  degli Infermi ,  adibito alla cura per i civili.

Alle spese di mantenimento di questi due ospedali concorrevano anche le altre magistrature comunitative dell ‘Elba: Longone , Marcina , Rio.

C’era poi a Portoferraio anche l’ospedale militare  , adibito alla cura per i militari , le cui spese di mantenimento erano a carico del Commissariato di Guerra , cioè del Regio Erario.
Le vicende di questo ospedale ,  solo per militari ,  si intrecciano poi con quello civile , degli infermi.
Di Barberi Giovan Battista , farmacista ,  ritenuto abilitato “all’esercizio dell’arte salutare”durante il governo napoleonico (2) ,  non si trova traccia nei documenti d’archivio riguardanti il restaurato governo granducale in Portoferraio  , per cui  non si può definire bene come avvenisse la spesa per i farmaci.
Dopo che Napoleone fuggì dall’Elba il restaurato governo granducale  , dietro le indicazioni del commissario straordinario per l’Elba e Piombino , conte Fantoni ,  si addivenne ad una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda i medici e i chirurghi comunitativi di Portoferraio , la Magistratura di questa comunità trattò nella prima adunanza generale  il 2 gennaio 1816: di ciò ho parlato in precedente scritto.
Per quanto riguarda invece l’Ospedale dei Gettatelli a Portoferraio si procedette ad un riordino generale , riordino che si basò su un progetto interamente elaborato dalla Magistratura Comunitativa Ferraiese  nell’aprile del 1816.
Il progetto ,  costituito da nove articoli , sottoposto al Regio Governo fu da questo approvato: di questo progetto ho parlato nel passato.

Ma la situazione degli Spedali dei Gettatelli in tutto il territorio del Granducato non era soddisfacente per cui nel 1818 il Granducato di Toscana emana Massime ed Istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li Spedali dei Gettatelli del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I. e R. de 17 febbraio 1818 (Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C 64.Carta 118.ASCP)
Infine , per quanto riguarda  , lo “Spedale Civile” di Portoferraio venne soppresso con motu proprio per “determinazione” di Sua  Altezza Imperiale  e Reale ,  datato 18 gennaio 1816.

 

  1. “Descrizione geografica della Toscana compilata dall’Ab. A. Ferrini secondo gli ultimi riordinamenti politici , governativi e giudiciarj” Firenze .Tipografia all’Insegna di Clio.

  2. “L’isola d’Elba durante il governo di Napoloene I” Vincenzo Mellini. Firenze. Stab.Tip. del “Nuovo Giornale”.191






       Marcello Camici


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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA ( 1737-1801/1814-1860).

PUBBLICA ISTRUZIONE


Nel novembre del 1816  ,  per volontà di Sua Altezza Imperiale e Reale   ,  Ferdinando III  Asburgo-Lorena  ,  nel Granducato di Toscana vengono emanate importantissime “Istruzioni” per il Regio Consultore.
Questa è una figura amministrativa granducale che può essere paragonata all’odierno ministro della pubblica istruzione.
Le “Istruzioni”portano la firma di N. Corsini e GB Nomi.
Sono da ritenersi importanti perché  ,  come vedremo  ,   pongono il merito alla base del criterio di valutazione nella pubblica istruzione ed inoltre con la figura del Regio Consultore avviano un sistema di sburocratizzazione e di efficienza nei rapporti tra centro e periferia per quanto riguarda l’amministrazione dell’istruzione pubblica.  Chi ricopre questa carica espleta una attività che è consultata direttamente da Sua Altezza Imperiale e Reale.

Questo il titolo Istruzioni per il regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 Novembre 1816”( Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 62.ASCP)

Sono quindici articoli.

Il primo e il secondo articolo indicano quali sono le funzioni del Regio Consultore.

Art. I Al Regio Consultore è affidata la Soprintendenza e la Vigilanza sulla pubblica Istruzione  con la veduta di promuovere gli Studi  ,  di tenere in osservazione i Regolamenti dell’Imperiale e Reali Università,   dei Collegi e Pubbliche Scuole e di avere cura che non si introducano abusi e che i metodi d’insegnamento corrispondano all’oggetto dell’aumento e perfezionamento delle Scienze con utilità di quelli che vi si applicano

Art. II”
Sono per loro natura esclusi dall’ispezione del Regio Consultore i semplici seminari Arcivescovili e Vescovili “

Le istruzioni dall’articolo terzo al settimo delineano i rapporti da intrattenersi  tra il Regio Consultore e le scuole  ,  gli istituti di pubblica istruzione.

Art. III
Restano ferme le attribuzioni dei Provveditori delle Università di Pisa e di Siena i quali continueranno ad esercitare le incombenze annesse al loro impiego

Art .IV
I detti Provveditori egualmente che i Rettori dei Collegi e i Deputati o Soprintendenti a qualunque Istituto di Pubblica Istruzione dirigeranno al Regio Consultore tutti gli affari che debbono essere sottoposti all’I. e R. Governo ed il Regio Consultore  ,  dopo avervi apportato il conveniente esame gli rimetterà con le sue osservazioni e col suo parere all’I. e R. Segreteria di Stato  ,  per mezzo della quale ne sarà reso conto a S.A.I. e R.

Art. V
Il Regio Consultore avrà facoltà di domandare ai suddetti Provveditori   ,  Rettori ecc tutte quelle notizie  ,  schiarimenti ed informazioni che crederà opportune nei rispettivi casi  ,  dovendo essi corrispondere col medesimo per tutto ciò che interessa il loro Uffizio in materia d’istruzione

Art. VI
Corrisponderà ugualmente l’istesso Consultore con i Capi di Dipartimento   ,  Governatori e Giusdicenti in quanto occorra per lo sfogo degli affari di sua competenza
Art .VII
Qualunque dubbio insorgesse sulla interpretazione o sull’applicazione dei Regolamenti ed Ordini vigilanti,  e qualunque modificazione o altro provvedimento si credesse espediente  ,  ne dovrà essere fatta comunicazione al Regio Consultore il quale  avvertirà di dirigere le sue Istruzioni nel modo più uniforme e il più analogo allo spirito dei Regolamenti  predetti partecipando tutti quegli affari in cui non si tratti di semplice esecuzione degli Ordini   ,  ma che possano richiamare a qualche nuova e diversa disposizione.”(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818. Idem come sopra)

Questo ultimo articolo rivela che il legislatore ha a cuore che su tutto il territorio del Granducato vengano applicati i Regolamenti “nel modo più uniforme e il più analogo allo spirito” degli stessi.
Tale  affermazione lascia spazio a poter credere e pensare che vi era caos nella pubblica istruzione a questo riguardo. Affermare che il Regio Consultore “avvertirà di dirigere le sue istruzioni nel modo più uniforme  e il più analogo allo spirito “ dei Regolamenti  ,   significa che ciò non accadeva e cioè che l’applicazione dei Regolamenti nella pubblica amministrazione  avveniva in modo difforme allo spirito degli stessi e diseguale sul territorio del Granducato.
Ecco perciò l’azione del legislatore che tende ad un Granducato di Toscana efficiente   ,   meno burocratico   ,   meno clientelare e con meno favoritismi  nella pubblica istruzione.

L’azione del legislatore del Granducato di Toscana con l’articolo VIII delle “Istruzioni per il Regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 novembre 1816” individua nella persona del Regio Consultore  e non in altri il responsabile della istruzione pubblica poiché stabilisce non solo che è l’unico a cui saranno trasmessi  risoluzioni e ordini sovrani riguardanti gli “stabilimenti d’Istruzione da parte dell’I. e R. Segreteria di Stato” ma anche che è l’unico “al quale incomberà darne partecipazione a chiunque spetti  ,  facendosi quando occorra  ,  render conto della esatta e regolare esecuzione”.
E’ un articolo di legge importante in quanto sburocratizza e rende efficiente l’azione amministrativa granducale nel campo della pubblica istruzione.
Questo il testo:
 
Art. VIII
Tutte le risoluzioni ed ordini sovrani riguardanti gli stabilimenti d’Istruzione saranno dall’I. e R. Segreteria di Stato trasmessi direttamente al Regio Consultore   ,  al quale incomberà darne partecipazione a chiunque spetti  ,  facendosi  ,  quando occorre  ,  rendere conto dell’esatta e regolare esecuzione”  (Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 62.ASCP )

Gli articoli che vanno dal IX al XII delineano i rapporti che debbono  esservi  tra il Regio Consultore e le università di Pisa e Siena.
L’articolo IX è interessante a  leggersi perché pone il merito quale criterio di valutazione del corpo docente delle due università dovendo il Regio Consultore far conoscere “qual sia il merito e lo zelo dei Professori” nell’insegnamento ed assicurarsi “dei meriti e dei requisiti dei candidati proposti per il rimpiazzo “ di qualche cattedra vacante.
Per il corpo discente  ,  gli studenti  ,  si pone come criterio di valutazione la loro condotta e il loro studio e il merito  ,  dovendo il Regio Consultore far conoscere quale sia “la condotta e lo studio dei giovani…qual sia il merito e lo studio dei giovani”.

Art. IX
Il Regio Consultore si occuperà specialmente dei Ruoli annuali che gli verranno rimessi dai Provveditori delle predette università di Pisa e di Siena  ,  ed esporrà sui medesimi le sue osservazioni  ,  facendo conoscere  ,  se  ,   e come fioriscano questi stabilimenti;E nel caso di vacanza di qualche Cattedra  ,  si assicurerà dei meriti e dei requisiti dei Candidati proposti per il rimpiazzo  ,  onde le cattedre siano coperte da soggetti di alta reputazione  ,  e capaci di essere utili alla gioventù con il loro insegnamento e di decoro alle Università col loro Nome”(Idem come sopra)

L’articolo X rivela chiaramente a chi il Regio Consultore dovrà far conoscere “mensualmente” merito e zelo dei professori  ,  condotta e studio dei giovani  ,  e ciò direttamente al Capo dello Stato  ,  che Sua Altezza Imperiale e Reale       ”poiché sta sommamente a cuore di S.A.I. e R. il conoscere tempo per tempo lo stato di dette Università”: viene così a chiarirsi perché il nome  Regio Consultore.

 Art.X
E poiché sta sommamente a cuore di S.A.I. e R. il conoscere tempo per tempo lo stato di dette Università  ,  al quale effetto non basta il rapporto annuale  ,  così resta incaricato il Regio Consultore di rendere conto mensualmente distinto rapporto di tutte le cose che nel corso del mese possono essere accadute nelle indicate Università  ,  meritevoli di qualche attenzione(idem come sopra)

 

Gli articoli XI e XII delineano in dettaglio come tutto quanto sopra espresso possa  accadere in quanto puntualizzano modi  ,  tempi  ,  soggetti con i quali il Regio Consultore deve procedere

Art. XI
All’effetto poi che lo stesso regio Consultore sia posto in grado di adempiere a tale incombenza   ,  il Cancelliere dell’Università di Pisa e quello dell’Università di Siena   ,  dovranno rimettergli ogni quindici giorni un rapporto relativo alle cose e alle persone addette all’Università ed i Provveditori delle Università medesime avranno il carico di trasmettere al Regio Consultore uguale rapporto per ciascun mese dell’anno scolastico con quelle più estese osservazioni   ,  cui daranno luogo le notizie  ,  che gli stessi Provveditori potranno accogliere dal Cancelliere  ,   ed altri inservienti dell’Università

Art. XII
Il metodo poi della redazione di tali rapporti e gli oggetti che principalmente devonsi prendere di mira  ,  verranno indicati dallo stesso Regio Consultore  ,  cui è riservato di prescrivere quella norma  ,  che secondo le circostanze sia più confacente ad ottenere l’intento desiderato”(Idem come sopra)

Nelle “istruzioni  per il Regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 novembre 1816” gli articoli numero XIII e XIV stabiliscono come e cosa , attraverso un “prospetto dettagliato dello stato delle rispettive scuole….tutti i Rettori di Collegi e i Deputati o Soprintendenti delle Scuole pubbliche” debbono relazionare col Regio Consultore.

Art. XIII
Tutti i Rettori e i Deputati o Soprintendenti alle Scuole Pubbliche o altro qualunque Stabilimento d’Istruzione , ove s’insegnino le Belle Lettere o Le Scienze , saranno tenuti di trasmettere dentro il prossimo mese di Gennaio 1817 al Regio Consultore un Prospetto dettagliato dello stato delle rispettive Scuole , da cui resulti com’esse siano montate , in qual modo dirette , qual sia il metodo d’istruzione , fino a qual punto progrediscano  , qual ne sia l’Istituzione e quale l’utilità dirimpetto al numero dei giovani , che vi concorrono , qual sia il numero e le funzioni dei Professori e Maestri e quali i libri che usano nell’insegnamento(Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818. C64.Carta 62.ASCP)

Art .XIV
E così pure i medesimi Rettori , Deputati ec. dovranno ogni anno entro il mese di ottobre far pervenire al Regio Consultore un rapporto sullo stato dei rispettivi Collegi e Scuole e sopra quanto di rimarchevole sia nel decorso  anno scolastico accaduto tanto rispetto ai Professori che gli Studenti”(Idem come sopra)

Questo” prospetto dettagliato delle rispettive scuole” che il legislatore vuole sia annualmente redatto da ogni qualsiasi stabilimento , scuola  di pubblica istruzione , è davvero dettagliato dovendosi far conoscere al Regio Consultore “in qual modo dirette , qual sia il metodo d’istruzione , fino a qual punto progrediscano , quale ne sia l’istituzione e quale l’attività dirimpetto al numero dei giovani , che vi concorrono , qual sia il numero e le funzioni dei Professori e Maestri e quali i libri che usano nell’insegnamento”.
Anche a Portoferraio , nel dicembre 1817 ,  si provvederà ad esaudire le “sovrane istruzioni” con  l’emanazione di un “regolamento per le pubbliche scuole” di cui ho  già parlato .
Questo tipo di conoscenza che il Regio Consultore acquisisce verrà poi trasferita direttamente alla Segreteria di Stato  , a Firenze ,  e ,  tramite questa ,  a Sua Altezza Imperiale e Reale , il quale sarà perciò  immediatamente messo a conoscenza sulla situazione della pubblica istruzione in tutto il granducato di cui egli è a capo.
E’ dunque sorprendente come il Capo dello Stato , S.A.I. e R.  ,  voglia essere messo direttamente a conoscenza”tempo per tempo”.
Il capo dello stato è Ferdinando III Asburgo-Lorena e su lui abbiamo appreso  ,  a riguardo delle università di Pisa e di Siena , dall’art .X  delle presenti istruzioni di cui stiamo trattando che “stà sommamente a cuore di S.A.I e R. il conoscere tempo per tempo lo stato di dette Università”.
Appare evidente che è volontà del legislatore usare tale conoscenza non solo per controllare quantità e qualità della istruzione pubblica universitaria ma anche per procedere ad una pianificazione annuale degli studi nella pubblica istruzione del granducato.
Ed infatti di ciò si prende in considerazione nell’articolo XV  , l’ultimo , dove il legislatore indica i còmpiti del Regio Consultore verso l’Imperiale e Regia Segreteria di Stato: redigere “il prospetto generale degli Studi esteso a tutto il Gran-Ducato … per farsi presente a S.A.I. e R.”

Art XV
Finalmente il Regio Consultore sul risultato dei sopraindicati rapporti e relazioni formerà annualmente il Prospetto Generale degli Studi esteso a tutto il Gran-Ducato , correlandolo delle riflessioni ed avvertenze analoghe alla soggetta materia  ,  e questo Prospetto lo accompagnerà dentro il mese di Dicembre di ciascun’anno all’ I. e R. Segreteria di Stato per farsi presente a S.A.I. e R.”(Idem come sopra)

Le conclusioni che si possono trarre  dalla lettura di queste “Istruzioni per il Regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 Novembre 1816”sono che  esce fuori una Pubblica Istruzione Granducale la quale facendo perno sulla figura del Regio Consultore snellisce e sburocratizza il rapporto   tra il governo(costituito dal capo dello stato che è Sua Altezza Imperiale e Reale con la Segreteria di Stato) e gli organi periferici della istruzione pubblica.
divenendo il Regio Consultore punto di snodo tra centro e periferia , esso assume su di sé tutta la responsabilità dell’efficienza dell’amministrazione scolastica granducale  perché”dovrà avvertire di dirigere le sue Istruzioni nel modo il più uniforme ed il più analogo allo spirito dei Regolamenti” e perché non esiste altro che lui come intermediario della corrispondenza , del rapporto tra Governo e ogni luogo , istituto , ”stabilimento” di istruzione pubblica.
In parole povere , se qualcosa non funziona o funziona ,  è sempre facilmente individuabile il responsabile.
Credo che il Granducato di Toscana con queste “Istruzioni per il Regio Consultore” si ponga in primissimo piano a livello europeo per quanto riguarda la pubblica istruzione nei primi anni dell’ottocento , in quanto si pone molta attenzione alla qualità dell’insegnamento.
Su questo interessante argomento per chi volesse saperne di più sulla organizzazione della istruzione pubblica nel Granducato di Toscana ,  indico di consultare “Descrizione geografica della Toscana compilata dall’Ab. A. Ferrari” (Firenze.Tipografia all’Insegna di Clio. 1838).




      Marcello Camici


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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA ( 1737-1801/1814-1860).

TIFO  PETECCHIALE  A  PORTOFERRAIO.

    

Nel 1817 in tutto il territorio della Toscana vi fu un forte incremento di malati affetti da “Tifo Petecchiale”.”Malattia febbrile” è l’altro termine con cui viene nei documenti d’archivio indicato quello che oggi è noto anche sotto il nome di dermotifo , per la comparsa sulla pelle di esantema petecchiale.
E’ chiamato anche tifo dei pidocchi i quali trasportano iniettando nell’uomo l’agente causale della malattia: la rickettsia prowazeki.
Tenuto conto di questo fatto e cioè dei pidocchi quali agenti vettori ,  si può senza dubbio di sorta affermare che questa malattia si associa sempre a condizioni igienico sanitarie molto scarse quali appunto dovevano essere in quel periodo , nel 1817.
A quell’epoca la malattia infettiva poteva essere mortale per l’assenza di cure idonee.
Luigi Pratesi , Provveditore , nel giugno del 1817 , da Firenze scrive al Gonfaloniere di Portoferraio , Vantini:

“ Illustrissimo Sig.Sig. Padr. Colendiss.

In conseguenza degli ordini comunicatimi con Biglietto dall’I.e R. Segreteria di Stato de 27 Giugno cadente trasmetto direttamente a VS Illustrissima un Esemplare in Stampa dell’Opuscolo intitolato =Pareri ed osservazioni sulla Malattia Febbrile manifestatasi in diverse parti della Toscana nel corrente anno 1817 accompagnati dagli autentici prospetti del movimento dei Malati in vari Spedali del Gran-Ducato=
non senza prevenirla , che le Istruzioni comprese in questo Opuscolo concernenti le disinfezioni della Case e Suppellettili dei Malati di detta Febbre sono state per esperienza riconosciute talmente proficue alla pubblica salute , onde impedire la progressione della malattia , che non se ne può abbastanza raccomandare la più diligente e rigorosa esecuzione .Sono persuaso che VS Illustrissima si darà tutta la premura perché le Istruzioni predette siano comunicate a chi occorre e portate esattamente ad effetto in codesta Comunità alla di lei cura affidata , prevenendola che ne è stato rimesso un esemplare anco al Sig. Cancelliere Comunitativo .Ed in attenzione del recapito della presente con distinto ossequio passo a  confermarmi
Di VS Illustrissima
Firenze , dall’Uffizio Generale delle Comunità dello Stato. 28 Giugno 1817.
Devotiss. Obbl. Servitore , per il Soprassindaco , Luigi Pratesi.Provveditore “   (Circolari e ordini dal Soprassindaco  Provveditore  dal 1815 al 1818.C64.Carta 84.ASCP).

Come scritto nella lettera , a questa è allegato  un “Esemplare in Stampa  dell’Opuscolo” con i pareri ed osservazioni sulla “malattia febbrile”.L’opuscolo è stampato in “Firenze 1817 , nella Stamperia Arcivescovile alla Croce Rossa”.
Un opuscolo di 37 pagine.
Nelle prime sedici a cura del dott. Gio Batta Felici Medico Curante nello Spedale Provvisorio di S.Lucia e del dott. Vincenzo Chiarugi  Soprintendente Provvisorio alla Infermerie di S.Maria Nuova e annessi  , viene esposta la “Storia della Malattia Febbrile osservata nello spedale provvisorio di S.Lucia” suddivisa in capitoli che sono :” Sintomi Prodegomeni o Precursori”;”Sintomi Concomitanti”;”Metodo Curativo”;”Sezione dei Cadaveri”;”Osservazioni”;”Metodo di Disinfestazione”;”Metodo profilattico o Preservativo”.
A partire dalla pagina sedici fino alla pagina diciotto è il seguente capitolo: “Istruzioni per la disinfezione e isolamento degli Spedali”.
Da pagina diciannove fino a pagina ventidue vi sono “Istruzioni per la disinfestazione della Case e Suppellettili dei Malati della Febbre regnante”  , istruzioni scritte solo dal dr. Chiarugi  e non dal dr.Felici.
Entrambe i predetti medici terminano le loro relazioni scrivendo che “avendo desiderato di avere un giudizio autorevole ed imparziale sulla Storia delle Malattie febbrili curate nello Spedale Provvisorio di S.Lucia  , l’hanno sottoposta alli I. e R. Collegi Medici di Firenze e di Siena e ne hanno riportato dai medesimi la più ampia e completa approvazione..”
Da pagina ventisette a pagina trentuno è riportata anche una relazione sul tifo petecchiale a Siena dal titolo “Succinta Istoria della Febbre Petecchiale col metodo curativo e preservativo  della medesima , scritta dai primi del mese di Aprile 1817 dal dott Giuseppe Lodoli  nella I. e R. Università di Siena”.
La lettura delle trentuno pagine che costituiscono tutto l’opuscolo rende conto di quanta attenzione si fosse messa in azione per contrastare la diffusione della malattia e meriterebbe certo un più approfondito resoconto. Ma è soprattutto dalla lettura del “Prospetto comparativo del movimento degl’Infermi nelli Spedali provvisori di Firenze , Siena e Grosseto” ,  prospetto allegato all’ultima pagina dell’opuscolo , che   si capisce bene quanto la malattia si fosse diffusa in tutto il territorio del Granducato e l’elevata mortalità ad essa collegata.
Nel 1817 a Portoferraio , per quanto riguarda la situazione sanitaria correlata al Tifo Petecchiale , questa  è ben documentata da tutta una serie di delibere della Magistratura Comunitativa.Si tratta di delibere riportate e scritte dal Cancelliere Comunitativo che è presente all’adunanza magistrale:

“Adunanza 19 maggio 1817.

…Riconoscendo giusto la domanda fatta da Gio Batta Penco con la quale fa istanza di essere rimborsato della pigione della di lui casa fatta occupare per ordine di S.E. questo Sig. Governatore , come la più lontana dall’abitato , da Felice Ascioni di Norcia supposto attaccato dal Tifo Petecchiale durante il corso della di lui malattia.
Considerando che le mire di S.E. furono dirette a forma degli Ordini Superiori per impedire la propagazione di questa Malattia nella Città e che altronde l’Ascioni dopo la sua guarigione sia pagato alla Cassa della Comunità con sussidio di lire 30. Conosciuto giusto la domanda del predetto Sig. Penco , stanziarono al medesimo per stralcio la somma di lire dieci da pagarsi sull’articolo dell’Imprevisti.Con partito di voti 7 favorevoli.
E successivamente avendo appreso da S.E. questo Sig. Governatore che vi possino essere degli altri individui sospetti attaccati dalla ridetta Malattia e che conviene separare dall’Abitato e collocarli nello Spedale che egli va a far formare al momento sul così detto Forte Inglese nel quale è necessario far trasportare alcuni letti e farne ripulire due Stanzoni perciò salvo il diritto di ripeter simili spese , quando lo siano (…..) dall’I. e R. Governo , incaricarono il loro Sig. Gonfaloniere di far queste eseguire colla possibile economia stanziandone ,  con le condizioni che sopra ,  il loro importare…
Ugolini. Cancelliere “  (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.E6.Carta 131.ASCP)

“S.E. questo Sig  Governatore” il quale ha deciso che “i sospetti attaccati dalla ridetta Malattia” è il conte Strasoldo ,  il quale “va a far formare “ al Forte Inglese uno ospedale per malati affetti da tifo petecchiale o supposti tali. Il governatore militare e civile , Strasoldo ,  mette così in pratica quelle istruzioni utili ad impedire la propagazione della malattia: tra queste v’erano quelle di non ricoverare i malati negli ospedali ma in luoghi lontani dall’abitato , sopraelevati e ventilati.
Il Forte Inglese ha proprio queste caratteristiche , anche se in prima istanza fu scelta la casa di Gio Batta Penco “come la più lontana dall’abitato”.
Quanto la Magistratura Comunitativa  di Portoferraio ha sopra deliberato viene poi confermato ed approvato dall’Uffizio Fossi di Pisa ,  con lettera del Provveditore al Cancelliere Comunitativo datata 29 maggio 1817:

“N° 716.

Ecc.mo Signore

In ordine alla deliberazione presa da codesta Magistratura Comunitativa nei 19 Maggio cadenti di cui Ella mi ha reso conto con la pregiatissima sua dei 24 detto numero 274.
Approvo che sia pagata a Gio Batta Penco la somma di lire dieci a di lui favore stanziata per pigione di una di lui Casa fatta occupare per ordine Superiore da Felice Ascioni  sospetto attaccato da Tifo Petecchiale.
Questa somma prelevata dalla Massa di Rispetto da cui potrà altresì prelevarsi l’importare delle Spese di Trasporto di Lettere ed altri oggetti in codesto Forte Inglese destinato savissimamente per uno Spedale provvisorio ove curare segregati dalli altri i Malati di Tifo Petecchiale avvertendo che le spese di cui si tratta sono decisamente a carico della Comunità , come lo sono state per tutto il Gran Ducato , recentemente per questa Comunità di Pisa , per spese di letti , mobili ed uno spedale provvisorio stabilito in questa collina di Calci.
E raccomandando per il di lei organo a codesta Magistratura e principalmente al Sig. Gonfaloniere di coadiuvare con ogni sforzo in ogni occasione le misure del Sig Governatore sull’articolo tanto interessante della pubblica Salute e pregandola di darmi più dettagliate notizie dello Stato della medesima in codesta Isola passo a ripetermi con distinta stima.
Di VS Eccma
Dall’Uffizio Fossi di Pisa.Lì 29 maggio 1817.Dev.mo Serv.re.F. Dal Borgo”(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 198.ASCP)

Questa scelta del Forte Inglese come ospedale provvisorio per i soggetti affetti da tifo petecchiale , comporta per la comunità di Portoferraio ulteriori provvedimenti e spese ,  essendo queste “decisamente a carico della Comunità” ,   come risulta da una serie di delibere della Magistratura Comunitativa (è sempre il cancelliere Ugolini che scrive):

“Adunanza 30 settembre 1817.

…Stanziarono lire 5.6.8 a favore del Sig Tenente Martini in rimborso d’altrettanti dal medesimo spesi nel far mettere un accesso nel Forte Inglese  per impedire che gl’attaccati dal Tifo Petecchiale non avessero accesso alle Batterie dei Cannoni.”  (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.E6.Carta 179.ASCP)

“Adunanza 27 dicembre 1817

Veduta la Nota dei Lavori fatti dal Muratore Angelo Baragli per imbiancare tanto la casa del Sig. Pellegro Senno in questa Città , quanto la Stanza del Forte Inglese destinato dal Superiore Governo per trattenervi  i malati attaccati da Tifo a (…….) .Considerando essere giusta tanto la domanda del Sig. Senno che degl’Uffiziali del Genio , che fossero imbiancate di nuovo le stanze occupate dai predetti ammalati onde potessero tornarsi ad abitare senza pericolo di contrarre l’infezione..(Idem come sopra.E6.Carta 190.ASCP)




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA ( 1737-1801/1814-1860).

CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

    

L’amministrazione pubblica durante il granducato di Toscana Asburgo Lorena  non era esente da fenomeni di  corruzione.
Al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio perviene  ,   nel dicembre 1818  ,  una comunicazione dall’Imperiale e Reale Segreteria di Finanze  di Firenze che ha per argomento proprio la corruzione .
 Sembra che non sia esente da corruzione nessun “dipartimento politico  ,  civile  ,  militare ed economico “: questo è il primo dato che emerge dalla comunicazione.
Ciò accade nonostante l’attenzione permanente di Sua Altezza Imperiale e Reale affinchè un buon governo sia presente sul territorio: attenzione  dimostrata con la legge sulla nomina diretta da parte Sua  Aletzza Imperiale e Reale di ogni gonfaloniere di ogni comunità della Toscana e i rigidi controlli degli organi sovracomunitativi  fiorentini sulla efficienza dei  Dipartimenti Comunitativi  in cui il territorio toscano era stato suddiviso.
 L’estensore della comunicazione   ,  L. Frullani  ,  da Firenze  ,  dalla “Imperiale e Reale Segreteria di Finanze”  ,  fa sapere che è proprio Sua Altezza Imperiale e Reale che “vuole che siano col massimo rigore tenute in osservanza le Leggi  ,  Ordini e Circolari   ,  le quali proibiscono sotto diverse e gravi pene non solo di richiedere ma anche l’accettare in qualunque tempo  regali o mancie”.
Per combattere il malcostume della corruzione si fa leva su “il decoro di chi ha l’onore di servire l’I. e R.A.S. e lo Stato” ricordando così che è un onore e un pregio servire non solo lo Stato ma anche l’Imperiale e Reale Altezza Sua.
Uno dei reati più gravi che un impiegato dello Stato poteva commettere era quello di tradire il servizio all’ Imperiale e Reale Altezza Sua. (I. e R.A.S.)
Ecco la comunicazione al Cancelliere Comunitativo  di Portoferraio:

“Illustriss. Sig.Sig.Padrone Colendiss.

Sua Altezza Imperiale e Reale vuole che da tutti i Capi dei Regi e Pubblici Dipartimenti   ,  e da quelli dei Tribunali sia rammentato efficacemente ai loro sottoposti   ,   e in specie ai Subalterni Impiegati  ,   o Inservienti nei loro Dipartimenti essere Sovrana Intenzione   ,  che siano col massimo rigore tenute in osservanza le Leggi   ,  Ordini e Circolari   ,  le quali proibiscono sotto diverse e gravi pene non solo di richiedere  ,  ma anche l’accettare in qualunque tempo regali  ,  o mancie da chiunque abbia   ,  o abbia avuto rapporti per se   ,  o per altri   ,  coi predetti Dipartimenti  ,  o Tribunali  ,   e ferme stanti le pene nelle Leggi  ,   e Regolamenti comminate   ,  autorizza i detti Capi di Dipartimento   ,  o Tribunali a sospendere dall’esercizio dell’Impiego chiunque dei detti Impiegati Subalterni   ,  o Inservienti ardisse contravvenirci  ,  rendendone conto per le ulteriori risoluzioni.
E’ mente pure dell’I.e R.A.S. che sia reso noto ai detti Capi di Dipartimento o Tribunali  ,  che a forma della Circolare del 21 luglio 1777  ,  quest’Ordine è anche esteso ai Servitori  ,   e dipendenti d’Impiegati d’ogni Dipartimento Politico  ,  Civile  ,  Militare ed Economico  ,  e che sarà loro dovere di fare in tale proposito le più severe ingiunzioni a questi loro sottoposti.
Il decoro di chi ha l’onore di servire l’I.e R.A.S. e lo Stato  ,  e la delicatezza  ,  che ha formato sempre il pregio distinto degl’Impiegati Toscani sono talmente interessate nell’esecuzione di questi Ordini  ,  che non può dubitarsi dello zelo con cui i Capi di Dipartimento e Tribunali si affretteranno di procurare coi più efficaci mezzi l’osservanza  ,  alla quale è stata invitata a cooperare anco la Polizia di tutte le Città e Luoghi del Gran-Ducato.
Tanto devo partecipare a VS Illustrissima in esecuzione del Sovrano Dispaccio in data del 21 stante.
E con distinta stima ed ossequio passo a confermarmi.
Di VS Illustrissima
Dall’Imperiale e Reale Segreteria di Finanze Li 21 dicembre 1818.
L.FRULLANI
Devotissimo Servitore
Luigi Poirot”    (Circolari ed ordini  dal Soprassindaco  Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 148.ASCP).
E’ utile ricordare che il Cancelliere Comunitativo di Portoferraio  ,  cui tale comunicazione è indirizzata  ,  fa parte di quei “Servitori  ,   e dipendenti d’Impiegati d’ogni Dipartimento…”ai quali “ è mente pure dell’I. e R.A.S.” che sia esteso l’ordine “a forma della Circolare del 21 luglio 1777”.




      Marcello Camici


    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA.

IL CANCELLIERE COMUNITATIVO

    

Il Cancelliere comunitativo  è un impiego .

Non viene  estratto da una borsa come un gonfaloniere ,  un priore o un consigliere.
Viene designato e nominato con”Venerabilissimo  Motuproprio” da S.A.I. e R. con assegnata la relativa “provisione”.

Non fa dunque parte della Magistratura Comunitativa.

Non trova corrispondente nell’odierna organizzazione  comunale : è scomparso con la scomparsa del granducato di Toscana.

All’Elba ,  nel restaurato governo Granducale  , il Cancelliere aveva la residenza a Portoferraio nella Cancelleria per lui predisposta(essendo presente anche la Cancelleria criminale e civile ) sita nel palazzo della Biscotteria.
Questo luogo , il “Palazzo Comunitativo” ,  era stato predisposto anche per la cancelleria criminale e civile su indicazione del commissario straordinario , conte Agostino Fantoni , come risulta dalla lettera da questo inviata al cancelliere comunitativo elbano:

“Dall’I e R. Governo essendo stato deciso che il locale per il nuovo Governatore sia La Stella , in coerenza del concertato fra noi a forma dei Biglietti della R. Segreteria di Firenze de 5 dicembre p.p. , VS Ecc.ma darà le convenienti disposizioni perché il Palazzo Comunitativo detto la Biscotteria venga destinato ai seguenti usi.
Il Quartiere contiguo alle Carceri che serviva per il Tribunale di prima istanza  , servirà per la sala d’udienza dell’Auditore e per gli Uffizi dei Cancellieri Criminale e Civile.
Il primo piano che fa corpo con gli Archivi e Stanze addette alla già Mairia , per abitazione e l’Uffizio del Cancelliere Comunitativo.
Il Quartiere che giace sopra il Salone per l’abitazione del Cancelliere Criminale.
Il Cancelliere Civile verrà alloggiato provvisoriamente nel quartiere preso a pigione dal Sig. Gaetano Savi.
Nel Locale suddetto della Biscotteria sarà assegnato una stanza al Comandante della Gendarmeria.
I Gendarmi avranno le loro abitazioni nelle stanze cosidette della Grascia.
In conseguenza di quanto espresso farà eseguire tutti i Lavori di Muratore , Legnaiolo e Fabbro che possino occorrere per ridurre i Locali suddetti ai rispettivi soggetti sopra destinate per ripartizione della Spesa su tutte le Comunità servite da codesta sua Cancelleria.
E con tutta la stima mi confermo. Di VS Ecc.ma. Portoferraio 20 gennaio 1816.Dev.mo Servitore. A. Fantoni”  
( Lettere della Consulta Segreteria del Regio Diritto e dei SS Governatori  , Auditore delle R.Rendite ed altri dal 1815 al 1818.C63.Filza lettere dei Signori Commissario Straordinario e Governatore dell’isola d’Elba.ASCP).

La lettera conferma l’importanza e il ruolo assunto dal Fantoni  in questo periodo di passaggio dal governo francese a quello granducale  , ruolo assunto in virtù del fatto che con decreto del  27 agosto 1815 era stato nominato commissario straordinario per l’intero principato di Piombino e dell’Elba con ampi poteri per favorire proprio il passaggio di cui sopra.
Sotto sua indicazione l’I. e R. Governo procedette alla riorganizzazione amministrativa di tutta l’Elba portando a quattro le amministrazione da dieci che erano durante il governo francese.
Con questa lettera veniamo a conoscere come e quando il tribunale di Portoferraio prese corpo nel palazzo della Biscotteria ,  sede dove è stato fino al secolo passato.
La data ,  20 gennaio 1816 , evidenzia altresì un altro fatto e cioè il grande lavoro che questo passaggio ha determinato:bisognava trovare ubicazione non solo per la Magistratura Civica che si era insediata a partire dal primo gennaio 1816 ma anche per tutti i rappresentanti  del governo granducale dal Governatore all’Auditor Vicario (giudice con tribunale criminale e civile).
Al centro di tutte queste attività è il Cancelliere Comunitativo  , che cura gli affari amministrativi comunitativi  di Portoferraio e di tutto il territorio dell’isola avendo alla sua dipendenza tutte e quattro le comunità in cui era stato suddivisa l’Elba.
Subito dopo la caduta di Napoleone , il primo Cancelliere fu Guidoni a cui poi , dopo poco più di un anno ,  successe Ugolini  con la seguente notifica:

Ho il piacere di parteciparle che S.A.I. e R. con Veneratissimo Motuproprio de 29  Novembre caduto si è degnato di promuovere la di Lei Persona da codesta di quella di Livorno  Cancelleria di 2.da Classe nella Provincia Superiore Senese , ed ha destinato il Dottore Clemente Neri Ugolini attual Cancelliere di Orbetello assegnando a ciascuno le Provisioni , Emolumenti , Pesi , Obblighi annessi a suddetti rispettivi impieghi , e con che debba cessar loro qualunque altro assegnamento.
Il Signor Senator Soprassindaco nel parteciparmi i suddetti cambiamenti mi commette altresì di ingiungere a VS Ecc.ma di trasferirvi sollecitamente al suo nuovo impiego ed io nel pregarla di uniformarsi a quest’ordine attendo dalla di Lei conosciuta precisione ed esattezza l’avviso della di Lei pronta partenza per mio Lume e Regola potendo Ella (…..) la consegna della Cancelleria all’Aiuto Residente di Marciana incaricandolo di esercitare le di Lei funzioni fino all’arrivo del di Lei successore , come anche procurerà che in quanto alla di Lei provisione conserverà che sia realizzata a tutto il 28 Novembre Detto.
Mi congratulo finalmente dell’avanzamento che Ella ha ottenuto dalla Sovrana Clemenza.
Di VS Ecc.ma. Pisa Dall’Uffizio dei Fossi.Li 11 dicembre 1816. Devot.mo Servitore. Flaminio Dal Borgo”
( Corrispondenza con Ufficio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 115.ASCP )

 

Le sue funzioni , regolate da una lunga serie di leggi e regolamenti che riguardano soprattutto le amministrazioni comunitative per il  cui funzionamento il Cancelliere era figura essenziale e indispensabile , furono fissate da Pietro Leopoldo nelle istruzioni del 16 novembre 1779.
Nel restaurato governo granducale  , sotto Ferdinando III  ,  vengono riformate con legge del 16 settembre 1816.

 

Nel restaurato governo granducale , sotto Ferdinando III asburgo-lorena , le funzioni del Cancelliere Comunitativo vengono ridefinite e fissate con legge del 16 settembre 1816. In questa legge , una serie di articoli riuniti sotto il capitolo “  Dei Cancellieri Comunitativi  “ ne fissano bene l’attività nella qualità di impiegati come”Ministri Regi dell’Estimo e del Censo”(si devono occupare di censo e dunque di fisco ama anche di attività riguardanti i bilanci economici della comunità) , ”Consiglieri legali della Comunità e degli Stabilimeti Comunitativi “(cioè custodi delle leggi , ordini e regolamenti “veglianti” riguardanti le comunità e consultori legali dei magistrati comunitativi nonché delle aziende di stato , vedi sale , tabacchi , regio erario , depositeria , ospedale ecc)

“ART LVII
I Cancellieri sono per natura del loro Impiego i Ministri Regi dell’Estimo e del Censo e i Consiglieri Legali della Comunità e degli Stabilimenti Comunitativi “  (Legge 16 settembre 1816.Circolari ed ordini dal Soprassindaco    Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37bis.ASCP )

Per espletare queste attività , il Cancelliere ha a disposizione la Cancelleria Comunitativa con uffici e dipendenti che collaborano con funzione di Aiuto , Copista , Archivista. I Cancellieri  assistono di persona alle adunanze magistrali o sostituiti per mezzo di “Aiuti Residenti” in quelle comunità di sua giurisdizione ma dove non risiede.I suoi “Pesi” , ”Obblighi” erano molteplici tutti individuati da precise norme.

  1. “Consiglieri legali delle Comunità”:

 

“Art. LIX
Essi assistono personalmente o per mezzo dei loro Aiuti a tutte le Adunanze Magistrali , spetta ad essi di far presente in ogni caso alle Magistrature il disposto degli Ordini Veglianti onde essi possano uniformarvisi senza però che gli stessi Cancellieri abbiano influenza alcuna sulle Deliberazioni Comunitative “
(
Idem come sopra)

Questa funzione di Consigliere legale si espletava assai spesso durante la stessa adunanza magistrale .In questa adunanza  il Cancelliere ha altre funzioni che sono quelle di scrivere le “Deliberazioni Comunitative” , i “Partiti “ adottati dalla Magistratura Civica nonché quella di formare l’ordine del giorno dell’adunanza:

“Art LI
Generalmente  nel caso di adunanze tanto ordinarie che  straordinarie il Cancelliere avrà cura d’informare preventivamente il Gonfaloniere degli oggetti che debbono porsi in discussione e di comunicargli quando occorra tutti i fogli relativi essendo riservato al Gonfaloniere di proporre gli affari sui quali dovrà deliberarsi dietro la relazione che potrà esserne fatta per mezzo del Cancelliere , né sarà permesso ad alcuno di porre in discussione oggetti diversi da quelli come sopra proposti dal Gonfaloniere.
(idem come sopra)

  1. “Ministri Regi dell’Estimo e del Censo” e “Consiglieri Legali degli Stabilimenti Comunitativi”:

 

“Art LX
I Cancellieri distendono le Deliberazioni ne prendono Registro , formano i Dazzaioli , si occupano della redazione del saldo dell’Amministrazione Comunitativa e dietro le disposizioni della Magistrature formano i Bilanci di Entrata e di Uscita e quelli di Previsione delle rispettive Comunità “
(Idem come sopra)

Si chiamano “Dazzaioli” i registri nei quali vengono segnati accanto al nome del contribuente le rispettive quote d’imposta da pagare. Gli “Stabilimeti Comunitativi” facevano parte integrante dei bilanci di entrata , di uscita e di previsione della Comunità: tali bilanci erano poi inviati agli organi sovracomunitativi per la “consueta Revisione dei Ragionieri “ e la  definitiva approvazione

“Art. XLIX
Si adunerà parimenti la detta Magistratura nel mese di Febbraio per esaminare lo stato dell’Entrata e dell’Uscita dell’anno precedente sul quale previ i debiti rendimenti  di Conti ,  il Cancelliere dovrà formare il saldo locale e trasmetterlo quindi nel dì quindici Marzo successivo visto e firmato dal Gonfaloniere alla consueta Revisione dei Ragionieri dei rispettivi Uffizi di Soprintendenza Comunitativa “  

Art. L
I Cancellieri che si renderanno morosi nella trasmissione dei saldi all’poca stabilita incorreranno nella penale di lire tre al giorno benefizio della Cassa Comunitativa salvo il regresso a rata di tempo contro quei Camarlinghi che non avranno consegnato i documenti al Cancelliere per la formazione del saldo a tutto il mese di Gennaio e non sarà in facoltà della Magistratura di assolvere i Contumaci dal pagamento della medesima”
(Idem come sopra)

 

Il Camarlingo , impiego comunitativo con funzione di percettore delle tasse ,  è ritenuto colpevole con il Cancelliere  se a questo non avrà consegnato i documenti per la formazione del saldo.
La penale che ad entrambe spetterà di pagare non potrà essere assolta dalla Magistratura Civica.

 

“Art LXVII
Si formerà dal Cancelliere un Dazzaiolo in cui rimarranno compresi tutti i Nomi dei Possessori sù quali in ragione della Cifra Estimale  , esser deve ripartita la Tangente di Tassa attribuita a ciascuna Comunità unita a quella Comunitativa e questo Dazzaiolo , esaminato , visto e firmato dal Gonfaloniere e dal Cancelliere servirà di ruolo per l’esazione delle rispettive tasse”
(
Idem come sopra)

Come “Ministri Regi dell’Estimo e del Censo” i Cancellieri Comunitativi svolgono  un ruolo anche nei confronti dei morosi nel pagamento delle tasse poiché insieme al Gonfaloniere e al Camarlingo possono “avanzare doglianze contro la lentezza dei Giusdicenti (giudici)” chiamati a dare esecuzione all’incasso delle imposte non pagate trasmesse in tribunale

 

“Art LXXVII
Qualora per parte del Gonfaloniere , del Camarlingo o del Cancelliere fossero avanzate delle doglianze contro la lentezza dei Giusdicenti nel dare esecuzione agli Atti per  l’esazione delle Poste consegnate al Tribunale ,  e quando rimanesse giustificato  , che nel termine stabilito dal Giusdicente non fossero stati iniziati gli Atti medesimi.l’I. e R. Consulta è incaricata di promuovere la sospensione dall’Impiego di quei Ministri del Tribunale cui sarà imputabile il ritardo”
(Idem come sopra)

 

Non deve meravigliare questa severità nei confronti dei giudici che ritardano nel dare esecuzione agli atti necessari per la”esazione delle Poste”. Nelle “Poste” , imposte ,  di cui  si parla è compresa la Tassa Prediale che rappresenta l’imposta più importante che ogni comunità deve versare nelle casse regie .La Tassa Prediale , è imposta immobiliare ,  è pagata dai possidenti di immobili residenti nella comunità : è quella che concorre insieme con altre tasse a poter raggiungere quel Censo  Legale necessario per essere imborsati  e diventare  , se estratti , amministratori  comunitativi.

La legge consegna ai Cancellieri Comunitativi  anche l’importante funzione  di

  1. “Notari per gli atti amministrativi” e “custodia degli Archivi”

 

Art. LXI
E’ affidata ai medesimi la vigilanza e la custodia degli Archivi e sono conservati in quella attribuzione che loro spettano nella qualità di Notari per gli atti comunitativi”
(Idem come sopra)

Questa funzione di notaio e archivista di ogni atto amministrativo comunitativo fa comprendere il ruolo centrale assunto dal Cancelliere Comunitativo all’interno della comunità.Anche in questa funzione come per tutte le altre dipende dagli Uffizi di Soprintendenza Comunitativa . Per il Cancelliere di Portoferraio è l’Uffizio Fossi di Pisa quello immediatamente sopra di lui.

 

La legge aveva consegnato al Cancelliere Comunitativo anche  l’attribuzione di “Notaro per gli atti amministrativi”. Pertanto a  lui furono assegnati i còmpiti nell’organizzazione del servizio di stato civile(nascite , matrimoni , morti) di tutta la comunità della sua giurisdizione.
All’Elba ,  che era tutta quanta sotto una unica cancelleria comunicativa collaborante con vari Aiuti  cancellieri  che abitavano in Residenze Comunitative presenti in alcune comunità dell’isola , il Cancelliere trovò non poche difficoltà nell’applicazione della legge 18 giugno 1817 sullo Stato Civile.
L’I.e R. Governo vuole un  servizio di stato civile efficiente ed ordinato  , per questo  , lo stesso “Ministro dello Stato Civile” Gaetano Gasbarri , scrive alla Cancelleria Comunitativa di Portoferraio :

“In esecuzione di quanto dispone l’Articolo primo delle Istruzioni annesse alla Legge del 18 Giugno prossimo passato sullo Stato Civile , ho rimesso a VS Ecc.ma i Registri , Duplicati , Estratti mensuali , Certificati negativi e quanto altro può occorrere pel servizio dell’anno 1818 alle Parrocchie ed altri Stabilimenti compresi nella Comunità di Portoferraio , presso i quali debbono registrarsi gli Atti di Nascite , Morti e Matrimoni….
Dev.mo Obbl.mo Servitore. Il Ministro dello Stato Civile.Gaetano Gasbarri(C63 .Lettere della Consulta Segreteria del Regio Diritto e dei SS  Governatori Auditore delle R.R. Rendite ed altri dal 1815 al 1818. Filza .1817.Lettere dalla Segreteria del Regio Diritto.ASCP ).

 

La collaborazione richiesta ai parroci non fu piena ed efficiente.
Talvolta erano omessi alcuni dati.
 Da Firenze , Tommaso Magnani scrive al Cancellerie Comunitativo dell’Elba:

 “Nell’atto di matrimonio riguardante Giacomo Serocchi e celebrato nello scorso Gennaio nella Chiesa di S. Ilario in Campo , Comunità di Marciana , quel Parroco ha omesso di notare il nome della Sposa.Dalla Segreteria del regio Diritto.Li 6 Marzo 1818.Dev.mo Servitore. Tommaso Magnani “( Idem come sopra   ).
E ancora “Il Parroco di S. Caterina a Marciana , Comunità di tal nome , registrando l’Atto di Matrimonio contratto nel passato  Aprile tra Francesco Grizi e Francesca Gualandi  , ha tralasciato l’epoca della dazioone dell’Anello.Si compiacerà pertanto VS Ecc.ma di rilevare dal citato Ecclesiastico e rimettermi un certificato da Esso sottoscritto col quale venga supplito a tale omissione.Dalla Segreteria del R. Diritto 25 Maggio 1818.Dev.mo servitore Tommaso Magnani” 
(Idem come sopra   )

Talvolta i dati erano completamente assenti:

”Dagli Atti dello Stato Civile del mese di Giugnp p.p. rimessi da VS Ecc.ma per la comunità di Rio ho osservato che mancano quelli di Morti e Matrimoni delle Chiese dei SS Rocco e Marco alla Marina di Rio.Dalla Segreteria del Regio Diritto.21 Marzo 1818.Dv.mo Serv.ore.Magnani (  Idem come sopra    ).
E ancora “Mancano gli stati degli Atti relativi alla Parrocchia della SS Vergine del Carmine di Longone per Gennaio e Febbraio scorsi e quelli di S. Rocco alla Marina di Rio per Febbraio.Dalla Segreteria del R. Diritto 30 Marzo 1818.dev.mo Serv.re Magnani”
(Idem come sopra)
 
Questa cattiva collaborazione da parte dei parroci dovette creare grandi  difficoltà al Cancelliere Comunitativo il quale non poteva far altro che sollecitarli come si evince da questa lettera  arrivata da Firenze

“Ho ricevuto con la Sua de 8 Maggio corrente gli Stati di riepilogazione delle Comunità sottoposte a codesta Cancelleria per gli anni 1814 , 1815 , 1816 e 1817.I vuoti che si osservano essendo indipendenti dal fatto dei Parroci non possono questi Ecclesiastici essere tenuti a dare ulteriori schiarimenti .E solo sarà cura di VS Ecc.ma il sollecitarli alla trasmissione delle portate Statistiche pel corrente anno 1818. Di VS Ecc.ma Dalla Segreteria del R. Diritto 15 Maggio 1818.Dev.mo Serv. Magnani” 
(  Idem come sopra   ).

Le sollecitazioni non mancarono ed ebbero anche effetto.
 Infatti  , da Firenze , fu richiesta al Cancelliere di redigere una nota di quei parroci che hanno collaborato:

”Ecc.mo Sig.Sig. Pad.ne Col.mo. Per mettermi in grado di eseguire di eseguire le Sovrane risoluzioni partecipatemi con biglietto dell’I. e R. Segreteria di Stato dè 18 Giugno corrente relativamente al Servizio dello Stato Civile , occorre che VS Ecc.ma mi rimetta senza il minimo ritardo la nota di quei Parrochi le di cui Chiese sono situate nella Comunità sottoposta a codesta Cancelleria  , e i quali si sono con maggior zelo e sollecitudine distinti finora nel servizio summentovato. Nella nota medesima VS Ecc.ma mi indicherà non meno il nome e il cognome de’ Parrochi , che le Chiese cui sono addetti e le Comunità sono queste situate.
In attenzione pertanto di pronta replica accompagnata dalle notizie  sud divisate , passo a dirmi con distinta stima . Di VS Ecc.ma. Dalla Segreteria del Regio Diritto.Lì 23 giugno 1818.Dev. Servitore Tommaso Magnani”
( C63. Lettere della Consulta Segreteria del regio Diritto e dei SS Governatori Auditore  dell R.R. Rendite ed altri dal 1815 al 1818.Filza lettere dall’Imperiale e Regia Consulta. ASCP    )

 

Da parte del Cancelliere comunitativo dell’Elba non si fece attendere la “pronta replica accompagnata dalle notizie suddivisate” ,  perché dopo appena una decina di giorni :

 

Comuni tà di Marciana.Nota dei Parrochi che con maggiore zelo e sollecitudine distinti fino ad ora nel servizio di Stato Civile
1.Leoni Don Carlo , Pievano , S.Niccolò di Poggio
2.Spinetti Don Giorgio , Arciprete , S.Piero in Campo
3.Garbi Don Tommaso , Pievano S.Ilario in Campo
4.Pieruzzioni Don Gio Antonio , Vice Curato , S.Chiara della Marina di Marciana
Marciana dalla Residenza Comunitativa .lì 3 luglio 1818.A. Tommasini Alfredo.”
“Nota dei Parrochi le di cui Chiese sono situate nella Residenza Comunitativa di Longone.
Comunità di Longone.
_Selano Don Francesco_ Proposto Curato della Chiesa Prepositurale di Longone  , S. Jacopo
_Corretti Don Lorenzo_ Arciprete della Chiesa Arcipretale dell’Assunzione di Maria SSma di Capoliveri
Comunità di Rio.
_Angioletti Don Diego_Proposto Curato della Chiesa Prepositurale di Rio , sotto l’Invocazione dei SS Jacopo e Quirino.
Tutti i suddetti Parrochi hanno fino a qui dimostrato tutta la loro attenzione , zelo , sollecitudine ed esattezza nel servizio relativo alle operazioni riguardanti lo Stato Civile , essendosi anche con tutto il maggior impegno prestato ad ogni richiesta nel somministrare quelle notizie che l’andamento di detto servizio richiedeva.
Longone dalla Residenza Comunitativa.Lì 4 luglio 1818.Filippo Saviozzi”
( Idem come sopra      )  

Al Cancelliere spettava anche il còmpito di comunicare alla comunità di sua giurisdizione quanto era il costo , la ”tangente” , da pagare per l’allestimento di questo efficiente registro di stato civile come prescritto nelle Istruzioni annesse alla legge del 18 giugno 1817 : per la comunità Portoferraio tale cifra ammontava per l’anno 1819 a” lire quarantatrè ,  soldi undici , denaro uno”.
Ogni cancelleria comunitativa del granducato doveva provvedere a far pagare una “tangente” alla magistratura comunitativa poiché con “Sovrano Dispaccio” Sua Altezza Imperiale e Reale lo aveva ordinato “per dare un andamento regolare al servizio in questione”. 

”L’Articolo XII delle Istruzioni annesse alla Legge del dì 18 Giugno 1817 sullo Stato Civile  , determina che le spese di stampa , legatura , carta ecc dei Registri da tenersi nelle Parrochie ed altri pubblici Stabilimenti della Toscana , siano a carico delle Comunità rispettive in proporzione del consumo di cui sono essi suscettibili. Egli è in conseguenza di questa disposizione che essendo stati formati i Registri dei quali si tratta , per l’anno 1819 si è proceduto a liquidare le spese che li riguardano; e SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE in vista del risultato di tale operazione e per dare un andamento regolare al servizio in questione , ha ordinato con Sovrano Dispaccio dal primo del corrente mese , partecipatomi con Biglietto della I. e R. Segreteria di Stato del giorno medesimo , che la tangente dovuta alla Comunità di Portoferraio sottoposta a codesta Cancelleria  , per ciò che riguarda l’oggetto sud divisato resti fissata per l’anno 1819 nella somma di lire quarantatrè , soldi undici e denaro uno che VS Ecc.ma comprenderà nel Bilancio di previsione dell’anno medesimo.E che il pagamento totale dell’accennata somma debba dal Camarlingo della Comunità sud divisata eseguirsi nel corso dei primi sei mesi dell’anno prossimo venturo ed ogni bimestre la rata nella Cassa dell’Uffizio di Soprintendenza Comunitativa di Pisa la quale ne corrisponderà l’importare a quella dello Stato Civile.
Di Vs Ecc.ma .Dalla Segreteria del Regio Diritto .Lì 11 Agosto 1818 .Devotissimo Servitore. Tommaso Magnani”
( Idem come sopra   )

 

Per potere svolgere ed espletare tante ed importanti funzioni nella vita amministrativa comunitativa  , il Cancelliere Comunitativo  aveva bisogno di uffici con personale dipendente efficiente. Il controllo della efficienza di questo personale era esercitato dagli organi di Soprintendenza Comunitativa  ,  i quali per norme precise di legge richiedevano annualmente al Cancelliere notizie sugli impiegati negli uffici di Cancelleria .Il Soprassindaco G. Brancadori , nel dicembre del 1817 ,  così scrive da Firenze dall’Uffizio generale delle comunità del granducato , al Cancelliere comunitativo dell’Elba:

 

“Circolare n. 935
Eccellentissimo Signore ,
coerentemente agli Ordini contenuti nelle Circolari dei 22 Aprile 1778 e 3 Aprile 1782 dovrà VS somministrarmi con la possibile sollecitudine le convenienti informazioni sulla capacità , applicazione e condotta  degli Aiuti ,  Copisti ecc addetti a codesta Cancelleria ancorchè non fosse compiuto l’Anno del loro Servizio , facendomi nel tempo istesso separatamente conoscere il numero e le qualità degli Impiegati che potessero essere stati destinati a servire in codesta istessa Cancelleria a carico delle rispettive Comunità , non omettendo di avvertire in forza di quali Ordini abbia avuto luogo la loro ammissione.
Debbo poi commetterle di continuare immancabilmente a trasmettermi le sopraccennate informazioni dentro il Mese di Novembre di ciasched’un Anno , e non più oltre , avvertendo di non farsi debitore di aver omessa veruna particolarità e circostanza , onde possa chiaramente rilevarsi il giusto e vero carattere dei soggetti con esprimere tra le altre qualità anco l’età dei medesimi.
E mi confermo
Di VS Ecc.ma
Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran Ducato.9 dicembre 1817. Devot.mo Servitore. G. Brancadori  Soprassindaco”
(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 103bis.ASCP )

 

Trascorrono pochi giorni e in data 26 dicembre 1817 ecco la risposta del Cancelliere Comunitativo di Portoferraio:

 

“Stato dell’Impiegati e addetti nella Cancelleria Comunitativa di Portoferraio.

  1. Savi D. Filippo , Aiuto Residente in Longone;a. 40; 23 dicembre 1815 (data dell’ordini i quali sono ammessi al servizio) , capace , onesto attento ,  attivo
  2. Tomassini Amadio , Aiuto Residente in Marciana;a. 29; 23 ottobre 1816(data dell’ordini i quali sono ammessi al servizio) , capace , onesto , attento , attivo
  3. Fazzi Jacopo , Copista nella Cancelleria a Portoferraio , a. 23 , dal 30 marzo 1816 da contare per altro dal gennaio 1816 (data dell’ordini i quali sono ammessi al servizio) , capace , onesto e attivo.Questo impiegato con il (……) fissato provvisoriamente a carico di tutte le Comunità dell’isola.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Portoferraio. 26 dicembre 1817”( Idem come sopra )

 

Questa nota sullo “stato dell’impiegati nella Cancelleria Comunitativa di Portoferraio” è molto interessante perché  evidenzia come il sistema amministrativo granducale  avesse in grande considerazione l’efficienza della cancelleria comunitativa quale fulcro , pernio dell’amministrazione locale:aveva per questo istituito in Firenze un Uffizio Generale delle Comunità del granducato presieduta dalla figura del Soprassindaco.
Con l’efficienza richiesta ,  basata sulla qualità degli impiegati , si evidenzia anche la organizzazione all’isola d’Elba della Cancelleria Comunitativa: un unico cancelliere residente in Portoferraio , con sede dentro il Palazzo Comunitativo , la Biscotteria ,   coadiuvato da due Aiuti residenti  nelle “residenze comunitative” site una a Longone e l’altra a Marciana  , Aiuti Residenti che avevano l’obbligo di partecipare alle adunanze magistrali delle rispettive comunità con funzione di cancellierato  oltre che corrispondere col Cancelliere Comunitativo per gli affari correnti amministrativi.
Infine , non essendovi altro modo di archiviare , trasmettere gli atti amministrativi , era creata la figura dell’impiegato con funzione di Copista degli atti amministrativi.

 

Marcello  Camici

ASCP.Archivio storico comune Portoferraio




      Marcello Camici


    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO  DI  TOSCANA  ASBURGO-LORENA :

PRIORI  E  CONSIGLIERI


Il regolamento particolare per l’Elba emanato da Ferdinando III nel dicembre del 1815 aveva gettato le basi amministrative con le quali l’isola fu amministrata dopo il restaurato governo granducale toscano  asburgo-lorenese e cioè fino all’annessione al regno d’Italia.
Aveva distinto il territorio in quattro comunità per ciascuna delle quali era previsto un gonfaloniere , con   priori e consiglieri.
Un solo cancelliere ,  residente in Portoferraio.
Il sistema dell’imborsazione era usato nella scelta e nomina degli amministratori locali e si basava sul censo legale. Solo chi era possidente e pagava le tasse (censo legale) poteva essere imborsato.
Estratto  a sorte ,  doveva risiedere nel magistrato.
Se ricusava la carica ,  era sottoposto alla pena della tassa del rifiuto.
A Portoferraio , Il censo legale ritenuto necessario per far parte della borsa di Gonfaloniere  , non doveva essere minore di lire 80 e 50 per le altre comunità;per far parte , essere imborsati nella borsa dei Priori bisognava essere tassati per non meno di lire 40 per Portoferraio e di lire 30 nella altre comunità;nella borsa dei Consiglieri erano imborsati tutti i possidenti di beni stabili qualunque ne fosse il valore e l’importo corrisponde di tasse pagate.   
Il sistema dell’imborsazione ,  che trova le sue origini nella storia del comune di Firenze ,   fu riformato da Ferdinando III , asburgo-lorena ,  con legge del 16 settembre 1816 : il gonfaloniere non fu più estratto ma nominato dal Granduca.
 Priori e Consiglieri continuarono ad essere estratti a sorte dalle relative borse  , ai Priori venne però richiesto di possedere un Censo doppio rispetto a quello finora vigente per potere essere imborsati .Nella Magistratura Civica di Portoferraio molti Priori in carica dal 1815 decaddero con la nuova legge.
Furono sostituiti subito perché la loro presenza era obbligata : insieme col Gonfolaniere formavano infatti  la Magistratura Civica e  , quando riuniti insieme con i Consiglieri ,  formavano il Consiglio Generale Comunitativo.
La figura del Priore così pure quella del Gonfaloniere , come amministratori locali di comunità ,  affonda le sue radici  nella storia della città di Firenze e , più in particolare con la nascita del comune in questa città.
E’ alla fine del 1200 che nel comune di Firenze compare l’istituzione del collegio di sei Priori delle Arti.

La legge di riforma del settembre 1816 fissò come si doveva  procedere per la convocazione e del Magistrato (Gonfaloniere e Priori) ,  del Consiglio Generale Comunitativo  e come  doveva svolgersi  l’”adunanza magistrale”.
Inoltre – ne abbiamo già parlato- consegnò molte “attribuzioni ed incombenze” al Gonfaloniere e , come sopra accennato , per le cariche di Priore e Consigliere fu stabilito che rimanesse il sistema dell’imborsazione:

Art IX
I Priori e i Consiglieri si estrarranno a sorte dalle rispettive Borse.”
(
Circolari ed ordini al Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37 bis.ASCP)

Per entrambe (Priore e Consigliere) fu inoltre fissato A)un abbassamento dell’età per ricoprire la carica , passando da trenta  a venticinque anni , B) la gratuità dell’incarico , che finora era pagato a carico della Comunità ,  se non per le spese vive “a titolo di rimborso” , C)la tassa di Rifiuto nel caso di ricusazione della carica:

Art XVIII
E’ dichiarato che l’età di venticinque anni sarà bastante per l’ammissione e l’esercizio dell’Uffizio di Priore o Consigliere.”

 

“Art XVI
L’Uffizio del Gonfaloniere  , dei priori e dei Consiglieri è gratuito.  I Priori e i Consiglieri conseguiranno non ostante a titolo di rimborso di spese vive la metà dell’emolumento assegnato dalle rispettive Comunità agli attuali residenti ,  e Consiglieri ed il rimanente sarà destinato per indennità di spese al Gonfaloniere .

Art. XVII
Chiunque estratto e prescelto all’Uffizio di Priore recusi di accettarlo , qualora non abbia titoli legittimi d’esenzione a forma dei Veglianti Regolamenti , che in questa parte rimangono in vigore dovrà pagare la Tassa di Rifiuto nella somma di lire cento. Per i Consiglieri questa tassa sarà di lire cinquanta a benefizio della Cassa Comunitativa.”
(Idem come sopra)

I parroci  , se possidenti ,   erano imborsati  ma  , se estratti ,  erano “dispensati dalla residenza come Priori o Consiglieri” in quanto esercitano “Cura d’Anime”:

“Art XIX
A riguardo delle molteplici e gravi incombenze affidate ai Parrochi , che esercitano Cura d’Anime , e che trovansi interamente dedicati al servizio spirituale dei popoli , da cui non potrebbero esser distratti in affari temporali senza pregiudizio del Sacro Ministero , restano detti Parrochi dispensati dalla residenza come Priori , o Consiglieri con facoltà di sostituire altro soggetto secolare capace di tale Uffizio”
(
Idem come sopra)

I Priori che al momento dell’entrata in vigore della legge non godono di “Censo duplo “di quello stabilito al presente in ciascuna Comunità” sono tutti “inabilitati” a risiedere come Priori. Questa norma del dover possedere da parte dei Priori un “Censo duplo” rispetto a quello finora richiesto per poter partecipare all’imborsazione , è novità assoluta che viene introdotta con l’art X della legge 16 settembre 1816 , creò non pochi problemi di cui parlerò a parte:

“Art XX
Saranno inabilitati a risiedere come Priori quei Possessori , i quali non godono di un Censo duplo di quello stabilito al presente in ciascuna comunità dai rispettivi Regolamenti Generali o particolari secondo le cifre estimali veglianti nelle Comunità istesse”
(
Idem come sopra)

I Parroci estratti e dispensati dal ricoprire la carica di Priore potevano essere sostituiti con “altro soggetto secolare capace di tale uffizio”  , mentre i Priori in carica inabilitati dall’entrata in vigore della legge ,  potevano essere sostituiti con diversa procedura:

“Art XXI
Quelli che hanno facoltà di sostituire dovranno nominare un soggetto secolare tra gl’imborsati capaci ,  prima che sia rimessa la nota degli estratti al Senator Soprassindaco”
 (idem come sopra)

Questa norma di legge indica  che l’estrazione dalla borsa  deve essere accompagnata da una “nota degli estratti al Senator Soprassindaco”. Ciò significa che deve essere direttamente informato il governo a Firenze , essendo il Senator Soprassindaco residente in Firenze mentre il Provveditore Soprassindaco  , a Pisa.
 
La funzione amministrativa svolta nella comunità da parte dei Priori e Consiglieri non era certo così importante come quella che doveva svolgere il Gonfaloniere.
 I Priori espletavano funzioni  che i  Consiglieri non potevano.
In numero variabile stabilito per ogni per comunità  , i Priori siedevano accanto al Gonfaloniere con ordine di numero col quale erano stati estratti e successivamente confermati con nota del Senator Soprassindaco.
 Il primo in nota aveva possibilità di sostituire il Gonfaloniere in caso di sua assenza.
E’ Il corpo dei Priori insieme col Gonfaloniere che costituisce la Magistratura Civica la quale ,  assai spesso in assenza dei Consiglieri “congedati”  ,  delibera e prende decisioni  chiamate “partiti”:il corpo dei Priori è dunque vero organo deliberante comunitativo.
Per diventare Priore bisognava far parte della Borsa dei Priori e cioè avere un Censo legale superiore a quello che era necessario per far parte della Borsa dei Consiglieri.
Per  coloro che estratti dalla Borsa dei Priori dovevano andare a ricoprire la rispettiva carica si richiedeva da parte degli organi sovracomunitativi di conoscerne  le qualità personali  nella nota degli estratti dalle borse inviata dal Cancelliere  a tali organi per averne convalida.

I Priori inoltre erano quelli ai quali erano assegnati funzioni di controllo sull’esecuzione delle delibere , ”partiti” presi. Venivano ad esempio nominati per controllare l’esecuzione di strade comunitative ,  per controllare la regolare esecuzione dei regolamenti previsti per l’istruzione pubblica  , la  regolarità dell’incanto di immobili  di proprietà comunitativa ecc.
E’ tra i residenti nel corpo dei Priori che viene scelto ed eletto colui che deve ricoprire l’incarico di Camarlingo , che è un impiego comunitativo.
A fronte di queste funzioni dei Priori ,  i Consiglieri  ne avevano molte meno  e , per essi , non ho trovato alcuna nota sulle qualità personali inviata agli organi sovracomunitativi.
Come sopra ho detto , alle “adunanze magistrali” costituivano insieme al Gonfaloniere e Priori il Consiglio Generale Comunitativo .
Questo Consiglio Generale Comunitativo non si riuniva spesso : le occasioni erano quelle  dei  bilanci di previsione e consuntivi o nel rinnovo del “Seggio Magistrale Comunitativo”. Qui  , i Consiglieri , potevano votare su argomenti  , ”Tratte” , posti all’ordine del giorno e il loro voto era eguale a quello dei residenti nella  Magistratura Civica.
Potevano inoltre svolgere funzione di petizione , istanza , biglietto scritto al Magistrato Civico anche da parte di singoli cittadini su particolari argomenti.
Nella legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816 pochi articoli sono dedicati al Consigliere proprio perché le sue funzioni amministrative sono ridotte: sembra quasi che il legislatore sia stato costretto a prenderli in considerazione in quanto possidenti e cioè cittadini con Censo Legale .Infatti anche per le qualità necessarie per essere imborsato ed estratto come Consigliere la legge esplicitamente afferma che “non è fatta innovazione”.
Questa minore funzione del Consigliere è legata al Censo Legale posseduto :solo per i Consiglieri ,  la legge prevede che siano variati tutti annualmente.

CONSIGLIERI

“Art XIII
Dei Consiglieri ne saranno estratti tanti , quanti sono destinati a formare il numero dei Componenti il Consiglio in ciascheduna Comunità.”

 

“Art XV
I Consiglieri si varieranno tutti annualmente.”

“Art XXII
Non è fatta innovazione in rapporto alle qualità necessarie per essere imborsato e tratto come Consigliere”.(Legge 16 settembre 1816.Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818”.
C64.Carta 37 bis.ASCP) 

 

PRIORI

Per i priori , la legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816 , innovò alcuni aspetti  come quello che per poter risiedere nella borsa dei Priori il censo richiesto doveva essere il doppio  , “duplo” ,  di quello che prima era richiesto “secondo le cifre estimali veglianti nelle Comunità istesse”:

Art . XX
Saranno inabilitati a risiedere come Priori quei Possessori , i quali non godono di un Censo duplo di quello stabilito al presente in ciascuna Comunità dai rispettivi Regolamenti Generali o particolari secondo le cifre estimali veglianti nelle Comunità istesse”
 
(Idem come sopra)

Inoltre al Priore venne riconosciuto un ruolo fino ad allora sconosciuto e cioè quello di poter sostituire il Gonfaloniere “in tutti i casi d’impotenza o di assenza” , introducendo così nella legislazione comunitativa la figura del vice-sindaco , cioè il vice-Gonfaloniere , che possiede “il carattere di sostituto del Gonfaloniere”. Tale possibilità era accordata dal legislatore in base all’”ordine di nota che rimetterà il Senator Soprassindaco senza curare quello dell’estrazione” :

Art.XI
L’ordine della Nota che rimetterà il Senator Soprassindaco senza curare quello  dell’estrazione costituirà il Primo , il secondo Priore e gli altri successivamente

Art .XII
Il primo in nota vale a dire il primo Priore alle altre sue attribuzioni unirà il carattere di sostituto del Gonfaloniere per esercitarne le funzioni in tutti i casi d’impotenza o di assenza e qualora mancassero il Gonfaloniere ed il sostituto ne farà le veci il secondo Priore.”
(Idem come sopra)

 

Gli articoli di legge sopra citati indicano chiaramente che il legislatore ha a cuore che in ogni caso l”adunanza magistrale”possa essere espletata anche in assenza dei vertici della Magistratura Civica :ma indica anche altro.

La nomina dei Priori estratti dalla relativa borsa doveva avere l’assenso da parte degli organi superiori come il Senatore Soprassindaco. Costui convalidava l’estrazione con una nota di priori a ciascuno dei quali veniva assegnato un numero 1 , 2 , 3 , 4 ecc.L’ordine della nota nasceva probabilmente legato alle qualità personali dei singoli Priori estratti.
La legge consente al Senator Soprassindaco  di rimettere la Nota con un ordine diverso da quello d’estrazione:”senza curare quello dell’estrazione ”.
 Il Cancelliere comunitativo invia allegata ai nomi degli estratti una nota sulle “Osservazioni per le qualità personali di detti soggetti” secondo l’ordine di estrazione della “Tratta”.
Ecco la Tratta dei Priori eseguita dalla Magistratura Comunitativa di Portoferraio nel settembre 1817. Accanto al numero dei Priori che per questa comunità sono stabiliti essere in numero di quattro “residenti nel Magistrato”ce ne sono altri estratti in doppio numero come pevisto dalla legge di riforma:

“Comunità di Portoferraio:Nota dei soggetti Tratti nella seduta del 19 settembre 1817 nel Consiglio Generale di detta Comunità per l’anno dal 1° Gennaio a tutto ottobre 1818.
Residenti nel Magistrato (Priori).
Osservazioni sulle qualità personali di detti soggetti :Hutre  Luigi attaccato al Governo , onesto , attivo , intelligente ;Barberi Gio Batta idem;  Palmi Giuseppe idem ma di minore intelligenza  ;Pagni  Jacopo
(
id.come sopra)
Nome ,  cognome e domicilio di Soggetti  (Priori) estratti in doppio numero e secondo l’ordine della tratta.Osservazioni  sulle qualità personali di detti soggetti: Boccini Pietro in Portoferraio negoziante ,  onesto ed intelligente fatto Priore tutto il 1816; Cantini Ottavio in Firenze ,  Direttore Generale dei Sali e Tabacchi nel Granducato;   Lapi dr. Crispino in Firenze , stato Maire e Governatore Generale dell’isola  avanti l’ingresso delle truppe toscane , capace , intelligente;  Fazzi Jacopo in Portoferraio , attaccato al Governo , onesto , attivo ed intelligente ma Genero del Gonfaloniere , Archivista e Copista nella Cancelleria , stato Priore nel 1816”
(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal  1815 al 1817.C60.Carta 263.ASCP ).

 

Queste Note inviate dal Cancelliere della Comunità di Portoferraio  , qualche mese dopo nel dicembre del 1817  , ebbero una risposta nella persona  del Soprassindaco  dell’Uffizio Generale delle Comunità di Firenze: la lettura di questa circolare evidenzia un fatto importante e cioè che i Priori estratti erano confermati nella carica “in conformità dell’autorizzazione ricevutane da S.A.I. e R.”.
Sua Altezza Imperiale e Reale(S.A.I. e R.) aveva la perfetta conoscenza di ogni Magistratura Civica esistente nel Granducato perché non solo nominava direttamente il Gonfaloniere ma dava anche autorizzazione alla conferma dei Priori estratti:

“Accompagno a VS n° 4 Note dei Soggetti che dovranno nel venturo anno 1818 risiedere nelle Magistrature delle Comunità comprese in cotesta sua Cancelleria , stati da me designati a forma della Legge de 16 settembre 1816  , e quindi approvati in  conformità dell’autorizzazione ricevutane da S.A.I. e R. .
Ella comunicherà immediatamente ai Sig Gonfalonieri ed a chi altri occorre la notizia dei Soggetti come sopra destinati per le indicate Magistrature ,  e si concerterà poi con i Gonfalonieri predetti perché le Magistrature medesime siano ammesse nelle solite forme all’esercizio delle loro funzioni.
Mi accusi il recapito delle presente.
Di VS ,  Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato , 30 dicembre 1817.
Devotiss. Servitore ,  G. Brancadori. Soprassindaco “
( Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.carta 107.ASCP )

Con la restaurazione del Granducato di Toscana ,  le amministrazioni locali conoscono un periodo di innovazione attraverso la legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816.
Non tanto la funzione di Consigliere quanto quella di Gonfaloniere e Priore è sottoposta a profonda innovazione.
Per il Priore è l’articolo X della legge sopracitata che innova molto poiché il legislatore prevede l’estrazione di un doppio numero di soggetti  , per tutti quali viene non solo richiesto un Censo legale doppio rispetto a quello richiesto prima ma anche “capacità a risiedere” :ciò significa che l’estratto deve dimostrare di possedere qualità  per ricoprire la carica

“Art X
Per l’Uffizio dei Priori si estrarrà un doppio numero di Soggetti capaci a risiedere , cioè a dire se i Priori debbono essere cinque si  estrarranno dieci nomi purgati  , ed il Senatore Soprassindaco previa partecipazione  destinerà tra i dieci estratti  , i cinque che dovranno risiedere”
(Legge 16 settembre 1816.Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.carta 37bis.ASCP)

In merito all’applicazione di questo articolo n. X insorsero difficoltà interpretative da parte dei Cancellieri che dovevano inviare le “Note” sulle qualità personali degli estratti.
Il Soprassindaco da Firenze , nella circolare n. 620 dell’agosto 1818 , chiarisce una volta per tutte queste difficoltà interpretative della legge , anche sul concetto di “nomi purgati”:

“…..Ed all’oggetto di rendere più regolari e conformi agli Ordini vigenti le operazioni riguardanti la formazione delle precitate Note i Cancellieri istessi avranno presenti le appresso avvertenze

I°.   La legge dè 16 settembre 1816 art X avendo prescritto che per l’Uffizio dei Priori si proceda all’estrazione
di un doppio numero di Soggetti purgati , non ha per altro ordinato , come è stato opinato da alcuni Cancellieri Comunitativi ,  che questi Soggetti  , seguita la Tratta , debbano indistintamente esser intimati a mani festare la loro volontà o per l’accettazione o per il rifiuto dell’Uffizio  a cui sono stati tratti , ma bensì che una tale intimazione  , coerentemente al disposto dell’art XVII di detta Legge debba aver luogo soltanto
rispetto a quei Soggetti che rimangono  prescelti  , ed approvati per rimpiazzare i Residenti che terminano
il loro Uffizio , mentre la parola Purgati ha rapporto all’atto della  estrazione nel quale deve essere fatta at
tenzione che contro i Soggetti estratti non militino dei divieti , o altre eccezioni indotte dai Regolamenti
e Ordini veglianti.

II°    E’ necessario poi che i Cancellieri nella prima Colonna di dette Note trascrivano per ordine di precedenza e  secondo i gradi di onorificenza i Nomi dei Priori che compongono l’attuale Seggio Magistrale , facendo avvertenza a quelli che fossero stati prescelti ,  e destinati nel corso dell’Anno per rimpiazzare i residenti che
Per qualunque causa fossero venuti a mancare.

III°    E’ della massima importanza che nelle osservazioni su i Soggetti estratti in doppio numero sia fatta menzione se essi dimorano nella Comunità ,  o fuori della medesima e tanto nell’uno che nell’altro caso a qual  distanza dal luogo si effettuano le Adunanze Magistrali , come pure sia notato a ciascun Estratto il nome del Padre il grado di parentela che  esiste fra gli Estratti medesimi , ed i Priori residenti che debbono rimanere in Uffizio .
Mi lusingo che VS nella esecuzione delle imminenti Tratte e nella consecutiva trasmissione delle correlative Note degli Estratti per ricomporre le future  Magistrature si conformerà esattamente alle sopraespresse avvertenze.
Le accompagno frattanto un numero sufficiente delle suddette Note , delle quali Ella farà uso per le Tratte enunciate. E mi confermo.Di VS da Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato.12 Agosto 1818.Devostissimo Servitore G. Brancadori. Soprassindaco”

(Idem come sopra.Carta 136.ASCP)

L’attenzione e la vigilanza sulle funzioni delle Magistrature Comunitative era talmente tanta da parte degli organo sovracomunitativi  da inviare prestampati sulle Note “delle quali Ella (Cancelliere comunitativo) farà uso per le Tratte enunciate”.




      Marcello Camici


    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA :

ATTRIBUZIONI ED INCOMBENZE DEL GONFALONIERE

  

Con la legge di riforma delle comunità locali del 16 settembre 1816 ,   il granduca di Toscana Ferdinando III ,  Asburgo-Lorena , avoca a sé il diritto di nomina del primo cittadino , il Gonfaloniere , conferendogli ampi poteri , chiamati attribuzioni ed incombenze del gonfaloniere”.

Vuole che

A) esplichi tale funzione gratuitamente- solo una indennità per le spese vive documentate;
     e che
B) in tale funzione il gonfaloniere non sia da ritenersi impiegato dello Stato.  

Il termine “incombenza” non è usato a caso.

Lo si adopera quando si vuole indicare che si nomina qualcuno per affidargli un incarico.
Con tale termine , parola ,  il Gonfaloniere diviene persona  cui il Granduca stesso affida , con nomina diretta , un incarico.
Il Granduca affida al Gonfaloniere l’incarico  seguente :

“Art. XXIV. Il Gonfaloniere come sopra da Noi nominato sarà il Capo della Magistratura e riunirà insieme le incombenze  di Sindaco della Comunità e come tale avrà inoltre l’Ispezione sull’Economico e sulla Polizia interna della stessa Comunità nei rapporti amministrativi”
(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37 bis.ASCP)

Attribuire la “incombenza” di “ispezione sull’Economico e sulla Polizia” significa che il Granduca affida al Gonfaloniere il còmpito di guardare attentamente per esaminare e giudicare il bilancio economico e la sicurezza pubblica della Comunità nei “rapporti amministrativi” che deve intrattenere sia con gli organi interni della stessa comunità che con quelli superiori di Pisa e Firenze.
Funzione questa , che fino ad adesso era di esclusiva competenza del cancelliere comunitativo.
Gli articoli  di legge successivi si soffermano su “attribuzioni e incombenze” precise affidate al Gonfaloniere che consentono al Gonfaloniere poter  realizzare “l’ispezione sull’Economico e sulla Polizia interna della stessa Comunità nei rapporti amministrativi”
Si comincia con articoli di legge che  delineano le sue funzioni nelle adunanze magistrali

“Art. XXV.
Oltre le adunanze ordinarie di cui sarà parlato in appresso , di cui sarà parlato in appresso non si

 potranno tenere altre adunanze senza il previo assenso del Gonfaloniere il quale , o da se stesso
o per mezzo del Cancelliere esporrà l’oggetto che cader deve in deliberazione ,  e presiederà al
buon ordine della seduta


Art. XXVI.
Il Gonfaloniere avrà voto eguale con gli altri componenti la Magistratura , ma se reputasse meno
utile all’interesse pubblico qualche Deliberazione Magistrale quando anche si tratti di oggetto
rilasciato alla facoltà della Magistratura , avrà diritto di ordinare la sospensione con obbligo di
 riferire ai rispettivi Provveditori di Soprintendenza Comunitativa , le circostanze , le ragioni che
hanno determinato il suo Giudizio
   
(Idem come sopra )

L’articolo che successivo attribuisce al Gonfaloniere “icombenze” tali da consentire “ispezione sull’Economico e sulla Polizia interna della stessa Comunità”

Art. XXVII.
Accordiamo al Gonfaloniere la facoltà di farsi render conto ogni volta che lo creda opportuno dello stato economico di qualunque Azienda , o Stabilimento Comunitativo , ed il Cancelliere , non meno che i Rettori , o Ministri delle rispettive Aziende .o Stabilimenti dovranno prestarsi a tutte quelle operazioni che loro saranno commesse , e saranno tenuti a somministrare qualunque notizia o schiarimento venisse loro richiesto”
( Idem come sopra).

“Attribuzioni ed incombenze” relative al buon governo dell’amministrazione comunitativa in caso di “mancanza in uffizio” da parte “degli impiegati subalterni della Comunità”:

“Art XXVIII.
Potrà il Gonfaloniere nel concorso di gravi motivi ordinare la sospensione degl’impiegati subalterni della Comunità , non escluso il Perito di Strade , qualora si verificasse il caso di loro mancanza in Uffizio , con obbligo però di renderne conto nel termine di tre giorni ai Provveditori suddetti di Soprintendenza Comunitativa ,  per attenderne le ulteriori risoluzioni” 
(Idem come sopra )

   
Con la restaurazione del governo granducale  , al Gonfaloniere , primo cittadino della comunità ,  S.A.I. e R. Ferdinando III , Asburgo-Lorena , affida “attribuzioni ed incombenze” che mai prima , neppure con la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo del secolo precedente , il settecento , aveva avuto.
Tutto questo accade perché il Granduca vuole che il Gonfaloniere sia agli occhi dei suoi sudditi ,  in ogni singola comunità , simbolo ed espressione diretta sua e del suo potere.
 Con la nomina diretta , il Gonfaloniere è divenuto uomo di fiducia : non a caso viene scelto dal Granduca dopo avere conosciuto le qualità personali.
Perciò il Granduca sottrae la nomina del Gonfaloniere al sistema dell’imborsazione avocando a sé stesso la nomina diretta.
Ho già parlato di alcune di queste “attribuzioni ed incombenze” del Gonfaloniere che riguardano  le sue funzioni  A) nelle adunanze magistrali , B)nella “ispezione sull’Economico” della Comunità potendo “farsi render conto ogni volta che lo creda opportuno dello stato economico di qualunque Azienda , o Stabilimento Comunitativo” e C)sul buon governo potendo “ il Gonfaloniere nel concorso di gravi motivi ordinare la sospensione degl’impiegati subalterni della Comunità , non escluso il Perito di Strade , qualora si verificasse il caso di loro mancanza  in Uffizio”.
Altre ed ulteriori“attribuzioni ed incombenze “  riguardano il suo ruolo nel pagamento delle tasse da parte dei cittadini della comunità , dove senza la sua presenza con firma  , il Camarlingo , funzionario comunale addetto all’esazione delle tasse e dei pagamenti , niente può disporre:

Art. XXIX
Dopo otto giorni dal dì di scadenza di ciascuna rata di Dazio il Gonfaloniere si assicurerà se dal Camarlingo siano state esatte le rispettive Poste ,  e si farà rendere conto dello Stato della esazione richiamando ad esame la Scrittura , da tenersene nella forma che sarà prescritta con particolari Istruzioni.

Art. XXX
Niun mandato del Cancelliere potrà essere pagato dal Camarlingo se non sia munito del visto del Gonfaloniere il quale conosciuta la regolarità del pagamento potrà renderlo esecutorio col predetto suo visto , in difetto del quale , se mai il Camarlingo effettuasse non ostante il pagamento , non potrà essergliene abbuonato il valore , ma dovrà rimanere tutto a suo carico”
(Legge 16 settembre 1816.Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64 , Carta 37 bis. ASCP)

Queste norme di legge assegnano al Gonfaloniere un ruolo nell’esazione delle “Poste”(imposte) che non aveva mai avuto nel  Granducato dove era sempre stato il Cancelliere ad avere responsabilità contabile , e lo avvicina al suo omologo , il Maire , del periodo francese , che invece aveva responsabilità contabile.

Le strade locali  di comunicazione  , chiamate “strade comunitative” perché i lavori di costruzione e mantenimento sono a carico della comunità il cui territorio tali strade percorrono ,  sono un’altra “attribuzione ed incombenza “del Gonfaloniere , in quanto deve su di esse “invigilare” e in particolare , sul “Perito di Strade”:

“Art. XXXI.
E’ affidato specialmente al Gonfaloniere il carico d’invigilare che le Strade Comunitative siano ben mantenute , e che gli Accollatari soddisfacciano con esattezza alle loro obbligazioni , ed il Perito della Comunità sarà tenuto di adempiere a tutte quelle Commissioni che dal Gonfaloniere per quest’effetto gli verranno ingiunte.

Art XXXII.
E’ abolito l’Emolumento stabilito a favore dei Periti di Strade con il Regolamento e Istruzioni per le conclusioni degli Accolli delle Strade Comunitative approvato con l’Editto dè 12 settembre 1814.Il Gonfaloniere proporrà al Magistrato l’assegnamento fisso da stanziarsi al Perito suddetto e da sottoporsi alla superiore approvazione.

Art XXXIII.
In caso di urgenza sarà in facoltà del Gonfaloniere di ordinare quei lavori che non ammettono dilazione , e che trascurati porterebbero  a danni e spese maggiori con obbligo di dar conto immediatamente al rispettivo Provveditore di Soprintendenza Comunitativa e farne poi partecipazione nella prima adunanza magistrale.”
(Idem come sopra)

Erano precise le “attribuzioni ed incombenze” del Gonfaloniere riguardanti la sicurezza pubblica.
Esse  andavano dalla possibilità di promuovere tutte le “misure e disposizioni di polizia” per influire sulla “quiete e sicurezza pubblica” fino alla facoltà di far arrestare chiunque turbasse “la tranquillità pubblica”.
In qualche modo , questa disposizione di legge anticipa così quella figura che oggi viene chiamata ‘pubblico ufficiale’:

Art XXXIV.
Il Gonfaloniere avrà cura di promuovere presso il Giusdicente tutte quelle misure e disposizioni di Polizia che possono influire alla quiete e sicurezza pubblica , alla nettezza delle Strade ed altri simili oggetti

Art. XXXVI.
Il Gonfaloniere avrà facoltà di provocare presso i Tribunali l’arresto di qualunque persona turbasse la tranquillità pubblica , o si rendesse in qualche infesta ai privati ,  e potrà anche ordinare direttamente nel caso d’insulti personali o di altro avvenimento che richiedesse pronto provvedimento  , facendo consegnare l’arrestato in Tribunale , onde sia proceduto contro di esso in conformità delle Leggi.

Art. XXXVII.
A tale effetto ,  ed in questi casi la forza pubblica seconderà e si presterà agli ordini del Gonfaloniere”
(Idem come sopra)
 
“Incombenze ed attribuzioni” v’erano per il Gonfaloniere anche in campo sanitario in modo particolare sulla sicurezza alimentare dove il primo cittadino è coinvolto in quanto deve “vegliare”sui Grascieri:

“Art. XXXV.
Ritenuta l’istituzione dei Grascieri questi dipenderanno dagli ordini del Giusdicente , il quale parteciperà le sue disposizioni al Gonfaloniere ,  cui incomberà di vegliare sulla regolarità dell’esecuzione.”
(Idem come sopra)

L’articolo che segue , il XXXVIII , l’ultimo che riguarda “le attribuzioni ed incombenze del gonfaloniere” stabilisce quali sono gli organi sovracomunitativi tramite i quali il Gonfaloniere “corrisponderà col Governo” e perciò col Granduca stesso , nell’espletamento delle sue”incombenze ed attribuzioni”:

“Art. XXXVIII.
In fine il Gonfaloniere corrisponderà col Governo per mezzo del Senator Soprassindaco , dei provveditori di Soprintedenza  Comunitativa , e per mezzo del Presidente del Buon Governo , secondo le competenze dei Dipartimenti rispettivi dando sfogo a tutte le commissioni che gli saranno ingiunte , ed al termine di ogni anno dentro i primi quindici giorni di Gennaio rimetterà al predetto Senator Soprassindaco un Prospetto informativo dello Stato della Comunità nei rapporti tanto economici che politici”
(Idem come sopra)

Questo ultimo articolo di legge è particolarmente indicativo sulle “incombenze” che il Gonfaloniere ha assegnate.
Corrispondere “secondo le competenze dei Dipartimenti rispettivi” presieduti dal Senator Soprassindaco , dai Provveditori di Soprintendenza Comunitativa , dal Presidente del Buon Governo significa che il Gonfaloniere è chiamato a possedere una profonda conoscenza della struttura organizzativa dello stato granducale.



      Marcello Camici


    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA :

GONFALONIERE

    

Dopo la caduta di Napoleone e l’avvento all’ Elba della restaurazione del governo del granducato di Toscana , il territorio fu diviso in quattro comunità con una sola cancelleria a sede in Portoferraio.
Ognuna di queste comunità aveva una propria “Magistratura Comunitativa” e un “Consiglio Generale Comunitativo”: così veniva chiamato l’apparato preposto all’amministrazione. Il “Capo della Magistratura” è chiamato Gonfaloniere.
Nel gennaio del 1816 , Vincenzo Vantini è il primo gonfaloniere della comunità di Portoferraio dopo la restaurazione.
Viene estratto dalla relativa borsa dei gonfalonieri.
Gaetano Savi a lui succede , non estratto , ma nominato dal granduca in applicazione della legge di riforma delle magistrature comunitative emanata motu proprio dal granduca Ferdinando III nel settembre del 1816.
Con questa riforma la figura e la funzione del Gonfaloniere , cioè del sindaco , assume un ruolo di primaria importanza e , forse proprio per questo , la sua nomina viene sottratta al metodo dell’imborsazione e riservata al Granduca : non più gonfaloniere estratto dalla borsa dei gonfalonieri ma , nominato direttamente dal granduca. “Art. IV.


Il Gonfaloniere non sarà altrimenti estratto a sorte , ma ne riserviamo a Noi la nomina e l’elezione sulle proposizioni che dovranno essercene fatte dal Senator Soprassindaco e Soprintendente Generale delle Comunità , secondo le istruzioni che verranno ad esso comunicate Art V. Non potranno essere proposti se non quei soggetti i quali allo stato attuale delle cose , sono ammessi alla Borsa dei Gonfalonieri e capaci di tale Uffizio
( Legge 16 settembre 1816. Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64. Carta 37bis.ASCP)

Con “ Venerabilissimo Dispaccio “ del “Clarissimo Signor Senator Soprassindaco”del 20 ottobre 1816 ecco i “nominati” per ogni Magistratura di ciascuna delle quattro comunità elbane:

Uffizio dei Fossi di Pisa. Nota dei Gonfalonieri e Priori delle Comunità comprese nella cancelleria di Portoferraio , in primis nominati cone “Venerabilissomo Dispaccio” di 20 ottobre 1816 per il triennio 1°Gennaio 1817 a tutto Dicembre 1819 e gli altri per il futuro anno 1817 detti dal Clarissimo Sig. Senator Soprassindaco in ordine alla Legge dè 16 settembre 1816.
Comunità di Portoferraio
Gonfaloniere Savi Giuseppe.
Priori: 1.Hutre Luigi , 2.Barbieri Giò Batta , 3.Palmi Giuseppe , 4.Pagni Tommaso
Comunità di Longone
Gonfaloniere Cerboni Giuseppe
Priori:1. Perez Giorgio , 2. Ninci Vincenzo , 3.Quintavalle Filippo , 4. Baldetti Michele
Comunità di Rio
Gonfaloniere Binelli Giacomo
Priori:1. Pellegrini Dr. Fortunio , 2. Pazzaglia (….) , 3. Soldani (…) , 4. Nicolai Spirito
Comunità di Marciana
Gonfaloniere Gori Pietro
Priori: 1. Anselmi Giov. Batta , 2. Manzi Giovanni , 3. Seracchi Bartolomeo , 4. Berti Antonio
Pisa dall Uffizio dei Fossi.Pisa 26 ottobre 1816 ,  Il Segretario Antonio Bernardi” 
       
(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 125. ASCP)

Nella circolare di cui sopra è da notare che i Priori , sempre in numero di quattro , sono ciascuno contrassegnati da un numero che è molto importante per poter stabilire- come prescrive la nuova legge di riforma- quale priore , in mancanza del Gonfaloniere perché assente , può sostituirlo in qualità di  vice sindaco: il primo in lista e ,  se assente anche lui ,  il secondo in lista.
Nell’articolo che segue ,  il VI della legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816 ,  vengono indicate le caratteristiche generali che deve avere chi viene proposto per ricoprire l’ufficio di gonfaloniere , la durata temporale  di tale ufficio , il premio dei meriti eventualmente acquisiti.

Art. VI. Nelle proposizioni si avranno in vista principalmente i Possidenti più distinti per buona reputazione ,  per moralità , o per zelo Patrio ,  e quelli che o abitualmente fanno residenza nella Comunità o che si dichiarano di dimorarvi per la maggior parte dell’anno , nel caso che abbiano aperta Casa altrove.
Art VII. Il Gonfaloniere da Noi nominato rimarrà in carica per tre anni , decorsi i quali si procederà a nuove disposizioni  in cui potrà essere compreso anche quell’istesso che esercitato nell’antecedente triennio l’uffizio di Gonfaloniere
Art. VIII. Chiunque in tal carica si renda benemerito dello Stato e della Patria e quelli che specialmente distinguendosi per zelo e per il buon servizio pubblico meritassero di essere nominati all’istesso posto per un altro triennio , adempiendone le funzioni con piena soddisfazione per sei anni consecutivi acquisteranno il titolo di una distinzione onorifica ovvero secondo le circostanze ad un qualche impiego adattato alla rispettiva situazione.
   
(Legge 16 settembre 1816. Idem come sopra.ASCP)

Con questi articoli di legge il granduca Ferdinando III avoca a se stesso il diritto di nomina del primo cittadino conferendogli ampi poteri  , chiamati “attribuzioni ed incombenze del gonfaloniere” ,  di cui parlerò .
Ma , proprio per questo , vuole assicurarsi di eseguire una nomina oculata: conoscere le qualità personali del futuro gonfaloniere ,  di colui che viene proposta per la nomina.
 Nel caso specifico di Gaetano Savi , primo gonfaloniere di Portoferraio a nomina diretta granducale , ecco quali sono le qualità personali segnalate dalla cancelleria , nella persona del cancelliere Ugolini , al superiore ufizio  , quello di Pisa , nella persona del Soprassindaco Provveditore ,  per proporlo all’ufficio di gonfaloniere:


”Tratta eseguita dalla Magistratura Comunitativa di Portoferraio nella seduta del 19 settembre 1817 per la variazione della metà del Seggio Comunitativo per la Nuova Magistratura dal 1°gennaio a tutto dicembre 1818. Osservazioni sulle qualità personali.  Savi Gaetano Gonfaloniere. Attaccato al Governo , accètto al Pubblico , onesto ed attivo e disimpegna il suo uffizio con zelo ed intelligenza.”

(Corrispsondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 263.ASCP).


Queste qualità personali furono poi segnalate dal Soprassindaco Provveditore  di Pisa al Senator Soprassindaco e Soprintendente Generale delle Comunità in Firenze per farne propozione al granduca.
Queste qualità personali sono gradite al Granduca e  , Gaetano Savi , proposto con queste qualità , fu nominato.
Queste qualità si aggiungevano ai requisiti che la legge indicava per poter diventare Gonfaloniere e cioè essere possidente , distinto per buona reputazione , per moralità , per zelo patrio e  abitualmente residente nella comunità . Lo “zelo Patrio” è poi qualità che insieme al “buon servizio pubblico” dimostrati nell’espletamento dell’uffizio di gonfaloniere  fanno scattare la possibilità di essere nominati  dal granduca per un ulteriore triennio alla fine del quale se si adempie “le funzioni con piena soddisfazione” si acquisisce  non solo  il merito di una onorificenza ma anche la possibilità di  venire assunto nello stato in qualche impiego “adattato alla rispettiva situazione”.
Ciò significa che il granduca si riserba di valutare di assumere in qualche impiego dello stato quel gonfaloniere che ha dimostrato in determinati campi dell’amministrazione merito ed efficienza.

Così il gonfaloniere diventa espressione e simbolo del granduca in ogni comunità locale.




      Marcello Camici
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    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA :

COMPAGNIE  DELLE  GUARDIE  URBANE  E  SUBURBANE


Il Granducato di Toscana fu uno stato che per la  sua epoca era all’avanguardia nel buon governo: aveva istituito in Firenze un dipartimento chiamato del “Buon Governo”.
E’ noto che fu il primo ad abolire la pena di morte e , forse ,  è meno noto che fu tra i primi stati europei a provvedere alla istituzione di un corpo di guardie urbane , il quale avendo possibilità di agire solo a livello locale , dentro la comunità e mai fuori ,  può ritenersi vero prototipo dell’attuale corpo dei vigili urbani.
Nel luglio del 1816 , dalla presidenza del Buon Governo in Firenze  , A. Puccini scrive al cancelliere di Portoferraio  che l’esperienza  fatta del servizio reso dalle Guardie Urbane e Suburbane conferma l’utilità che tale servizio sia incoraggiato e promosso dappertutto. Si rende perciò necessario che il sistema di questo servizio dipenda da un “Piano regolare e generalmente uniforme”. Da qui tutta una serie di “Istruzioni” ,   in numero di sedici ,  che la presidenza del Buon Governo invia a tutti i cancellieri comunitativi del Granducato  per  incoraggiare la nascita di questo servizio , istruzioni  che possono ben ritenersi  un vero e proprio codice di norme  cui attenersi per far parte di questo corpo di Guardie Urbane e Suburbane che ha precisi còmpiti sulla sicurezza pubblica dei cittadini e che si aggiunge al regolare compito svolto dalla Polizia di stato del Granducato.

“Illustrissimo Signore. L’esperienza del servizio fatto dalle Guardie Urbane e Suburbane di cui è stato reso conto a S.A.I. e R. il Gran-Duca Nostro Signore , ha sempre più confermata l’utilità di incoraggiarlo dappertutto e promuoverlo anche ove non fosse presentemente in attività: e questo è ciò che io debbo particolarmente raccomandare a VS Illustrissima per tutta l’estensione del suo Vicariato. E’ necessari però che la composizione delle Guardie  , come il sistema del loro servizio , dipendano da un Piano regolare e generalmente uniforme.
In conseguenza dovranno per regola in ogni luogo osservarsi le seguenti Istruzioni”
(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64.Carta 31.ASCP)

Ed ecco ora le “Istruzioni”: primi cinque articoli  riguardano e trattano della “patente” , documento distintivo per far parte del corpo: è una “patente regia” .
Le “Reali Patenti” erano  già in uso nel vicino stato del regno di Sardegna ed erano atti ufficiali come leggi e decreti che il Re emanava e che riguardavano la nascita di progetti  di particolare utilità e rilevanza per lo stato:furono ad esempio promulgate per la nascita dell’arma dei carabinieri nel 1814.

“I. Tutti gli Individui ascritti alle Compagnie delle Guardie Urbane e Suburbane saranno muniti di una Patente  , che verrà firmata e rilasciata a ciascuno dal rispettivo Vicario Regio , esprimente il   Nome , Cognome , Professione e Domicilio dell’Individuo , la Compagnia a cui è ascritto ed il Grado che vi ritiene
II. Queste patenti dal Capitano al Sotto-Tenente inclusive saranno rimesse direttamente ai Governatori , Commissari e Vicari Regi , che dopo averle firmate ne faranno la distribuzione ai rispettivi Individui prescelti al posto  , previe le opportune Informazioni delli stessi Governatori , Commissari e Vicari Regi da inoltrarsi alla Presidenza del Buon Governo.
III. Il rilascio delle detti patenti , come ogni relativa corrispondenza , non importerà spesa alcuna
IV. Gli ascritti alle Compagnie che sono presentemente in attività  , verranno mantenuti nei gradi e posti loro attuali a meno che non concorrano per alcuno cause particolari e di personale demerito
V. Le patenti che sopra verranno distribuite indistintamente , ed agli attuali ed a quelli che in seguito saranno ammessi nei Corpi delle Guardie Urbane , serviranno in ogni circostanza anche di pubblico servizio a giustificare la loro qualità.” 
(Idem come sopra.ASCP )


Le “Istruzioni” che seguono fino alla numero X precisano come devono essere organizzati  questi “Corpi delle Guardie e Suburbane”.

“VI. A tutti gli ascritti a questa Guardia sarà permesso in qualunque tempo l’uso della  Coccarda Toscana;gli Uffiziali potranno di più avere i Nappini al Cappello
VII. Ogni Compagnia avrà i suoi Uffiziali dai quali dipenderà unicamente. Non vi sarà grado superiore a quello di Capitano ;la prudenza dei Governatori  , dei Commissari Regi e dei Vicari Regi , determinerà il numero delle Compagnie per ogni Vicariato , e secondo i bisogni , le circostanze di località , e la Popolazione , ne stabilirà o una per Comunità ,  o una sola in più Comunità; parimenti con lo stesso prudente arbitrio , dipendentemente dalle dette vedute , Essi determineranno il numero dei componenti ciascuna Compagnia
VIII. Nella composizione delle medesime guarderanno più alla qualità delle Persone , che al numero;Le prenderanno sempre dal luogo , dalla Classe dei Contadini e degli Artisti che sieno di conosciuto buon contegno e sicure;Gli Uffiziali specialmente guarderanno di averli Possidenti , probi , e della migliore reputazione nel Paese
IX. Sarà necessario che i Vicari Regi per la scelta e le proposizioni nei congrui casi oltre alle solite ricerche informative ed il parere dei Potestà , consultino anche i rispettivi Cancellieri e qualche Residente dei Magistrati Comunitativi  più pratico del Paese e motivino anche il parere di questi.
X. Senza che frattanto abbia luogo neppure momentaneamente alcuna sospensione di servizio di queste Guardie nei Luoghi ove sono stabilite già , dappertutto ove manchino o dove sia trovato conveniente aumentarle , dovranno essersi formate a tutto il corrente Mese di Luglio , e a tutto il 10 del prossimo Agosto dovranno da ciascheduno Vicariato esser rimessi alla Presidenza i Quadri delle diverse Compagnie che vi saranno stabilite , coll’indicazione esatta dei Luoghi ove sono stabilite e dei Nomi , Cognomi , Domicili e Professioni dei Componenti le medesime e delle Armi delle quali ciascuna Compagnia è provvista”
.
( Idem come sopra.ASCP )


Le “Istruzioni” proseguono indicando come devono funzionare le Compagnie e da chi dipendono.

“XI.I Capitani avranno la cura della disciplina della Compagnia e della conservazione delle Armi  , che in specie possono esserli state consegnate di pertinenza dei Commissariati di Guerra. Potranno anche punire gli Individui che commettessero mancanze essendo in funzione con l’arresto per ventiquattro ore nel Palazzo Pretorio , ed anche in Carcere secondo le circostanze , più o meno gravi , prevenendone il Giusdicente , al quale ricorreranno in ogni caso che esigesse più forte misura.
XII.Le Compagnie e gli Uffiziali delle medesime dovranno in ogni rapporto dipendere dai rispettivi Giusdicenti e regoleranno il servizio sulle direzioni che riceveranno dai medesimi , né potranno in conseguenza senza loro speciale autorizzazione commettere perquisizioni domiciliari , o fare arresti di persone  che non sieno sorprese in flagranza di delitto”
  (Idem come sopra.ASCP  )

Gli ultimi articoli delle “Istruzioni” emanate nel luglio del 1816  dalla Presidenza del Buon Governo  del Granducato di Toscana individuano con molta precisione e dettaglio quelli che sono gli obiettivi che devono raggiungere le Compagnie delle Guardie Urbane e Suburbane.
Questi possono riassumersi in poche parole: “garantire la sicurezza delle Persone e delle Cose proprie”.

“XIII. La quiete e la libertà dei Mercati , la sicurezza delle Raccolte e delle pubbliche vie , la persecuzione dei Facinorosi , la protezione dell’Ordine interno sotto tutti i rapporti , sono gli Articoli importanti ai quali si applicherà il loro utile servizio.
XIV. I Capitani sopra ogni articolo corrispondono col Vicario Regio e coi Potestà locali , e ad ogni bisogno di servizio , potranno dirigersi a questa Presidenzaed ai Governatori e Commissari Regi.
XV. Le Armi verranno sempre depositate nel Locale del Magistrato Comunitativo , ed una volta al mese ne verrà fatta la rivista presente anche il Cancelliere Comunitativo , ed il Vicario Regio darà conto del risultato di detta rivista
XVI. L’oggetto delle Guardie Urbane essendo quello principalmente di garantire la sicurezza delle Persone e delle Cose proprie , è da sperarsi , che chiunque ami il bene della Patria e dello Stato , vi si presterà con zelo , e con disinteresse ,  e quindi i Governatori , Commissari e Vicari Regi avranno cura , che l’Istituzione di tali Truppe non riesca di troppo gravosa  alle Comunità , regolando opportunamente il loro servizio nei casi di pubblica utilità , e combinandosi coi Cancellieri e con le Magistrature Comunitative per tutto ciò che può riguardare l’economico , esclusa qualunque montatura che portasse un aggravio fisso e permanente.
Sono con stima . Di VS. Illustrissima. Dalla Presidenza del Buon Governo.Lì 19 luglio 1816.
Devot. Servit. A. Puccini “
(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64.Carta 37 bis.ASCP)

Quanto normato da  queste ultime  “Istruzioni” pone sicuramente all’avanguardia il Granducato di Toscana tra gli stati europei  per quanto riguarda il Buon Governo.
Tali guardie ,  per le funzioni svolte ,  possono ben essere ritenute primitivo prototipo degli attuali vigili urbani.
 Il servizio pubblico che  queste Compagnie svolgevano era di carattere locale , dentro  Comunità dove erano istituite e non si sostituiva al servizio svolto dalla Polizia Governativa: proprio come gli attuali vigili urbani.
Sorsero però questioni riguardanti la spesa da sostenere per l’attività da esse svolta quando questa veniva  a configurarsi come servizio di cui ne usufruivano  più comunità differenti.
Così in questa circolare inviata dall’Uffizio Fossi di Pisa al cancelliere Comunitativo di Portoferraio:

“Circolare n . 411. Eccellentissimo Signore il Clarissimo Sig. Senator Soprassindaco mi ha comunicato con lettera de’ 26 cadente un Biglietto  , con il quale dall’I. e R. Segreteria di Firenze gli è stato dato in 14 detto partecipato , che S.A.I. e R. ha riconosciuto di mera giustizia  ed equità che il servizio locale che si rende dalla Guardie Urbane dentro i limiti della loro comunità debba andare a carico delle Comunità medesime  , tenuto per altro in osservanza l’Ordine Sovrano emanato nell’ottobre decorso ,  e prescrivente per quell’anno la spesa dei Picchetti di tali Guardie importati nelle Comunità di Frontiera per respingere i questuanti ,  ed i vagabondi esteri debba ripartirsi su tutte le Comunità del Gran-Ducato , giacchè questo fu un servizio generale di Polizia generale di cui tutte senza distinzione hanno profittato.
Fermo però restante che la spesa di tal guardia all’interno della Comunità debba come per il 1815 posare per massima anco successivamente compresovi l’anno corrente a carico rispettivamente della medesima  , ha dichiarato l’I. e R.A.S. che per quello sia della accompagnature dè rei da Comunità a Comunità debba questa seguire non più per mezzo di Guardie Urbane  , ma bensì  degli esecutori ,  e ciò a carico sempre della cassa del Fisco quando anco dovesse farsi coll’opera delle Guardie suddette.
Incarico pertanto VS Eccellentessima di comunicare tali Sovrane disposizioni alle Magistrature Comunitative servite da codesta Cancelleria ,  e di riporre la presente in filza d’ordini per regola sua ,  e dei suoi successori accusandomene frattanto il recapito. E con la solita stima mi confermo
Di VS Eccellentissima.Pisa , dall’I. e R. Uffizio dei Fossi  , lì 29 Marzo 1817.Devot.Serv. Cav  Flaminio Dal Borgo,     Provveditore”
(Idem come sopra.C64.Carta  70.ASCP)
Fu apprezzato questo servizio ,  talchè il Regio Governo ,  con circolare del novembre 1816 decide che debbano le Guardie Urbane essere usate anche fuori della Comunità , la sola sede dove potevano operare , perché dispone che possano essere dislocate anche fuori dalla Comunità , ”sopra tutta la linea delle Frontiere del Gran-Ducato” indicando con precisione le modalità con le quali ciò debba avvenire.
Così scrive l’Uffizio dei Fossi di Pisa al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio:


“L’I. e R. Governo ha reputato opportuno di eccitare sopra tutta la linea delle Frontiere del Gran-Ducato un servizio più frequente , ed efficace da prestarsi dalle Guardie Urbane Locali per meglio assicurare quello della Pulizia Governativa.
Riflettendo per altro lo stesso R. Governo che questo servizio prestato da dette Guardie andando a divenire quasi continuo non può più riguardarsi come un servizio locale ma piuttosto generale ,  e che per questo rapporto è meritevole di speciali riflessi  , è venuto nella determinazione di ordinare  , che l’importare delle indennità di coloro che vi si prestano , tassabili sempre tali indennità a norma delle vigilanti istruzioni , ed in particolare di quelle del Sig. Presidente del Buon Governo de’ 30 ottobre caduto , che le trasmetto qui unite ,  deva essere repartito sull’universalità delle Comunità del Gran-Ducato , dovendo a tale effetto le Comunità di Frontiera tenere un conto separato , e distinto delle anticipazioni che saranno obbligate di fare per questo titolo. E perché non vengano incontrati ostacoli nell’esecuzione di tale misura sono state date in proposito le convenienti disposizioni ai Ministri Superiori ed ai Vicari Regi delle Province ai quali questi ordini possono appartenere , onde concertino l’occorrente quanto alle indennità , ed alla maniere di tenere il conto colle Comunità predette.
Per rendere poi minore più che sia possibile questo aggravio , è stato rinnovato l’ordine ai prelodati Ministri Superiori e Vicari Regi di non impegnare le Guardie Urbane fuori delle rispettive Comunità , e molto meno del rispettivo Vicariato ,  e di collocare i Picchetti delle medesime in modo che il rigore di queste ostruzioni possa in ogni circostanza avere effetto.
Nel partecipare quanto sopra a VS le commetto di prestarsi per la sua parte all’esecuzione di questa misura Governativa , concertandosi in quanto possa concorrere con i rispettivi Vicari Regi.
E mi confermo .Di VS Eccellentissima. Pisa dall’I. e R. Uffizio dei Fossi .Lì 22 novembre 1816.Devot.Serv. Cav. Flaminio Dal Borgo. Provveditore”
    (Idem come sopra.C64.Carta 46.ASCP) 

E’ questa una circolare importante per l’Elba perchè l’isola rappresenta per il Granducato  territorio di frontiera.
E’ altresì importante circolare perché  consentendo al Corpo delle Guardie Urbane e Suburbane di poter operare anche fuori dalla comunità locale  , in tutto il territorio del granducato ,  avvicina la Compagnia delle Guardie Urbane e Suburbane al Corpo dei Carabinieri che era stato istituito nel vicino
Regno di Sardegna da Vittorio Emanuele I di Savoia poco tempo prima , nel luglio del 1814.

 




      Marcello Camici
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GRANDUCATO DI TOSCANA :

ADUNANZA  MAGISTRALE

   

L’adunanza della Magistratura Civica di Portoferraio del 2 gennaio 1816 è importante perché dà l’avvio alla nuova amministrazione  granducale con l’insediamento del  Consiglio Generale(Gonfaloniere , Priori , Consiglieri):
il primo nuovo Gonfaloniere è Vincenzo Vantini.

Essa rappresenta l’atto finale di una serie di leggi e decreti granducali che accompagnano la restaurazione dell’amministrazione granducale all’Elba e che riempiono  il periodo subito dopo la caduta di Napoleone e il congresso di Vienna.
E’ infatti con decreto 27 agosto 1815 che il conte Agostino Fantoni  è nominato da Ferdinando III , Asburgo-Lorena , granduca di Toscana , commissario straordinario per  gli affari  riguardanti l’intero principato di Piombino e per l’Elba con ampi poteri ; e’ con decreto del 3 settembre 1815 che l’Elba è proclamata parte integrante del territorio del granducato di Toscana; è con editto granducale che viene emanato il 17 ottobre 1815 il “regolamento particolare per l’Elba” il quale stabilisce il sistema amministrativo dell’isola d’Elba azzerando tutte le cariche amministrative pubbliche esistenti  e perciò rappresenta l’atto ufficiale della fine del’amministrazione napoleonica e la restaurazione dell’amministrazione  granducale.

In questa prima adunanza del 2 gennaio 1816  si compiono atti amministrati che poi saranno ripetuti in ogni altra successiva adunanza seguendo i regolamenti generali per le magistrature comunitative vigenti nel granducato.
Questi vigenti regolamenti generali  sono quelli operanti dal primo marzo 1782 emanati da Pietro Leopoldo e tuttora , nel  gennaio del 1816 , validi e perciò restaurati su tutto il territorio elbano :saranno riveduti poco tempo dopo da Ferdinando III con la legge del 16 settembre 1816.
 I regolamenti generali per le comunità sono precisi e puntuali  nel regolamentare  l’amministrazione pubblica. Rappresentano per il Granducato di Toscana un aspetto di rinnovamento nell’amministrazione delle comunità locali e lo pongono tra gli stati che all’epoca sono all’avanguardia nel buon governo.
Tratterò di questi regolamenti  per gli aspetti più significativi.
 Prevedono il sistema della imborsazione di cui ho già parlato , come sistema alla base della scelta degli amministratori locali in ogni singola comunità , comune riconosciuto tale.
Come previsto nel regolamento particolare , all’Elba sono riconosciute quattro comunità: Portoferraio , Longone , Marciana , Rio.

Le borse formate ad opera del cancelliere aventi  dentro le polizze , cedole con i nomi che hanno diritto per censo e tasse pagate ad essere estratti , vengono conservate nel’uffizio del cancelliere in cassette distinte con due chiavi di cui una è conservata dal cancelliere e l’altra dal Gonfaloniere.
Il numero dei “residenti” nella Magistratura Civica per quanto riguarda l’Elba è normato dal “regolamento particolare per l’Elba” e comunque prevede per le quattro riconosciute comunità un Gonfalonierie con quattro Priori  e alcuni Consiglieri variamente rappresentati quando la comunità è costituita da più “comunelli”.
Al magistrato civico si associano poi i Consiglieri e tutti insieme vanno  a formare il Pubblico Consiglio Generale.   
L’estrazione dalle borse deve avvenire con cadenza annuale per il rinnovo delle cariche:per il residente nel Magistrato era divieto di rinnovo per un anno , per tre anni a chi risiede  nel Consiglio.

Il limite minimo di età per “risiedere” nella Magistratura è fissato in trenta anni: è perciò necessario che sia notificata al Cancelliere “la fede di nascita”.
Tale limite di età sarà spostato a venticinque anni con la legge del settembre 1816.
Le donne come gli enti morali laici e religiosi potevano essere” imborsati” ma non potevano sedere nelle cariche comunitative:se estratti , dovevano indicare un nome di un loro sostituto naturalmente in possesso dei requisiti censuali richiesti.
Colui che estratto si rifiutava di ricoprire la carica doveva pagare cento lire a “titolo di tassa di rifiuto”.
Le adunanze chiamate “Adunanze Magistrali” avvenivano con comunicazione agli interessati tramite il Donzello.
Era il Cancelliere , addetto alla verbalizzazione della seduta , che dirigeva i lavori.

Lui apriva la seduta , che in genere è fissata nella mattina , annotando il numero di adunanza , il giorno e l’ora di convocazione.
Di concerto col Gonfaloniere , metteva all’ordine del giorno le materie e gli affari da trattare , faceva “osservare  rispetto ai posti l’Ordine di estrazione , dovendo tutti risedere in lucco nero senza distinzione alcuna” , dichiarava legale l’adunanza se i presenti erano  in sufficiente numero legale  e cioè per i  due terzi almeno del numero totale dei residenti nel Magistrato.
Verbalizzava , per chi assente non giustificato, la “penale dell’appuntatura” da devolvere alle casse comunitative.
Introdotta con la riforma leopoldina delle comunità locali nel marzo del 1782 , questa penale era chiamata “dell’appuntatura” perché i nomi degli assenti , senza giustificazione di un legittimo impedimento , venivano appuntati , scritti su un particolare registro cui poi faceva seguito una intimazione a pagare tutti gli eventuali danni che venissero alla comunità per l’assenza: colui che mancava all’adunanza doveva perciò pagare non solo la tassa per l’assenza alla seduta , pari a lire quattro da devolvere alla casse comunitative , ma anche le spese per l’intimazione. Un po’ dunque come la”tassa di rifiuto” per chi rinunciava alla carica dopo estrazione dalla borsa.
La “penale dell’appuntatura” trovava la sua motivazione nel fatto che se l’adunanza veniva annullata perché l’assenza non faceva raggiungere il numero  legale ogni membro assente rimaneva passibile di addebito per il pagamento di una cifra a titolo d’indennizzo per ogni danno o spesa conseguente alla mancata delibera.
Frequentemente il cancelliere proponeva l’assoluzione dalla penale dell’appuntatura.
Ecco un esempio di come avveniva

Adunanza 30  gennaio 1816…. Proposta l’assoluzione del Priore Sig. Paolo Rutigni dalla Penale dell’Appuntatura nella quale è incorso per non essere intervenuto alla presente Adunanza , e raccolto il Partito la detta assoluzione ebbe luogo per voti quattro tutti favorevoli” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 (E6). Carta 21.ASCP).

Con a la legge di riforma  della magistratura civica del settembre 1816 , fu normata  ancora una volta l’entità della multa ma fu eliminata  la facoltà da parte della Magistratura Civica di assolvere dalla penale dell’appuntatura  

“ Paragrafo LIII. Chiunque invitato non si presenti all’Adunanza senza giustificare la sua  vera impotenza se sarà Priore incorrerà nella penale di lire dieci e se Consigliere di lire cinque per ciascheduna mancanza da applicarsi a beneficio della Comunità.   Paragrafo. LIV .E’ vietato alle Magistrature di assolevre chiunque dalle Penali coma sopraprescritte” (legge 16 settembre 1816)(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C 64.Carta 37bis.ASCP)

La “tassa di rifiuto” rimase invece normata  dalla riforma leopoldina del 1782.
Erano queste multe , la “penale dell’appuntatura” e la “tassa di rifiuto” , molto applicate.
La prima tassa di rifiuto nel restaurato governo granducale a Portoferraio  riguarda il dr. Cristino Lapi che era stato estratto priore durante il primo atto amministrativo del restaurato  governo , avvenuto il 22 dicembre 1815 , e aveva rifiutato la carica.
Il dr. Cristino Lapi è personaggio fortemente coinvolto con l’amministrazione di Napoleone dal quale fu incaricato del comando militare dell’Elba , col grado di generale di brigata , nel momento in cui fuggì dall’isola.
Assolto dalla magistratura dal pagare la pena , tale assoluzione fu confermata dall’autorità superiore : ciòè evidente manifestazione di benevolenza del restaurato governo granducale nei confronti di coloro che erano stati coinvolti nel governo napoleonico.

Ecco come l’autorità superiore che è l’Uffizio Fossi di Pisa , nella persona del Soprassindaco Provveditore , tratta la richiesta di assoluzione dalla pena con circolare inviata al cancelliere di Portoferraio

”Circolare 449.Ecc.mo Sig.re. Mi affretto a VS Ecc.ma che con lettera del Sig. Senator Soprassindaco di 15 corrente mi viene annunziato che con veneratissimo Rescritto di 10 detto è stata approvata la Deliberazione di codesta Magistratura del dì 21 Marzo scorso concernente l’assoluzione della penale di lire cento incorsa dal Sig. Cristino Lapi per non aver accettato nel termine assegnatoli l’ufficio di Priore nella Magistratura di Portoferraio per il corrente anno 1816.
In conseguenza di tal graziosa Sovrana Risoluzione VS Ecc.ma si compiacerà di prevenire la prefata Magistratura all’effetto che resti depennato il Sig Lapi dal Dazzaiolo Comunitativo come Debitore della predetta multa .Con  la solita stima mi confermo .Di VS Ecc.ma. Pisa Dal Regio Uffizio dei Fossi.Lì 17 Aprile 1816.Devostissimo Servitore. F. Dal Borgo
(Circolari e corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1985 al 1817.C60.Carta 38.ASCP)

Questa penale ebbe anche dubbi per quanto riguarda alcuni aspetti della sua applicazione.
Uno di questi fu se chi fosse stato “appuntato” dovesse perdere anche la “propina” e cioè il denaro che la legge concedeva a coloro che erano residenti nella magistratura civica. Così  il Soprassindaco dell’Uffizio Generale delle Comunità  scrive al Cancelliere di Portoferraio nella circolare n. 321 del 1818

“E’ stato fatto presente a Sua Altezza Imperiale e Reale il dubbio insorto’ se il Residente non intervenuto all’Adunanza Magistrale senza giustificare un legittimo impedimento sia tenuto non solo a pagare la penale prescritta dalla Legge del dì16 settembre 1816.ma perda ancora la propina in ordine alle disposizioni dei Regolamenti ed Istruzioni generali’.
E la prefata I. e R.A.S. in risoluzione di un tal dubbio con veneratissimo Rescritto in data del 21 Aprile corrente si è degnata approvare , che sia fatto intendere alle Magistrature Comunitative , che i Residenti i quali invitati non si presentano alla Adunanze debbano per ciascheduna mancanza incorrere soltanto nella penale , ai termini della prenominata Legge del 16 settembre 1816 , senza che debba aver luogo ritenzione alcuna sopra la somma assegnata ai Residenti istessi dal paragrafo 16 della detta Legge a titolo di rimborso di spese vive.
Partecipo a VS la sopraespressa Sovrana Risoluzione , affinchè la renda nota ai Magistrati delle Comunità comprese nel Circondario di codesta Cancelleria , ed a chi latri occorre per regola , e per l’adempimento.
Di VS  dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato , 25 Aprile 1818 , Devotissimo Servitore , G. Brancadori , Soprassindaco
(Corrispondenza e ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64.Carta 129.ASCP)

Nelle deliberazioni ,  chiamate “partiti” , che avvengono alla fine di una discussione su un determinato affare ,   i componenti  il Corpo del Magistrato (Gonfaloniere e Priori) quanto i componenti il Consiglio Generale(Consiglieri) avevano tutti indistintamente voto eguale fra loro e assai spesso si trova che a votare erano solo i componenti il Corpo del Magistrato essendo stati i Consiglieri congedati.
Gli affari , le materie trattate  erano le più disparate da suppliche ed istanze di semplici cittadini , che avevano in questo modo la  possibilità di rivolgersi direttamente alla Magistratura , a biglietti , circolari e ministeriali degli organi superiori arrivati al Cancelliere e da questo portati all’odg. dell’adunanza.
Ogni risoluzione o deliberazione , ”partito” , era ottenuto a maggioranza , quasi sempre con voto palese , talvolta segreto.
Ogni “partito” preso  era poi dal Cancelliere sottoposto al vaglio dell’autorità superiore per la definitiva approvazione: per l’Elba l’autorità superiore era rappresentata dall’Uffizio Fossi di Pisa , nella persona del Soprassindaco Provveditore.

Per l’espletamento delle proprie funzioni  , i “residenti” nella Magistratura Civica (Gonfaloniere e Priori) e i Consiglieri percepivano una “provisione” popolarmente chiamata “propina” che , come abbiamo detto ,  nella prima adunanza  magistrale del 2 gennaio 1816 fu stabilita dallo stesso Pubblico General Consiglio essere di lire centoventi l’anno per ciascheduno(gonfalonieri e priori) e lire venti/anno per ogni  consigliere.
 Pochi mesi dopo ,  con l’introduzione della legge 16 settembre 1816 ,  il Pubblico General Consiglio perse questa facoltà di decidere l’onorario per i “residenti” nella Magistratura Civica.
Tale legge infatti normava il pagamento con l’art. XVI che testualmente recita

“L’uffizio del Gonfaloniere , dei Priori e dei Consiglieri è gratuito. I Priori ed i Consiglieri conseguiranno non ostante a titolo di rimborso di spese vive la metà dell’emolumento assegnato dalle rispettive Comunità agli attuali Residenti e Consiglieri ed il resto sarà destinato per indennità di spese al Gonfaloniere “        (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64.carta 37bis.ASCP) 

Il dettato di questa norma di legge ebbe in tutto il granducato una particolare risonanza ed anche all’Elba. Tale risonanza era legata al fatto che se da un lato si riducevano le spese a carico della comunità per il mantenimento della magistratura civica dall’altro quest’ultima  non apprezzava molto la norma di legge perché  la “propina” era stata eliminata in quanto l’uffizio ricoperto era gratuito.
 Ai Priori e Consiglieri  , solo a titolo di spese vive ,  era concesso di “conseguire” la metà di quanto fino ad allora percepivano e , quanto rimaneva  , era destinato al Gonfaloniere ma solo per indennità di spesa .
Non solo dunque era  tagliata drasticamente la spesa pubblica ma quanto veniva destinato agli amministratori era solo per spese sostenute e , dunque , doveva essere documentato.
Fu necessaria una circolare di chiarimento dell’Uffizio Fossi di Pisa che fu molto esplicita su questo drastico taglio di spesa pubblica

Circolare n 1390. In risoluzione dei dubbi stati promossi da alcuni Cancellieri Comunitativi il Sig. Senatore Soprassindaco mi ha significato con lettera del 4 andante che a forma dell’art.16 della legge 16 settembre decorso i Priori ed i Consiglieri devono negli anni successivi consegnare a titolo di rimborso di spese vive la metà dell’emolumento assegnato dalle rispettive Comunità agli attuali Priori e Consiglieri , ed il rimanente deve destinarsi per indennità di spesa al Gonfaloniere , non dovendo il di lui attuale emolumento essere altrimenti considerato.
Partecipo a VS Eccellentissima tal superiore disposizione onde possa servirle di regola nella formazione dei Bilanci di Previsione delle Comunità comprese in codesta Cancelleria.
Pisa dall’I. e R. Uffizio Fossi.Lì 6 dicembre 1816.Devotissino Servitore. Cav. Flaminio Dal Borgo.Provveditore
(Idem come sopra.C64.Carta 52.ASCP).

 

Dunque l’ufficio di Gonfaloniere è gratuito e ad esso spetterà quanto rimarrà  , tolte le spese vive , dell’ emolumento conseguito da Priori e Consiglieri che è stabilito in metà rispetto a quello percepito prima della legge del settembre 1816. 
All’Elba tale norma fu recepita e applicata nel bilancio di previsione (punto 19 e 20)per l’anno 1817 nell’adunanza magistrale ordinaria del 29 settembre 1816 “N°19.

Per il mantenimento dovuto ai Priori e Consiglio Generale lire 390. N° 20. Indennità di spesa al Gonfaloniere lire 190” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 (E6).Carta 172.ASCP)

 

Non c’è che dire.
Il taglio delle spese di amministrazione a carico della comunità è netto e notevole.
Appena pochi mesi prima , nell’adunanza del 2 gennaio 1816 , quando ancora non è in vigore la legge di riforma delle magistrature comunitative , a Gonfaloniere e Priori era stato stabilita una “propina” annua di lire centoventi per ognuno e ai Consiglieri di lire venti/anno per ciascuno.
Le cadenze delle adunanze magistrali furono rigidamente normate nella legge del settembre 1816 dove furono distinte in ordinarie e straordinare   “

Paragrafo XL. 
Le Magistrature riunite al Consiglio si aduneranno ordinariamente nel mese di Settembre di ciascun anno in quel giorno che rimarrà concertato tra il Gonfaloniere ed il Cancelliere Comunitativo.     Pargarafo XLII .Oltre a questa adunanza ordinaria qualora nel corso dell’anno avvenisse o che per essere mancato qualche Impiegato o per altra causa relativa agli oggetti sopraindicati richiedesse il buon servizio della Comunità qualche provvedimento , il Gonfaloniere concertatosi preventivamente col Cancelliere farò intimare l’ordinanza straordinariamente e proporrà l’oggetto della Determinazione;simili adunanze straordinarie avranno poi luogo ogni volta che le Magistrature vi siano richiamate per qualche oggetto speciale dagli Ordini del Governo che verranno partecipati per mezzo dei rispettivi Uffizi di Soprintendenza Comunitativa”  
Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64.Carta 37bis.ASCP)

 

Sempre con la legge di cui sopra fu normato anche il modo di vestire e al Gonfaloniere fu fatto obbligo di portare una medaglia d’argento

“Paragrafo LV.
Le nuove Magistrature riterranno nelle Adunanze e Funzioni i soliti Abiti di Cerimonia.    Paragrafo LVI. Il Gonfaloniere porterà inoltre tanto in funzione , che in altro tempo una medaglia d’argento appesa alla parte sinistra dell’abito con nastro di color corrispondente a quello del campo del rispettivo Stemma Comunitativo nella qual medaglia sarà apposta le legenda
‘Principi fides’ e ‘Civitatis Tutela’.  Paragrafo LVII. Questo distintivo da provvedersi a carico della Comunità  , sarà ritenuto soltanto dal Gonfaloniere nel Territorio e Circondario della stessa Comunità e non mai in Comunità diverse” (Idem come sopra.C64.Carta 37 bis.ASCP)

 

“I soliti Abiti di Cerimonia” che richiama la legge sono in “lucco nero”: il “lucco” è una veste maschile senza pieghe e serrata alla vita.
Sulle medaglie dei gonfalonieri delle comunità elbane sorsero questioni se fossero o meno “coerenti” col dettato della legge di cui sopra

Circolare n 1169.
(al cancelliere comunitativo di Portoferraio ndscr.)Ecc.mo Signore.Essendo superiormente incaricato con Lettera dell’Uffizio Generale delle Comunità del G.Ducatode 14 andante d’assicurarmi se le Medaglie state incise costà per codesti Sig.ri Gonfalonieri siano conformi a quelle distribuite agli altri del GDucato e di rilevare al R. Governo le differenze che precisamente poterbbero esservi prego VS Ecc.ma di rimettermi sollecitamente una delle Medaglie stesse che sarò a ritornarle dopo eseguite le opportune verificazioni.
Ed in attenzione a quanto segue , passo a confermarmi con la solita distinta stima.Di VS Ecc.ma. Dall’Uffizio Fossi di Pisa.Lì 16 agosto 1817.Devotissimo Servitore.F.Dal Borgo
(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 292.ASCP)


Appena un mese dopo , nel settembre , arriva la risposta al cancelliere che le medaglie sono legittime anche se con qualche piccolo dettaglio non a norma ma di poco conto.

 

”Circolare n 1274.
In seguito della verificazione da me fatta al Signor Soprassindaco della Medaglia impressa in Portoferraio in possesso dei Sig.ri Gonfalonieri di cotest’isola , mi viene replicato sotto dì corrente , che non diversificando da quelle di altri Gonfalonieri della Provincia Pisana , che in oggetto di non molta valutabile entità , ed essendo poi sostanzialmente coerente al disposto della Legge del 16 settembre  1816 , l’I. e R.Governo ha acconsentito che possa farsene liberamente uso dai prefati Sig.ri Gonfalonieri di codest’isola…. Di Vs Ecc.ma .Dall’Uffizio Fossi Di Pisa.Lì 3 settembre 1817.Devotissimo Servitore.Per il Provveditore in Servizio .G. Mascherini. V. Provveditore “ 
(Idem come sopra.C60.Carta 242.ASCP)

 
Non poche furono le problematiche che insorsero durante lo svolgimento delle adunanze magistrali un po’ in tutto il Granducato.
Queste assai spesso erano dovute alla  mancanza di conoscenza delle leggi da parte della stessa magistratura civica talchè il Soprassindaco Provveditore ordinò che ogni Cancelleria ne fosse fornita come si evince dalla circolare che segue

“Circolare 152.
Ecc.mo Signore. L’ignoranza da parte delle Magistrature Comunitative e Cancellerie delle Leggi che su d’ogni materia vengono giornalmente pubblicate essendo all’estremo pregiudizievole al Servizio , io trovo necessario che ciascuna Cancelleria sia provvista della Collezione delle medesime per il motivo ancora che deve Ella servire di continuazione a quella delle antiche leggi che a forma dei Regolamenti deve conservarsi in ciascuna Cancelleria.Di Vs Ecc.ma .Dall’Uffizio Fossi di Pisa.Lì 3 Agosto 1816.Devotissimo Servitore.F.Dal Borgo.Provveditore” (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64.Carta 32.ASCP)

 

Oltre alla “ignoranza da parte delle Magistrature Civiche e Cancellerie delle Leggi” c’erano poi  problematiche reali quali il raggiungimento del numero legale .
Talvolta non lo si raggiungeva .
Oppure  , pur essendoci il numero legale , erano assenti  il Gonfaloniere e qualche Priore , per cui il Cancelliere era costretto ad annullare la seduta  come nell’adunanza magistrale

“ A dì 17 settembre 1816. Per le ore dieci invitata l’Adunanza della Magistratura della Comunità di Portoferraio , ma non essendo intervenuto che i Sig.ri Vincenzo Foresi , Pietro Boccini ed Jacopo Fazzi , Priori per la mancanza dell’Ill.mo Sig. Vincenzo Vantini Gonfaloniere e Sig. Paolo Rutigni uno dei Priori non essendovi il numero legale non ha potuto aver luogo la suddetta Adunanza , onde da me Cancelliere si prende registro di quanto sopra aforma del prescritto dall’art 15 del Regolamento Generale per le Comunità della Provincia Pisana del 17 Giugno 1776 e per tutti gli effetti di che nel surriferito Articolo.Luigi Guidoni Cancelliere” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 E6.Carta 85.ASCP)

 

L’assenza del gonfaloniere e/o di qualche priore  rendeva impossibile  lo svolgimento dell’adunanza magistrale  talchè vi fu un a circolare di chiarimento dell’Uffizio Fossi di Pisa   che consentiva di poter rimpiazzare gonfaloniere e priore in caso di loro assenza

“Applicando di concerto con il Clarissimo Sig.Senatore Soprassindaco , alla Comunità di Longone quanto in un caso quasi simile fu per quella dei Bagni di San Giuliano ordinato , scrivemmo (……) de 29 dicembre 1815 , Ella potrà far rimpiazzare il Gonfaloniere e Priore assenti , da due residenti nel Consiglio Generale che abbiano il censo maggiore , benché non legale per risiedere nel Magistrato , a condivisione però che tutti i partiti relativi allo stanziamento di spese in cui i detti Consiglieri saranno intervenuti , dovranno rigorosamente sottoporsi all’esame ed approvazione di quest’Uffizio di Soprintendenza Comunitativa , e fermo stante il disposto dai vigilanti Regolamenti Comunitativi…Devotissimo Servitore. Flaminio Dal Borgo” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 63.ASCP)

 

Con legge del settembre 1816  la problematica di chi dovesse rimpiazzare il Gonfaloniere assente fu risolta e normata : furono individuati nei Priori i sostituti del gonfaloniere assente dall’adunanza magistrale.

 

“Art. XII.
Il primo in nota vale a dire il primo Priore alle altre sue attribuzioni unirà il carattere di sostituto del Gonfaloniere per esercitarne le funzioni in tutti i casi d’impotenza o di assenza ,  e qualora mancassero il Gonfaloniere ed il sostituto ne farà le veci il secondo Priore “ (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64.carta 37bis.ASCP).

 

Con questo articolo di legge nel 1817 fu creata la figura del vice Gonfaloniere  ,  cioè dell’attuale vice sindaco ,  in tutto il Granducato di Toscana.

 




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA :

FORMAZIONE DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE CIVICA DI PORTOFERRAIO
NEL RESTAURATO GRANDUCATO DI TOSCANA

Dopo il “Venerabilissimo Motu proprio” col quale Ferdinando III , Asburgo-Lorena , Granduca di Toscana , il 17 ottobre 1815 disponeva una “regolamento particolare” per il sistema amministrativo dell’Elba , Ugolini , Cancelliere Comunitativo , residente a Portoferraio , ma operante per tutte le comunità elbane , si attiva per procedere alla realizzazione dei “Sovrani Voleri” e così scrive:

“Formazione delle Borse della nuova Comunità di Portoferraio.
A dì ventidue dicembre 1815.  S.A.R. Ferdinando Terzo d’Austria Granduca di Toscana con Venerabilissimo Motu proprio del 17 ottobre prossimo passato avendo stabilito il sistema amministrativo dell’Isola d’Elba , l’Ill.mo Sig. Conte Agostino Fantoni , Commissario Regio Straordinario di tutta l’isola e del Principato di Piombino , coerentemente al prelodato Motu proprio con Ministeriale di 16 dicembre cadente prescrive a me Cancelliere Comunitativo per tutta l’isola suddetta il sistema da tenere per la formazione delle Borse dei Gonfalonieri , Priori e Consiglieri di ciascuna delle quattro Comunità comprese nella nuova Cancelleria di Portoferraio  e quindi all’estrazione delle nuove Magistrature che dovranno entrare in carica il dì primo gennaio 1816 , onde si segnala di tali superiori ordini all’Ill.mo Sig. Pietro Traditi Maire ed il Sig. Felice Grandolfi Controllore delle Contribuzioni dirette della Comunità di Portoferraio , collegialmente si procede alle operazioni che appresso.
Primieramente previo lo spoglio del Registro della Contribuzione fondiaria di quest’anno che deve farci di norma per questa prima imborsazione furono incluse nella Borsa dei Gonfalonieri della nuova Comunità di Portoferraio le Polizze aventi i seguenti nomi:

     
    Gonfalonieri
Bigeschi Candido , Barbieri Eredi di Vincenzo;
Bigeschi Gio Domenico;
Cantini Ottavio;
Domini Nazionale;
Carpi Eredi di Domenico;
Dominio di (…… );
Hutre Luigi;
Foresi Vincenzo;
Lambardi Dr. Pasquale;
Lapi Dr. Cristino;Piazzini Luigi;
Rutigni Eredi di Francesco;
Savi Gaetano;Senno Pellegro;
Traditi Pietro;Vantini Vincenzo

Quindi nella Borsa dei Priori furono inclusi

      
  Priori
(Seguono 34 nomi e cognomi ndscr.)

E finalmente nella Borsa dei Consiglieri si posero indistintamente tutti i Possidenti descritti nell’antedetto Registro delle Contribuzioni fondiario di quest’anno.
Avendo in tal guisa avuto luogo l’imborsazione si venne alla tratta delle nuove magistrature e per mano del Sig.Maire Traditi dalle Borse infrascritte furono estratte le seguenti polizze:

Dalla Borsa dei Gonfalonieri:
Bigeschi Candido

Dalla Borsa dei Priori
:
Traditi Pietro;Bigeschi Gio Domenico= divieto per risiedere in qualità di Gonfaloniere candido Bigeschi suo Padre;Lapi dr. Cristino;Rutigni eredi dr. Francesco=divieto per mancanza di voltura;Carpi eredi di Domenico=divieto per mancanza di voltura;mori Antonio;Rocchi Eredi di Francesco=divieto per mancanza di voltura;Foresi Vincenzo.

E per il caso che qualcuno dei tratti come sopra non volesse o non potesse accettare il suo uffizio per rispettivi si traggono:

Domini di S. Martino;Boccini Pietro.

E dalla Borsa dei Consiglieri  si traggono
(Seguono 15 nomi e cognomi ndscr.)

E per rispettivi dei Consiglieri si traggono:
Cei Assunta vedova;Alieti Gio Batta;Filippi Lucrezia;Nardelli Gio Batta.
Dopo di che furono riposte le polizze estratte nelle rispettive Borse e racchiuse queste nella Cassetta destinata alla loro custodia una chiave della quale fu consegnata al Sig Maire Traditi e l’altra presa da me Cancellierea forma dei Regolamenti. E per la legittimità di tutto quanto sopra i Coadunati si firmano come segue  Il Maire Traditi. Grandolfi  Controllore delle Contribuzioni.Luigi Guidoni Cancelliere”

(Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 E6.Carta 1 , 2 , 3.ASCP ).


Quanto sopra rappresenta il primo atto amministrativo del restaurato governo granducale in Portoferraio .
Siamo al 22 dicembre del 1815 e col primo gennaio 1816 il regolamento particolare per l’Elba prevede che in tutte e quattro le comunità dell’isola debbano essere operanti  le rispettive Magistrature essendo state azzerate tutte le precedenti cariche. Sono pertanto state convocate dal cancelliere due figure amministrative  in carica della vecchia amministrazione napoleonica di Portoferraio  e ciòè Pietro Traditi , chiamato ancora Maire , e Grandolfi controllore del registro dei contribuenti. Con loro il Cancelliere ha proceduto alla prima “tratta” della” Formazione delle Borse della nuova Comunità di Portoferraio”.

Gli ordini dei ”Sovrani Voleri”   relativi “all’estrazione delle Nuove Magistrature che dovranno entrare in carica il dì primo gennaio 1816” erano ritenuti così importanti da realizzarsi che dopo una prima adunanza del 22 dicembre 1815 , di cui ho già parlato ed in cui Candido Bigeschi era stato estratto Gonfaloniere , se ne promuove , subito dopo , un’altra addirittura per  il secondo giorno di Natale , il 26 dicembre 1815.
Si va con sollecitudine all’imborsazione  di soggetti  che abbiamo i requisiti di censo per essere imborsati e sorgono problemi .
Scrive infatti il Cancelliere Guidoni :


Adunanza 26 dicembre 1815.
Stante la rinunzia dei Sig Candido Bigeschi Gonfaloniere , Pietro  Traditi Priore , Antonio Mori altro Priore dei rispettivi loro uffizi , non essere stata nel termine assegnatogli fatta dal Sig. Cristino  Lapi la dichiarazione di accettare il posto di Priore ed atteso essersi trovati inabili a risiedere nel Consiglio Generale i seguenti individui per le rispettive cause che appresso:

Balestrini Giuseppe=Il Sig Maire della Comune di Poggio in data 24 dicembre 1815 certifica che detto Balestrini non possiede in questa Comunità per aver tutto venduto
Capoli Maria= riferisce il Donzello non trovarsi né sapersi chi sia
Benigni Teresa= morta e divieto agli eredi per mancanza di voltura
Sardi Vincenzo= giustificò non possedere per avere recentemente venduti tutti i suoi beni
Dovendosi procedere ad un supplemento di tratta , richiamati ad assistere a tale atto a forma degli Ordinamenti i Sig.ri Pitero Traditi Maire e Felice Grandolfi Controllore , aperta la Cassetta delle rispettive Borse furono tratte le polizze che appresso

            Gonfaloniere

Senno Pellegro
Rispettivi Gonfalonieri
Lambardi Dr. Pasquale;Vantini Vincenzo

             Priori

Rutigni Paolo;Piazzini Luigi
Rispettivi Priori
Alieti Gio Batta;Palmi Giuseppe

            Consiglieri

Nepi Sebastiano;Ferrini Giovanni;Pacini Francesco;Natali Gio Antonio

            Consiglieri Rispettivi

Caprilli Silvestro;diversi Sebastiano;Parra Don Gio Batta;Pardo Salomone
Doppo di che le suddette Polizze tratte  furono riposte nelle rispettive loro Borse e risposte queste nella cassetta destinata alla loro custodia , una chiave della cassetta medesima fu passata al sig Maire Traditi quale si firma con il Sig Controllore Grandolfi e con me Cancelliere come segue
Il maire Traditi , Grandolfi Controllore delle Contribuzioni , Luigi Guidoni Cancelliere”   

(Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 E6. Carta 3 , 4.ASCP )


Questa non troppo chiara “tratta delle polizze” è forse legata proprio all’incertezza del periodo.
Siamo in mezzo  al passaggio dal sistema napoleonico a quello granducale : quest’ultimo  richiede la ricerca di un censo per poter entrare a far parte dell’imborsazione e non esiste un registro chiaro delle contribuzioni e neppure un catasto.
Molti possessori di beni che avevano un censo sufficiente per essere “imborsati” non avevano eseguito voltura.
Non solo questo:  molti dei personaggi  convocati erano stati protagonisti nell’amministrazione di Napoleone Bonaparte , sicuramente lo erano Pietro Traditi  e il dr. Cristino Lapi ,   e , forse , non se la sentivano di transitare ad altra amministrazione.
Ecco , pertanto la necessità di indicare anche i nomi dei “rispettivi” sia gonfalonieri  che priori che consiglieri  e cioè soggetti  che potessero prendere il posto rispettivamente del gonfaloniere , priore o consigliere che , una volta estratto , rifiutasse la carica.
Mancano pochissimi giorni e le nuove Magistrature devono entrare in carica al “dì primo gennaio 1816” come ordinano i “Sovrani Voleri”.
Alla prima adunanza della nuova Magistratura convocata il giorno dopo capodanno e cioè il 2 gennaio 1816  troviamo al completo il “Consiglio Generale “ senza però che sia stata riportata dal Cancelliere alcuna estrazione dalle borse.
E’ vero che ritroviamo nomi a ricoprire cariche che erano stati  estratti come “rispettivi” , come  Vincenzo Vantini che diventa Gonfaloniere al posto di Senno Pellegro estratto nell’adunanza del 26 dicembre 1815 , ma è anche evidenti che compaiono nomi mai estratti , come Vincenzo Foresi che è priore.
Probabilmente per superare i problemi insorti  nell’imborsazione relativi al censo  e dovendosi insediare obbligatoriamente con l’inizio dell’anno la nuova Magistratura , c’era stata una trattativa non ufficiale per la  scelta  di Gonfaloniere , Priori e Consiglieri  dopo l’adunanza del 26 dicembre 1815.
Così infatti scrive il Cancelliere Guidoni:


 “Adunanza 2 gennaio 1816. Adunati vennero gli Ill.mi Sig. Gonfaloniere , Priori e Consiglieri componenti il pubblico General Consiglio della Comunità di Portoferraio in sufficiente numero di sedici e sono
Sig. Vincenzo Vantini  Gonfaloniere

          
 Priori

Vincenzo Foresi;Piero Boccini;Paolo Rutigni;Luigi Piazzini

          
Consiglieri

Giò Batta Ducci;Cristiano diversi;Giuseppe Balestrini;Giovanni Biancotti;Giò Batta Allori;Giuseppe Ridolfi;Giuseppe Filippi , Sebastiano Mori.
Consiglieri mancanti: assenti benché legittimamente invitati i Sig.ri Giovanni Pavolini e giò Batta Nardelli tutti Consiglieri”
( Idem come sopra.Carta 5.ASCP )


Siamo  davanti ad  un “pubblico General Consiglio” con Gonfaloniere , Priori e Consiglieri già costituito senza , ripeto ,   sia stata riportata scritta , da parte del Cancelliere , alcuna estrazione dalle relative Borse per nomi  che compaiono la prima volta. Niente è inoltre stato scritto dal Canceliere  sul rifiuto a ricoprire la carica , come Senno Pellegro che era stato estratto Gonfaloniere e che ora lo troviamo sostituito da Vincenzo Vantini
L’adunanza continua e si passa al giuramento.
Così scrive il Cancelliere

 “Primieramente previo l’allocuzione sul contenuto dei Regolamenti Comunitativi e dei Doveri ed attribuzioni del Corpo della Magistratura quanto del General Consiglio fu da me Cancelliere deferito ai suddetti Sig.ri Coadunati il giuramento di bene e fedelmente amministrare gli interessi di questa Comunità non senza informarsi ai vigilanti ordini “ 
( Idem come sopra.Carta 5. ASCP )


Fatto il giuramento si passa alla “tratta “dell’assoluzione dalla penale dell’appuntatura di due Consiglieri
Scrive il Cancelliere :


Proposta l’assoluzione dalla penale dell’appuntatura nella quale è incorso il Sig. Giovanni Pavolini uno dei Consiglieri per aver mancato d’intervenire alla presente adunanza e accolto il partito la proposizione fu vinta Voti favorevoli 20;Contrari 3. E con partito di voti favorevoli 20 , Contrari 3 assolvono Gio Batta Nardelli altro Consigliere dalla penale dell’appuntatura nella quale è incorso per aver mancato d’intervenire all’adunanza” 
(Idem come sopra.Carta 5. ASCP )


Quindi si procede con la “tratta”della “Provisione ai Magistrati nella Magistratura e Consiglio Generale” e perciò


“deliberano e fu proposto di destinare sia al Gonfaloniere che ai Priori l’onorario annuo di lire centoventi per ciascheduno , con partito di voti favorevoli 20;contrari  3.Ai Consiglieri fu assegnata la provisione annua di lire venti per ciascheduno , con partito di voti favorevoli  20;Contrari 3 ”
(
Idem come sopra.Carta 5.ASCP)


Il 2 gennaio 1816 si è perciò ufficialmente costituita la nuova amministrazione civica di Portoferraio.
Vincenzo Vantini  è il primo Gonfaloniere.
Si procederà poi secondo le norme vigenti all’estrazione del Camarlingo e relativa sua mallevadoria , all’emanazione di editto per la scelta del Provveditore di strade , a determinare la “provisione” per i medici , per i chirurghi , per i maestri e per tutti gli altri “impieghi comunitativi”: di tutto quanto ho già parlato.
Si apre così un nuovo capitolo della storia di Portoferraio e dell’Elba tutta con il ritorno dell’amministrazione del granducato di Toscana dopo il dominio francese perdurato qualche anno e la parentesi  del regno di  Napoleone Bonaparte , perdurato qualche mese.

 



      Marcello Camici


    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA :

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER L’ELBA


Ferdinando III , Asburgo-Lorena , granduca di Toscana , dopo la caduta di Napoleone e la sua restaurazione con il congresso di Vienna , il 9 dicembre 1815 emana , motu proprio un”Regolamento Particolare delle quattro Comunità dell’Elba” che è molto importante perché su di esso sarà organizzata tutta l’amministrazione dell’Elba praticamente fino all’unità d’Italia.
Infatti con l’Editto successivo del 16 settembre 1816 riguardante il nuovo regolamento per tutte le comunità del granducato , quello particolare per l’Elba , emanato un anno prima , non viene abolito.
Il “ Regolamento Particolare “ , restaura quello già esistente prima del dominio francese napoleonico che era stato emanato dal granduca Leopoldo Primo il 12 settembre del 1782 e che aveva riconosciuto all’Elba alcuni privilegi quali la sua esenzione dall’imposizione fondiaria a favore dell’erario regio.
In questa decisione Ferdinando III si era sicuramente consultato con il commissario straordinario conte Agostino Fanton , i inviato all’Elba nel periodo del passaggio dal dominio napoleonico a quello granducale:
c’era da uniformare questo territorio al resto della Toscana.
E’ un Regolamento che riguarda il solo territorio dell’Elba ed è particolare non solo per questo fatto ma anche perché Ferdinando III ordina e comanda “ rivolgendo le Sue Cure Paterne agli abitanti dell’isola per far loro sentire i vantaggi che risultano dall’uniformità del metodo Amministrativo combinato con le circostanze speciali del Luogo”.
E’ manoscritto da C. Marfini , segretario , porta la data 17 novembre 1815 ed è “copia conforme dell’Originale esistente nell’Uffizio Generale delle Comunità del Granducato lì 9 dicembre 1815”.
C’è da chiedersi perché l’originale sia retrodatato(9 dicembre 1815) rispetto al manoscritto.
E’ verosimile pensare che , Ferdinando III volendo far iniziare le nuove amministrazioni civiche col primo gennaio 1816 , abbia voluto inviare con sollecitudine la sua volontà tramite il segretario qualche giorno prima (17 novembre) della registrazione ufficiale dell’originale (9 dicembre).
Il Regolamento fu inviato al cancelliere di Portoferraio , Ugolini , dall’Uffizio Generale delle Comunità di Firenze , con questa lettera di accompagnamento:

“Ecc.mo Signore , si compiacerà Vs.Ecc.ma di ritornarmi il R. Motuproprio del 17 scorso , relativo al nuovo sistema Amministrativo dell’Isola d’Elba , che Le consegnai qua in Copia Autentica; ed in luogo della medesima le rimetto acclusa altra Copia autentica dell’istesso R.Motuproprio per di Lei notizia e regola.
E mi confermo , Di Vs. , Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità del Granducato , Lì 9 dicembre 1815 , Devostissimo Servitore , Bartolommei”
(Circolari e Ordini del Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 38 bis.ASCP)

Come sopra accennato questo regolamento “particolare” per l’Elba , assume un rilievo molto importante perché delinea tutto l’impianto amministrativo con cui sarà regolata la vita amministrativa civica elbana praticamente fino all’unità di’Italia e , pertanto , lo trascriverò integralmente.

“Sua Altezza Imperiale e Reale intenta sempre a promuovere il bene dei Suoi Amatissimi Sudditi , regolandone il Governo e l’Amministrazione con quei principi di Giustizia e con quei provvidi sistemi , che tanto influenzano la prosperità dei Suoi Domini e rivolgendo le Sue Cure Paterne agli abitanti dell’isola d’Elba per far loro risentire i vantaggi che risultano dall’uniformità del metodo Amministrativo combinato con le circostanze speciali del Luogo è venuta nelle determinazione di ordinare e comandare quanto appresso.
Il Territorio dell’isola d’Elba sarà diviso in quattro Comunità comprese in una sola Cancelleria , come appresso composte:
Portoferraio e suo territorio;
Longone e Capoliveri;
Rio e Marina di Rio;
Marciana , Marina di Marciana , S.Piero , S.Ilario e Poggio.
Il Cancelliere avrà la sua residenza in Portoferraio e sarà coadiuvato da due Aiuti Residenti , l’uno a Marciana e l’altro a Longone , il quale avrà l’obbligo di trasferirsi alla Adunanze della Comunità di Rio una volta al mese. Ciascuna delle riferite quattro Comunità sarà rappresentata da un Magistrato composto di un Gonfaloniere e quattro Priori e da un Consiglio Generale composto di quindici soggetti , cioè dei cinque residenti nel Magistrato e di dieci Consiglieri.
Il Consiglio Generale si adunerà nei casi contemplati dai Regolamenti Comunitativi ed avrà le attribuzioni che dai medesimi gli sono accordate.
Per creare detto Magistrato e Consiglieri verranno formate tre Borse , una per il Gonfaloniere , l’altra per i Priori , la terza per i Consiglieri.
Nella prima saranno imborsati quei Capi di Famiglia Possidenti tanti Beni Stabili sopra i quali posi una Tassa Prediale per la Comunità di Portoferraio , non minore di lire ottanta , per le altre Comunità non minore di lire cinquanta.
Nella seconda , oltre i Capi di Famiglia suddetti tutti quelli ancora che godono tanti Beni stabili nella Comunità di Portoferraio per lire quaranta di Tassa Prediale , per le altre Comunità di lire trenta.
Nella terza finalmente tutti quei Capi di famiglia , che posseggono Beni Stabili qualunque ne sia il Valore e la Tassa corrispondente
”( Idem come sopra.ASCP)
“Nella Comunità di Marciana composta da più Comunelli ed in quella di Longone e Rio composte di due comunelli sopra indicati , dovrà essere formata in ciascun Comunello una Borsa distinta per i Priori ed un’altra parimenti distinta per i Consiglieri , imborsandovi tutti quei soggetti del rispettivo Comunello forniti dei requisiti sopranunciati.
Procedendosi poscia alla formazione del Magistrato , si estrarrà il primo il Gonfaloniere dalla Borsa dei Gonfalonieri , quindi per Portoferraio e Longone si estrarranno i Priori e i Consiglieri delle altre due rispettive Borse;   
per Longone e per Rio si estrarranno due Priori dalla Borsa di Longone , e due dalla Borsa del Comunello di Capoliveri , ugualmente che per Rio si estrarranno due Priori dalla Borsa di Rio e due dal Comunello di Marina di Rio.
I Consiglieri si estrarranno dalle rispettive Borse cinque per Comunello.
Per Marciana non si estrarrà come sopra alcun Priore dalla Borsa di quel Comunello cui appartiene il Gonfaloniere e si estrarrà un Priore da ciascuna Borsa degli altri quattro Comunelli;
Si estrarranno poi dalla Borsa dei Consiglieri tre da quella di Marciana , uno da quella di Poggio , uno da quella di Marina , due da quella di S.Piero , uno da quella di S.Ilario.
Saranno date al Cancelliere le istruzioni opportune per procedere alla prima imborsazione dei soggetti , che secondo le Regola accennate di sopra debbono formare le diverse Borse , dovendosi l’operazione concertare col Governo ed in ogni caso rendersene conto a S.A.I. e Reale.
In ciascuna Comunità dovrà essere eletto un Camarlingo nel modo e con le incombenze prescritte dai Regolamenti Comunitativi Vigilanti in Toscana , come pure potrà essere destinato un Provveditore di Strade in quella Comunità ove sia utile il suo Uffizio a giudizio delle rispettive Magistrature.
I Ministri della Cancelleria colle Magistrature si occuperanno della Rettificazione degli Estimi.
O sia della Valutazione dei Possessi i quali dovranno essere ad una più discreta e proporzionale Tassa Prediale. Il Governatore di Portoferraio invigilerà alla retta esecuzione e ne parteciperà il risultato all’Imperiale e Reale Segreteria di Firenze.
Il Cancelliere avrà cura che ciascuna Magistratura formi lo stato dei Capitali ed Rendite proprie delle rispettive comunità; 
come pure lo stato presuntivo delle Spese occorrenti per il futuro anno 1816 , onde ognuna di dette Comunità sia posta in grado di provvedere alla Sua Economica Amministrazione.
Lo stesso Cancelliere e le Magistrature si uniformeranno alle disposizioni dei Regolamenti Generali Comunitativi veglianti in Toscana in tutto ciò , che è applicabile alle loro circostanze e proporranno nei casi speciali quei Provvedimenti che possono giudicarsi espedienti al bene delle rispettive Popolazioni.
Le sopraindicate quattro Comunità dell’isola d’Elba saranno riunite al Compartimento Pisano e la loro Amministrazione dipendente dall’Uffizio Fossi di Pisa.
Il Senatore Soprassindaco è incaricato di proporre sollecitamente un Soggetto da nominare all’impiego di Cancelliere come pure proporrà gli Aiuti Residenti.
Le dette Comunità e Magistrature dovranno essere in attività per il dì primo del prossimo mese di Gennaio 1816 , alla quale epoca resteranno abolite le attuali Autorità Municipali e cesseranno da qualunque funzione tutti i Ministri ed impiegati addetti presentemente alle Comunità.
Dato Lì 17 novembre milleottocentoquindici

C° Ferdinando
C° U. Fossombroni
C° G.B. Nomi


Concorda all’Originale esistente nell’Uffizio Generale delle Comunità del Granducato lì 9 dicembre 1815. C. Marfini Segretario. “
(Circolari e ordini del Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37 bis.ASCP)
Si delinea il” Consiglio Generale” formato da Gonfaloniere , Priori e Consiglieri i quali costituiscono la “Magistratura Civica” .
Le funzioni di questi amministratori locali saranno poi meglio individuate un anno dopo nella legge del settembre 1816.

La Magistratura Civica è formata col sistema dell’imborsazione.
Tre Borse relative a ciascun magistrato (Gonfaloniere , Priore , Consigliere) in ciascuna delle quali viene “imborsata polizza” col nome e cognome dei “residenti” nella magistratura locale , cioè soggetti che posseggono beni immobili , che pagano tasse ritenute sufficienti da poter appartenere a questa o quella borsa.
Tutto ciò conforme al principio introdotto da Pietro Leopoldo , Asburgo-Lorena , che gli affari economici siano diretti ed amministrati da    “quelli che vi hanno principale interesse”  e dunque il principio di rappresentanza è basato sul nesso proprietà-censo-interesse.
Particolare cura viene perciò assegnata alla valutazione della stima dei Capitali e Rendite:

Il Cancelliere avrà cura che ciascuna Magistratura formi lo stato dei Capitali e delle Rendite proprie delle rispettive Comunità “.

Tale cura e premura sfocerà nel prossimo futuro nella formazione del nuovo catasto del granducato.
Per tale motivo in ciascuna comunità viene ordinato anche la presenza di un Camarlingo e cioè di un esattore delle tasse.
Da ciascuna Borsa veniva poi estratta una polizza e l’ estratto a sorte entrava nella Magistratura.
Particolare attenzione è posta per far sì che i vari “comunelli” (Capoliveri , Marina di Rio , Marina di Marciana , S.Piero , S.Ilario , Poggio) siano rappresentati in modo bilanciato per quanto riguarda priori e consiglieri , in ognuna delle quattro comunità.
Il Cancelliere è invece un  “impiego comunitativo”  non legato al sistema dell’imborsazione che ha funzioni precise sintetizzate in quelle di rammentare ordini e regolamenti alla Magistratura e controllare che vengano realizzati: ma , gli viene concesso anche un margine di iniziativa perché “ nei casi speciali quei Provvedimenti che possono giudicarsi espediente al bene delle rispettive popolazioni”.
Nello svolgimento del suo incarico è coadiuvato da Aiuti residenti Il provveditore di Strade (odierno assessore ai lavori pubblici) : non è obbligatoria la sua nomina.
Al Governatore è demandato il compito di   “invigilare alla retta esecuzione”  e dovrà informare del risultato l’Imperiale e Reale Segreteria di Firenze.
Le quattro Comunità dell’Elba vengono assegnate al Compartimento Pisano come amministrazione dipendente dall’Uffizio Fossi di Pisa.
Vengono azzerate tutte le cariche pubbliche fin qui esistenti e presenti che Napoleone Bonaparte stesso aveva nominato e perciò questo regolamento è l’atto ufficiale della fine del regno napoleonico all’Elba e la nascita del restaurato granducato di Toscana.




      Marcello Camici
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GRANDUCATO DI TOSCANA :

IL SINDACATO



Nella Toscana granducale esisteva il sindacato , opera svolta dai Sindacatori.
Il Sindacatore svolgeva la funzione di sindacare e cioè controllare , esaminare l’operato dei ministri e funzionari di stato con lo scòpo di verificare se il loro operato era corretto.
Strettamente legata a questa funzione era l’altra e cioè valutare l’attendibilità di lagnanze eventualmente raccolte sull’operato dei ministri e funzionari di stato quali ad esempio il giudice(giusdicente) , il gonfaloniere(il sindaco) , il priore , il cancelliere , il governatore ecc.
Tutta questa opera , nel suo complesso , era chiamata” sindacato”.
Se volessimo fare un paragone con i nostri giorni l’azione svolta dal Sindacatore è po’ quella che svolge oggi il Tar.
Il Sindacatore era una carica riconosciuta nello stato: in ogni magistratura civica ve ne erano due.
Infatti , a Portoferraio , nell’adunanza della Magistratura Civica del 2 gennaio 1816

…per i Sindacatori dei Ministri del Tribunale e della Cancelleria stabiliscono l’onorario di lire sette per ciascheduno.
Con partito di voti favorevoli 14; Contrari nessuno
“ (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 (E6).Carta 9.ASCP)

Questa azione di sindacato dell’operato di ministri e tribunali da parte dei Sindacatori non era molto gradita come appare da una circolare dell’Uffizio Fossi di Pisa dove si invita i cancellieri comunitativi a far richiamare l’osservanza de “li ordini che sottopongono i Giusdicenti e Ministri Provinciali al Sindacato”.
Nella circolare n. 230 il “devotissimo servitore Flaminio Dal Borgo , provveditore “ così scrive:

”Dall’Uffizio Generale della Comunità del Granducato vengo incaricato di far sentire ai Cancellieri Comunitativi di questo Dipartimento , che avendo l’. e R. Consulta richiamato all’osservanza tra li altri li ordini che sottopongono i Giusdicenti e Ministri Provinciali al Sindacato , dovranno li stessi Cancellieri adempiere alle occorrenze o quanto viene ingiunto dai Regolamenti ed ordini in proposito.
Tanto partecipo a VS Eccellentissima per di lei lume e regola ed incaricandola d’accusarmi il ricevimento della presente , che riporrà in filza d’ordini , mi confermo con la solita stima. Di VS Eccellentissima , dall’I.e R. Uffizio dei Fossi di Pisa li 19 febbraio 1816 , Devotisssimo Servitore Flaminio Dal Borgo , Provveditore”
( Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 13.ASCP).

L’opera del Sindacato era tenuta in gran conto da Sua Altezza Imperiale e Reale.
In Firenze era stato costituito un Uffizio delle Revisioni e Sindacato.
L’opera di questo ufficio consisteva nell’emettere “Sovrani Comandi” in relazione a cattiva amministrazione e governo.
Usciti da questo ufficio i “Sovrani Comandi” erano resi “noti a tutti i Capi di Dipartimento “ i quali poi li notificavano con circolare apposita ai Cancellieri delle Magistrature Comunitative.
Così con circolare n 306 il Provveditore dell’Uffizio Fiumi e Fossi di Pisa il 6 novembre 1818 notificava al Cancelliere di Portoferraio quanto segue in seguito ad abusi ed irregolarità nel campo delle finanze commessi/e da parte dei “Subalterni Amministratori” :

“Eccellentissimo Signore.
Con lettera dell’Uffizio delle Revisioni e Sindacati del 14 ottobre ultimo caduto , mi sono stati partecipati li appresso Sovrani Comandi , che in ordine ad un Biglietto dell’I. e R. (
Imperiale e Regia ndscr) Segreteria di Finanze del 2 del mese stesso , devono esser noti a tutti i Capi de’ Dipartimenti Economici “ SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE informata dei danni che replicate volte hanno risentito le Regie , e pubbliche Amministrazioni per gli abusi e le irregolarità dei Subalterni Amministratori , ha ordinato che sia rammentato ai Capi di Dipartimenti Economici il dovere che incombe loro di regolare le fide di denari , o generi di Regia e Pubblica pertinenza , in modo , che sia sempre coperto l’interesse delle rispettive Aziende , e d’invigilare che restino sempre nelle debite forme cautelati gl’Impieghi di qualunque Consegnatario di Generi o di Contante da essi dipendenti.
Che la sorveglianza intorno a detti oggetti è uno degl’incarichi più essenziali fra quelli che l’I. e R.A.S.(Imperiale e Reale Altezza Sua) si degna affidare ai Superiori di tali Uffizi Economici; e che la cura , che apporranno ad in vigilare alla sicurezza della Amministrazioni di che si tratta , sarà uno dei titoli più sicuri per rendersi meritevoli della sua Sovrana considerazione , come all’opposto rischierebbero di incorrere nella di Lei disapprovazione , quando accadesse , che per loro manifesta incuria , e per somme eccedenti oltremodo le cauzioni dei loro Subalterni , si verificassero infedeltà di tal natura , nel qual caso si esporrebbero anche all’obbligo di rifondere del proprio il valore delle Somme o Generi malversati “ Partecipo quindi VS Eccellentissima i sopra enunciati Sovrani Voleri onde siano comunicate anche alle diverse Magistrature Comunitative per regola delle Pubbliche Amministrazioni da esse dipendenti.
E pregandola ad accusarmi il recapito della presente , che riporrà in Filza d’Ordini;   passo al pregio di ripetermi con distinta stima Di VS Eccellentissima , Pisa , dall’I. e R. Uffizio dei Fossi lì 6 novembre 1818.
Devotissimo Servitore , cav. Gaetano Mecherini ,  Provveditore”

(Idem come sopra.Carta 144.ASCP)

Còmpito del sindacato emesso dal Sindacatore è verificare che lagnanze per abusi ed irregolarità della pubblica amministrazione fossero o no corrispondenti al vero.
In questo caso , accertato il vero , è automaticamente accertata anche “infedeltà” ai Sovrani Voleri , ”infedeltà”che è il primo e più importante atto doloso commesso dai “Subalterni Amministratori”.
Poi vengono le pene conseguenti che , nel caso specifico della circolare sopra citata , è rifondere in proprio “il valore delle Somme o Generi malversati”.




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GRASCIERE


GRASCIERE E’ un impiego comunitativo presente nella Magistratura Civica di Portoferraio agli inizi del 1800.
Una carica a cui vengono riconosciute importanti funzioni che riguardano il controllo della “grascia” :
per tale incarico non era pagata alcuna “provisione” da parte della Magistratura Civica ma il “grasciere” (erano due) veniva da questa eletto.
Per quanto riguarda i“grascieri”possiamo forse paragonarli a quelli che oggi hanno funzione di ispezione medica sui cibi. “Grascia” o”grascie”erano termini con i quali in epoca medioevale si parlava di tutte le cose necessarie al vitto (biade , vino , olio ecc) , vi era una magistratura preposta all’approvvigionamento di viveri che nelle città sovrintendeva anche ai prezzi , ai pesi , alle misure.
Il “grasciere” aveva dunque funzione di controllare se le“grascie” erano sane.
Il 2 gennaio 1816 la Magistratura Civica di Portoferraio è in adunanza e così scrive il cancelliere Guidoni

“Partecipata ad Essi Sig.ri Coadunati la Circolare de 25 febbraio del caduto anno 1815 prescrivente che i due Grascieri debbon essere prescelti dal seno della Magistratura per esercitare gratuitamente un tale uffizio , e consigliato quanto Deliberano ed eleggono i Loro Colleghi SS. Pietro Boccini e Luigi Piazzini alla carica di Grascieri di questa comunità per tutto il corrente anno 1816 , con partito di V. favorevoli 3 - Contrari nessuno.
Non rendenti detti Signori Boccini e Piazzini “
(Parti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.(24).E6.Carta 9.ASCP).

Questa “carica” ed “uffizio” ad essa corrispondente è una istituzione così importante che non viene modificata ma “ritenuta” nel nuovo Regolamento Comunitativo emanato con editto dal granduca Ferdinando III il 16 settembre 1816.
Si legge infatti all’art XXXV di tale editto

Ritenuta l’Istituzione dei Grascieri questi dipenderanno dagli ordini del Giusdicente il quale parteciperà le sue disposizioni al Gonfaloniere , cui incomberà di vegliare sulla regolarità dell’esecuzione” (Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64.Carta 37.ASCP).

Nel granducato , sulla regolarità di questa esecuzione , nacquero però dei problemi .
Infatti con circolare n 438 del 2 aprile 1817 dall’Imperiale e Regio Uffizio di Pisa il cav. Flaminio Dal Borgo , provveditore , così scrive al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio

“S.A.I. e R. (Sua Altezza Imperiale e Reale nds.) nostro Signore a cui è stato reso conto della varietà dei sistemi tenuti nelle Comunità del Gran-Ducato in rapporto all’adempimento delle incumbenze affidate ai Grascieri; volendo che venga anche in questa parte stabilito un sistema generale ed uniforme , si è adeguata ordinare con suo veneratissimo Rescritto dei 21 Marzo ultimo passato , che vengano estese a tutte le Comunità del Gran-Ducato le disposizioni emanate per le Comunità del Compartimento Fiorentino con Sovrano Rescritto del 17 Febbraio 1815 e portanti in sostanza “che le funzioni dei Grascieri vengano aggregate ai Magistrati Comunitativi , che dovranno farle esercitare a forma degli Ordini , con deputare annualmente a quest’effetto due de’ rispettivi Residenti non ostante qualunque Ordine o consuetudine in contrario “.
Partecipo frattanto a VS Eccellentissima , in ordine alla commissione avutane con lettera del Sig. Senatore Soprassindaco de 31 caduto , tali Sovrane Determinazioni onde le renda note alle Magistrature Comunitative comprese in codesta Cancelleria , ed a chi altri occorra per l’adempimento.
Mi accusi infine il recapito della presente di cui porrà un esemplare in filza d’Ordini e mi creda con la solita distinta stima di VS.Eccellentissima Devotissimo Servitore , Cav. Flaminio Dal Borgo , Provveditore “
(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore.C 64.Carta 72.ASCP )

“L’esemplare in filza d’ordine” è quello sopra scritto.In esso S.A.I e R. chiarisce ogni dubbio sulle funzioni del Grasciere.




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REGOLAMENTO PER LE PUBBLICHE SCUOLE



Due saranno le Pubbliche Scuole che verranno aperte a Portoferraio per comodo di quei Giovanetti che desiderassero applicarsi ai primi studi” ( Corrispondenza col Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60. Carta 285.ASCP ).

Queste sono le parole che aprono e precedono l’elenco degli articoli del “Regolamento per le pubbliche scuole di Portoferraio del 15 dicembre 1817” .
In 16 articoli , che scriverò in dettaglio , la Comunità di Portoferraio , nel restaurato governo granducale toscano di Ferdinando III , principe imperiale d’ Austria , principe d’Ungheria e di Boemia , arciduca d’Austria , granduca di Toscana , ai primi studi

”. Con la parola “comodo” viene riconosciuto il diritto all’istruzione ma solo per coloro che lo “desiderassero”.

Con gli articoli 1 e 2 vengono individuati quali sono “primi studi”: sono quelli che servono alle “belle letture” , cioè a saper leggere , e ai “primi Rudimenti Grammaticali ed Aritmetica” , cioè saper scrivere e far di conto.
E , due , sono le scuole che vengono aperte per raggiungere tali mète. “


Art 1. Una scuola di belle lettere che si chiamerà prima Scuola , ed il Professore che la dirige Primo Maestro.

Art.2. Altra Scuola di primi Rudimenti Grammaticali ed Aritmetica e che verrà chiamata Seconda Scuola e che disimpegna Secondo Maestro.” (idem come sopra)

Nell’art. 3 si afferma che i Maestri non possono “esentarsi” dall’insegnare “tutti quei Giovanetti che desiderassero essere istruiti” , ma questi “Giovanetti” devono presentare un ordine che sia scritto dal Gonfaloniere o persona da lui incaricata così chiarendo subito il controllo della Magistratura Comunitativa sulla pubblica istruzione , controllo che viene ancora più evidenziato nell’articolo successivo il n. 4 dove due “saranno i deputati prescelti “per sorvegliare “sul Buon Ordine , sulla buona istruzione”.

Art. 3. I Maestri delle suddette Scuole non potranno esentarsi dal ricevere tutti quei Giovanetti che desiderassero di essere istruiti , purché questi presentino un Ordine in scritto dal Sig. Gonfaloniere o di altra persona dal Magistrato da esso incaricata

Art 4. Due saranno i Deputati prescelti dalla Magistratura destinati a sorvegliare sul Buon Ordine , sulla buona istruzione delle Pubbliche Scuole e per l’esecuzione in tutte le sue parti del presente regolamento” (idem come sopra).

Gli articoli 5 e 6 ed entrano nel dettaglio delle materie d’insegnamento del primo e del secondo Maestro

Art. 5. Il dovere del primo Maestro sarà quello di insegnare ai suoi Alunni Grammatica , Rettorica e le regole della Poesia ed Italiano e siccome l’importanza di tali studi esige che il Professore occupi in questi soli le ore destinate all’Istruzione , così nella prima ora di impegnarsi la Classe di Grammatica e nella seconda quella di Rettorica .
Il sabato poi o altro giorno ottimo di scuola nella settimana farà un poco di Catechismo.

Art.6. Il secondo Maestro riassumerà l’antico suo obbligo d’insegnare i primi Rudimenti Grammaticali , facendo spiegare le (…..)o altro libretto adattato ai Principianti , esercitandoli in qualche piccola versione latina e finalmente secondo il solito insegnerà a leggere , a scrivere e l’aritmetica non tralascerà il sabato o altro giorno ottimo di Scuola nella settimana , di fare la Dottrina Cristiana.” (idem come sopra).

         Gli articoli appena scritti evidenziano due fatti:
   A)   il secondo Maestro ha un notevole lavoro da svolgere rispetto al primo , cosa che poi comportò una protesta          del secondo Maestro presso la Magistratura Comunitativa.
   B)   l’insegnamento della “Dottrina Cristiana” fa parte integrante dei doversi dei maestri .


L’articolo 7 delinea le ore di scuola che sono spalmate in “tutte le stagioni dell’anno”. “

Art 7. Le ore destinate per la Scuola saranno:
   nella mattina dalle nove fino alle undici in tutte le stagioni dell’anno;
   nel dopo pranzo saranno dalle due alle quattro dal Novembre fino al 21 di marzo ;
   dalle tre alle cinque fino al 21 di Giugno;
   dalle quattro alle sei fino all’8 di Settembre “ (idem come sopra)

L’articolo 8 torna sul controllo che deve esercitare la Magistratura Comunitativa “ sul Buon Ordine , sulla buona istruzione delle Pubbliche Scuole”ma introduce anche il dovere di collaborare da parte dei maestri di rendere conto “della buona o cattiva condotta” degli scolari.

Art. 8. Sarà in facoltà dei SS Gonfaloniere e Deputati visitare le Pubbliche Scuole ogni volta vederanno opportuno ed i Sig.ri Maestri renderanno conto ai Medesimi della buona o cattiva condotta dei suoi Scuolari , dei progressi che si fanno negli studi e finalmente potranno fare qualche interrogazione per soddisfazione dei SS Componenti il Magistrato , purchè a questi così le piaccia” (idem come sopra).

L’articolo 9 si sofferma sulle punizioni per gli scolari indisciplinati che arrivano fino al richiamo , ”correzione” da parte della Magistratura Comunitativa e alla espulsione dalla scuola. “

Art.9. Se qualcuno dei Scolari fosse inquieto nella Scuola e le mortificazioni del Maestro non bastassero per richiamarlo all’ordine , sarà tenuto farne rapporto al Sig. Gonfaloniere acciò il contumace Discepolo soffra la correzione del Magistrato; e qualora taluno si permettesse qualche cosa sul rispetto dei doveri ai Precettori , il Maestro potrà scacciarlo immediatamente , dandone subito parte al Sig. Gonfaloniere per attendere dal zelo del Magistrato la dovuta riparazione.” (idem come sopra).

Gli articoli 10 e 11 trattano delle vacanze. Vengono riconosciute come vacanza molte festività religiose e , In particolare , si deve notare che era prevista una vacanza per il periodo della vendemmia evidentemente perché gli scolari erano utili a casa per aiutare nella vendemmia stessa. “

Art.10. Le vacanze tra settimana avranno luogo in tutte le feste dove corre l’obbligo della S. Messa:
nella vigilia e festa di S.Nicolò:
nella vigilia del S. Natale:
nella mattina di S. Agata quando siavi la Processione:
in tutta la Settimana Santa ,
ed il giorno di S. Marco ,
nelle tre mattine delle orazioni ,
nella vigilia della Pentecoste:
in tutte le feste comandate dal Governo e dal Magistrato Civico;
o finalmente in tutti i Giovedì , ben inteso che se fra settimana occorre qualche vacanza il Giovedì faccia lezione ,
nel mesi di Marzo invece del Giovedì , la vacanza abbia luogo nel Venerdì

Art. 11. Saranno pure , secondo il solito , accordate le vacanze del Carnevale che saranno dalla Domenica settagesima a tutta la mattina del primo giorno di Quaresima ,
e quelle Autunnali dalli otto settembre a tutta la mattina di due Novembre” (idem come sopra).

L’articolo 12 regola il passaggio , la promozione , dalla prima alla seconda scuola “

Art. 12. Dopo date le Vacanze suddette cioè del Carnevale e della Vendemmia il Secondo Maestro indicherà al Primo quei Giovanetti che destinarsi di far passar alla prima Scuola acciò il Primo Maestro possa esaminarli alla presenza dei Due Deputati trovati capaci ammetterli.
Potrà per altro far ciò anche a tempo rotto.” (idem come sopra)

Negli articoli 13 e 14 viene riconosciuto il carattere pubblico dell’istruzione poiché le due scuole debbono programmare una “Pubblica Accademia” nella “Sala Comunitativa”con l’intervento delle autorità. In questa “Pubblica Accademia” soggetti “capaci” sono chiamati a “giudicare sul profitto dei scuolari” , i Magistrati possono fare anche pubbliche interrogazioni , fissare e distribuire “varie ricompense”.

Art 13. Ogni il 5 Dicembre nella Sala Comunitativa sarà tenuta una Pubblica Accademia da tutti discepoli delle due scuole , alla quale interverranno le Autorità ed altre persone dal Magistrato invitate , e da questo numero saranno prescelti due o più soggetti capaci a giudicare sul profitto dei scuolari , ed in questa occasione i SS. Magistrati faranno delle pubbliche interrogazioni a detti Scuolari e tutto ciò che si suoleva praticare , per tal particolare , nel Cessato Governo

Art.14. Varie ricompense verranno fissate e distribuite in questa circostanza dal Magistrato Civico , e ciò per incoraggiare nei studi i ragazzi , ed eccitare la loro emulazione.” (idem come sopra)

Negli ultimi due articoli 15 e 16 viene evidenziato che fa parte integrante della pubblica istruzione la “Dottrina Cristiana”.

Art 15. Nel giorno susseguente ricorrendo la festa di S. Niccolò Protettore delle Pubbliche Scuole di questa Città , sarà celebrata nella Parrocchia la S. Messa , ed in tale occasione il Primo Maestro farà recitare da uno dei suoi Scolari un Orazione panegerica del Santo , ovvero una Orazione Accademica analoga alla circostanza.

Art 16. Qualche giorno avanti la Festa di detto Santo Protettore , ciascun maestro ordinerà agli Scolari di portare la consueta limosina; ed il Secondo Maestro farà passare nelle mani del Primo quelle che avrà raccolto. Confidando poi nel zelo dei Precettori per esatto adempimento di quanto sopra ci sottoscriviamo I Deputati delle Scuole G.Battista Pandolfini Barbieri , Giuseppe Palmi” (idem come sopra).

Così termina il Regolamento per le pubbliche scuole della città di Portoferraio.
Una scuola pubblica gratuita aperta a tutti coloro che lo desiderano e soltanto a loro ma , non obbligatoria. Emulazione significa desiderio e sforzo di eguagliare o superare ed allora avere scritto nel regolamento “eccitare l’emulazione” di chi è più bravo diventa indicatore di una istruzione pubblica che pone al centro il merito il quale viene anche premiato.
La punizione , poi , fino all’espulsione per chi non fa il proprio dovere è ritenuta parte del bagaglio educativo , ad indicare che chi non fa il proprio dovere non può continuare a frequentare una scuola mantenuta a spese della comunità.
Il carattere pubblico dell’istruzione viene sottolineato dalla costante presenza di controllo da parte della Magistratura Civica.
Questo controllo è rivolto sia verso il corpo insegnante , Primo e Secondo Maestro , sorvegliando sul “buon ordine e sulla buona istruzione” , sia verso gli scolari con “pubbliche interrogazioni”.
Ciò indica così che è il Magistrato Civico ad avere il còmpito e la responsabilità della realizzazione della imparzialità nella scuola pubblica.
La presenza dell’osservanza delle feste religiose indica l’importanza che viene data alla religione cattolica nella formazione e nell’istruzione dei giovani .
Poiché il Primo Maestro era Don Vincenzo Bigeschi , sacerdote , viene spontaneo pensare che non poca sia stata la sua influenza nella stesura del regolamento da parte del Magistrato Civico.
La figura di insegnante di Don Vincenzo Bigeschi e la sua memoria sono rimaste a lungo nella comunità ferraiese se nel 1929 (un secolo dopo) così scriveva L. Damiani

“…era l’unica scuola che ai primi dell’ottocento per opera di quel valentuomo , sacerdote a modo suo , aveva aperto nella nostra città , allora veramente segregata dal mondo , le prime aure della cultura , gli elementi della lingua latina , la prima cognizione dei classici , sia pure infarcita del bagaglio retorico costituente la umanità di quei tempi”

(1). L’umanità di quei tempi come ogni umanità del passato può essere capita e compresa.
Per quanto riguarda l’istruzione pubblica nel granducato di Toscana riesco a comprendere che era tenuta in grande considerazione ed attenzione leggendo le Istruzioni per il Regio Consultore e Soprintendente agli Studi"
del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 Novembre 1816”
(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 185 al 1817.C60.Carta 285.ASCP).
Sono nove articoli. Ecco il primo

Art I. Al Regio Consultore è affidata la Soprintendenza e la Vigilanza sulla pubblica Istruzione con la veduta di promuovere gli Studi , di tenere in osservanza i Regolamenti dell’Imperiali e Reali Università , dei Collegi e Pubbliche Scuole e di avere cura che non s’introducano abusi e che i metodi d’insegnamento corrispondano all’oggetto dell’aumento e perfezionamento delle Scienze con utilità di quelli che vi si applicano”.
(idem come sopra)




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GRANDUCATO DI TOSCANA :

IMPIEGO DI ARCHIVISTA E COPISTA



Il cancelliere comunitativo , nell’Elba della restaurazione granducale del 1815 , risiedeva a Portoferraio.
Era di nomina granducale , unico per tutte e quattro le magistrature comunitative presenti sull’isola .
Aveva funzioni importanti tutte scritte ed individuate nel Regolamento comunitativo particolare per l’Elba emanato da Sua Eccellenza il Granduca.
Per tale motivo nella prima adunanza della Magistratura (2 gennaio 1816) il Consiglio Generale si occupa di creare un impiego con funzione di archivista e copista per la cancelleria.
L’impiego è di vitale importanza per la vita amministrativa visto che deve essere di supporto ed aiuto al Cancelliere Comunitativo nell’espletamento delle sue funzioni.
E’ anche alla sua attività se oggi a distanza di secoli possiamo consultare nei documenti d’archivio l’attività amministrativa comunitativa.
Il Cancelliere Luigi Guidoni è direttamente interessato alla nomina e , forte anche del parere favorevole dell I. R. Governo e del commissario straordinario Conte Fantoni , propone un nominativo di sua fiducia.
Tale nominativo non è molto gradito alla Magistratura di Portoferraio – se ne fa portavoce Vincenzo Vantini , gonfaloniere , “come interprete della volontà del Corpo del Magistrato”- il quale preferisce un altro soggetto per motivi legati alla “mendacità “ in cui si trova e perché “possa concorrere al sollievo di suo Padre , povero ed infermo”.

Così scrive il Cancelliere Luigi Guidoni (adunanza 2 gennaio 1816)

“fatto presente ad Essi Sig.ri Coadunati che dovendosi prescegliere il Soggetto destinato a cuoprire l’Impiego di Archivista e Copista di questa Cancelleria da pagare le spese su tutte le Comunità servite dalla Cancelleria medesima , ed essendo opportuno sia di mia fiducia come desidera l’I.e R. Governo , dietro il parere del Commissario regio Straordinario Sig. Conte Fantoni gli proponevo il Sig. Jacopo Fazzi in ultimo Cancelliere della Giustizia di Pace di questo luogo e figlio del Sig. Innocenzo Fazzi , che ha servito per molti anni a tempo del ripristinato Governo Toscanoin qualità di Cassiere delle Porte ed inerendo a tutto ciò invitavo il Magistrato Loro a destinare per questo primo anno dell’Organizzazione al predetto impiego di Archivista e Copista il rammentato sig. Jacopo fazzi
.Dietro questo mio invito dal Sig. Gonfaloniere furono fatte le seguenti osservazioni.
I componenti il Magistrato Comunitativo per gli organi del Gonfaloniere si credono dovere di aggiungere le seguenti riflessioni alla proposizione fatta dal Cancelliere .
Nella nuova montatura degli Impiegati della Comunità di Portoferraio il solo Sig. Antonio Brignole Direttore della Posta e per quattordici anni Cassiere Comunitativo , si è trovato escluso dal Suo Impiego , ed attese le replicate perdite fatte dalla Sua Famiglia per le vicende della guerra , oggi ridotto si può dire alla mendacità.
Il suo Figlio sig Gervaso Brignole uno dei segretari della soppressa Mairie , con moglie e figli , privo ancora Lui d’impiego è l’unica persona che oggi possa concorrere al sollievo di Suo Padre , povero ed infermo .
La situazione di questa famiglia sembra tale al Magistrato per determinarsi a conferire l’impiego di Archivista e Copista piuttosto al Sig. Gervaso Brignole che al Sig. Jacopo Fazzi.
Uomo ancora Lui di merito e di sperimentata probità.
Stante tali rilievi fu da me Cancelliere proposto mandarsi separatamente a partito i due soggetti vale a dire il Sig. Jacopo Fazzi da me nominato ed il Sig. Gervaso Brignole prescelto dal Sig. Gonfaloniere come interprete della volontà del Corpo del Magistrato , per sottoporre qualunque sia l’esito di tale sperimento l’Affare alla Suprema risoluzione dell’I.e R. Governo .
In conseguenza di che partitasi separatamente per l’Impiego d’Archivista e Copista per un anno e con lo stipendio di lire ottanta al mese stabilito in questa seduta dal General Consiglio i suddetti e infrascritti soggetti e scoperti i relativi partiti si trova che il Sig. Jacopo Fazzi aveva ottenuto voti favorevoli tre , contrari due ed il Sig. Gervaso Brignole riportati voti cinque tutti favorevoli “
(Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 (E6).Carta 11-12.ASCP).

Nonostante questa votazione a favore di Gervaso Brignole , la scelta fatta dal Cancelliere non fu affatto messa da parte .
Infatti , Il Cancelliere Comunitativo nella Toscana Granducale espletava funzioni molto importanti che già nella riforma per le municipalità voluta da Pietro Leopoldo II erano state delineate e che saranno riprese poi nella legge del 16 settembre 1816 emanata da Ferdinando III nella quale all’art LXI “Dei Cancelleieri Comunitativi” testualmente si legge

E’affidata ai medesimi la vigilanza e la custodia degli Archivi. E sono conservati in quelle attribuzioni , che loro spettano nella qualità di Notari per gli Atti Amministrativi” (Circolari e Ordini del Sig. Soprassindaco Provveditore 1815-1818 .C64.Carta 37.ASCP)

Questa funzione di “Notari per gli Atti amministrativi” emanata successivamente (settembre 1816) alle vicende che si trattano era dunque già presente nel gennaio 1816.
Il peso della funzione amministrativa svolta dal Cancelliere all’interno della Magistratura Comunitativa si fece sentire proprio nella scelta del suo collaboratore nell’impiego di archivista e copista.
Infatti , nonostante il partito presoa a favore di gervaso Brignole da parte della Magistratura Comunitativa , fu poi prescelto Jacopo Fazzi poiché così scrive il Cancelliere

“avendo il General Consiglio in questo stesso giorno stabilita la provisione di lire ottanta il mese all’Impiego di Archivista e Copista di questa Cancelleria da pagarsi la spesa anche sopra le Comunità di Marciana , Longone e Rio addette alla Cancelleria medesima fu da me Cancelliere invitato il Magistrato Loro a divenire alla prescelta del soggetto rilevandoli che essendomi concertato sul proposito col Commissario regio Straordinario Sig. Conte Fantoni ero a proporgli il Sig. Jacopo Fazzi stato a tutto il decorso dicembre Cancelliere della Giustizia di Pace di Portoferraio , che sembri meriti un riguardo in specie per il lungo e fedel servizio prestato alla Loro Comunità dal Sig. Innocenzo Fazzi di Lui defunto Padre nella qualità di Cassiere delle Porte , e ciò salva la sovrana approvazione , che mi riservavo di impetrare.
Dopodichè consigliato l’occorrente , fu proposto di conferire al suddetto Sig. Jacopo Fazzi l’impiego di archivista e Copista della Cancelleria di Portoferraio per un anno ad intendersi principiato a decorrere dal dì primo Gennaio stante con qualunque Affare Straordinario sotto la direzione di me Cancelliere e ciò con l’annua provvisione di lire novecentosessanta decretata , come sopra , dal General Consiglio:e raccolto il Partito la proposizione si trovò vinta per voti cinque tutti favorevoli “
(Idem come sopra.Carta 12 , 13.ASCP).

Il Sig. Jacopo Fazzi assunto nell’impiego espletò la sua funzione all’interno della Cancelleria e venne poi confermato alla fine del 1816 e del 1817 sempre con la solita “annuale provisione”.
L’attività che gli impiegati della Cancelleria svolgevano era poi di così vitale importanza che direttamente da Firenze volevano essere costantemente esserne informati .
Infatti il Sig. Soprassindaco dall’Ufficio delle Generale delle Comunità del Granducato così scrive al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio nella circolare n. 935 del 19 dicembre 1817

“Coerentemente agli ordini contenuti nelle Circolari dei 22 aprile 1778 e 3 aprile 1782 dovrà V.S. somministrarmi con la possibile sollecitudine le convenienti informazioni sulla capacità , applicazione e condotta degli Aiuti-Copisti ecc. addetti a Codesta Cancelleria , ancorchè non fosse compiuto l’Anno del Servizio , facendomi nel tempo istesso separatamente conoscere il numero , le qualità degli Impiegati che potessero essere stati destinati a servire in codesta istessa Cancelleria a carico delle rispettive Comunità , non omettendo di avvertire in forza di quali ordini abbia avuto luogo la loro ammissione.Debbo poi commetterle di continuare immancabilmente a trasmettermi le sopraccennate informazioni dentro il Mese di Novembre di ciaschedun’Anno e non più oltre , avvertendo di non farsi debitare di aver omessa veruna particolarità e circostanza onde possa chiaramente rilevarsi il giusto e vero carattere dei soggetti con esprimere tra le altre qualità anco l’età del medesimi.G. Brancadori Soprassindaco dall’Uffizio Generale delle Comunità del Granducato ”.
(Circolari ed Ordini del Soprassindaco Provveditore 1815-1818  (C64.Carta 103(bis).ASCP)

Allegata a questa circolare c’è un biglietto scritto a mano col quale il Cancelliere Comunitativo di Portoferraio invia immediatamente le informazioni richieste contenute in una tabella:

“Savi Filippo , Aiuto residente in Longone , anni 40 , data di ammissione al servizio 23 dicembre 1815 ,
qualità: capace , attento , onesto , attivo.

Tomasini Amadio , Aiuto residente in Marciana , anni 29 , ammissione al servizio 23 ottobre 1816 ,
qualità: capace , attento , onesto ed attivo.

Fazzi Jacopo , Copista nella Cancelleria di Portoferraio , anni 33 , ammesso dal 30 marzo 1816 da contare per altro fin dal 1 gennaio 1816 , qualità: capace , onesto ed attivo “ (Idem come sopra).




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA :

ILLUMINAZIONE “IN TEMPO DI NOTTE” A PORTOFERRAIO
 


L’illuminazione notturna della città di Portoferraio era nei primi anni dell’ottocento uno dei molti problemi che l’amministrazione comunale , la Magistratura Comunitativa come allora si chiamava , dovette risolvere per dare “illuminazione in tempo di notte”.
Non esisteva l’lluminazione elettrica e le lampade erano alimentate ad olio il cui prezzo d’acquisto faceva notevolmente aumentare il costo dell’illuminazione.
Nell’adunanza del Consiglio Generale tenutasi il 25 gennaio 1816 la Magistratura di Portoferraio ritiene utile dare in accollo il servizio dell’illuminazione.
Così scrive Guidoni , cancelliere comunitativo per tutte e quattro le comunità dell’Elba , residente in Portoferraio

Considerato che può essere utile di dare in accollo il mantenimento dei Lampioni che servono ad illuminare la Città in tempo di notte come lo era in passato , deliberano e ordinano invitarsi tutti quelli che optar volessero al Cottimo del suddetto mantenimento dei Lampioni ad avere nel termine di giorni otto esibite in questa Cancelleria le rispettive Loro Istanze chiuse e sigillate con prevenire che sarà preferito Quello che farà una minore e così più vantaggiosa offerta e ciò per il tempo a termine di mesi dieci vale a dire dal dì primo Marzo a tutto Dicembre del corrente anno 1816 , con i seguenti oneri:

   1° l’Accollatario dovrà a tutte sue spese accendere i Lampioni tutti quei giorni dell’anno che il chiaror della Luna non gli renderà inutile
   2°i suddetti Lampioni saranno impreteribilmente accessi tutte le sere a ore ventiquattro e mezzo ed avere soltanto olio che serva almeno ad una ora dopo la mezzanotte
   3°tutte le volte che per negligenza dell’Appaltatore sarà trovato spento uno o più Lumi nel tempo stabilito si faranno riaccendere dal Provveditore delle Strade a tutti danni e spese del medesimo Appaltatore

   4°lo stesso Appaltatore ogni Mese scaduto avrà il diritto di esigere la Rata della prestazione del Cottimo , meno tutte quelle detrazioni che dovesse soffrire non adempiendo ai sopra enunciati patti
   
5°le Istanze da presentarsi come sopra oltre l’Offerta dovranno contenere la nomina di un idoneo Mallevadore che approvato che sia dal Magistrato Loro dovrà solidamente obbligarsi col Cottimante
   6° e finalmente le Spese di Contratto , Registro o sia Gabella , Carta Bollata ed altro saranno a carico del ridetto Appaltatore. Ed il tutto convalidano con legittimo Partito di voti fav.4.Contrari nessu
(Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817 , (24) E6. Carta 22 , 23. ASCP)

V’erano luoghi nella città di Portoferraio che “in tempo di notte” dovevano essere illuminati anche quando “il chiaror della Luna non gli renderà inutile”.
Questi luoghi erano quelli dove si esercitava un servizio , una funzione comunitativa importante come il tribunale , la residenza del governatore , la residenza della magistratura comunicativa ecc.
L’Auditor Vicario , il giudice del tribunale , sa di tutto questo ed invia una lettera alla Magistratura Comunitativa sull’argomento.
La Magistratura , investita della questione , risponde

“Inerendo alla lettera del Sig.Auditor Vicario convengono stabilirsi , conforme si pratica per tutti i Tribunali , il Lampione al Palazzo Pretorio in tempo di notte e stanziano lire cento per il mantenimento detto Lampione in quest’anno 1816 da pagarsi dietro presentazione a quel Messo o altro Soggetto che sarà destinato dal Sig.Auditor Vicario ad accendere il Lume e a custodire e mantenere il detto Lampione .
E ciò con partito di voti 4 tutti favorevoli”
(Idem come sopra.Carta 24. ASCP).

Nel mese di febbraio del 1816 la Magistratura di Portoferraio delibera per

“Accollo per il mantenimento del Lampioni al Sig Gaspero GasperinI…. Deliberano e rilasciano Accollo a Cottimo al Sig. Gaspero Gasperini il mantenimento dei Lampioni ch servono ad illuminare la Città in tempo di notte e termine di mesi due dal dì prossimo primo Marzo a tutto Dicembre di quest’anno con il Canone o sia prestazione al ragguaglio di lire due mila l’anno che per detti mesi dieci sono lire 1666.13.4 con tutti i patti di che nella loro deliberazione del dì 30 gennaio prossimo passato da riportarsi nella scritta d’Accollo , e con l’obbligo altresì all’Accollatariodel mantenimento di tutti gli utensili e mobili destinati all’oggetto predetto da consegnarsi allo stesso Accollatario per messo dell’un opportuno Inventario: ed approvano per abile et idoneo di Lui Mallevadore Solidale il Sig. Antonio Allori.E tutto convalidano con legittimo partito di voti 5 Favorevoli.Contrari nessuno. Non rendente il sig.Vincenzo Foresi suocero dell’Accollatario”(Idem come sopra. Carta 26. ASCP).

Le spese preventivate nel bilancio di previsione del 1816 per il mantenimento dell’illuminazione “in tempo di notte” sono però ritenute eccessive dall’autorità superiore (Uffizio Fossi di Pisa) per cui la Magistratura interviene a giustificare tale spesa

…le lire 2350 sono state fissate dopo le diverse esperienze fatte e secondo l’attual prezzo dell’olio , non vi è dubbio che chi ne prendesse l’impresa rischierebbe una perdita completa.. “(Idem come sopra.Carta 51.ASCP).

La Magistratura viene a trovarsi in difficoltà e deve rivedere nel bilancio di previsione la spesa per l’illuminazione onde ottenere l’approvazione del’autorità superiore.Dopo aver rivisto il bilancio di spesa e ottenuta l’approvazione dall’autorità superiore , non solo era trascorso tempo per cui , come dopo vedremo non ebbe effetto l’aggiudicazione al Gasperini “nella circostanza di non sapersi se una tale spesa potesse venir sanzionata dal’Autorità superiore” ma anche altre difficoltà insorgono perché interviene sulla questione pure il Governatore della città di Portoferraio con un “biglietto” .Così scrive il cancelliere nell’adunanza del 23 settembre 1816:

“Letto il Biglietto di S.E. questo Sig. Governatore in data del 22 Mese stante , pervenuto a me Cancelliere in questa mattina , con il quale la prelodata S.E. rilevando che essendosi l’I.R. Governo degnato approvare nel Bilancio di Previsione l’Articolo di Spesa riguardante l’illuminazione in tempo di notte di questa Città col mezzo dei soliti lampioni , è duopo che questa saggia misura abbia il suo pronto effetto affinchè la detta Illuminazione principi anzi sia posta in attività il primo del prossimo Mese d’Ottobre con quant’altro.” (Idem come sopra.Carta 87. ASCP).

Davanti a questo “biglietto” del Governatore letto dal cancelliere , la Magistratura prende atto del problema e

Veduta l’stanza accompagnata col sullodato Biglietto , con la quale il Sig. Gaspero Gasperini domanda di essere preferito nell’appalto cui si tratta alle condizioni già concertate con S.E. il Sig Governatore , allegando di avere con pubblica soddisfazione servita questa Comunità in rapporto alla predetta impresa.
Veduta ed esaminata pure la memoria rimessa col preaccennato Biglietto , che in sostanza contiene le condizioni e i patti da stipularsi per l’Illuminazione notturna della Città e per gli ultimi tre Mesi di quest’anno e per un triegno computabile dal primo Gennaio 1817 , le quali condizioni sono quelle stesse dal Sig. Governatore concertate con il presente attendente Gaspero Gasperini.
Considerato che il progetto è molto utile giacchè nei tempi andati si è sofferto una maggiore spesa di quella che ora si domanda , mentre ha oltrepassato le lire 200 il Mese nel tempo che con il progetto suddetto viene ad assicurarsi un miglior servizio sotto gli auspici del Governo e sotto la sorveglianza degl’agenti di Polizia.
Considerato che il suddetto Gasperini nell’adunanza de 10 febbraio prossimo passato come il miglior offerente li venne aggiudicata l’Impresa dell’Illuminazione Notturna per lire 1666.13.4 il Mese , il che non ebbe effetto nella circostanza di non sapersi se una tale spesa potesse venire sanzionata dall’Autorità Superiore e che in conseguenza vi potessero esservi i mezzi per farvi fronte.e che lo stesso Gasperini contentandosi oggi di una minore prestazione merita di essere preferito.
Considerato pure che può essere utile di aomentare un Lampione ai dieci portati nella memoria di S.E. il Sig. Governatore , quale è quello che esiste nella strada di via Ferrandini che è la più comoda per salire al Palazzo del Governo ed al Forte Stella e veduto che è nelle facoltà del Magistrato Loro di far un tale aumento. Doppo di che richiamato in adunanza il rammentato Sig. Gaspero Gasperini , il quale dopo essersi dichiarato di ben conoscere tutte le condizioni e patti contenuti nella ridetta Memoria in calce alla medesima si è formalmente obbligato al puntuale adempimento delle stesse condizioni a Patti . E sembrando finalmente vantaggioso per tutti i rapporti l’avanzato progetto , deliberano , rilasciano e rilasciano in Accollo e Cottimo al Sig.Gaspero Gasperini di questo luogo l’Illuminazione Notturna della Città col mezzo di undici Lampioni e per la mensuale prestazione di lire cento trentadue e così nella ragione di lire dodici per ciascun Lampione che li verranno consegnati in buon grado nel quale dovrà restituirli alla terminazione dell’appalto e di tutte le spese occorrenti per l’accensione dei medesimi niuna esclusa né eccettuata e ciò per il tempo e termine non solo degli ultimi tre Mesi del corrente anno , quanto ancora per un triegno successivo compatibile dal dì primo gennaio 1817 e con tutte le condizioni e patti saviamente proposti e concertati da S.E. il Sig. Governatore dettagliatamente espressi nella Memoria accompagnata col prelodato di Lui biglietto di 22 Mese cadente , la qual memoria munita dell’accettazione obbligazione e firma dell’Impresario Sig. Gasperini si dovrà riguardare come facente parte integrale della presente Loro Obbligazione.
E il tutto convalidano con legittimo Partito di voti favorevoli 4 nessun contrario , salva la Suprema Approvazione. Inerendo al contenuto della precedente Loro Deliberazione commettono il Sig.Provveditore di Strade mediante il conveniente inventario e ricevuta in calce di esso , di dare al Sig. Gaspero Gasperini Appaltatore dell’Illuminazione di questa Città in tempo di notte per la consegna di n° undici lampioni che dovranno essere accesi a datare dal primo di ottobre prossimo e dei loro utensili scale e quant’altro autorizzando lo stesso Provveditore a far rimettere i cristalli che possono mancare alli stessi Lampioni e di fare i medeismi ripulire e riporre in buon grado , riservandosi di stanziare la spesa per ciò occorrente , dietro l’esibita delal conveniente Nota.convalidando ciò con Partito voti favorevoli 4 , Contrari—“
(Idem come sopra. Carta 88 , 89. ASCP)

La Magistratura Comunitativa di Portoferraio dopo aver stabilito essere utile “illuminare in tempo di notte” la Città dando in appalto il servizio al miglior offerente , dopo aver trovato e dato in accollo a cottimo al miglior offerente il servizio (l’impresario Gasperini) , si è trovata in difficoltà , da un lato avendo avuto dall’autorità superiore (uffizio Fossi di Pisa )una censura per la eccessiva spesa sostenuta per tale servizio , e dall’altro avendo avuto intervento dello stesso Governatore dell’isola che richiedeva un aumento del numero dei lampioni che la Magistratura aveva deliberato per l’illuminazione notturna.
Finalmente , però , riesce a trovare una soluzione alla questione sul finire del 1816.
Ma l’illuminazione in tempo di notte della città è ben lungi dall’essere risolta perché insorgono altri problemi sia col Governatore che col regio governo che trasformano tale servizio un vero e proprio “affaire” di stato.
Il costo per il mantenimento di undici lampioni , tramite un “dispaccio” è ritenuto eccessivo anche dall’Illustrissima Regia Segreteria di finanze del Granducato per cui prende una drastica decisione: sospendere l’Illuminazione in tempo di notte.
Infatti , nell’adunanza del 12 giugno 1817 scrive il cancelliere

…. E successivamente nella sola veduta di riordinar sempre più l’Amministrazione con diminuire quelle spese che non sono di una assoluta necessità come le viene inculcato dal precitato Dispaccio dell’Il. e R. Segreteria di Finanze del 31 maggio caduto , considerando che l’annua spesa di lire 1296 per il mantenimento di n. 11 lampioni porta un troppo forte aggravio alle ben dissestate finanze della Loro Comunità e che simile spesa nella sua troppa estensione è più di (….) che di merito specialmente nell’attuale stagione nella quale per la brevità delle serate o non si gode o almeno si gode al più alcune sole ore del loro lume , sibbene sia corrisposta all’Aggiudicatario l’istessa provvisione dei mesi d’Inverno. Considerando che nel contratto dell’Aggiudicazione del 22 febbraio 1816 è stato previsto il caso che piacendo alla Comunità di diminuire il numero dei Lampioni deva essere in proporzione diminuita anche la somma da corrispondersi mensualmente all’Impresario , che questa somma non fu a quest’effetto fissata in Massa ma tassativamente il lire 12 il mese per ciascun lampione , che anche nell’altre Città della Toscana l’eccedente numero di questi è stato ridotto al puro necessario e che come tali in questa Città considerar si possono quello esistente nella Piazzetta del Palazzo di S.E. il Sig Governatore è l’altro di Piazza d’Arme che dà lume all’abitazione del Sig.Auditor Vicario , del Maggior Comandante la Piazza d’Arme , del Capitano del Porto e della Cancelleria Comunitativa e altri Uffizi e che la Piazza di Porta a Mare resta illuminata da quello mantenuto dal Sig. Direttore delle R. Rendite , deliberano sospendersi dal 15 del presente mese al 15 dicembre gli altri nove lampioni con la quale misura la Comunità viene ad utilizzare lire (……) riservandosi di proporre nel nuovo Bilancio di Previsione alla Sovrana approvazione quel numero che sarà compatibile al bisogno locale e alle finanze Comunitative , ordinando frattanto a me Cancelliere infrascritto di notificar simil disposizioni al Loro Perito di Strade di (…..) la consegna di quelli non conservati e collocarli in luogo sicuro stanziando anche le spese per tale effetto occorrenti .Con partito di voti tutti favorevoli “(Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.(24) E6.Carta 138. ASCP).

La decisione presa dalla Magistratura Comunitativa di sospendere nove lampioni non piace al Governatore militare e civile dell’isola , per cui nasce un dissidio così descritto dal cancelliere nell’adunanza del 14 giugno 1817

“Fattole dal Loro Sig. Gonfaloniere presente che giunto all’orecchia di S.E. il Sig. Governatore Civile e Militare di questa isola le misure delle S. , LL. prese nella loro precedente adunanza del 12 corrente di sospendere per durante il corso della presenza estiva stagione l’illuminazione di nove dei Lampioni di questa Città esclusi da simil numero quello che trovasi nella Piazzetta del Palazzo della prelodata S.E. e l’altro della Piazza d’Arme onde portare anche per questa parte qualche sollievo alla dissestata finanza Comunitativa , il prelodato Sig. Governatore avendo dimostrato verbalmente tanto ad Essi che al loro infrascritto Cancellire la sua disapprovazione come un mezzo da impedire che venga esercitata la Polizia le sia commesa di riordinare immediatamente le SS.LL. perché avessero deposto Deliberazione conforme , Esso Gonfalòoniere propone e li esorta .Deliberano , dissero che le misure da Essi prese su tale articolo non hanno latre vedute che quelle di procurare i possibili risparmi alla dissestata economia della Loro Comunità , come l’obbliga il loro dovere , l’incalza il Biglietto dell’Ill. e R. Segreteria di Finanza de 31 Maggio prossimo passato e l’esige questa disgraziata Popolazione che nell’annate più calamitose reclama che le spese Comunitative venghino portate al solo puro necessario per non restar oppressa da aggravi insopportabili all’estenuate sue economiche forze:
che Essi Sig.ri Coadunati professano tutta la dovuta deferenza e rispetto al prelodato Sig. Governatore che per altro nella Sua Saviezza comprenderà non convenire alle SS.LL. riporre su le semplici assertive del Loro Gonfaloniere e Cancelliere e senza ben giuste ragioni con Partito da Essi preso con tutta la dovuta ponderazione , ma che quando la prelodata E.I. voglia degnarsi farle queste conoscere in maniera da poterle maturamente esaminare alla prima ordinaria adunanza si faranno un dovere prendere quelle determinazioni che potranno essere conciliabili con le vedute della prelodata E.I. e all’interesse della Comunità , ordinando in tanto a me infrascritto Cancelliere per il solo riguardo che si potessero avere per la prelodata E.I. di sospendere le disposizioni prese con l’antecedente deliberazione di notificare all’Impresario dei Lampioni le disposizioni prese con l’antecedente Partito di 12 giugno in questo anno .Con partito di voti quattro favorevoli;contrari uno
” (Idem come sopra.Carta 140 , 141. ASCP)

Dopo tale drastica decisione di sospendere l’illuminazione e dopo il contrasto nato con il Governatore Civile e Militare dell’isola , che è contrario a questa decisione , arriva fortunatamente anche una nota di “S.E. ed Ill.mo R. Governo” sulla “conservazione dell’illuminazione notturna di questa città”.Infatti nell’adunanza del 27 giugno 1817 , scrive il Cancelliere

“…che essendo volontà di S.E. ed ill.mo R. Governo come dimostra la predetta lettera che continui l’Illuminazione notturna .Essi a questo solo riguardo la conservarono come a (….) o ad onta dello sbilancio che porta alle Finanze della Loro Comunità , riservandosi domandarne nell’anno venturo la diminuzione per qualcuno dei meno necessari …” (Idem come sopra.Carta143. ASCP).

Dopo questa nota l’”affaire” illuminazione pare andare verso una soluzione e cioè verso una “conferma della spesa dei Lampioni in conformità degli ordini dell’ I.R. Governo” come scrive il cancelliere Ugolini. Nell’adunanza del 4 luglio 1817 il cancelliere ancora scrive

“…e resta incaricato di far sentire alle SS. LL. l’I.R. Governo non approva la progettata sospensione dell’Illuminazione come una misura pregiudizievole alla Polizia del luogo onde conviene rimuoverne il progetto e procurare di provvedere colla possibile economia ed intanto richiedendo che venga reso conto dell’importare della spesa per la quale ad oggetto di facilitarne la continuazione la Comunità potrà sperare che a riguardo del Militare possa concorrervi la Regia Cassa.Deliberano dissero che in obbedienza alla volontà dell’I.R. Governo e per le ragioni fatteli conoscere dal prelodato Sig. Provv. Ufficio Fossi Essi SS. Coadunati a onta delle critiche circostanze della Loro Comunità confermarono simil spesa con il precedente loro Partito del 27 caduto su la sicura fiducia che l’I.R. Governo voglia degnarsi continuare verso la Loro Comunità i riguardi che si compiace farle conoscere per mezzo del Prelodato Sig. Provveditore e Le pregano umiliare al Regio Trono questi Loro sentimenti di vera devozione , riservandosi formare il nuovo progetto se i medesimi allorchè compileranno il Bilancio di Previsione per l’anno 1818;incaricano me infrascritto Cancelliere a far conoscere al predetto Sig. Provveditore le spese che porta un simile articolo che per l’eccessivo prezzo dell’olio non può essere per ora suscettibile di diminuzione , convalidando il tutto con Partito di voti tutti favorevoli “ (Idem come sopra.Carta148 , 149. ASCP)

Il “ Loro sentimento di vera devozione “ verso il Regio Trono non fu tradito: non mancò il R.Governo nella persona di Sua Altezza Reale Ferdinando II , di onorare la promessa fatta .
Nell’adunanza del 18 agosto 1817

“Item partecipata la Magistratura del predetto Uffizio Fossi di 21 luglio passato di N° 1031 con la quale S.A.R. per un nuovo tratto di Sua Clemenza , attese le circostanze locali di questa comunità si è degnato elergirle lire trecentodieci sulla Cassa dell’Uffizio Principale delle RR Rendite per supplire ne corrente anno alle spese dell’Illuminazione notturna , grazie rendenti se ne chiamarono notificati” (Idem come sopra. Carta153.ASCP) .

Poi nell’adunanza del 29 settembre 1817 pongono a bilancio le lire trecentodieci elargite dal Regio Governo confidando nei “tratti di Sua Paterna pietà e Real Munificenza”

“ …né l’altro delle lire 310 per supplire alle spese di mantenimento di lampioni per l’illuminazione notturna delle quali si riservano trattare qui a baso al N. 48 per quanto siano sicuri che la Sovrana Beneficenza vorrà degnarsi per come supplirvi implorano attese le particolari circostanze che hanno afflitto ed affliggono quest’infelice Popolazione per continuarle i tratti di Sua Paterna pietà e Real Munificenza….per il mantenimento dei Pubblici lampioni lire 620.Spesa di Lume e Fuoco al Corpo di Guardia lire 160.Spese del lampione alle sale del Pretorio lire 100 ” (Idem come sopra. Carta172 , 173. ASCP)

 



      Marcello Camici


    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA :

DONZELLO



Nel 1816 , nel restaurato governo granducale di Portoferraio , tra gli impieghi comunitativi esiste quello del Donzello.
Non è facile poter inquadrare questo “impiego comunitativo” e paragonarlo a qualcuno comunale di quelli oggi esistenti.
La lettura dei brani di archivio che sotto riporterò fa emergere una figura di funzionario comunale importante e necessaria per un normale ed efficiente svolgimento della “macchina burocratica comunitativa”: era ritenuto così indispensabile che due erano i donzelli a svolgere la stessa funzione.

A ciascun uffizio di donzello lire cinquecento quaranta .Con partito di voti favorevoli 14;Contrari nessuno
(Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.(24) E6. Carta 9. ASCP)
Volendo avere una considerazione per gli impiegati attuali confermano nel posto di Primo Donzello della Loro Comunità Simone Perini per il corrente anno 1816 , e con la provisione annuale lire cinquecento quaranta stabilita come sopra dal General Consiglio.
E ciò con partito di voti favorevoli 5;contrari nessuno. Per aiuto e Secondo Donzello con la stessa suddetta provisione di lire cinquecento quaranta annue e per un anno come sopra eleggono Giovanni Bandinelli che già cuopriva detto impiego di Donzello.Con partito di voti favorevoli 5.Contrari nessuno “
(Idem come sopra. Carta 13. ASCP).

Il funzionario comunitativo Donzello era molto di più di un attuale dirigente comunale:molto impegnato nelle sue funzioni che come vedremo sono molteplici .
Per tale motivo , rappresentando “un pubblico ufficiale” , era vestito con livrea acquistata a spese della Magistratura Comunitativa

“… ordinano farsi ai due Donzelli la Livrea secondo l’antico uso riservandosi di stanziare la spesa occorsa dietro la Nota verificata ed approvata dal loro Provveditore di Strade ; e mandato il Partito ottenne per voti 5 favorevoli;Contrari nessuno (Idem come sopra.Carta 16. ASCP) .

Per l’anno 1816 vi furono problemi nella copertura di questa spesa per l’acquisto della livrea

“…veduta pure l’altra nota ascendente a lire trecentoquattro importare delle due nuove livree fatte d’ordine del Magistratomper uso dei Donzelli.
Delibreano mancando attualmente i necessari assegnamenti atteso la perdita degli incassi delle Gabelle delle Porte sospendono lo stanziamento fino a tanto che non siasi potuto provvedere al bisogno della loro Comunità il che si augurano di poter fare nel corso di un mese.Con partito di voti f. 5;Contrari nessuno “
(Idem come sopra.Carta 39. ASCP).

Il donzello deve dunque indossare la livrea che è una uniforme , una divisa :ancora oggi , chi indossa la livrea , sta ad indicare che espleta un ruolo particolare che consiste nel servire qualcuno , in questo caso la Magistratura Comunitativa.
Che i donzelli erano indispensabili nel servire la Magistratura Comunitativa e che dovessero indossare questa divisa , la livrea , nell’espletamento delle proprie funzioni , lo dimostra proprio il fatto che la Magistratura Comunitativa nell’adunanza del 3 marzo 1816 delibera su

oggetti di vestiario da provvedersi ad uso dei Donzelli…Inerendo all’Istanza dei due Donzelli convengono provvedersi per ora per uso dei medesimi quant’appresso , un Cappello , due Camicie , due Fazzoletti da Collo , due paie di Calze ed uno pure di Scarpe per ciascheduno riserbandosi di stanziare la Spesa occorrente e di ordinare allorchè sarà sistemata la Finanza della Loro Comunità , la povvista degli altri oggetti di Vestiario , che era consueto passarsi a detti Donzelli a tempo del ripristinato Governo Toscano. Con partito di voti favorevoli 4. Contrari nessuno “ (Idem come sopra.Carta 44.ASCP).

Nel giugno del 1816 arriva la copertura per la spesa dell’acquisto delle livree

“… Item stanziano lire quattrocento al Sig. Francesco Mibelli per l’importare delle nuove Livree ed altri oggetti in ordine di vestiario per uso dei Donzelli.il tutto stato fatto in ordine alla precedente Loro Deliberazione del 21 Marzo 1816 e ciò a forma della Nota verificata e tarata dal Deputato e Provveditore di Strade , ordinando pagarsi la suddetta somma tosto che vi saranno nella Cassa Comunitativa gli opportuni assegnamenti.
Con partito di voti favorevoli 5 .Contrari nessuno “(Idem come sopra. Carta 62.ASCP).

Uno dei due donzelli comunitativi muore e la moglie chiede alla Magistratura di poter avere un aiuto per tirare avanti la famiglia: la richiesta viene accettata motivandola col fatto che il marito espletava la funzione di donzello mentre l’altro donzello che è ancora in vita richiede con un esposto…

.”Sentita l’istanza di Lucia Bandinelli vedova del fu Gio Bandinelli stato Donzello di questa Comunità colla quale domanda di essere ammessa a partecipare con i di Lei cinque figli all’Elemosina delle Zuppe , attesa che la di Lei real miseria e i lunghi favori prestati dal Suo defunto Marito , pregarono il Loro Sig. Gonfaloniere a farla partecipare di tale Elemosina per quel più che le sarà possibile , come pure convennero passarsi alla medesima per questo mese tutta la Provisone dovuta al di Lei Consorte Morto fin dal 2 corrente , impegnandoLe a riportare alla Comunità l’abito di Donzello .
Con partito di voti tutti favorevoli .Sentita l’istanza di Simone Perini Donzello con la quale attesa la morte seguita dell’altro Donzello Gio Bandinelli , domanda un aumento di provisione in vista del lungo servizio prestato per il tempo passato ed in specie nel presente semestre nel quale per la lunga malattia del predetto Bandinelli ha dovuto prestare solo tutto il servizio.
Considerando essere vero l’esposto del predetto Perini , che la Provisione fissata ai Donzelli nell’anno passato alla ragione di lire 45 il mese per ciascuno fu in vista che essendo due potevano restare nell’uffizio un giorno per uno alternativamente e in quello di libertà travagliare a loro profitto.
Considerando che le finanze della Loro Comunità non permettono che siano tenuti due Donzelli quando uno solo può essere sufficiente.
Considerando che è più interesse della Loro Comunità il conservare un Donzello che resti fissamente nell’Uffizio con una Provisione da poter vivere giacchè non può attendere ad altri mestieri , risparmiando così l’intera Provisione che dar dovrebbe all’altro
. (Idem come sopra.Carta146. ASCP)

Fatte queste considerazioni , la Magistratura Comunitativa , in una successiva adunanza , torna sull’argomento “

…..Attesa la morte accaduta di uno dei Donzelli della Loro Comunità , considerando che uno solo può disimpegnare il servizio , ma che altronde un Donzello che stra deve tutti i giorni in attività non può vivere con solo lire quarantacinque il mese conforme vi sussistevano allorquando erano due , che prestando il Loro Servizio alternativamente un giorno per ciascheduno potevano in questo lavorare , e che fissando la Povvisione del solo Donzello in lire ottocentosessanta l’anno danno a questi un mezzo di sussistenza e aggiungendole dell’obbligo di soddisfare anche l’Impiego di Donzello del Camarlingo , le suonate del Campanone per l’annue ricorrenze e adunanze del Consiglio Generale , che prima venivan pagate , come pure l’onere di fare vestire a Suo carico l’altra Livrea nelle Pubbliche Sortite , la Comunità viende ad utilizzare la somma di lire 200--- deliberano sopprimersi l’impiego di secondo Donzello e stanziarsi a quello , che saraà nominato in appresso la somma annua di lire 860 con tutti gli obblighi e pesi inerenti a detto Impiego , e con l’obbligo di disimpegnare anche le funzioni di Donzello del Camarlingo , di suonare la Campana per tutte le ricorrenze dell’anno e adunanze del Consiglio Generale , non meno che l’altro di fare vestire a suo carico l’altra Livrea a richiesta del sig Gonfaloniere , senza che per nessuno di detti capi , e precisamente per suonate tanto ordinarie che straordinarie possa più pretendere cosa alcuna , salva per altro la Superiore Approvazione , di avere ciò luogo soltanto il primo di Gennaio prossimo a venire ; e siccome l’attual Donzello ha disimpegnato da primo di luglio prossimo passato e continuerà per tutto l’anno a disimpegnare anche il servizio dell’altro.
Deliberano aaccordarsi sulla Provisione di quello che è andato a mancare lire quindici il mese.
Il tutto con partito di voti 17 neri favorevoli .Contrari nessuno “
(Idem come sopra.Carta 169.ASCP).

Ed ecco ora tutta una serie di delibere prese dalla Magistratura Comunitativa dalle quali si evince quali , quanti ed importanti servizi espletasse la figura del Donzello all’interno della “macchina burocratica comunitativa granducale

”..sentita l’istanza di Simone Perini con la quale domanda una qualche ricognizione per il porto degli avvisi della Contribuzione Fondiaria non contemplata allorchè le vennero fissate le lire sessanta.
Considerando essere giuste le Sue richieste e che gli avvisi sono circa a 600.
Si Stanziano lire 30 che corrispondono a soldi uno per ciascun avviso , giacchè al fissar di detta Provisione crederono che non potesse aver luogo l’Imposizione Fondiaria; con Partito di voti tutti favorevoli
(Idem come sopra.Carta 150.ASCP)
…sono adunati i SS componenti il Magistrato della Comunità per l’adunanza del di 30 Agosto corrente ad ore otto di mattino per mezzo di Simone Perini Donzello come riferisce a me infrascritto Cancelliere…
(Idem come sopra.Carta157.ASCP)
…item a forma della Lettera del Sig. Provveditore dell’Uffizio dei Fossi de 29 maggio 1817 n. 722 stanziano a favore di Simone Perini la somma di lire 8.6.8 in rimborso di altrettanti dal medesimo spesi per il trasporto fatto eseguire nel cadente trimestre di n. 8 Miserabili Mendicanti in Terra Ferma.
Con partito di voti 5 neri tutti favorevoli     (pg 161)
….item stanziarono a favore di Simone Perini lire tre e soldi cinque in rimborso di altrettanto pagato per il trasporto delle Mobilie del Cancelliere Civile dal quartiere del Sig. Savi al nuovo quartiere destinato per l’abitazione del medesimo.
Con partito di voti 5 neri tutti favorevoli”
(Idem come sopra.Carta 161. ASCP)

Come accennavo all’inizio non è facile poter inquadrare la figura dell’impiego comunicativo di Donzello.
Per riassumere , questi erano gli importanti servizi che svolgeva: portava alla conoscenza del pubblico gli editti comunitativi , partecipava ad incanti di immobili , dava la comunicazione di adunata della Magistratura ai Magistrati Comunitativi di competenza , suonava il campanone per le “annue ricorrenze e adunanze del Consiglio Generale” ,
portava gli avvisi della contribuzione fondiaria , trasportava in terraferma”miserabili mendicanti” , si interessava a provvedere all’olio pubblico per l’illuminazione , trasportava”mobilie” da un ufficio all’altro , suonava la tromba per richiamare gli attendenti ai pubblici incanti per l’alienazione di stabili comunitativi.




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it

    ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio


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GRANDUCATO DI TOSCANA :

SPESE PER IL CULTO



Dopo la caduta di Napoleone , ripristinato il governo granducale sull’isola d’Elba ed insediatasi la nuova Magistratura Comunitativa di Portoferraio questa , nell’adunanza del 15 gennaio 1816 , procede a deliberare le spese comunitative in cui sono incluse anche quelle per il culto

“…stanziano la consueta annua prestazione di lire centocinquanta da pagarsi alla Venerabile Confraternita della Misericordia nella ricorrenza della festa del Glorioso Martire S. Cristino Patrono principale di questa città , che cade il secondo giorno di aprile; e mandato il partito ottenne per voti favorevoli 5;contrari nessuno.Item stanziano la consueta spesa di circa lire cinquantasei per la provvista di Cera per il Magistrato e i Ministri nella ricorrenza delle annuali solenni Processioni; con partito di voti favorevoli 5; contrari nessuno” (Partiti dal 22 dicembre 1815 aql 27 dicembre 1817 , (24) E6.Carta 14.ASCP ).

Ciò non deve destare meraviglia.
La Toscana granducale oltre ad essere cattolicissima e confinante col potente stato pontificio , col granduca Pietro Leopoldo , alla fine del settecento , aveva avviato un progetto di riforme mirato a modificare gli antichi assetti statutari e municipali che i Lorena avevano trovato applicati al momento del loro arrivo in Toscana derivanti dalla dinastia dei Medici.
Tali nuovi assetti municipali si basavano su regolamenti .
Questi regolamenti disciplinavano e definivano , per le singole comunità distribuite sul territorio granducale , i criteri di formazione e di funzionamento dei nuovi organi di governo comunitativo locale.
Il principio cui si uniformavano i regolamenti era quello che gli affari economici devono essere diretti ed amministrati da coloro che vi hanno il principale interesse .
I soggetti identificati che dovevano avere il principale interesse erano i possidenti di beni immobili: era questo il segmento di popolazione dal quale attingere le forze per selezionare un nuovo e più attivo ceto dirigente locale. I possidenti , per essere tali , dovevano essere documentati in appositi registri ed essere in regola col pagamento delle tasse Da qui sorse il sistema dell’imborsazione nella scelta di questo ceto dirigente locale.
Tra i possidenti non erano esclusi gli immobili eccelesiastici: ecco , dunque , come trovano spiegazione le spese per il culto della magistratura comunitativa di Portoferraio subito dopo la restaurazione granducale.
A Portoferraio , il curato oltre a svolgere le funzioni sue proprie inerenti al culto svolgeva anche la importante funzione di emettere il ‘ certificato di miserabilità’ che consentiva insieme a quello di inabilità , emesso dal medico , di potere accedere alle prestazioni sanitarie gratuite.
Sempre nella stessa adunanza di cui sopra del 15 gennaio 1816 la Magistratura Comunitativa di Portoferraio delibera

provisione al primo Vice Curato Sig. Don Gio Batta Allori lire trecentocinquanta sette .Provisione al secondo Vice Curato Sig. Don Simone Capocchi lire trecentocinquantasette. Detta al Segretario Sig. Don Gio Batta Allori lire dugentoquaranta. Detta al Servo Pasquale Montauti lire dugentoquaranta.Salario ai due Becchini lire ottantaquattro per ciascheduno. Elemosina al Predicatore della Quaresima lire trecentocinquantasette (Idem come sopra.Carta 16.ASCP) .

“Il Predicatore della Quaresima” rappresenta un’altra figura del culto per la quale ogni anno è coinvolta la Magistratura Comunitativa di Portoferraio ed indica come gli

“affari religiosi” fossero commisti con quelli laici dell’amministrazione “Inerendo ai rilievi contenuti nella Lettera del Molto Reverendo Sig. Andrea Burlini Arciprete e Parroco di questa città convengono che il Reverendo Sig Canonico Enrico Bianconi sia riconosciuto ed ammesso a predicare nella Quaresima di questo anno la divina Parola nella chiesa Arcipretale di questa Città et ordinano pagarsi al medesimo la consueta elemosina di lire trecento cinquantasette tostochè avrà ultimato il suo Apostolico Ministero.Il Tutto convalidano con partito di voti favorevoli 5.Contrari nessuno
(Idem come sopra.Carta19.ASCP) .

Al reverendo poi spettava anche una indennità per l’alloggio
“Sentita l’istanza del Molto Reverendo Don Andrea Burlini con cui richiede gli siano pagati anche in questo anno i franchi trecento per l’indennità di alloggio come gli veniva accordato sotto il cessato governo.Riscontrato che anche al tempo del ripristinato Governo Toscano la Loro Comunità aveva l’aggravio di provedere l’abitazione del Parroco.Deliberano e stanziano franchi 300 , o siano lire trecentocinquanta sette , et ordinano pagarsi al Sig. Arciprete Burlini per la consueta indennità d’alloggio del corrente anno 1816.Con partito di voti favorevoli 5;contrari nessuno” (Idem come sopra.Carta 25.ASCP).

Come sopra accennato spettava al Curato l’importante funzione di certificare lo stato di miserabilità e di povertà quando questo veniva richiesto: tale certificato consentiva a chi l’otteneva , insieme a quello d’inabilità , di pertinenza medica , poter avere cure sanitarie gratuite.
La Magistratura Comunitativa di Portoferraio discute sul

“certificato di povertà ai coniugi Giannessi…inerendo all’istanza dichiarano che Giuseppe Giannessi e Pasqua Rosa Chiappi coniugi dimoranti in questa Comunità possono a tutti gli effetti annoverarsi nella Classe dei Poveri come certifica ancora il Parroco con l’attestato rilasciato il dì 16 febbraio stante.E ciò convalidano con legittimo Partito di voti favorevoli 5.Contrari nessuno” (Idem come sopra.Carta 31.ASCP).

La Magistratura Comunitativa discute di spese da sostenere per il culto più di quanto si possa credere. Luglio 1816:

“solita prestazione alla Compagnia della Misericordia per la festa del Santo Patrono lire 150 , per le solenni processioni ed altre spese lire 400” (Idem come sopra.Carta 70.ASCP).

Nel giugno del 1817:

“..item con partito di voti favorevoli tutti stanziano a favore di Vincenzo Gaudiano lire sedici per costo di n. 8 torce servite per la processione del Corpus Domini da pagarsi sull’art 52 del bilancio di spesa”(Idem come sopra.Carta 139.ASCP).

Ho accennato che “il predicatore della quaresima” era una figura del culto che ogni anno era prescelto con votazione dalla Magistratura Comunitativa per predicare “la divina Parola” tra i “postulanti” che ogni anno ne facevano richiesta , come nel 27 giugno 1817 dove il Cancelliere Guidoni scrive:

“Partecipata ad Essi Sig.ri Coadunati la lettera del Sig Don Giuseppe Grandolfi Vicario Delegato con la quale in nome del medesimo Vicario Generale e Capitolare di Massa presenta per Predicatore della futura Quaresima del 1818 il Sig.Don Francesco Bovini proposto della Cattedrale di Montalcino per ottenerne la nomina. Sentiti dal Sig. Gonfaloniere che oltre il Bovini Proposto eravi un altro postulante nel Sig. Don Pietro Damiani onde consigliato quanto con Partito di voti cinque stabiliscono di mandare separatamente a partito segreto i suddetti Postulanti , dichiarando che dovrà intendersi prescelto a predicare la divina Parola , nella Chiesa Arcipretale di Portoferraio con l’Elemosina di lire dugento sessantasei soldi 13 denari 4 quello che riporterà maggiori voti e quindi mandano a Partito. Il Sig.D.Pietro Damiani riportò v.f. 3. Contrari 2 Il Sig.Proposto Bovini riportò v.f. 2.Contrari 3 E in tal guisa rimase prescelto come sopra il Sig. Don Pietro Damiani” (Idem come sopra.Carta 146-147.ASCP).

Nelle spese per il culto che la Magistratura era chiamata a sostenere v’erano poi quelle relative alle spese minute come nell’agosto del 1817:

“Item fattole presente la domanda avanzata dall’Ill.mo Sig. Proved. Dell’Uffizio dei Fossi di Pisa dal sacerdote Don Gio Batta Allori Cappellano Curato di questa Chiesa Arcipretale , con la quale reclama il rimborso delle spese dal medesimo anticipate nel caduto anno 1816 per l’Ostie , il Vino , imbiancature di Arredi Sacri ed altre spese minute per servizio della Sagrestia di detta Chiesa a carico della Comunità Loro;Considerando che queste spese sono state sempre a carico della Comunità per mancanza di assegnamento in cui trovasi detta Chiesa.Che nell’anno passato non furono portate nel Bilancio di Previsione per semplice equivoco della Commissione incaricata della formazione dei Bilanci di Previsione delle Comunità dell’isola , che li considerarono la sola spesa dell’olio , che questa spesa compresa l’olio era solita collocarsi negli anni antecedenti in lire trecento venti , ma che essendo stato nell’annno passato saldato l’importare dell’olio dal Sig. Mori e giusto abbuonarsi al medesimo per la massa di rispetto la domandata somma di lire 240.Deliberano riconoscendo giusta la predetta domanda del sacerdote Allori stanziarono a favore del medesimo la predetta somma di lire dugento quaranta da prelevarsi sulla Massa di rispetto salva l’approvazione del Sig. Provveditore :con partito di voti cinque tutti favorevoli(pg 153-154) …..sentita l’Istanza Verbale del Sagrestano Sig.Gio Batta Allori con la quale domanda l’importare del saldo di altre tre torce fornite nella Processione del Corpus Domini a diverse impigetae per non esserne trovate altre dal Sig.Guardiano , stanziarono al medesimo lire sei da pagarsi sull’art. delle Offerte Pie ;con partito di voti 5 neri tutti favorevoli ( Idem come sopra.Carta160.ASCP)

La commistione tra affari religiosi e laici era talmente elevata che nel comune di Marciana il reverendo aveva assunto la carica di Camarlingo , carica che viene però contestata dall’Uffizio dei Fossi di Pisa con una lettera inviata alla cancelleria unica per le quattro comunità , sita in Portoferraio:

“Avendo reso conto all’I.R.Governo di altri casi simili a quello in cui si trova il Camarlingo Comunitativo di Marciana Don Giovanni Lupi per ottenere la conferma in tal impiego per il futuro triennio è stata assolutamente denegata una tal grazia , cosicchè in queste ragioni io non sono in grado di impetrare la Sovrana Approvazione al Perito del magistrato di Marciana…in conseguenza V.Eccellenza procederà a farne una nuova terna a forma degli ordini vigilanti. Devotissimo Servitore F. Dal Borgo” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa 1815-1817.C 60.Carta 279.ASCP) .

Nel bilancio di previsione della Magistratura Comunitativa di Portoferraio le spese per il culto per l’anno 1816 ammontavano a lire 1974.Furono ritenute eccessive dall”I.R.Governo” che intervenne per ridurle.




      Marcello Camici
           mcamici@tiscali.it




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BISCOTTERIA



E’ il nome che ha l’attuale edificio dove è ubicato il municipio del comune di Portoferraio: palazzo della biscotteria. Fu edificato intorno al 1558 su progetto di Giovanni Camerini per produrvi il “biscotto”: il pane per “le ciurme delle galere e per i lavoranti delle opere” della edificanda Cosmopoli.
Camerini , architetto militare , su ordine di Cosimo I dei Medici eseguì il progetto affinchè fosse capace di fare “1000 cantora di biscotto al mese”.
Morì a Portoferraio nel 1570.
Con un disegno di inchiostro su carta , Il Camerini crea il progetto del “ sito di biscotteria “ e nella legenda di tale disegno spiega il progetto.
Il “sito di biscotteria” ha una geometria quadrangolare perfetta: quattro lati tutti eguali con relativi angoli.
Si entra dentro dal lato del quadrato che guarda verso la piazza d’arme , con una sola entrata

“…lentrata con suo andito che ha due porte , una in principio e laltra infine del androne quale è in volta” All’entrata , fa seguito poi un cortile “…

Cortile , dove col tempo quando piacerà a V.E.I. vi starebbe bene una Citerna grande et apoi lastricarlo perchè vi concorre gran copia dacqua piovendovi sopra tutte le gronde de’ tetti”.
Dietro il Cortile , il Camerini pone

“…Loggia ho ricetto davanti alle bocche de’ forni el di sopra è in volta: su la quale è uno stanzone per mettervi biscotto”.

Dentro questa Loggia si aprono le bocche di forni

“..sito delli otto forni che sono a capacità di fare per ciascuno :quattro cantare di biscotto el giorno et sopra essi vi è il loco caldano et sopra esso al terzo grado una stanza detta(….) per tenersi le farine”

Il luogo , dunque , dove erano ubicati i forni è quello che oggi corrisponde al lato prospiciente su via Gori.
Qui a piano terra sono poste le bocche dei forni , sopra è “il loco caldano” e sopra ancora al “terzo grado” una stanza “per tenersi le farine”.
Sui lati del quadrato del “sito della biscotteria” che oggi sono prospicienti l’uno verso via Bechi e l’altro verso la banca Monte dei Paschi di Siena , il Camerini pone

“…stanza per biscotti , grani et altro eccetto il piano che va basso dove sono e’ tramezzi rossi che oggi vi sono mulini a secco le dua stanze delli dua palchi di sopra sono senza tramezzi et grande quanto la di riscontro”.E’ in questa parte del sito che Camerini pone i magazzini per il grano e per il biscotto prodotto. E’ ancora in questa parte che l’architetto di Cosimo pone le cantine “ …
l'entrate della cantine una per di fuora et l’altra per di dentro le quali vanno luna nel altra da tre bande dello edifizio di lunghezza in tutto b. 106 et larghe 10: sono luminose con loro smalti et bottini da ricorre vini quando se ne versassi: e altri ve ne sono per smaltire acque per servizi desse”

Nel lato del quadrato che guarda verso la piazza d’arme ed ha l’ingresso che ancora attualmente esiste , il Camerini pone appartamenti di qua e di la e sopra la porta d’ingresso

“dua appartamenti per loggiare: e ancora loro hanno trentd’astanze sopra luna alaltra et le camere de conti e alcune altre bisognando possono ancora loro servire per le munizioni”.

Tutto quanto è stato ben descritto da Vincenzo Coresi del Bruno che nel suo manoscritto così si esprime

”…vicino alla piazza d’arme fabbricarono un gran palazzo con cantine sotterranee , stanzoni per più usi , forni grandi per cuocere il pane , caldane , arsenali , armeria , farineria e più quartieri per i ministri sì come per scrittori per computisti , alloggio per il provveditore delle Fabbriche e Camarlinghi.
E perché nei suddetti forni si cuoceva il biscotto per ciurme delle galere e per i lavoranti delle opere , ai quali si dspensava giornalmente , la nominarono la Biscotteria
.Entro di questa ancora ci sta tutto il denaro del Principe assai ben custodito e guardato.
La detta fabbrica è assai magnifica , assai alta di mura con cortile in mezzo al quale è posta una bellissima cisterna.
Entro detto palazzo o vogliam dire per meglio intenderci , Biscotteria , non si può entrare che per un solo portone , e questo per maggior sicurezza di quanto vi si conserva…”

“Fabbrica” , Palazzo della Biscotteria , dove giornalmente era cotto il “biscotto per le ciurme delle galere e per i lavoranti delle opere”.

Questa non era la principale funzione assegnata dal Camerini a tale “Fabbrica”ma certamente era la più conosciuta e popolare da qui il nome.
Le altre funzioni erano quelle di armeria , magazzino , cantina , alloggio per i funzionari dirigenti nonché “le camere de conti”.
Tali e tante funzioni , specie quella della produzione del “biscotto” avevano bisogno anche di avere acqua a disposizione.
Non a caso il Camerini scrive: “…Cortile , dove col tempo quando piacerà a V.E.I. vi starebbe bene una Citerna grande …”


pianta del palazzo comunale
      Marcello Camici     ASCP: Archivio Storico Comune Portoferraio
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PUBBLICHE CISTERNE DELL' ACQUA



Napoleone Bonaparte , tre giorni dopo il suo arrivo all’Elba incaricò il suo medico: Forreau de Beauregard , di fare il giro dell’Elba per assumere tutte le informazioni sulle acque potabili che vi esistevano , analizzarle e farvi ogni altra osservazione che avesse ritenuto utile a constatarne la salubrità , sotto il punto di vista dell’igiene pubblica.

Prima di sbarcare a Portoferraio , Napoleone si era ben documentato sulle condizioni della piazzaforte dove era stato esiliato.
Conosceva bene che il problema idrico esisteva sin dalla fondazione della città alla cui risoluzione si era tentato di far fronte con la costruzione di cisterne dove si conserva l’acqua piovana .
Cisterne , alcune grandi altre più piccole , dette cisternini.
Nei cisternini l’acqua transitava soltanto perché come vasi comunicanti erano connesse alle cisterne più grandi dove avveniva la vera conservazione dell’acqua.
Con i cisternini si evitava così che l’acqua sostasse troppo a lungo nelle cisterne col rischio di inquinamento.

Affinchè il suo medico raggiungesse lo scopo , Napoleone fece diramare dal sottoprefetto Balbiani una circolare a tutti i sindaci dei comuni elbani perché dessero i documenti e le informazioni utili.
I risultati dell’inchiesta del medico personale di Napoleone furono che i paesi dell’Elba godevano di acque potabili eccetto Capoliveri e Portoferraio.
Portoferraio non aveva che cisterne per supplire al bisogno di acqua potabile per la sopravvivenza.
Napoleone venne a sapere che queste cisterne erano non ben mantenute pertanto nominò un responsabile alla custodia di esse e alla loro conservazione che doveva vigilare tutti i lavori che per esse si facevano rendendone conto giornaliero all’ufficiale del genio che a sua volta doveva rimettere settimanalmente al Governatore uno stato sulla capacità di ciascuna cisterna , la quantità di acqua consumata nella settimana e quella che rimaneva.

La potabilità dell’acqua era tra le premure più alte del nuovo sovrano dell’Elba come egli stesso fece notare nel fare le sue osservazioni intorno al bilancio comunale di Portoferraio.
Consapevole di questo vulnus della roccaforte di Portoferraio , tentò di provvedere che essa avesse acqua potabile perenne da sorgenti attraverso condutture: fu un tentativo che non ebbe successo.
Portoferraio rimase dipendente per l’approvvigionamento idrico dalle pubbliche cisterne:”Cisterne Comunitative” erano chiamate.
Le pubbliche cisterne dell’acqua di Portoferraio sono un punto vulnerabile a danno e scapito per tutta la comunità.
Di questo la Magistratura Comunitativa ferraiese del nuovo restaurato governo granducale , dopo la caduta di Napoloene , è costretta ad interessarsi il 25 giugno 1816 poiché ci sono problemi e nell’utilizzo e nello stato di salubrità riguardante la manutenzione

….esaminata la relazione del Loro Provveditore di Strade relativa allo stato ed uso attuale delle Pubbliche Cisterne deliberano quanto appresso.
Primo: che la cisterna esistente nel cortile della Biscotteria debba servire unicamente per i Ministri e per il Carceriere come anche in passato si praticava , perciò dovrà tenersi chiusa con consegnare una chiave di quella a ciascheduno dei suddetti Ministri e Carceriere.
Secondo: che debba il suddetto Provveditore di Strade prendere possesso di tutte le altre Cisterne Comunitative con farsi passare le chiavi rispettive da chiunque le ritenesse e quindi far risarcire per nota le cisterne medesime e loro annessi a forma della precedente Sua relazione e così con la proposta spesa di circa lire centotrenta , riservandosi di ordinare stabilire in quali giorni ed ore dovranno aprirsi le più volte rammentate Cisterne per il comodo e servizio del Pubblico e tutto convalidano col partito di voti favorevoli 5.Contari nessuno” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.(24) E6.Carta 20. ASCP).

Le cisterne d’acqua non erano aperte al pubblico ma chiuse: lo fanno intendere queste restrizioni e norme così severe nell’suo della chiave per l’accesso all’acqua potabile .
Non solo , le pubbliche cisterne erano aperte al pubblico ma con un regolamento ”riservandosi di ordinare stabilire in quali giorni ed ore dovranno aprirsi le più volte rammentate Cisterne”.
Tutto ciò fa anche comprendere quanto grave fosse la situazione della potabilità dell’acqua a disposizione della popolazione.
Il problema non era solo dovuto alla scarsità quanto anche alla salubrità dell’acqua , salubrità che era principalmente legata allo stato di manutenzione di queste pubbliche cisterne.
Per esse la Magistratura provvede a far eseguire lavori di manutenzione non senza problemi se nell’adunanza del 22 agosto 1816

… sospendono lo stanziamento delle lire novantasei ammontare della Nota che concerne diversi lavori e restauri fatti alle Docce ed altro delle Pubbliche Cisterne dal Muratore Angiolo Baragli riservandosi di domandare alcuni chiarimenti al Loro provveditore di Strade;con partito di voti favorevoli 4;contrari nessuno “ (Idem come sopra. Carta 84. ASCP)

Non solo sospendono lo stanziamento , ma per aver meglio chiari i lavori di restauro da eseguire sempre nella stessa adunanza del 22 agosto 1816 nominano alcuni loro colleghi a sovrintendere questi lavori

“inerendo alla comparsa del Loro Sig. Provveditore di Strade deputano i Loro Colleghi Sig.ri Jacopo Fazzi e Vincenzo Foresi a visitare e riferire quali lavori occorrono per riparare ed assicurare le Pubbliche Cisterne di questa Città individuando ancora la spesa che presentemente devono potervi abbisognare e ciò con partito di voti favorevoli 2.Contrari nessuno. Non rendenti detti Sig.ri Jacopo Fazzi e Vincenzo Foresi” (idem come sopra.Carta 85.ASCP)

Nonostante questi provvedimenti la situazione di disagio per la popolazione è presente e continua .
La si evince nell’anno successivo proprio nell’adunanza della Magistratura Comunitativa dell’otto marzo 1817

…..Sentiti i reclami degli abitanti tutti di questa Città per la mancanza in cui sin da ora si risente dell’acqua potabile e per l’abuso fatto di quella delle Pubbliche Cisterne per la poca cura che si è avuta a questa e alle Docce considerando che l’uso di acqua poco salubre è stata sovente causa di molte malattie nella popolazione e che le Cisterne che per ora meritano il più pronto restauro sono quella dell’Altesi e l’altra di Piazza Padella. Veduta la relazione del Loro Perito di Strade che prognostica la spesa di tali lavori nella somma di lire 386.16.8. Deliberano dopo più e varie discussioni salva l’approvazione dell’Ill.mo Sig. Provveditore dell’Ufficio dei Fossi. Dissero doversi questi lavori eseguire a diligenza dei loro Sig.ri Deputati con quella maggiore economia e stabilità che sarà possibile e quindi che siano , mediante gli indicati lavori , in buon stato le suddette Cisterne ordinano che per il tratto successivo restino chiuse e non si aprino che alle ore solite come per il passato perché il Pubblico possa provvedersi dell’acqua con partito di voti favorevoli tutti , contrari nessuno” (Idem come sopra.Cara 119. ASCP).

Un problema , quello dell’approvvigionamento idrico , che la Magistratura Comunitativa di Portoferraio , al pari di Napoleone Bonaparte , non riesce a risolvere.




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GRANDUCATO DI TOSCANA :

PULIZIA DEL PUBBLICO MERCATO



La situazione sanitaria che Napoleone Bonaparte trovò quando arrivò a Portoferraio doveva essere davvero tragica e nociva per la salute pubblica visti i provvedimenti contenuti nel regolamento d’igiene che fece emanare dall’Intendente Balbiani per la città di Portoferraio pubblicato il 28 giugno 1814.

Tra questi provvedimenti ve ne erano alcuni rivolti al commercio infatti” era proibito ai pizzicagnoli , bettolanti , salumai ed altri venditori di commestibili , di gettare sulle strade o piazze le acque che avevano servito a lavare i salumi e a tutto altro uso sotto le pene sancite dagli art. 12 e 15:
essi dovevano avere all’interno delle loro botteghe una botte o un altro recipiente capace a contenere le acque suddette , da vuotarsi seralmente in mare a tutte loro spese” (Art. n 16).
”Il Maire inoltre doveva stabilire i luoghi per i venditori di pesce , erbaggi , polli ed altri commestibili , che non avevano bottega stabile e niuno di essi poteva vendere tali articoli fuori di detti luoghi e doveva tenere puliti i locali loro assegnati” (art. n. 20).
Insomma è con l’imperatore che a Portoferraio nasce un luogo dove il commercio era consentito e normato e cioè il Pubblico Mercato.Niente impedisce di pensare che questo luogo sia quello noto ai più anziani come Vecchio Mercato (vedi foto risalente agli anni venti del secolo scorso) oggi via “Vecchio Mercato” , nel centro di Portoferraio.
Fuggito Napoleone , restaurato il governo granducale toscano , la nuova Magistratura Comunitativa insediatasi continua nell’opera di miglioramento della situazione igienico-sanitaria rivolgendo l’attenzione alla “Pulizia del Pubblico Mercato”.
Il primo agosto del 1816 è infatti adunata e tratta di “provvedimenti per la Pulizia del Pubblico Mercato”.
Dalla seduta esce fuori un regolamento specifico , il primo per un pubblico mercato in Portoferraio perchè rifacendosi al precedente regolamento d’igiene fatto emanare da Napoleone si sofferma su norme e specifiche “disposizioni” per il pubblico mercato.
Il cancelliere Guidoni così scrive “Deliberano e stabiliscono quanto appresso:

Primo. Che tutti venditori di Carni su i così detti Banchetti , di Pane , d’erbaggi e di qualunque altro genere , debbino porre i Banchi , le Cassette , i Cesti e tutte le Merci sulla Piazza del Mercato in quello spazio che rimane dalla Fabbrica detta della Pescheria fino alla linea di mattoni che vedesi a traverso a detta Piazza dirimpetto da una parte alla Bottega del sig. Candido Bigeschi e dall’altro alla Bottega pure del Sig. Vincenzo Foresi , dichiarando che entro il suddetto recinto dovranno starvi ancora i venditori del Pesce e fissando che tutte le volte che il recinto medesimo non si trovasse sufficiente a contenere tutti i Banchi e tutte le Merci , senza giammai oltrepassare la suddetta linea debbano i predetti Riven ditori estendersi per la contigua Strada denominata dei Trogoli

Secondo. Che spetti ai (……..) il classare i diversi rivenditori e l’assegnare a ciascuno di essi quel posto che rispettivamente per essi e per i generi che smerciano il più adatto

Terzo. Che venga proibito indistintamente a tutti i Rivenditori di tenersi i loro generi con Stadere a mano e che perciò tutto si debba pesare con stadere a pernio

Quarto. Che pure resti generalmente proibito a tutti quelli che tengono Bottega aperta tanto nel suddetto recinto assegnato per il Pubblico Mercato , quanto nel rimanente di quella Piazza , egualmente che nella altre Piazze e Strade di tutta la Città di porre Banchi , Tavolini o latro ingombri avanti la loro Bottega e solo li sia permesso di poter tenere agganciata allo Sporto della rispettiva Bottega una Tavola su cui esporre in mostra le Loro Mercanzie
E commettono a me Cancelliere di passare copia della presente Loro Deliberazione all’Ill.mo Sig.Auditor Vicario di questo Tribunale onde si degni d’impetrare la superiore approvazione del Progetto che contiene e pervenuta tale Approvazione di rendere per mezzo di Pubblici Editti note al Pubblico le Disposizioni sud divisate per la loro esecuzione ed adempimento;il tutto ratificano con legittimo Partito di voti favorevoli 4.Contrari nessuno.”(Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817
.(24) E 6 .Carta 80.ASCP)

Dopo aver emanato queste specifiche “disposizioni” per il pubblico mercato della città di Portoferraio non si ferma qui la Magistratura Comunitativa ma prosegue “Considerato pure che si è introdotto l’abuso di gettar per le Pubbliche Piazze e Strade le Acque Fetide degli stoccafissi ed altri salumi quando in addietro i Pizzicagnoli avevano l’obbligo di portare e depositare le dette acque nel Mare e ridondando tutto quanto sopra in pregiudizio della Pubblica Salute , deliberano ed invitano l’Il.mo Sig. Auditor Vicario di questo Tribunale di dare sul progetto quei provvedimenti che riterrà conveniente comminando per mezzo di Editti quella pena che possa esser coerente ai veglianti Regolamenti Toscani ed atta reprimere i suddetti abusi ;
osservando che in quanto all’uva il Magistrato Loro penserebbe che non si dovesse permettere l’introduzione della medesima in Città se non dopo il dì otto di settembre;
e commettono a me Cancelliere di rimettere al prelodato Sig.Auditor Vicario copia di questa loro deliberazione che convertono con legittimo Partito di voti 4 tutti favorevoli” (Idem come sopra.ASCP). Marcello Camici ASCP: Archivio storico comune Portoferraio




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GRANDUCATO DI TOSCANA :

IL PULIMENTO DELLE STRADE


Quando Napoleone giunse a Portoferraio trovò una situazione igienica pubblica disastrosa che dal punto di vista sanitario era a rischio di insorgenza di malattie;  non tardò l’imperatore e re dell’isola d’Elba a far emanare dall’Intendente un regolamento d’igiene per la città di Portoferraio che riguardava latrine e pozzi neri , macerazione del lino e della canapa , acque potabili , vendita del pesce , spazzatura e pulizia delle strade.
Vincenzo Mellini riferisce in dettaglio di tutti i provvedimenti che Napoleone intraprese appena prese possesso dell’Elba.(1)
Quando fuggì dall’isola , a Portoferraio la situazione igienica pubblica era certamente migliorata e la Magistratura Comunitativa , restaurato il governo granducale , appena insediatasi si trovò a discutere del “pulimento delle strade“.

Nell’adunanza del 10 febbraio 1816
…veduto il Contratto di Aggiudicazione approvato dal già Intendente dell’isola d’Elba dì 26 dicembre 1814 dal quale risulta che fu rilasciato in accollo al suddetto Roffi il predetto Pulimento delle Strade per anni due compatibili dal primo gennaio 1815 e con l’annua prestazione di lire 2589.
Deliberano pagarsi al ridetto Roffi la prestazione che sopra per tutto il corrente anno 1816 per il quale continua l’Accollo e commettono al Loro Provveditore di Strade di sorvegliare acciò il Cottimante adempia ai fatti ed obblighi contenuti nel predetto Contratto con Partito di voti favorevoli 5;contrari nessuno” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817
.(24) E6 , Carta 24.ASCP ).

Sotto il regno napoleonico “il pulimento delle strade“ era stato dato in accollo al “ridetto Roffi” tramite un “contratto di aggiudicazione” perdurante per due anni e con una “provisione” di lire 2589.
Tale prezzo e contratto stipulato sotto il governo di Napoleone è ritenuto troppo oneroso per le finanze del restaurato governo granducale insieme a molte altre voci di spesa.
Infatti una ministeriale dell’Ufficio Fossi di Pisa da cui dipendeva il controllo delle spese predisposte dalla Magistratura Comunitativa di Portoferraio , critica la spesa eccessiva del bilancio di previsione per l’anno 1816 in particolare per le voci relative alla spesa per il Camarlingo , l’Archivista , i Donzelli , il Culto.
Per quanto riguarda il “pulimento delle strade” la ministeriale ritiene che la comunità debba trarne un utile con l’utilizzo dei “Forzati” per la pulizia delle strade interne mentre , per le strade esterne , maestre , debbono concorrere alla pulizia i ”possessori dei terreni adiacenti” a dette strade tenendo pulite ed escavando le fosse che decorrono lungo la strada stessa.
Queste disposizioni contenute nella ministeriale provocano non pochi problemi alla Magistratura Comunitativa per far sì che vengano messe in pratica.

Nell’adunanza del 19 febbraio 1816 così scrive il cancelliere
“..considerato che sotto il passato Regime essendo stato trascurato d’invigilare all’escavazione delle fosse ne è provenuto che le Strade Comunitative per tale motivo si sono ridotte in cattivo stato e che volendo il Magistrato Loro farle risarcire compatibilmente con le forze della Comunità senza la preventiva o contemporanea escavazione di dette Fosse sarebbe in parte gettata la spesa dei preaccennati riattamenti.
Deliberano e commettono a me Cancelliere di scrivere opportunamente al Sig. Auditor Vicario di questo Tribunale onde con Editto Pretorio si degni assegnare il termine di un mese ai Possessori di Terreni adiacenti alle Strade Maestre ad aver fatte escavare e pulire le rispettive loro Fosse con la comunicazione che detto termine spirato si avranno per incorsi nella Penale prescritta dalle veglianti Leggi , portando a notizia del Pubblico che quelle inibiscono di gettare e la terra e la nettatura delle Fosse nella Strada e sul ciglio di essa;  facendo sentire nel tempo stesso al prelodato Giusdicente che il Magistrato Loro desidererebbe che fossero richiamati all’osservanza gli Ordini che proibiscono di gettare immondezze , acqua ed altro nelle pubbliche strade , giacchè in questa Città si è introdotto sul proposito un forte e notevole abuso e ciò ratificano con Partito di voti favorevoli 5 , contrari nessuno”.
(Idem come sopra.Carta 31.ASCP)

Il “pulimento delle strade” è argomento che è all’ordine del giorno ed infatti nell’adunanza della Magistratura Comunitativa di Portoferraio del 15 aprile 1816 si discute proprio di questo.
Sotto il governo francese era infatti al sig Roffi stato assegnato , nel 1814 , questo servizio per tre anni e perciò doveva essere rescisso per far sì che i Forzati fossero impiegati nel “pulimento di strade”.
I Forzati erano già stati impiegati per pulire le strade durante il governo del granducato e poi sotto il governo napoleonico non furono più usati.
Ora , con il ripristino dell’amministrazione granducale questa vuole che anche a Portoferraio come nel resto della Toscana vengano usati i Forzati non solo per applicare i regolamenti che ne prevedono l’uso ma anche per motivi di risparmio.


E’ il cancelliere che come al solito scrive:
“…ordini e disposizioni impiego di Forzati nel pulimento delle strade…partecipato il Biglietto di S.E. questo Sig. Governatore datato del corrente giorno con il quale invita il Magistrato Loro a dare le convenienti disposizioni per l’effetto che i Forzati possino impiegarsi nel pulimento delle Strade ed altri Lavori Comunitativi.
Considerato che ciò praticandosi al tempo del ripristinato Governo Toscano la Comunità veniva a risentirne un vantaggio considerevole.
Deliberano e delegano il loro Collega Sig. Vincenzo Foresi a provvedere le Barelle , Carrette ed altri attrezzi necessari per l’oggetto che i Forzati possino impiegarsi nel pulimento delle Strade di Citta con valersi del legname esistente nel magazzino sempre che ve ne sia del buono e adatto per i suddetti lavori e parimenti deputano il Loro Sig. Gonfaloniere di concerto con me Cancelliere ad indire Lorenzo Roffi accollatario del suddetto pulimento di strade a rescindere il Contratto che avrebbe vigore per tutto il corrente anno mediante una indennizzazione più ristretta che sia possibile e con che non ecceda le lire 700 dovendo detti Sig.ri Deputati quindi rendere inteso il Magistrato Loro del risultato delle loro premure per la conveniente approvazione"
. (Idem come sopra.Carta 48 , 49.ASCP) .

Rescindere il contratto non era facile anche perché l’indennizzo dove avere poi la “conveniente approvazione” da parte dell’Uffizio dei Fossi di Pisa oltre al fatto che il contratto era stato stipulato durante il governo francese.
Per tali motivi la Magistratura Comunitativa prese tempo nel decidere sul da farsi ma nell’adunanza del 30 aprile del 1816 il cancelliere scrive:

..riproposto il Biglietto di S.E. questo Sig. Governatore del 15 aprile con il quale invitò il Magistrato Loro a provvedere con sollecitudine le Barelle ed altri attrezzi occorrenti per l’oggetto che i Forzati si occupino senza dilazione della pulitura delle strade , come si praticava sotto il ripristinato Governo.
Sentito che dietro le disposizioni date con il precedente Partito del precedente dì 15 aprile Lorenzo Roffi accollatario del pulimento delle suddette Strade per l’annua provvisione di lire 3082 in ordine all’atto di Aggiudicazione del 14 dicembre 1814 che ha vigore per tutto il corrente anno conviene di rescindere il contratto a condizione che gli siano pagate lire 570 per indennizzazione dei sette mesi , vale a dire dal primo di giugno a tutto dicembre 1816 , nei quali ha diritto a continuare in tale impresa.
Considerato per una parte che il predetto accollatario colla recessione del Contratto accennato viene a risentire dei pregiudizi sì per la rivendita a proposito dei Cavalli e Carrette sì per non avere più ove impiegare stabilmente l’opera sua e quella dei componenti la di lui famiglia e per l’altro che la Comunità loro è per economizzare nel corso dei predetti 7 mesi una somma anche maggiore delle precitate lire 570 valendosi dei Forzati , nel tempo stesso che si impiegano questi abitualmente a favore ancora dell’I.R. Governo.
Deliberano e stabiliscono di rescindere per il prossimo mese di Giugno il vigente contratto d’Accollo per il pulimento delle Strade di Città e di pagare all’Accollatore Roffi lire cinquecento settanta a titolo di riparazione di danni e per stralcio di ogni sua pretenzione e diritto. E ciò salvo l’approvazione dell’Ill.mo sig. Provveditore dell’Ufficio dei Fossi di Pisa.
E ciò con partito di voti favorevoli 5.Contrari nessuno “.
( Idem come sopra.Carta 54 , 55.ASCP).

Questo indennizzo concesso all’accollatario del contratto “a titolo di riparazione di danni e per stralcio di ogni sua pretenzione e diritto” non fu approvato dal provveditore dell’ufficio fossi di Pisa per il fatto che tale contratto non era stato stipulato dalla magistratura comunicativa ma dal governo francese decaduto.
Nacque una vera e propria vertenza poiché la Magistratura sostiene che l’atto di aggiudicazione per pulire le strade di città era opera e competenza della comunità e non del governo francese.


Ecco la risposta della Magistratura:
Partecipata la Ministeriale dell’Ill.mo Sig. Provveditore dell’Ufficio dei Fossi di Pisa in data del 15 maggio decorso relativa alla precedente loro deliberazione del 30 prossimo passato con la quale si convenne salva la di lui approvazione di rescindere con l’Accollatario della nettezza delle strade il vigente Contratto previa una indennità con il medesimo concordata; e fatte sul proposito le convenienti considerazioni ed esami.
Deliberano commettono a me Cancelliere di rimettere al prelodato Superiore un Copia dell’Atto di Aggiudicazione del 24 dicembre 1814 , da cui risulta che con l’Autorizzazione dell’Autorità allora competente la Loro Comunità e non il Governo Francese contrasse una Obbligazione con Lorenzo Roffi per il pulimento delle Strade di questa Città , obbligazione che ha vita per tutto il corrente anno 1816 e che in conseguenza il detto Roffi Aggiudicatario ha il diritto o di continuare fino a dett’epoca nella sua impresa o di esigere una indennità volendosi per parte della Comunità Loro rescindere il surriferito Contratto.quale indennità fu concertata amichevolmente con detto Roffi in lire ottantuno , soldi sette e denari quattro il Mese e non per vi di transazione , giacchè questo Affare non è mai stato portato avanti il Tribunale Competente donde non sembra vi sia luogo al Decreto di omologazione.
Ciò fermo stante osservano che siasi praticato in Terra Ferma della Toscana tanto sotto la cessata Amministrazione Francese quanto al tempo del ripristinato Il. R Governo l’articolo del suddetto pulimento di Strade è stato sempre un Capo di Uscita per la stessa Loro Comunità e solo si aveva un risparmio valendosi per l’oggetto suddetto dell’opera dei Forzati , e concludono che volendo ripristinare questo antico sistema e risentire anche prima del gennaio 1817 un qualche risparmio gli sembra indispensabile di accordare al ridetto Roffi l’indennità sopra accennata e tutto ratificano con legittimo Partito di voti favorevoli 5r.Contrari nessuno
“ (Idem come sopra.Carta 59.ASCP).

Non tardò ad arrivare la risposta che avvenne tramite l’intervento del Governatore della città di Portoferraio con “ordine di affidare immediatamente il pulimento della Strade ai Forzati” e , per tale motivo , la Magistratura trovò una soluzione alla vertenza della rescissione del contratto accettando il progetto avanzato dal Sig. Santi Danzini non senza contrasto all’interno della stessa Magistratura essendo andata deserta una adunanza convocata sull’argomento

…reso estensibile ad Essi Coadunati il Biglietto di S.E. questo Sig. Governatore in data del 27 giugno col quale in sostanza si ingiunge di affidare immediatamente la pulizia Interna della Strade di questa Città ai Forzati e per essere cosa che oltre la decenza interessa sì grandemente l’importantissimo oggetto della pubblica salute senza curare la vertenza che esiste tuttora tra la Comunità Loro e l’Appaltatore del pulimento di dette Strade questione che oggi consiste nel sapere se debbasi a detto Accollatario l’indennità accordatagli col Partito del 30 Aprile decorso , essendo d’altronde evidente che in ordine ai Vigilanti Regolamenti l’ingerenza del pulimento di cui si tratta , spetterà in ogni evento ai predetti forzati.Veduto che nella circostanza di non essersi nella mattina de 28 giugno adunati in sufficiente e legal numero i Membri Componenti questa Magistratura i Loro Colleghi Sig.ri Vincenzo Foresi , Pietro Boccini , Jacopo Fossi attesa l’urgenza di far agire per il prossimo di luglio successivo i ridetti Forzati nell’accennato Pulimento delle Strade di Città , con una dichiarazione emessa e firmata in calce del progetto avanzato dal Sig Santi Danzini avevano accettato il progetto medesimo e così aveva avuto luogo il nuovo servizio a datare dal prossimo luglio corrente. Considerato che il suddetto Danzini in sostanza si obbliga col rilascio della Spazzature e con la corresponsione Mensuale di lire venti , di somministrare e mantenere a proprie spese le carrette e generalmente tutti gli utensili occorrenti per il pulimento delle Strade.
E considerato altresì che detta offerta sembra utile in specie nella circostanza che mancava alla Loro Comunità il tempo materiale ed anche i mezzi per provvedere con la prescritta sollecitudine gli attrezzi sopra mentovati.
Deliberano approvando in tutto e per tutto quanto sopra e così accettando il progetto avanzato dal suddetto Sig.Santi Danzini convengono sempre che Esso adempia all’onere assunto che ogni Mese scaduto gli sia pagata la prestazione di lire venti , fermo istante il rilascio al medesimo della spazzatura la quale per altro dovrà peraltro provvisoriamente ammassarsi e quindi asportarsi il luogo remoto , in guisa che non possa il servizio di cui si tratta nuocere alla pubblica salute , dichiarando finalmente che la presente Convenzione dovrà avare effetto a tutto il prossimo mese di dicembre , prima dello spiare del quale si riserva il Magistrato Loro di nuovamente statuire sull’affare di cui si tratta.
E mandato il Partito ottenne per voti favorevoli 5.
Contrari nessuno “
(Idem come sopra.Carta 76.ASCP).

La questione della spazzatura e pulimento delle strade interne della città di Portoferraio si risolse con l’intervento d’ordine del Governatore per cui la Magistratura fu costretta ad assegnare tale servizio ad altro soggetto fino alla fine dell’anno e al tempo stesso a coinvolgere i Forzati in questo servizio.
Non è dato capire se durante lo svolgimento della vicenda vi fu un accumulo di spazzatura lungo le strade interne della città.



      Marcello Camici
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(1) Vincenzo Mellini:”L’isola d’Elba durante il governo di Napoleone I”.Stab.tip.Nuovo Giornale .Firenze 1914


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